LA POSTA DELL`RLS Formazione dei lavoratori

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LA POSTA DELL`RLS Formazione dei lavoratori
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LA POSTA DELL’RLS
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Alfi Michele - Datore di lavoro
Massimo - Operaio della SCA
Noi dipendenti sia sulla sicurezza e anche sulla professionalità
della sicurezza abbiamo dei dubbi.
In 25 anni si sono fatti passi avanti con la formazione sull’obbligo
dell’uso dei DPI e reso i dipendenti molto più consapevoli.
Sono anni che lavoro in una media industria e ho visto molte
cose cambiare ad esempio la formazione sul rischio lavoro
ma come spesso accade in Italia si importano metodi europei
ma poi si italianizza l’applicazione. Nel senso che durante il
corso di formazione si dice sicurezza prima di tutto, anche con
belle frasi in inglese, ma quando in fabbrica ci sono problemi si
chiude un occhio e meglio ancora tutti e due.
Io non dico che la formazione sia sbagliata anzi è una
buonissima cosa ma trovare quello che si predica nella realtà
è complicato. Il contenimento del lavoro e il sempre maggiore
ricorso a contratti a termine rendono quasi vani i corsi di
formazione.
I corsi sono strutturati che per quanto riguarda la sicurezza
viene fatto di solito dal responsabile di fabbrica e dal medico
competente che danno informazioni utili sia sui comportamenti
da usare, sull’utilizzo dei DPI, dei dispositivi meccanici, dei
prodotti chimici.
Ho partecipato a diversi corsi di formazione ( pronto soccorso,
antincendio, r.s.p.p. ecc.), la cosa positiva è la preparazione
specifica dei relatori.
Il problema di fondo è la comunicazione, in quanto la maggior
parte dei partecipanti sono stranieri, poco preparati a recepire,
capire, interpretare i concetti espressi. Dal mio punto di vista
sarebbe assolutamente imprescindibile, la loro preparazione a
capire il linguaggio.
A volte ho riscontrato anche su alcune problematiche,
divergenze di fondo su ciò che la legge impone, e la possibilità
di metterle in pratica. Discutendo con il relatore di turno,
senza arrivare del tutto ad una conclusione, che metta a
riparo da possibili sanzioni. Poi il vero problema di fondo, per
ciò che concerne la sicurezza è il lato economico, è quasi
impossibile nel campo privato, farsi riconoscere delle spese
dal committente.
La cosa è molto interessante per avere consapevolezza anche
su ciò che la parte medica informa dei vari divieti su alcol,
droga ecc .
Anno 2012 - N°3
in collaborazione con L’Organismo Paritetico Provinciale di Lucca
SPECIALE FORMAZIONE
Formazione dei lavoratori - il nuovo accordo stato regioni
A cura di Riccardo Giusti - ASSINDUSTRIA
Con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicato
in G.U. 11 gennaio 2012 n. 8 e le successive linee applicative
dello stesso, si è provveduto a disciplinare la durata, i contenuti
minimi e le modalità di erogazione della formazione e
dell’aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro dei
lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
La formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo
a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia
tenuto ad impartire ai lavoratori corsi previsti da disposizioni
aventi le caratteristiche delle norme speciali e contenute nei
Titoli, del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs.
n. 81/2008), successivi al primo, o in ulteriori norme specifiche
di legge e che, oltre a prevedere una formazione integrativa in
merito a rischi specifici, individuino in modo dettagliato percorsi
formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite
e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc.
E poi c’è la parte dedicata al primo soccorso, medicazioni,
comportamenti adeguati utili anche nella vita di tutti I giorni. La
formazione invece tecnica viene fatta da esterni, di solito dai
fornitori di macchinari e di prodotti, i quali aiutano a usare al
meglio sia i macchinari che i prodotti.
In attesa dell’elaborazione da parte della commissione consultiva
permanente dei criteri di qualificazione del formatore per la
sicurezza, i docenti devono dimostrare di possedere esperienza
almeno triennale di docenza/ insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale
può consistere nello svolgimento per un triennio dei compiti di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),
svolto anche direttamente da parte del datore di lavoro.
Formazione dei lavoratori
L’Accordo articola la formazione dei lavoratori su due moduli
formativi distinti:
il primo, della durata di 4 ore, riguarda la formazione generale
di base. I contenuti sono quelli esplicitati dell’art. 31, comma 1
del D. lgs. n. 81/2008 (concetti di rischio, danno, prevenzione,
etc.). Il modulo costituisce credito formativo permanente e non
va quindi ripetuto.
Infine più scambi di vedute tra dipendenti sarebbero utili ma
come ho detto sono solo intenzioni e per la messa in pratica
la strada è complessa. La formazione è sicuramente la strada
giusta ma è sempre lontano il traguardo.
LA VOCE DELLA PREVENZIONE
Autorizzazione del Tribunale di Lucca n° 790 del 10/11/2003
Direttore Responsabile: Sirio Del Grande
Capo Redattore: Franco Picone
Comitato di redazione:
Enrico Galileo Catelani, Alessia Pera, Riccardo Giusti, Luigi Benedetto Lo Faro,
MariaGrazia Roselli, Andrea Gemma, Francesca Ceccarini.
Illustrazioni di Antonio Tregnaghi
Stampa: Tipografia Francesconi - Lucca
La formazione potrà essere svolta sia in aula che nel luogo di
lavoro. È consentito anche il ricorso alla modalità e-learning
relativamente alla formazione generale dei lavoratori, a quella dei
dirigenti, ai corsi di aggiornamento e a parte della formazione dei
preposti.
il secondo, riferito alla formazione specifica, ha durata variabile
a seconda della classe di rischio del settore ATECO cui
appartiene l’azienda. La tabella seguente riepiloga la durata
minima della formazione in base alla classificazione dell’azienda.
www.usl2.toscana.it/sup - Piazza Aldo Moro, Capannori (LU)
www.usl12.toscana.it/sup - via Martiri di S. Anna - Pietrasanta (LU)
I corsi andranno realizzati previa richiesta di collaborazione agli
organismi paritetici/bilaterali ove esistenti nel territorio e nel
settore nel quale opera l’azienda. In mancanza di tali organismi,
ovvero in caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla data
di invio della richiesta di collaborazione, il datore di lavoro può
procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione
dell’attività di formazione.
Livello di rischio
Formazione
Formazione
(Allegato II)
generale
specifica
Totale
Rischio basso
4 ore
4 ore
8 ore
Rischio medio
4 ore
8 ore
12 ore
Rischio alto
4 ore
12 ore
16 ore
Le durate indicate sono da intendersi minime.
SEGUE
SOSTANZE CANCEROGENE SOSTANZE CANCEROGENE
La formazione specifica deve essere riferita ai “rischi specifici”
presenti in azienda riferiti alle mansioni, alle misure di prevenzione
e protezione ed ai possibili danni caratteristici del settore di
appartenenza dell’azienda.
Contenuti della formazione per i lavoratori:
Formazione
generale
Formazione
specifica
(declinata
sulla base
dell’effettiva
presenza dei
rischi)
concetti di rischio – danno – prevenzione
– protezione – organizzazione della
prevenzione aziendale – diritti, doveri e
sanzioni per i vari soggetti aziendali – organi
di vigilanza, controllo e assistenza
rischi infortuni – meccanici generali –
elettrici generali – macchine –attrezzature
– cadute dall’alto – rischi da esplosione –
rischi chimici – nebbie – oli – fumi – vapori –
polveri – etichettatura – rischi cancerogeni,
biologici e fisici – rumore – vibrazioni –
radiazioni – microclima e illuminazione –
videoterminali – dpi – organizzazione del
lavoro – ambienti di lavoro – stress lavoro
correlato – movimentazione manuale dei
carichi – movimentazione merci (apparecchi
di sollevamento, mezzi di trasporto) –
segnaletica – emergenze – le procedure di
sicurezza con riferimento al profilo di rischio
specifico – procedure esodo e incendi –
procedure organizzative e primo soccorso
– incidenti e infortuni mancati – altri rischi
I percorsi formativi, elaborati sulla base della classificazione,
possono essere differenziati all’interno della medesima azienda,
infatti nelle linee applicative viene espresso il principio generale
secondo cui la classificazione dei lavoratori, nei soli casi in cui
esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni
di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività
concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento
quanto riportato nella valutazione dei rischi.
Per i lavoratori stranieri deve essere effettuata preventivamente
una verifica della comprensione della lingua e durante il corso
deve essere prevista la presenza di un mediatore culturale.
Al termine della formazione non è prevista la verifica di
apprendimento, anche se altamentente consigliabile. La
formazione è documentata con attestati di frequenza rilasciati
dagli organizzatori dei corsi, che possono essere anche gli stessi
datori di lavoro, a seguito della frequenza di almeno il 90% del
monte ore.
Formazione dei preposti
Relativamente ai preposti, per la cui formazione le disposizioni
dell’accordo sono solo indicative, è previsto un percorso
aggiuntivo rispetto a quello previsto per i lavoratori. In particolare
ai preposti si richiede un ulteriore formazione della durata di 8
ore, avente ad oggetto i compiti specifici di tale figura in materia
di sicurezza e salute sul lavoro.
LA FORMAZIONE RLS
Contenuti della formazione aggiuntiva dei preposti
A cura di Bruno Ricciardi - RLS - Manifattura tabacchi
- principali soggetti dl sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità;
La legge ci dice che dobbiamo essere formati, e in ciò mi
trova pienamente d’accordo anche se non credo che il
modo giusto sia questo.
- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati e stranieri;
- valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento
al contesto in cui il preposto opera;
- individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di
prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza
da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in
materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione
Aggiornamento
Sia per i lavoratori che per i preposti è previsto un obbligo di
aggiornamento con cadenza quinquennale e durata minima di 6
ore.
I termini di scadenza dell’arco temporale (quinquennio) entro il
quale effettuare l’aggiornamento sono:
- soggetti formati entro il quinquennio precedente la data di
pubblicazione degli accordi : 11 gennaio 2017
- soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012: entro 5
anni dall’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo
- lavoratori e preposti formati da oltre 5 anni rispetto alla data
dell’11 gennaio 2012: 11 gennaio 2013.
L’aggiornamento dei lavoratori deve riguardare temi legati a
significative evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche, e/o
approfondimenti riguardanti:
-approfondimenti giuridico normativi;- aggiornamenti tecnici
sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; -aggiornamenti su
organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di
rischio e relative misure di prevenzione.
Per i preposti i contenuti del modulo di aggiornamento devono
essere riferiti agli specifici compiti in materia di salute e sicurezza
del lavoro.
I contenuti dell’aggiornamento non comprendono la formazione
obbligatoria in caso di cambiamento/trasferimento di mansioni,
introduzione di nuove attrezzature o tecnologie.
Regime transitorio
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi
corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente
all’assunzione, in modo da completare il percorso formativo entro
60 giorni dall’assunzione.
Non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all’accordo i lavoratori
e i preposti:
- per i quali il datore di lavoro comprovi di aver svolto, alla data
di pubblicazione dell’accordo (11.01.2012), una formazione che
rispetti le previsioni normative vigenti prima della pubblicazione
dell’accordo stesso, e le indicazioni previste nei contratti collettivi
di lavoro, per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento
dei corsi e durata, dove disciplinata.
- che abbiano frequentato entro l’11.01.2013, corsi di formazione
progettati e pianificati prima dell’11 gennaio 2012, sempre rispettosi
delle previsioni normative vigenti prima della pubblicazione
dell’accordo.
Nell’impossibilità di dimostrare (con qualsiasi mezzo di
prova) la formazione pregressa, i lavoratori dovranno essere
immediatamente avviati a formazione (senza alcun termine di
dilazione), mentre i preposti avranno 18 mesi per completare la
loro formazione. In entrambi i casi, evidentemente, secondo le
nuove regole.
Il preposto che non partecipa ai programmi di formazione è punito
con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 800.
Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione è punito
con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 600.
Sono RLS da circa una decina d’anni ho fatto parecchi corsi
e non posso certo dire di non averne trovato giovamento,
sia per l’attività di RLS che svolgo all’interno del mio posto
di lavoro sia per il lavoro di manutenzione per cui vengo
pagato (poco), ma nonostante questo mi trovo a constatare
che spesso l’ampollosità di certi docenti, si scontra con
la volatilità dell’attenzione che può avere un dipendente
in qualche modo costretto ad aver aggiornamenti su leggi
astruse fuori da ogni realtà lavorativa. Ultimamente mi è
capitato di ascoltare e discutere dello stress psicofisico da
lavoro correlato, e non nascondo che a sentire il docente,
finalmente mi sono detto, qualcosa che riconosca a dei
lavoratori, magari di una catena di montaggio, un giusto
riconoscimento anche al danno che può fare un ambiente
di lavoro ostico, o un superiore indisponente, finalmente
è riconosciuta l’inadeguatezza dell’uomo davanti ai ritmi
della macchina…bello, veramente bello.
Quindi il giorno dopo in fabbrica, per l’appunto si parlava
di quest’argomento, anzi si erano già fatte compilare delle
schede a tutti i dipendenti, ed estrapolando dai risultati
i casi da prendere in esame (la maggior parte), mi sono
accorto che siamo tutti stressati dal lavoro, ovvero tutti
crediamo di esserlo fino ad andare in pensione visto che
poi una volta abbandonato il posto di lavoro ne sentiamo
la mancanza.
Quindi mi sono accorto che ai problemi antichi di natura
fisica (fatica muscolare) si sono sostituiti dei problemi (non
meno gravi) di natura psichica.
La morale è dunque, ritornando alla formazione, è che ci
vuole, che è indubbiamente utile, che essere aggiornati è
indispensabile, ma quanta fatica stare dietro i tempi che
cambiano e che i problemi anche se di natura diversa alla
fine resteranno.