IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe
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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe
Decisione N. 1826 del 09 settembre 2011 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale…………... Presidente Avv. Bruno De Carolis………………… Membro designato dalla Banca d'Italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio………… Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore] Prof. Avv. Raffaele Lener…… ……. … Membro designato Bancario e Finanziario Prof.ssa Liliana Rossi Carleo………… Membro designato dal C.N.C.U. dal Conciliatore nella seduta del 19/05/2011, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Con ricorso a questo Collegio il cliente, titolare di una carta di credito rilasciatagli dall’intermediario convenuto nell’imminenza della sua partenza per un viaggio all’estero, lamenta i danni subiti a causa dell’impossibilità di utilizzare la carta durante il viaggio stesso. Giunto a destinazione, infatti, il cliente non ha potuto effettuare alcun prelievo poiché il PIN immesso veniva indicato come errato, pur essendo la carta attiva e regolarmente utilizzata per degli acquisti; ciò gli ha impedito di godere della vacanza, non avendo egli con sé denaro contante. Chiede pertanto all’ABF di condannare la Banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionatigli dall’intermediario e quantificabili a suo avviso in € 5.000. Nelle controdeduzioni l’intermediario precisa di aver accertato che risultano essere stati eseguiti quattro tentativi di prelievo presso istituti esteri, nelle giornate Pag. 2/4 Decisione N. 1826 del 09 settembre 2011 del 3 e 4 gennaio 2010, non andati a buon fine per errata digitazione del PIN; che tuttavia la carta non ha mai subito blocchi per errata digitazione del PIN, essendo ad oggi ancora attiva, e che la stessa carta in passato era già stata utilizzata per prelevamento di contanti attraverso l’inserimento del codice segreto fornito dall’istituto, evidentemente corretto. La Banca allega inoltre copia del Foglio Informativo, consegnato al cliente in occasione del rilascio della carta, dove si prevede che “Il titolare riconosce espressamente l’estraneità dell’emittente ai rapporti fra lui e gli esercenti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti”. Chiede pertanto che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia respingere il ricorso perché privo di fondamento. Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella camera di consiglio del 19 maggio 2011. Diritto Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie. Il cliente lamenta il disagio subito per essersi trovato nell’impossibilità di prelevare contante attraverso la propria carta di credito, in occasione di un suo recente viaggio all’estero. L’impossibilità sarebbe derivata dalla circostanza che il PIN immesso veniva indicato come errato, pur essendo la carta sicuramente attiva ed infatti regolarmente utilizzata per acquisti. Il cliente non fornisce alcuna prova di quanto asserito, né alcun riscontro documentale; la sua ricostruzione dei fatti è altresì priva di riferimenti temporali, che avrebbero consentito un più immediato riscontro, da parte della banca, del disguido lamentato. La banca resistente contesta la versione dei fatti proposta dal ricorrente e produce evidenze informatiche delle transazioni non eseguite, che risultano imputabili ad una errata digitazione del codice PIN da parte del cliente e non ad un difetto di funzionamento della carta, che denoterebbe inadempimento della banca ai propri obblighi nei confronti del cliente. Pag. 3/4 Decisione N. 1826 del 09 settembre 2011 Il Collegio ritiene dunque non raggiunta la prova del comportamento illegittimo della banca; il che comporta l’insussistenza del presupposto per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal cliente. In ogni caso, anche a voler ritenere (presuntivamente) provato il fatto, manca la prova altresì del pregiudizio patito dal cliente in conseguenza del mancato utilizzo della carta per il prelievo di contante e del nesso di causalità fra tale asserito pregiudizio ed un ipotetico comportamento negligente o scorretto della banca. Infatti, la richiesta risarcitoria di € 5000 è formulata in termini del tutto generali e generici, con riferimento al disagio materiale per la mancanza di contante ed allo stress psichico “per non aver potuto godere pienamente della vacanza”. Tale richiesta non può pertanto essere accolta, né sotto il profilo del danno patrimoniale, che non può essere liquidato se il danneggiato non assolve all’onere di provare il concreto pregiudizio subito (giurisprudenza costante: cfr., ex multis, Cass., 25 marzo 2009, n. 7211; ripresa anche da numerose decisioni di questo Arbitro: cfr., fra le altre, ABF, Collegio di Roma, decisione n. 1276/2010), né sotto il profilo del danno morale, invocato dal ricorrente a titolo di disagio o pregiudizio esistenziale, perché, come ha insegnato la Corte Suprema a sezioni unite non sono in generale meritevoli di tutela risarcitoria a tale titolo i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana di ciascuno, ma solo i pregiudizi che si concretano nella lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato (Cass., sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972). P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4