Il ravvedimento operoso

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Il ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze
stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento
Operoso.Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una
piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà
pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97
Per quanto attiene alle sanzioni da applicare per omessi o parziali versamenti, si fa riferimento
all’articolo 13 del D.LGs 471/97
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque
non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto
formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e
quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge
di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:
1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando
l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in
precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di
riferimento annuale.
2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione
fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri
calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e
prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad
1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento
annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i
termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la
violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la
data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri
calcolati sul tasso di riferimento annuale.
(*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni
successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale.
Quindi per la scadenza dell'acconto (16 Giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso
fino al 30 Giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento
fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il
ravvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il
contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria
situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.
N.b. Il ravvedimento operoso prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a due e cinque
anni (cosidetto "ravvedimento lunghissimo") solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e
non per i tributi locali come IMU e TASI.
Il Calcolo IMU e TASI di amministrazionicomunali.it prevede il Ravvedimento Operoso e, a
seconda della data di pagamento indicata, calcola automaticamente sanzioni ed interessi
sommandoli all'imposta da versare, secondo la tipologia di ravvedimento determinata dal numero di
giorni di ritardo (Sprint, Breve, Medio o Lungo).
La data di pagamento è presente prima del tasto di stampa del Modello F24. E' possibile selezionare
la data modificandola direttamente o cliccando sui giorni successivi alla data indicata (numeri
presenti a destra del campo data).
Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014
"Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 - GU
Serie Generale n.292 del 13-12-2011))
2013: 2,5% annuo come 2012
2012: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 GU Serie Generale n.291 del 15-12-2011)
------------------------------09/01/2015 - Aggiornamento: "Ravvedimento Medio" - Sanzione al 3,33% su Ravvedimento
operoso (Comma 637 Legge di Stabilità 2015)
Il Comma 637 della Legge di Stabilità 2015, prevede per il ravvedimento operoso una riduzione
della sanzione pari ad un nono del minimo per versamenti effettuati in ritardo dopo 30 giorni e fino
a 90 giorni dalla scadenza. Dopo il 90° giorno si applica la sanzione pari al 3,75% già prevista dal
Ravvedimento Lungo.
Quindi i Calcoli applicano il Ravvedimento Sprint, il Ravvedimento Breve, il Ravvedimento Medio
dal 31° giorno al 90° giorno con sanzione al 3,33% e il Ravvedimento Lungo dopo il 90° giorno di
ritardo.
16/12/2014 - Aggiornamento: dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale sarà pari allo 0,5
annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del
saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
Ultima modifica 04/02/2016
DISCIPLINA DELL’ISTITUTO
Il Regolamento Comunale della IUC, in materia di ravvedimento operoso, prevede quanto segue:
ART. 6.A
Ravvedimento
1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
il Comune avvalendosi della facoltà prevista dal comma 700 della legge 147/2013 applica in
tema di ravvedimento operoso l’art.13 della legge 472/1997 come novellato dall’art.1
comma 637 della legge di stabilità 2015(legge 190/2014) pertanto a decorrere dal 1 gennaio
2015. Il ravvedimento operoso potrà essere effettuato anche dopo che siano stati avviati i
controlli nei confronti del contribuente e fino allo spirare del termine di accertamento,
restando precluso l’accesso all’istituto soltanto dalla notifica di un avviso di accertamento o
di liquidazione.
Di seguito viene indicata la disciplina di legge di tale istituto:
D.lgs 471/1997 - Art. 13 (Ravvedimento).
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso
viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (13)
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data
dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in
dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in
cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; (20) ((21))
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (4) (13)
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata
commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o
dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non
rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un
decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni. (4) (13)
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate. (20) ((21))
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 1-quater. Il pagamento e la
regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GENNAIO 2001, N. 32.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto
nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. (1)
---------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle
che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d),
ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."
------------ AGGIORNAMENTO (4) Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo
quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente."
--------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1,
comma 22) che "Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni
commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011".
--------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art.
32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
--------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla
L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
D.lgs472/1997 Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di
compensazione).
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i
versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche'
non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la
sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un
importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a
quella spettante o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito
utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute
e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende
inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la
cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito
risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa'
controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle
altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al
comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il
termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. (20) ((21))
------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998,
salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". ---------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ----------AGGIORNAMENTO (21) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a
decorrere dal 1 gennaio 2016.