Glossario COMMERCIO ESTERO Il progetto di un`Area di Libero

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Glossario COMMERCIO ESTERO Il progetto di un`Area di Libero
Glossario COMMERCIO ESTERO
A
ACCISA
Tassazione applicata su un determinato quantitativo di prodotto acquistato (importazione) o comunque
commercializzato sul mercato nazionale.
ACCORDO DI AGADIR
Il 25 febbraio 2004 Giordania, Egitto, Tunisia e Marocco hanno firmato un accordo di libero scambio, noto
come Accordo di Agadir. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale verso la creazione,
prevista entro il 2010, di una zona di libero scambio euromediterranea.
I quattro Paesi firmatari dell'Accordo hanno creato un mercato che conta più di 100 milioni di persone e
che realizza un PIL complessivo di quasi 150 miliardi di euro.
ACQUIS COMMUNAUTAIRE
E' una espressione francese che significa, sostanzialmente, "l'Ue così com'è". L'acquis comunitario
corrisponde a quel complesso di diritti ed obblighi condivisi da tutti gli stati membri dell'Ue.
Esso è in costante evoluzione ed è costituito da:
§
i principi, gli obiettivi politici e le norme dei trattati comunitari
§
la legislazione adottata in applicazione dei trattati e la giurisprudenza della Corte europea di
giustizia
§
le dichiarazioni e le risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione
§
gli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune
§
gli atti presi nel settore della giustizia e degli affari interni
§
gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei
settori di competenza dell'Unione.
I paesi candidati ad entrare nell'Ue devono accettare l'acquis per poter aderire all'Unione europea. Le
deroghe all'acquis comunitario sono eccezionali e di portata limitata.
In vista dell'adesione, i paesi candidati devono recepire l'acquis nei rispettivi ordinamenti nazionali, e
quindi applicarlo a partire dalla data in cui la loro adesione diventa effettiva.
AGOA
Nel maggio 2000 Stati Uniti e 38 Paesi africani sub-sahariani hanno firmato l'accordo commerciale
denominato African Growth and Opportunity Act.
L'accordo permette ai Paesi africani di esportare negli USA - a dazio zero - centinaia di prodotti, in
particolare dei settori tessile e abbigliamento.
ALADI (www.aladi.org)
L'Associazione Latino Americana di Integrazione, creata nel 1980, riunisce: Argentina, Bolivia, Brasile,
Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.
ALCA / FTAA (www.ftaa-alca.org )
Il progetto di un'Area di Libero Scambio delle Americhe, fortemente voluto dagli Stati Uniti, è stato
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lanciato a Miami nel 1994.
L'obiettivo è quello di costituire un grande merca to che va dall'Alaska alla Terra del Fuoco e che
comprende 34 Paesi del nord, centro e sud America (unico escluso Cuba).
AMMISSIONE TEMPORANEA
E' il regime doganale che permette, in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione, di utilizzare
all'interno del territorio comunitario merci non comunitarie destinate ad essere riesportate.
Le merci non devono subire lavorazioni o trasformazioni e devono essere utilizzate per prove ed
esperimenti, fiere ed esposizioni, presentazioni e dimostrazioni, o per esercitare una attività professionale
o un mestiere.
In caso di esonero totale l'IVA non è dovuta, in caso di esonero parziale l'IVA è dovuta integralmente.
ANTIDUMPING
Esempio esplicativo: un importatore di autoveicoli della Repubblica Ceca acquista ad un determinato
prezzo delle auto dalla Germania. A sua volta riesporta gli stessi autoveicoli sia verso la Germania che
altri Paesi ad un prezzo concorrenzialmente sleale spiazzando in questo modo sia i rivenditori che i
produttori tedeschi. Le autorità finanziarie dei vari paesi tramite controlli incrociati cercano di mantenere
sottocontrollo questo tipo di mercato occulto
APEC (www.apec.org)
L'Asia-Pacific Economic Cooperation è una organizzazione nata nel 1989 con l'obiettivo di promuovere lo
sviluppo economico e favorire accordi di partenariato nella regione.
Dell'APEC fanno parte: Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Indonesia,
Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Tailandia,
Taiwan, USA, Vietnam.
ASEAN (www.aseansec.org)
L'Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico è composta oggi da 10 Paesi: Brunei, Cambogia,
Filippine, Indonesia, Laos, Myanmar (ex Birmania), Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam.
L'ASEAN ha avviato forme di cooperazione politica e commerciale con Cina, India, Giappone, Corea
e Australia.
L'accordo con la Cina, che punta a rimuovere entro il 2010 le tariffe doganali, prevede anche ulteriori
forme di collaborazione nella logistica, nei trasporti, nell'ITC e nel turismo.
Con l'India l'ASEAN ha firmato un patto di cooperazione economica per la costituzione di un'area di libero
scambio. Giappone e Corea hanno avviato negoziati separati con l'obiettivo di chiudere a breve accordi
commerciali.
Una volta conclusa questa integrazione economica e commerciale, si costituirà un'area forte di un
miliardo e mezzo di consumatori a reddito in rapido aumento, con un Pil complessivo che sfiora i 10.000
miliardi di dollari, capace di generare un flusso di esportazione annuo pari a 1.800 miliardi.
ATTESTAZIONE TECNICA
Modulistica reperibile presso la CCIAA, necessaria per l'importazione di filati - tessuti - confezioni soggetti
a controlli doganali.
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AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE
Modulistica reperibile presso la CCIAA, necessaria per l'esportazione di prodotti contenuti nella Tabella
Export.
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Modulistica reperibile presso la CCIAA, necessaria per l'importazione di merci soggette a controllo
doganale
B
"BANANA BLU"
Dai satelliti, di notte, è visibile un corridoio di luci a forma di banana che collega Londra al nord Italia,
dopo aver attraversato la regione olandese del Randstad e le aree metropolitane della Ruhr e della
Baviera. Questo spazio geografico, che comprende gli aeroporti e le infrastrutture viarie delle aree
economiche più sviluppate d'Europa, viene definito "Banana blu".
BILL OF LOADING
Polizza di carico (bill of loading), il documento assume anche il valore di un titolo di credito,
rappresentativo cioè della relativa merce: i diritti derivanti dal possesso di tale documento sono quindi
trasmissibili per girata.
BLACK LIST
Elenco delle compagnie di trasporto facenti capo ad Israele o che hanno intrattenuto rapporti commerciali
con Israele. Questo termine viene usato dai Paesi arabi che richiedono al fornitore una attestazione
sottoscritta in cui si dichiari che per l'esportazione delle merci non si faccia capo ad una compagnia di
trasporti israeliana .
BRANCH (SUCCURSALE)
E' la "sede secondaria" di una casa madre.
Dispone di mezzi e di una rappresentanza stabili. In genere configura una "stabile organizzazione".
A differenza della filiale (subsidiary) non costituisce un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla
società madre.
C
C.A.D. CASH AGAINST DOCUMENTS (pagamento contro documenti o incasso documentario)
Si tratta del pagamento della merce contro consegna dei documenti che la rappresentano. Il pagamento
può avvenire mediante contanti (documents against payment D/P) o mediante cambiale (tratta o
pagherò) (documents against acceptance D/A).
Il mittente/venditore incarica dell'operazione la propria banca di fiducia, la quale, attraverso una banca
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corrispondente operante sulla piazza del compratore, consegna i documenti necessari per il ritiro (ed
eventualmente lo sdoganamento) della merce in cambio del denaro o della sottoscrizione della/e
cambiale/i.
Gli obblighi della banca si limitano alla scrupolosa esecuzione delle istruzioni ricevute : è necessario quindi
che il mittente/venditore fornisca istruzioni precise e dettagliate.
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
Organismo fondato negli anni '20 con sede a Parigi, che svolge la funzione di controllo sulle normative
riguardanti il settore co mmerciale e di servizi che vengono diramate dai vari Paesi. Avvalendosi di
personale qualificato in diritto internazionale, la Camera di Commercio internazionale inoltre, ha il
compito di mediare nelle controversie commerciali fra soggetti di due Paesi diversi.
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO
Associazioni fondate da soggetti italiani, avente sede in gran parte dei Paesi esteri, con il compito
principale di promuovere le aziende ed i prodotti italiani, divulgando inoltre notizie utili agli operatori
nazionali, esempio: gare d'appalto per forniture di merci o nel campo edile ed industriale.
CAN (www.comunidadandina.org)
La Comunità Andina, creata nel 1969, riunisce Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. I Paesi della
Comunità costituiscono un'area di libero scambio e unione doganale. Il Perù non partecipa all'unione
doganale.
CARICOM (www.caricom.org)
La Comunità e Mercato Comune dei Caraibi è stata costituita nel 1973. Paesi membri: Antigua e Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Montserrat, Saint Kitts e Nevis,
Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago. Le Bahamas fanno parte della
Comunità, ma non del Mercato Comune.
CARNET ATA
Documento doganale internazionale valido nei Paesi aderenti alle Convenzioni ATA e di Istanbul
sull'ammissione temporanea:
§
consente di ridurre al minimo le formalità doganali per l'ammissione temporanea delle merci nei
Paesi aderenti
§
vale come garanzia dei diritti doganali dovuti in caso di mancata riesportazione delle merci,
permettendo all'operatore di non dover depositare alcuna somma presso la Dogana del Paese di
ammissione temporanea.
Il carnet, utilizzabile solo per determinate categorie di merci o materiali, viene rilasciato dalle Camere di
Commercio dietro presentazione di garanzia assicurativa, ha la validità di un anno ed è utilizzabile per più
spedizioni.
CARNET TIR
Documento doganale valido nei Paesi aderenti alla Convenzione TIR. Permette di semplificare le formalità
doganali cui sono soggetti i trasporti su strada tra Paesi aderenti, effettuati senza rottura di carico:
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i controlli presso gli uffici doganali di partenza e di destinazione sono agevolati
i controlli e i diritti doganali di transito alle Dogane di passaggio sono eliminati.
Il carnet viene rilasciato dalle Camere di Commercio ai trasportatori iscritti al Registro TIR istituito presso
Unioncamere.
CERTIFICATO CITES
Modulistica reperibile presso gli Uffici periferici del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, necessari per
l'importazione di specie del regno animale o vegetale, protette dalla Convenzione di Washington.
CERTIFICATO DI ANALISI
Il certificato di analisi, si può ottenere dalle USL o dai laboratori privati riconosciuti. È necessario ogni
qualvolta si debba esportare prodotti destinati all'alimentazione umana.
CERTIFICATO O ATTESTATO DI LIBERA VENDITA
E' un documento necessario per esportare in alcuni Stati (tra cui: Argentina, Cina, Corea, Emirati Arabi,
Estonia, Giappone, India, Kuwait, Messico, Russia, Taiwan, Turchia, Venezuela). Viene richiesto
soprattutto per cosmetici e profumi, articoli elettromedicali, alimentari, sostanze farmaceutiche ed
erboristiche.
Il certificato attesta che i prodotti vengono venduti e commercializzati liberamente sul mercato italiano.
Le autorità del Paese di destinazione hanno così la prova che i prodotti importati hanno superato i
controlli previsti dalla nostra legislazione.
Il certificato di libera vendita viene rilasciato dalle Camere di Commercio, oltreché dal Ministero della
Sanità.
CERTIFICATO DI ORIGINE
Il modello deve essere richiesto alla CCIAA competente. La ditta compila il certificato e lo fa vidimare
presso l'Ufficio commercio estero della Camera in cui l'ha ritirato. Questa certificazione può essere
richiesta sia quale documento doganale che attesti la provenienza della merce, sia come documento atto
allo svincolo di crediti documentari.
CERTIFICATO DI QUALITÁ
Il certificato di qualità può essere richiesto in alcuni Paesi, quale documento di ammissione nel proprio
mercato. È rilasciato da laboratori privati (vedi SGS Srl) che collaudano il prodotto, rilasciando o meno
un'attesta to di qualità in base al risultato che le prove di laboratorio hanno evidenziato. Nella maggior
parte dei casi le prove vengono svolte su prodotti tessili o dell'industria del mobile.
CERTIFICATO FITOSANITARIO
Documento attestante l'assenza di agenti patogeni su piante o legno, rilasciato da laboratori universitari o
organismi privati riconosciuti, obbligatorio nel caso d'importazione o esportazione di piante o legname
non trattato.
CERTIFICATO S.A.S.O.
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Attestazione, in cui l'azienda fornitrice certifichi i parametri di funzionamento degli apparecchi
elettromeccanici, e che cioè questi parametri siano allineati agli standard di utilizzazione dell'energia
elettrica del Paese dell'importatore. È richiesto in special modo dai Paesi arabi.
CMR
Lettera di trasporto internazionale redatta in più copie dal trasportatore, nel momento in cui il venditore
fornisce allo stesso la relativa fattura.
Inoltre una copia della CMR dovrà essere firmata dal soggetto a cui è destinata la merce come ricevuta di
consegna.
CODICE ISO
Codifica numerica internazionale che identifica i singoli Paesi.
CODICE IVA INTERNAZIONALE
Conosciuto anche come Codice VAT o Codice Iva Intracomunitario, è composto dal codice ISO del Paese
seguito dalla Partita IVA, nel caso dell'Italia sarà IT+P.IVA.
CODICE MECCANOGRAFICO
Detto anche numero di posizione, è un codice alfanumerico di 8 caratteri, rilasciato agli operatori
economici (imprese, organismi ed enti pubblici, studi professionali) che abitualmente scambiano beni o
servizi con l'estero.
E' assegnato dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il soggetto richiedente ha sede legale.
C.O.D. CASH ON DELIVERY (pagamento alla consegna o contrassegno)
Il pagamento avviene contro consegna della merce da parte del vettore o dello spedizioniere al
destinatario/compratore.
Il vettore/spedizioniere ha l'obbligo di consegnare la merce solo in cambio di: banconote; assegno;
pagherò cambiario; accettazione di una cambiale tratta; attestazione di blocco dei fondi; dichiarazione
della banca del compratore attestante il suo impegno a pagare l'importo dovuto ad una data stabilita;
attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile ed incondizionato, a favore del
venditore.
E' bene che il mittente/venditore indichi con precisione le modalità di pagamento nella lettera di istruzioni
con la quale conferisce l'incarico al vettore/spedizioniere.
CONTRATTO DI TRASPORTO
Il contratto di trasporto è un contratto di prestazione d'opera. Il vettore è obbligato a raggiungere un
certo ris ultato: il trasferimento della merce (nelle stesse condizioni e quantità) da un luogo ad un altro.
Il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle merci (a meno che non provi l'esistenza di una
causa di esonero da responsabilità) per tutto l'arco di tempo che va dal momento in cui le riceve a quello
in cui le riconsegna, anche quando non sono propriamente in viaggio.
Il risarcimento del danno è regolato dalle Convenzioni internazionali sui trasporti.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
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di Vienna (sulla vendita internazionale)
Convenzione del 1980, a cui ha aderito anche l'Italia, che si sta via via affermando in tutto il mondo. La
Convenzione regola le vendite tra soggetti di Paesi diversi. Non disciplina però tutti gli aspetti del
contratto di vendita, ma solo quelli relativi alla sua formazione e ai diritti e agli obblighi delle parti.
Le parti, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno ad uno stato aderente alla Convenzione,
possono scegliere di applicare o non applicare la Convenzione al contratto di vendita. Se le parti nulla
stabiliscono sulla legge applicabile:
§
nel caso in cui entrambe risiedano in Stati aderenti, l'applicazione della Convenzione è automatica
§
nel caso in cui una delle parti risieda in uno Stato non aderente, la Convenzione si applicherà solo
se le norme di diritto internazionale privato portano ad applicare la legge dello Stato aderente.
di Roma (Legge applicabile)
Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in vigore nella maggior parte
dei Paesi comunitari (Italia compresa).
La Convenzione prevede l'applicazione della legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento
più stretto, che si presume sussistere col Paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione
caratteristica (residenza abituale o amministrazione centrale).
di Bruxelles (Foro competente)
La Convenzione facilita al massimo il riconoscimento delle decisioni giurisdizionali in materia civile e
commerciale nell'ambito dei Paesi membri dell'UE; allo stesso tempo, impone, come regola generale, che
si porti l'azione davanti ai giudici del Paese del convenuto. Solo in alcuni casi l'attore potrà portare il
convenuto davanti ai propri giudici (ad es. quando chieda l'adempimento di una obbligazione da eseguirsi
presso di sé).
La Convenzione prevede però la possibilità di scelta del foro competente ad opera delle parti, attraverso
la clausola di deroga del foro. Con tale clausola si attribuisce competenza ad un giudice che potrebbe non
averla, escludendo automaticamente la competenza di ogni altro giudice.
L'eventuale deroga del foro risulta efficace anche in quei Paesi aderenti alla Convenzione in cui è vietata
dalla legge interna.
La Convenzione di Lugano introduce un regime sostanzialmente analogo per Is landa, Norvegia e
Svizzera.
L'UE ha adottato un regolamento (n. 44/2001), che non si applica alla Danimarca, che sostituisce, con
poche novità, la Convenzione di Bruxelles.
di Ginevra (Trasporto multimodale internazionale)
La Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale internazionale, siglata a Ginevra il 24
maggio 1980, non è mai entrata in vigore per la mancata ratifica del numero minimo di Stati.
In assenza di una convenzione specifica che regoli in modo uniforme il trasporto multimodale , rimangono
sempre valide le UNCTAD/ICC "Rules for multimodal transport documents" della Camera di Commercio
Internazionale, in vigore dall'1/1/1992.
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di New York (Arbitrato internazionale)
Convenzione del 1958 alla quale aderiscono tutti i Paesi industrializzati ed un numero notevole di Paesi in
via di sviluppo. Gli Stati aderenti assumono i seguenti obblighi:
§
rispettare eventuali clausole arbitrali (compromissorie) previste nel contratto (con conseguente
obbligo per i giudici nazionali di dichiararsi incompetenti nel caso in cui una parte presenti loro la
controversia, violando la clausola arbitrale)
§
riconoscere e dare esecuzione alle decisioni arbitrali.
Occorre però tenere presente che in alcuni Stati aderenti alla Convenzione non tutte le controversie sono
sottoponibili ad arbitrato, e quindi la scelta arbitrale non è sempre efficace.
CREDITO DOCUMENTARIO
Il compratore (ordinante) incarica la propria banca di mettere a disposizione del venditore (beneficiario),
per un certo periodo di tempo, una data somma incassabile solo contro consegna, entro i termini stabiliti,
dei documenti indicati nell'ordine di apertura del credito (attestanti, fra l'altro, l'avvenuta spedizione della
merce).
Il compratore può stabilire che la banca
§
paghi al venditore una determinata somma, a vista o a scadenza (pagamento a vista o differito)
§
accetti e paghi alla scadenza le tratte emesse dal venditore (accettazione)
§
paghi ai traenti e/o ai portatori di buona fede le tratte emesse dal venditore e/o i documenti
presentati a fronte del credito (negoziazione).
La banca incaricata (banca emittente) può autorizzare un'altra banca (banca designata) ad eseguire la
prestazione pecuniaria indicata dal compratore.
La banca, che opera unicamente sulla base dei documenti, verifica la regolarità formale dei documenti
presentati dal venditore e garantisce il rispetto dei termini e delle condizioni del credito (importo e
modalità di pagamento, termini di presentazione, caratteristiche essenziali dei documenti, modalità di
trasporto e di assicurazione, ecc.).
D
DAU - DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
Formulario ufficiale predisposto per la compilazione della dichiarazione doganale.
Attraverso questa dichiarazione l'esportatore o l'importatore sceglie il regime doganale da assegnare alla
merce.
La dichiarazione doganale, previa autorizzazione dell'autorità doganale, può essere inoltrata anche con
sistemi informatici, senza utilizzare il formulario DAU.
DAZIO
Tassazione applicata dalle dogane nei confronti di talune merci provenienti da determinati Paesi.
In pratica se il dazio non viene assolto dal soggetto che ritira le merci queste vengono bloccate dalla
dogana.
Molti Paesi stanno cercando, tramite accordi di applicare gli stessi dazi o di abolirli totalmente per certe
merci.
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Rimane comunque quale mezzo protezionistico di Paesi forti produttori di talune merci (vedi l'olio d'oliva
ed il vino per la CEE).
DECRETO INGIUNTIVO
Ordine emesso dal giudice nei confronti del debitore di pagare la somma dovuta (o di consegnare
determinate cose) al creditore - ricorrente.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento d'elezione per rapporti semplici quali la fornitura, perché oggetto
dell'intimazione può essere soltanto il pagamento di un prezzo o la consegna di cose.
Nell'ottobre 2002 è stato abrogato il divieto di notificare il decreto ingiuntivo al di fuori del territorio
nazionale. Il giudice italiano, però, ha il potere di emettere il decreto solo nel caso in cui le parti abbiano
scelto la giurisdizione italiana attraverso una clausola sul foro competente inserita nel contratto scritto.
Non esiste alcuna garanzia che tale provvedimento trovi applicazione nei Paesi che non hanno concluso
accordi con l'Italia in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
DEPOSITO
Le strutture in cui gli operatori possono custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla
relativa imposizione tributaria (in attesa di procedere all'attribuzione della destinazione finale) sono:
§
il deposito doganale per le merci non comunitarie in sospensione dei diritti doganali e per le
merci comunitarie previste dall'articolo 98, lettera b), del Codice doganale comunitario (CDC)
istituito con Regolamento (CEE) n. 2913/92
§
il deposito fiscale per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa
§
il deposito IVA per i beni nazionali e comunitari in sospensione dall'imposta sul valore aggiunto.
DICHIARAZIONE ANTI-ISRAELIANA
In alcuni casi i clienti situati nei Paesi arabi, richiedono al fornitore la dichiarazione anti-israeliana
riportata o sulla fattura commerciale o su carta intestata, sottoscritta dal titolare o amministratore
dell'azienda.
La dichiarazione deve riportare che l'azienda fornitrice non ha mai avuto rapporti commerciali con Israele,
e che non ha mai usato compagnie di trasporto israeliane per l'esportazione delle proprie merci.
A volte si richiede che su questa dichiarazione la CCIAA locale apponga il timbro per la conformità della
firma del Titolare o Amministratore dell'azienda.
DSP (DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO)
Le Convenzioni internazionali sui trasporti stabiliscono che il vettore è tenuto a risarcire il valore integrale
della merce danneggiata (perduta o avariata ) solo in caso di dolo o colpa grave, mentre pongono dei
limiti al risarcimento del danno in caso di colpa non grave.
Il risarcimento, in questo secondo caso, è fatto dipendere dal peso della merce danneggiata, e non dal
suo valore intrinseco: per ogni kg lordo di merce perduta o avariata il vettore deve xxx DSP.
Il DSP è una unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell'oro e indipendente dalle
fluttuazioni valutarie, è rilevabile ogni giorno sul Sole 24 Ore, pagina Mercato dei capitali, riquadro
Indicatori reali.
Questi i parametri per il calcolo del risarcimento:
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Convenzione di Bruxelles
(trasporto via mare)
2 dsp per kg lordo, oppure
666,67 dsp per unità di carico
(il più favorevole al reclamante)
Convenzione di Varsavia
(trasporto via aria)
17 dsp per kg lordo
Convenzione CMR
(trasporto via strada)
8,33 dsp per kg lordo
Convenzione Cotif/CIM
(trasporto ferroviario)
16,66 dsp per kg lordo
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Documenti comprovanti l'avvenuta stipulazione del contratto di trasporto tra vettore e mittente della
merce:
§
attestano la presa in carico, da parte del vettore, delle merci che vi sono indicate
§
obbligano il vettore a custodire, trasportare e riconsegnare le merci nelle stesse condizioni e
quantità
§
indicano nel dettaglio le condizioni di trasporto.
Tra i documenti di trasporto, solo alla polizza di carico marittima è attribuita la funzione di rappresentare
le merci che vi sono descritte. Esclusivamente chi detiene la polizza di carico marittima, per effetto della
intestazione a suo nome o a seguito di girata, ha diritto di esigere dal vettore la consegna della merce.
In tutti gli altri casi, invece, il vettore consegnerà le merci al soggetto indicato quale destinatario nel
documento, prescindendo dal possesso e dalla presentazione del documento stesso.
Trasporto marittimo
E' regolato dalla Convenzione di Bruxelles e da due Protocolli di modifica. I traffici da e per i porti degli
Stati Uniti sono disciplinati dal Carriage of goods by sea act. Alcuni Paesi (generalmente quelli in via di
sviluppo) hanno adottato invece le Regole di Amburgo.
Polizza di carico marittima (bill of lading)
Può essere emessa a nome di soggetto determinato, al portatore o all'ordine.
Fra i documenti di trasporto, è l'unico ad essere negoziabile. Ciò consente di effettuare operazioni di
acquisto o di vendita delle merci mentre queste sono in viaggio sulla nave.
Tipi di polizze:
§
Polizza "tradizionale": il trasporto viene effettuato da un porto di imbarco designato ad un porto
di sbarco designato, su una nave nominativamente indicata.
§
Polizza di trasporto intermodale: indica un punto interno e non un porto come luogo di presa in
carico o di riconsegna della merce. I trasporti intermodali vengono effettuati utilizzando differenti
modalità di tra sporto. Variamente denominate, le polizze di trasporto intermodale nella maggior
parte dei casi vengono emesse da spedizionieri o agenti marittimi che agiscono in veste di vettori
contrattuali.
Lettera di vettura del trasporto marittimo
A differenza della polizza di carico, è un documento non negoziabile emesso obbligatoriamente a favore di
soggetto determinato.
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Trasporto aereo
E' regolato dalla Convenzione di Varsavia (e dai successivi Protocolli di modifica) e da una serie di
regolamentazioni predisposte dalla IATA (International Air Transport Association), che, per essere
applicabili e vincolanti, devono essere specificamente richiamate nel documento di trasporto.
AWB (air waybill) o lettera di vettura del trasporto aereo
E' un documento non negoziabile: il soggetto che vi è indicato quale destinatario non ha necessità di
presentare il documento stesso per ottenere dal vettore la consegna della merce.
HAWB (house air waybill) o lettera di vettura house
E' il documento emesso dal consolidatore (lo s pedizioniere -vettore che riunisce e assembla piccole partite
di merce provenienti da mittenti diversi da spedire verso un unico aeroporto di destinazione) ed ha le
stesse caratteristiche della AWB. Il consolidatore emette una HAWB o house per ogni singola spedizione
facente parte della consolidazione.
Trasporto stradale
E' regolato dalla Convenzione CMR di Ginevra, modificata con un successivo Protocollo.
Lettera di vettura stradale
Documento non rappresentativo della merce in esso descritta, è emesso obbligatoriamente a favore di
soggetto determinato.
Trasporto ferroviario
E' regolato dalla convenzione COTIF/CIM.
Lettera di vettura ferroviaria o lettera CIM
Documento non rappresentativo della merce in esso descritta, deve obbligatoriamente indicare il nome
del destinatario.
D/A DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE (documenti contro accettazione)
Forma di pagamento che si realizza mediante consegna dei documenti rappresentativi della merce contro
accettazione da parte del compratore di una o più cambiali tratte emesse dal venditore (più raramente,
contro sottoscrizione, sempre da parte del compratore, di pagherò cambiario).
Il mittente/venditore incarica dell'operazione la propria banca di fiducia, la quale, attraverso una banca
corrispondente operante sulla piazza del compratore, consegna i documenti necessari per il ritiro (ed
eventualmente lo sdoganamento) della merce in cambio dell'accettazione della/e cambiale/i.
In inglese cambiale tratta = bill of exchange, pagherò cambiario = promissory note.
D/P DOCUMENTS AGAINST PAYMENT (documenti contro denaro)
Forma di pagamento che prevede la consegna dei documenti rappresentativi della merce contro
pagamento in contanti ("a vista") dell'importo dovuto.
Il mittente/venditore incarica dell'operazione la propria banca di fiducia, la quale, attraverso una banca
corrispondente operante sulla piazza del compratore, consegna i documenti necessari per il ritiro (ed
eventualmente lo sdoganamento) della merce in cambio del denaro.
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DUMPING
Vendita di un prodotto su un mercato di esportazione a un prezzo inferiore al suo valore normale,
definibile come il prezzo di vendita praticato sul mercato di produzione nell'ambito di normali operazioni
commerciali (tenuto conto delle differenze di imposte, condizioni di vendita, ecc.).
A volte i Governi dei Paesi importatori adottano misure antidumping per proteggere i produttori nazionali
da pratiche di concorrenza sleale messe in atto da operatori stranieri.
E
ESPORTAZIONE
E' il regime doganale che consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale comunitario.
In generale le merci in uscita non sono soggette ai dazi doganali comunitari e sono considerate non
imponibili ai fini IVA. Per le merci soggette ad accise è prevista la restituzione d'imposta.
Alla dichiarazione doganale di esportazione corrisponde la sigla EX1 per spedizioni verso Paesi terzi non
Efta, la sigla EU1 per spedizioni verso Paesi Efta (Svizzera, Liechenstein, Norvegia ed Islanda).
E-UCP
A integrazione delle Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (UCP), la Camera di Commercio
Internazionale ha previsto l'utilizzo delle e -UCP, che regolano la presentazione per via elettronica dei
documenti.
Anche le e-UCP, per essere applicabili e vincolanti, devono essere specificamente richiamate nel credito.
ECOWAS / CEDEAO (www.ecowas.int )
La Comunità Economica degli Stati dell'Africa dell'Ovest, fondata nel 1975, riunisce 16 Paesi: Benin,
Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali,
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo. Obiettivi di lungo termine: la realizzazione di un
mercato comune e di una moneta unica.
EUR 1
È un documento redatto dello spedizioniere o del trasportatore su indicazioni dell'esportatore. È richiesto
dal cliente estero.
L'EUR 1 certifica la provenienza Comunitaria delle mercie se esistono accordi tariffari tra il Paese del
cliente e la CEE, l'importatore potrà usufruire di una riduzione del dazio applicato a quella tipologia di
merci.
EURIBOR
European Interbank Offered Rate.
Tasso di interesse di riferimento sui mercati internazionali.
F
Glossario COMMERCIO ESTERO
FILIALE (SUBSIDIARY)
Società giuridicamente autonoma controllata da una società madre.
La c.d. "filiale di vendita" è una società, controllata dall'esportatore, che importa i prodotti nel Paese in
cui ha sede ed organizza la distribuzione conformemente alle strategie perseguite dalla società
controllante.
FINEST (www.finest.it)
Società per azioni nata per supportare le imprese del Trentino Alto Adige, del Fruli Venezia Giulia e del
Veneto nelle loro attività nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica.
Offre assistenza tecnica e sostegno finanziario.
G
GATT
Accordo di cooperazione commerciale fra i Paesi del Nord America ed il Messico.
I
IMPORTAZIONE DEFINITIVA
Con la dichiarazione di importazione definitiva si sottopone la merce a due distinti regimi.
Immissione in libera pratica: con il pagamento dei dazi comunitari d'importazione (e nel rispetto dei
divieti e delle restrizioni di politica commerciale) la merce da non comunitaria diventa comunitaria,
potendo così circolare liberamente all'interno del territorio comunitario.
Immissione in consumo: con il pagamento delle tasse interne dello stato in cui avviene l'importazione
(IVA, accise, eventualmente altre tasse) la merce entra nella piena disponibilità dell'importatore,
diventando commercializzabile.
INCOTERMS (International Commercial Terms)
Regole elaborate dalla Came ra di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali
maggiormente utilizzati nei contratti di compravendita internazionale.
L'ultima versione della raccolta è in vigore dal 1° gennaio 2000 (pubblicazione CCI n. 560). Contiene 13
termini, ad ognuno dei quali corrisponde una particolare disciplina delle condizioni di consegna delle
merci.
Gli Incoterms spiegano a chi, tra compratore e venditore, competono le spese e i rischi relativi al
trasferimento della merce, ma non dicono quando avviene il passaggio di proprietà e nemmeno in quali
casi sia lecito per il compratore bloccare il pagamento.
Per produrre effetti nei rapporti fra compratore e venditore, il termine Incoterm scelto deve essere
specificamente richiamato nel contratto.
Glossario COMMERCIO ESTERO
INTRASTAT
Sistema di rilevazione dei dati relativi agli scambi di beni tra Stati membri, istituito a fini statistici dalla
Comunità europea.
Ha per oggetto gli scambi di beni comunitari effettuati tra soggetti IVA di diversi Stati membri.
Le imprese sono o bbligate a presentare periodicamente agli uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati.
I modelli ufficiali predisposti per la compilazione di tali elenchi sono:
l'INTRA 1 per le cessioni di beni
l'INTRA 2 per gli acquisti di beni.
La periodicità della presentazione (mensile, trimestrale, annuale) varia in relazione all'ammontare
complessivo delle cessioni o degli acquisti realizzati nell'anno solare precedente.
Attraverso le dichiarazioni Intrasta t le imprese forniscono anche dati di carattere fiscale rilevanti ai fini
IVA.
K
KNOW-HOW
Termine anglosassone che definisce lo scambio di informazioni sulle tecniche industriali - commerciali - o
di servizi che due Paesi mettono a disposizione per lo sviluppo economico.
L
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO INTERNAZIONALE
Legge che regola il contratto concluso tra parti di Paesi diversi. Poiché non esiste, se non in casi
eccezionali (come ad es. la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale), una normativa uniforme
valida in tutti i Paesi, nei rapporti internazionali è opportuno individuare la legge applicabile. Le parti
dovrebbero accordarsi, attraverso una specifica clausola contrattuale, sulla legge applicabile al contratto.
In caso contrario, è difficile prevedere a priori (prima cioè che un giudice abbia deciso la controversia)
quale sarà la legge regolatrice del contratto (la Convenzione di Roma, la legge del Paese della
controparte, la c.d. lex mercatoria).
LETTERA DI CREDITO
La lettera di credito è una lista di documenti ed adempimenti a cui il fornitore si deve attenere, per poter
riscuotere il credito presso la banca concordata con il cliente. La somma di denaro anticipata dal cliente,
non viene svincolata finché il fornitore non produce all'Istituto di credito, nei termini prestabiliti, la
documentazione idonea.
In poche parole la lettera di credito è un mezzo con il quale il cliente estero è assicurato rispetto al buon
esito della spedizione delle merci.
Dal canto suo il fornitore, può opta re di inviare la merce solo nel momento in cui il cliente depositerà sul
conto stabilito, l'intera o parte della somma di denaro stabilita dalle parti.
Glossario COMMERCIO ESTERO
LEX MERCATORIA
Principi generali ed usi del commercio internazionale, che emergono dalla prassi degli affari.
La scelta della lex mercatoria, come legge applicabile al contratto, va valutata attentamente. I contenuti
della legge sono infatti ancora poco definiti (ed in molti casi del tutto assenti) e vengono presi in
considerazione più dagli arbitri che dai giudici ordinari.
Una simile scelta va quindi abbinata alla previsione di una clausola arbitrale.
LIBOR
London Interbank Offered Rate.
Tasso di interesse di riferimento sui mercati internazionali.
M
MARCHIO CE
La marcatura CE obbligatoria per i prodotti circolanti all'interno del Mercato Comune. Il Marchio CE
dovrebbe garantire lo standard costruttivo stabilito dalle direttive comunitarie.
MCCA / CACM
Il Mercato Comune Centro Americano è costituito da: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua. Il Panama, pur non essendo stato membro, coopera con gli altri stati per la realizzazione di un
mercato unico regionale.
MERCI COMUNITARIE
Sono quelle merci:
§
interamente ottenute nel territorio doganale comunitario senza l'aggiunta di merci provenienti da
Paesi terzi
§
provenienti da Paesi terzi ed immesse in libera pratica (merci su cui è già avvenuto il pagamento
dei dazi all'importazione)
§
ottenute nel territorio doganale comunitario da merci immesse in libera pratica, con o senza
l'aggiunta di me rci interamente ottenute nel territorio comunitario.
Le merci comunitarie non corrispondono alle merci di origine comunitaria. Il solo assolvimento delle
formalità e dei tributi doganali comunitari assimila le merci non comunitarie alle merci comunitarie, ma
non attribuisce a tali merci l'origine della Comunità.
MERCOSUR (www.mercosur.org.uy)
Il Mercato Comune del Cono Sud, istituito nel 1991, riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
Bolivia, Cile e Perù sono Paesi associati. Venezuela e Messico sono Paesi candidati a diventare membri
associati.
MINIMUM PREMIUM BENCHMARK (Mpb)
Tassi minimi di premio assicurativo stabiliti in sede Ocse a fronte di assicurazioni del rischio politico, in
Glossario COMMERCIO ESTERO
relazione al rischio del paese debitore, alla durata dell'operazione e alla valuta di finanziamento (euro o
dollaro).
MONTERREY CONSENSUS
E' il programma di globalizzazione firmato nel marzo 2002 da 50 capi di Stato e di Governo in Messico.
Nelle intenzioni dovrebbe sostituire il precedente modello liberista denominato Washington consensus
nato nell'89 nel corso di una conferenza organizzata dall'Institute for International Economics e messo in
discussione dalla crisi asiatica di fine anni '90.
Il Monterrey consensus in 63 punti affronta non solo temi economici, ma anche aspetti quali la
governance, la corruzione, i diritti umani. Per la sua visione del capitalismo più pragmatica rispetto al
precedente modello è diventato uno dei punti di riferimento nelle politiche del Fmi.
N
NAFTA (www.nafta-customs.org)
Il Trattato di libero commercio del Nord America è stato siglato nel 1992 da Canada, Messico e Stati Uniti.
Consente il libero movimento di beni, servizi e investimenti fra i Paesi firmatari.
NOMENCLATURA COMBINATA
Codice identificativo delle merci, armonizzato per la quasi totalità dei Paesi. L'utilità della Nomenclatura
Combinata è quella di snellire le pratiche doganali, poiché si risale precisamente alla merce indicata in
fattura.
NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI DOCUMENTARI
della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
La Pubblicazione n. 522 regola le operazioni di incasso documentario.
Questo corpo normativo è stato adottato dalla maggior parte dei Paesi con cui l'Italia intrattiene rapporti
di scambio.
Le norme risultano applicabili e vincolanti a condizione che vengano specificamente richiamate nelle
lettera di istruzioni con la quale il mittente/venditore conferisce l'incarico alla banca.
NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI
della Camera di Commercio di Parigi. La Pubblicazione n. 500 regola sia le operazioni di credito
documentario che quelle di credito stand-by.
Questo corpo normativo è stato adottato dalla maggior parte dei Paesi con cui l'Italia intrattiene rapporti
commerciali.
Le norme risultano applicabili e vincolanti a condizione che vengano specificamente richiamate nell'ordine
di apertura del credito (o nella lettera di credito stand-by).
O
Glossario COMMERCIO ESTERO
ORGANISMI FINANZIARI MULTILATERALI
Istituzioni multilaterali create per sostenere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi meno avanzati
(Banca mondiale) o compresi in determinate aree geografiche (cosidette banche regionali di sviluppo).
Forniscono consulenza e assistenza tecnica e finanziano sia i programmi di sviluppo dei Governi che i
progetti di investimento delle imprese private.
Banca Mondiale ( www.worldbank.org )
Creata nel 1944, è una istituzione multilaterale il cui capitale è sottoscritto da quasi tutti i Paesi del
mondo.
Suo obiettivo è assistere i Paesi in via di sviluppo nella lotta contro la povertà e nella realizzazione di una
crescita economica stabile, equa e sostenibile.
Si compone di cinque istituzioni:
§
IBRD, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
§
IDA, Agenzia internazionale per lo sviluppo
§
IFC, Società finanziaria internazionale, sostiene i progetti di investimento delle imprese e degli
operatori privati
§
MIGA, Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti, copre i rischi di natura politica
connessi agli investimenti diretti esteri (rottura di un contratto da parte del Governo locale,
espropriazione, divieto di trasferimenti di valuta, guerra o altri disordini civili che causano danni
materiali all'investimento)
§
ICSID, Centro internazionale per il regolamento dei contenziosi relativi agli investimenti, f ornisce
un servizio di conciliazione e di arbitrato per controversie tra investitori stranieri e Stati ospiti.
Banca Interamericana di Sviluppo (www.iadb.org )
Creata nel 1959 per sostenere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.
Del gruppo IDB fanno parte:
§
l'IIC, Società Interamericana di Investimento
§
il MIF, Fondo Multilaterale di Investimento
che operano a sostegno dello sviluppo del settore privato.
Banca Africana di Sviluppo (www.afdb.org )
Creata nel 1964 per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani.
Il Gruppo è composto da tre istituzioni:
§
Banca africana di sviluppo
§
Fondo africano di sviluppo
§
Fondo fiduciario della Nigeria.
Banca Asiatica di Sviluppo (www.adb.org )
Creata nel 1966 per favorire lo sviluppo economico e sociale dei Paesi dell'Asia e del Pacifico.
E' il principale azionista dell'AFIC, Società asiatica finanziaria e di investimento, che opera per
promuovere lo sviluppo delle imprese private.
Glossario COMMERCIO ESTERO
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (www.ebrd.org )
Creata nel 1991 per assistere e supportare i Paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione
Sovietica nella transizione verso l'economia di mercato.
P
PLAFOND ESENZIONE IVA
Il plafond di esenzione IVA viene concesso dall'Ufficio IVA competente ed è stabilito in base al fatturato
che l'Azienda richiedente ha effettuato nell'anno precedente. Rimane inteso che, l'esenzione IVA è
assoggettabile alle sole operazioni di esportazione o nel caso in cui una Ditta fatturi ad un'a ltra Ditta
situata nel territorio nazionale e che quest'ultima esporti comunque tutte le merci acquistate
(dichiarazione d'intento).
PERFEZIONAMENTO ATTIVO
E' il regime che permette di introdurre nel territorio doganale, senza pagamento dei diritti doganali e
senza applicazione delle misure di politica commerciale (restrizioni quantitative), merci non comunitarie
da sottoporre a operazioni di perfezionamento (lavorazione, compresi montaggio e assemblaggio;
trasformazione; riparazione, compresa la messa a punto), destinate ad essere successivamente
riesportate.
PERFEZIONAMENTO PASSIVO
E' il regime doganale che consente di esportare temporaneamente merci comunitarie che si vogliono
sottoporre a operazioni di perfezionamento (lavorazione, compresi montaggio e a ssemblaggio;
trasformazione; riparazione, compresa la messa a punto) e successivamente di reimmettere in libera
pratica nella Comunità i prodotti così ottenuti (prodotti compensatori) in esenzione totale o parziale dei
dazi all'importazione.
R
REGOLE DI ORIGINE DELLA COMUNITA' EUROPEA
Determinare l'origine delle merci (la loro provenienza, "nazionalità") è necessario per poter stabilire le
riduzioni od esenzioni daziarie ad esse eventualmente applicabili.
I prodotti interamente ottenuti in un Paese sono originari di tale Paese.
La regola generale adottata dalla CE (ma anche dagli Stati Uniti) per determinare l'origine di un prodotto
che abbia subito lavorazioni in più Paesi (o che comunque contenga materiali provenienti da diversi Paesi)
è il criterio della trasformazione sostanziale: il prodotto è originario del Paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione sostanziale.
Per la CE la trasformazione sostanziale deve essere "economicamente giustificata, effettuata in una
impresa attrezzata a tale scopo" e deve portare "alla fabbricazione di un prodotto nuovo o che
Glossario COMMERCIO ESTERO
rappresenti una fase importante della fabbricazione".
Per determinare l'origine di alcuni specifici prodotti, o nell'ambito di accordi di associazione o di libero
scambio stipulati con Paesi terzi (c.d. accordi preferenziali), la CE ha previsto l'applicazione di ulteriori
criteri, in aggiunta al metodo principale della lavorazione sostanziale:
§
criterio del salto di codice tariffario
§
criterio del valore aggiunto
§
criterio del contenuto domestico minimo
§
criterio del processo specifico di produzione.
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE
Per alcuni prodotti agricoli o sostanze da essi provenienti, quali olio, farine, amidi, ecc..., la CE stanzia
ogni anno dei fondi a favore di quei produttori agricoli ed industriali che esportano versi Paesi terzi alla
CE, i sopracitati prodotti. L'azienda esportatrice, tramite l'Ufficio doganale, richiede appunto una
"restituzione" in denaro il cui importo viene calcolato in base ad una percentuale (variabile in base alle
direttive comunitarie) sull'importo totale della fattura di esportazione.
RISCHIO PAESE (country risk)
E' il rischio cui è esposto il capitale investito all'estero. E' legato alla possibilità che circostanze di natura
politica o economica si traducano in un mancato rimborso del credito o in una svalutazione
dell'investimento effettuato nel Paese. I fattori da cui dipende tale rischio (ad esempio divieti o restrizioni
sul rimpatrio dei capitali e profitti, mutamenti fiscali o normativi, drastiche svalutazioni, nazionalizzazioni)
sono ascrivibili a interventi statali.
Vanno aumentando i casi in cui il giudizio di solvibilità dei debitori privati è migliore di quello dello Stato.
Per questo oltre al rischio Paese bisogna prendere in considerazione anche il c.d. "rischio di controparte".
Valutazioni del rischio Paese (country rating) sono effettuate da numerose organizzazioni pubbliche o
private (Fondo Monetario Internazionale, agenzie di rating come Moody's e Standard&Poor's, Sace) che
elaborano classificazio ni sulla base del quadro politico e della situazione economica e finanziaria degli
Stati.
S
SAARC
Associazione che riunisce i seguenti Paesi: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri
Lanka. L'1 gennaio 2006 è entrato in vigore un accordo di libero scambio (che sarà completamente
operativo dal 2016) e che prevede una riduzione a meno del 5% delle tariffe sui beni scambiati nell'area.
SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (www.isace.it)
Ente pubblico istituto nel 1998, assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi (di carattere
politico, catastrofico, economico, commerciale, di cambio) a cui sono esposti gli operatori nazionali nelle
loro attività con l'estero (esportazioni, investimenti diretti all'estero, ecc.).
Glossario COMMERCIO ESTERO
SACE BT (www.sacebt.it )
Compagnia di assicurazioni specializzata nella copertura del rischio del credito a breve termine, sia in
Italia che all'estero.
Sui mercati intern azionali SACE BT può coprire, oltre al rischio di credito, anche eventi riconducibili al
rischio politico.
SACE BT spa fa parte del Gruppo assicurativo SACE spa (100% del capitale sociale).
SACU
Unione doganale creata nel 1969 da Sud Africa, Botswana, Namibia, Lesotho e Swaziland.
SADC (www.sadc.int)
La Comunità per lo Sviluppo dell'Africa del Sud, nata nel 1992, riunisce Angola, Botswana, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Repubblica democratica del Congo, Sud Africa,
Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbawe.
SIMEST- Società italiana per le imprese all'estero ( www.simest.it)
Società per azioni controllata dal Governo italiano, istituita nel 1990.
Finanzia le attività internazionali delle imprese italiane.
§
Sottoscrive fino al 25% del capitale delle società estere partecipate da imprese italiane o agevola il
finanziamento della quota di partecipazione dell'impresa italiana.
§
Agevola i crediti all'esportazione.
§
Finanzia programmi di penetrazione commerciale, studi di fattibilità, spese di partecipazione a gare
internazionali.
Assiste le imprese nell'avvio e nella realizzazione degli investimenti.
STABILE ORGANIZZAZIONE
Secondo la definizione OCSE, per "stabile organizzazione" si intende "una sede fissa di affari in cui
l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività".
L'espressione "sede di affari" comprende immobili, locali, attrezzature e/o installazioni utilizzati per lo
svolgimento dell'attività d'impresa, anche in modo non esclusivo. Non è necessario che il soggetto estero
sia il proprietario dei locali, è sufficiente che ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo (una stabile
organizzazione può essere infatti individuata anche presso i locali di un'altra società).
Secondo l'OCSE, inoltre, la verifica dell'esistenza di una stabile organizzazione deve essere condotta per
ogni singola società, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza e dall'esistenza nello stesso Paese di
stabili organizzazioni di altre società del medesimo Gruppo.
Di norma, la sussistenza della stabile organizzazione permette allo Stato della fonte di assoggettare a
tassazione gli utili di una impresa estera.
STAND-BY LETTER OF CREDIT (lettera di credito stand-by)
Questa forma di pagamento riassume le caratteristiche fondamentali del credito documentario e della
garanzia bancaria di pagamento.
La stand-by costituisce infatti l'impegno assunto da una banca - su incarico del compratore - di pagare il
venditore, nel caso in cui il compratore non abbia pagato regolarmente. Quindi nel caso di pagamenti
Glossario COMMERCIO ESTERO
regolari (che normalmente avvengono a mezzo bonifico bancario) la stand-by non viene attivata.
Per ottenere dalla banca il pagamento, il venditore deve presentare dichiarazione attestante il mancato
pagamento e copia dei documenti di spedizione e di altri eventualmente indicati nella stand-by (gli
originali infatti accompagnano la merce).
La stand-by costituisce una valida soluzione nel caso di forniture continuative e nel caso di spedizioni per
via aerea.
SUSSIDI ALL'EXPORT
I sussidi alle esportazioni rappresentano uno strumento protezionistico. Si parla spesso di quelli a
favore del settore agricolo (utilizzati anche dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Canada e
dall'Australia) perchè in ambito Wto causano spesso forti scontri tra i 148 partner. Da un lato i Paesi più
ricchi difendono i loro privilegi in materia di agricoltura. Dall'altro il Gruppo dei Ventuno - guidato da
Brasile, Cina e India - sostiene che i sussidi alterano il commercio internazionale e danneggiano i Paesi in
via di sviluppo che, oltre a non poter competere a livello globale, soffrono nei mercati domestici le
pratiche di dumping dei ricchi produttori agricoli.
SWIFT
Lo Swift (Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications) è una società consortile tra
banche che gestisce una rete telematica interbancaria che è parte integrante del sistema internazionale
dei pagamenti.
Qualsiasi banca collegata al sistema può inviare in tempo reale messaggi già autenticati, e quindi
immediatamente operativi, verso qualsiasi altra banca del mondo.
Il sistema consente alla clientela aziendale delle banche di effettuare trasferimenti di fondi in modo
sicuro, rapido ed economico.
T
TARIC - TARIFFA DOGANALE
Taric: vedi nomenclatura combinata
Tariffa doganale: percentuale del Dazio calcolato dalla Dogana in base al tipo di merce in importazione.
TEMPORANEA ESPORTAZIONE
Questo termine indica che la merce viene portata all'estero in modo temporaneo, per essere esposto in
fiere o manifestazioni culturali, per essere soggetto di riparazioni o assemblaggi o per subire una
trasformazione da parte di un'azienda situata in un Paese terzo alla CE. La merce può essere immessa nel
Paese estero in vari modi: pagando una cauzione alla dogana estera o sottoscorta di un Carnet ATA.
Resta fermo l'obbligo della reimportazione della merce nel Paese esportatore, in caso contrario la
temporanea deve essere trasformata in definitiva esportazione assolvendo il pagamento del dazio nel
Paese estero.
TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA' EUROPEA
E' costituito dall'insieme dei territori degli Stati membri della Comunità (più il territorio del Principato di
Glossario COMMERCIO ESTERO
Monaco).
All'interno del territorio doganale la circolazione delle merci è libera, essendo state soppresse le formalità
e i controlli doganali.
TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO
E' il regime doganale che consente alle merci che provengono da Paesi terzi e che non hanno ancora
assolto le formalità di importazione di circolare sul territorio doganale della Comunità.
Alla dichiarazione di transito comunitario esterno corrisponde la sigla T1.
TRANSITO COMUNITARIO INTERNO
E' il regime che consente alle merci comunitarie ancora soggette a formalità doganali di circolare sul
territorio doganale.
L'utilizzo più frequente riguarda le merci comunitarie che, per ragioni di trasporto, devono attraversare
un territorio extracomunitario nel corso della spedizione da un Paese comunitario all'altro.
Alla dichiarazione di transito comunitario interno corrisponde la sigla T2.
TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE
E' il regime doganale che consente, senza pagamento dei dazi all'importazione, di sottoporre a
trasformazione merci non comunitarie. I dazi verranno pagati sui "prodotti trasformati", che saranno così
immessi in libera pratica.
U
UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale ( www.unido.org)
Organizzazione nata nel 1966 per supportare e promuovere il processo di industrializzazione dei Paesi in
via di sviluppo. Nel 1987 è diventata una agenzia specializzata delle Nazioni Unite.
L'UNIDO svolge:
attività di assistenza tecnica a favore dei Paesi industrialmente meno avanzati
attività di studio e di informazione
attività di promozione e assistenza tecnica agli investimenti privati.
Nell'ambito di quest'ultimo settore di attività, garantisce il cofinanziamento degli studi di fattibilità di
progetti di investimento da realizzare in joint ventures.
UNIONCAMERE
È l'abbreviazione di Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
È un Ente di diritto pubblico che coordina le attività delle Camere di Commercio italiane, ed ha rapporti
con organismi internazionali, ponendosi come Ente garante per alcune co nvenzioni di trasporto
internazionali, esempio utilizzo Carnet ATA e Carnet TIR.
V
Glossario COMMERCIO ESTERO
VISTO CONSOLARE
Il visto consolare viene effettuato dai Consolati e da alcune Camere di Commercio estere in Italia
(es.Camera di Commercio Italo -Araba). su documenti a valere all'estero, quali, certificati di origine,
fatture commerciali, dichiarazioni di conformità ecc...
Questo tipo di visto é richiesto nella quasi totalità dei casi dai Paesi arabi, e qualche Paese dell'America
Latina.
VISTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di Commercio è più volte chiamata ad assumere il ruolo di intermediario tra il fornitore e
l'acquirente straniero, il quale per tutelarsi rispetto alla veridicità dei dati riportati sui documenti di
trasporto, obbliga il fornitore al fare apporre dei timbri di conformità o deposito dalla locale Camera di
Commercio. La stessa, accertati i requisiti tecnico-produttivi della Azienda, procede alla vidimazione
richiesta.
È da tener presente inoltre che, le firme dei funzionari Camerali, sono depositate, quale riscontro, presso
tutte le Ambasciate o Consolati presenti in Italia.
VISTO UPICA
Il visto U.P.I.C.A. (Ufficio Provinciale per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato), non è altro che la
legalizzazione della firma del funzionario camerale posta in calce ai documenti rilasciati da parte della
Camera di Commercio. Gli Uffici UPICA, sono rappresentanze periferiche, del Ministero dell'Industria,
quindi l'autenticazione di cui sopra è da ritenersi effettuata dal Ministero dell'Industria stesso. Di fatto
questo tipo di visto è impropriamente chiamato "Visto Upica" poiché la delega ministeriale è venuta meno
nel 1999 e le competenze, fino a prima riservate al Ministero dell'Industria, sono passate direttamente
alle CCIAA.
Z
ZONA FRANCA
Area, situata all'interno del territorio doganale comunitario e da esso separata, in cui è consentito
introdurre merci non comunitarie senza che tali merci siano assoggettate ai dazi all'importazione e alle
misure di politica commerciale.
Questo regime è condizionato alla riesportazione delle merci verso Paesi terzi.
I dazi all'importazione e le misure di politica commerciale vengono infatti normalmente applicati nel caso
in cui le merci siano immesse in libera pratica nel territorio comunitario.
Glossario COMMERCIO ESTERO
Fonti: PROMOS Milano, Centro Estero delle Camere di commercio estero dell’Umbria