Presentazione del Prof. Italo Tanoni

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Presentazione del Prof. Italo Tanoni
Garanzia dei diritti e tutela
dei minori
Prof. Italo Tanoni
Ombudsman della regione Marche
http://www.consiglio.marche.it/
Le fonti della legislazione sui diritti dei
minori.
• Una storia recente che parte dal XX sec(1900) il
Comitato di Protezione per l'Infanzia costituito dalla
Società delle Nazioni nel 1919. Il primo organismo internazionale :.
• Nel 1924 prima Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia che
precisa la responsabilità degli adulti nei confronti dei minori.
• Nel 1946 in cui nasce l'Unicef, creata dall'ONU, che nel
1953 diventa una organizzazione internazionale
permanente presente in tutti i paesi del mondo.
• Nel 1959 l’ONU proclama all'unanimità la
Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia in dieci principi
ma il bambino è considerato oggetto di cure non
soggetto di diritto.
• Nel 1989 Convenzione internazionale sui Diritti
dell'infanzia (Convention on the Rights of the Child),
I caratteri della Convenzione
• Valenza internazionale del documento (con ratifica
degli Stati sottoscrittori)
• Definizione di bambino (minore di anni 18)
• Aderenza ai bisogni materiali e affettivi del
bambino
• Cooperazione internazionale a sostegno delle
politiche per l’infanzia
• Apertura culturale al pluralismo (famiglia allargata)
I contenuti più rilevanti
• Formata da un preambolo e da 54 articoli, divisi in tre
sezioni, le 3 P:Provision, protection, promotion.
• Provision, riguarda il diritto di nascere e crescere in
modo sano, di aver assicurati tutti gli elementi base
per la sopravvivenza.
• Protection, a tutela della minorità del bambino,
riguarda tutti i diritti legati alla protezione (da abusi,
sfruttamenti, negligenze).
• Promotion, tutela i diritti per la promozione del
bambino come cittadino: il diritto all'espressione, alla
partecipazione, alla libertà di pensiero e associazione.
I protocolli opzionali
• Il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori
nei conflitti armati
• L'articolo 38 della Convenzione prevede che nessuno
di età inferiore ai 15 anni possa prendere parte attiva
ad un conflitto armato.
• Il Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti
dell'infanzia sulla vendita dei minori, la prostituzione
e la pornografia minorile e lo sfruttamento e l’abuso
sessuale assieme alla pedofilia e pedopornografia su
Internet. (Consiglio d’UE-Convenzione di Lanzarote
25/10/2007- Approvata alla Camera nel gennaio 2010
e al Senato nell’ottobre 2010)
L’Italia
• L. 176 del 27/05/1991 Ratifica della
Convenzione
• L.269 del 3/08/1998 Norme contro lo
sfruttamento sessuale sui minori
• L.476 del 31/12/1998 Ratifica della
Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori
in materia di adozioni internazionali.
L’ASSETTO GIUDIZIARIO
• Tribunale per i minorenni
• Nell'ordinamento italiano il
tribunale per i minorenni è un
organo guiudicante collegiale
composto da 2 giudici togati e 2
onorari generalmente esperti in
psicologia o pedagogia
nominati con D.P.R. su proposta
del Ministro della Giustizia
previa deliberazione del
Consiglio Superiore della
Magistratura.
• Le sue competenze sono in campo
civile, amministrativo e penale.
• Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i
minorenni
• E’ istituita presso ciascun tribunale
per i minorenni ed esercita le sue
attribuzioni nell’ambito del distretto di
corte d’appello, pertanto la sua
circoscrizione territoriale coincide con
quella del tribunale presso il quale è
istituita.
Attualmente vi sono ventinove uffici
di procura, con sede nelle stesse città
ove sono costituiti i relativi tribunali.
Gli istituti giuridici
• Adozione L'adozione è un istituto
giuridico che permette a un
soggetto detto adottante di
trattare ufficialmente un altro
soggetto detto adottato come
figlio legittimo, dandogli il
cognome. La Legge 4 maggio 1983
n. 184, art. 27
• La legge prevede la possibilità di
adottare un minore sul territorio
nazionale (adozione nazionale) o
in uno stato estero (adozione
internazionale) aderente alla
Convenzione dell'Aja per la tutela
dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale
oppure con un paese col quale
l'Italia abbia stabilito un patto
bilaterale in materia di adozione.
Competenze Tribunale dei minori.
• L'affido familiare è
un'istituzione
dell'ordinamento civile
italiano che si basa su un
provvedimento temporaneo
che si rivolge a bambini e a
ragazzi fino ai diciotto anni di
nazionalità italiana o straniera,
che si trovano in situazioni di
instabilità familiare. Grazie
all'affido, il minore viene
accolto presso una famiglia
che ne fa richiesta.
• Legge n.184 del 4 maggio 1983 .
modificata dalla Legge n.149 del
28 marzo 2001.
Differenze tra affido ed adozione
• L'affidamento familiare e l'adozione sono due percorsi completamente diversi e
non sovrapponibili e si differenziano in base alle seguenti caratteristiche:
• la temporaneità |: [infatti nell'affido familiare è previsto il ritorno del minore
•
•
•
•
•
all'interno della famiglia d'origine. L'adozione, invece, è un processo in cui vengono
definitivamente interrotti i rapporti con la famiglia naturale;]
il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, presuppone per
l'intero percorso, un costante e frequente rapporto tra il minore e la vera famiglia;
rientro del minore nella famiglia di origine, al termine della fase che
impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio, questi può farvi ritorno;
la natura giuridica, infatti l'affido non cambia legalmente il rapporto del minore
con i suoi genitori di origine mentre con l'adozione il minore diviene a tutti gli
effetti figlio della nuova coppia, di cui acquisisce anche il cognome;
lo status socio-economico, che in un'adozione è fondamentale affinché venga
accettata. La famiglia che richiede l'adozione deve possedere determinati requisiti
oggettivi (età, un matrimonio o convivenza stabile...) che per quelli affidatari non
sono previsti.
Affido "sine die“..oltre il termine massimo dei due anni.
AFFIDAMENTO esercizio della potestà genitoriale sui
figli minorenni in situazione di non convivenza dei
genitori
• AFFIDAMENTO CONGIUNTO
prevede la completa
cooperazione dei genitori
(Inizialmente prima della L.
8/02/2006 c’era solo l’affido
esclusivo)
•
AFFIDAMENTO CONDIVISO
L.n.54/2006 in caso di conflitto,
suddivide in modo equilibrato le
responsabilità genitoriali e la
permanenza presso ciascun
genitore mantenendo la
bigenitorialità attraverso un
progetto pedagogico di cura e di
educazione dei minori condiviso
da entrambi i genitori ma con
gestione disgiunta.
• L’importanza del mediatore
familiare.
• Alcune criticità
Adozioni particolari
• L'adozione in casi particolari art. 44 della legge n. 184/83 e legge n. 149/2001,
tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un
nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre
nelle altre due, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.
• casi contemplati prevedono tale opportunità per:
• 1) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero
da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di
padre e di madre;
2) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell'altro coniuge;
3) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della
legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;
4) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
• Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai
coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single?..Recente
sentenza della Corte Costituzionale- Polemiche con il Vaticano).
La domanda al tribunale per i minorenni con l’indicazione del minore del quale si chiede
l’adozione ed i motivi.
Commissione adozioni internazionali
• La Commissione verifica che il procedimento di
adozione internazionale si svolga secondo i principi
e le indicazioni della convenzione dell'Aja ( 29
maggio 1993) di quelle contenute nei trattati di
cooperazione bilaterali firmati dall‘Italia con gli stati
esteri che non hanno aderito alla convenzione
dell'Aja.
• La Commissione ha anche competenza
sull'autorizzazione degli Enti Autorizzati ad operare
all'estero in materia di adozione internazionale e
sulla gestione del relativo albo.
L’attivita’ di mediazione familiare
• La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e
finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà
di separazione e/o di divorzio. Obiettivo: la cogenitorialità (o
bigenitorialità ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale
individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori.
• La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza
conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia e alla
giurisprudenza finalizzate all'utilizzo di tecniche specifiche quali
quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto.
• Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di
mediazione familiare è l'assenza di conflitto giudiziale in corso.
• La mediazione familiare è finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema giudiziario.
Si ricorre a quest'ultimo (separazione e/o divorzio consensuale) solo
per accordi raggiunti. Tale tipologia di mediazione - che affianca gli
aspetti emotivi a quelli più strettamente legali - è spesso definita
anche mediazione globale.
Le case famiglia
• La casa-famiglia, (D.M. Min. Solidarietà Sociale 21/05/
2001, n. 308), è una «comunità di tipo familiare con
sede nelle civili abitazioni» la cui finalità è l’accoglienza
di minori, disabili, anziani, persone affette da AIDS,
Molte case-famiglia, si occupano dell'accoglienza di
minori «per interventi socio-assistenziali ed educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia».
• Si pongono in alternativa agli orfanotrofi(o istituti) in
quanto, a differenza di questi, dovrebbero avere alcune
caratteristiche che la renderebbe somigliante ad una
famiglia. In una stessa struttura potrebbero essere
accolte anche minori con disagi e difficoltà di diverso
tipo. (LEGGE REGIONE MARCHE N. 20 DEL 6-11-2002)
PATRIA POTESTA’
e MINORE EMANCIPATO
• Il passaggio dalla patria potestà alla potestà genitoriale
(bigenitorialità) è avvenuto con riforma del diritto di famiglia
del 1975, che ha equiparato in doveri e dignità le figure del
padre e della madre e abolito, oltre alla patria potestà, la
potestà maritale.
• Il minore emancipato è quel minore che, avendo contratto
matrimonio,[ non è più soggetto alla potestà dei genitori.
Per la precisione, secondo il codice civile, è considerato
minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma
non ancora i 18, che sia ammesso dal tribunale per i
minorenni a contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza
dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la
fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il
pubblico ministero, i genitori o il curatore può con decreto
ammettere il minore a contrarre matrimonio.
Minori stranieri non accompagnati
• Con minore straniero non accompagnato si
definisce un soggetto minorenne privo di
cittadinanza italiana o di altri stati dell'U E, il quale
non avendo provveduto ad una richiesta di asilo
politico, è presente per qualsiasi circostanza sul
territorio dello Stato, in assenza di soggetti terzi
quali genitori o adulti che detengano per conto suo
responsabilità legale, assistenza e rappresentanza.
TUTORI E CURATORI
• Si intende come tutore del
minore il rappresentante
legale di una persona che
esercita una funzione di
tutela cioè si prende cura
(tueor) della gestione del
patrimonio, dell’indirizzo
educativo e della
rappresentanza legale del
minore (Artt.348,147, 357
Cod Civ). Sopperisce
all’assenza dei genitori di
riferimento.
• Il curatore è un istituto
previsto dall'ordinamento
giuridico italiano di
rappresentanza di una
persona fisica o giuridica
inabilitata, simile alla tutela
ma nello specifico riguarda
la rappresentanza del
minore solo nel
compimento di un singolo
atto o di una limitata serie
di atti o in un determinato
processo.
IL CURATORE
• Il curatore speciale (art
347 c.c.)nel caso che due
minori soggetti alla stessa
tutela si trovino in una
posizione di contrasto
(conflitto di interessi) viene
nominato per la risoluzione
del conflitto un curatore ad
acta. Previsto nei casi di
impedimento della
funzione tutelare es nella
gestione patrimoniale e/o
dei fallimenti
• Il curatore giudiziario
l’attività di curatore
speciale si esplica con
maggiore frequenza in
sede processuale, la
prassi si è orientata nel
tempo verso l’attribuzione
di tale funzione ad
avvocati.
Minori per i quali può essere aperta la
tutela
Il minore può avere un tutore quando i suoi genitori non possono o
non sono in grado di aver cura e di esercitare la vigilanza su di lui,
nonché di amministrare i suoi beni. Il Tutore ha la cura della
persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne
amministra i beni (Art. 357 Codice Civile).
•
In particolare, i casi in cui si procede a nominare un tutore ricorrono quando il minore:
• sia orfano di entrambi i genitori
• minore non riconosciuto alla nascita; o minore figlio naturale
riconosciuto da un genitore a sua volta minorenne non emancipato
• minore i cui genitori siano detenuti;
• sia stato dichiarato adottabile ed è in attesa di essere adottato
• abbia genitori ai quali è stata tolta la potestà genitoriale o è stata
sospesa o interdetta in seguito a condanna penale
• abbia genitori lontani (ad esempio stranieri residenti all’estero) o
latitanti e quindi non in grado di svolgere la potestà genitoriale
• minori stranieri non accompagnati
•
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Chi
può
essere
nominato
tutore?
(art. 348 del C. C) il genitore del minore, che ha esercitato per
ultimo la potestà genitoriale, ha designato specificamente qualcuno
a svolgere il ruolo di tutore?
La designazione : per testamento, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata. È efficace la designazione fatta alla stessa
persona dai genitori in caso di loro commorienza ed in due atti
separati.
Se dunque c'è una valida designazione da parte del genitore, il
giudice competente nominerà tutore colui che è stato così
designato. Se manca tale designazione, ovvero se gravi motivi si
oppongono alla nomina della persona designata, la scelta avviene
preferibilmente tra gli ascendenti o tra altri prossimi parenti.
Non è però obbligatorio che si tratti di un parente, dal momento che
la legge parla soltanto di una preferenza.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’Ufficio, di
ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire
Chi nomina il tutore e il curatore?
• Il tutore è nominato con decreto dal Giudice Tutelare del
Tribunale del Circondario dove è la sede principale degli
affari e interessi del minore (Art. 343 del Codice Civile).
• Il decreto del Giudice Tutelare è revocabile e modificabile
anche d'ufficio e reclamabile al Tribunale per i Minorenni.
• Durante lo stato di adottabilità la nomina del tutore è
effettuata dal Tribunale per i Minorenni (Art. 19 L.
184/1983).
• Il Giudice Tutelare è un magistrato istituito presso ogni
tribunale ordinario o sezione staccata. Ha il compito di
soprintendere alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
funzioni affidategli dalla legge (Art. 344 Codice Civile). Può
chiedere l’assistenza degli organi della Pubblica
Amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondano
alle sue funzioni (Art. 344 Codice Civile).
Le Autorità di garanzia dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia
Il Garante: le funzioni generali di tutela
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CAPO III Ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza Art. 10(Funzioni del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza) 1. L’ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza è svolto al fine di assicurare
la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che
collettivi, dei minori, (legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del
fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
2. L’Autorità, in particolare:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori,
iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al
riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
b) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto
il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al
comma 1;
c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni
dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti
all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
d) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti
e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
Garante: Tutori e curatori, stranieri
n.a.,raccolta dati, formula pareri.
• h) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice
competente per la nomina di tutori o curatori;
• i) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori
nominati;
• j) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed
all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
• k) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei
confronti dei minori;
• l) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati
relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito
regionale;
• m) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti
normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la
famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei
Comuni.
Garante: tutela dell’informazione e
della comunicazione
• e) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione
di servizi di informazione destinati all’infanzia e
• all’adolescenza;
• f) vigila sulla programmazione televisiva, sulla
comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di
• comunicazione audiovisive e telematiche, per la
salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia
• sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla
rappresentazione dell’infanzia stessa;
• g) segnala all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse
in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
Le azioni pratiche nell’attività di tutela
• Art. 11 (Ambito di intervento e modalità)
• 1. Nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 10, l’Autorità:
• a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che
si occupano di infanzia e adolescenza;
• b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con
organismi pubblici e privati;
• c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni
del territorio regionale impegnate nella
• tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
• d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie
scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10della legge 241/1990;
• e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno
dei minori.
Cura la formazione dei tutori e curatori
• Art. 12
• (Tutela e curatela)
• L’Autorità promuove, d’intesa con i competenti
organi regionali e territoriali, la cultura della tutela
e della curatela, anche tramite l’organizzazione di
idonei corsi di formazione in collaborazione con la
scuola regionale di formazione di pubblica
amministrazione della Regione.
Internet e famiglie marchigiane
LA TUTELA DEI MINORI
NELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA
•
Protocollo del 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa
italiana e Telefono azzurro con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia
(integrazione con un Vademecum nel 1995 e nel 2006). CARTA DI TREVISO
• I giornalisti sono tenuti ad osservare la normativa penale, civile ed amministrativa
che regola la corretta informazione in materia di minori;
• a garantire l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca giudiziaria e in
fatti di cronaca potenzialmente lesivi della sua personalità;
• evitare di pubblicare qualsiasi elemento che possa portare ad identificare un
minore coinvolto in procedimenti giudiziari (foto, filmati et al)……..
• Nei casi di separazione dei genitori con figli minorenni, di adozioni o di
affidamento, il giornalista è tenuto a non enfatizzare o spettacolarizzare la
rappresentazione dei fatti..deve garantire l’anonimato
• Il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche
che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicologico,……………….
• Nei casi di minori malati, svantaggiati o in difficoltà, occorre porre particolare
attenzione nella diffusione delle immagini e nella narrazione delle vicende……
• Tutte le precauzioni finora elencate vanno applicate anche al giornalismo online,
multimediale…….
• Tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle
sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.
Le iniziative già realizzate
Le agenzie coinvolte
Le attività in corso d’opera
Titolo: Trattamenti-maltrattamenti
-Progetto già presentato nella Conferenza di servizio
dei dirigenti scolastici della scuola marchigiana
approvato dalla Direzione Scolastica Regionale.
-Attività di formazione (Ist. Psicologia Uniurb)
blended e.learning (provinciale)per un referente in
ogni realtà degli IC.
-Costituzione di osservatori territoriali sul fenomeno.
-Prima raccolta di dati a livello regionale nel 2011
(docenti di scuola dell’infanzia e primaria (1° ciclo)
Perché gli insegnanti
• Progetto RETAN Telefono Arcobaleno
Il 45,1% ritiene che si tratti di abusi familiari, il 53% di conoscenti della vittima.
Il 13% degli insegnanti ha approfondito l'argomento attraverso la partecipazione
a convegni o letture specifiche.
• Il 40% degli insegnanti dimostra di avere conoscenza del problema. Il 23% si sente
in grado di riconoscerne in modo completo i segnali inviati.
• L'etica degli insegnanti li porta a considerare, per ben il 63%, la denuncia di un
caso di sospetto abuso sessuale un obbligo morale.
• Il 7% degli insegnanti sa di avere l' obbligo giuridico di denuncia.
• Solo il 6% pensa che la denuncia non rientri nei propri compiti.
Richiesta di una formazione continua e completa, da parte di esperti
• Richiesta: presenza a scuola di un referente (a cui sarà rivolta la formazione)
• Incremento del lavoro di rete.
• Per saperne di più: [email protected] www.telefonoarcobaleno.org
Iniziative da realizzare nel 2011
-Iniziative di aggiornamento e approfondimento per tutori legali e curatori speciali
-Corso di aggiornamento sui “mediatori familiari”
-Seminario “Il ruolo del giudice tutelare nella tutela del minore” (nuova iniziativa).
-Salute e scuola. Ricerca sugli interventi di promozione del benessere nelle scuole primarie .
-Bullismo fisico, psicologico, elettronico, omofobico, razzista, di genere .
-Internet e i pericoli della cyber navigazione nei bambini e negli adolescenti (nuovo progetto).
In collaborazione con il CORECOM e Pari Opportunità) Coinvolgimento, genitori, scuola, ONLUS
/Meter, Polizia Postale).
Legal-mente. Progetto di educazione alla legalità (con Questura di Ancona , Assessorato e
USR).
-Giovani e partecipazione democratica.
-Famiglia, disabilità e scuola
-Disabili e inserimento lavorativo: diffusione regionale da Istituti Superiori della Provincia di
Pesaro-Urbino.http://www.scribd.com/doc/33061670/Presenta-I-CARE-7-0 (Best practices 1^ in
Italia)
Promozione di una Legge sull’Infanzia