I Tavola rotonda Accertamento e riscossione: novità, tendenze e attese
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I Tavola rotonda Accertamento e riscossione: novità, tendenze e attese Relazioni tra diritto tributario e diritto penale tributario Antonio Tomassini Avvocato in Milano– DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Partner Con il patrocinio di Sponsor Tributario e penale La sentenza Dolce & Gabbana e la delega per la riforma del sistema fiscale pongono ancora una volta al centro del dibattito i rapporti tra diritto tributario e diritto penale tributario. Tema non nuovo, ogni volta che il legislatore ha tentato di far dialogare il sistema fiscale con quello penale ha creato perplessità interpretative e contribuito ad infondere incertezza giuridica. Si pensi alla: -discutibilissima norma (soprattutto nell'interpretazione propostane dalla Corte Costituzionale) sul raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni penali (che forse sarà modificata), o -alla norma sulla indeducibilità dei costi da reato, ancora con contorni incerti nonostante la recente modifica normativa. Più in generale ciò che fa riflettere è un sistema penale tributario asservito alla ragion fiscale, nonostante la totale autonomia tra i due procedimenti (art. 20 del D.Lgs. 74/2000). Tributario e penale Il recente abbassamento delle soglie di punibilità non fa che acuire tale problematica, come ha di recente sottolineato anche il Direttore dell'Agenzia delle Entrate in una recente audizione in Commissione Finanze, dove sostanzialmente si evidenzia che l'approccio panpenalistico fa scappare investitori stranieri (ed invero anche domestici). Emblematica è la vicenda degli accertamenti fondati sul divieto di abuso del diritto e delle conseguenti denunce penali incentrate su un principio di creazione giurisprudenziale non normato. Su questo tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 7739/2012 resa nel noto caso Dolce & Gabbana. La Corte, pur andando a chiarire, pro contribuente, che l'abuso del diritto non può avere rilevanza penale, non riteniamo aiuti ad uscire dal tunnel dell'incertezza giuridica in cui sembra ormai essersi ricacciata l'Italia. Caso Dolce & Gabbana La Corte di Cassazione fa ampie considerazioni sui temi dell'elusione e dell'abuso del diritto, figure che la giurisprudenza della stessa Corte ha costruito in modo sovrapponibile. Nella sentenza la Corte esclude la rilevanza penale dell'abuso del diritto precisando che questa possa abbracciare non la totalità delle condotte elusive ma esclusivamente le specifiche ipotesi di elusione previste dalla legge. La Corte riconosce cioè la strutturale incompatibilità della norma incriminatrice penale con un istituto non tipizzato normativamente come l'abuso del diritto inapplicabili allora anche le sanzioni amministrative posto che nel nostro ordinamento esse sono ispirate a principi penalistici, tra cui quello di legalità? (così peraltro emerge anche da Cass. 25537/2012). Caso Dolce & Gabbana I giudici, pur ricordando che vi sono precedenti della Corte di segno opposto (hanno escluso la rilevanza penale dell'elusione, seppur con motivazioni stringate, le sentenze n. 23730/2006 e 14486/2009), ritengono in linea di principio la sanzione criminale compatibile con le fattispecie elusive di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e che tale sanzione sarebbe individuabile negli articoli 4 (dichiarazione infedele) e 5 (dichiarazione omessa) del D.Lgs. n. 74/2000. Ebbene, a parte il fatto che il riferimento alla dichiarazione omessa da parte di società cosiddette esterovestite di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 74/2000 non ha alcun contatto con l'elusione (questa esprime il malizioso aggiramento di norme, mentre l'esterovestizione comporta la violazione vera e propria delle disposizioni sulle residenza e sugli obblighi dichiarativi), la posizione della Corte non convince nemmeno in termini generali. Ciò innanzi tutto per un equivoco di fondo Caso Dolce & Gabbana L'elusione (ed anche l'abuso del diritto così come costruito dalla stessa Corte) è la strumentalizzazione di norme tesa all'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito e non la loro violazione animata dalla volontà di evitare in radice il realizzarsi di fattispecie impositive. Nel caso Dolce & Gabbana le contestazioni elevate consistono in una pretesa simulata cessione del marchio ad un valore non congruo e in una fattispecie di esterovestizione, ovvero una fittizia localizzazione in Lussemburgo della società alla quale i marchi erano stati ceduti. Si tratta quindi di fattispecie che al più, se provate, sono di evasione, NON di elusione. V'è, semmai, un "abuso-evasione" in quello che sembrano intravedere i giudici, ma allora occorre intendersi sulla terminologia e, soprattutto, se questo è il contesto, diventano ridondanti tutte le considerazioni che svolge la Cassazione sulla rilevanza penale dell'elusione tipizzata dall'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973. Caso Dolce & Gabbana Ma a parte questo, NON SEMBRANO PERSUASIVE nemmeno le argomentazioni della Corte a sostegno della rilevanza penale dell'elusione. L'art. 37 bis, pur tralasciando l'annoso dibattito sulla sua natura procedimentale (che noi, per incidens, sosteniamo) piuttosto che sostanziale, contempla come conseguenza (simil)sanzionatoria esclusivamente la inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti e dei negozi giuridici stipulati ed il venir meno dei vantaggi fiscali connessi. dal punto di vista della tipizzazione della fattispecie punibile quindi (cruciale per il diritto penale) v'è nell'art. 37-bis una carenza descrittiva delle conseguenze sanzionatorie che non può essere automaticamente superata dal sillogismo emersione di una maggiore imposta-applicabilità dell'art. 4 del D.L.gs. n. 74/2000 (quanto all'art. 5 del decreto, a differenza di quanto sembra sostenere la Corte, non si può mai parlare di elusione con riguardo ad una fattispecie di omessa dichiarazione, dove non v'è un aggiramento di norme ma una chiara condotta omissiva con la quale si evade il presupposto di imposta). Legge delega Il principio di legalità in materia penale e soprattutto il principio di tassatività delle fattispecie penalmente rilevanti, di matrice costituzionale, sembrano impedire interpretazioni difformi. Di elusione ed abuso del diritto si occupa il disegno di legge delega varato dal governo Monti in due disposizioni. L'art. 5 prevede, nell'ottica di garantire certezza del diritto e sulla scorta di quanto già fatto in Germania e Francia, l'adozione di una definizione generale di abuso del diritto che sia unificata a quella di elusione e che salvaguardi la lecita pianificazione fiscale e garantisca un adeguato contraddittorio preventivo. L'art. 8 prevede invece una revisione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale ispirata a criteri di proporzionalità e che preveda una distinzione, quanto alle conseguenze sanzionatorie della condotta, tra fattispecie elusive ed evasive. Legge delega e prospettive future E' auspicabile che il legislatore delegato chiamato ad attuare tali criteri direttivi superi la confusione di fondo tra l'elusione ed il fumoso concetto di “valide ragioni economiche” e adotti una norma che tuteli effettivamente le libere scelte del contribuente tra più opzioni poste sulle stesso piano dall'ordinamento, consentendoci di uscire da questa stagione dove sembra che giurisprudenza ed Amministrazione finanziaria considerino elusiva qualsiasi opzione diversa da quella fiscalmente più onerosa. A ciò, in ogni caso, dovrà accompagnarsi anche un cambio di atteggiamento (abbandonando l'autoreferenzialità che ha contraddistinto gli ultimi anni) da parte degli operatori, posto che le soluzioni per legge sono sempre soluzioni parziali. Oltre l'abuso del diritto Uno dei riflessi della concezione moralistica dell'evasione, è il guardare all'elusione ed all'abuso del diritto come "evasione dei ricchi". In realtà la tassazione analitico aziendale si basa su una rigidità amministrativa che rende improbabile il verificarsi di fattispecie evasive stricto sensu intese [occultamento di materia imponibile]. Nell’evasione il soggetto realizza il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, ma non lo dichiara all’Amministrazione finanziaria, quindi vi è una violazione diretta di norme fiscali: il soggetto non adempie ad un obbligo già sorto, Nell’elusione il soggetto, con il compimento di uno o più atti voluti ed effettivi, opera in modo da non realizzare il presupposto previsto dalla legge tributaria, pur conseguendo un risultato pratico assimilabile a quello fiscalmente rilevante. E' il reinterpretare fatti palesi. Oltre l'abuso del diritto La nozione di “abuso del diritto” alberga da molto tempo nell’immaginario dei giuristi, tanto che si è parlato a questo proposito di uno dei correttivi più noti presente negli ordinamenti giuridici contemporanei. In alcuni ordinamenti (Svizzera, Germania, Spagna, da poco anche in Francia) esso è stato espressamente codificato o addirittura costituzionalizzato, in altri invece ha conservato lo status di (controversa) creazione dottrinale o giurisprudenziale. In ogni caso, la funzione della figura è di riporre un duttile strumento nelle mani dei giuristi al fine di introdurre un correttivo “extra ordinem” nella trama del diritto puramente positivo. Nella cultura giuridica italiana, l’interesse per la figura dell’abuso del diritto ha seguito un incerto andamento e forse oggi i tempi sono maturi per un intervento legislativo in materia. Le soluzioni non sono mai solo per legge… ma in questo ambito il nostro Paese non può proprio permettersi che si formi una sensibilità giuridica condivisa tra gli operatori. Un nuovo art. 4 D.lgs. 74/2000? L'art. 8 delle legge delega prevede una revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di proporzionalità prevedendo la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni e dando rilievo, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa; inoltre prevede l’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie. Oggi il semplice superamento delle soglie previste dal reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000 comporta automaticamente l'invio della notitia criminis in Procura, ciò cambierà? Normativa – art. 5 e 8 Legge delega ART. 5. (Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale). 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di introdurre il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi: definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine: 1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva; 2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente; Normativa – art. 5 e 8 Legge delega c) prevedere l’inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all’amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta; d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso e) prevedere, a pena di nullità, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale; f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l’amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento e in ogni stato e grado del giudizio tributario; g) prevedere che, in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Normativa – art. 5 e 8 Legge delega ART. 8. (Revisione del sistema sanzionatorio). 1. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa; l’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali. 2. Il Governo è delegato, altresì, a definire, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.