IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe

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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe
Decisione N. 1826 del 09 settembre 2011
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
Dott. Giuseppe Marziale…………...
Presidente
Avv. Bruno De Carolis…………………
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio…………
Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]
Prof. Avv. Raffaele Lener…… ……. …
Membro
designato
Bancario e Finanziario
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo…………
Membro designato dal C.N.C.U.
dal
Conciliatore
nella seduta del 19/05/2011, dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto
Con ricorso a questo Collegio il cliente, titolare di una carta di credito
rilasciatagli dall’intermediario convenuto nell’imminenza della sua partenza per un
viaggio all’estero, lamenta i danni subiti a causa dell’impossibilità di utilizzare la
carta durante il viaggio stesso. Giunto a destinazione, infatti, il cliente non ha
potuto effettuare alcun prelievo poiché il PIN immesso veniva indicato come
errato, pur essendo la carta attiva e regolarmente utilizzata per degli acquisti; ciò
gli ha impedito di godere della vacanza, non avendo egli con sé denaro contante.
Chiede pertanto all’ABF di condannare la Banca al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali, cagionatigli dall’intermediario e quantificabili a suo
avviso in € 5.000.
Nelle controdeduzioni l’intermediario precisa di aver accertato che risultano
essere stati eseguiti quattro tentativi di prelievo presso istituti esteri, nelle giornate
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del 3 e 4 gennaio 2010, non andati a buon fine per errata digitazione del PIN; che
tuttavia la carta non ha mai subito blocchi per errata digitazione del PIN, essendo
ad oggi ancora attiva, e che la stessa carta in passato era già stata utilizzata per
prelevamento di contanti attraverso l’inserimento del codice segreto fornito
dall’istituto, evidentemente corretto. La Banca allega inoltre copia del Foglio
Informativo, consegnato al cliente in occasione del rilascio della carta, dove si
prevede che “Il titolare riconosce espressamente l’estraneità dell’emittente ai
rapporti fra lui e gli esercenti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi
ottenuti”. Chiede pertanto che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia respingere il
ricorso perché privo di fondamento.
Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato
nella camera di consiglio del 19 maggio 2011.
Diritto
Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella
competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso,
previsti nel Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive
modificazioni, si siano verificati nel caso di specie.
Il cliente lamenta il disagio subito per essersi trovato nell’impossibilità di
prelevare contante attraverso la propria carta di credito, in occasione di un suo
recente viaggio all’estero. L’impossibilità sarebbe derivata dalla circostanza che il
PIN immesso veniva indicato come errato, pur essendo la carta sicuramente attiva
ed infatti regolarmente utilizzata per acquisti.
Il cliente non fornisce alcuna prova di quanto asserito, né alcun riscontro
documentale; la sua ricostruzione dei fatti è altresì priva di riferimenti temporali,
che avrebbero consentito un più immediato riscontro, da parte della banca, del
disguido lamentato.
La banca resistente contesta la versione dei fatti proposta dal ricorrente e
produce evidenze informatiche delle transazioni non eseguite, che risultano
imputabili ad una errata digitazione del codice PIN da parte del cliente e non ad un
difetto di funzionamento della carta, che denoterebbe inadempimento della banca
ai propri obblighi nei confronti del cliente.
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Il Collegio ritiene dunque non raggiunta la prova del comportamento illegittimo
della banca; il che comporta l’insussistenza del presupposto per l’accoglimento
della domanda risarcitoria proposta dal cliente.
In ogni caso, anche a voler ritenere (presuntivamente) provato il fatto, manca la
prova altresì del pregiudizio patito dal cliente in conseguenza del mancato utilizzo
della carta per il prelievo di contante e del nesso di causalità fra tale asserito
pregiudizio ed un ipotetico comportamento negligente o scorretto della banca.
Infatti, la richiesta risarcitoria di € 5000 è formulata in termini del tutto generali e
generici, con riferimento al disagio materiale per la mancanza di contante ed allo
stress psichico “per non aver potuto godere pienamente della vacanza”.
Tale richiesta non può pertanto essere accolta, né sotto il profilo del danno
patrimoniale, che non può essere liquidato se il danneggiato non assolve all’onere
di provare il concreto pregiudizio subito (giurisprudenza costante: cfr., ex multis,
Cass., 25 marzo 2009, n. 7211; ripresa anche da numerose decisioni di questo
Arbitro: cfr., fra le altre, ABF, Collegio di Roma, decisione n. 1276/2010), né sotto
il profilo del danno morale, invocato dal ricorrente a titolo di disagio o pregiudizio
esistenziale, perché, come ha insegnato la Corte Suprema a sezioni unite non
sono in generale meritevoli di tutela risarcitoria a tale titolo i pregiudizi consistenti
in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente
gli aspetti più disparati della vita quotidiana di ciascuno, ma solo i pregiudizi che si
concretano nella lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente
individuato (Cass., sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972).
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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