Circolare riassuntiva disciplina art 62

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Circolare riassuntiva disciplina art 62
Forlì, 04 aprile 2013
Prot. n. 56/2013
LA DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 62 DELLA L. 24/03/2012
N. 27
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni di cui all’art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 si applicano
alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga nel
territorio dello stato.
Definizione di prodotti agricoli: i prodotti elencati nell’allegato I di cui
all’art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
Definizione di prodotti alimentari: i prodotti di cui all’art. 2 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2002.
CESSIONI ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
Le disposizioni di cui all’art. 62 della legge 24/03/2012 non trovano
applicazione nelle seguenti ipotesi:
• cessioni di prodotti agricoli e alimentari che intercorrono fra
imprenditori agricoli (causa di esclusione introdotta dall’art. 36
comma 6 bis del D.l. n. 179/2012, con decorrenza dal
19/12/2012).
La definizione di imprenditore agricolo è offerta dall’art. 1 del
D.lgs 228/2001 e comprende:
- i soggetti che esercito le attività di cui all’art. 2135 c.c..
- le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135
del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura
ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Si ricorda che affinché la causa di esclusione di cui al presente
punto possa trovare applicazione è necessario che entrambi i
soggetti dell’operazioni rispettino i requisiti di cui sopra.
• cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate nei confronti
di soggetti privati (non operanti in regime di impresa)
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•
cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, in cui la consegna sia contestuale al
pagamento del prezzo.
•
conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori alle organizzazioni di
produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se il soggetto conferente risulta
socio della organizzazione medesima.
Nelle ipotesi sopra elencate non trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 62 della L. n.
27 del 24/03/2012, ma le cessioni di prodotti agricoli e alimentari saranno comunque assoggettate
alle disposizioni generali sui ritardi di pagamento, dettate dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal
D.lgs 192/2012.
GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALL’ART. 62 E LE RELATIVE SANZIONI
Con l’introduzione dell’art. 62 della L. n. 27 del 24/03/2013 le compravendite di prodotti agricoli e
alimentari devono rispettare i seguenti requisiti:
•
La forma e gli elementi essenziali del contratto (Art. 62, comma 1)
I contratti aventi ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono essere
stipulati in forma scritta e devo contenere i seguenti elementi: durata, quantità,
caratteristiche prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.
Gli elementi essenziali in forma scritta sopramenzionati possono essere contenuti anche
nei seguenti documenti :
- Documenti di trasporto.
- Fattura immediata.
- Ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna.
Nel caso in cui gli elementi essenziali del contratto siano riportati nel DDT o nella fattura
immediata questi documenti devono contenere la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi
di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
Sanzioni: il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 516 Euro a un
massimo di 20.000 Euro, in ragione del valore dei beni oggetto della cessione.
•
I termini di pagamento (Art. 62, comma 3)
Il pagamento del prezzo relativo alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari deve essere
effettuato entro i seguenti termini:
- Prodotti deteriorabili (durabilità del prodotto inferiore a 60 gg): il pagamento del prezzo
deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della
fattura da parte dell’acquirente.
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- Prodotti non deteriorabili (durabilità del prodotto superiore a 60 gg): il pagamento del
prezzo deve avvenire entro 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura da parte dell’acquirente.
I termini per eseguire il pagamento del prezzo decorrono dalla data di ricevimento della
fattura da parte dell’acquirente; pertanto, al fine di dare certezza a tale data, è necessario
che le fatture siano consegnate a mano e firmate per ricevuta, oppure inviate a mezzo fax,
pec, raccomandata a.r. o tramite fatturazione elettronica. Si ricorda, infatti, che nel caso in
cui non vi sia certezza sulla data di ricezione della fattura i termini di pagamento decorrono
dalla data di consegna della merce.
Per facilitare il rispetto dei termini di pagamento sopra elencati si forniscono delle linee
guida per ciascuna tipologia di attività al fine di distinguere i prodotti deteriorabili dai
prodotti non deteriorabili.
Attività agricole- ortofrutta:
- Prodotti non deteriorabili: grano, cereali, olio, marmellata.
- Prodotti deteriorabili: frutta, ortofrutta, e ortaggi.
Allevamento:
- Prodotti non deteriorabili: animali vivi anche se destinati al macello, mangimi per animali.
- prodotti deteriorabili: carne macellata e pesce anche se surgelati, uova, mozzarella, latte
Vivaismo:
- Prodotti non deteriorabili: piante in vaso comprese quelle di breve durata (stelle di
Natale)
- Prodotti deteriorabili: piante mangerecce (timo, salvia, rosmarino ecc…).
Sanzioni: il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 500 Euro a un
massimo di 500.000 Euro in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della
misura dei ritardi. Come chiarito da rappresentanti del Ministero, anche se in via non
ufficiale, in questa ipotesi non opera il principio della responsabilità solidale delle parti e le
sanzioni troveranno applicazione solo in capo al soggetto responsabile del ritardo nel
pagamento (soggetto acquirente).
Interessi di mora: dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento
stabilito dall’art. 62 (30 o 60 gg decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della
fattura) decorrono automaticamente gli interessi di mora. Il venditore ha la facoltà di
richiedere il pagamento degli interessi di mora, non un obbligo. Infatti, non è prevista
alcuna sanzione per il loro mancato pagamento.
Ai fini civilistici è comunque opportuno iscrivere gli interessi a bilancio, per poi provvedere
alla loro svalutazione, una volta comunicato al cliente per iscritto che non si intende
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richiedere il pagamento.
•
Divieto di pratiche commerciali sleali (Art. 62 , comma 2)
L’art. 62 vieta qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria
maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose,
ivi comprese, ad esempio:
- prevedere a carico di una parte servizi accessori alla fornitura senza che gli stessi abbiano
una connessione oggettiva, logica con la cessione del prodotto.
- qualsiasi patto che preveda l’esclusione degli interessi di mora o escludano il risarcimento
dei danni o il recupero crediti.
- qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei
costi di produzione.
- qualsiasi patto che imponga al creditore un termine minimo prima di poter emettere la
fattura.
Sanzioni: il mancato rispetto del divieto di pratiche sleali è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 516 Euro a un massimo di
3.000.000 Euro, in ragione del beneficio ricevuto dal soggetto che ha ricevuto beneficio dal
divieto.
L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ART. 62 DELLA L. n. 27 del
24/03/2013
Come stabilito dall’art. 62 comma 8, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è
incaricata della vigilanza sulle disposizioni dettate dalla normativa in esame e per l’applicazione
delle relative sanzioni.
Con delibera del 6 febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2013, l'
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il "Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti
agricoli e alimentari".
Il citato regolamento, in vigore dal 24 marzo 2013, disciplina le procedure di controllo che
verranno poste in essere dall’Antitrust al fine di verificare il rispetto della disciplina dettata
dall’art. 62. Qui di seguito si riportano i punti maggiormente significativi:
•
Il regolamento "si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle
relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con
riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell’art. 1 del
decreto ministeriale di attuazione";
•
Fatta salva la possibilita' per l'Autorita' di intervenire d'ufficio, ogni soggetto,
organizzazione o organismo che ne abbia interesse puo' richiedere, attraverso
comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), l'intervento dell'Autorita'
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nei confronti di relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed
alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano, che risultino connotate da
un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
•
Le segnalazioni da parte di singole imprese non possono essere “anonime”. Ai sensi
dell’art. 4, comma 2, l’istanza di intervento deve consentire una precisa identificazione:
- dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta in presunta violazione
dell'art. 62;
- dell'operatore economico nei confronti del quale è stata attuata la condotta abusiva,
specificandone la denominazione o ragione sociale, l’attività economica svolta, l'indirizzo
della sede legale, il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni
commerciali con il soggetto denunciato;
- della condotta commerciale oggetto dell'istanza, precisando in particolare: luogo e
modalità di attuazione della condotta, prodotti oggetto di transazione, data di stipula e
periodo di validità del contratto, condizioni contrattuali applicate, termini di pagamento e
di fatturazione, nonché' eventuali interessi.
•
non è stata apportata alcuna semplificazione al carico probatorio cui è soggetto l'istante
nel caso in cui voglia ricorrere all’Antitrust in presenza di una condotta in violazione
dell'articolo 62;
•
è stato previsto un termine per la conclusione del procedimento per l’istruttoria della
pratica da parte dell’Atitrust: 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della
comunicazione di avvio, estesi a 180 nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano sede
all'estero. L'Antitrust può prorogare il termine in presenza di particolari esigenze
istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento;
•
è stata, altresì, inserita una disciplina della partecipazione all'istruttoria dei soggetti
portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in
Associazioni o Comitati cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto
dell'istruttoria. Tali soggetti hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto sottoscritto contenente i propri dati identificativi e i recapiti,
l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire, una adeguata motivazione
circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il
richiedente può apportare all'istruttoria. Previa valutazione della regolarità e completezza
della richiesta di partecipazione, il richiedente può essere autorizzato dal responsabile del
procedimento ad accedere agli atti del procedimento e a presentare memorie scritte,
documenti, deduzioni e pareri.
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