atti di donazione e successioni: evoluzioni giuridiche e fiscali
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atti di donazione e successioni: evoluzioni giuridiche e fiscali
ATTI DI DONAZIONE E SUCCESSIONI: EVOLUZIONI GIURIDICHE E FISCALI Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 12 OTTOBRE 2016 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI IN ITALIA E ALL’ESTERO Italia Imposta di successione e donazione Aliquota 4% con franchigia 1 mln di Euro per il coniuge e i parenti in linea retta; 6% con franchigia di 100.000 Euro per i fratelli, e 6% senza franchigia per i parenti sino al terzo grado; 8% per gli altri eredi. Francia Imposta di successione e donazione Aliquote dal 5% al 45% a seconda del valore del bene per i parenti in linea retta (franchigia 100.000 Euro) e dal 35% al 60% per gli altri eredi. Regno Unito Imposta unica sulle eredità e sulle donazioni (inheritance tax - IHT) Eredità; aliquota del 40%. Donazioni: aliquota del 20%. Spagna Imposta di successione e donazione Aliquote progressive variabili dal 7,65% al 34% con incrementi a seconda della pre-esitente ricchezza del beneficiario. Stati Uniti Imposta federale sugli immobili Aliquota del 40% del valore dell’immobile del deceduto con una franchigia di 5,43 milioni di USD. Svizzera Imposta di successione e donazione Varia tra i Cantoni da 0% a 50% in dipendenza del valore e del grado di parentela. Austria Non esiste imposta sulle successioni e donazioni. Fonte: Ernst&Young - Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2015 2/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NORMATIVA ATTUALE VS PROPOSTA DI LEGGE SEL Aliquote Aliquote (> 5 mln) Franchigie Normativa Attuale Proposta di Legge SEL 4%, 6%, 8% 7%, 8%, 10%, 15% 4%, 6%, 8% 21%, 24%, 30%, 45% 1.000.000, 1.500.000 e 100.000 500.000, 1.500.000 e 100.000 SI NO Esenzione titoli di Stato ed equiparati 3/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PUNTI DI FAVORE DELL’ATTUALE NORMATIVA Aliquote basse Franchigie alte Tassazione degli immobili in base alla rendita catastale Tassazione delle società in base a patrimonio netto contabile (no avviamento) Irrilevanza del consolidamento nuda proprietà – usufrutto Esenzione per i Titoli di Stato ed equiparati Esenzione per i passaggi di Aziende e di quote societarie di controllo 4/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE VOLUNTARY DISCLOSURE E ASSET PROTECTION La sensibilità sul tema si è accentuata dopo la voluntary disclosure che ha fatto emergere patrimoni in precedenza occultati e si collega anche con l’esigenza di protezione del patrimonio. La voluntary disclosure ha inoltre fatto emergere situazioni particolari meritevoli di analisi (donazioni indirette, polizze assicurative passibili di riqualificazione come gestioni patrimoniali, strutture interposte di cui verificare la tenuta ecc.) 5/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SUCCESSIONI, DONAZIONI E “VOLUNTARY DISCLOSURE” Le relazioni di accompagnamento alle istanze di “voluntary discosure” hanno evidenziato: successioni che non hanno scontato imposta in Italia (cfr. norme sulla territorialità) atti nell’ambito di sistemazioni patrimoniali familiari che potrebbero essere riqualificati come “atti di liberalità”. La “voluntary disclosure” non consente di regolarizzare violazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni. 6/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DONAZIONI FATTE IN VITA E DONAZIONI ANTERIORI Il valore globale delle donazioni è maggiorato del valore complessivo di tutte le donazioni fatte anteriormente allo stesso donatario (Art. 57 TUS) Il valore globale dell’asse ereditario è maggiorato del valore complessivo di tutte le donazioni anteriori fatte dal de cuius agli eredi (Art.8 TUS). Le norme suddette, originariamente previste ai fini della determinazione delle aliquote (quando erano progressive), devono ora intendersi riferite alle franchigie (Circ. 22/01/2008 n. 3/E). Esse non hanno lo scopo di tassare i beni donati in precedenza, che restano esclusi da imposta di successione, ma solo di determinare l’ammontare della eventuale franchigia residua. Quindi, è da ritenersi che, nell’ipotesi di riduzione della franchigia, eventuali donazioni anteriori eccedenti l’importo della nuova franchigia non siano soggette a tassazione retroattiva. 7/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SUCCESSIONI, DONAZIONI E “VOLUNTARY DISCLOSURE” Accertamento delle liberalità indirette (art. 56-bis TUS) L’accertamento di liberalità indirette è possibile in presenza di entrambe le seguenti condizioni: - la loro esistenza risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi; - esse abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore a 350 mln di Lire. La Circolare 30/E del 11/08/2015 ha precisato che l’ammontare della liberalità assume rilievo con riferimento all’importo delle eventuali attuali franchigie e che l’aliquota applicabile in caso di accertamento è pari all’8%. In caso di registrazione volontaria, si applicano invece le attuali aliquote previste per l’imposta sulle donazioni. In ogni caso non si applicano sanzioni. 8/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SUCCESSIONI, DONAZIONI E “VOLUNTARY DISCLOSURE” E’ possibile che l’Amministrazione Finanziaria proceda ad accertamenti sulla base degli elementi acquisiti attraverso la procedura di “voluntary disclosure”. In tal caso, però, è previsto che l’Ufficio possa applicare le sanzioni riducendole fino alla metà del minimo (cfr. Circ. 11/08/2015 n. 30/E, n. 4.2). Difetto di coordinamento di questa interpretazione con quella che prevede la non applicabilità di sanzioni nel caso di accertamento di liberalità indirette (cfr. Circ. 11/08/2015 n. 30/E, n. 1.2). 9/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POSSIBILI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA Anticipare eventuali donazioni anche solo della nuda proprietà (pro e contro) Anticipare operazioni di rassetto societario Polizze assicurative sulla vita (pro e contro) In caso di riapertura dei termini valutare le norme sullo scioglimento agevolato di società ed assegnazione ai soci Valutare l’uso di strumenti particolari (trust, contratto di affidamento fiduciario) Trasferimento di residenza Evitare il «fai da te» con passaggi di intestazioni dei conti o mandati fiduciari (attenzione alla anagrafe dei rapporti finanziari) 10/10 Franco Fondi STUDIO FONDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PASSAGGIO GENERAZIONALE: SUCCESSIONE, DONAZIONE, O ALTRO COME ORIENTARSI Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI 12 OTTOBRE 2016 PASSAGGIO GENERAZIONALE Si può disporre il passaggio generazionale attraverso tanti strumenti giuridici tra i quali occorre orientarsi per attuarlo al meglio: donazione in vita, ovvero istituzione testamentaria di erede/legato, ovvero apposizione di un onere (di fare o di dare) ad una donazione o a disposizione testamentaria, a favore del beneficiario finale ed a carico del donatario/erede/legatario (c.d. “onerato”), ovvero patti di famiglia, ovvero trust, ovvero fondazione, ovvero affidamento fiduciario ovvero polizze assicurative o altro ancora Quale sia la scelta occorre ricordare che il più gran regalo che i genitori possono lasciare ai figli è quello di una successione ben predisposta. 2/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI DONAZIONE O SUCCESSIONE? DIFFERENZE La differenza risiede nel fatto che le disposizioni attributive inter vivos sono contratti, mentre la successione si attua ex lege ovvero mediante disposizione testamentaria: le liberalità disposte in vita cristallizzano la volontà del disponente al tempo della loro attuazione (quindi non si possono disfare se i presupposti cambiano, salvo i casi di revoca della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli art.800 e segg c.c ) mentre le disposizioni testamentarie sono revocabili in ogni tempo fino all'evento morte E poi: 3/24 con un lascito testamentario si dispone di beni che non ci apparterranno più, attiene al dopo di noi, sono «disposizioni alla memoria», quindi sono un atto meno impegnativo della donazione con la quale ci si priva in vita di patrimonio disponibile ancorché sia prevista una blanda tutela per il donante dall'art. 437 c.c che impone al donatario l’obbligo, con priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto tenutovi, a prestare gli alimenti al donante e ciò al fine di supplire adeguatamente lo stato di bisogno in cui quest’ultimo potrebbe venirsi a trovare in dipendenza del depauperamento conseguito con la donazione. Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI DONAZIONE O SUCCESSIONE? PRO E CONTRO Il maggior sacrificio della donazione in vita è compensato: dalla cristallizzazione della fiscalità afferente (oggi di favore, domani non si sa) La normativa fiscale è in costante evoluzione. In quest'ottica è fiscalmente conveniente trasferire con donazione ai futuri eredi alcuni beni facenti parte del proprio patrimonio (meglio in nuda proprietà) in modo da godere del attuale regime fiscale in quanto relativamente favorevole. Infatti sul presupposto che il momento dell'apertura della successione è "certus an, incertus quando" è fuorviante valutare ora per allora una normativa fiscale che l'esperienza dimostra essere spesso in aumento. 4/24 chi riceve prima riceve di più perché ne gode prima dalla possibilità di veder la realizzazione del nostro proposito, oltre a beneficiare in vita della gratitudine dei destinatari. Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI DONAZIONE O SUCCESSIONE? ANALOGIE Vi è una forte affinità sia civilistica che fiscale tra le due soluzioni che rende possibile il riferimento ad una normativa che in concreto si articola nelle medesime regole: collazione art.737 azione di riduzione art. 553 limitazioni capacità giuridica del beneficiario (artt. 779 e 596 cod.civ.) nullità sanabile (o relativa) della disposizione (artt. 799 e 590 cod.civ.) e ad altre ancora la cui più significativa è il T.U. imposte successioni e donazioni. La successione mortis causa e le donazioni inter vivos sono regolate sostanzialmente dalla medesime norme ma soprattutto sono soggette alle medesime limitazioni che incidono sulla discrezionalità del donante/testatore che voglia porre in essere attribuzioni non impugnabili: 5/24 Quote di legittima riservate ai legittimari Azione di riduzione di una disposizione lesiva ma non prima della collazione da parte del legittimario di quanto ricevuto in vita Divieto dei patti successori Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI DI QUANTO SI PUÒ DISPORRE? Nel nostro ordinamento la libertà del donante/testatore è limitata dalla posizione di preferenza che il legislatore attribuisce ad alcuni soggetti detti legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti), a favore dei quali è riservata una quota del patrimonio del defunto (detta appunto quota di riserva). Con la riforma del diritto di famiglia non vi è più differenza tra i figli naturali e legittimi ed in più la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori. Nel silenzio del disponente si applica la legge (successione legittima). Quando invece in vita si è disposto in qualche modo (donazione o testamento) si potrebbe aprire la successione necessaria in presenza di legittimari che esercitino i propri diritti sulla quota loro riservata. Il legislatore non ha previsto l’automatismo della successione necessaria, essa opera solo ad istanza dei legittimari interessati. 6/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI DI QUANTO SI PUÒ DISPORRE? La parte del patrimonio del de cuius che non rientra nella quota di riserva prende il nome di quota disponibile. La disponibile si determina per differenza dalla quota di riserva che si determina in funzione del numero e della qualifica di legittimari presenti al momento di apertura della successione. (es. se il de cuius lascia il coniuge e 1 figlio a loro è riservata la quota di 1/3 ciascuno, quindi la disponibile ammonta ad 1/3; se invece lascia il coniuge e 2 o più figli, al primo è riservata la quota di 1/4 ed ai figli la quota di 1/2 congiuntamente, quindi la disponibile ammonta ad ¼). Il mancato rispetto della quota di riserva determina che il testamento rimanga valido, ma è data ai legittimari il diritto di esercitare un'azione di riduzione, volta far valere un diritto reale sulla quota del patrimonio loro spettante. 7/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE La successione necessaria si attua attraverso l’azione di riduzione esercitata dai legittimari e la conseguente collazione all’asse ereditario dei beni dai medesimi ricevuti. L’azione di riduzione opera quindi a tutela dei diritti dei legittimari con l’estensione della riduzione anche alle donazioni disposte in vita dal donante/testatore. La collazione invece opera a tutela della volontà del donante/testatore al fine di non comprimere oltre il dovuto la quota della quale quest’ultimo può liberamente disporre (disponibile). La collazione non ha luogo quando il disponente abbia dispensato dall’obbligo di collazione il donatario/legatario. La dispensa opera nei limiti della quota disponibile può essere fatta espressamente nell’atto di donazione, e in tal caso è irrevocabile, o nel testamento. 8/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE Soltanto dopo avere calcolato l'asse ereditario mediante l’istituto della collazione, è possibile quantificare la quota di riserva e quindi accertare se i legittimari siano stati lesi nei loro diritti. Ma poiché il valore dei beni che costituiranno l'asse ereditario si calcola avuto riguardo alla data della morte, non sarà possibile stabilire fino a quel momento l'asse ereditario, le quote di legittima e quindi di disponibile. Ecco il motivo per il quale quando si intende donare beni immobili si possono porre dei problemi al donatario divenuto proprietario dell'immobile qualora intenda vendere o ipotecare lo stesso in quanto il bene immobile rimane soggetto ad una eventuale azione di riduzione ad opera dei legittimari del donante. E' preferibile la donazione indiretta con intervento in atto del genitori che paga il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio. 9/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI SUCCESSIONE INTERNAZIONALE L'odierna mobilità delle persone e dei patrimoni reclamava una omogeneità di disciplina anche in materia successoria ed il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE 650/2012 il quale uniforma il diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte in tutti i Paesi UE (tranne Inghilterra, Irlanda e Danimarca, i quali continueranno a utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato). Benché il regolamento non abbia alcuna rilevanza da un punto di vista fiscale e benché non si applichi alle donazioni, esso modifica in maniera significativa le norme per successione, ed è quindi importante valutarne le conseguenze con attenzione nel decidere se e quando donare. Il Regolamento n. 615/2012 detta le regole in base alle quali si stabilisce di quale Paese sia la legge che deve disciplinare una data successione mortis causa che rivesta qualche elemento di internazionalità. 11/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI SUCCESSIONE INTERNAZIONALE In particolare, per noi italiani, con il Regolamento si ha un epocale cambiamento dello scenario nel caso di una successione a causa di morte che presenti elementi di internazionalità: fino al 17 agosto 2015, infatti, il criterio di “collegamento” utilizzato dalla legge italiana per individuare la legge applicabile a una successione internazionale era quello della “nazionalità” del defunto Invece, se la successione si apre dopo il 16 agosto 2015, il criterio di collegamento muta radicalmente, poiché il Regolamento n. 650/2012 lo individua nel nuovo concetto di “residenza abituale” del defunto al tempo della morte (art 21.1). Questo regolamento è di particolare interesse persone che hanno doppia cittadinanza o che risiedono in uno stato diverso da quello di cui sono cittadini ed è di cruciale importanza perché stabilisce (1) i criteri per individuare la legge applicabile all'intera successione e (2) quelli per individuare gli organi giurisdizionali competenti per decidere sull'intera successione. 12/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI SUCCESSIONE INTERNAZIONALE: LEGGE APPLICABILE La chiara individuazione della legge è applicabile alla successione è di fondamentale importanza poiché questa determina le quote di legittima spettanti agli eredi e l'eventuale validità di patti successori. Il criterio generale è l'applicazione alla successione della legge dello stato in cui il defunto aveva residenza abituale al tempo della morte (art 21.1). Tuttavia il de cuius può in maniera espressa, tramite testamento o atto pubblico, scegliere come legge sostanziale applicabile quella di qualsiasi stato - anche non membro della UE come Svizzera o USA - di cui egli ha cittadinanza (Art 22). Nel contesto Italiano quindi, questo regolamento è rilevante per quei soggetti con doppia cittadinanza, per gli italiani residenti all'estero e che per i cittadini stranieri residenti in Italia. In altre parole, il regolamento permette di scegliere la normativa successoria più vantaggiosa da un punto di vista sostanziale tra quella del paese di residenza e quella del paese di cittadinanza. 13/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI SUCCESSIONE INTERNAZIONALE: PATTI SUCCESSORI Il regolamento novella anche la normativa relativa ai patti successori. L'ammissibilità e validità sostanziale dei patti vengono valutate sulla base della legge sarebbe applicabile alla successione se il de cuius fosse deceduto il giorno della conclusione del patto (Art. 25). In altre parole, un cittadino italiano, residente in un paese che ammette patti successori - come la Germania - può validamente stipularne uno, anche se in un secondo momento tornerà a risiedere in Italia. Analogamente anche i cittadini stranieri residenti in Italia e i cittadini italiani con più passaporti, ove concesso dalla legislazione dello stato dove hanno cittadinanza, possono stipulare patti successori. Questi saranno validi e ammissibili se il de cuius dichiarerà espressamente all'interno del patto che ha scelto di regolare la successione con la legge dello stato - es Germania - che consente i patti al momento della stipula del patto successorio. 14/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI SUCCESSIONE INTERNAZIONALE: COMPETENZA ORGANI GIURISDIZIONALI Il regolamento stabilisce anche i criteri che definiscono la competenza degli organi giurisdizionali a pronunciarsi sulla successione. I criteri sono analoghi a quelli che regolano l'applicazione della legge sostanziale. Il criterio generale è la competenza dello stato membro di residenza abituale. Se invece è si è scelto di applicare alla successione una legge diversa di quella del paese di residenza ex art 22, gli interessati all'eredità potranno accordarsi nel dare la competenza esclusiva ai tribunali di quello stato membro. Va notato tuttavia, che gli stati membri rimangono in ogni caso competenti a decidere per i beni ereditari presenti sul territorio europeo, nel caso di cittadini europei anche se residenti in paesi terzi. Vale la pena di precisare in relazione alle donazioni estere che sono esenti se fatte da donante residente all'estero su beni all'estero, anche se il donatario è residente in Italia. 15/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI PATTI DI FAMIGLIA Il Patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio lecito stipulato tra un imprenditore, il proprio legittimario assegnatario, il coniuge e tutti gli altri legittimari non assegnatari. Col Patto di Famiglia l'imprenditore trasferisce in vita l'azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la morte dell'imprenditore, rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizione testamentarie. Il patto può essere stipulato anche da chi è titolare di partecipazioni sociali. I legittimari non assegnatari, se non vi hanno rinunziato, devono ricevere dagli assegnatari (è dubbio se anche dal disponente), beni che corrispondano alle quote che spetterebbero loro quali legittimari e ciò per tacitare da subito possibili future contestazioni, tanto che una volta stipulato il contratto, le assegnazioni ricevute non possono essere oggetto di collazione o riduzione. Si tratta quindi di un contratto plurilaterale, volto a provocare un consenso completo con tutti i futuri eredi dell'imprenditore (o del titolare di quote sociali). 16/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI PATTI DI FAMIGLIA Pro: a. I beni assegnati non sono più soggetti a riduzione o collazione; b. Fissa definitivamente il valore dei beni assegnati; c. Permette di regolare in anticipo la governance aziendale; d. Vale anche per eventuali legittimari sopravvenuti (diritto di credito + interessi legali) Contro: a. Dubbi interpretativi, mancanza di giurisprudenza consolidata, elevato tasso di problematicità, interpretazioni restrittive ex 458 b. Considerevoli assegnazioni patrimoniali da effettuare contestualmente (è dubbio che possano essere rinviate a dopo la morte). Es. disponente + coniuge + due figli e valore azienda 100: disponente 100 al figlio assegnatario e il figlio assegnatario dovrebbe 25 al coniuge e 25 al figlio non assegnatario = 150. Dubbi: a. Le attribuzioni ai legittimari non assegnatari possono essere fatte dal disponente? Direttamente ai legittimari non assegnatari o indirettamente al legittimario assegnatario? b. Se si, le attribuzioni fatte ai legittimari non assegnatari dall'assegnatario sono da considerarsi donazioni indirette all'assegnatario? Se si,sarebbero soggette a riduzione e collazione! c. Applicabilità alle società "di mero godimento" stanti le finalità della legge. 17/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI QUOTE SOCIALI ED AZIENDE: REGIME MOLTO VANTAGGIOSO 1) Esenti se a favore di coniuge e discendenti: Sempre per società di persone; Per le società di capitali l'esenzione è solo se passa la maggioranza e la partecipazione viene detenuta per 5 anni. 2) Se soggette a imposta aziende e quote di società (non quotate) sono valutate a valore di patrimonio netto. 18/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI POLIZZE VITA, L’ULTIMA MODA NELLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA Le polizze vita vanno di moda poiché il premio non rientra nell’asse ereditario (art. 1920 3° comma c.c.) e per la flessibilità nella scelta dei beneficiari. Il premio è escluso dall’imposta di successione e tale agevolazione è particolarmente importante per patrimoni consistenti e in tutti i casi in cui i beneficiari non sono il coniuge, i figli o i genitori (ad oggi assistiti da franchigia). La Cassazione (sentenza 19210/2015) di recente è intervenuta sulle polizze vite stabilendo che se i beneficiari sono genericamente indicati quali "eredi testamentari dell'assicurato o, in mancanza di testamento, eredi legittimi" l’indennizzo delle polizze vita segue le regole della successione e non è più distribuito in parti uguali secondo precedente orientamento (Cass 9388/94). Quindi si consiglia una designazione del beneficiario più precisa poiché la generica designazione «eredi» in molti casi non genera problemi ma, in situazioni successorie più complesse, può scatenare furibonde liti giudiziarie. 19/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI POLIZZE VITA La polizza assicurativa non può essere utilizzata per escludere legittimari dall'asse ereditario poiché se il premio finale non è soggetto a collazione in caso di lesione di legittima, lo sono le somme versate dal de cuius (art. 741 c.c.). Ma vi è di più perché se la polizza vita è stipulata a favore di soggetto estraneo che non sia legato all'assicurato da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica , costituisce donazione indiretta e lo stabilisce Cassazione (3263/2016 del 19.2.2016) secondo la quale con la stipula di queste assicurazioni viene eliminata dall’asse ereditario parte della quota che spetta ai diritti da erede legittimo. Quindi quando la polizza vita configura donazione indiretta essa è soggetta ad azione di riduzione da parte dei legittimari per ottenere la reintegrazione della quota lesa a causa della polizza «donativa». Infine in Italia le polizze possono essere utilizzate solo per il passaggio di denaro, per altri tipi di asset bisogna utilizzare strumenti più tradizionali. 20/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI TRUST Sono state fatte molte considerazioni tra le quali: 1) Civilisticamente non vi sono problemi se attribuiti a Trust sono beni a valere sulla disponibile, dubbi se riguardano la legittima (ex 549 cc) poiché da diritto reale si passa a diritto di credito 2) Incertezza nell'individuazione di una legislazione di riferimento quale legge regolatrice del Trust 3) Giurisprudenza contrastante 4) Problemi di tassazione e civilistici del Trust autodichiarato (Cassazione 2015: equiparato a istituzione di vincolo con applicazione dell’aliquota massima dell’8% oltre all’imposta ipotecaria; secondo Cassazione non c’è trust se non c’è trasferimento di beni a un trustee (e quindi il trust “auto-dichiarato” non esisterebbe); l’imposta di donazione si applica nel momento in cui il disponente vincola i beni in trust, perché grava sulla istituzione di vincoli di destinazione, a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale da un soggetto all’altro (ad esempio, un trasferimento da colui che – come il settlor – istituisce il trust a favore di un trustee) 21/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI VINCOLO DI DESTINAZIONE L’art. 2645 ter, ha sancito l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione, derivante dalla trascrizione di atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un arco temporale definito, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell'art. 1322 Cod.Civ. secondo comma. Problemi in tema di accertamento della meritevolezza degli interessi legittimamente tutelati Dubbi interpretativi, mancanza di giurisprudenza consolidata, elevato tasso di problematicità 22/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI DUBBI INTERPRETATIVI DEI NEGOZI FIDUCIARI Le figure giuridiche fiduciarie se da un lato sono versatili ed offrono molti spunti di riflessione e non è escluso che in un prossimo futuro possano effettivamente costituire valide soluzioni per gestire un passaggio generazionale, al momento tuttavia sono oggetto di molteplici dispute dottrinali e giurisprudenziali che ne rendono l'applicazione incerta. ****** Appare evidente alla luce di quanto esposto, che non è possibile fare in generale delle valutazioni di convenienza, non c'è il meglio o il peggio ma tutto va adeguato alle fattispecie concrete. E' necessario rivolgersi a un professionista di fiducia per valutare caso per caso come orientarsi per individuare le soluzioni più vantaggiose ed aderenti alle proprie necessità. 24/24 Ida Gigliotti STUDIO LEGALE GUASTI