Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo

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OSSERVATORIO SULLA GIUDRISPRUDENZA DELL’UNIONE
EUROPEA
AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2011
A CURA DI MARIA NOVELLA MASSETANI
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C-145/10
Eva –Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axelò Springer AG, Suddeutsche Zeitung
GmbH, Spiegel – Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG e Verlag M. DuMont
Schauberg Expedition der Koinischen Zeitung GmbbH & Co KG
Il caso che ha dato origine alla decisione è stata la pubblicazione, da parte di varie case
editrici, di fotografie, realizzate da una professionista, sui giornali e siti internet, di una
foto di una bambina rapita.
La Corte di Giustizia adita, afferma che il diritto d’autore tutela soltanto gli oggetti
originali, cioè quelli considerati una creazione intellettuale d’autore. Una creazione
intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo. I giudici
comunitari rilavano che l’autore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte
creative in varie modalità e diverse fasi durante la sua realizzazione, ad esempio
l’angolatura, la luce, ecc.
La fotografia che ritrae una persona è protetta dal diritto d’autore quando costituisce
l’espressione delle capacità creative del suo responsabile; si evidenzia nella pronuncia in
esame, che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere.
Secondo la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/29/CE la portata della
protezione del diritto d’autore può essere limitata, in via derogatoria, qualora l’opera
protetta sia utilizzata per fini di pubblica sicurezza, in particolare nel corso dell’inchiesta
penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Solo gli Stati, e non le case editrici, sono
idonei e responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica con misure adeguate, quali la
diffusione di un avviso di ricerca.
La Corte dispone che non può essere escluso che una casa editrice possa contribuire in
singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica sicurezza, rendendo pubblica la
fotografia di una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media deve essere collocata
nell’ambito delle azioni condotte dalle autorità nazionali e presa in accordo con
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quest’ultime, con lo scopo di evitare il rischio di un conflitto con le misure da loro adottate.
La Corte precisa anche che, durante un’inchiesta, come nel caso di specie, una fotografia
può essere pubblicata dai mass media in assenza di un appello concreto, attuale ed esplicito
delle autorità competenti.
Sentenza della Corte di Giustizia
nelle cause riunite C- 446/09
Koninklijke Philips Electronics NV / Luccheng Meijing Industrial Company Ltd,
Far East Sourcing Ltd, Rohlig Hong Kong Ltd, Rohlig Belgium NV e
C – 495/09 Nokia Corporation / Her Majesty’s Commissioners of Revenue
and Customs con l’intervento di international Trademark association
Le cause riunite riguardano l’interpretazione della normativa dell’Unione Europea
riguardante la condotta che devono tenere le autorità doganali dinanzi ad eventuali
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ad opera di merci, provenienti dagli Stati
terzi, che si trovino in transito esterno e in deposito doganale nel territorio dell’Unione.
Dapprima la Corte analizza le condizioni per il blocco provvisorio delle merci sottoposte
ad un regime sospensivo. Essa ricorda che le merci provenienti da uno Stato terzo
sottoposte ad un regime doganale sospensivo non possono, per questo solo fatto, violare
diritti di proprietà intellettuale applicabili nell’Unione.
D’altra parte tali diritti possono essere violati quando, una volta sottoposti ad un regime
sospensivo, nel territorio doganale dell’Unione, se non addirittura prima del loro ingresso
in esso, merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto
verso i consumatori dell’Unione, quale vendita, messa in vendita o una pubblicità.
Ci sono altre circostante che possono portare ad un blocco provvisorio da parte delle
autorità doganali degli Stati membri, come ad esempio, l’autorità doganale che ha
constatato la presenza in regime di deposito o di transito di merci che imitano o copiano un
prodotto tutelato, nell’Unione Europea, da un diritto di proprietà intellettuale, può
legittimamente intervenire quando dispone di elementi in base ai quali uno o più operatori
coinvolti nella produzione, distribuzione di merci, anche se è sul punto di dirigere tali
merci verso i consumatori comunitari o dissimula le sue intenzioni commerciali.
I requisiti possono consistere nella destinazione delle merci non dichiarata, l’assenza di
informazioni precise circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore di merci,
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una mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti
idonei a suggerire che possano essere dirottate verso i consumatori dell’Unione.
La Corte dispone, poi, che le merci di cui non è dimostrato che sia no immesse in vendita
nell’Unione non possono essere qualificate come merci contraffatte e merci usurpative.
La Corte conclude che le merci quando sono in deposito doganale o in transito
nell’Unione, possono essere qualificate come merci contraffatte o usurpative sole se è
provato che sono destinate ad essere messe in vendita nell’Unione.
Corte di giustizia dell’Unione Europea
Sentenze nelle cause C- 272/09 P
KME germany AG e a./ Commissione, C-386/10 P Chalkor AE Epexergasiais
Metallon / Commissione e C-389710 P KME Germany AG e a./ Commissione
La Commissione ha contestato l’esistenza di un’intesa nel settore di tubi industriali e per
questo motivo ha inflitto il pagamento di un’ammenda.
La Corte di Giustizia, chiamata a decidere, afferma che il sindacato giurisdizionale sulle
decisioni che impongono sanzioni in materia di diritto della concorrenza comporta, da un
lato, un controllo di legittimità e, dall’altro, una competenza estesa al merito.
Per quanto riguarda il primo la Corte ha stabilito che, sebbene negli ambiti che richiedono
valutazioni economiche complesse la Commissione disponga di un potere discrezionale,
ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione
da parte della Commissione di dati di natura economica. E’ compito di quest’ultimo
effettuare tale controllo. I giudici comunitari ritengono di non potersi basare sul potere
discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli
elementi considerati in sede di valutazione dei criteri presi in considerazione per
determinare l’importo delle ammende, né per quanto riguarda la valutazione di tali
elementi al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto.
Per quanto riguarda la competenza estesa al merito relativa all’importo delle ammende, la
Corte precisa che tale competenza autorizza il giudice a sostituire la sua valutazione a
quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda
o la penalità inflitta.
In conclusione la Corte ritiene che il giudice dell’Unione deve esercitare un controllo in
diritto ed in fatto che dispone del potere di valutare le prove, di annullare la decisione della
commissione e di modificare l’importo delle ammende. Non risulta quindi, che il controllo
giurisdizionale previsto dal diritto dell’Unione sia in contrasto con i dettami del principio
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della tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla Carta. Dall’altro, nel caso concreto
sottoposto all’attenzione della Corte stessa, il Tribunale ha esercitato il pieno e completo
controllo, in fatto e diritto, al quale esso è tenuto.
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