CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE Da circa dodici anni svolgo
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CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE Da circa dodici anni svolgo
CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Da circa dodici anni svolgo funzioni di Giudice di Pace presso l’ufficio di Forlì, che peraltro comprende, per competenza territoriale, anche il comune che ci ospita e quindi volevo raccontare un po’ di questa mia esperienza. Com’è noto a tutti, il Giudice di Pace è nato come giudice di prossimità, è l’autorità giudiziaria alla quale il cittadino può rivolgere anche personalmente le proprie istanze di tutela, per ottenere una risposta in tempi brevi. Un bel riconoscimento del Giudice di Pace come giudice di prossimità, a mio avviso, lo ha dato la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21582/2011 resa a Sezioni Unite nella quale precisa che “il modello di giudice disegnato dal legislatore del 1991 - "a metà tra onorarietà e professionalità ed investito di una competenza ben più che bagatellare", ha assorbito l'intera competenza per valore del conciliatore e del pretore, oltre ad incunearsi in materie assai rilevanti con l'obbiettivo primario di ridurre l'enorme carico di lavoro della magistratura togata, gravemente compromissivo della credibilità e dell'effettività dell'amministrazione della giustizia. Ha fatto seguito il progressivo aumento della competenza non solo sotto il profilo del valore delle controversie, ma anche della loro rilevanza sociale. Il nuovo magistrato onorario nasce come organo da preporre a difesa delle regole della convivenza e della tolleranza, poiché 1 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it proprio in ordine a siffatte questioni l'elevato costo della giustizia aveva privato il cittadino della tutela giudiziaria. Secondo la Suprema Corte, l’istituzione del Giudice di Pace è volta al recupero dell'efficienza come valore anche democratico, giacché sono i soggetti più deboli quelli maggiormente colpiti dalle inefficienze del sistema giurisdizionale, civile e penale. Questo diceva la Corte di Cassazione nel 2011, sennonché il nostro Legislatore, mosso dalla primaria esigenza di contenere la spesa pubblica, con il decreto legislativo n. 156/2012, in attuazione alla legge delega n. 148/2011, ha previsto la soppressione di moltissimi uffici del giudice di pace, fra questi anche l’ufficio di Bagno di Romagna, per i quali è stato disposto l’accorpamento secondo criteri di competenza circondariale. Tale provvedimento ha sancito praticamente la scomparsa del giudice di prossimità in senso territoriale, in quanto attualmente l’ufficio del giudice di pace, salvo rare eccezioni, ha la stessa competenza territoriale del circondario del Tribunale. Inevitabile effetto dell’accorpamento degli uffici è stata la drastica riduzione delle domande di tutela da parte di tanti cittadini, scoraggiati dal venir meno del presidio territoriale di giustizia di cui prima beneficiavano. Eppure, la giustizia del Giudice di Pace rimane un servizio con accesso semplificato e che offre una risposta in tempi brevi. 2 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Dall’ultima relazione del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, dott. Mario Barbuto, emerge che nel triennio 2010/2013 vi è stata una riduzione di procedimenti sopravvenuti (nella misura di circa il 6%) ed una riduzione dei procedimenti pendenti (nella misura di circa il 9%). Viene anche precisato che l’ufficio del Giudice di Pace avrebbe una potenzialità di esaurimento dell’arretrato in un periodo di circa 10 mesi. L’ufficio del Giudice di Pace è l’unico ufficio che registra una contrazione dei giudizi pendenti rispetto all’anno precedente, ponendosi in linea con i parametri previsti dalla legge Pinto sulla ragionevole durata del processo ed equa riparazione (L89/2001). Ricordo che in base alla legge Pinto, il termine ragionevole del processo è stabilito in tre anni per il primo grado di giudizio, in due anni per il secondo grado ed in un anno per il giudizio di legittimità. Ricordo inoltre che nel processo penale del giudice di pace non è previsto l’istituto della sospensione condizionale della pena, che quindi viene eseguita al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Né sono previsti riti alternativi, quali il rito abbreviato o il patteggiamento, che prevedono la riduzione in maniera significativa della pena finale inflitta. E non è vero che il Giudice di Pace possa applicare soltanto sanzioni di tipo pecuniario, in quanto l’art. 52 del D. Lvo 274/2000 prevede anche la 3 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it pena della permanenza domiciliare, privativa della libertà personale al pari delle pene detentive. Dopo la soppressione di moltissimi uffici del giudice di pace, un altro intervento legislativo, recentissimo, che ha già avuto e che avrà in futuro pesanti ricadute sul tema della sicurezza nei rapporti di convivenza civile, è rappresentato dalla cosiddetta depenalizzazione. Sono stati pubblicati in GU n. 17 del 22.01.2016 i D.lgs. 7 e 8 che, rispettivamente, dispongono l’abrogazione e la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale e delle leggi speciali, con entrata in vigore dal 06 febbraio 2016. Va opportunamente precisato che la delega contenuta nella L. 67/2014 consentiva al Governo di estendere la depenalizzazione ad una fascia più numerosa di reati, in essa specificamente elencati. Per varie ragioni, di natura principalmente politica, il Governo ha ristretto le fattispecie, escludendo espressamente dalla depenalizzazione reati quali l’immigrazione clandestina e l’invasione di terreni ed edifici. Il ripensamento del Governo ci consente così di continuare a sanzionare penalmente le condotte di chi si introduce nello Stato italiano o vi si trattiene senza averne titolo e di chi invade, al fine di occuparli, edifici altrui, pubblici o privati. 4 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Vediamo adesso di esaminare brevemente questi due provvedimenti legislativi. A. Il Decreto Legislativo n. 7/2016 di abrogazione dei reati. Il decreto in esame elimina parte dei reati di competenza del giudice di pace penale, i quali vengono convertiti in illeciti puniti con “sanzioni pecuniarie civili”, che vengono applicate dal giudice civile, a seguito di un processo civile ordinario promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno. Questo decreto legislativo stravolge non solo tutta la terminologia, non si parla più di vittima di reato, ma di danneggiato, non si parla più di sanzione penale, ma di sanzione pecuniaria civile, ma stravolge lo stesso approccio alla giustizia da parte di chi sia stato colpito da illecite condotte altrui. Al riguardo volevo rilevare alcuni profili critici del nuovo sistema. 1. La tutela giuridica è rimessa all’iniziativa privata. Direi che questo rappresenta il primo e più rilevante aspetto critico. 5 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Per ottenere giustizia, in conseguenza dell’abrogazione di alcune fattispecie, il danneggiato dovrà promuovere un processo civile per ottenere il risarcimento del danno. All’esito del giudizio, se il giudice riterrà sussistente la condotta illecita, condannerà il convenuto (non più quindi l’imputato) al risarcimento del danno in favore dell’attore-danneggiato. Veniamo ad un esempio concreto. E’ stato abrogato il reato di cui all’art. 594 c.p. Pertanto non è più reato ingiuriare qualcuno. Oltre alla banale discussione tra vicini, che può degenerare in condotte offensive, dobbiamo considerare anche altre ipotesi, forse estreme, ma che purtroppo abbiamo riscontrato nei nostri uffici giudiziari. Per effetto dell’abrogazione del reato di ingiuria, chiunque potrà offendere una donna, anche sputandole addosso, magari davanti al figlio minore, senza alcuna conseguenza penale. Sostanzialmente si depenalizzano anche forme striscianti di piccola violenza quotidiana che, pur non concretizzando le forme più gravi di reato, sono però idonee a realizzare una forma di coazione, forse più 6 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it vergognosa e vile, che ha come effetto quello di sottoporre la parte debole ad umiliazioni anche in pubblico. Come si può ridurre tutto questo ad un illecito civile? Come potrà ad esempio una donna che non lavora pagarsi un avvocato per promuovere una causa civile contro la persona che l’ha ingiuriata? Con l’abrogazione dell’art. 594 c.p., sarà possibile ingiuriare anche le forze di polizia in servizio. Ricordiamo che l’art. 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) sanziona quelle condotte dirette ad offendere congiuntamente sia la funzione svolta dal pubblico ufficiale che la persona. La nuova formulazione dell’art. 341 bis c.p. prevede infatti che l’offesa all’onore del pubblico ufficiale debba riflettersi sul ruolo pubblico rivestito, essendo elemento costitutivo l’offesa congiunta, e non alternativa, dell’onore e del prestigio connesso alla pubblica funzione. Conseguentemente le forze di polizia nel corso dei loro interventi potranno tranquillamente essere ingiuriate, anche con turpiloqui - purché non si faccia riferimento alla loro funzione - perché questo non costituisce più reato. Non possiamo permettere di svilire coloro che operano nell’interesse dello Stato e rischiano la loro incolumità e la loro vita per garantire la sicurezza di tutti. 7 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Come ho già anticipato, chi è destinatario di offese lesive del proprio decoro e della propria onorabilità, dovrà farsi carico di promuovere apposita azione civile per ottenere la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza di tali offese. All’esito del giudizio, il giudice, qualora ritenesse fondata la domanda, condannerà il convenuto al risarcimento del danno ed al pagamento di una sanzione pecuniaria civile, determinata in base a diversi parametri, fra i quali la gravità della violazione e la personalità dell’agente. Il responsabile potrà poi pagare tale sanzione in “comode rate mensili”… Eppure, il rito penale davanti al Giudice di Pace prevede la possibilità che il reato si estingua per la condotta riparatoria del reo. Non era già questa una misura deflattiva? L’art. 35 D. Lgs 274/2000 prevede l’estinzione del reato, nelle ipotesi in cui l’imputato abbia provveduto, prima dell’udienza di comparizione delle parti, alla riparazione del danno cagionato, mediante risarcimento. Con l’abrogazione di alcuni reati, il potere sanzionatorio dello Stato è di fatto trasferito all’iniziativa del privato. Consideriamo alcune conseguenze pratiche. L’identificazione dell’autore dell’illecito. 8 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Fino a quando le condotte illecite, come l’ingiuria nell’esempio che stiamo facendo, erano considerati reati, le indagini venivano compiute dalla polizia giudiziaria, che, notoriamente usufruisce di competenze e di mezzi superiori a quelli del privato cittadino. Quindi, se sono ripetutamente raggiunto da messaggi ingiuriosi, siano essi telefonici o informatici, il Legislatore lascia adesso alle mie misere facoltà di privato cittadino lo svolgimento delle indagini per arrivare ad identificare il colpevole. Non avrò nessun pubblico ministero che chiederà l’acquisizione di tabulati telefonici, nessun gip che le autorizzerà. Se vengo ingiuriato per strada, o in casa, magari davanti ai miei figli, magari con gesti dispregiativi, non potrò richiedere l’intervento dei Carabinieri. Insomma, le scelte difensive e gli strumenti probatori dovrò concordarli esclusivamente con il mio avvocato, a mie spese e con gli ovvi limiti di cui ho appena detto. Devo dire che l’associazione che ha organizzato il presente convegno potrebbe assumere un ruolo importantissimo nel dare supporto ai privati, che intendano tutelare i loro diritti. 9 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it In futuro occorrerà infatti sempre più organizzarsi per tutelare “in proprio” una più ampia gamma di beni giuridici: non più solo il patrimonio, ma anche il decoro e l’onore personale, la fede pubblica (per esigenze di tempo, non riesco a parlare di tutti i reati depenalizzati, ma fra questi rientrano anche, ad esempio il danneggiamento, qualora commesso senza violenza alla persona, la falsità in scrittura privata –pensiamo a chi apponga una sottoscrizione falsa in un contratto di fideiussione bancaria-, la falsità di foglio firmato in bianco; è stato abrogato anche l’art. 627 c.p., e quindi si potranno rubare beni in comproprietà con altri (perché soci, coeredi) perché questo reato non esiste nell’ordinamento italiano. Come vedete, i temi in discussione sono moltissimi e penso che l’associazionismo possa essere di fondamentale importanza, innanzitutto organizzando incontri informativi e divulgativi. La conoscenza è il primo strumento di prevenzione e di tutela. Poi, con l’ausilio di esponenti particolarmente qualificati come i vostri, si possono pensare strategie di difesa (penso innanzitutto alla raccolta delle prove per l’eventuale giudizio civile, ma anche alla predisposizione di forme di assistenza e consulenza giuridica. Non dimentichiamoci che nei giudizi civili l’onere probatorio della fondatezza della domanda è interamente a carico dell’attore). 10 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Un altro aspetto critico, certamente più tecnico, è poi rappresentato da 2. L’incerta natura dell’istituto della sanzione pecuniaria civile. In primo luogo viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della “sanzione pecuniaria civile”, senza specificarne in concreto la differenza con la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si tratta di un istituto del tutto nuovo, del quale il Legislatore stesso deve ancora valutare alcuni aspetti non secondari, quali la modalità di riscossione, che l’art. 4 del D. Lgs 7/2016 rimanda a successivi Decreti Ministeriali, non ancora emessi. Un primo effetto di tale previsione sarà quello di aumentare in via esponenziale il contenzioso per tali fattispecie presso i Tribunali, in sede civile, in considerazione della previsione normativa di determinare la competenza del giudice in base all’azione di risarcimento del danno. Non si comprende quindi il senso di questa norma soprattutto in questo momento storico in cui a livello di politica giudiziaria, sulla base di espresse indicazioni che provengono dall’Unione Europea, si cerca di deflazionare il contenzioso civile del Tribunali civili ordinari. 11 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it Sempre nell’intento deflattivo, il Legislatore ha inoltre previsto la trasformazione in illeciti amministrativi di alcuni reati. B. Il Decreto Legislativo 8/2016 di depenalizzazione di alcuni reati. Con questo provvedimento legislativo, viene mutata la natura di alcuni illeciti, attraverso il mutamento della sanzione per essi prevista. Per effetto del D. Lgs 8/2016 alcuni illeciti penali vengono trasformati in illeciti amministrativi, con immediate ricadute in termini general preventivi. Consideriamo ad esempio la contravvenzione di cui all’art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) Trattasi di fattispecie di reato commessa anche nell’ambito dell’esercizio della prostituzione e veniva contestata per combattere il degrado delle città. Per quanto attiene all’art. 726 c.p. le condotte previste sono commesse da meretrici (uomini e donne), che esercitano l’attività completamente svestite, mostrando il loro corpo ai passanti e questo non solo nelle ore 12 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it notturne ma anche in ore diurne e nei pressi di edifici pubblici o destinati al pubblico, se questi edifici hanno la sventura di trovarsi in arterie di grande scorrimento. Se tali fattispecie vengono depenalizzate, oltre alle ovvie conseguenze in termini di degrado urbano, va ulteriormente considerato che le forze di polizia non potranno più intervenire per compiere le attività previste dal codice di procedura penale, ma dovranno limitarsi ad elevare una sanzione amministrativa, al pari di un divieto di sosta. Qual è l’effetto deterrente di tale depenalizzazione? Sempre in tema di tutela del pudore, ricordo che è stato depenalizzato anche l’art. 527 c.p., rubricato come “atti osceni”, pertanto la pesante pena della reclusione precedentemente prevista viene adesso sostituita con una sanzione pecuniaria, nemmeno paragonabile per afflittività alla sanzione penale. E’ stato depenalizzato anche l’art. 653 c.p., rubricato come “rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto”, pertanto il mancato aiuto alle autorità da parte del cittadino in occasione di eventi che richiedono la solidarietà civica e umana di tutti, verrà da oggi punito con una sanzione amministrativa. Ricordo inoltre la depenalizzazione del reato previsto dall’art. 661 c.p., rubricato come “abuso della credulità popolare”, e mi vengono in mente 13 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it tutte le condotte spregiudicate di coloro che captano la buona fede dei più deboli (giovani, familiari di persone ammalate), attraverso i mezzi moderni di comunicazione, condotte ridotte adesso a fatti di insignificante valore penale. Le ripercussioni sull’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Come già esposto l’abrogazione e la trasformazione in illeciti amministrativi di tali reati avrebbe l’effetto di indurre il cittadino a difendersi da sé, perché non può più avvalersi dell’ausilio delle forze dell’ordine per far cessare le condotte lesive del suo onore, della sua proprietà, della sua identità, del suo senso del pudore. Il tema è molto delicato ed anzi proprio in questi giorni abbiamo letto sui giornali degli scontri avvenuti fra le diverse forze parlamentari, durante la discussione alla Camera del disegno di legge n.2892, che prevede la modifica dell’art. 52 c.p., ovvero della disciplina della legittima difesa. Secondo l’impostazione del deputato sottoscrittore (on.le Molteni), la legittima difesa è sempre presunta per colui che agisce per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza minaccia o uso di armi, in abitazione privata o luogo in cui viene esercitata l’attività lavorativa. Il tema della discussione è ovviamente di natura politica e segue le notizie di cronaca che frequentemente segnalano 14 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it sentenze di condanna a carico di chi avrebbe difeso la propria abitazione o la propria famiglia, o la propria attività dall’aggressione di terzi. La materia non riguarda la competenza del giudice di pace, ma credo che l’introduzione di una “presunzione” di legittima difesa sia espressione di una netta tendenza alla giustizia privata, nella sua peggiore accezione, per sopperire alle gravi mancanze della giustizia ordinaria, non sempre in grado di dare risposte rapide ed adeguate. Forse tutti quanti, tecnici e comuni cittadini, dovremmo riflettere su questo fenomeno. Immaginiamo le gravissime ricadute di un continuo indietreggiare dello Stato, sia attraverso la riduzione di presidi sul territorio, come è stato per gli uffici del giudice di pace e per le sezioni distaccate del Tribunale, che con la rinuncia alla sanzione penale per alcune tipologie di condotte, soprattutto in quei territori infettati dalla criminalità organizzata. La competenza penale del giudice di pace, pur non interessando questioni che riguardano tali forme di criminalità, rappresenta una risposta immediata ad una situazione d’illegalità rafforzando non solo la percezione della presenza dello Stato, ma l’effettiva risposta dello Stato 15 CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE ________________________ Via Chiana n. 87 00198 Roma www.giustiziadipace.it medesimo a tutti i reati che interessano direttamente i cittadini (lesioni, percosse, minacce). Non possiamo commettere l’errore di abbandonare parti del territorio dello Stato a beneficio di organizzazioni criminali e favorirne così la ramificazione all’interno della società civile, perché lo Stato Italiano ha deciso che determinate condotte, oggettivamente criminali, costituiscano più reato. Adele Linguanti Confederazione Giudici di Pace 16 non