Circolare 2015 21 - Chiarimenti in tema di ravvedimento operoso
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Circolare 2015 21 - Chiarimenti in tema di ravvedimento operoso
Milano, 29 giugno 2015 CIRCOLARE N. 21/2015 Chiarimenti in tema di ravvedimento operoso Con la Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle modalità applicative del nuovo ravvedimento operoso che è stato oggetto di un profondo restyling ad opera della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014). La nuova disciplina del ravvedimento operoso Prima di analizzare i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione con la suddetta circolare, di seguito viene sintetizza brevemente la disciplina del ravvedimento operoso, come attualmente in essere, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 472/1993. In particolare, ferma restando la possibilità di regolarizzare la violazione entro i primi 14 giorni applicando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (il c.d. “ravvedimento sprint”), dal 1° gennaio 2015 si applicano le seguenti riduzioni delle sanzioni: 1/10 del minimo se il mancato pagamento di un tributo viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (c.d “ravvedimento breve”); lettera a) 1/9 del minimo Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore; lettera a-bis) 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (c.d. “ravvedimento lungo”); lettera b) 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione Piazza San Sepolcro n.1 20123 Milano Telefono: +39 02.45391290 Telefax: +39 02.45391295 Email: [email protected] Web: www.lexalia.it periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; lettera bbis) 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; lettera b-ter) 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/19971; lettera b-quater) In primo luogo si evince che sotto il profilo temporale, l’istituto – che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione” – può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. In ossequio alle finalità e ai presupposti fondanti dell’istituto, rimane altresì limite invalicabile alla possibilità di ravvedere la violazione la circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità recante le somme dovute2. I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate Nella circolare n. 23/E/2015 l’Agenzia affronta alcune questioni relative alle nuove fattispecie di ravvedimento introdotte dal 2015, e in particolare quelle di cui alle lettere a-bis) e b-quater). L’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E/2015 riguarda l'ambito applicativo della nuova lettera a-bis) e cioè la riduzione ad un nono della sanzione minima, ravvedimento che interessa tutte le imposte e non solo quelle amministrate dall’Agenzia delle Entrate3. Il dubbio sollevato era in merito all’esatta individuazione delle violazioni regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della 1 e cioè quelle relative alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale. 2 ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni 3 a tale proposito, l’Agenzia ha chiarito che, sentita la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui la tassa automobilistica. 2 dichiarazione”. Più precisamente, siccome ci sono imposte (come ad esempio, l’Ires e l’Irpef), la cui quantificazione avviene in sede di dichiarazione, sorgeva il dubbio, se in tali casi, si potesse godere del ravvedimento ad 1/9 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Tale interpretazione è stata respinta dall’Agenzia delle Entrate: infatti, nella circolare si legge che le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali non sono commesse mediante la dichiarazione, in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. Secondo l’Agenzia, sebbene il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI, le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, pertanto, il dies a quo per il ravvedimento decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione. Invece, tra le violazioni per le quali il dies a quo decorre dal termine di presentazione della dichiarazione rientrano, ad esempio, quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto4. Pertanto, l’ambito applicativo della nuova disposizione può così essere sintetizzato: • • • Omessi versamenti – la regolarizzazione del versamento deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento; Violazione commesse mediante dichiarazione – la regolarizzazione deve avvenire entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione; Casi diversi – la regolarizzazione del versamento deve avvenire entro 90 giorni dalla commissione della violazione. Con riferimento al nuovo ravvedimento possibile dopo la constatazione della violazione con PVC (lettera b-quater) si è posto il problema se lo stesso sia applicabile anche alle violazioni relative a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Secondo l’Agenzia, anche se il legislatore non ha previsto esplicitamente nessuna limitazione all’applicazione di tale ipotesi di riduzione sanzionatoria, poiché la norma fa riferimento alla constatazione delle violazioni relative a leggi finanziarie di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, tale fattispecie è implicitamente applicabile ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. A tale proposito, viene precisato che tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano anche l'IRAP e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF. 4 Ad esempio la violazione ex art. 8, comma 3bis, D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’omissione o l’incompletezza della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, in relazione all’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110, comma 11, TUIR, con la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro 3