Capo II Sulle zone destinate agli insediamenti industriali e
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Capo II Sulle zone destinate agli insediamenti industriali e
Capo II Sulle zone destinate agli insediamenti industriali e artigianali. Art. 17 (Zone omogenee D3) (definizione) Le zone omogenee D3 corrispondono alle parti di territorio interessate da insediamenti industriali e/o artigianali singoli esistenti. (destinazione) Sono zone destinate industriale e artigianale. ad accogliere funzioni inerenti la produzione A carico dell'area individuata come sottozona D3a e' ammessa la sola destinazione a deposito materiali e attrezzi edili. E' altresì ammessa, limitatamente agli alloggi destinati al titolare o al personale addetto alla sorveglianza, la funzione residenziale. (interventi) Sono consentiti interventi di edilizia e di ampliamento. manutenzione edilizia, di ristrutturazione (indici e prescrizioni) Per gli interventi ammessi valgono i seguenti indici: SC (superficie coperta MQ): max il raddoppio della SC esistente alla data di adozione del PRG fino ad un max del 50% della superficie del lotto. PC (superficie minima per i parcheggi N/2 ADD) 1 DE (distacco tra i fabbricati ML) 5 nel caso siano destinati a residenza permanente, e'prescritta la distanza minima assoluta di 10 ml. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. DC (distacco dai confini ML) 5 DS (distacco dalle strade ML) 5 Negli interventi destinati alla residenza, la superficie residenziale deve essere contenuta all'interno del corpo di fabbrica principale e, comunque non può essere superiore a mq. 150 di SC entro il limite della SC max consentita nel lotto. Viene inoltre prescritto, contestualmente alla realizzazione degli interventi a carico degli edifici, la sistemazione dell'area di pertinenza mediante realizzazione delle aree di parcheggio. Gli interventi sono subordinati all'adeguamento degli impianti agli standards antinquinamento vigenti. A giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potra' essere vietato l'insediamento o comunque l'esercizio di quelle attività che possono essere origine di disagio per la popolazione residente, o di inquinamento ambientale, o comunque di danno per la collettività. Gli interventi di ridestinazione o riconversione delle attività produttive esistenti alla data di adozione del presente PRGC sono ammessi subordinatamente alla verifica della compatibilita' urbanistica e ambientale di cui alla Circolare Regionale n.3/90. Fanno parte integrante del progetto una relazione tecnico-economica motivante l'opportunità dell'intervento proposto ed uno studio dettagliato, scritto e grafico, inerente le opere necessarie per assicurare il rispetto degli standard antinquinamento vigenti.