IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe

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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe
Decisione N. 151 del 21 gennaio 2011
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
Dott. Giuseppe Marziale ………..…………... Presidente
Avv.Bruno De Carolis………………………... Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta ………..
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto …… ……. …….
Membro
designato
dal
Conciliatore
Bancario e Finanziario per le controversie
in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo……………….
Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 16.12.2010 dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto
Il ricorrente, rappresentato da un legale, espone di avere richiesto, in data 19
settembre 2009, un finanziamento alla resistente per l’acquisto di una caldaia. Era
interesse dell’acquirente usufruire delle agevolazioni fiscali previste; di qui la
necessità di «indicare, nel documento di pagamento, la legge agevolativa di
riferimento».
Il ricorrente ometteva, tuttavia, di indicare tale dato nella richiesta di bonifico in
favore del venditore. Con e-mail del 21 ottobre 2009, il cliente chiedeva
l’emissione di un nuovo bonifico per il detto finanziamento «con opportuna causale
per la fruizione dell’agevolazione fiscale di cui alla Legge n. 296 del 27.12.2006 e
Legge n. 244 del 24.12.2007». Di qui l’annullamento del primo bonifico e
l’effettuazione di un secondo accredito con la seguente indicazione: «risp.
energetico ex legge 296/06 e succ. mod».
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Detti bonifici venivano accreditati per il tramite della banca resistente, alla quale
la società finanziaria appartiene.
Il ricorrente accertava di avere erroneamente indicato la legge alla quale il
bonifico doveva essere riferito, poiché «era stata indicata la legge 296/06 in luogo
della legge 449/97». Di qui l’invio di ulteriori richieste rivolte all’intermediario per
«chiedere una dichiarazione che attestasse che il pagamento effettuato a mezzo
bonifico usufruiva dell’agevolazione fiscale di cui alla legge n. 449/97 e non alla
legge n. 296/06, erroneamente indicata da noi». Tale dichiarazione avrebbe
dovuto essere allegata alla dichiarazione di redditi 2009, al fine di poter godere
delle dette agevolazioni fiscali.
Stante l’assenza di riscontri da parte della società erogante il finanziamento, il
cliente presentata un reclamo il 25 marzo 2010, comunicando che «nel caso non
riceva la documentazione richiesta in tempo utile (max 15 aprile 2010), Vi riterrò
responsabili della mancata possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale in
esame, e quindi salderò il finanziamento in essere detraendo da quanto a Voi
dovuto l’importo di 1.470 €, corrispondente all’entità del rimborso che mi avete
fatto perdere».
Seguiva e-mail della banca resistente del 27 aprile 2010, per comunicare che
«alla luce del colloquio telefonico con il nostro funzionario, avvenuto ieri 26 aprile
2010, riteniamo chiuso il reclamo di
cui all’oggetto». Con successiva
comunicazione del 28 aprile 2010, l’intermediario rilevava la propria estraneità ai
rapporti intercorrenti tra la cliente e i competenti uffici tributari della pubblica
amministrazione.
A mezzo del ricorso introduttivo della presente controversia, il cliente chiede
all’ABF di «intercedere presso l’intermediario per l’ottenimento della dichiarazione
specificata oppure, in mancanza di quest’ultima, di richiedere all’intermediario la
riemissione del bonifico con la causale corretta, così come già avvenuto
precedentemente».
Replica l’intermediario con nota del 31 agosto 2010. In via preliminare, rileva la
difformità del petitum rispetto al contenuto del reclamo, nella misura in cui
quest’ultimo non conteneva alcun riferimento alla emissione di un nuovo bonifico,
in luogo della soluzione alternativa di fornire una dichiarazione contenente il
riferimento alla detta legge di agevolazione fiscale. Sempre in linea preliminare,
osserva parte resistente che l’eventualità di una nuova disposizione di pagamento
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«non rientrava tra le soluzioni di interesse della controparte, la quale, per ottenere
le detrazioni di legge, doveva inserire il pagamento corretto nella Dichiarazione dei
Redditi da presentare entro il mese di aprile 2010; ebbene il richiamo del bonifico
effettuato con causale errata e la sua nuova esecuzione avrebbero sicuramente
comportato tempi ben più lunghi, avendo la scrivente registrato l’esposto il 26
marzo 2010».
Nel merito della descritta contestazione, rileva la banca che la disposizione di
bonifico è stata compiuta coerentemente con quanto richiesto dal cliente. Sul
punto, deposita la banca un ordine di pagamento con la specifica indicazione della
legge 296/2006 e disconosce l’ordine depositato dalla parte ricorrente, privo di tale
indicazione, «perché alterata e non conforme a quella originariamente
presentata». In ogni caso, osserva l’intermediario che «Presupposto per
l’esecuzione del nuovo ordine di pagamento risulta essere il richiamo del
precedente bonifico eseguito in maniera scorretta; ma ciò postula la concorde
volontà del beneficiario del pagamento de quo, il quale deve prestare esplicita
autorizzazione alla richiesta di storno contabile inoltrata per il tramite della propria
Banca».
Sulla base delle argomentazioni che precedono, conclude l’intermediario per la
irricevibilità o, comunque, per la infondatezza del ricorso.
Diritto
È opportuno, in linea preliminare, prendere in esame l’eccezione di irricevibilità
sollevata dalla banca resistente.
Essa è infondata per i motivi di seguito indicati, e, pertanto, non preclude
l’esame del merito della presente controversia.
Segnatamente, è pur vero che, a fronte di un reclamo circostanziato alla sola
richiesta di «dichiarazione attestante che il bonifico da Voi emesso […] a fronte del
finanziamento in oggetto era da riferirsi alla legge n. 449/97 e non alla legge n.
296/06», in sede di ricorso, è stata introdotta la domanda, alternativa a quella
appena indicata, di «riemissione del bonifico con la causale corretta, così come
già avvenuto precedentemente». Tuttavia, un approccio “flessibile” al requisito
della coincidenza tra reclamo e ricorso introduttivo della controversia – così come
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evidenziato nella nota prot. 34573 del 18 gennaio 2010 dei Presidenti dei Collegi
ABF – impone una valutazione caso per caso. Ebbene, proprio sulla base della
valutazione della vicenda che qui occupa, emerge che la questione di un
eventuale rinnovo del bonifico era emersa già nel corso della copiosa
corrispondenza intercorsa tra il cliente e gli uffici della banca. Ora, se si tiene in
debita considerazione ciò, che la fase del reclamo non si esaurisce
necessariamente in unico atto, investendo spesso più comunicazioni attraverso le
quali si evidenzia la ragione di contrasto tra le parti (è questo il caso che qui
occupa), a una più attenta analisi non si riscontra, tra reclamo e petitum del
ricorso, una difformità tale da potersi ritenere idonea a incidere sulla ricevibilità del
ricorso.
Non è parimenti apprezzabile la censura della banca relativa alla carenza di
interesse del ricorrente, che «per ottenere le detrazioni di legge, doveva inserire il
pagamento corretto nella Dichiarazione dei Redditi da presentare entro il mese di
aprile 2010; ebbene, il richiamo del bonifico effettuato con causale errata e la suo
nuova esecuzione avrebbero sicuramente comportato tempi ben più lunghi,
avendo la scrivente registrato l’esposto il 26 marzo 2010». L’argomento appare
intimamente legato a una tempistica, non solo interna alla banca, ma dipendente
altresì dalla collaborazione di terzi soggetti (il venditore e la banca di quest’ultimo),
rispetto alla quale non può escludersi a priori che l’operazione potesse essere
realizzata tempestivamente. In ogni caso, non si può escludere che gli uffici
tributari chiedano un’integrazione della dichiarazione, qualora ne ravvisino
l’imcompletezza.
Passando all’esame del merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il
Collegio non ravvisa elementi per l’accoglimento delle domande proposte.
La questione centrale oggetto della presente controversia investe l’eventuale
diritto del cliente a una dichiarazione della banca recante il riferimento alla legge di
agevolazione fiscale applicabile all’acquisto finanziato, ovvero la rinnovazione del
bonifico in favore del venditore.
Giova premettere che tale ultima soluzione era stata già concessa al cliente e
compiuta coerentemente con le indicazioni da questi ricevute. La domanda de qua
si origina dalla erroneità della stessa indicazione fornita dal ricorrente.
È, pertanto, agevole notare come l’imputabilità di quanto accaduto è riferibile al
cliente stesso.
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L’intermediario, dal canto suo, ha già dato corso alla prima richiesta di
riemissione del bonifico. Né in capo ad esso sono configurabili ulteriori obblighi di
condotta.
Non lo è, innanzitutto, la richiesta di attestazione, atteso che essa finirebbe per
porsi in contrasto con la precedente disposizione di bonifico. Non lo è, parimenti,
la domanda di rinnovazione del pagamento stesso. Anche a volere prescindere
dalla considerazione di ciò, che essa richiederebbe la collaborazione degli altri
soggetti interessati (il venditore e la banca di quest’ultimo, che dovrebbero
consentire allo storno del precedente accredito), e che, quindi, una pronuncia
opponibile alla sola banca sarebbe inidonea a soddisfare l’interesse della parte
ricorrente, gli obblighi di cooperazione gravanti sull’intermediario sono stati già
adempiuti con la prima riemissione del bonifico.
In definitiva, essendo l’errore nell’indicazione della legge di riferimento
imputabile al cliente, su quest’ultimo debbono essere fatte gravare le
conseguenze pregiudizievoli della propria negligenza.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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