leggi in materia di sicurezza sul lavoro 154
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M O D U L O 6 | I G I E N E E S I C U R E Z Z A S U L L AV O R O LEGGI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Introduzione La prevenzione degli infortuni lavorativi e delle malattie professionali è stata sempre al centro dell’interesse degli organi legislativi nazionali e internazionali. Benché la piena tutela della salute sul luogo di lavoro sia ancora oggi un obiettivo da raggiungere, nel corso del tempo sono state emanate molte leggi volte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Il caposaldo della normativa su questa materia è il D.Lgs 81/08, ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), in vigore dal maggio 2008. Importanti sono anche le leggi sulla prevenzione del rischio elettrico e degli incendi, in particolare la legge n. 46 del 1990. Il D.Lgs 81/08 Il Decreto Legislativo 81/08 ha messo ordine tra le numerose normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, abrogando o riformando numerosi provvedimenti più o meno recenti come, ad esempio il D.Lgs. 164/56, il D.Lgs. 303/56, il D.Lgs. 277/71 e, soprattutto, il D.Lgs. 626/94 (la cosiddetta “legge 626”) divenendo l’unico punto di riferimento normativo valido. Il nuovo quadro normativo non è tuttavia definitivo. Mancano, infatti, i decreti ministeriali che dovranno disciplinare le diverse materie, nonché gli accordi tra Stato e Regioni per la formazione. Il decreto ha rivoluzionato lo scenario normativo che era alla base di tutta l’attività di prevenzione negli ambienti di lavoro. Infatti, mentre in precedenza la prevenzione era affidata all’ente pubblico (cioè alle USL, tramite i Gli infortuni, e, purtroppo, le morti sul lavoro riguardano in particolare il settore edile e l’industria pesante. Anche nel settore ristorativo, però, è necessaria la massima prudenza. 154 LEZIONE >> I N T R O D U Z I O N E >> I L D . L G S 8 1 / 0 8 >> C O N T R O L L I E S A N Z I O N I Servizi di Medicina del Lavoro), oggi molti degli aspetti rilevanti dell’attività competono ai datori di lavoro. Spetta alle aziende la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, soprattutto, di programmare e gestire le misure di prevenzione, coinvolgendo i lavoratori nel processo valutativo, informandoli e formandoli, assicurando un’adeguata sorveglianza medica dove necessario. Il nuovo sistema aziendale per la sicurezza risulta perciò costituito da: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti; il servizio di prevenzione e protezione (interno all’azienda o fornito da un consulente esterno); il medico competente specialista in medicina del lavoro (quando previsto); il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; i lavoratori incaricati del pronto soccorso, delle misure antincendio e della gestione delle emergenze. L’ente pubblico, da parte sua, si occupa di fornire consulenza alle aziende e di controllare l’attuazione di quanto previsto dalla legge. 65 • • • • • Controlli e sanzioni La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL e, per quanto di propria competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ovviamente, restano ferme le competenze attribuite dalla legge all’Ispettorato del Lavoro e ad altri soggetti istituzionali (sanità aerea e marittima, autorità portuali e aeroportuali ecc.). Se un tecnico dell’organo di vigilanza, nel corso di una verifica, accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull’igiene del lavoro, redigerà un verbale di ispezione contenente le prescrizioni per l’eliminazione della non conformità, indicando i tempi per la messa a norma. Allo stesso tempo dovrà comunicare il rilievo della violazione alla Procura della Repubblica. Al datore di lavoro (o al dirigente) responsabile di omissioni saranno applicate le sanzioni previste dall’arti. 55, ovvero l’arresto da quattro a otto mesi o un’ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Per lo stesso motivo, possono essere sanzionati in forma minore anche: il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, il medico competente e i lavoratori. Uno dei principali obblighi del lavoratore è quello di adottare tutte le precauzioni necessarie a evitare infortuni sul luogo di lavoro. 155 M O D U L O 6 | I G I E N E E S I C U R E Z Z A S U L L AV O R O IL D. LGS 81/08: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’AZIENDA I soggetti interessati La legge 626 si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, in cui siano impiegati lavoratori subordinati, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. Va ricordato che sono considerati lavoratori subordinati anche: gli utenti dei servizi di orientamento e di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro; gli allievi degli istituti di istruzione e delle università che partecipano a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Quindi sono interessati alla normativa tutti gli esercizi ristorativi e anche le scuole professionali alberghiere. • • Insistere sulla sicurezza e sul corretto utilizzo dei macchinari è molto importante soprattutto con i giovani neo assunti. Il datore di lavoro Come stabilito dall’art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro è la figura preposta ad applicare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti. Il datore di lavoro deve adottare gli accorgimenti che risultano più appropriati secondo le più avanzate conoscenze tecniche e scientifiche. Inoltre deve eliminare o ridurre al minimo i rischi, organizzando l’attività lavorativa secondo opportune procedure e nel rispetto di istruzioni specifiche che consentano di garantire la massima sicurezza degli addetti. In particolare, in base all’art. 28 TUSL, il datore di lavoro ha l’obbligo, a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, di redigere il “Documento di valutazione dei rischi”, una dettagliata relazione (con data certa) nella quale vengono individuati i rischi relativi al tipo di attività, nonché le misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza. Se l’azienda è di piccole dimensioni (fino a 10 addetti) il datore di lavoro, fatta la valutazione dei rischi, può sostituire il documento con un’autocertificazione nella quale dichiara di aver esaminato i rischi e di essere a conoscenza degli obblighi ad essi collegati. Il datore di lavoro e i dirigenti (secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite) devono prendere una serie di misure adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, al numero delle persone presenti. In particolare devono (art. 18): • • 156 nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti; designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell’emergenza (evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di peri- LEZIONE >> I S O G G E T T I I N T E R E S S A T I >> I L D A T O R E D I L A V O R O • • • • • • • • • 66 colo grave e immediato, salvataggio, di primo soccorso, ecc.), tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (ove presente); fare in modo che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento possano accedere alle zone di rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi o individuali messi a loro disposizione; adottare misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; prendere provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno e verificare periodicamente la perdurante assenza di rischio; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Una delle figure centrali previste dal D.Lgs. 81/08 è il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” che deve essere nominato dal datore di lavoro. Responsabile può essere: un dipendente; un professionista esterno all’azienda; il datore di lavoro stesso. • • • Chi viene incaricato di svolgere questa funzione deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, al termine del quale viene rilasciato dall’Ente formatore un attestato da esibire in caso di controllo. 157 M O D U L O 6 | I G I E N E E S I C U R E Z Z A S U L L AV O R O IL D. LGS 81/08: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL LAVORATORE L’obbligo all’autotutela Lart. 20 impone ai lavoratori l’autotutela, ovvero “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. I lavoratori devono in particolare: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente macchinari, utensili, attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e le condizioni di pericolo; non rimuovere o alterare i dispositivi di protezione, sicurezza o controllo senza autorizzazione; non compiere di propria iniziativa azioni non di competenza che possono compromettere la sicurezza; sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti; contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti alle azioni di tutela della sicurezza e della salute; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Dunque la normativa, oltre a decretare la piena responsabilità del datore di lavoro per le condizioni di sicurezza in azienda, coinvolge ogni singolo dipendente nella prevenzione dei rischi. La filosofia che sta alla base del provvedimento legislativo è che la sicurezza dipende da una serie di fattori oggettivi ma anche soggettivi, per cui non si può ottenere a prescindere dall’impegno dei diretti interessati per la propria salvaguardia. • • • • • • • • NO Tutte le operazioni che sono fonte di rischio per il lavoratore devono essere eseguite con la dovuta cautela. Ad esempio, l’operatore nella foto in alto, avrebbe dovuto indossare il guanto di acciaio. 158 LEZIONE >> L ’ O B B L I G O A L L ’ A U T O T U T E L A >> L A P R E V E N Z I O N E : I N F O R M A Z I O N E E F O R M A Z I O N E 67 La prevenzione: informazione e formazione La legge insiste molto sui concetti di informazione e formazione dei lavoratori quali momenti fondamentali per la riduzione dei rischi professionali. “Informare” significa fornire notizie utili o funzionali allo svolgimento di una determinata attività; “formare”, invece, significa fornire i requisiti necessari per svolgerla. Con l’informazione si deve ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di lavoro, le attrezzature, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure da applicare, i pericoli a cui va incontro. In particolare, ciascun lavoratore deve ricevere un’informazione adeguata su: i rischi per la sicurezza e la salute riscontrabili nell’azienda; i rischi connessi alle operazioni di lavoro svolte; i rischi legati all’uso di sostanze, impianti, macchine, utensili; gli accorgimenti da adottare per ridurre al minimo i suddetti rischi; le misure e i mezzi che l’azienda ha adottato per la tutela dei dipendenti; i mezzi di protezione disponibili e le loro modalità di utilizzo; il comportamento da tenere in caso di pericolo, incendio o incidente; chi è il responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione; chi sono gli addetti alle misure di emergenza. La formazione deve portare il lavoratore a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della tutela della salute e della sicurezza propria e altrui. • • • • • • • • • Informazione e formazione devono costituire un progetto a lungo termine; corsi e sessioni di aggiornamento devono essere ripetuti periodicamente. 159