Diapositiva 1 - Professione finanza

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Diapositiva 1 - Professione finanza
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi
Roma, 22 Novembre 2011
“L'utilizzo dei prodotti assicurativi e il
passaggio generazionale”
Intervento di
Giuseppe Frascà
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi
L'impulso Comunitario
L‘UE ha sempre visto la trasmissione del patrimonio familiare e dell'attività imprenditoriale da generazione a
generazione come un valore da preservare al fine della conservazione del tessuto produttivo.
Raccomandazione della Commissione europea 94/1069/CE del 7 dicembre 1994
Tra gli obiettivi cui gli Stati membri devono tendere al fine di soddisfare le esigenze comunitarie: “sensibilizzare
l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita” e
l’“assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e
sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa”.
La situazione italiana è particolarmente complessa poiché sussistono sia istituti di natura successoria che
impediscono la libera disposizione del patrimonio del de cuius (es. legittima, divieto di patti successori etc.) sia
disposizioni fiscali che interessano la problematica (es. disciplina inerente la tassazione di successioni e
donazioni).
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi
La Normativa Italiana: l'imposta di successione e donazione
L'imposta di successione e donazione, reintrodotta dall’art.2, co. 47 della legge 286/2006, ha ampliato la
precedente normativa, che stabiliva l’imponibilità per i soli trasferimenti di “beni e diritti per successione a
causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”.
Imposta di successione e donazione applicabile a:
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Trasferimento di beni e diritti mortis causa;
Donazioni (art. 769 c.c.) o altre liberalità tra vivi escluse le “spese di mantenimento e di educazione e quelle
sostenute per malattia (742 c.c.), [...], e le donazioni di modico valore (art. 783 c.c.);
Liberalità indirette “risultanti da atti soggetti a registrazione”;
Costituzione di vincoli di destinazione (es. Trust e alcune tipologie di fondo patrimoniale);
Trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito (ossia tutti gli atti gratuiti non donativi, che non
prevedono cioè una controprestazione del beneficiario e sono privi dello spirito di liberalità tipico delle
donazioni – si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.3 22/01/2007);
Costituzione di diritti reali di godimento, rinunzia a diritti reali o di credito e costituzione di rendite o
pensioni.
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi
Gli altri mezzi di segregazione e protezione e loro effetti
Il Trust
Il Fondo
patrimoniale
La Fondazione di
diritto Italiano
Il Mandato
Fiduciario
Gli Atti di
Destinazione
Convenzione dell'Aja
1/07/1985; L. 364/1989
Prevede lo spossessamento e la
perdita del controllo di beni.
È previsto nelle figure
tassabili dall’imposta di
successioni e donazioni.
Art. 167 ss. c.c.
Richiede l’esistenza di un rapporto
di coniugio per la sua costituzione
e continuazione (in caso di figli
minori è permessa la
prosecuzione fino alla loro
maggiore età).
È assoggettabile alle azioni
dei creditori a fronte di
obbligazioni contratte per
far fronte ai bisogni della
famiglia.
Art. 14 ss. c.c.
D.P.R. n. 361/2000
Soggette al riconoscimento della
personalità giuridica e sottoposte
ai controlli della prefettura
La fondazione di famiglia
deve perseguire scopi di
pubblica utilità (Cass. 10
luglio 1979 n. 3969).
L. 1966/1939
D. M. 16 gennaio 1995
Separa la proprietà effettiva del
bene oggetto del mandato dalla
legittimazione formale
all’esercizio dei diritti connessi.
È aggredibile dai terzi
creditori del fiduciante a
conoscenza del rapporto.
Art. 2645-ter c.c.
Solo per beni immobili o mobili
iscritti in pubblici registri.
È necessaria, per la validità
dell’atto, una destinazione
patrimoniale finalizzata a
realizzare interessi
meritevoli di tutela in
conformità all’ordinamento
giuridico
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi
L'utilizzo dei prodotti assicurativi e il passaggio generazionale
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I capitali percepiti mortis causa in dipendenza da contratti di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF (art. 34,
ultimo comma, D.P.R. 601/1973);
I rendimenti della polizza (differenza fra i capitali corrisposti dalla compagnia e il premio assicurato) resi
indipendentemente dalla morte dell'assicurato in occasione del riscatto sono tassati al 20% e solo al momento
della scadenza, del riscatto anticipato e della cessione della polizza.
Le somme spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto non
concorrono a formare l’attivo ereditario (Art. 1920 c.c.; Art. 12, c. 1 lett. c) D.lgs. n. 346/1990) e sono dunque
esenti da imposta sulle successioni e donazioni.
Le somme dovute dall’assicuratore a contraente e beneficiario non sono sottoponibili ad azione esecutiva o
cautelare (Art. 1923 c.c.);
È possibile l’accesso a strumenti finanziari (per es. hedge funds, fondi di private equity) che, se sottoscritti
direttamente farebbero perdere l’anonimato e sarebbero soggetti a imposizioni fiscali più gravose;
Nel fondo di polizza è possibile conferire attività finanziarie e immobili, questi ultimi previa cartolarizzazione (per
esempio con conferimento in società o apporti in fondi immobiliari).
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Le combinazioni possibili tra prodotti assicurativi e altri strumenti
Una soluzione ottimale di combinazione di strumenti giuridici può essere:
POLIZZA + MANDATO FIDUCIARIO:
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La fiduciaria agisce in veste di contraente della polizza.
POLIZZA + TRUST + (MANDATO FIDUCIARIO):
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Designazione di un trust come beneficiario della polizza stipulata (il trust può anche essere istituito da una
fiduciaria con una dotazione patrimoniale minima).
Effetti: alla morte del contraente assicurato, il patrimonio in polizza verrà gestito dal trust per mezzo della
persona del trustee che sarà vincolato alle indicazioni fornite dal settlor-assicurato, al quale sarà anche possibile
modificare gli assetti predefiniti.
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Come contattarci
Giuseppe Frascà
[email protected]
•
Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera
nel mondo della distribuzione finanziaria e assicurativa con esperienze nei gruppi Zurich
e RAS. Dal 1996 è attivo nel settore del brokeraggio assicurativo, dove ricopre incarichi
alla guida di società di distribuzione tra le prime ad introdurre i prodotti unit e index-linked
promossi dalle Compagnie europee pioniere della Libera Prestazione di Servizi in Italia.
•
Presidente uscente della Commissione tecnica permanente sul Private Insurance,
costituita in ambito AIPB (Associazione Italiana Private Banking) e docente presso
scuole di Formazione in Italia e Canton Ticino.
•
Membro del CdA della società lussemburghese di brokeraggio indipendente Farad
International S.A., dal 2003 al 2010 ne promuove lo sviluppo avviando collaborazioni
con divisioni di Private Banking internazionali, Società Fiduciarie, Family Offices e
Professionisti in Italia e Svizzera.
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Dal 2011 è Amministratore Delegato di First Advisory Srl, Broker milanese
specializzato nella ricerca, selezione internazionale ed intermediazione di polizze di
Private Insurance.
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prodotti assicurativi
La Tavola Rotonda
Paolo Di Lullo
modera:
Lorenzo Stipulante Sergio Morandi Massimo Doria
Giuseppe Frascà
Padova 21 novembre
Roma 22 novembre
Milano 20 Gennaio