LA POSTA DELL`RLS Formazione dei lavoratori
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LA POSTA DELL`RLS Formazione dei lavoratori
[email protected] LA POSTA DELL’RLS [email protected] Alfi Michele - Datore di lavoro Massimo - Operaio della SCA Noi dipendenti sia sulla sicurezza e anche sulla professionalità della sicurezza abbiamo dei dubbi. In 25 anni si sono fatti passi avanti con la formazione sull’obbligo dell’uso dei DPI e reso i dipendenti molto più consapevoli. Sono anni che lavoro in una media industria e ho visto molte cose cambiare ad esempio la formazione sul rischio lavoro ma come spesso accade in Italia si importano metodi europei ma poi si italianizza l’applicazione. Nel senso che durante il corso di formazione si dice sicurezza prima di tutto, anche con belle frasi in inglese, ma quando in fabbrica ci sono problemi si chiude un occhio e meglio ancora tutti e due. Io non dico che la formazione sia sbagliata anzi è una buonissima cosa ma trovare quello che si predica nella realtà è complicato. Il contenimento del lavoro e il sempre maggiore ricorso a contratti a termine rendono quasi vani i corsi di formazione. I corsi sono strutturati che per quanto riguarda la sicurezza viene fatto di solito dal responsabile di fabbrica e dal medico competente che danno informazioni utili sia sui comportamenti da usare, sull’utilizzo dei DPI, dei dispositivi meccanici, dei prodotti chimici. Ho partecipato a diversi corsi di formazione ( pronto soccorso, antincendio, r.s.p.p. ecc.), la cosa positiva è la preparazione specifica dei relatori. Il problema di fondo è la comunicazione, in quanto la maggior parte dei partecipanti sono stranieri, poco preparati a recepire, capire, interpretare i concetti espressi. Dal mio punto di vista sarebbe assolutamente imprescindibile, la loro preparazione a capire il linguaggio. A volte ho riscontrato anche su alcune problematiche, divergenze di fondo su ciò che la legge impone, e la possibilità di metterle in pratica. Discutendo con il relatore di turno, senza arrivare del tutto ad una conclusione, che metta a riparo da possibili sanzioni. Poi il vero problema di fondo, per ciò che concerne la sicurezza è il lato economico, è quasi impossibile nel campo privato, farsi riconoscere delle spese dal committente. La cosa è molto interessante per avere consapevolezza anche su ciò che la parte medica informa dei vari divieti su alcol, droga ecc . Anno 2012 - N°3 in collaborazione con L’Organismo Paritetico Provinciale di Lucca SPECIALE FORMAZIONE Formazione dei lavoratori - il nuovo accordo stato regioni A cura di Riccardo Giusti - ASSINDUSTRIA Con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicato in G.U. 11 gennaio 2012 n. 8 e le successive linee applicative dello stesso, si è provveduto a disciplinare la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione e dell’aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. La formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto ad impartire ai lavoratori corsi previsti da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali e contenute nei Titoli, del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008), successivi al primo, o in ulteriori norme specifiche di legge e che, oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici, individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc. E poi c’è la parte dedicata al primo soccorso, medicazioni, comportamenti adeguati utili anche nella vita di tutti I giorni. La formazione invece tecnica viene fatta da esterni, di solito dai fornitori di macchinari e di prodotti, i quali aiutano a usare al meglio sia i macchinari che i prodotti. In attesa dell’elaborazione da parte della commissione consultiva permanente dei criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza, i docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di docenza/ insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), svolto anche direttamente da parte del datore di lavoro. Formazione dei lavoratori L’Accordo articola la formazione dei lavoratori su due moduli formativi distinti: il primo, della durata di 4 ore, riguarda la formazione generale di base. I contenuti sono quelli esplicitati dell’art. 31, comma 1 del D. lgs. n. 81/2008 (concetti di rischio, danno, prevenzione, etc.). Il modulo costituisce credito formativo permanente e non va quindi ripetuto. Infine più scambi di vedute tra dipendenti sarebbero utili ma come ho detto sono solo intenzioni e per la messa in pratica la strada è complessa. La formazione è sicuramente la strada giusta ma è sempre lontano il traguardo. LA VOCE DELLA PREVENZIONE Autorizzazione del Tribunale di Lucca n° 790 del 10/11/2003 Direttore Responsabile: Sirio Del Grande Capo Redattore: Franco Picone Comitato di redazione: Enrico Galileo Catelani, Alessia Pera, Riccardo Giusti, Luigi Benedetto Lo Faro, MariaGrazia Roselli, Andrea Gemma, Francesca Ceccarini. Illustrazioni di Antonio Tregnaghi Stampa: Tipografia Francesconi - Lucca La formazione potrà essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. È consentito anche il ricorso alla modalità e-learning relativamente alla formazione generale dei lavoratori, a quella dei dirigenti, ai corsi di aggiornamento e a parte della formazione dei preposti. il secondo, riferito alla formazione specifica, ha durata variabile a seconda della classe di rischio del settore ATECO cui appartiene l’azienda. La tabella seguente riepiloga la durata minima della formazione in base alla classificazione dell’azienda. www.usl2.toscana.it/sup - Piazza Aldo Moro, Capannori (LU) www.usl12.toscana.it/sup - via Martiri di S. Anna - Pietrasanta (LU) I corsi andranno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici/bilaterali ove esistenti nel territorio e nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza di tali organismi, ovvero in caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta di collaborazione, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione. Livello di rischio Formazione Formazione (Allegato II) generale specifica Totale Rischio basso 4 ore 4 ore 8 ore Rischio medio 4 ore 8 ore 12 ore Rischio alto 4 ore 12 ore 16 ore Le durate indicate sono da intendersi minime. SEGUE SOSTANZE CANCEROGENE SOSTANZE CANCEROGENE La formazione specifica deve essere riferita ai “rischi specifici” presenti in azienda riferiti alle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione ed ai possibili danni caratteristici del settore di appartenenza dell’azienda. Contenuti della formazione per i lavoratori: Formazione generale Formazione specifica (declinata sulla base dell’effettiva presenza dei rischi) concetti di rischio – danno – prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali – organi di vigilanza, controllo e assistenza rischi infortuni – meccanici generali – elettrici generali – macchine –attrezzature – cadute dall’alto – rischi da esplosione – rischi chimici – nebbie – oli – fumi – vapori – polveri – etichettatura – rischi cancerogeni, biologici e fisici – rumore – vibrazioni – radiazioni – microclima e illuminazione – videoterminali – dpi – organizzazione del lavoro – ambienti di lavoro – stress lavoro correlato – movimentazione manuale dei carichi – movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) – segnaletica – emergenze – le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico – procedure esodo e incendi – procedure organizzative e primo soccorso – incidenti e infortuni mancati – altri rischi I percorsi formativi, elaborati sulla base della classificazione, possono essere differenziati all’interno della medesima azienda, infatti nelle linee applicative viene espresso il principio generale secondo cui la classificazione dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto riportato nella valutazione dei rischi. Per i lavoratori stranieri deve essere effettuata preventivamente una verifica della comprensione della lingua e durante il corso deve essere prevista la presenza di un mediatore culturale. Al termine della formazione non è prevista la verifica di apprendimento, anche se altamentente consigliabile. La formazione è documentata con attestati di frequenza rilasciati dagli organizzatori dei corsi, che possono essere anche gli stessi datori di lavoro, a seguito della frequenza di almeno il 90% del monte ore. Formazione dei preposti Relativamente ai preposti, per la cui formazione le disposizioni dell’accordo sono solo indicative, è previsto un percorso aggiuntivo rispetto a quello previsto per i lavoratori. In particolare ai preposti si richiede un ulteriore formazione della durata di 8 ore, avente ad oggetto i compiti specifici di tale figura in materia di sicurezza e salute sul lavoro. LA FORMAZIONE RLS Contenuti della formazione aggiuntiva dei preposti A cura di Bruno Ricciardi - RLS - Manifattura tabacchi - principali soggetti dl sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; La legge ci dice che dobbiamo essere formati, e in ciò mi trova pienamente d’accordo anche se non credo che il modo giusto sia questo. - relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; - definizione e individuazione dei fattori di rischio; - incidenti e infortuni mancati - tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri; - valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; - individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione; - modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione Aggiornamento Sia per i lavoratori che per i preposti è previsto un obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale e durata minima di 6 ore. I termini di scadenza dell’arco temporale (quinquennio) entro il quale effettuare l’aggiornamento sono: - soggetti formati entro il quinquennio precedente la data di pubblicazione degli accordi : 11 gennaio 2017 - soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012: entro 5 anni dall’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo - lavoratori e preposti formati da oltre 5 anni rispetto alla data dell’11 gennaio 2012: 11 gennaio 2013. L’aggiornamento dei lavoratori deve riguardare temi legati a significative evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche, e/o approfondimenti riguardanti: -approfondimenti giuridico normativi;- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; -aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Per i preposti i contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti dell’aggiornamento non comprendono la formazione obbligatoria in caso di cambiamento/trasferimento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie. Regime transitorio Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione, in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all’accordo i lavoratori e i preposti: - per i quali il datore di lavoro comprovi di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11.01.2012), una formazione che rispetti le previsioni normative vigenti prima della pubblicazione dell’accordo stesso, e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi e durata, dove disciplinata. - che abbiano frequentato entro l’11.01.2013, corsi di formazione progettati e pianificati prima dell’11 gennaio 2012, sempre rispettosi delle previsioni normative vigenti prima della pubblicazione dell’accordo. Nell’impossibilità di dimostrare (con qualsiasi mezzo di prova) la formazione pregressa, i lavoratori dovranno essere immediatamente avviati a formazione (senza alcun termine di dilazione), mentre i preposti avranno 18 mesi per completare la loro formazione. In entrambi i casi, evidentemente, secondo le nuove regole. Il preposto che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 800. Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 600. Sono RLS da circa una decina d’anni ho fatto parecchi corsi e non posso certo dire di non averne trovato giovamento, sia per l’attività di RLS che svolgo all’interno del mio posto di lavoro sia per il lavoro di manutenzione per cui vengo pagato (poco), ma nonostante questo mi trovo a constatare che spesso l’ampollosità di certi docenti, si scontra con la volatilità dell’attenzione che può avere un dipendente in qualche modo costretto ad aver aggiornamenti su leggi astruse fuori da ogni realtà lavorativa. Ultimamente mi è capitato di ascoltare e discutere dello stress psicofisico da lavoro correlato, e non nascondo che a sentire il docente, finalmente mi sono detto, qualcosa che riconosca a dei lavoratori, magari di una catena di montaggio, un giusto riconoscimento anche al danno che può fare un ambiente di lavoro ostico, o un superiore indisponente, finalmente è riconosciuta l’inadeguatezza dell’uomo davanti ai ritmi della macchina…bello, veramente bello. Quindi il giorno dopo in fabbrica, per l’appunto si parlava di quest’argomento, anzi si erano già fatte compilare delle schede a tutti i dipendenti, ed estrapolando dai risultati i casi da prendere in esame (la maggior parte), mi sono accorto che siamo tutti stressati dal lavoro, ovvero tutti crediamo di esserlo fino ad andare in pensione visto che poi una volta abbandonato il posto di lavoro ne sentiamo la mancanza. Quindi mi sono accorto che ai problemi antichi di natura fisica (fatica muscolare) si sono sostituiti dei problemi (non meno gravi) di natura psichica. La morale è dunque, ritornando alla formazione, è che ci vuole, che è indubbiamente utile, che essere aggiornati è indispensabile, ma quanta fatica stare dietro i tempi che cambiano e che i problemi anche se di natura diversa alla fine resteranno.