Il ravvedimento operoso e la dichiarazione

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Il ravvedimento operoso e la dichiarazione
Il ravvedimento operoso e la dichiarazione
integrativa
La presente scheda intende affrontare i diversi adempimenti da porre in essere, al fine di regolarizzare
eventuali omissioni o errori riguardanti i modelli dichiarativi, in quanto, entro il prossimo 29.12.2015
può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, l’omessa
presentazione dei modello dichiarativi, redditi, Iva e Irap, relativi all’anno 2014, il cui invio avrebbe
dovuto essere fatto entro il 30.9.2015, considerando che tale istituto di regolarizzazione è sottoposto a
ben precisi vincoli di accessibilità
Il ravvedimento operoso
Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente
errori e omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.
La formulazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, così come modificata dalla L. 190/2014, stabilisce che la
sanzione è ridotta:
• limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni
dalla scadenza, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo (c.d. ravvedimento sprint) se questo non
è superiore a 14 giorni (lett. a) combinata con l’articolo 13 D.Lgs. 471/1997);
• per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dal termine di
presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata
commessa la violazione (lett. a-bis), introdotta dalla L. 190/2014);
• per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
• solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2
anni dalla violazione (lett. b-bis), introdotta dalla L. 190/2014);
• solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello
in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dalla
violazione (lett. b-ter), introdotta dalla L. 190/2014);
• solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e per tutte le violazioni con l’eccezione di alcune
fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se avviene dopo il “PVC” (lett. b-quater), introdotta
dalla L. 190/2014);
• limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro 90 giorni dal termine per la
presentazione (lett. c).
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2015, tra i tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate rientrano, oltre alle imposte dirette, l’Iva, le imposte / entrate erariali, anche l’Irap e le addizionali
comunale e regionale all’Irpef.
Come in passato, continuano a costituire cause ostative al ravvedimento.
Le cause ostative al ravvedimento
la notifica di un avviso di accertamento / liquidazione o di ogni altro atto avente natura impositiva;
gli avvisi bonari ex artticoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 nonché, come chiarito nella circolare
n. 6/E/2015, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni.
Guida agli adempimenti di studio ottobre 2015
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Di conseguenza, il contribuente che ha ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di
quello formale può avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli sono state contestate con
tale procedura.
In pratica, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non è più precluso il ravvedimento a seguito di accessi, ispezioni e verifiche ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata.
Schematicamente la nuova formulazione dell’articolo 13 D.Lgs. 472/97 risulta essere la seguente:
Riferimento
normativo
dell’articolo 13
Riduzione
sanzioni
Ambito temporale
Ambito applicativo
1/15 per giortutti i tributi
no di ritardo
lett. a)
entro 14 giorni dalla violazione
lett. a)
da 15 a 30 giorni dalla violazione
1/10
tutti i tributi
lett. a-bis)
da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
1/9
tutti i tributi
lett. b)
entro l’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione
1/8
tutti i tributi
lett. b-bis)
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello in cui è stata commessa la violazione
1/7
solo i tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate
lett. b-ter)
oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/6
solo i tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate
lett. b-quater)
se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel “pvc”
1/5
solo i tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate
Sotto il profilo operativo è utile ricordare che per ciascuna fattispecie di ravvedimento di cui sopra, a eccezione
del ravvedimento entro 30 giorni di cui alla lett. a), la soglia temporale è differenziata tenendo conto che:
• per i tributi periodici (ad esempio, imposte dirette, Iva) il termine per la regolarizzazione è collegato a quello
di presentazione della dichiarazione;
• per i tributi istantanei (ad esempio, imposta di registro, imposta sulle successioni) il termine è “fisso” (1
anno, 2 anni, etc.).
Sul punto, l’Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 6/E/2015 specifica infatti che “la diversificazione è in
sostanza collegata alla distinzione tra i «tributi periodici» cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente, (come per esempio imposte sui redditi, Iva) e i «tributi istantanei», per i quali non si configura un
obbligo dichiarativo (come, per esempio, imposta di registro, sulle successioni) …”.
Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario, entro ciascuna soglia temporale:
Adempimenti per la regolarizzazione
1. rimuovere la violazione (versare il tributo e/o presentare la dichiarazione integrativa);
2. versare la sanzione ridotta;
3. versare gli interessi moratori calcolati a giorni, tenendo conto del tasso legale specifico di ciascun anno.
La mancanza o l’inesattezza di uno dei 3 adempimenti rende inefficace il ravvedimento operoso effettuato.
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Il ravvedimento operoso e la dichiarazione integrativa
Il tasso di interesse e il computo dei giorni
Periodo
Tasso di riferimento
fino al 31.12.10
1.1.11 - 31.12.11
1.1.12 - 31.12.13
1.1.14 - 31.12.14
dal 1.1.15
1%
1,5%
2,5%
1%
0,5%
Il termine iniziale dal quale si computano sia gli interessi, sia il termine finale per il ravvedimento (30° giorno,
90° giorno), decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento. Se tale data cade in un
giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non festivo. Qualora il termine finale per la regolarizzazione
(30° giorno, 90° giorno) cada in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno
non festivo.
L’istituto del ravvedimento operoso trova quindi applicazione nei casi di:
a) omessa o tardiva presentazione del modello dichiarativo, in tal caso la violazione è come in passato ugualmente ravvedi bile entro 90 giorni, con applicazione della sanzione a 1/10 del minimo;
b) omesso o insufficiente versamento, per il quale trovano applicazione le nuove regole come sopra esposte;
c) infedele dichiarazione, per il quale trovano applicazione le riduzioni di sanzioni pari a 1/8 (misura già in uso),
a 1/7 o a 1/6 del minimo, a secondo del momento di esecuzione del ravvedimento;
d) consegna del pvc, con una riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo.
Esempio
Ipotizziamo che la scadenza per il versamento sia fissata per il 16.2.2015, ma che la stessa sia stata “dimenticata”. In tal caso le possibili ipotesi di ravvedimento, sia come percentuale della sanzioni sia come scadenza
risultano essere le seguenti:
Scadenza
16/02/2015
Termine di
regolarizzazione
Importo della
sanzione
Riferimento normativo
18/03/2015
1/10 minimo
(3%)
a) a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data
della sua commissione
1/9 minimo
(3,33%)
a-bis) a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero,
quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
1/8 minimo
(3,75%)
b) a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro
un anno dall’omissione o dall’errore
29/12/2015
30/09/16
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