E-Commerce - Camere di Commercio

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E-Commerce
Drop Ship: attenzione ai nuovi modelli di vendita online.
Per Drop Ship (anche conosciuto come drop shipping o dropshipping ) si intende un
modello di vendita a distanza grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente
finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino.
Il venditore, effettuata la vendita, trasmetterà l'ordine al fornitore che in questo caso
viene chiamato "dropshipper", il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale.
In questo modo il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei
prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio, spedizione e
garanzia che invece sono a cura del fornitore.
E’ quindi una forma di distribuzione attraverso la quale un rivenditore, senza detenere
alcuna merce in magazzino, trasferisce gli ordini ricevuti dai propri clienti ad un fornitore
il quale provvede ad effettuare la consegna. In tal modo il rivenditore beneficia
dell’assenza di un magazzino fisico potendo d’altra parte disporre di un vasto
assortimento da presentare alla propria clientela.
Dal punto di vista fiscale operazioni di questo tipo, se eseguite tra soggetti residenti in
Stati diversi, possono essere ricondotte nel novero delle c.d. “operazioni triangolari”
(nazionali, comunitarie e extracomunitarie)
Il sistema di vendita in "Drop Ship", nato in America, più di dieci anni fa, si è
maggiormente diffuso anche grazie alla crescita di siti di aste online, che hanno
permesso a migliaia di venditori di proporre quotidianamente i prodotti messi a
disposizione dai DropShipper, sui loro negozi virtuali, guadagnando la differenza di
prezzo tra il costo del DropShipper ed il prezzo di vendita finale effettuata online.
In Italia poche imprese utilizzano tale sistema.
Con la sentenza del 17/11/2011 la Corte di Giustizia dell'Unione europea è intervenuta
su tale figura negoziale fornendo un importante chiarimento a chi se ne avvale nell'ecommerce ed ha sempre creduto che il pagamento di dazi doganali e imposte
sull'importazione fosse un problema esclusivamente di chi spedisce la merce agli
acquirenti.
Sulla base di un caso specifico in base al quale era stata introdotta in UE merce da un
drop shipper cinese per conto di un venditore tedesco di eBay, quest’ultimo, considerato
il codice doganale comunitario, è stato ritenuto debitore dell’obbligazione doganale sorta
per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio dell’Unione europea. Seppur
senza concorrere direttamente all’introduzione, vi ha partecipato come intermediario ai
fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime.
Fonte: www.intertraders.eu
www.civile.it
Ufficio E-Commerce e Commercio Estero
Camera di Commercio di Genova