Capo II Sulle zone destinate agli insediamenti industriali e

Transcript

Capo II Sulle zone destinate agli insediamenti industriali e
Capo II Sulle zone destinate agli insediamenti industriali e artigianali.
Art. 17 (Zone omogenee D3)
(definizione)
Le zone omogenee D3 corrispondono alle parti di territorio interessate da
insediamenti industriali e/o artigianali singoli esistenti.
(destinazione)
Sono zone destinate
industriale e artigianale.
ad accogliere
funzioni inerenti la produzione
A carico dell'area individuata come sottozona D3a e' ammessa la sola
destinazione a deposito materiali e attrezzi edili.
E' altresì ammessa, limitatamente agli alloggi destinati al titolare o al
personale addetto alla sorveglianza, la funzione residenziale.
(interventi)
Sono consentiti interventi di
edilizia e di ampliamento.
manutenzione edilizia, di ristrutturazione
(indici e prescrizioni)
Per gli interventi ammessi valgono i seguenti indici:
SC (superficie coperta MQ):
max il raddoppio della SC esistente alla data di adozione del PRG fino ad
un max del 50% della superficie del lotto.
PC (superficie minima per i parcheggi N/2 ADD)
1
DE (distacco tra i fabbricati ML)
5
nel caso siano destinati a residenza permanente, e'prescritta la distanza
minima
assoluta di
10 ml. tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti.
DC (distacco dai confini ML)
5
DS (distacco dalle strade ML)
5
Negli interventi destinati alla residenza, la superficie residenziale deve
essere contenuta all'interno del corpo di fabbrica principale e, comunque
non può essere superiore a mq. 150 di SC entro il limite della SC max
consentita nel lotto.
Viene inoltre prescritto, contestualmente alla realizzazione degli interventi
a carico degli edifici, la sistemazione dell'area di pertinenza mediante
realizzazione delle aree di parcheggio.
Gli interventi sono subordinati all'adeguamento degli impianti agli standards
antinquinamento vigenti.
A giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potra' essere vietato
l'insediamento o comunque l'esercizio di quelle attività che possono essere
origine di disagio
per
la popolazione residente, o di inquinamento
ambientale, o comunque di danno per la collettività.
Gli interventi di ridestinazione o riconversione delle attività produttive
esistenti alla data di adozione del presente PRGC
sono ammessi subordinatamente alla verifica della compatibilita' urbanistica
e ambientale di cui alla Circolare Regionale n.3/90.
Fanno parte integrante del progetto una relazione tecnico-economica
motivante l'opportunità dell'intervento proposto ed uno studio dettagliato,
scritto e grafico, inerente le opere necessarie per assicurare il rispetto
degli standard antinquinamento vigenti.