REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
n. 9435/06
REPUBBLICA
.
Reg. Sent
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Ottava, composta dai signori
Evasio Speranza
Presidente
Luigi Domenico Nappi
Componente
Carlo Buonauro
Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3422 del 2005 proposto da Parente Paolo, Della Valle
Aniello, Gatti Antonio, Pezone Raffaele, Vaio Marcello, Vitrone Giuseppe,
Pocino Carlo, Giordano Giuseppe e Marino Carlo rappresentati e difesi
dall’avv. Adinolfi Luigi con domicilio eletto in Napoli Via Po,1-P.Parva
Domus-e/o Sorgente
Contro
Consiglio Dei Geometri Di Caserta, rappresentato e difeso dall’avv. Gary
Goglia con domicilio eletto in Napoli Via Morghen 92 - c/o Calabrese
E contro
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, rappresentata e
difesa dall’avv. Giovanni Leone con domicilio eletto in Napoli
Gramsci 14
Viale
e nei confronti di
SIMONETTA VINCENZO e DEL VILLANO MARIO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
delle operazioni di voto per l’elezione dei delegati alla Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza dei Geometri anno 2005-2009 svoltesi il giorno
28.02.
nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento del
provvedimento del 24.01.2006 prot. 163 con cui la Cassa ha dato
esecuzione all’ordinanza del TAR Campania n. 1791/05;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 ottobre 2006 il relatore Carlo Buonauro
ed uditi i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
I ricorrenti, iscritti al Collegio dei Geometri di Caserta, Avellino e
Benevento, premesso di essersi candidati per la nomina nel Comitato dei
Delegati, in relazione alle lezioni svoltesi il giorno 28 febbraio 2005 – 1°
marzo 2005, sul presupposto che da una verifica effettuata è emerso che a
344 iscritti al Collegio di Caserta non sono stati inviati gli avvisi per le
elezione mentre per altri 114 e 259 iscritti tali inviti sono stati spediti solo
in data 15 e 16 febbraio 2004, impugnano gli atti in epigrafe indicati,
chiedendone l’annullamento in quanto affetti da vizi di violazione e falsa
applicazione di legge, art. 10, comma 5, Statuto Cassa – violazione
circolare cassa 18.01.2005 n. 80/sp punto 4.
Costituitisi la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri ed il
Consiglio dei Geometri di Caserta l’INAIL, contrastavano il ricorso
chiedendone la inammissibilità per difetto di giurisdizione e l’integrale
rigetto.
All’udienza del 23 ottobre 2006, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la
decisione.
In diritto
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che debba essere posta la questione
della verifica circa la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del
Tribunale Amministrativo Regionale in ragione della duplice circostanza
relativa alla natura giuridica dell’ente odierno resistente e del tenore delle
contestazioni di cui al ricorso.
E, infatti, la domanda azionata dai ricorrenti concerne la validità delle
operazioni di voto e dei relativi risultati per l’elezione dei delegati alla
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, la quale
pacificamente riveste la natura giuridica di ente associativo con personalità
giuridica di diritto privato (cfr. D. Lgs. 509/1994 e art. 1 dello Statuto della
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti di Roma adottato con delibera 17.11.1994 in atti).
Al riguardo il Collegio osserva che tale mutato assetto istituzionale
comporta che i provvedimenti relativi alle operazioni di elezione delle
cariche sociali non costituiscono più espressione di un potere pubblicistico,
bensì della potestà di autorganizzazione dei propri organi direttivi che fa
capo a qualsiasi persona giuridica privata ai sensi degli artt. 12 e seguenti
del codice civile, a fronte della quale sono configurabili posizioni di diritto
soggettivo (cfr., in relazione alle elezioni del comitato dei delegati della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli
architetti, ancor prima della privatizzazione dell'ente, Cass., SS.UU.,
25.1.1989, n. 428; id., 19.1.1988, n. 394; di recente, nella connessa
prospettiva del riparto di giurisdizione in tema controversie relative ai
dipendenti, si è espressa in termini Cassazione civile , sez. un., 06 giugno
2005, n. 11716).
Né vale opporre, secondo la diversa prospettazione avanzata da parte
ricorrente, che si tratterebbe pur sempre di un ente gestore di un servizio
pubblico, soggetto, come tale, alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ex art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998. Come chiarito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 6 luglio 2004, n. 204, che ha dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale del citato art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998,
la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo soltanto se in essa la pubblica amministrazione
agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero se si avvale della
facoltà riconosciutale dalla legge (art. 11 L. 7 agosto 1990 n. 241) di
adottare strumenti negoziali in sostituzione di un potere di natura
comunque autoritativa. Nel caso in esame, tuttavia, non si controverte né di
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un
pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla
legge n. 241 del 1990, né di provvedimenti relativi all'affidamento di un
pubblico servizio od alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, ma,
come detto, di vicende organizzative interne alla vita del soggetto privato
erogatore del servizio pubblico. Pertanto, come confermato dal T.A.R.
della Toscana in una recentissima pronuncia resa su di una fattispecie
analoga (Sez. I, 26.4.2005, n. 1902), non sussiste neppure la giurisdizione
esclusiva di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998.
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo. La preliminare declinatoria di
inammissibilità del ricorso è ostativa dell’esame d’ogni altra questione
prospettata dalle parti.
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla novità della questione,
per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII,
dichiara il ricorso in epigrafe inammisibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2006.
Evasio Speranza - Presidente
Carlo Buonauro
- Componente est.