FORMAZIONE DEI LAVORATORI
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI
SICUREZZA SUL LAVORO: LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI, DEI DIRIGENTI E DEI DATORI DI LAVORO Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 Claudio Meggiato e Marina Spiazzi Incontri del 19 e 23 aprile 2012 FORMAZIONE RSPP Addetti Primo soccorso Prevenzione incendi ASPP Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 - DM 15 luglio 2003 n. 388 - DM 10 marzo 1998 D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. LAVORATORI RLS PREPOSTI DM 16 gennaio 1997 DIRIGENTI Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e 22 febbraio 2012 DL/RSPP FORMAZIONE ACCORDI STATOREGIONI SOGGETTI DA FORMARE ENTRATA IN VIGORE 21 dicembre 2011 Lavoratori, preposti e dirigenti 26 gennaio 2012 21 dicembre 2011 Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP 26 gennaio 2012 22 febbraio 2012 Operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione (piattaforme, carrelli, gru, escavatori, ecc.) 12 marzo 2013 FORMAZIONE Obblighi di informazione, formazione e addestramento Definizioni • Informazione «complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro" • Formazione «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi» FORMAZIONE Obblighi di informazione, formazione e addestramento definizioni • Addestramento «complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro» FORMAZIONE Inquadramento normativo • Il D.Lgs n. 81/2008, e ancor prima il D.Lgs n. 626/1994, prevede l’obbligo di informazione , formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti della sicurezza. In particolare: • Art. 22 (Formazione dei lavoratori) del D.Lgs n. 626/1994. • Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs n. 81/2008. FORMAZIONE Inquadramento normativo Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 1) «Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare rispetto a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.» N.B.: lett. a) trattasi di formazione generale lett. b) trattasi di formazione specifica FORMAZIONE Inquadramento normativo Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 2) «La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (di ciascun lavoratore)… sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni …, previa consultazione delle parti sociali, …» FORMAZIONE Inquadramento normativo Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 3) «Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici …» FORMAZIONE Inquadramento normativo Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 4) «La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.» FORMAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 per la formazione dei LAVORATORI ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 FORMAZIONE Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei LAVORATORI ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 • disciplina la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. • pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012 • entrato in vigore il 26 gennaio 2012 FORMAZIONE • I due Accordi del 21 dicembre 2011, nel disciplinare contenuti e modalità di uno dei principali obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza (la formazione), hanno la funzione di dare corpo alla generale nozione di «formazione sufficiente e adeguata» (art. 37, comma 1). • Il testo degli accordi è stato oggetto di numerose e significative modifiche (inizio della stesura nel 2009). FORMAZIONE DEI LAVORATORI Definizioni (art. 2) Comma 1, lett. a) • Lavoratore: «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … Al lavoratore … è equiparato: … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento … di alternanza tra studio e lavoro; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui alla disciplina sui lavori socialmente utili» N.B.: compresi i lavoratori cosiddetti «somministrati» FORMAZIONE DEI LAVORATORI Inquadramento normativo • L’art. 37, comma 2, del D.lgs n. 81/2008 dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori, compresa la formazione dei soggetti di cui all’art. 21 (componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, …, gli artigiani e i piccoli commercianti), sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali. • Ciò è stato fatto con l’Accordo Stato–Regioni firmato il 21 dicembre 2011 e pubblicato l’11 gennaio 2012. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Inquadramento normativo • La formazione disciplinata dall’Accordo del 21 dicembre 2011 riguarda la formazione generale di settore (o comparto di appartenenza dell’azienda) prevista dal titolo I del D.Lgs n. 81/2008, e quella generale prevista nei successivi titoli. • Rimane invece esclusa la formazione dei lavoratori relativa a mansioni o ad attrezzature particolari (accordo del 22 febbraio 2012) o disciplinata da altre norme. • La formazione e l’eventuale addestramento per particolari rischi di cui ai titoli successivi al primo integrano la formazione disciplinata dall’accordo. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Inquadramento normativo • Infatti, l’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 prevede espressamente una distinta formazione per i rischi specifici presenti in azienda. • Ne consegue, che i rischi e le mansioni che invece richiedono particolare formazione ed addestramento sono esclusi dal percorso formativo dell’accordo. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 non si applicano alla formazione relativa a: • I lavoratori stagionali (art. 3, comma 13); • l’addestramento come definito all’art.2, comma 1, lett. cc) e art. 37, comma 5 (effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro); • quella prevista dai titoli successivi al I (art. 73, comma 5, in ordine a determinate attrezzature di lavoro; art. 136, comma 6, e All. XXI – per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota - Pi.M.U.S.) o da altre norme (ad es.: corso per operatori elettrici PESpersona esperta e PAV-persona avvertita,…), relative a mansioni o ad attrezzature particolari (questa formazione andrà ad integrare quella prevista dall’accordo). FORMAZIONE DEI LAVORATORI Organizzazione della formazione Un’adeguata formazione per la sicurezza in azienda va programmata sulla base di: • un’accurata valutazione di tutti i rischi (DVR); • un conseguente organigramma della sicurezza. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 Comma 1 • Formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche … Comma 13 • Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo FORMAZIONE DEI LAVORATORI Formazione dei lavoratori stranieri • Servizio per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana • Le aziende che intendono accertare autonomamente il livello di competenza linguistica dei propri lavoratori stranieri possono utilizzare il metodo elaborato dall’ULSS-SPISAL n. 22 di Bussolengo (VR) e validato dalla Regione Veneto, contenuto nel fascicolo «Promossi in classe», scaricabile dal sito «www.ulss22.ven.it» FORMAZIONE DEI LAVORATORI Formazione dei lavoratori stranieri • Unindustria Treviso nel 2009 ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la rete CTP (Centri Territoriali Permanenti) di Treviso. • I CTP si rendono disponibili a sottoporre ad apposito test il lavoratore immigrato e a rilasciare una specifica «certificazione del livello di competenza linguistica». • Nel caso di non superamento del test, gli stessi CTP organizzano annualmente corsi di alfabetizzazione degli immigrati. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Formazione dei lavoratori stranieri • Formazione Unindustria Treviso nel 2010 ha sottoscritto un accordo di cooperazione con un ente autorizzato dall’Università per Stranieri di Siena finalizzato alla certificazione linguistica per gli immigrati residenti. • L’acquisizione della certificazione linguistica elimina inoltre l’obbligo per il datore di lavoro di dimostrare che la formazione in materia di sicurezza è stata effettivamente compresa dal lavoratore straniero. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Formazione dei lavoratori stranieri L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che nei confronti dei lavoratori stranieri: • i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore; • …, specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Inquadramento normativo Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 12) «La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.» FORMAZIONE DEI LAVORATORI Gli organismi paritetici (art. 51) Sono «volontariamente» costituiti dalle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori per: • programmare attività formative; • elaborare e raccogliere buone prassi per la prevenzione degli infortuni; • sviluppare azioni per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; • assistere le imprese nell’attuazione degli adempimenti della sicurezza; • riferimento in merito a controversie che possono sorgere nell’applicazione dei diritti di rappresentanza e nelle attività di informazione e formazione. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Organizzazione della formazione e collaborazione degli enti bilaterali o degli organismi paritetici • Il datore di lavoro dovrà chiedere la collaborazione degli enti bilaterali o degli organismi paritetici, dove presenti, e seguire le indicazioni eventualmente fornite da tali organismi. • Se il datore di lavoro non riceve riscontro dagli organismi paritetici alla richiesta di collaborazione entro 15 giorni, procede alla realizzazione della formazione. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Indicazioni dell’OPP (Organismo Paritetico Provinciale) e OPR (Organismo Paritetico Regionale). • L’Organismo Paritetico Regionale Veneto per la sicurezza, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, ha ritenuto opportuno predisporre un modello di richiesta di collaborazione (allegato 1), da utilizzare uniformemente sul territorio regionale. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Indicazioni dell’OPP (Organismo Paritetico Provinciale) e OPR (Organismo Paritetico Regionale). • Il modello dovrà essere compilato e trasmesso dalle aziende interessate all’attuazione in conto proprio e/o tramite agenzie/società di consulenza dei corsi di formazione dei propri lavoratori all’Organismo Paritetico della provincia nella quale opera. • Qualora l’azienda abbia programmato una pluralità di attività formative, sarà sufficiente l’invio di un’unica richiesta di collaborazione, adattando il modulo alle specifiche esigenze. • … FORMAZIONE DEI LAVORATORI Indicazioni dell’OPP (Organismo Paritetico Provinciale) e OPR (Organismo Paritetico Regionale). • … • La richiesta di collaborazione potrà essere inoltrata agli Organismi Paritetici sopra indicati, direttamente dagli enti di formazione accreditati di emanazione delle Parti componenti gli Organismi Paritetici, che ricevano l’incarico dalle imprese per le quali organizzano i percorsi formativi. • Se il datore di lavoro o l’ente di formazione non riceve riscontro dagli organismi paritetici entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta di collaborazione, potrà procedere alla realizzazione della formazione. MODELLO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’OPP All’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE c/o UNINDUSTRIA TREVISO Piazza delle Istituzioni, 11 31100 TREVIS0 oppure all’indirizzo E-mail: “[email protected]” MODELLO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’OPP Oggetto: Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si chiede, ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs n. 81/2008 e dell’Accordo permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la collaborazione dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) nell’attuazione dei corsi di formazione per i lavoratori della ditta ____________________ indirizzo _____________________________________________________. MODELLO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’OPP I corsi saranno riferiti al seguente livello di rischio: □ basso: 4 + 4 ore - (n…….. corsi per max 35 lavoratori cadaun/corso) □ medio: 4 + 8 ore - (n…….. corsi per max 35 lavoratori cadaun/corso) □ alto: 4 + 12 ore - (n…….. corsi per max 35 lavoratori cadaun/corso) Si svolgeranno: - dal _____________ al ______________ - dal _____________ al ______________ MODELLO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’OPP Sono organizzati in modo : □ autonomo con docenti provvisti dei requisiti di cui al punto 1 dell’accordo del 21 dicembre 2011 □ con il tramite della agenzia/società di consulenza/ente di formazione_____________________________ □ considerando le specifiche indicazioni del contratto collettivo___________________________________ Il responsabile del progetto/i formativo/i è ____________________________________________________ Il numero di lavoratori coinvolti nel progetto/i formativo/i è di __________unità. Si dichiara che i corsi di formazione saranno conformi ai contenuti e alle modalità stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37 e dall’accordo della Conferenza permanente StatoRegioni del 21 dicembre 2011. MODELLO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’OPP Si dichiara, inoltre, che □ i corsi si svolgeranno in azienda □ i corsi si svolgeranno presso ____________________________________________________________ □ i corsi si svolgeranno tutti con la modalità di aula □ i corsi si svolgeranno per la parte generale (4 ore) con la modalità elearning fornita da _________ e conforme ai requisiti di cui all’allegato I all’accordo del 21 dicembre 2011 □ nell’organizzazione dei suddetti corsi è stato consultato il R.L.S., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008. Data __________________________ Firma __________________________ FORMAZIONE DEI LAVORATORI Percorso formativo La formazione si articola in due moduli distinti: • uno generale, comune a tutti i lavoratori della durata minima di 4 ore; • uno specifico, riferito alle specifiche mansioni di durata minima variabile in funzione del livello di rischio: basso, medio, alto, definito sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 nelle tabelle delle attività in allegato II al provvedimento. FORMAZIONE DEI LAVORATORI All. 2 – Individuazione macrocategorie di rischio sulla base classificazione ATECO 2002 e 2007 • Rischio BASSO - Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Attività artigianali non assimilabili a quelle elencate nelle classi di medio ed alto rischio, quali: carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc. - Alberghi, ristoranti - Assicurazioni - Immobiliari, informatica - Attività ricreative, culturali, sportive - Servizi domestici - Organizzazioni extraterritoriali FORMAZIONE DEI LAVORATORI All. 2 – Individuazione macrocategorie di rischio sulla base classificazione ATECO 2002 e 2007 • Rischio MEDIO - Agricoltura e pesca - Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni - Pubblica Amministrazione - Istruzione FORMAZIONE DEI LAVORATORI All. 2 – Individuazione macrocategorie di rischio sulla base classificazione ATECO 2002 e 2007 • Rischio ALTO - Estrazioni minerali e altre industrie estrattive - Costruzioni - Industrie alimentari - Tessili e abbigliamento - Conciarie e cuoio - Legno - Carta, editoria e stampa - Minerali non metalliferi - Produzione e lavorazione metalli - Fabbricazione macchine e app. elettriche/elettroniche - Autoveicoli - Mobili - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua - Smaltimento rifiuti - Raffinerie e combustibili - Industria chimica, fibre - Gomma, plastica - Sanità e Assistenza sociale residenziale FORMAZIONE DEI LAVORATORI • La durata minima della formazione in base alla classificazione dell’azienda: Livello di rischio (All. 2) Formazione Formazione generale specifica Totale Rischio BASSO 4 ore 4 ore 8 ore Rischio MEDIO 4 ore 8 ore 12 ore Rischio ALTO 4 ore 12 ore 16 ore N.B.: Le durate indicate sono da intendersi minime: viene fatta salva la contrattazione collettiva, eventuali specifiche procedure aziendali o settoriali, laddove abbiano disposto durate maggiori. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Contenuti della formazione per i lavoratori • Formazione generale - concetti di rischio - danno - prevenzione - protezione - organizzazione della prevenzione aziendale - diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - organi di vigilanza, controllo e assistenza N.B.: Si sovrappone ai contenuti dell’art. 37, comma 1, lett. a). FORMAZIONE DEI LAVORATORI Contenuti della formazione per i lavoratori • Formazione specifica (declinata sulla base dell’effettiva presenza dei rischi) - rischi infortuni - radiazioni - meccanici generali - microclima e illuminazione - elettrici generali - videoterminali - macchine - DPI - attrezzature - organizzazione del lavoro - cadute dall’alto - ambienti di lavoro - rischi da esplosione - stress lavoro correlato - rischi chimici - movimentazione manuale dei carichi - nebbie - movimentazione merci (apparecchi di - oli sollevamento, mezzi di trasporto) - fumi - segnaletica - vapori - emergenze - polveri - le procedure di sicurezza con riferimento - etichettatura al profilo di rischio specifico - rischi cancerogeni, biologici e fisici - procedure esodo e incendi - rumore - procedure organizzative e primo soccorso - vibrazioni - incidenti e infortuni mancati – altri rischi N.B.: elenco introdotto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 FORMAZIONE DEI LAVORATORI Contenuti della formazione I percorsi formativi possono essere differenziati all’interno della medesima azienda: • L’accordo prevede che «I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.» N.B: Vale il principio generale di tener conto , non soltanto della classificazione delle macrocategorie Ateco, ma anche avendo riguardo alle attività concretamente svolte in azienda: ad es., i lavoratori di un’azienda che svolgono attività d’ufficio e che non frequentino i reparti produttivi dell’impresa, saranno considerati come lavoratori che svolgano un’attività a rischio basso. FORMAZIONE DEI LAVORATORI TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI GENERALE Lett. a), comma 1, art. 37 R. BASSO 4 ore R. MEDIO 4 ore R. ALTO 4 ore SPECIFICA R. BASSO 4 ore R. MEDIO 8 ore R. ALTO 12 ore «1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della protezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; Lett. b), comma 1 e 3, art. 37 «b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.» VALIDITA’ VERIFICA FINALE CREDITO FORMATIVO PERMANENTE (raccomandata) Formazione soggetta a ripetizioni in caso di «novità». CREDITO FORMATIVO se cambia azienda ma stesso settore; da rifare per cambio azienda in settore diverso; da integrare se nella stessa azienda passa a mansione più rischiosa; da ripetere parzialmente per cambio mansione/attrezzature/… (raccomandata) FORMAZIONE DEI LAVORATORI TIPO DI FORMAZIONE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ESONERI TEMPISTICHE GENERALE Esonero per frequenza di corsi di formazione professionale presso enti di formazione professionale conformi per durata e contenuti. Lavoratori neoassunti: formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione, da completare entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. Esonero per chi ha già svolto corsi rispettosi della normativa alla data di pubblicazione 11.01.2012. In via transitoria sono ammessi corsi frequentati entro 12 mesi e approvati alla data di entrata in vigore 26.01.2012. SPECIFICA Esonero per frequenza di corsi di formazione professionale presso enti di formazione professionale conformi per durata e contenuti. Esonero per chi ha già svolto corsi rispettosi della normativa alla data di pubblicazione 11.01.2012. In via transitoria sono ammessi corsi approvati alla data di entrata in vigore 26.01.2012 e frequentati entro 26.01.2013. Lavoratori neoassunti: formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione, da completare entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. FORMAZIONE DEI LAVORATORI TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI VERIFICA FINALE TEMPISTICA AGGIORNAMENTO quinquennale Non «mera ripetizione» ma novità/approfondimento. Non richiesta R. BASSO 6 ore R. MEDIO 6 ore R. ALTO 6 ore N.B.: Non coincide con la formazione per cambio mansione/tecnologie/sostanze/ … o con la formazione su nuovi rischi. Se la prima formazione è precedente all’11.01.2007, l’aggiornamento va svolto entro 11.01.2013. FORMAZIONE DEI PREPOSTI Inquadramento normativo Definizione di «preposto» • «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa» FORMAZIONE DEI PREPOSTI Inquadramento normativo • L’art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 81/2008 prevede che i preposti ricevano a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. FORMAZIONE DEI PREPOSTI Inquadramento normativo • Le disposizioni dell’accordo circa la formazione dei preposti sono solo indicative, in quanto non esplicitamente previste dal D.Lgs n. 81/2008. • Per i preposti l’accordo prevede una formazione aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori, con la frequenza di un ulteriore modulo della durata di 8 ore. • Al termine del modulo va effettuata una verifica di apprendimento con un colloquio o un test, e rilasciato il relativo attestato. FORMAZIONE DEI PREPOSTI • La durata minima della formazione in base alla classificazione dell’azienda: Livello di rischio Formazione Formazione (All. 2) generale specifica Formazione aggiuntiva Totale Rischio BASSO 4 ore 4 ore 8 ore 16 ore Rischio MEDIO 4 ore 8 ore 8 ore 20 ore Rischio ALTO 4 ore 12 ore 8 ore 24 ore N.B.: Le durate indicate sono da intendersi minime: viene fatta salva la contrattazione collettiva, eventuali specifiche procedure aziendali o settoriali, laddove abbiano disposto durate maggiori. FORMAZIONE DEI PREPOSTI TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI VALIDITA’ VERIFICA FINALE AGGIUNTIVA 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. CREDITO FORMATIVO PERMANENTE Colloquio/ test R. BASSO 8 ore R. MEDIO 8 ore R. ALTO 8 ore FORMAZIONE DEI PREPOSTI TIPO DI FORMAZIONE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ESONERI TEMPISTICHE AGGIUNTIVA Esonero per coloro che hanno già svolto corsi nel rispetto della normativa alla data di pubblicazione 11.01.2012. Prima applicazione: entro 11.07.2013 (18 mesi dalla pubblicazione). In via transitoria sono ammessi corsi approvati alla data di entrata in vigore 26.01.12 e frequentati entro il 26.01.2013. Se già svolta la formazione iniziale, la formazione al ruolo va completata entro 11.01.2013 (11.07.2013?- vedere slide “Formazione pregressa”) Nuovi assunti: all’assunzione o entro 60 giorni. FORMAZIONE DEI PREPOSTI TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI AGGIORNAMENTO quinquennale Relativo ai Non richiesta Se la formazione propri compiti pregressa è stata erogata da più di 5 anni, l’aggiornamento va fatto entro 12 mesi R. BASSO 6 ore R. MEDIO 6 ore R. ALTO 6 ore VERIFICA FINALE TEMPISTICA CREDITI FORMATIVI • Il modulo di formazione generale dei lavoratori della durata di 4 ore costituisce credito formativo permanente. • Il modulo relativo alla formazione dei preposti costituisce credito formativo permanente; • va rivista la formazione in caso di cambiamento del settore di operatività. CREDITI FORMATIVI • Per quanto riguarda la formazione di settore dei lavoratori della durata variabile di 4 ore, rischio basso; 8 ore, rischio medio; 12 ore, rischio alto, si distinguono i seguenti casi: COSTITUZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO CON DESTINAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA In un’azienda del medesimo comparto Riconoscimento della formazione effettuata In un’azienda di un settore produttivo diverso Obbligo di ripetizione della formazione specifica riferita al nuovo settore Nella medesima azienda multiservizi se la nuova mansione comporta rischi derivanti da settori diversi Obbligo di integrazione con un modulo attinente ai rischi del nuovo settore Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi Obbligo di ripetizione della formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione DISPOSIZIONI TRANSITORIE • Il datore di lavoro invia i preposti a corsi di formazione coerenti con l’accordo in modo che essi concludano il percorso formativo entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (cioè entro l’11.07.2013). • Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. DISPOSIZIONI TRANSITORIE • I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es. da una struttura dell’azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi, ecc.) alla data del 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata(1), sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013). N.B.: (2) Il CCNL dell’edilizia (industria) – art. 91 – del 2010 prevede una formazione dei lavoratori della durata di 16 ore. Il CCNL delle imprese portuali – art. 58 – del 2005 prevede una formazione dei lavoratori declinata secondo le seguenti durate: - 8 ore per mansioni amministrative - 16 ore per mansioni tecnico-operative - 24 ore per mansioni operative e di manutenzione. FORMAZIONE PREGRESSA • Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all’accordo i lavoratori e i preposti per i quali il datore di lavoro comprovi di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11.01.2012) una formazione che rispetti le previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell’accordo stesso, e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata, dove disciplinata. • Nel caso in cui tale formazione pregressa sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (entro l’11.01.2013)(1). • La formazione aggiuntiva per il preposto dovrà concludersi entro il termine di 12 mesi (18 mesi ?) dalla pubblicazione dell’accordo (2). N.B.: (1) Con formazione pregressa erogata da meno di 5 anni: quinquennale. (2) Vi è una contraddittorietà tra il periodo transitorio di 18 mesi concesso per la formazione dei preposti non precedentemente formati e i 12 mesi concessi in caso di riconoscimento della formazione pregressa (probabile errore, si è in attesa di conferma per i 18 mesi). CRITICITA’ 15 giorni di vacatio legis • Il problema interpretativo sembra ormai superato dalle precisazioni ministeriali, pertanto gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati in G.U. l’11 gennaio, sono da considerare entrati in vigore il 26 gennaio 2012 (comunque bisogna porre attenzione alle scadenze, perché non tutte decorrono dall’entrata in vigore, altre decorrono dalla data di pubblicazione). CRITICITA’ Collaborazione con gli organismi paritetici • La procedura di richiesta di “collaborazione”, al momento, è stata semplificata il più possibile, anche con le indicazioni emanate sia dall’Organismo Paritetico Regionale (OPR) che dall’Organismo Paritetico Provinciale (OPP). • La richiesta di «collaborazione» va intesa come «messa a conoscenza» e viene soddisfatta con la compilazione ed invio all’OPP del relativo modulo predisposto per la formazione dei lavoratori. CRITICITA’ La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro • La formazione dei lavoratori somministrati può essere concordata tra il somministratore e l’utilizzatore (formazione generale a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore). • Nel caso di brevi periodi di lavoro con aziende dello stesso settore produttivo (medesima macrocategoria Ateco), può essere concordato che la formazione generale che quella specifica possa essere anche a totale carico del somministratore. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Inquadramento normativo Definizione di «dirigente» • «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa» FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Inquadramento normativo • L’art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 81/2008 prevede che i dirigenti ricevano a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Inquadramento normativo • Le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 circa la formazione dei dirigenti non sono da considerare obbligatorie, ma facoltative, in quanto non esplicitamente previste dal D.Lgs n. 81/2008. • Per i dirigenti l’Accordo prevede la durata minima della formazione di 16 ore. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI VALIDITA’ VERIFICA FINALE PRIMA FORMAZIONE Modulo 1. Giuridico-normativo Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori CREDITO FORMATIVO PERMANENTE Colloquio/ test R. BASSO 16 ore R. MEDIO 16 ore R. ALTO 16 ore FORMAZIONE DEI DIRIGENTI TIPO DI FORMAZIONE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ESONERI TEMPISTICHE PRIMA FORMAZIONE In via transitoria sono ammessi corsi approvati alla data di entrata in vigore 26.01.2012 e frequentati entro il 26.01.2013. Prima applicazione: entro 11.07.2013 (18 mesi dalla pubblicazione). Esonero per coloro che hanno già svolto alla data di pubblicazione 11.01.2012 corsi con contenuti conformi a quello per DL/RSPP successivi al 14.08.2003 o RSPP mod. A. Nuovi assunti: all’assunzione o entro 60 giorni. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI VERIFICA FINALE TEMPISTICA AGGIORNAMENTO quinquennale Relativo ai propri compiti Non richiesta Entro 5 anni minimo 6 ore CRITICITA’ Formazione pregressa dei dirigenti • Si ritiene debba essere riconosciuta la formazione effettuata ai sensi dell’art. 37, comma 7, declinata sulla base appunto delle specificità del ruolo ricoperto, ed erogata prima dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. • Questo anche in considerazione che l’applicazione dell’accordo non è ritenuta obbligatoria per la formazione dei dirigenti. FORMAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del DATORE DI LAVORO dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 81/2008 FORMAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del DATORE DI LAVORO dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 81/2008 • pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012 • entrato in vigore il 26 gennaio 2012 FORMAZIONE DEL DL/RSPP Definizioni (art. 2) Comma 1, lett. b) • Datore di lavoro: «Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.» FORMAZIONE DEL DL/RSPP Inquadramento normativo • L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 1) • «…, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 (ad es.: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) …» FORMAZIONE DEL DL/RSPP Inquadramento normativo L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 1/bis) • «…, nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP…» • Ne consegue che nelle imprese o unità produttive superiori a 5 lavoratori, il datore di lavoro deve affidare a terzi il ruolo di addetto al primo soccorso e alla prevenzione incendi. FORMAZIONE DEL DL/RSPP FORMAZIONE DEL DL/RSPP Inquadramento normativo L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 2) • «Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo Stato-Regioni … Fino alla pubblicazione dell’accordo …, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, …» • Ciò è stato fatto con l’Accordo Stato-Regioni firmato il 21 dicembre 2011 e pubblicato l’11 gennaio 2012. FORMAZIONE DEL DL/RSPP Inquadramento normativo L’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 (comma 3) • «Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo …» • L’obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 626/1994. FORMAZIONE DEL DL/RSPP Inquadramento normativo • L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. FORMAZIONE DEL DL/RSPP TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI VALIDITA’ VERIFICA FINALE PRIMA FORMAZIONE Modulo 1. Normativo – giuridico CREDITO FORMATIVO PERMANENTE Colloquio/test R. BASSO 16 ore R. MEDIO 32 ore R. ALTO 48 ore Modulo 2. Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo 3. Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi Modulo 4. Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori FORMAZIONE DEL DL/RSPP TIPO DI FORMAZIONE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ESONERI TEMPISTICHE PRIMA FORMAZIONE Esonero per coloro che: - sono stati esonerati ex 626 (nomina entro 31/12/96); - hanno frequentato il corso di 16 ore DM 16/01/97 Nuova attività: entro 90 giorni Esonero per coloro che hanno svolto corsi RSPP per stesso settore Ateco analogo (o di rischio superiore). In via transitoria sono ammessi corsi ex DM 16/01/97 frequentati entro 6 mesi e approvati entro il 26/01/2012. FORMAZIONE DEL DL/RSPP TIPO DI FORMAZIONE CONTENUTI TEMPISTICA AGGIORNAMENTO quinquennale Non “mera ripetizione” ma novità / approfondimento 5 anni dalla pubblicazione R. BASSO 6 ore R. MEDIO 10 ore R. ALTO 14 ore Per gli esonerati ex 626: entro 11/01/2014 SANZIONI • Il datore di lavoro/dirigente che non fornisce adeguata e sufficiente formazione ai lavoratori è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.200 a 5.200. • Il preposto che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 800. • Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 600. CONCLUSIONI Validare la formazione pregressa • Verificare la formazione erogata nei 5 anni (e anche oltre) precedenti all’entrata in vigore degli accordi nei confronti dei lavoratori (distinti per reparti produttivi e non …), nonché per preposti e dirigenti (con riferimento alla macrocategoria Ateco, nonché sulla base del DVR e del relativo organigramma della sicurezza). • Raccogliere tutta la documentazione di riferimento della formazione erogata e programmata entro il 26 gennaio 2012 (programmi firmati, attestati, verbali di riunione). CONCLUSIONI Programma della formazione • Rispetto ai 5 anni precedenti, per differenza con la situazione esistente, valutare la formazione eventualmente da completare o da erogare ex novo. • Rispettare le scadenze del periodo transitorio per la formazione da completare. • Nel caso del pieno rispetto della formazione pregressa, si può passare alla programmazione dell’aggiornamento della formazione per i prossimi 5 anni. CONCLUSIONI Porre attenzione a categorie particolari di lavoratori • Lavoratori stranieri • Lavoratori neo-assunti • Lavoratori somministrati • Lavoratori in stage • Lavoratori distinti per differenza di genere (M/F), età,… 15 giorni prima dell’erogazione della formazione ai lavoratori, procedere alla comunicazione all’OPP per la richiesta di “collaborazione” ([email protected]). FORMAZIONE Grazie per l’attenzione