IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe
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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe
Decisione N. 151 del 21 gennaio 2011 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale ………..…………... Presidente Avv.Bruno De Carolis………………………... Membro designato dalla Banca d'Italia Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Saverio Ruperto …… ……. ……. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore] Prof.ssa Liliana Rossi Carleo………………. Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 16.12.2010 dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente, rappresentato da un legale, espone di avere richiesto, in data 19 settembre 2009, un finanziamento alla resistente per l’acquisto di una caldaia. Era interesse dell’acquirente usufruire delle agevolazioni fiscali previste; di qui la necessità di «indicare, nel documento di pagamento, la legge agevolativa di riferimento». Il ricorrente ometteva, tuttavia, di indicare tale dato nella richiesta di bonifico in favore del venditore. Con e-mail del 21 ottobre 2009, il cliente chiedeva l’emissione di un nuovo bonifico per il detto finanziamento «con opportuna causale per la fruizione dell’agevolazione fiscale di cui alla Legge n. 296 del 27.12.2006 e Legge n. 244 del 24.12.2007». Di qui l’annullamento del primo bonifico e l’effettuazione di un secondo accredito con la seguente indicazione: «risp. energetico ex legge 296/06 e succ. mod». Pag. 2/6 Decisione N. 151 del 21 gennaio 2011 Detti bonifici venivano accreditati per il tramite della banca resistente, alla quale la società finanziaria appartiene. Il ricorrente accertava di avere erroneamente indicato la legge alla quale il bonifico doveva essere riferito, poiché «era stata indicata la legge 296/06 in luogo della legge 449/97». Di qui l’invio di ulteriori richieste rivolte all’intermediario per «chiedere una dichiarazione che attestasse che il pagamento effettuato a mezzo bonifico usufruiva dell’agevolazione fiscale di cui alla legge n. 449/97 e non alla legge n. 296/06, erroneamente indicata da noi». Tale dichiarazione avrebbe dovuto essere allegata alla dichiarazione di redditi 2009, al fine di poter godere delle dette agevolazioni fiscali. Stante l’assenza di riscontri da parte della società erogante il finanziamento, il cliente presentata un reclamo il 25 marzo 2010, comunicando che «nel caso non riceva la documentazione richiesta in tempo utile (max 15 aprile 2010), Vi riterrò responsabili della mancata possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale in esame, e quindi salderò il finanziamento in essere detraendo da quanto a Voi dovuto l’importo di 1.470 €, corrispondente all’entità del rimborso che mi avete fatto perdere». Seguiva e-mail della banca resistente del 27 aprile 2010, per comunicare che «alla luce del colloquio telefonico con il nostro funzionario, avvenuto ieri 26 aprile 2010, riteniamo chiuso il reclamo di cui all’oggetto». Con successiva comunicazione del 28 aprile 2010, l’intermediario rilevava la propria estraneità ai rapporti intercorrenti tra la cliente e i competenti uffici tributari della pubblica amministrazione. A mezzo del ricorso introduttivo della presente controversia, il cliente chiede all’ABF di «intercedere presso l’intermediario per l’ottenimento della dichiarazione specificata oppure, in mancanza di quest’ultima, di richiedere all’intermediario la riemissione del bonifico con la causale corretta, così come già avvenuto precedentemente». Replica l’intermediario con nota del 31 agosto 2010. In via preliminare, rileva la difformità del petitum rispetto al contenuto del reclamo, nella misura in cui quest’ultimo non conteneva alcun riferimento alla emissione di un nuovo bonifico, in luogo della soluzione alternativa di fornire una dichiarazione contenente il riferimento alla detta legge di agevolazione fiscale. Sempre in linea preliminare, osserva parte resistente che l’eventualità di una nuova disposizione di pagamento Pag. 3/6 Decisione N. 151 del 21 gennaio 2011 «non rientrava tra le soluzioni di interesse della controparte, la quale, per ottenere le detrazioni di legge, doveva inserire il pagamento corretto nella Dichiarazione dei Redditi da presentare entro il mese di aprile 2010; ebbene il richiamo del bonifico effettuato con causale errata e la sua nuova esecuzione avrebbero sicuramente comportato tempi ben più lunghi, avendo la scrivente registrato l’esposto il 26 marzo 2010». Nel merito della descritta contestazione, rileva la banca che la disposizione di bonifico è stata compiuta coerentemente con quanto richiesto dal cliente. Sul punto, deposita la banca un ordine di pagamento con la specifica indicazione della legge 296/2006 e disconosce l’ordine depositato dalla parte ricorrente, privo di tale indicazione, «perché alterata e non conforme a quella originariamente presentata». In ogni caso, osserva l’intermediario che «Presupposto per l’esecuzione del nuovo ordine di pagamento risulta essere il richiamo del precedente bonifico eseguito in maniera scorretta; ma ciò postula la concorde volontà del beneficiario del pagamento de quo, il quale deve prestare esplicita autorizzazione alla richiesta di storno contabile inoltrata per il tramite della propria Banca». Sulla base delle argomentazioni che precedono, conclude l’intermediario per la irricevibilità o, comunque, per la infondatezza del ricorso. Diritto È opportuno, in linea preliminare, prendere in esame l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla banca resistente. Essa è infondata per i motivi di seguito indicati, e, pertanto, non preclude l’esame del merito della presente controversia. Segnatamente, è pur vero che, a fronte di un reclamo circostanziato alla sola richiesta di «dichiarazione attestante che il bonifico da Voi emesso […] a fronte del finanziamento in oggetto era da riferirsi alla legge n. 449/97 e non alla legge n. 296/06», in sede di ricorso, è stata introdotta la domanda, alternativa a quella appena indicata, di «riemissione del bonifico con la causale corretta, così come già avvenuto precedentemente». Tuttavia, un approccio “flessibile” al requisito della coincidenza tra reclamo e ricorso introduttivo della controversia – così come Pag. 4/6 Decisione N. 151 del 21 gennaio 2011 evidenziato nella nota prot. 34573 del 18 gennaio 2010 dei Presidenti dei Collegi ABF – impone una valutazione caso per caso. Ebbene, proprio sulla base della valutazione della vicenda che qui occupa, emerge che la questione di un eventuale rinnovo del bonifico era emersa già nel corso della copiosa corrispondenza intercorsa tra il cliente e gli uffici della banca. Ora, se si tiene in debita considerazione ciò, che la fase del reclamo non si esaurisce necessariamente in unico atto, investendo spesso più comunicazioni attraverso le quali si evidenzia la ragione di contrasto tra le parti (è questo il caso che qui occupa), a una più attenta analisi non si riscontra, tra reclamo e petitum del ricorso, una difformità tale da potersi ritenere idonea a incidere sulla ricevibilità del ricorso. Non è parimenti apprezzabile la censura della banca relativa alla carenza di interesse del ricorrente, che «per ottenere le detrazioni di legge, doveva inserire il pagamento corretto nella Dichiarazione dei Redditi da presentare entro il mese di aprile 2010; ebbene, il richiamo del bonifico effettuato con causale errata e la suo nuova esecuzione avrebbero sicuramente comportato tempi ben più lunghi, avendo la scrivente registrato l’esposto il 26 marzo 2010». L’argomento appare intimamente legato a una tempistica, non solo interna alla banca, ma dipendente altresì dalla collaborazione di terzi soggetti (il venditore e la banca di quest’ultimo), rispetto alla quale non può escludersi a priori che l’operazione potesse essere realizzata tempestivamente. In ogni caso, non si può escludere che gli uffici tributari chiedano un’integrazione della dichiarazione, qualora ne ravvisino l’imcompletezza. Passando all’esame del merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il Collegio non ravvisa elementi per l’accoglimento delle domande proposte. La questione centrale oggetto della presente controversia investe l’eventuale diritto del cliente a una dichiarazione della banca recante il riferimento alla legge di agevolazione fiscale applicabile all’acquisto finanziato, ovvero la rinnovazione del bonifico in favore del venditore. Giova premettere che tale ultima soluzione era stata già concessa al cliente e compiuta coerentemente con le indicazioni da questi ricevute. La domanda de qua si origina dalla erroneità della stessa indicazione fornita dal ricorrente. È, pertanto, agevole notare come l’imputabilità di quanto accaduto è riferibile al cliente stesso. Pag. 5/6 Decisione N. 151 del 21 gennaio 2011 L’intermediario, dal canto suo, ha già dato corso alla prima richiesta di riemissione del bonifico. Né in capo ad esso sono configurabili ulteriori obblighi di condotta. Non lo è, innanzitutto, la richiesta di attestazione, atteso che essa finirebbe per porsi in contrasto con la precedente disposizione di bonifico. Non lo è, parimenti, la domanda di rinnovazione del pagamento stesso. Anche a volere prescindere dalla considerazione di ciò, che essa richiederebbe la collaborazione degli altri soggetti interessati (il venditore e la banca di quest’ultimo, che dovrebbero consentire allo storno del precedente accredito), e che, quindi, una pronuncia opponibile alla sola banca sarebbe inidonea a soddisfare l’interesse della parte ricorrente, gli obblighi di cooperazione gravanti sull’intermediario sono stati già adempiuti con la prima riemissione del bonifico. In definitiva, essendo l’errore nell’indicazione della legge di riferimento imputabile al cliente, su quest’ultimo debbono essere fatte gravare le conseguenze pregiudizievoli della propria negligenza. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6