SPECIALE CONTRATTI DI CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI

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SPECIALE CONTRATTI DI CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI
Anno 63 - Numero 10
novembre 2012
Periodico della Federazione
Provinciale Coldiretti Padova
Poste Italiane spa - Sped. in Abb. Post.
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Padova.
Abbonamento annuo € 5,00
(pagamento assolto tramite versamento
della quota associativa)
DEL COLTIVATORE
Contiene I. P.
SPECIALE CONTRATTI DI CESSIONE
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 62 – Legge 24 marzo 2012 n. 27
Nessun alibi per gli acquirenti a rivedere al ribasso i compensi dei produttori
I
n seguito all’entrata in vigore delle nuove norme sui contratti di cessione dei prodotti agricoli, come anticipato a
pagina 14/15 del Numero 9 – ottobre 2012 dell’Amico
del Coltivatore, riteniamo utile e opportuno dedicare questa pubblicazione all’approfondimento su tutti gli aspetti
che riguardano l’articolo 62 della Legge n. 27 del 24 marzo
2012. La nuova disciplina ha il merito di riequilibrare il potere
contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione
e produttori, nel rispetto dei termini di pagamento. Questo
però non deve rappresentare un alibi per la parte acquirente
a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori.
Nel caso ciò si verificasse si tratterebbe di un atto gravissimo
che Coldiretti denuncerà con tutta la forza di cui dispone.
L’articolo 62 ed il relativo decreto applicativo sulla cessione
dei prodotti agricoli e alimentari hanno il pregio di qualificare
determinati comportamenti come illeciti a prescindere dalla
dimostrazione della “posizione dominante” o dello “stato di
dipendenza economica” che si è rivelata nei fatti quasi impossibile. E’ molto positivo, in particolare che le nuove disposizioni considerino pratica commerciale sleale le condizioni
contrattuali che determinano “prezzi palesemente al di sotto
del costo di produzione medio” dei prodotti agricoli. Si tratta
di un principio che trova sostegno nel recente regolamento
comunitario sui rapporti contrattuali nel settore del latte lad-
dove si evidenzia che bisogna risolvere il problema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, “il cui livello non evolve
generalmente in linea con l’aumento dei costi di produzione.
Coldiretti esprime un giudizio positivo sul fatto che la normativa richieda l’obbligatorietà della forma scritta dei contratti
di cessione e della presenza di elementi essenziali in vista
della realizzazione dei principi di trasparenza, correttezza e
lealtà commerciale e che fissi dei termini di pagamento legali, trenta o sessanta giorni dal ricevimento della fattura che, a
differenza di prima, sono tolti dalla disponibilità contrattuale
delle parti. Le nuove norme introdotte dall’art.62 devono essere applicate da subito, ma con intelligenza. Se necessario,
potranno essere previste delle norme tecniche in grado di
oliare gli ingranaggi del provvedimento.
INVITIAMO TUTTI GLI IMPRENDITORI A LEGGERE
CON ATTENZIONE QUESTO SPECIALE, RICORDANDO CHE GLI UFFICI DI ZONA DI COLDIRETTI – IMPRESA VERDE PADOVA SONO A DISPOSIZIONE PER
OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO O APPROFONDIMENTO E PER FORNIRE TUTTA L’ASSISTENZA NECESSARIA NELLA REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI E
NELLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA.
CONFERMATA LA DECORRENZA DAL 24.10.2012 DELLE NUOVE REGOLE
PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI
R
ecentemente è stato reso disponibile
il testo definitivo del Decreto attuativo della nuova disciplina introdotta del
“Decreto Liberalizzazioni” finalizzata a
favorire una maggiore trasparenza nella
filiera del commercio dei prodotti agricoli
/alimentari, che prevede in particolare:
- l’obbligo della forma scritta per i contrat-
ti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali;
- specifici termini di pagamento (30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci);
- la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo la scadenza del pagamento.
Il Ministero delle Politiche Agricole ha
confermato che le nuove regole sono applicabili ai contratti stipulati a decorrere
dal 24.10.2012. I contratti in essere a tale
data vanno adeguati entro il 31.12.2012.
Come noto l'art. 62 del Decreto Legge
n. 1/2012, il cosiddetto "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto una specifi-
L'AMICO DEL COLTIVATORE - Direttore responsabile Walter Luchetta - Redazione Coldiretti Padova - Via della Croce Rossa, 32 - 35129 Padova
Autorizzazione n. 31 del 4-2-1950 - Tribunale di Padova - Iscrizione al R.O.C. n. 2202 - Grafica: Editex - Cologna Veneta (VR) - Stampa: Arte Stampa S.n.c. - Urbana (PD)
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n. 10 - novembre 2012
Speciale Contratti di Cessione
DEL COLTIVATORE
ca disciplina finalizzata a favorire una
maggior trasparenza ed efficienza
nel settore agroalimentare evitando,
in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e
l’applicazione, da parte del contraente
che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali
“ingiustificatamente” gravose.
Il citato art. 62 prevede, in particolare:
• l’obbligo della forma scritta per i
contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari, fatta eccezione per
le cessioni effettuate nei confronti di
consumatori finali;
• la fissazione di “ristretti” termini di
pagamento.
Ai sensi del comma 11-bis del citato art.
62 con un Decreto emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, devono essere definite le modalità applicative
della disciplina in esame.
Recentemente il Ministero delle politiche agricole ha reso disponibile il testo
del DM 19.10.2012, in corso di pubblicazione sulla G.U., che rispetto alla versione in “bozza” contiene le modifiche
“suggerite” dal Consiglio di Stato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA NUOVA DISCIPLINA
L’art. 1, comma 1, DM 19.10.2012 prevede che la disciplina in esame è applicabile alle:
“cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel
territorio della Repubblica italiana, con
particolare riferimento alle relazioni
economiche tra gli operatori della filiera
connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza
commerciale”.
Considerato che la nuova disciplina ha
un “carattere” comunitario il comma 2
precisa che le disposizioni contenute
nel DM attuativo “costituiscono norme
ad applicazione necessaria” ex art. 9,
Regolamento CE 17.6.2008, n. 593.
FATTISPECIE ESCLUSE
Ai sensi del comma 3 del citato art. 1
sono escluse dalla disciplina in esa-
me oltre che, come già accennato, le
cessioni effettuate al consumatore
finale anche i conferimenti:
di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1,
comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte
dei soci delle cooperative stesse;
di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n.
4/2012.
Non rientrano altresì nel campo di
applicazione del citato art. 62, ed in
particolare dei commi 1 (contratto
scritto) e 3 (termini di pagamento)
“le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale
consegna e pagamento del prezzo
pattuito”.
FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO
Ai sensi del comma 1 del citato art. 62 i
contratti aventi ad oggetto la cessione
di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità:
1. essere stipulati in forma scritta.
L’art. 3, comma 2, DM attuativo specifica che per forma scritta si intende:
“qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma
elettronica o a mezzo telefax, avente
la funzione di manifestare la volontà
delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione
dei prodotti”.
Va evidenziato che il comma 5 del citato art. 3 dispone che:
“La superfluità della sottoscrizione
può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in
modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato
soggetto”;
2. riportare la durata, le quantità e
le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità
di consegna e di pagamento.
In merito l’art. 3, comma 2, DM attuativo dispone, in particolare, che gli ele-
menti essenziali del contratto possono essere contenuti:
⁕ nel contratto / accordo quadro o di
base conclusi a livello di “centrali di
acquisto”, previsti dall’art. 2, comma 1,
lett. i) e l);
⁕ nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi ed il riferimento
ai corrispondenti contratti / accordi:
- contratto di cessione dei prodotti;
- documento di trasporto / consegna o fattura;
- ordine di acquisto.
⁕ negli scambi di comunicazioni e di
ordini antecedenti alla consegna dei
prodotti.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 la presenza di un contratto non è necessaria qualora i relativi elementi essenziali
sono riportati:
nel documento di trasporto /
consegna;
nella fattura.
In tali casi nei predetti documenti
deve essere apposta la seguente annotazione:
“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27”.
Il comma 6 dell’art. 3, in commento,
infine, dispone che assolvono gli obblighi di cui alla disciplina in esame
gli scambi di comunicazioni e le contrattazioni effettuate nell’ambito della
Borsa Merci Telematica Italiana o
nell’ambito di altre borse merci riconosciute dalla legge:
“quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione
in esse vigenti e contengono gli elementi
previsti dal citato comma 1 dell’art. 62,
DL n. 1/2012”.
CONDOTTE SLEALI
Il comma 2 del citato art. 62 individua
le seguenti 5 condotte sleali (vietate):
1. imposizione (diretta o indiretta) di
condizioni di acquisto, di vendita
o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché
condizioni extracontrattuali e retroattive;
n. 10 - novembre 2012
la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna
del mese”.
TERMINI E DECORRENZA
DEL PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo delle
cessioni di prodotti agricoli / alimentari va effettuato:
◇ per le merci deteriorabili, entro 30
giorni;
◇ per tutte le altre merci, entro 60
giorni.
In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 5,
comma 1, DM attuativo il termine
di pagamento decorre dall’“ultimo
giorno del mese di ricevimento della
fattura”. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro
il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013
nel caso di prodotti non deteriorabili).
In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va ricompreso, quale
dies a quo, l’ultimo giorno del mese di
ricevimento della fattura.
L’emissione della fattura va effettuata
considerando le differenti tipologie
di termini di pagamento previste per
le cessioni dei prodotti e pertanto:
“il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”.
RITARDATO PAGAMENTO
Ai sensi del comma 3 del citato art. 62
in caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del
corrispettivo. Il saggio degli interessi è
maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
Al fine della determinazione degli
interessi dovuti assume particolare
rilevanza la data di ricevimento della
fattura. Ai sensi dell’art. 5, comma 3,
DM attuativo la stessa è “validamente
certificata” soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto tramite:
– consegna “a mani”;
– raccomandata A.R.;
– sistema EDI (o altro mezzo equivalente).
In caso di incertezza in merito alla
data di ricevimento della fattura va
fatto riferimento “salvo prova contraria” alla data di consegna dei prodotti.
Sul punto va evidenziato che la locuzione “salvo prova contraria”, consente al contribuente di poter superare la suddetta presunzione che fa
coincidere la data di ricevimento della
fattura con la data di consegna dei
prodotti in mancanza del ricevimento
“certificato” della stessa.
DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI
DI MORA
L’art. 6, DM attuativo prevede che gli
interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento
“in materia di lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali” determinato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione
della Direttiva n. 2000/35/CE.
Si rammenta che gli interessi legali di
mora sono costituiti da una:
▶ componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca
Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione
della stessa sulla Gazzetta Ufficiale;
▶ componente fissa pari a 7 punti
percentuali, ai sensi del citato D.Lgs.
n. 231/2002;
▶ maggiorazione pari a 2 punti percentuali, ai sensi del comma 3 del citato art. 62.
La “componente variabile” degli interessi di mora riferita al 2° semestre
2012, in base al Comunicato MEF pubblicato sulla G.U. 13.7.2012, n. 162, è stata fissata nella misura dell’1%.
Ciò comporta che, ad esempio, al
mancato pagamento di una fornitura di prodotti agricoli/alimentari
scadente nel 2° semestre 2012 sono
applicabili (in automatico) gli interessi
di mora nella misura del 10% (1% +
7% + 2%).
L’art. 6 in esame dispone, infine, che:
“è vietato negare il pagamento
dell’intero importo pattuito per la
fornitura a fronte di contestazioni solo
parziali relative all’adempimento della
medesima”.
Speciale Contratti di Cessione
2. applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti;
3. subordinazione della conclusione,
dell’esecuzione dei contratti e della
continuità e regolarità delle medesime
relazioni commerciali all’esecuzione
di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli
usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l’oggetto degli uni e
delle altre;
4. conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla
natura o dal contenuto delle relazioni
commerciali;
5. adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale
anche tenendo conto del complesso
delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
In merito il DM attuativo, all’art. 4,
comma 1, specifica innanzitutto che rientrano nella definizione di “condotte
commerciali sleali” anche il mancato
rispetto dei “principi di buone prassi” e
le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011.
Il comma 2 del citato art. 4 sottolinea
che è vietato “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della
propria maggior forza commerciale,
imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” ed, in particolare, quelle che:
◼ prevedono servizi e/o prestazioni
accessorie “senza alcuna connessione
oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”;
◼ escludono l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle
spese di recupero crediti;
◼ determinano prezzi “sotto costo”
alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
◼ impongono al cedente, dopo la
consegna dei prodotti, “un termine
minimo prima di poter emettere la
fattura”.
Sul punto la lett. c) del citato comma 2
precisa che è fatto salvo:
“il caso di consegna dei prodotti in più
quote nello stesso mese, nel qual caso
3
4
n. 10 - novembre 2012
Speciale Contratti di Cessione
DEL COLTIVATORE
CESSIONI DI PRODOTTI ALCOLICI
Il comma 5 del citato art. 5 prevede
che per la cessione di prodotti alcolici “è fatto salvo” quanto disposto
dall’art. 22, Legge n. 28/99, in base al
quale l’acquirente, autorizzato alla
rivendita di alcolici, deve effettuare
il pagamento della fornitura “entro
sessanta giorni dal momento della
consegna o ritiro dei beni medesimi”.
In caso di ritardato pagamento:
“il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento
di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque
punti percentuali, salva pattuizione tra
le parti di interessi moratori in misura
superiore e salva la prova del danno
ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini
pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo …”.
PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI
DETERIORABILI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 62 la disciplina in esame è applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e prodotti
alimentari che, come già evidenziato,
se deteriorabili prevedono quale termine di pagamento 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di
ricevimento della fattura.
Al fine dell’applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per:
⧫ prodotti agricoli;
⧫ prodotti alimentari;
⧫ prodotti agricoli / alimentari deteriorabili.
PRODOTTI AGRICOLI
Per prodotti agricoli si intendono
quelli indicati nell’Allegato I, di cui
all’art. 38, comma 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE) di seguito elencati:
• Animali vivi
• Carni e frattaglie commestibili
• Pesci, crostacei e molluschi
• Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
• Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
• Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali
morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana
• Piante vive e prodotti della floricoltura
• Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
• Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
• Caffè, tè e spezie, escluso il matè
(voce n. 0903)
• Cereali
• Prodotti della macinazione; malto;
amidi e fecole; glutine; inulina
• Semi e frutti oleosi; semi, sementi e
frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
• Pectina
• Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o
fuso
• Sevi (della specie bovina, ovina e
caprina) greggi o fusi, compresi i sevi
detti «primo sugo»
• Stearina solare; oleo-stearina; olio di
strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
• Grassi e oli di pesci e di mammiferi
marini, anche raffinati
• Oli vegetali fissi, fluidi o concreti,
greggi, depurati o raffinati
• Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
• Margarina, imitazioni dello strutto e
altri grassi alimentari preparati
• Residui provenienti dalla lavorazione
delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
• Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
• Zucchero di barbabietola e di canna,
allo stato solido
• Altri zuccheri; sciroppi; succedanei
del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
• Melassi, anche decolorati
• Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero
vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati
di zucchero in qualsiasi proporzione
• Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
• Gusci, bucce, pellicole e cascami di
cacao
• Preparazioni di ortaggi, di piante
mangerecce, di frutti e di altre piante
o parti di piante
• Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi
dall’aggiunta di alcol
• Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle)
• Sidro, sidro di pere, idromele ed altre
bevande fermentate
• Alcole etilico, denaturato o no, di
qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad esclusione di acquaviti,
liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette
estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
• Aceti commestibili e loro succedanei
commestibili
• Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
• Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
• Sughero naturale greggio e cascami
di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
• Lino greggio, macerato, stigliato,
pettinato o altrimenti preparato, ma
non filato; stoppa e cascami (compresi
gli sfilacciati)
• Canapa (Cannabis sativa) greggia,
macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa
e cascami (compresi gli sfilacciati)
PRODOTTI ALIMENTARI
Per prodotto alimentare si intende:
“qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
esseri umani”.
PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI
DETERIORABILI
Ai sensi del comma 4 del citato art. 62
sono prodotti deteriorabili quelli che
rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
n. 10 - novembre 2012
ENTRATA IN VIGORE
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le disposizioni in esame “hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto”. Considerato che
la legge di conversione del Decreto
Legge n. 1/2012 è stata pubblicata
sul Supplemento Ordinario n. 18/L
alla Gazzetta Ufficiale 24.3.2012 la
disciplina è entrata in vigore dal
24.10.2012.
In merito l’art. 8 del Decreto Ministeriale 19.10.2012 prevede che:
⧫ le disposizioni attuative sono applicabili ai contratti stipulati, a decorrere dal 24.10.2012, che hanno ad
oggetto la cessione di prodotti agricoli
/ alimentari;
⧫ entro il 31.12.2012, i contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai
nuovi requisiti.
Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai contratti
redatti in forma scritta.
Le disposizioni in merito al divieto
di “condotte sleali”, ai termini di
pagamento e alla decorrenza automatica degli interessi di mora,
“si applicano automaticamente a tutti
i contratti … anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta
normativa”;
⧫ entro “la campagna agricola successiva” vanno adeguati i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la
stipula dei contratti stessi, precedenti
al 24.10.2012.
REGIME SANZIONATORIO
I commi da 5 a 7 del citato art. 62 prevedono, in particolare, che:
◗ alla violazione dell’obbligo della
forma scritta del contratto, o degli
altri obblighi di cui al citato comma
1, è applicabile la sanzione da € 516
a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di
cessione;
◗ in caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non
ha rispettato i divieti;
◗ in caso di ritardo del pagamento
è applicabile la sanzione da € 500 a €
500.000 determinata in base al fatturato,
alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.
PRINCIPI DI BUONE PRASSI
(approvate a livello comunitario in
data 29.11.2011)
Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili,
tra cui quella sulla concorrenza.
Principi generali
A. CONSUMATORI: le parti devono
sempre tenere in considerazione gli
interessi dei consumatori e la sostenibilità generale della filiera alimentare
nelle relazioni B2B. Le parti devono
assicurare una massima efficienza e
ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera
alimentare.
B. LIBERTÀ DI CONTRATTO: le parti
sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di
definire le proprie strategie e politiche
di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo.
C. RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti della altre parti
in maniera responsabile, in buona fede
e con diligenza professionale.
Principi specifici
1. ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono
essere in forma scritta, salvo casi nei
quali ciò sia impraticabile o accordo a
voce consentito da entrambe le parti, e
devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di
elementi rilevanti e prevedibili, inclusi
i diritti e le procedure di fine rapporto.
2. PREVEDIBILITÀ: modifiche unilaterali
ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e
le condizioni per queste non siano già
state stabilite precedentemente. Gli
accordi devono delineare il processo
attraverso il quale ognuna delle parti
possa discutere con l’altra le modifiche necessarie per l’implementazione
dell’accordo o per risolvere circostanze
imprevedibili, entrambi situazioni che
devono essere contemplate nell’accordo stesso.
3. CONFORMITÀ: gli accordi devono
essere rispettati.
4. INFORMAZIONE: qualora ci fosse
uno scambio di informazioni, questo
deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre
legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti.
5. CONFIDENZIALITÀ: la confidenzialità
delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non
siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l’informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i
quali sono state comunicate.
6. RESPONSABILITÀ SUI RISCHI: tutte
le parti nella filiera devono prendersi i
propri rischi imprenditoriali.
7. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o
per trasferire un costo ingiustificato.
Speciale Contratti di Cessione
preconfezionati che riportano una
data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a
60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari
sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti
a trattamenti atti a prolungare la
durabilità degli stessi per un periodo
superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle
seguenti caratteristiche fisico – chimiche:
⇛aW superiore a 0,95 e pH superiore
a 5,2;
⇛aW superiore a 0,91;
⇛pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
Da un'interpretazione data dal Ministero delle Politiche Agricole su stampa specializzata, tranne la carne e il
latte, sempre considerati deteriorabili,
per gli altri prodotti è il produttore che
ne decide la deteriorabilità nel momento della cessione.
5
6
n. 10 - novembre 2012
FA C - S I M I L E
Speciale
p
Contratti di Cessione
DEL
D
EL C
COLTIVATORE
OLTIVATORE
- pr
- pr
- pr
- pr
FA C - S I M I L E
Fattura
Ditta / Denominazione / ragione sociale
Residenza o domicolio
Numero di Partita Iva
Data: _____________________
cedente
FATTURA N. _______________
A
Ditta / Denominazione / ragione sociale
Residenza o domicolio
Numero di Partita Iva
cessionario
dati che integrano quelli
sottostanti della fattura ai
sensi dell'art. 62 D.L.1/2012
Caratteristiche
prodotto
OPZIONI
- prodotto agricolo deteriorabile
- prodotto agricolo non deteriorabile
- prodotto alimentare deteriorabile
- prodotto alimentare non deteriorabile
Durata
del contratto
ESEMPI
- dal 25.10.2012
al 31.12.2012
- unica cessione
di prodotto
Modalità
di consegna
Quantità
Quantità
prevista nel
contratto
ESEMPI
- franco arrivo presso...
- franco partenza da...
Modalità e termini
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Il testo sottostante va inserito in
fattura solo ed esclusivamente nel
caso la fattura sostituisca il contratto
scritto e ne assolva gli obblighi
Iva
Totale fattura
“Assolve agli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27”
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n. 10 - novembre 2012
Occupazione
DEL COLTIVATORE
RINNOVATO IL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Lo scorso 5 novembre è stato siglato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaistici della Provincia di Padova
per il periodo 1/1/2012 - 31/12/2015. Di seguito ne pubblichiamo una sintesi dei contenuti, rimandando ai nostri Uffici di competenza per tutte le delucidazioni nel merito.
1. Contribuzione F.I.M.I.
Dal 1° gennaio 2012 il datore di lavoro
che omette di versare la contribuzione
dovuta al Fondo Integrazione Malattia
Infortunio di cui all’art. 59 del C.P.L., è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti a quelle erogate dal fondo, ad
erogare al lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione -esclusa dalla base di
calcolo del TFR- pari a 13 euro mensili.
Assunzioni a tempo determinato (art.
13 CCNL)
Con riferimento al 5^ comma dell’art.
13 del CCNL, viene fissato nel limite
minimo del 35% del periodo di assunzione il numero di giornate effettive di
occupazione. Sono fatti salvi i motivi di
forza maggiore (avversità atmosferiche,
calamità naturali, impedimento grave
dovuto a malattia dell’imprenditore e/o
del lavoratore, situazioni di grave crisi
del settore).
Lavoratori immigrati – permessi per
apprendimento lingua italiana
Le parti demandano all’Ente bilaterale
provinciale l’organizzazione di corsi per
l’apprendimento della lingua italiana e
la traduzione del materiale informativo
di base in materia di salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Lavoro straordinario – Banca delle
ore
Sulla base dell’art. 42 del CCNL, comma
10, è consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle
sole maggiorazioni previste, maturando
correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate,
da utilizzare compatibilmente con le
esigenze organizzative dell’azienda. Il
recupero delle ore straordinarie deve
essere programmato dal lavoratore con
congruo anticipo e fruito entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Aspettativa non retribuita
Il lavoratore nel caso di gravi patologie da definirsi può, al termine del
periodo di comporto, richiedere un’aspettativa non retribuita per un tempo massimo di 6 mesi. Trascorso tale
periodo e perdurando l’infermità è
reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro senza alcun preavviso.
Parte economica
Le parti concordano per un aumento
retributivo per tutte le categorie del
5,25% sulla paga lorda in vigore, con
decorrenza dal 1° novembre 2012.
Viene inoltre riconosciuto un importo lordo una tantum agli operai
in forza al 1° di novembre e assunti
entro il 30 settembre 2012, pari ad €
120 per gli OTI ed € 70,00 per gli OTD
da corrispondersi entro il 31 dicembre 2012. La paga oraria lorda onnicomprensiva per la raccolta è fissata
in € 6,35. Il contributo a carico dei
datori di lavoro per il finanziamento dell’Ente Bilaterale è determinato
nella percentuale dello 0,1% (dallo
0,06 allo 0,1%) con decorrenza dal 1°
gennaio 2013.
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