SPECIALE CONTRATTI DI CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI
Transcript
SPECIALE CONTRATTI DI CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI
Anno 63 - Numero 10 novembre 2012 Periodico della Federazione Provinciale Coldiretti Padova Poste Italiane spa - Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Padova. Abbonamento annuo € 5,00 (pagamento assolto tramite versamento della quota associativa) DEL COLTIVATORE Contiene I. P. SPECIALE CONTRATTI DI CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI Articolo 62 – Legge 24 marzo 2012 n. 27 Nessun alibi per gli acquirenti a rivedere al ribasso i compensi dei produttori I n seguito all’entrata in vigore delle nuove norme sui contratti di cessione dei prodotti agricoli, come anticipato a pagina 14/15 del Numero 9 – ottobre 2012 dell’Amico del Coltivatore, riteniamo utile e opportuno dedicare questa pubblicazione all’approfondimento su tutti gli aspetti che riguardano l’articolo 62 della Legge n. 27 del 24 marzo 2012. La nuova disciplina ha il merito di riequilibrare il potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produttori, nel rispetto dei termini di pagamento. Questo però non deve rappresentare un alibi per la parte acquirente a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori. Nel caso ciò si verificasse si tratterebbe di un atto gravissimo che Coldiretti denuncerà con tutta la forza di cui dispone. L’articolo 62 ed il relativo decreto applicativo sulla cessione dei prodotti agricoli e alimentari hanno il pregio di qualificare determinati comportamenti come illeciti a prescindere dalla dimostrazione della “posizione dominante” o dello “stato di dipendenza economica” che si è rivelata nei fatti quasi impossibile. E’ molto positivo, in particolare che le nuove disposizioni considerino pratica commerciale sleale le condizioni contrattuali che determinano “prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio” dei prodotti agricoli. Si tratta di un principio che trova sostegno nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel settore del latte lad- dove si evidenzia che bisogna risolvere il problema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, “il cui livello non evolve generalmente in linea con l’aumento dei costi di produzione. Coldiretti esprime un giudizio positivo sul fatto che la normativa richieda l’obbligatorietà della forma scritta dei contratti di cessione e della presenza di elementi essenziali in vista della realizzazione dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà commerciale e che fissi dei termini di pagamento legali, trenta o sessanta giorni dal ricevimento della fattura che, a differenza di prima, sono tolti dalla disponibilità contrattuale delle parti. Le nuove norme introdotte dall’art.62 devono essere applicate da subito, ma con intelligenza. Se necessario, potranno essere previste delle norme tecniche in grado di oliare gli ingranaggi del provvedimento. INVITIAMO TUTTI GLI IMPRENDITORI A LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO SPECIALE, RICORDANDO CHE GLI UFFICI DI ZONA DI COLDIRETTI – IMPRESA VERDE PADOVA SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO O APPROFONDIMENTO E PER FORNIRE TUTTA L’ASSISTENZA NECESSARIA NELLA REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI E NELLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA. CONFERMATA LA DECORRENZA DAL 24.10.2012 DELLE NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI R ecentemente è stato reso disponibile il testo definitivo del Decreto attuativo della nuova disciplina introdotta del “Decreto Liberalizzazioni” finalizzata a favorire una maggiore trasparenza nella filiera del commercio dei prodotti agricoli /alimentari, che prevede in particolare: - l’obbligo della forma scritta per i contrat- ti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali; - specifici termini di pagamento (30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci); - la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo la scadenza del pagamento. Il Ministero delle Politiche Agricole ha confermato che le nuove regole sono applicabili ai contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012. I contratti in essere a tale data vanno adeguati entro il 31.12.2012. Come noto l'art. 62 del Decreto Legge n. 1/2012, il cosiddetto "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto una specifi- L'AMICO DEL COLTIVATORE - Direttore responsabile Walter Luchetta - Redazione Coldiretti Padova - Via della Croce Rossa, 32 - 35129 Padova Autorizzazione n. 31 del 4-2-1950 - Tribunale di Padova - Iscrizione al R.O.C. n. 2202 - Grafica: Editex - Cologna Veneta (VR) - Stampa: Arte Stampa S.n.c. - Urbana (PD) 2 n. 10 - novembre 2012 Speciale Contratti di Cessione DEL COLTIVATORE ca disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose. Il citato art. 62 prevede, in particolare: • l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali; • la fissazione di “ristretti” termini di pagamento. Ai sensi del comma 11-bis del citato art. 62 con un Decreto emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, devono essere definite le modalità applicative della disciplina in esame. Recentemente il Ministero delle politiche agricole ha reso disponibile il testo del DM 19.10.2012, in corso di pubblicazione sulla G.U., che rispetto alla versione in “bozza” contiene le modifiche “suggerite” dal Consiglio di Stato. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA L’art. 1, comma 1, DM 19.10.2012 prevede che la disciplina in esame è applicabile alle: “cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”. Considerato che la nuova disciplina ha un “carattere” comunitario il comma 2 precisa che le disposizioni contenute nel DM attuativo “costituiscono norme ad applicazione necessaria” ex art. 9, Regolamento CE 17.6.2008, n. 593. FATTISPECIE ESCLUSE Ai sensi del comma 3 del citato art. 1 sono escluse dalla disciplina in esa- me oltre che, come già accennato, le cessioni effettuate al consumatore finale anche i conferimenti: di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse; di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse; di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012. Non rientrano altresì nel campo di applicazione del citato art. 62, ed in particolare dei commi 1 (contratto scritto) e 3 (termini di pagamento) “le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”. FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO Ai sensi del comma 1 del citato art. 62 i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità: 1. essere stipulati in forma scritta. L’art. 3, comma 2, DM attuativo specifica che per forma scritta si intende: “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”. Va evidenziato che il comma 5 del citato art. 3 dispone che: “La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”; 2. riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. In merito l’art. 3, comma 2, DM attuativo dispone, in particolare, che gli ele- menti essenziali del contratto possono essere contenuti: ⁕ nel contratto / accordo quadro o di base conclusi a livello di “centrali di acquisto”, previsti dall’art. 2, comma 1, lett. i) e l); ⁕ nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti / accordi: - contratto di cessione dei prodotti; - documento di trasporto / consegna o fattura; - ordine di acquisto. ⁕ negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti. Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 la presenza di un contratto non è necessaria qualora i relativi elementi essenziali sono riportati: nel documento di trasporto / consegna; nella fattura. In tali casi nei predetti documenti deve essere apposta la seguente annotazione: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Il comma 6 dell’art. 3, in commento, infine, dispone che assolvono gli obblighi di cui alla disciplina in esame gli scambi di comunicazioni e le contrattazioni effettuate nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana o nell’ambito di altre borse merci riconosciute dalla legge: “quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1 dell’art. 62, DL n. 1/2012”. CONDOTTE SLEALI Il comma 2 del citato art. 62 individua le seguenti 5 condotte sleali (vietate): 1. imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; n. 10 - novembre 2012 la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”. TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO Il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli / alimentari va effettuato: ◇ per le merci deteriorabili, entro 30 giorni; ◇ per tutte le altre merci, entro 60 giorni. In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, DM attuativo il termine di pagamento decorre dall’“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili). In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va ricompreso, quale dies a quo, l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. L’emissione della fattura va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto: “il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”. RITARDATO PAGAMENTO Ai sensi del comma 3 del citato art. 62 in caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile. Al fine della determinazione degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DM attuativo la stessa è “validamente certificata” soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto tramite: – consegna “a mani”; – raccomandata A.R.; – sistema EDI (o altro mezzo equivalente). In caso di incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento “salvo prova contraria” alla data di consegna dei prodotti. Sul punto va evidenziato che la locuzione “salvo prova contraria”, consente al contribuente di poter superare la suddetta presunzione che fa coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna dei prodotti in mancanza del ricevimento “certificato” della stessa. DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA L’art. 6, DM attuativo prevede che gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” determinato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione della Direttiva n. 2000/35/CE. Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una: ▶ componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale; ▶ componente fissa pari a 7 punti percentuali, ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2002; ▶ maggiorazione pari a 2 punti percentuali, ai sensi del comma 3 del citato art. 62. La “componente variabile” degli interessi di mora riferita al 2° semestre 2012, in base al Comunicato MEF pubblicato sulla G.U. 13.7.2012, n. 162, è stata fissata nella misura dell’1%. Ciò comporta che, ad esempio, al mancato pagamento di una fornitura di prodotti agricoli/alimentari scadente nel 2° semestre 2012 sono applicabili (in automatico) gli interessi di mora nella misura del 10% (1% + 7% + 2%). L’art. 6 in esame dispone, infine, che: “è vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della medesima”. Speciale Contratti di Cessione 2. applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; 3. subordinazione della conclusione, dell’esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre; 4. conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; 5. adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. In merito il DM attuativo, all’art. 4, comma 1, specifica innanzitutto che rientrano nella definizione di “condotte commerciali sleali” anche il mancato rispetto dei “principi di buone prassi” e le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011. Il comma 2 del citato art. 4 sottolinea che è vietato “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” ed, in particolare, quelle che: ◼ prevedono servizi e/o prestazioni accessorie “senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”; ◼ escludono l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti; ◼ determinano prezzi “sotto costo” alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli; ◼ impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, “un termine minimo prima di poter emettere la fattura”. Sul punto la lett. c) del citato comma 2 precisa che è fatto salvo: “il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso 3 4 n. 10 - novembre 2012 Speciale Contratti di Cessione DEL COLTIVATORE CESSIONI DI PRODOTTI ALCOLICI Il comma 5 del citato art. 5 prevede che per la cessione di prodotti alcolici “è fatto salvo” quanto disposto dall’art. 22, Legge n. 28/99, in base al quale l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”. In caso di ritardato pagamento: “il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo …”. PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI DETERIORABILI Ai sensi del comma 1 dell’art. 62 la disciplina in esame è applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e prodotti alimentari che, come già evidenziato, se deteriorabili prevedono quale termine di pagamento 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Al fine dell’applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per: ⧫ prodotti agricoli; ⧫ prodotti alimentari; ⧫ prodotti agricoli / alimentari deteriorabili. PRODOTTI AGRICOLI Per prodotti agricoli si intendono quelli indicati nell’Allegato I, di cui all’art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) di seguito elencati: • Animali vivi • Carni e frattaglie commestibili • Pesci, crostacei e molluschi • Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale • Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci • Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana • Piante vive e prodotti della floricoltura • Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci • Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni • Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903) • Cereali • Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina • Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi • Pectina • Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso • Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo» • Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati • Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati • Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati • Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati • Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati • Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali • Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi • Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido • Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati • Melassi, anche decolorati • Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione • Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto • Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao • Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante • Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcol • Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle) • Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate • Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande • Aceti commestibili e loro succedanei commestibili • Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali • Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco • Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato • Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) • Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) PRODOTTI ALIMENTARI Per prodotto alimentare si intende: “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”. PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI DETERIORABILI Ai sensi del comma 4 del citato art. 62 sono prodotti deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari n. 10 - novembre 2012 ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le disposizioni in esame “hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto”. Considerato che la legge di conversione del Decreto Legge n. 1/2012 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale 24.3.2012 la disciplina è entrata in vigore dal 24.10.2012. In merito l’art. 8 del Decreto Ministeriale 19.10.2012 prevede che: ⧫ le disposizioni attuative sono applicabili ai contratti stipulati, a decorrere dal 24.10.2012, che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari; ⧫ entro il 31.12.2012, i contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti. Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai contratti redatti in forma scritta. Le disposizioni in merito al divieto di “condotte sleali”, ai termini di pagamento e alla decorrenza automatica degli interessi di mora, “si applicano automaticamente a tutti i contratti … anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa”; ⧫ entro “la campagna agricola successiva” vanno adeguati i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24.10.2012. REGIME SANZIONATORIO I commi da 5 a 7 del citato art. 62 prevedono, in particolare, che: ◗ alla violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi di cui al citato comma 1, è applicabile la sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione; ◗ in caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti; ◗ in caso di ritardo del pagamento è applicabile la sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo. PRINCIPI DI BUONE PRASSI (approvate a livello comunitario in data 29.11.2011) Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza. Principi generali A. CONSUMATORI: le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale della filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare. B. LIBERTÀ DI CONTRATTO: le parti sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo. C. RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti della altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale. Principi specifici 1. ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto. 2. PREVEDIBILITÀ: modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e le condizioni per queste non siano già state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l’altra le modifiche necessarie per l’implementazione dell’accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell’accordo stesso. 3. CONFORMITÀ: gli accordi devono essere rispettati. 4. INFORMAZIONE: qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti. 5. CONFIDENZIALITÀ: la confidenzialità delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l’informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate. 6. RESPONSABILITÀ SUI RISCHI: tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali. 7. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato. Speciale Contratti di Cessione preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche: ⇛aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; ⇛aW superiore a 0,91; ⇛pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. Da un'interpretazione data dal Ministero delle Politiche Agricole su stampa specializzata, tranne la carne e il latte, sempre considerati deteriorabili, per gli altri prodotti è il produttore che ne decide la deteriorabilità nel momento della cessione. 5 6 n. 10 - novembre 2012 FA C - S I M I L E Speciale p Contratti di Cessione DEL D EL C COLTIVATORE OLTIVATORE - pr - pr - pr - pr FA C - S I M I L E Fattura Ditta / Denominazione / ragione sociale Residenza o domicolio Numero di Partita Iva Data: _____________________ cedente FATTURA N. _______________ A Ditta / Denominazione / ragione sociale Residenza o domicolio Numero di Partita Iva cessionario dati che integrano quelli sottostanti della fattura ai sensi dell'art. 62 D.L.1/2012 Caratteristiche prodotto OPZIONI - prodotto agricolo deteriorabile - prodotto agricolo non deteriorabile - prodotto alimentare deteriorabile - prodotto alimentare non deteriorabile Durata del contratto ESEMPI - dal 25.10.2012 al 31.12.2012 - unica cessione di prodotto Modalità di consegna Quantità Quantità prevista nel contratto ESEMPI - franco arrivo presso... - franco partenza da... Modalità e termini di pagamento ESEMPI -bonifico bancario a 30 gg. data consegna merce; -bonifico bancario a 30 gg. data fine mese consegna merce ecc. (purché entro i termini massimi previsti dal decreto) Data consegna - inserire date previste consegna merce dati obbligatori della fattura Quantità Descrizione della cessione effettuata con la fattura prodotto venduto (mais, piante, bovini vivi ecc) Prezzo unitario Imponibile Aliquota Iva Importo Iva compresa Totale imponibile Il testo sottostante va inserito in fattura solo ed esclusivamente nel caso la fattura sostituisca il contratto scritto e ne assolva gli obblighi Iva Totale fattura “Assolve agli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27” 8 n. 10 - novembre 2012 Occupazione DEL COLTIVATORE RINNOVATO IL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI Lo scorso 5 novembre è stato siglato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaistici della Provincia di Padova per il periodo 1/1/2012 - 31/12/2015. Di seguito ne pubblichiamo una sintesi dei contenuti, rimandando ai nostri Uffici di competenza per tutte le delucidazioni nel merito. 1. Contribuzione F.I.M.I. Dal 1° gennaio 2012 il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione dovuta al Fondo Integrazione Malattia Infortunio di cui all’art. 59 del C.P.L., è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti a quelle erogate dal fondo, ad erogare al lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione -esclusa dalla base di calcolo del TFR- pari a 13 euro mensili. Assunzioni a tempo determinato (art. 13 CCNL) Con riferimento al 5^ comma dell’art. 13 del CCNL, viene fissato nel limite minimo del 35% del periodo di assunzione il numero di giornate effettive di occupazione. Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore (avversità atmosferiche, calamità naturali, impedimento grave dovuto a malattia dell’imprenditore e/o del lavoratore, situazioni di grave crisi del settore). Lavoratori immigrati – permessi per apprendimento lingua italiana Le parti demandano all’Ente bilaterale provinciale l’organizzazione di corsi per l’apprendimento della lingua italiana e la traduzione del materiale informativo di base in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Lavoro straordinario – Banca delle ore Sulla base dell’art. 42 del CCNL, comma 10, è consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda. Il recupero delle ore straordinarie deve essere programmato dal lavoratore con congruo anticipo e fruito entro il 31 marzo dell’anno successivo. Aspettativa non retribuita Il lavoratore nel caso di gravi patologie da definirsi può, al termine del periodo di comporto, richiedere un’aspettativa non retribuita per un tempo massimo di 6 mesi. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro senza alcun preavviso. Parte economica Le parti concordano per un aumento retributivo per tutte le categorie del 5,25% sulla paga lorda in vigore, con decorrenza dal 1° novembre 2012. Viene inoltre riconosciuto un importo lordo una tantum agli operai in forza al 1° di novembre e assunti entro il 30 settembre 2012, pari ad € 120 per gli OTI ed € 70,00 per gli OTD da corrispondersi entro il 31 dicembre 2012. La paga oraria lorda onnicomprensiva per la raccolta è fissata in € 6,35. Il contributo a carico dei datori di lavoro per il finanziamento dell’Ente Bilaterale è determinato nella percentuale dello 0,1% (dallo 0,06 allo 0,1%) con decorrenza dal 1° gennaio 2013. CI PUOI TROVARE SUL TERRITORIO Sede Centrale di PADOVA Via della Croce Rossa, 32 - Tel. 049 8997311 - fax 049 8997345 www.padova.coldiretti.it UFFICI DI ZONA CAMPOSAMPIERO Via Bellini, 5/7 - Tel. 049 5790032 - 049 9300996 - Fax 049 93 02 811 CITTADELLA Via Borgo Padova, 160 - Tel. 049 5970545 - Fax 049 9401288 CONSELVE Via Matteotti, 159 - Tel. 049 5384084 - Fax 049 5352192 ESTE Via Principe Amedeo, 47 - Tel. 0429 602834 - Fax 0429 2639 MONSELICE Via Tiziano, 6/A - Tel. 0429 782250 - Fax 0429 780660 MONTAGNANA Via Papa Giovanni XXIII°, 1 (zona Zaico) - Tel. 0429 81285 - Fax 0429 81284 PIAZZOLA SUL BRENTA Via XX Settembre, 6-8 - Tel. 049 9600533 - Fax 049 9600526 PIOVE DI SACCO Via L. Piron, 6 - Tel. 049 5840518 - 049 970887 - Fax 049 9708287 SACCOLONGO Piazza al Donatore, 9/11 - Tel. 049 8055556 / 049 8055748 - Fax 049 8015110