Decisione n. 4914 del 24 maggio 2016

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Decisione n. 4914 del 24 maggio 2016
Decisione N. 4914 del 24 maggio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO
Presidente
(NA) MAIMERI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore CAPOBIANCO ERNESTO
Nella seduta del 03/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2015, la ricorrente, esperita la preliminare
fase di reclamo, lamenta che, a seguito della mancata esecuzione di un ordine di bonifico
su un proprio conto negli Stati Uniti, da lei impartito in data 21 luglio 2015, la banca
italiana incaricata dell’operazione le abbia addebitato la somma di € 542,73. In particolare,
a seguito del mancato buon fine del bonifico disposto per il maggior importo di euro
11.000,00, le veniva restituita la minor somma di euro 10.477,27 per effetto della
conversione della valuta euro/dollaro e del relativo spread. Precisava di aver, unitamente
alla disposizione di bonifico, fornito alla banca anche un allegato, rilasciatole dalla propria
banca americana, contenente le istruzioni operative per il trasferimento delle somme sul
proprio conto estero. Rilevava che in dette istruzioni era indicato sia il conto della
capogruppo che il codice routing che serviva a identificare la banca “minore” di
destinazione unitamente all’indicazione del numero di conto. Precisava che in altre
circostanze i bonifici da lei impartiti a mezzo di altre banche erano tutti andati a buon fine e
che quello non eseguito era stato operato non correttamente giacchè il conto di
destinazione era stato inteso dall’esecutrice come conto della capogruppo e non come
conto della banca minore effettiva destinataria del trasferimento.
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La ricorrente chiedeva quindi conclusivamente la restituzione di € 542,73, pari al
sostanziale addebito operato a suo carico dalla banca per il bonifico di € 11.000,00
disposto e mai eseguito.
Si costituiva l’intermediario deducendo che: la cliente aveva compilato in data 21 luglio
2015 un ordine di bonifico di € 11.000,00 a favore di un conto estero, indicando come
banca beneficiaria una banca estera ed il conto n. 2565XXX presso la stessa; che aveva
provveduto a trasmettere tale ordine alla banca di corrispondenza in Italia, che a sua volta
lo ha trasmesso alla corrispondente estera, ricevendo – in data 17 agosto 2015 - il
messaggio con il quale si comunicava che il danaro - nel frattempo convertito in dollari
(USD 11.981,39) - non poteva essere accreditato in quanto era stato indicato un conto
invalido; poiché la corrispondente estera chiedeva di indicare tutti i dettagli relativi al
beneficiario entro il 20 agosto 2015 (giacchè altrimenti il danaro sarebbe stato
riconvertito e restituito), aveva provveduto a far tenere alla corrispondente in Italia, in data
18 agosto 2015, il foglio di istruzioni richiamato dalla ricorrente; nonostante ciò, la
corrispondente estera in data 26 agosto 2015 inviava alla corrispondente in Italia il
seguente messaggio: "please be advised we are returning funds to you as we require a
valid identifier for […] Bank"; poiché l’importo del bonifico era stato prima convertito in
dollari e poi successivamente riconvertito in euro, in data 28 agosto 2015 veniva restituita
alla cliente la somma di € 10.477,27; la differenza con l’importo originario era infatti dovuta
al “cambio di conversione” e allo spread pari al 4%-5% applicato dalle banche in fase di
conversione, come confermato dalla stessa corrispondente italiana.
La banca riteneva quindi che la responsabilità per l’accaduto fosse da ascrivere alla
ricorrente, che ha fornito una disposizione di bonifico errata, sia nella compilazione del
primo modulo che nelle istruzioni consegnate; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Va premesso che nel caso in esame non è applicabile la disciplina di cui al D. Lgs. 27
gennaio 2010 n. 11 di recepimento della Direttiva sui sistemi di pagamento 2007/64/CE
trattandosi di bonifico da eseguirsi negli Stati Uniti, fuori dall’area SEPA (Single Euro
Payments Area), restando perciò soggetto, per quanto qui interessa, ai principi codicistici
in materia di mandato.
Per la soluzione della questione sottoposta all’attenzione del collegio occorre pertanto
prendere le mosse dalle disposizioni degli artt. 1856 c.c.: “La banca risponde secondo le
regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può
incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente” e 1717 c.c. “Il
mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi
autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato
della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la
persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario
risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto [omissis]”.
Sebbene la normativa del mandato, richiamata da dette norme, disponga che il
mandatario sia tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia
(1710 c.c.), non può revocarsi in dubbio che il grado di diligenza richiesto nel caso di
specie fosse la diligenza che ha riguardo alla “natura dell’attività esercitata” e cioè la
diligenza professionale che alla banca può quindi essere richiesta in quanto impresa (nello
stesso senso Coll. Milano, dec. n. 860/2014); ciò tenuto conto, peraltro, della non gratuità
del mandato.
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Nella vicenda in oggetto il bonifico richiesto dalla ricorrente è stato disposto su un modulo
compilato da quest’ultima. Le parti disputano sulla circostanza che a detto modulo fosse
stato allegato un foglio di istruzioni, esibito in atti, contenente più puntuali indicazioni circa
le modalità procedurali per l’effettuazione del trasferimento fondi, affermando la ricorrente
di averlo fornito in allegato al modulo di bonifico, l’intermediario di averlo ricevuto in
occasione del secondo tentativo di bonifico.
La questione tuttavia non appare rilevante in considerazione della circostanza che
neanche in occasione del secondo tentativo sia stato centrato l’obiettivo di far pervenire gli
importi a destinazione.
Dall’esame dell’allegato, ad avviso del Collegio, risulta possibile individuare con sufficiente
esattezza la banca e il conto sul quale operare il bonifico. Ma quand’anche le istruzioni
fornite non fossero state contrassegnate da elevato grado di dettaglio, proprio la
circostanza che la banca si sia avvalsa di corrispondenti estere avrebbe dovuto impegnare
i soggetti incaricati del trasferimento fondi a rivolgere ogni sforzo utile all’individuazione,
attraverso i canali interbancari, della banca e del conto di destinazione. Non può peraltro
tacersi come la tempistica della risposta di ineseguito da parte della banca – circa un
mese - sia indicativa di un complessivo modesto grado di diligenza nello svolgimento
dell’incarico.
Ritiene in altri termini il Collegio che l’intermediario debba rispondere del mancato buon
fine del bonifico e dell’operato dei sostitituti, ai sensi delle disposizioni citate, e ciò in
conformità dell’indirizzo della Corte di legittimità per la quale “in tema di bonifici bancari
eseguiti a mezzo di banche corrispondenti, la banca che, nell'ipotesi prevista dall'art. 1856
secondo comma cod. civ., sostituisca altri a sè nell'esecuzione dell'incarico, risponde oltre che per colpa nella scelta del sostituto e nell'invio di istruzioni idonee a consentire
l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717, secondo e terzo comma, cod. civ. - anche
per il ritardo nella comunicazione al mandante dell'esecuzione dell'incarico, a norma
dell'art. 1712 cod. civ., nonché per omessa diligenza (art. 1710 cod. civ.) consistente nel
non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico (di cui
solo il sostituto è responsabile) concreti anche il corretto espletamento del mandato, cioè
la realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva perseguire (Cass., 17
settembre 1993, n. 9584).
Peraltro trattandosi di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’intermediario
resistente avrebbe dovuto assolvere l’onere di fornire la prova liberatoria dell’imputabilità
della mancata esecuzione del bonifico a causa di forza maggiore o comunque
indipendente dalla sua volontà e dalla sua condotta (in tal senso, proprio con riguardo
all’ipotesi di inesecuzione di un bonifico: Coll. Roma, dec. n. 289/2015). Al contrario costui
si è limitato a dare atto della mera comunicazione di ineseguito ricevuta dalla banca
corrispondente.
Non può quindi gravare sul ricorrente la perdita registratasi a seguito della conversione
dell’importo bonificato da euro a dollaro e ciò anche per ulteriori ordini di ragioni. Da un
lato perché ai sensi dell’art. 1713 c.c. il mandatario deve rimettere al mandante quanto
abbia ricevuto a causa del mandato e la norma, come ha precisato la giurisprudenza, fa
sorgere detto obbligo non solo a seguito della conclusione dell'attività gestoria, ma anche
quando si accerti l'impossibilità di eseguirla poiché in entrambi questi ultimi casi il
mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante
(Cass., 11 agosto 2000, n. 11739), dall’altro perché non consta che la ricorrente, all’atto
dell’incarico, abbia ricevuto contezza (mediante la stipula di un apposito contratto) dei
possibili costi dell’operazione di bonifico secondo le ordinarie regole di trasparenza di cui
al t.u.b. (art. 117, comma 4, t.u.b.).
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Per tali motivi il Collegio ritiene che possa ritenersi accertato il diritto della ricorrente alla
restituzione dell’importo di € 542,73, pari all’addebito operato a suo carico dalla banca per
il bonifico di € 11.000,00 disposto e mai eseguito.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso il collegio accerta il diritto della ricorrente alla
restituzione dell’importo di € 542,73 nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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