Decisione n. 4914 del 24 maggio 2016
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Decisione n. 4914 del 24 maggio 2016
Decisione N. 4914 del 24 maggio 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO Presidente (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore CAPOBIANCO ERNESTO Nella seduta del 03/05/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso depositato in data 11 settembre 2015, la ricorrente, esperita la preliminare fase di reclamo, lamenta che, a seguito della mancata esecuzione di un ordine di bonifico su un proprio conto negli Stati Uniti, da lei impartito in data 21 luglio 2015, la banca italiana incaricata dell’operazione le abbia addebitato la somma di € 542,73. In particolare, a seguito del mancato buon fine del bonifico disposto per il maggior importo di euro 11.000,00, le veniva restituita la minor somma di euro 10.477,27 per effetto della conversione della valuta euro/dollaro e del relativo spread. Precisava di aver, unitamente alla disposizione di bonifico, fornito alla banca anche un allegato, rilasciatole dalla propria banca americana, contenente le istruzioni operative per il trasferimento delle somme sul proprio conto estero. Rilevava che in dette istruzioni era indicato sia il conto della capogruppo che il codice routing che serviva a identificare la banca “minore” di destinazione unitamente all’indicazione del numero di conto. Precisava che in altre circostanze i bonifici da lei impartiti a mezzo di altre banche erano tutti andati a buon fine e che quello non eseguito era stato operato non correttamente giacchè il conto di destinazione era stato inteso dall’esecutrice come conto della capogruppo e non come conto della banca minore effettiva destinataria del trasferimento. Pag. 2/5 Decisione N. 4914 del 24 maggio 2016 La ricorrente chiedeva quindi conclusivamente la restituzione di € 542,73, pari al sostanziale addebito operato a suo carico dalla banca per il bonifico di € 11.000,00 disposto e mai eseguito. Si costituiva l’intermediario deducendo che: la cliente aveva compilato in data 21 luglio 2015 un ordine di bonifico di € 11.000,00 a favore di un conto estero, indicando come banca beneficiaria una banca estera ed il conto n. 2565XXX presso la stessa; che aveva provveduto a trasmettere tale ordine alla banca di corrispondenza in Italia, che a sua volta lo ha trasmesso alla corrispondente estera, ricevendo – in data 17 agosto 2015 - il messaggio con il quale si comunicava che il danaro - nel frattempo convertito in dollari (USD 11.981,39) - non poteva essere accreditato in quanto era stato indicato un conto invalido; poiché la corrispondente estera chiedeva di indicare tutti i dettagli relativi al beneficiario entro il 20 agosto 2015 (giacchè altrimenti il danaro sarebbe stato riconvertito e restituito), aveva provveduto a far tenere alla corrispondente in Italia, in data 18 agosto 2015, il foglio di istruzioni richiamato dalla ricorrente; nonostante ciò, la corrispondente estera in data 26 agosto 2015 inviava alla corrispondente in Italia il seguente messaggio: "please be advised we are returning funds to you as we require a valid identifier for […] Bank"; poiché l’importo del bonifico era stato prima convertito in dollari e poi successivamente riconvertito in euro, in data 28 agosto 2015 veniva restituita alla cliente la somma di € 10.477,27; la differenza con l’importo originario era infatti dovuta al “cambio di conversione” e allo spread pari al 4%-5% applicato dalle banche in fase di conversione, come confermato dalla stessa corrispondente italiana. La banca riteneva quindi che la responsabilità per l’accaduto fosse da ascrivere alla ricorrente, che ha fornito una disposizione di bonifico errata, sia nella compilazione del primo modulo che nelle istruzioni consegnate; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. DIRITTO Va premesso che nel caso in esame non è applicabile la disciplina di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 di recepimento della Direttiva sui sistemi di pagamento 2007/64/CE trattandosi di bonifico da eseguirsi negli Stati Uniti, fuori dall’area SEPA (Single Euro Payments Area), restando perciò soggetto, per quanto qui interessa, ai principi codicistici in materia di mandato. Per la soluzione della questione sottoposta all’attenzione del collegio occorre pertanto prendere le mosse dalle disposizioni degli artt. 1856 c.c.: “La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente” e 1717 c.c. “Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto [omissis]”. Sebbene la normativa del mandato, richiamata da dette norme, disponga che il mandatario sia tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (1710 c.c.), non può revocarsi in dubbio che il grado di diligenza richiesto nel caso di specie fosse la diligenza che ha riguardo alla “natura dell’attività esercitata” e cioè la diligenza professionale che alla banca può quindi essere richiesta in quanto impresa (nello stesso senso Coll. Milano, dec. n. 860/2014); ciò tenuto conto, peraltro, della non gratuità del mandato. Pag. 3/5 Decisione N. 4914 del 24 maggio 2016 Nella vicenda in oggetto il bonifico richiesto dalla ricorrente è stato disposto su un modulo compilato da quest’ultima. Le parti disputano sulla circostanza che a detto modulo fosse stato allegato un foglio di istruzioni, esibito in atti, contenente più puntuali indicazioni circa le modalità procedurali per l’effettuazione del trasferimento fondi, affermando la ricorrente di averlo fornito in allegato al modulo di bonifico, l’intermediario di averlo ricevuto in occasione del secondo tentativo di bonifico. La questione tuttavia non appare rilevante in considerazione della circostanza che neanche in occasione del secondo tentativo sia stato centrato l’obiettivo di far pervenire gli importi a destinazione. Dall’esame dell’allegato, ad avviso del Collegio, risulta possibile individuare con sufficiente esattezza la banca e il conto sul quale operare il bonifico. Ma quand’anche le istruzioni fornite non fossero state contrassegnate da elevato grado di dettaglio, proprio la circostanza che la banca si sia avvalsa di corrispondenti estere avrebbe dovuto impegnare i soggetti incaricati del trasferimento fondi a rivolgere ogni sforzo utile all’individuazione, attraverso i canali interbancari, della banca e del conto di destinazione. Non può peraltro tacersi come la tempistica della risposta di ineseguito da parte della banca – circa un mese - sia indicativa di un complessivo modesto grado di diligenza nello svolgimento dell’incarico. Ritiene in altri termini il Collegio che l’intermediario debba rispondere del mancato buon fine del bonifico e dell’operato dei sostitituti, ai sensi delle disposizioni citate, e ciò in conformità dell’indirizzo della Corte di legittimità per la quale “in tema di bonifici bancari eseguiti a mezzo di banche corrispondenti, la banca che, nell'ipotesi prevista dall'art. 1856 secondo comma cod. civ., sostituisca altri a sè nell'esecuzione dell'incarico, risponde oltre che per colpa nella scelta del sostituto e nell'invio di istruzioni idonee a consentire l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717, secondo e terzo comma, cod. civ. - anche per il ritardo nella comunicazione al mandante dell'esecuzione dell'incarico, a norma dell'art. 1712 cod. civ., nonché per omessa diligenza (art. 1710 cod. civ.) consistente nel non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico (di cui solo il sostituto è responsabile) concreti anche il corretto espletamento del mandato, cioè la realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva perseguire (Cass., 17 settembre 1993, n. 9584). Peraltro trattandosi di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’intermediario resistente avrebbe dovuto assolvere l’onere di fornire la prova liberatoria dell’imputabilità della mancata esecuzione del bonifico a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla sua volontà e dalla sua condotta (in tal senso, proprio con riguardo all’ipotesi di inesecuzione di un bonifico: Coll. Roma, dec. n. 289/2015). Al contrario costui si è limitato a dare atto della mera comunicazione di ineseguito ricevuta dalla banca corrispondente. Non può quindi gravare sul ricorrente la perdita registratasi a seguito della conversione dell’importo bonificato da euro a dollaro e ciò anche per ulteriori ordini di ragioni. Da un lato perché ai sensi dell’art. 1713 c.c. il mandatario deve rimettere al mandante quanto abbia ricevuto a causa del mandato e la norma, come ha precisato la giurisprudenza, fa sorgere detto obbligo non solo a seguito della conclusione dell'attività gestoria, ma anche quando si accerti l'impossibilità di eseguirla poiché in entrambi questi ultimi casi il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante (Cass., 11 agosto 2000, n. 11739), dall’altro perché non consta che la ricorrente, all’atto dell’incarico, abbia ricevuto contezza (mediante la stipula di un apposito contratto) dei possibili costi dell’operazione di bonifico secondo le ordinarie regole di trasparenza di cui al t.u.b. (art. 117, comma 4, t.u.b.). Pag. 4/5 Decisione N. 4914 del 24 maggio 2016 Per tali motivi il Collegio ritiene che possa ritenersi accertato il diritto della ricorrente alla restituzione dell’importo di € 542,73, pari all’addebito operato a suo carico dalla banca per il bonifico di € 11.000,00 disposto e mai eseguito. P.Q.M. In accoglimento del ricorso il collegio accerta il diritto della ricorrente alla restituzione dell’importo di € 542,73 nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5