Prof. Avv. Enrico Quadri................................ Presidente

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Prof. Avv. Enrico Quadri................................ Presidente
Decisione N. 1705 del 28 maggio 2012
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri................................ Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ……………........ membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ........ membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. ssa Marilena Rispoli Farina ..…….……. membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia parte un
cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione …………....………… membro designato dal C.N.C.U.
Nella seduta del 02.05.2012, dopo aver esaminato:
x
il ricorso e la documentazione allegata;
x
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente contesta la legittimità dell’addebito di € 548,71 a valere sulla propria carta di
credito (del tipo Cartablu circuito Mastercard), disposto il 2.6.2011 da una società di
noleggio di autovetture senza alcuna autorizzazione. Chiede pertanto la restituzione della
somma.
Noleggiata l’8 maggio 2011 un’autovettura successivamente restituita, la società di
autonoleggio procedeva allo svincolo del deposito cauzionale, autorizzato all’atto della
sottoscrizione del contratto, e al contestuale addebito di € 0,01 per “chiusura preautorizzazione” in capo al noleggiante. Dopo alcuni giorni, la società costituiva un nuovo
deposito cauzionale. Il 2 giugno veniva addebitata la somma di 548,71 euro a titolo di
risarcimento di presunti danni riscontrati all’autoveicolo (evidentemente visionato a distanza
di tempo dalla riconsegna). L’8 agosto 2011 la stessa società provvedeva peraltro al
riaccredito di 300,00 euro, presumibilmente riconoscendo l’errata valutazione del danno.
Dell’importo addebitatogli il cliente produceva all’intermediario dichiarazione di
disconoscimento chiedendone la restituzione, che veniva rigettata.
Con ricorso del 12 gennaio 2012 censura: i) l’assenza di pre-autorizzazione rispetto
all’addebito in contestazione; ii) le modalità di istruttoria della istanza di disconoscimento
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svolte dall’intermediario, il quale avrebbe proceduto solo all’esame dei preventivi
sull’ammontare del danno - atti a comprovare la sola congruità dell’addebito – e non anche
della registrazione delle operazioni contabili inerenti la carta di credito. Reitera la domanda
di restituzione dell’importo prodotta nel reclamo.
Costituitosi, il resistente eccepisce in limine l’improcedibilità del ricorso, attenendo lo stesso
al rapporto tra il cliente e la società di autonoleggio.
Nel merito rappresenta di aver acquisito, nel corso dell’istruttoria della pratica, la
documentazione atta a valutare la congruità dell’addebito; precisa inoltre di aver formulato
al ricorrente una concreta proposta di conciliazione offrendo il pagamento di € 268,71 (ossia
la somma invocata dal titolare della carta di credito detratti € 300,00 già riaccreditati) e che
tale proposta è stata rigettata. Ribadita la legittimità dell’addebito, specifica che la proposta
di conciliazione è da intendersi ormai decaduta e chiede di dichiarare il ricorso improcedibile
o, in subordine, infondato nel merito.
DIRITTO
Muovendo dalla pregiudiziale eccezione di parte resistente in ordine alla sua asserita
carenza di legittimazione passiva nella vicenda de qua, mette conto rammentare come –
sulla scorta di ormai consolidati orientamenti che fanno perno su una estensiva accezione
di cliente – occorra per contro riconoscere la conformità alle vigenti disposizioni dell’azione
intentata, come nel caso di specie, nei confronti dell’intermediario collocatore dello
strumento di pagamento per vicende attinenti ai rapporti tra utilizzatore e prestatore dei
relativi servizi ex d. lgs. n. 11/2010 (tra le tante, cfr., in particolare, le decisioni di questo
Collegio nn. 817 e 831/2010).
Nel merito, le contestazioni sollevate dal ricorrente alla legittimità della condotta spiegata
dall’intermediario sembrano fondamentalmente appuntarsi su due specifici rilievi attinenti,
rispettivamente, al profilo regolamentare del rapporto nella parte in cui escluderebbe il
pagamento (per il tramite dello strumento in rassegna) di danni causati all’autovettura non
calcolati e, soprattutto, contestati in sua presenza, da un lato; a quello afferente la regolarità
formale dell’addebito in assenza della sottoscrizione del “memorandum di spesa”, dall’altro.
Ora, dalla documentazione versata in atti, risulta per tabulas (dal verbale di consegna
dell’autovettura) la sottoscrizione del cliente della specifica clausola in base alla quale
questi “non attende il controllo della vettura”, potendo eventuali danni o mancanze
riscontrati a seguito del controllo essergli “contestati a posteriori”; è altresì sottoscritta da
questi (nel contratto di noleggio) la pregiudiziale previsione di riconoscimento e
accettazione di tutte le spese relative, tra l’altro, a “danni rilevati dopo la riconsegna del
veicolo” e la corrispondente autorizzazione all’autonoleggio ad addebitarle sulla carta di
credito; è infine presente una dichiarazione dell’addetto della società di noleggio che dà
conto della riconsegna del veicolo e specifica che il cliente “per sue esigenze” non ha atteso
il controllo dello stesso e “pertanto non è stato possibile contestargli il danno”.
Di là dell’eventuale natura vessatoria di siffatte previsioni (la cui questione non è tuttavia
oggetto di contestazione ed esulerebbe, in ogni caso, dal perimetro della cognizione
dell’adito Collegio con riguardo al rapporto di pertinenza), non pare dubbio che queste – per
espressa volontà del cliente – legittimamente deroghino alla riferita contestazione dei danni
“tra presenti”. Avendole il ricorrente liberamente sottoscritte non può poi, in omaggio a un
elementare principio di buona fede, sottrarsi alle relative conseguenze nei rapporti con
l’intermediario. Del pari, la mancata sottoscrizione del “memorandum di spesa”
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(espressione con la quale si suole designare il documento che l’esercente chiede al cliente
di firmare al momento dell’acquisto di un determinato bene o della prestazione di un servizio
allo scopo di autorizzare l’addebito del prezzo sulla carta di credito) non necessariamente
testimonia l’assenza dell’ordine di pagamento del delegante al delegato indispensabile al
perfezionarsi della fattispecie delegatoria che è alla base del pagamento con carta di
credito. Non in particolare quando, come nel caso di specie, risulti possibile individuare il
nulla osta teso a prefigurare legittimamente l’ordine in un momento antecedente
all’esecuzione del pagamento attraverso il consenso previamente prestato per il tramite
dell’espressa accettazione della relativa disposizione contrattuale (per una fattispecie in
termini, cfr. la decisione del Collegio ABF di Roma, n. 103/2012).
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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