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www.ildirittoamministrativo.it OSSERVATORIO SULLA GIUDRISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2011 A CURA DI MARIA NOVELLA MASSETANI Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-145/10 Eva –Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axelò Springer AG, Suddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel – Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG e Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Koinischen Zeitung GmbbH & Co KG Il caso che ha dato origine alla decisione è stata la pubblicazione, da parte di varie case editrici, di fotografie, realizzate da una professionista, sui giornali e siti internet, di una foto di una bambina rapita. La Corte di Giustizia adita, afferma che il diritto d’autore tutela soltanto gli oggetti originali, cioè quelli considerati una creazione intellettuale d’autore. Una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo. I giudici comunitari rilavano che l’autore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte creative in varie modalità e diverse fasi durante la sua realizzazione, ad esempio l’angolatura, la luce, ecc. La fotografia che ritrae una persona è protetta dal diritto d’autore quando costituisce l’espressione delle capacità creative del suo responsabile; si evidenzia nella pronuncia in esame, che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere. Secondo la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/29/CE la portata della protezione del diritto d’autore può essere limitata, in via derogatoria, qualora l’opera protetta sia utilizzata per fini di pubblica sicurezza, in particolare nel corso dell’inchiesta penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Solo gli Stati, e non le case editrici, sono idonei e responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica con misure adeguate, quali la diffusione di un avviso di ricerca. La Corte dispone che non può essere escluso che una casa editrice possa contribuire in singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica sicurezza, rendendo pubblica la fotografia di una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media deve essere collocata nell’ambito delle azioni condotte dalle autorità nazionali e presa in accordo con 1 www.ildirittoamministrativo.it quest’ultime, con lo scopo di evitare il rischio di un conflitto con le misure da loro adottate. La Corte precisa anche che, durante un’inchiesta, come nel caso di specie, una fotografia può essere pubblicata dai mass media in assenza di un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità competenti. Sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C- 446/09 Koninklijke Philips Electronics NV / Luccheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Rohlig Hong Kong Ltd, Rohlig Belgium NV e C – 495/09 Nokia Corporation / Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs con l’intervento di international Trademark association Le cause riunite riguardano l’interpretazione della normativa dell’Unione Europea riguardante la condotta che devono tenere le autorità doganali dinanzi ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ad opera di merci, provenienti dagli Stati terzi, che si trovino in transito esterno e in deposito doganale nel territorio dell’Unione. Dapprima la Corte analizza le condizioni per il blocco provvisorio delle merci sottoposte ad un regime sospensivo. Essa ricorda che le merci provenienti da uno Stato terzo sottoposte ad un regime doganale sospensivo non possono, per questo solo fatto, violare diritti di proprietà intellettuale applicabili nell’Unione. D’altra parte tali diritti possono essere violati quando, una volta sottoposti ad un regime sospensivo, nel territorio doganale dell’Unione, se non addirittura prima del loro ingresso in esso, merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell’Unione, quale vendita, messa in vendita o una pubblicità. Ci sono altre circostante che possono portare ad un blocco provvisorio da parte delle autorità doganali degli Stati membri, come ad esempio, l’autorità doganale che ha constatato la presenza in regime di deposito o di transito di merci che imitano o copiano un prodotto tutelato, nell’Unione Europea, da un diritto di proprietà intellettuale, può legittimamente intervenire quando dispone di elementi in base ai quali uno o più operatori coinvolti nella produzione, distribuzione di merci, anche se è sul punto di dirigere tali merci verso i consumatori comunitari o dissimula le sue intenzioni commerciali. I requisiti possono consistere nella destinazione delle merci non dichiarata, l’assenza di informazioni precise circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore di merci, 2 www.ildirittoamministrativo.it una mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti idonei a suggerire che possano essere dirottate verso i consumatori dell’Unione. La Corte dispone, poi, che le merci di cui non è dimostrato che sia no immesse in vendita nell’Unione non possono essere qualificate come merci contraffatte e merci usurpative. La Corte conclude che le merci quando sono in deposito doganale o in transito nell’Unione, possono essere qualificate come merci contraffatte o usurpative sole se è provato che sono destinate ad essere messe in vendita nell’Unione. Corte di giustizia dell’Unione Europea Sentenze nelle cause C- 272/09 P KME germany AG e a./ Commissione, C-386/10 P Chalkor AE Epexergasiais Metallon / Commissione e C-389710 P KME Germany AG e a./ Commissione La Commissione ha contestato l’esistenza di un’intesa nel settore di tubi industriali e per questo motivo ha inflitto il pagamento di un’ammenda. La Corte di Giustizia, chiamata a decidere, afferma che il sindacato giurisdizionale sulle decisioni che impongono sanzioni in materia di diritto della concorrenza comporta, da un lato, un controllo di legittimità e, dall’altro, una competenza estesa al merito. Per quanto riguarda il primo la Corte ha stabilito che, sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse la Commissione disponga di un potere discrezionale, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione da parte della Commissione di dati di natura economica. E’ compito di quest’ultimo effettuare tale controllo. I giudici comunitari ritengono di non potersi basare sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi considerati in sede di valutazione dei criteri presi in considerazione per determinare l’importo delle ammende, né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto. Per quanto riguarda la competenza estesa al merito relativa all’importo delle ammende, la Corte precisa che tale competenza autorizza il giudice a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta. In conclusione la Corte ritiene che il giudice dell’Unione deve esercitare un controllo in diritto ed in fatto che dispone del potere di valutare le prove, di annullare la decisione della commissione e di modificare l’importo delle ammende. Non risulta quindi, che il controllo giurisdizionale previsto dal diritto dell’Unione sia in contrasto con i dettami del principio 3 www.ildirittoamministrativo.it della tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla Carta. Dall’altro, nel caso concreto sottoposto all’attenzione della Corte stessa, il Tribunale ha esercitato il pieno e completo controllo, in fatto e diritto, al quale esso è tenuto. 4