CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE DI ACQUISTO

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CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE DI ACQUISTO
ALLEGATO 1 : CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE DI ACQUISTO
CONTRATTO DI LOCAZIONE
1. Immobiliare 2000 srl, con sede in S. Maria C.V. (Ce) alla Via Santella Parco La Perla
c.f./p.iva 02606080618, rappresentata dal procuratore sig. Piccirillo Nicolino cf
PCCNLN65B12B860P; di seguito denominato Locatore
2. ……………………………., nata a …………. (….), residente in …… (…) alla Via
…………….n. …. c.f. ………………; di seguito denominato Conduttore
PREMESSO
a) Che il Locatore è proprietario del compendio immobiliare sito in Curti (CE) alla via
Nazionale Appia, angolo Via fosse Ardeatine;
b) Che il Conduttore ha interesse a locare con relativa pertinenza per la quale ne ha la
disponibilità in forza del presente contratto di locazione;
Stipulano e convengono quanto segue:
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Locatore concede in locazione al Conduttore il locale ad uso ufficio/commerciale , facente parte
del suddetto compendio, più precisamente unità sita al piano ….. al n…. di circa mq ….., meglio
indicata nella piantina allegata (allegato 2).
2) DURATA E RECESSO
La locazione avrà la durata di anni 6 decorrenti dalla data di effettiva consegna dell’immobile in
oggetto, e sarà rinnovata per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta da spedirsi con Racc.ta
A.R. almeno dodici mesi prima della scadenza.
Il LOCATORE potrà recedere alla prima scadenza con le modalità e secondo i termini sopra indicati
soltanto per i motivi di cui all’art. 29, Legge n. 392/78 e legge 431/1998.
Il CONDUTTORE potrà recedere dal rapporto locativo, dandone preventiva comunicazione a
mezzo Raccomandata A.R., da inviarsi presso la sede del LOCATORE almeno 6 mesi prima della
data in cui il recesso dovrà avvenire. Sul punto si precisa che l’esercizio del diritto di recesso non
potrà avvenire prima dei 72 mesi dalla stipula ed in caso di violazione di detto articolo l’importo dei
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canoni non versati potrà essere trattenuto dalla locatrice direttamente sul valore della cauzione, salvo
il diritto di poter agire per quanto non coperto da detta cauzione.
3) CANONE
Il prezzo della locazione è stabilito in € ………..,00 (………………../00) annui, oltre IVA al 22%,
da pagarsi in rate mensili anticipate di € ……,00 oltre IVA al 22%, da pagarsi entro il giorno 5 di
ogni mese, mediante Rid o Bonifico bancario da eseguirsi sul c/c n. 100000001544 intrattenuto
presso la BANCO DI NAPOLI DI S. MARIA C.V., ABI 01010, CAB 75042
dalla
IMMOBILIARE 2000 S.R.L. IBAN IT 81 F 01010 75042 100000001544.
Sui ratei mensili non corrisposti entro il giorno 5 del mese saranno calcolati gli interessi di mora
concordati tra le parti nella misura del 6% (sei percento) annuo, da addebitarsi sul canone del mese
successivo senza necessità di atto di costituzione in mora.
4) AGGIORNAMENTO DEL CANONE
Le parti convengono che il canone sarà aggiornato annualmente su richiesta del LOCATORE e le
variazioni in aumento saranno pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati annualmente accertato dall’ISTAT.
5) CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO
La locazione è ad esclusivo uso ufficio/commerciale ed è fatto assoluto divieto al
CONDUTTORE di mutare tale destinazione. Il silenzio o l’acquiescenza del LOCATORE ad
eventuale mutamento dell’uso pattuito avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi
effetto a favore del CONDUTTORE.
6) ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
Attestazione in corso
7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’inadempimento da parte del CONDUTTORE anche di uno solo dei patti di cui al presente
contratto e, in particolare, il mancato pagamento, anche parziale, della pigione di almeno tre canoni,
come pure la mutata destinazione d’uso dell’immobile, produrranno ipso iure la risoluzione del
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contratto medesimo per fatto e colpa dello stesso CONDUTTORE con conseguente obbligo di
quest’ultimo al risarcimento dei danni. Ove il LOCATORE non si avvalga della facoltà concessagli
dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione
dell’interesse legale sulle somme impagate.
8) ONERI ACCESSORI
Le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile locato, della zona esterna e dei relativi impianti,
le spese per i servizi di fornitura di energia elettrica e ogni altra utenza, oltre alla imposta di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono ad esclusivo carico del CONDUTTORE medesimo.
9) INNOVAZIONI ADDIZIONI E MIGLIORAMETI
Il CONDUTTORE dichiara di aver esaminato i locali affittati, di averli trovati adatti al proprio uso
ed esenti da difetti che possano, comunque, influire sulla salute delle persone; lo stesso
CONDUTTORE si obbliga a riconsegnarli alla scadenza nello stesso stato. Ogni innovazione,
addizione o miglioramento all’immobile non potrà essere fatta senza il preventivo consenso scritto
del LOCATRORE. Eventuali modifiche apportate dal CONDUTTORE, senza detto consenso,
dovranno essere immediatamente eliminate con ripristino dello stato attuale a spese e cura del
CONDUTTRORE. Previa autorizzazione del LOCATORE, il CONDUTTORE potrà installare
nell’unità immobiliare locata mezzi di illuminazione e impianti di telefonia interni.
10) RESPONSABILITA’
Il CONDUTTORE esonera espressamente il LOCATORE da ogni responsabilità per danni diretti o
indiretti che possano derivargli dal fatto di utenti della struttura locata, e dal fatto di terzi in genere.
11) AUTORIZZAZIONI AL SUB AFFITTO
La parte LOCATRICE non concede la facoltà alla parte CONDUTTRICE di sublocare l’immobile
in oggetto previo gradimento della prima .
12) DEPOSITO CAUZIONALE
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A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il CONDUTTORE versa al
LOCATORE la somma di € ………………,00 Detta cauzione, accantonata come per legge,
comunque improduttiva di interessi, sarà restituita dopo regolare riconsegna dei locali.
13) REGISTRAZIONE DELL’ATTO
Le spese di registrazione del presente contratto e accessorie, anche per successive rinnovazioni,
sono a carico del CONDUTTORE e del LOCATORE in parti uguali.
14) MODIFICHE CONTRATTUALI
Ogni eventuale variazione del presente atto deve essere stipulata per iscritto, e sottoscritta da
entrambe le parti, a pena di inefficacia.
15) CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto che
dovessero insorgere tra le parti saranno devolute alla competenza del Foro di S. MARIA C. V. .
16) CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme del
Codice Civile e alle leggi speciali vigenti in materia.
S. Maria C.V. (Ce)
Le parti
Il locatore
il Conduttore
Immobiliare 2000 srl
Sig.
……………………
………………………………
Per espressa accettazione , ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, della premessa e
degli artt. 2-3-5-7-9-10-11-14 e 15 di cui al presente contratto.
Le parti
Il locatore
il Conduttore
Immobiliare 2000 srl
Sig.
……………………
………………………
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OPZIONE DI ACQUISTO
Sono presenti:
1 Immobiliare 2000 srl, con sede in S. Maria C.V. (Ce) alla Via Santella Parco La Perla
c.f./p.iva
02606080618
,
rappresentata
dal
sig.
Piccirillo
Nicolino,
c.f.
PCCNLN65B12B860P di seguito denominato Locatore;
2 ………………………………………………………di seguito denominato Conduttore;
Premesso
·
Immobiliare 2000 srl è proprietaria della compendio immobiliare sito in Curti (CE) alla via
Appia;
·
Che il conduttore ha interesse ad acquisire la proprietà dell’unità immobiliare per la quale ne
ha la disponibilità in forza di contratto di locazione a parte;
tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:
1. Effetti della premessa - La premessa è patto.
2. Oggetto - Il Locatore concede l'opzione di acquisto dell’immobile indicato in premessa
nell’intertempo che va dal 01° al 72° mese a decorrere dalla stipula della presente, più
precisamente il Conduttore pagherà l’ammontare di euro ……..,00 oltre Iva come per
legge, all’uopo defalcando l’intero importo dei canoni di locazione previsti e pagati, in uno
alla relativa cauzione, in forza del contratto di locazione stipulato in data odierna.
3. Modalità di pagamento - In relazione all’impegno di cui all’articolo 2 il Conduttore dovrà
essere in grado di pagare con bonifico bancario, ovvero a mezzo assegni circolari.
4. Modalità di esercizio del diritto d’opzione - In caso di inadempimento, anche se parziale
di almeno tre rate e/o temporaneo, ovvero in caso di mancato esercizio entro il 72° mese, la
presente opzione decade ipso iure.
5. Decadenza dal diritto del conduttore opzionante - Si precisa che in caso di mancato
esercizio del diritto d’opzione di acquisto da parte del conduttore, quest’ultima decadrà dal
diritto suddetto e la parte locatrice potrà trattenere tutti i canoni di locazione incassati ed
eventuali spese somme aggiuntive (condominiali, etc.).
6. Clausola Penale per la parte proprietaria / locatrice - Si precisa che, qualora per
qualunque causa ascrivibile alla parte proprietaria / locatrice, non possa essere concluso il
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contratto di compravendita in discorso, quest’ultima dovrà riconoscere a titolo di clausola
penale l’importo pari al 100% dei canoni di locazione incassati per il periodo massimo dei
primi 60 mesi.
7. Rimborso IMU - La parte Locatrice si impegna ad anticipare il pagamento della tassa IMU,
con il conseguente rimborso da parte del conduttore nel caso in cui lo stesso eserciti
l’opzione d’acquisto (facoltativa) e precisamente relativamente al periodo che intercorre
dalla data di decorrenza della locazione fino all’esercitazione della stessa.
8. Effetti della normativa fiscale - In particolare si precisa quanto segue: al momento
dell’esercizio del diritto d’opzione, la parte conduttrice avrà diritto a detrarre l’importo
complessivamente versato a titolo di locazione.
9. Clausola di rimando - Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, si fa
riferimento alle norme del C.C. e delle leggi speciali in materia.
S. Maria C.V., …………………….
Le parti
Il locatore
il Conduttore
Immobiliare 2000 srl
Sig.
……………………
………………………………
Le parti accettano espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 ,7 e 8.
Le parti
Il locatore
il Conduttore
Immobiliare 2000 srl
Sig.
……………………
……………………………….
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