atti di donazione e successioni: evoluzioni giuridiche e fiscali

Transcript

atti di donazione e successioni: evoluzioni giuridiche e fiscali
ATTI DI DONAZIONE E SUCCESSIONI:
EVOLUZIONI GIURIDICHE E FISCALI
Franco Fondi
STUDIO FONDI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
12 OTTOBRE 2016
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI IN
ITALIA E ALL’ESTERO
Italia
Imposta di
successione e
donazione
Aliquota 4% con franchigia 1 mln di Euro per il coniuge e i
parenti in linea retta; 6% con franchigia di 100.000 Euro per
i fratelli, e 6% senza franchigia per i parenti sino al terzo
grado; 8% per gli altri eredi.
Francia
Imposta di
successione e
donazione
Aliquote dal 5% al 45% a seconda del valore del bene per i
parenti in linea retta (franchigia 100.000 Euro) e dal 35% al
60% per gli altri eredi.
Regno
Unito
Imposta unica sulle
eredità e sulle
donazioni
(inheritance tax - IHT)
Eredità; aliquota del 40%.
Donazioni: aliquota del 20%.
Spagna
Imposta di
successione e
donazione
Aliquote progressive variabili dal 7,65% al 34% con
incrementi a seconda della pre-esitente ricchezza del
beneficiario.
Stati
Uniti
Imposta federale
sugli immobili
Aliquota del 40% del valore dell’immobile del deceduto con
una franchigia di 5,43 milioni di USD.
Svizzera
Imposta di
successione e
donazione
Varia tra i Cantoni da 0% a 50% in dipendenza del valore e
del grado di parentela.
Austria
Non esiste imposta sulle successioni e donazioni.
Fonte: Ernst&Young - Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2015
2/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
NORMATIVA ATTUALE VS PROPOSTA DI LEGGE
SEL
Aliquote
Aliquote (> 5 mln)
Franchigie
Normativa Attuale
Proposta di
Legge SEL
4%, 6%, 8%
7%, 8%, 10%, 15%
4%, 6%, 8%
21%, 24%, 30%,
45%
1.000.000,
1.500.000 e
100.000
500.000,
1.500.000 e
100.000
SI
NO
Esenzione titoli di
Stato ed equiparati
3/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
PUNTI DI FAVORE DELL’ATTUALE NORMATIVA

Aliquote basse

Franchigie alte

Tassazione degli immobili in base alla rendita catastale

Tassazione delle società in base a patrimonio netto
contabile (no avviamento)

Irrilevanza del consolidamento nuda proprietà –
usufrutto

Esenzione per i Titoli di Stato ed equiparati

Esenzione per i passaggi di Aziende e di quote societarie
di controllo
4/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
VOLUNTARY DISCLOSURE E ASSET PROTECTION
La sensibilità sul tema si è accentuata dopo la voluntary disclosure
che ha fatto emergere patrimoni in precedenza occultati e si
collega anche con l’esigenza di protezione del patrimonio.
La voluntary disclosure ha inoltre
fatto emergere situazioni
particolari meritevoli di analisi (donazioni indirette, polizze
assicurative passibili di riqualificazione come gestioni patrimoniali,
strutture interposte di cui verificare la tenuta ecc.)
5/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
SUCCESSIONI, DONAZIONI E “VOLUNTARY
DISCLOSURE”
Le relazioni di accompagnamento alle istanze di
“voluntary discosure” hanno evidenziato:
 successioni che non hanno scontato imposta in
Italia (cfr. norme sulla territorialità)
 atti nell’ambito di sistemazioni patrimoniali
familiari che potrebbero essere riqualificati come
“atti di liberalità”.
La “voluntary disclosure” non consente di
regolarizzare violazioni in materia di imposta sulle
successioni e donazioni.
6/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DONAZIONI FATTE IN VITA E DONAZIONI
ANTERIORI


Il valore globale delle donazioni è maggiorato del valore complessivo di tutte le donazioni
fatte anteriormente allo stesso donatario (Art. 57 TUS)
Il valore globale dell’asse ereditario è maggiorato del valore complessivo di tutte le
donazioni anteriori fatte dal de cuius agli eredi (Art.8 TUS).
Le norme suddette, originariamente previste ai fini della determinazione delle aliquote
(quando erano progressive), devono ora intendersi riferite alle franchigie (Circ. 22/01/2008 n.
3/E).
Esse non hanno lo scopo di tassare i beni donati in precedenza, che restano esclusi da
imposta di successione, ma solo di determinare l’ammontare della eventuale franchigia
residua.
Quindi, è da ritenersi che, nell’ipotesi di riduzione della franchigia, eventuali donazioni
anteriori eccedenti l’importo della nuova franchigia non siano soggette a tassazione
retroattiva.
7/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
SUCCESSIONI, DONAZIONI E “VOLUNTARY
DISCLOSURE”
Accertamento delle liberalità indirette (art. 56-bis TUS)
L’accertamento di liberalità indirette è possibile in presenza di entrambe
le seguenti condizioni:
- la loro esistenza risulta da dichiarazioni rese dall’interessato
nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi;
- esse abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore a
350 mln di Lire.
La Circolare 30/E del 11/08/2015 ha precisato che l’ammontare della
liberalità assume rilievo con riferimento all’importo delle eventuali
attuali franchigie e che l’aliquota applicabile in caso di accertamento è
pari all’8%.
In caso di registrazione volontaria, si applicano invece le attuali aliquote
previste per l’imposta sulle donazioni.
In ogni caso non si applicano sanzioni.
8/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
SUCCESSIONI, DONAZIONI E “VOLUNTARY
DISCLOSURE”
E’ possibile che l’Amministrazione Finanziaria proceda ad accertamenti
sulla base degli elementi acquisiti attraverso la procedura di
“voluntary disclosure”.
In tal caso, però, è previsto che l’Ufficio possa applicare le sanzioni
riducendole fino alla metà del minimo (cfr. Circ. 11/08/2015 n. 30/E,
n. 4.2).
Difetto di coordinamento di questa interpretazione con quella che
prevede la non applicabilità di sanzioni nel caso di accertamento di
liberalità indirette (cfr. Circ. 11/08/2015 n. 30/E, n. 1.2).
9/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
POSSIBILI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE
SUCCESSORIA
 Anticipare eventuali donazioni anche solo della nuda proprietà
(pro e contro)
 Anticipare operazioni di rassetto societario
 Polizze assicurative sulla vita (pro e contro)
 In caso di riapertura dei termini valutare le norme sullo
scioglimento agevolato di società ed assegnazione ai soci
 Valutare l’uso di strumenti particolari (trust, contratto di
affidamento fiduciario)
 Trasferimento di residenza
 Evitare il «fai da te» con passaggi di intestazioni dei conti o
mandati fiduciari (attenzione alla anagrafe dei rapporti finanziari)
10/10
Franco Fondi
STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
PASSAGGIO GENERAZIONALE:
SUCCESSIONE, DONAZIONE, O ALTRO
COME ORIENTARSI
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
12 OTTOBRE 2016
PASSAGGIO GENERAZIONALE
Si può disporre il passaggio generazionale attraverso tanti strumenti
giuridici tra i quali occorre orientarsi per attuarlo al meglio:









donazione in vita, ovvero
istituzione testamentaria di erede/legato, ovvero
apposizione di un onere (di fare o di dare) ad una donazione
o a disposizione testamentaria, a favore del beneficiario finale
ed a carico del donatario/erede/legatario (c.d. “onerato”), ovvero
patti di famiglia, ovvero
trust, ovvero
fondazione, ovvero
affidamento fiduciario ovvero
polizze assicurative o
altro ancora
Quale sia la scelta occorre ricordare che il più gran regalo che i
genitori possono lasciare ai figli è quello di una successione ben
predisposta.
2/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
DONAZIONE O SUCCESSIONE? DIFFERENZE
La differenza risiede nel fatto che le disposizioni attributive inter vivos sono contratti, mentre la successione si attua
ex lege ovvero mediante disposizione testamentaria:


le liberalità disposte in vita cristallizzano la volontà del disponente al tempo della loro attuazione (quindi non si
possono disfare se i presupposti cambiano, salvo i casi di revoca della donazione per ingratitudine o
sopravvenienza di figli art.800 e segg c.c )
mentre le disposizioni testamentarie sono revocabili in ogni tempo fino all'evento morte
E poi:


3/24
con un lascito testamentario si dispone di beni che non ci apparterranno più, attiene al dopo di noi, sono
«disposizioni alla memoria», quindi sono un atto meno impegnativo della
donazione con la quale ci si priva in vita di patrimonio disponibile ancorché sia prevista una blanda tutela per il
donante dall'art. 437 c.c che impone al donatario l’obbligo, con priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto
tenutovi, a prestare gli alimenti al donante e ciò al fine di supplire adeguatamente lo stato di bisogno in cui
quest’ultimo potrebbe venirsi a trovare in dipendenza del depauperamento conseguito con la donazione.
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
DONAZIONE O SUCCESSIONE? PRO E CONTRO
Il maggior sacrificio della donazione in vita è compensato:

dalla cristallizzazione della fiscalità afferente (oggi di favore,
domani non si sa)
La normativa fiscale è in costante evoluzione.
In quest'ottica è fiscalmente conveniente trasferire con donazione
ai futuri eredi alcuni beni facenti parte del proprio patrimonio
(meglio in nuda proprietà) in modo da godere del attuale regime
fiscale in quanto relativamente favorevole.
Infatti sul presupposto che
il momento dell'apertura della
successione è "certus an, incertus quando" è fuorviante valutare
ora per allora una normativa fiscale che l'esperienza dimostra
essere spesso in aumento.


4/24
chi riceve prima riceve di più perché ne gode prima
dalla possibilità di veder la realizzazione del nostro proposito,
oltre a beneficiare in vita della gratitudine dei destinatari.
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
DONAZIONE O SUCCESSIONE? ANALOGIE
Vi è una forte affinità sia civilistica che fiscale tra le due soluzioni che rende possibile il
riferimento ad una normativa che in concreto si articola nelle medesime regole:

collazione art.737

azione di riduzione art. 553

limitazioni capacità giuridica del beneficiario (artt. 779 e 596 cod.civ.)

nullità sanabile (o relativa) della disposizione (artt. 799 e 590 cod.civ.)

e ad altre ancora la cui più significativa è il T.U. imposte successioni e donazioni.
La successione mortis causa e le donazioni inter vivos sono regolate sostanzialmente dalla
medesime norme ma soprattutto sono soggette alle medesime limitazioni che incidono sulla
discrezionalità del donante/testatore che voglia porre in essere attribuzioni non impugnabili:



5/24
Quote di legittima riservate ai legittimari
Azione di riduzione di una disposizione lesiva ma non prima della collazione da parte del
legittimario di quanto ricevuto in vita
Divieto dei patti successori
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
DI QUANTO SI PUÒ DISPORRE?
Nel nostro ordinamento la libertà del donante/testatore è limitata dalla
posizione di preferenza che il legislatore attribuisce ad alcuni soggetti detti
legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti), a favore dei
quali è riservata una quota del patrimonio del defunto (detta appunto
quota di riserva).
Con la riforma del diritto di famiglia non vi è più differenza tra i figli
naturali e legittimi ed in più la filiazione fuori dal matrimonio produce
effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori.
Nel silenzio del disponente si applica la legge (successione legittima).
Quando invece in vita si è disposto in qualche modo (donazione o
testamento) si potrebbe aprire la successione necessaria in presenza di
legittimari che esercitino i propri diritti sulla quota loro riservata.
Il legislatore non ha previsto l’automatismo della successione necessaria,
essa opera solo ad istanza dei legittimari interessati.
6/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
DI QUANTO SI PUÒ DISPORRE?
La parte del patrimonio del de cuius che non rientra nella quota di riserva prende il
nome di quota disponibile.
La disponibile si determina per differenza dalla quota di riserva che si determina in funzione
del numero e della qualifica di legittimari presenti al momento di apertura della successione.
(es. se il de cuius lascia il coniuge e 1 figlio a loro è riservata la quota di 1/3 ciascuno, quindi
la disponibile ammonta ad 1/3; se invece lascia il coniuge e 2 o più figli, al primo è riservata la
quota di 1/4 ed ai figli la quota di 1/2 congiuntamente, quindi la disponibile ammonta ad ¼).
Il mancato rispetto della quota di riserva determina che il testamento rimanga valido,
ma è data ai legittimari il diritto di esercitare un'azione di riduzione, volta far valere un
diritto reale sulla quota del patrimonio loro spettante.
7/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE
La successione necessaria si attua attraverso l’azione di
riduzione esercitata dai legittimari e la conseguente collazione
all’asse ereditario dei beni dai medesimi ricevuti.
L’azione di riduzione opera quindi a tutela dei diritti dei
legittimari con l’estensione della riduzione anche alle donazioni
disposte in vita dal donante/testatore.
La collazione invece opera a tutela della volontà del
donante/testatore al fine di non comprimere oltre il dovuto la
quota della quale quest’ultimo può liberamente disporre
(disponibile).
La collazione non ha luogo quando il disponente abbia
dispensato dall’obbligo di collazione il donatario/legatario.
La dispensa opera nei limiti della quota disponibile può essere
fatta espressamente nell’atto di donazione, e in tal caso è
irrevocabile, o nel testamento.
8/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE
Soltanto dopo avere calcolato l'asse ereditario mediante l’istituto della
collazione, è possibile quantificare la quota di riserva e quindi accertare se
i legittimari siano stati lesi nei loro diritti.
Ma poiché il valore dei beni che costituiranno l'asse ereditario si calcola
avuto riguardo alla data della morte, non sarà possibile stabilire fino a quel
momento l'asse ereditario, le quote di legittima e quindi di disponibile.
Ecco il motivo per il quale quando si intende donare beni immobili si
possono porre dei problemi al donatario divenuto
proprietario
dell'immobile qualora intenda vendere o ipotecare lo stesso in quanto il
bene immobile rimane soggetto ad una eventuale azione di riduzione
ad opera dei legittimari del donante.
E' preferibile la donazione indiretta con intervento in atto del genitori che
paga il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio.
9/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
SUCCESSIONE INTERNAZIONALE
L'odierna mobilità delle persone e dei patrimoni reclamava
una omogeneità di disciplina anche in materia successoria ed
il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento
UE 650/2012 il quale uniforma il diritto internazionale privato
delle successioni a causa di morte in tutti i Paesi UE (tranne
Inghilterra, Irlanda e Danimarca, i quali continueranno a
utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato).
Benché il regolamento non abbia alcuna rilevanza da un
punto di vista fiscale e benché non si applichi alle donazioni,
esso modifica in maniera significativa le
norme per
successione, ed è quindi importante valutarne le
conseguenze con attenzione nel decidere se e quando
donare.
Il Regolamento n. 615/2012 detta le regole in base alle quali
si stabilisce di quale Paese sia la legge che deve disciplinare
una data successione mortis causa che rivesta qualche
elemento di internazionalità.
11/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
SUCCESSIONE INTERNAZIONALE
In particolare, per noi italiani, con il Regolamento si ha un epocale
cambiamento dello scenario nel caso di una successione a causa di morte che
presenti elementi di internazionalità: fino al 17 agosto 2015, infatti, il criterio
di “collegamento” utilizzato dalla legge italiana per individuare la legge
applicabile a una successione internazionale era quello della “nazionalità” del
defunto
Invece, se la successione si apre dopo il 16 agosto 2015, il criterio di
collegamento muta radicalmente, poiché il Regolamento n. 650/2012 lo
individua nel nuovo concetto di “residenza abituale” del defunto al tempo
della morte (art 21.1).
Questo regolamento è di particolare interesse persone che hanno doppia
cittadinanza o che risiedono in uno stato diverso da quello di cui sono
cittadini ed è di cruciale importanza perché stabilisce (1) i criteri per
individuare la legge applicabile all'intera successione e (2) quelli per
individuare gli organi giurisdizionali competenti per decidere sull'intera
successione.
12/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
SUCCESSIONE INTERNAZIONALE:
LEGGE APPLICABILE
La chiara individuazione della legge è applicabile alla successione è di
fondamentale importanza poiché questa determina le quote di legittima
spettanti agli eredi e l'eventuale validità di patti successori.
Il criterio generale è l'applicazione alla successione della legge dello stato
in cui il defunto aveva residenza abituale al tempo della morte (art 21.1).
Tuttavia il de cuius può in maniera espressa, tramite testamento o atto
pubblico, scegliere come legge sostanziale applicabile quella di qualsiasi
stato - anche non membro della UE come Svizzera o USA - di cui egli ha
cittadinanza (Art 22).
Nel contesto Italiano quindi, questo regolamento è rilevante per quei
soggetti con doppia cittadinanza, per gli italiani residenti all'estero e che
per i cittadini stranieri residenti in Italia.
In altre parole, il regolamento permette di scegliere la normativa
successoria più vantaggiosa da un punto di vista sostanziale tra quella del
paese di residenza e quella del paese di cittadinanza.
13/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
SUCCESSIONE INTERNAZIONALE:
PATTI SUCCESSORI
Il regolamento novella anche la normativa relativa ai patti successori.
L'ammissibilità e validità sostanziale dei patti vengono valutate sulla base
della legge sarebbe applicabile alla successione se il de cuius fosse
deceduto il giorno della conclusione del patto (Art. 25).
In altre parole, un cittadino italiano, residente in un paese che ammette
patti successori - come la Germania - può validamente stipularne uno,
anche se in un secondo momento tornerà a risiedere in Italia.
Analogamente anche i cittadini stranieri residenti in Italia e i cittadini italiani
con più passaporti, ove concesso dalla legislazione dello stato dove hanno
cittadinanza, possono stipulare patti successori.
Questi saranno validi e ammissibili se il de cuius dichiarerà espressamente
all'interno del patto che ha scelto di regolare la successione con la legge
dello stato - es Germania - che consente i patti al momento della stipula del
patto successorio.
14/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
SUCCESSIONE INTERNAZIONALE: COMPETENZA
ORGANI GIURISDIZIONALI
Il regolamento stabilisce anche i criteri che definiscono la competenza
degli organi giurisdizionali a pronunciarsi sulla successione.
I criteri sono analoghi a quelli che regolano l'applicazione della legge
sostanziale. Il criterio generale è la competenza dello stato membro di
residenza abituale.
Se invece è si è scelto di applicare alla successione una legge diversa di
quella del paese di residenza ex art 22, gli interessati all'eredità potranno
accordarsi nel dare la competenza esclusiva ai tribunali di quello stato
membro.
Va notato tuttavia, che gli stati membri rimangono in ogni caso
competenti
a decidere per i beni ereditari presenti
sul territorio
europeo, nel caso di cittadini europei anche se residenti in paesi terzi.
Vale la pena di precisare in relazione alle donazioni estere che sono esenti
se fatte da donante residente all'estero su beni all'estero, anche se il
donatario è residente in Italia.
15/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
PATTI DI FAMIGLIA
Il Patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio
lecito stipulato tra un imprenditore, il proprio legittimario
assegnatario, il coniuge e tutti gli altri legittimari non assegnatari.
Col Patto di Famiglia l'imprenditore trasferisce in vita l'azienda a uno o
più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano,
dopo la morte dell'imprenditore, rimettere in discussione il patto
chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizione testamentarie.
Il patto può essere stipulato anche da chi è titolare di partecipazioni
sociali.
I legittimari non assegnatari, se non vi hanno rinunziato, devono
ricevere dagli assegnatari (è dubbio se anche dal disponente), beni
che corrispondano alle quote che spetterebbero loro quali legittimari e
ciò per tacitare da subito possibili future contestazioni, tanto che una
volta stipulato il contratto, le assegnazioni ricevute non possono
essere oggetto di collazione o riduzione.
Si tratta quindi di un contratto plurilaterale, volto a provocare un
consenso completo con tutti i futuri eredi dell'imprenditore (o del
titolare di quote sociali).
16/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
PATTI DI FAMIGLIA
Pro:
a. I beni assegnati non sono più soggetti a riduzione o collazione;
b. Fissa definitivamente il valore dei beni assegnati;
c. Permette di regolare in anticipo la governance aziendale;
d. Vale anche per eventuali legittimari sopravvenuti (diritto di credito + interessi legali)
Contro:
a. Dubbi interpretativi, mancanza di giurisprudenza consolidata, elevato tasso di problematicità,
interpretazioni restrittive ex 458
b. Considerevoli assegnazioni patrimoniali da effettuare contestualmente (è dubbio che possano essere
rinviate a dopo la morte). Es. disponente + coniuge + due figli e valore azienda 100: disponente 100 al
figlio assegnatario e il figlio assegnatario dovrebbe 25 al coniuge e 25 al figlio non assegnatario = 150.
Dubbi:
a. Le attribuzioni ai legittimari non assegnatari possono essere fatte dal disponente? Direttamente ai
legittimari non assegnatari o indirettamente al legittimario assegnatario?
b. Se si, le attribuzioni fatte ai legittimari non assegnatari dall'assegnatario sono da considerarsi donazioni
indirette all'assegnatario? Se si,sarebbero soggette a riduzione e collazione!
c. Applicabilità alle società "di mero godimento" stanti le finalità della legge.
17/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
QUOTE SOCIALI ED AZIENDE:
REGIME MOLTO VANTAGGIOSO
1) Esenti se a favore di coniuge e
discendenti:

Sempre per società di persone;

Per le società di capitali l'esenzione è solo se passa
la maggioranza e la partecipazione viene detenuta
per 5 anni.
2) Se soggette a imposta aziende e quote di
società (non quotate) sono valutate a
valore di patrimonio netto.
18/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
POLIZZE VITA, L’ULTIMA MODA NELLA
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Le polizze vita vanno di moda poiché il premio non rientra nell’asse ereditario
(art. 1920 3° comma c.c.) e per la flessibilità nella scelta dei beneficiari.
Il premio è escluso dall’imposta di successione e tale agevolazione è
particolarmente importante per patrimoni consistenti e in tutti i casi in cui i
beneficiari non sono il coniuge, i figli o i genitori (ad oggi assistiti da
franchigia).
La Cassazione (sentenza 19210/2015) di recente è intervenuta sulle polizze
vite stabilendo che se i beneficiari sono genericamente indicati quali "eredi
testamentari dell'assicurato o, in mancanza di testamento, eredi legittimi"
l’indennizzo delle polizze vita segue le regole della successione e non è più
distribuito in parti uguali secondo precedente orientamento (Cass 9388/94).
Quindi si consiglia una designazione del beneficiario più precisa poiché la
generica designazione «eredi» in molti casi non genera problemi ma, in
situazioni successorie più complesse, può scatenare furibonde liti giudiziarie.
19/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
POLIZZE VITA
La polizza assicurativa non può essere utilizzata per escludere legittimari
dall'asse ereditario poiché se il premio finale non è soggetto a collazione in
caso di lesione di legittima, lo sono le somme versate dal de cuius (art. 741
c.c.).
Ma vi è di più perché se la polizza vita è stipulata a favore di soggetto
estraneo che non sia legato all'assicurato da alcun vincolo di mantenimento
o dipendenza economica , costituisce donazione indiretta e lo stabilisce
Cassazione (3263/2016 del 19.2.2016) secondo la quale con la stipula di
queste assicurazioni viene eliminata dall’asse ereditario parte della quota
che spetta ai diritti da erede legittimo.
Quindi quando la polizza vita configura donazione indiretta essa è soggetta
ad azione di riduzione da parte dei legittimari per ottenere la
reintegrazione della quota lesa a causa della polizza «donativa».
Infine in Italia le polizze possono essere utilizzate solo per il passaggio di
denaro, per altri tipi di asset bisogna utilizzare strumenti più tradizionali.
20/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
TRUST
Sono state fatte molte considerazioni tra le quali:
1) Civilisticamente non vi sono problemi se attribuiti a Trust sono beni a valere sulla
disponibile, dubbi se riguardano la legittima (ex 549 cc) poiché da diritto reale si passa a
diritto di credito
2) Incertezza nell'individuazione di una legislazione di riferimento quale legge regolatrice del
Trust
3) Giurisprudenza contrastante
4) Problemi di tassazione e civilistici del Trust autodichiarato (Cassazione 2015: equiparato a
istituzione di vincolo con applicazione dell’aliquota massima dell’8% oltre all’imposta
ipotecaria; secondo Cassazione non c’è trust se non c’è trasferimento di beni a un trustee
(e quindi il trust “auto-dichiarato” non esisterebbe); l’imposta di donazione si applica nel
momento in cui il disponente vincola i beni in trust, perché grava sulla istituzione di
vincoli di destinazione, a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale da
un soggetto all’altro (ad esempio, un trasferimento da colui che – come il settlor –
istituisce il trust a favore di un trustee)
21/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
VINCOLO DI DESTINAZIONE
L’art. 2645 ter, ha sancito l'opponibilità ai terzi del vincolo di
destinazione, derivante dalla trascrizione di atti in forma pubblica con cui
beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un
arco temporale definito, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche, ai sensi dell'art. 1322 Cod.Civ. secondo comma.
Problemi in tema di accertamento della meritevolezza degli interessi
legittimamente tutelati
Dubbi interpretativi, mancanza di giurisprudenza consolidata, elevato
tasso di problematicità
22/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI
DUBBI INTERPRETATIVI DEI NEGOZI FIDUCIARI
Le figure giuridiche fiduciarie se da un lato sono versatili ed offrono molti
spunti di riflessione e non è escluso che in un prossimo futuro possano
effettivamente costituire valide soluzioni per gestire un passaggio
generazionale, al momento tuttavia sono oggetto di molteplici dispute
dottrinali e giurisprudenziali che ne rendono l'applicazione incerta.
******
Appare evidente alla luce di quanto esposto, che non è possibile fare in
generale delle valutazioni di convenienza, non c'è il meglio o il peggio ma
tutto va adeguato alle fattispecie concrete.
E' necessario rivolgersi a un professionista di fiducia per valutare caso per
caso come orientarsi per individuare le soluzioni più vantaggiose ed
aderenti alle proprie necessità.
24/24
Ida Gigliotti
STUDIO LEGALE GUASTI