Acquisto per e validità dell`atto di trasferimento dell`immobile
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Acquisto per e validità dell`atto di trasferimento dell`immobile
I Vendita Acquisto per e validità dell'atto di trasferimento dell'immobile CASSAZIONE, Pres. Elefante Rel. febbraio 2007, n. 2485 P.M. Scardaccione T.V. - - Compravendita Trasferimentodella con il precedente S. M. Possesso "ad - Accertamento in cuntrad- del contratto Sussistenza Esclusione. Non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. Motivi della decisione Con il primo motivo si censura la motivazione con la la Corte di Appello di Torino ha affermato la responsabilità professionale del notaio per la redazione di un atto nullo. Si deduce, in proposito, che la tesi secondo quale la vendita di un bene di cui l'alienante assume essere diventato proprietario per usucapione sarebbe nulla se non preceduta dall'accertamento giudiziale di tale acquisto della proprietà, è smentita dalla giurisprudenzadi questa S.C. e che fuori luogo è stata invocata la sentenza di questa S.C. 12 novembre 1996 n. 9884. La doglianza è fondata. È sufficiente osservare che la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, oltre ad essere priva di qualsiasi supporto normativo e logico, è stata implicitamente disattesa da alcune decisioni di questa S.C. (sent. 26 novembre 1999 n. 13184; 7 agosto 2000 n. 10372). La sentenza 12 novembre 1996 n. 9884, poi, si è occupata del diverso problema (al quale ha dato risposta negativa) della possibilità che oggetto di una vendita possa essere il solo possesso, in quanto tale, di un immobile. senza affrontare espressamente Anzi, tale sentenza, la questione, si è espressa implicitamente in senso contrario alla tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Torino, in quanto in essa si legge testualmente: Altra tesi, cui il ricorso è parimenti sotteso, è quella che con un contratto di compravendita possa trasferirsi il diritto di proprietà su un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato ancora accertato giudi- 628 I NOTARIATO N. zialmente, in contraddittorio con il precedente proprietario. Tali tesi, tuttavia, risultano essere in palese contrasto con alcuni importanti principi dell'ordinamento giuridico, oltre che con consolidati indirizzi giurisprudenziali, condivisi anche dalla dottrina. Ad va osservato che se si dovesse aderire alla tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Torino si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha pito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente. Come ciò sia le con il normale contenuto del diritto di proprietà non viene chiarito. Le considerazioni svolte rendono superfluo l'esame delle ulteriori censure contenute nel primo motivo del ricorso, le quali investono la motivazione con la quale la Corte di Appello di Torino ha escluso che sulla validità della vendita si fosse formato il giudicato. Con il secondo motivo si censura la motivazione della Corte di Appello di Torino con la quale si è affermato che il notaio era comunque responsabile per negligenza professionale. Premesso che dalla motivazione della sentenza impugnata sembra che i giudici di merito non abbiano esattamente inquadrato la distinzione tra dati catastali e pubblicità immobiliare e i risultati che si possono ottenere dalle cd. ipotecarie, i giudici di merito erroneamente hanno, in sostanza, ricollegato tale responsabilità al fatto che i1 notaio non aveva l'acquirente che, in mancanza di un accertamento giudiziale del fatto che il venditore era diventato proprietario per usucapione dei terreni che si accingeva ad alienare, l'acquisto poteva essere a rischio. A tal fine costituisce elemento decisivo l'interpretazio- ta della clausola contenuta del seguente tenore, inseridi vendita: "il B.S. si impegna a società San Marco tutti i danni derivanti da che o Enti possano avanzare in conseguenza della vendita dei terreni a intestati o in nella misura a stabilirsi al che aver luogo e che comunque essere n al costo dei terreni e opere su di essi costo sarà quello della e il B. si impegna a versare nel massimo di m . 12 il importo. stima di tutti questi danni viene ai geomeni G . e il Foro di m- Secondo la Corte di Appello di Torino l'aggettivo "imperfetto" starebbe a significare invalido. La clausola disciplinerebbe quindi l'ipotesi della vendita non valida con riferimento a tutti i terreni compresi quelli per i quali vi era un titolo negoziale di acquisto e sostanzialmente richiamerebbe la garanzia per evizione disciplinata dagli artt. 1483 e 1484 C.C.. Come puntualmente dedotto dalla difesa del ricorrente, da un lato, è del tutto apodittica la affermazione secon- do la la vendita "imperfetta" sarebbe collegabile ai soli terreni con riferimento ai quali il venditore poteva vantare un titolo di acquisto e non anche ai terreni rispetto ai quali il venditore dichiarava di essere diventato proprietario per usucapione, e, dall'altro, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di chiarire come dalla clausola in questione, del tutto superflua, in relazione alla garanzia per evizione, non fosse desumibile che l'acquirente fosse a conoscenza del rischio cui andava incontro nell'acquisto di terreni di cui il venditore dichiarava di essere diventato proprietario per usucapione, senza che ciò fosse giudizialmente confermato. della In definitiva, il ricorso va accolto, con sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di Cassazione. I L COMMENTO di Botta La Cotte di interviene nuovamente sulla alla controversa questione a di un bene immobile da patte del prietario che di aver acquistato per non accettata la decisione esclude la nullità del contratto di compravendita la titolarità di un immobile sul quache le l'alienante ha il possesso ad usucapionem per il di tempo ad acquisire il diritto, ""ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato i n contraddittorio con il precedente proprietario", e riconosce la correttezza professionale del notaio rogante. ad acquisire il diritto, "ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario" ( l ) , e riconosce la correttezza professionale del notaio rogante. Tale interpretazione, dunque, rappresenta una decisa presa di posizione rispetto ad una problematica delicata e densa di conseguenze sotto il profilo concreto, per i il Supremo Collegio, disuoi riflessi sull'attività scostandosi dal precedente avviato nella metà degli anni '90 da una nota sentenza resa in tema di trasferibilità del possesso aderisce così espressamente ad una posizionegià adombrata in alcune pronunce della interessanti spunti di riflessione. Note: Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione interviene nuovamente, a distanza di anni, sulla controversa questione relativa alla legittimazione a disporre di un bene immobile da parte del proprietario che dichiara di aver acquistato per usucapione non accertata giudizialmente. In particolare, la Suprema Corte, disattendendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, esclude la nullità del contratto di compravendita che trasferisce la titolarità di un immobile sul quale l'alienante ha esercitato il possesso ad per il periodo di tempo Cfr. 5 febbraio2007, n. 2485. (2) Considerata un C m . 12 novembre 1996, n. 9884, in 1997,315,con nota di S. Palmieri, Vendita di possesso: un istituto "apolide" in 1996, 1327; in Riv. not., 995,con nota di G. La di immobile in Vita 1998, 1442, con nota di M. del possesso. Contratto (3)Cm. 26 novembre 1999, n. 13184, in con e seguita da Cm., Trinota di G. butaria, agosto n. 10372, in Riv. 172, con nota di D. ed imposta di registro. Nello stesso senso, App. Potenza, 17 febbraio 2003, n. 40, in Danno e resp., 211, Carbone, del notaio in con nota di ne ad ani di di NOTARIATO N. I Il caso Nella specie una S.r.l., acquirente di alcuni terreni che il venditore dichiarava di aver usucapito, conveniva in giudizio, per negligenza professionale, il notaio che aveva rogato l'atto di compravendita in mancanza di una sentenza di accertamento dell'awenuto acquisto della proprietà per usucapione. Né, a parere della società ricorrente, era sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista,la circostanza che nell'atto era inserita una clausola che poneva un obbligo di risarcimento del danno a carico dell'alienante nel caso di eventuali azioni avanzate da terzi "in conseguenza della vendita imperfetta dei terreni a lui intestati o avuti in usucapione" (4). La pronuncia di merito, resa in primo grado ravvisava la radicale nullità del rogito, ritenendo requisito indispensabile,ai fini della legittirnazione a disporre del bene da parte dell'alienante, l'esistenza di una pronuncia di accertamento dell'intervenuta usucapione. In ogni caso, una volta compiute le opportune indaginisulla situazione della dei beni, e tenuto conto della loro appartenenza, a parere del Tribunale, il notaio avrebbe dovuto far presente alle parti l'opportunità, per il buon esito del negozio, del preventivo accertamento giudiziale della proprietà dei beni compravenduti. La sentenza trovava conferma nella pronuncia della d'Appello, la quale ribadiva la necessità di una verifica giudiziale dell'esistenza in concreto dei requisiti indispensabili affinché l'esercizio del potere di fatto sul bene "corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale idoneo a determinare la prescrizione acquisitiva" (6) dia luogo all'acquisto di tale diritto per infatti,"sino a quando usucapione. A parere della non vi è l'accertamento giudiziale dell'acquisizione del diritto di proprietà per un possesso qualificato e continuo ex art. 1158 C.C., l'acquisto del diritto di proprietà non può essere dichiarato dal possessore" (7). In tale prospettiva, trovava conferma anche la posizione del sulla negligenza del notaio in relazione di tutte le attività preparatorie, necessarie al conseguimento del risultato voluto dai contraenti, nonché alla carente informazione da lui fornita all'acquirente sui rischi connessi alla compravendita di un bene usucapito, la cui titolarità non era stata accertata mediante sentenza, ma trovava fondamento esclusivamente in una dichiarazione della parte venditrice che non poteva essere oggettodi verifica da parte dello stesso notaio rogante. La soluzione accolta dalla Suprema Corte, viceversa, disattende il dei giudici di merito riconoscendo sia la validità dell'atto di trasferimento dei beni usucapiti, in mancanza della sentenza di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà, sia la correttezza dell'operato del notaio, suffragata dalla presenza, nel contratto di vendita, di una clausola il cui tenore lasciava desumere che il compratore fosse ben consapevole nell'acquisto del bene, in assenza deldel rischio l'accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione. La Cassazione muove da alcune affermazioni soste- I NOTARIATO N. - nute in passato nella nota sentenza n. 988411996 (8) richiamata, nelle motivazioni, dai giudici di merito e, pur seguendo un iter logico-argomentativo non sempre chiaro, coglie l'occasione per distinguere l'ipotesi di trasferimento della mera situazione possessoria, svincolata dal diritto reale sul bene alla quale aveva dato rilievo preminente la sentenza n. 988411996, esprimendosi negativamente (9) dal caso in cui, invece, oggetto del trasferimento è il diritto di proprietà conseguente al senza che l'accompimento del possesso ad quisto sia stato accertato giudizialmente. E su questa seconda ipotesi che la Corte ritiene di doversi esprimere favorevolmente, aderendo ad un'interpretazione da tempo sostenuta in dottrina (10) e seguita in alcune decisioni giurisprudenziali (1l). - - Vendita del possesso e trasferimento del diritto acquistato per usucapione Nel 1996 la Cassazione (12) era giunta all'opposta Note: (4)Cfr. Cass. 5 febbraio 2007, n. 2485. inedita. (5) Trib. Alba, 7 agosto (6) Cfr. App. Torino, 12 giugno 2002, in Giur. it., 2003, I , 1618, con nota di D. Le Voci. (7)Così, App. Torino,12 giugno 2002, cit., 1619. (8) Cass. 12 novembre 1996, n. 9884, cit. (9) contrattuale del mero possesso è stata sostenuta anche dalla precedente Cass. 27 settembre 1996, n. 8528, in 1997,162, con nota di P. Iamiceli, dei da civici del possesso; in I 1997,468, con nota di A. Abe bate, Validità del preliminare di vendita del in Dir. giur. e 1998, 98, con nota di I. Cimmati, E impossibilità dell'oggetto,il contratto un gravato da un uso in Foro it., 1997, I, 2604, con nota di E. in Giust. 1997, 1, 1906; in Riv. 1998, 279; in Giur. it., 1998, I, 934; in Riv. 1998, 279, che ha ritenuto inammissibile un contratto del disgiunto dal del comspondente diritto, dimero chiarando nullo, per impossibilità "il preliminare con pani si siano obbligate rispettivamentead e ad acquistare soia ad un bene Sottolinea E ro, Note in tema di del possesso, in Vita not., 1999, I , 487, che è necessario, inoltre, tenere ben distinta la quale si prospetta nei casi in cui il trasferimento del possesso costituisce l'oggetto esclusivo di un contratto di alienazione, dissociato da quello della proprietà - come nell'ipotesi esaminata dalla Corte nella sentenza n. 988411996 da quella che attiene all'adempimento dell'obbligazione di all'atto traconsegna della cosa, quale effetto derivato e slativo (sovrastante)della proprietà, che non pone un problema di autonoma e giustificazionedel trasferimento del (10) Cfr. C.M. Bianca, VI, Milano, 1999,816; Id., Se sia un titolo di acquisto in sociale ed Milano, 1181 M. Avagliano, acquisti a titolo originario per usucapione: decisione Corte n. del 2 1996, in a cura della Commissione Studi del Studi e 1995-1997, Milano, Consiglio Nazionale del 1997,527 Vitucci, per e a disporre, in Giust. 3 M. di immobili acquistati per non accertata in not., I, 81 (11) Cass. 26 novembre 1999, n. cit.; Cass., 7 n. 10372, cit., secondo la quale "l'acquisto per agosto si con mero decorso del possesso e non con ia che nello stesso senso App. Potenza, 17 febbraio 2003, n. 40, cit. (12)Cass. 12 novembre 1996, n. 9884, cit. di escludere la validità dell'atto di di un immobile in assenza di una pronuncia di aver preliaccertamento della compiuta usucapione, minarmente affrontato e negativamente la diversa questione di un contratto avente ad del mero di un bene. oggetto il In quell'occasione la Corte, ribadendo una posizione espressa pochi mesi prima aveva sostenuto trasferibilitàcontrattuale del possesso svincolato dal diritto di proprietà del bene su cui si esercita il potere di che "esclude fatto, stante il disposto dell'art. 1470 che oggetto del contratto di compravendita possa essere che, pur avendo giuridica, non costituisca tuttavia un diritto" (14). I1 possesso è, infatti, il potere sulla cosa che si manifesta in una attività che corrisponde all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, ex art. 1140 C.C., "e l'attività, comportamento del possessore, non può formare oggetto di vendita" (15). Da questo ineccepibile assunto, tuttavia, la Corte effetti del possestraeva l'ulteriore conseguenza che so protratto nel tempo non sono ancora un diritto: l'esercizio del possesso per il numero di anni stabilito dalla legge costituisce infatti solo il presupposto per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sulla cosa posseduta, mentre l'acquisto di tale diritto per effetto l'usucapione, per poter essere fatto valere e quindi costituire oggetto di un eventuale contratto di compravendita deve prima essere accertato e dichiarato nei modi di legge" (16). Con quest'affermazione la pronuncia introduceva nel perfezionamento della viuna nuova cenda acquisitiva del diritto reale, in assenza della quale si determinerebbe l'intrasferibilitàdel bene ( 17). A distanza di più di dieci anni, la Cassazione, invece, coglie l'occasione per sgombrare il campo da ogni equivoco sul punto, ed escludere la necessità tamento giudiziale ai fini dell'acquisto della zione a disporre del bene usucapito. La Corte sottolinea, quindi, in premessa, che il problema relativo alla "possibilità che oggetto di una vendita possa essere il solo possesso, in quanto tale" è altro rispetto alla diversa situazione nella si intende trasferire il diritto reale acquistato per usucapione. I1 primo caso concerne, infatti, la "vendita del nella quale il pone in essere possesso" che un atto di disposizione proveniente a non una fattispecie traslativa di diritti. non può I1 secondo caso, invece, riguarda la vicenda nella protratto per il periodo quale il possesso ad prescritto, ha dato luogo ad un acquisto a titolo originario in capo al possessore, i cui atti dispositivi sono, dunque, a Pertanto, oggetto del trasferimento non è il possesso, ma il diritto che nasce a seguito della compiuta usucapione e che si consolida, in capo rente a titolo originario, decorso il periodo di tempo previsto dal legislatore. Acquisto per usucapione e requisiti di trasferimento di validità dell'immobile Muovendo da questa premessa, la Cassazione foca- -. . Note: (13) Cass. 27 settembre 1996, n. 8528, cit., secondo la quale stessa di .. . si la sua è mai ma può solo essere e è m possesso, m che lo essere ... cioè da un che, per la sua può essere proprio di che possiede e non di ha m precedenza". In argomento, R. Sacco, Il in civ. comm., da Cicu e Messineo,continuato da Mengoni, Milano,1988,169,secondo il quale nullo un di del possesso che non a un di della proprietà o ad un di proprietà";D. Rubino, La ivi, C. voce Possesso e in civ., S., 31; G. possesso e di Torino, 1993, 42 S. e 64 per della di un trasferimento contrattuale del L. Padula, La "vedidel possesso", in Riv. &. &., 1. 12 novembre 1996, n. 9884, cit., 316. Sottolinea D. Rubino, (14) La compravendita, cit., 79, che non vi è compravendita "se il non si a un diritto ma a un mero di Ad il di fatto, sebbene dia trasferimentodel possesso (che è in sé solo una tutela) tipi dar solo ad di fare (in senso o di non fare, e quindi ad un non ma te obbligatorio". Sul punto, E. Roppo, in dir. priv., a cura Milano, 2001, 18, e, più in generale, P. Greco e G. di Iudica e Della in Comm. cod. civ., a cura di e Branca, Bologna-Roma, 1972, 131 Sull'oggetto del contratto di compravendita, cfr. G. L'oggetto in in La vendita, a I, Padova, 1994,435; Id., Vendita" di cose" e vendita "di diritcura di ti" 1470 cod. in Riv. dir. 1996,510 S . (15)Cfr. P. Vitucci, per e a cit., La vendita in generak, in dir. 4. In argomento, v. G.B. diretto da i? Torino, 1984, p. 209; A. La vendita, Parma, 1992, 26 Sul tratto essenziale e tipico del possesso, quale situazione autonoma "che si esprime in un in vitù "in fatto", cfr. e prospettive Napoli, S. (16)Cfr. Cass. 12 novembre 1996, n. 9884, cit. (17)Cfr. i? lamiceli, dei beni da usi del possesso, cit., 162, nota 46, secondo la quale "la && ... così ad distacco e di un condi esistenza è del nel (18) Quesito al quale la sentenza n. 9884 del 1996 aveva dato risposta negativa. (19) Sottolinea l'uso "disinvolto" e, spesso, improprio della locuzione "vendita del possesso", P. Vitucci, Acquisto per e a disporre, cit., 3. Sul problema, controverso e dibattuto, lità della "vendita" del esclusa dalla dottrina prevalente, v. R. cit., 79; M . Sacco, possesso, cit., 169 D. Rubino, di immobili per non cit., 81 S.; G. Grasso, La del possesso nei in Contratto e impresa, 2002, 703 S., che sottolinea la differenza vendita del possesso e vendita a rischio e pericolo; Id., La del possesso, una vendita in 1998,291 S.; L. Padula, "vendita del possesso", cit., 831. Più in generale, cfr. L. Mengoni, a non domino, in Priv., civ., I , Torino, S.; Id., Gli acquisti a non domino, Milano, 1994; C. voce in dir., Milano, 1964, 1073; R. Sacco e R. possesso, in dir. civ. comm., cit., 490 S.; A. NOTARIATO N. I lizza l'attenzione sulla questione principale, della necessità di una sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione per la validità dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile. La Corte respinge con decisione questo assunto sottolineando che, laddove si dovesse accedere a quest'interpretazione "si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente"(20). che, nel riIn altri termini, il possessore spetto dei requisiti previsti dalle disposizioni codicistiche, ha fruttuosamente acquistato a titolo originario, si troverebbe nella singolare posizione di essere soggetto all'onere di dover richiedere un preventivo accertamento giudiziale della titolarità del proprio diritto, per poterne legittimamente disporre. L'interpretazione appare in linea con la posizione secondo la quale subordiespressa dalla dottrina nare la trasferibilità del bene ad una sentenza che accerti la titolarità del diritto in capo all'acquirente a titolo originario comporterebbe l'introduzione di una limitazione del potere spettante al proprietario, del tutto estranea alla disciplina codicistica. Ciò determinerebbe, senza alcuna indicazione normativa in tal senso, l'ingiustificata compressione di una facoltà fondamentale ed essenziale del diritto reale (22). Non vi è dubbio, infatti, che la ratio dell'usucapione "risiede ... nell'utilità di mutare una situazione di fatto in una vera situazione di pieno diritto a favore di colui che mantiene ed esercita ininterrottamente la gestione economica della cosa di fronte all'incuria del proprietario" e che "l'idoneità della cosa, il possesso continuato e il decorso del tempo", ex art. 1158 C.C., (cui si aggiungono il titolo, la sua trascrizione e la buona fede nell'ipotesi di usucapione decennale, ex art. 1159 C.C.) costituiscono i requisiti necessari e sufficienti affinché l'acquisto a titolo originario "si compia" (23). Questa interpretazione trova conferma nella Relazione al Re secondo la quale fondamentale" dell'usucapione nell'ordinamento, induceva ad escludere la previsione di un onere in base al quale "colui che ha acquistato per usucapione sarebbe costretto, per avere la piena disponibilità di fatto del suo diritto, a provocare l'accertamento giurisdizionale dell'acquisto nei confronti di colui che per effetto dell'usucapione ha perduto il suo diritto". L'effetto acquisitivo dell'usucapione si realizza dunque "per legge" e consegue al possesso continuato per il tempo necessario a consolidare la titolarità del diritto reale in capo all'acquirente. In questa prospettiva, il proprietario potrà legittimamente disporre del bene, indipendentemente dall'esistenza di una pronuncia di usucapione, essendo gli accertamento eventuali negozi dispositivi posti in essere al termine del prescritto, atti provenienti a Del resto, la sentenza di accertamento dei fatti co- I NOTARIATO N. stitutivi dell'usucapione, che l'acquirente potrebbe comunque aver interesse a far risultare in via giudiziale, secondo l'opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza ha natura dichiarativa; infatti, essendo diretta esclusivamente ad accertare la realizzazione dell'effetto acquisitivo maturato in capo all'acquirente a titolo originario, è priva di efficacia sostanziale e, pertanvalore dichiarativo" (27) e non costitutivo di un diritto già esistente. Note: nota 19) l tipici e in Tratt. dir. a cura di ludica e 1995, 35 Sulla di un contratto atipico di immissione nel possesso, v. B. Troisi, del possesso e privata, Napoli, 2003. ultimo, sulla trasferibilità della rei, v. il recentissimo contributo di M. Gorgoni, La del possesso, Napoli, 2007, spec. 202 ss. (20) Così Cass. 5 febbraio 2007, n. 2485. (21) In questo senso C.M. Bianca, Dritto civile, cit., 816; M. Avagliano, acquisti a titolo la decisione della SuCorte n. 9884 del 2 1996, cit., 525 P. Vitucci, Acquisto e a cit., 5 M. di acquistati per non accertata cit., 90. La dottrina prevalente sostiene l'operatività ipso iure dell'usucapione: cfr. C. Ruperto, voce cit., 1045; A. Gambaro, voce in Tratt. cumm., diretto Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1995, VIII, t. 2, 856; A. del mediante il dir. diretto da 8, t.2, Torino, 1982,501. possesso, in (22) Sul diritto di proprietà e i suoi connotati essenziali,la letteratura è fondamentale tuttavia è l'insegnamento di S. Pugliatti, proprietà e le proprietà, in proprietà diritto, Milano, 1964; Id., Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962; e di Perlingieri, ne alla della "proprietà", Camerino, 1971. dei connotati tradizionali della proprietà privata, v. E ed istituti privatistici, Padova, 1983, 208 ss., Id., La pianificata, Napoli, 1974. Cfr., inoltre, G. e M. dei e statuto della proprietà, I, Padova, 1980; S. La proprietà e in Il controllo attività private, Bologna, 1977; Id., diritto, Bologna, 1981; M. Comporti, del diritto re&, Milano, 1977, spec. 62 (23) Cfr., per tutti, E Del possesso, in del a cura di Scialoja e Branca, IV ed., Bologna-Roma, 1966, 1158-1159, 60 ss.; L. Tazza, Del possesso, in Codice annotato, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 1991, 654 Sul conflitto tra la rilevanza della proprietà e la rilevanza del potere di fatto, R. Sacco, possesso, in Tratt. dir. cumm., diretto da Cicu e continuato da Mengoni, Milano, ss. (24) Cfr. Relazione al Re, n. 1074, alla quale fanno riferimento sia Cass. 26 novembre 1999, n. 13184, cit., che App. Potenza, 17 febbraio 2003, n. 40, cit. Quest'ultima pronuncia richiama, inoltre, la Relazione ministeriale alla legge secondo la quale I'acquirente per usucapione non è in realtà obbligato a ric edere l'accertamento relativo all'acquisto, potendo egli in ogni caso a in senza di (25) Lo ricorda autorevolmente C.M. Bianca, cit., 816. cit., 856, secondo il (26) Cfr., per tutti, A. Gambaro, voce "m si che ipso iure e che la che ne accerti' gli effetti abbia valore In Cass. 3 febbraio 2005, n. 2161, in Giur. it., I, 12, con nota di R. e trascrizione; Cass. 29 aprile 1982, n. 2717, in Peratoner, FOTO it., 1982; Pret. Camerino, 9 novembre 1985, in dir., 756. (27) Cfr. C.M. Bianca, da usi ciwici e cit., 816; P. Circola* del possesso, cit., 162, nota 46. dei posizione accolta dalla più recente pronuncia S.C. era già emersa in una precedente sentenza resa in margine al tema della proponibilità della domanda di acquisto della proprietà immobiliare per nei confronti della curatela fallimentare. Distinguendo tra "atti" costituenti fonti di acquisto a titolo derivativo e "fatti" acquisitivi, incidentalmente sottolineava che il legislatore, disponendo la trascrizione delle "sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione il diritto di proprietà o altro diritto reale immobiliare limitato", attraverso la disciha escluso "l'onere di trascrizioplina dell'art. 2651 ne del "fatto" acquisitivo o estintivo, al tempo stesso non disponendo che la fattispecie (acquisitiva o estintiva) debba ritenersi incompiuta o comunque inefficace fino all'emissione della sentenza per il relativo accertamento" (29). Riflessi I1 principio emerso dalla sentenza in esame desta interesse per i suoi riflessi su alcune questioni di grande rilievo per il notaio, legate alla responsabilità professionale e alla funzione assolta dall'attività notarile nel sistema della trasmissione dei beni. I1 riconoscimento della validità del trasferimento dell'immobile usucapito in assenza del relativo accertamento giudiziale, assume, infatti, particolare rilevanza alla luce della disposizione contenuta nell'art. 28, n. della legge notarile che, come è noto, vieta la ricevibilità di atti espressamente proibiti. Si esclude, inoltre, una condotta negligente del dal tenore delle clausole inserite nell'atnotaio to, è chiaramente desumibile la piena consapevolezza della parte acquirente in ordine alla peculiarità del titolo di provenienza e al rischio connesso all'acquisto di un immobile "di cui il venditore dichiara di essere diventato proprietario per usucapione, senza che ciò sia giudizialmente confermato'' (30). Infine, la possibilità di stipulare, evitando l'attesa di un giudizio di accertamento dell'acquisto a titolo originario, spesso lungo e difficoltoso, valorizza il ruolo del notaio (31) e favorisce la fluidità della circolazione degli immobili e la dinamicità degli scambi, assicurando impulso a situazioni nelle quali la notorietà dei fatti garantisce, con ragionevole certezza, la compiuta usu- E interessante notare che, in un contesto diverso dal nostro, il nuovo codice civile brasiliano (32) ha innovato la disciplina dell'usucapione riducendo a cinque anni il periodo necessario alla sussistenza della fattispecie acquisitiva. I1 provvedimento si inserisce, insieme ad altre misure di incentivo e regolarizzazionefondiaria, che, colmando la diin un processo di stanza tra l'effettività delle situazioni di fatto e la mancanza di riferimenti formali, mediante un procedimento di "titolarizzazionedel possesso" (33) consente l'attribuzione della proprietà immobiliare, e l'inserimento "del bene in un circuito economico proprio di un'economia moderna" (34). -- -- - - ~ - -~ -~ -p -p - Note: (28) Cfr. 26 novembre 1999, n. 13184, cit. È interessante notare, 6 giugno n. 7583, in Mass. Giur. inoltre, che anche resa in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa ha sostenuto che "il .. . essere nidi et da una rigorosa della del e e non è della un ai- una di del di appropriativa, istituto controverso di creazione cfr., per tutti, E. Briganti, luce della Corte in I a cura di M. Tamponi e E. Napoli, ss. (29) Sottolinea Cass. 29 aprile 1982, n. 2717, in Mass. Giur. it., 1982, 2651 la trascrizioneha funzione di mera che nella pubblicità-notiziae non incide sulla posizione sostanziale dell'acquirente a titolo originario. Per Cass. 28 gennaio 1985, n. 443, in Mass. Giur. it., originaria per che il con1985, flitto tra a e per si a di nidi et sentenza che avendo la trascrizione funzione di mera pubblicità e dunque essendo priva di efficacia sostanziale. dunque prescinde completamentesia dalla sentenza giudiziale di accertamento, sia dal dato formale della pubblicità; l'omissione "non R. Sacco, possesso, cit., 403. In dottrina, cfr. M. di acquistati non cit., 91, il quale osserva che al di fuori dei casi in cui interviene quale elemento essenziale in funzione di integrazione della cie acquisitiva ex art. 1159 C.C., la trascrizione "non muta in nessun la ... sia delsia della del diritto". E La trascrizione immobiliare, in Comm. cod. ciu., diretto da Milano, 1991, 249, sottolinea che la richiestadi una sentenza di accertamento risponde solo ad "un interesse di fatto". La previsione si inserisce, tuttavia, in una generale di dei terzi, che trova realizzazione attraversol'operatività sul piano e della trascrizione su quello della pubblicità; cfr. U. Della trascrizione,in Comm. cod. ciu., VI, Torino, 1971, 145. Sulla disciplina della trascrizione, più in generale, R. La Milano, 1973; e E. Briganti, Pubblicità e in di diritto ci&, Napoli, 2005,627 (30) Così Cass. 5 febbraio 2007, n. 2485. (31) Sul molo del notaio nella realtà economico-socialedel terzo millennio, e sul fondamentale contributo del Notariato al processo di sviluppo della società, in una prospettiva cfr. G. al volume Il del nello internaIpsoa, 2007, 1 (32) Il nuovo codice civile brasiliano, approvato il 10 gennaio 2002, è entrato in vigore1'11 gennaio 2003 e il del 1916. Cfr. A. Calderale (a cura di), Am del sul Novo civil de dicembre Milano, 2003. (33) Sulla fondiaria in Brasile e l'attuazione del Progetto of Poor, cfr. E of Poor: un in del nello cit., 25 54 Id., L'accesso ai mondo del diritto. Il di partenza, in corso di pubblicazione. (34) Cfr. E Lucarelli, The Legai of Poor: un cammino comune, cit., 29, il quale sottolinea "il nesso di fra povertà e mancanza di titoli formali di proprietà sui beni di cui pure si ... Se si attribuisse il titolo di proprietà ed i diritti agli immobili di cui (i poveri) senza titoli formali, porrebberoaccedere ad una forma superiore di godimento dei medesimi, data, fra l'altro, dalla possibilità di ricorso al credito". NOTARIATO N. I