Anagrafe - Comune di Ghisalba

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Anagrafe - Comune di Ghisalba
SERVI I UFFICI DE
GRAFICI
Certificato di residenza
Ufficio di riferimento: Anagrafe
Descrizione Procedimento
Il certificato di residenza attesta l'effettiva dimora nel Comune di un singolo cittadino o di una famiglia. Alle persone
emigrate o cancellate viene rilasciato il certificato di residenza storico, alla data della emigrazione o della cancellazione.
Il certificato è valido per sei mesi. Può avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce al certificato
che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Dal primo gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutte
le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. Pertanto è vietato rilasciare
certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
La nuova previsione legislativa tuttavia non interviene in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Infatti in
tali casi è previsto che ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti può essere chiesta la produzione di certificati. In tal
caso, sulle certificazioni dovrà essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: “certificato rilasciato per i
procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
Requisiti
Essere residenti nel Comune, o esserlo stati, nel caso di certificato storico di residenza.
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è
necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Documentazione Necessaria
Documento di riconoscimento.
Costo
0,26 Euro se in carta libera; 0,52 Euro se in bollo, oltre alla marca da bollo da 16,00 Euro (da portare a cura del
richiedente).
Normativa
DPR 445/2000; Legge 24/12/1954, n. 1228; DPR 30/05/1989, n. 223; art. 15 legge 12/11/2011, n. 183.
Tempistica
Immediata.
Carta di identità cittadini italiani residenti
Ufficio di riferimento: ANAGRAFE
Descrizione Procedimento
La carta d’identità ha la durata di dieci anni dalla data del rilascio (a partire dal 26/06/2008). Per la scadenza si fa
riferimento all’art. 7 D.L. 09/02/2012 n. 5 secondo cui i documenti sono rilasciati con validità fino alla data corrispondente
al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo. Viene rilasciata valida per l’espatrio, purché l'interessato dichiari di non trovarsi nelle particolari
condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto, compilando apposita dichiarazione.
Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella carta d'identità non
valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per l'espatrio". Anche se tra i Paesi che hanno aderito al trattato di
Schengen normalmente non vengono fatti controlli alle frontiere, è bene comunque avere con sé un documento valido
per l'estero.
Quando si rinnova
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Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima della scadenza
A discrezione dell'interessato per cambiamento dei seguenti dati: residenza e stato civile
Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il
numero del documento, che può essere richiesto all’ufficio Anagrafe
Per deterioramento: portare all'anagrafe la carta d’identità deteriorata, oltre alla documentazione
richiesta per il rilascio e compilando apposito modello
Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisizione
della cittadinanza italiana
Requisiti
Occorre essere residenti nel comune di GHISALBA .
Per i cittadini residenti in un altro Comune (o iscritti all’AIRE di un altro Comune) occorre compilare una richiesta;
l’Anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al Comune di residenza (o di iscrizione all’AIRE); occorre quindi attendere la
risposta prima di procedere al rilascio.
Documentazione Necessaria
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3 fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
carta d’Identità ancora valida (se esiste), che va sempre riconsegnata all’ufficio
oppure un documento di riconoscimento in corso di validità.
oppure, se l’interessato non possiede documenti, occorre la presenza di 2 testimoni maggiorenni, anche
parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido
In caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all’Autorità di
Pubblica Sicurezza.
Solo nei casi di furto, smarrimento o deterioramento di una carta d’identità ancora valida e rilasciata dal Comune di
GHISALBA è possibile avere una carta nuova senza bisogno di produrre un documento di riconoscimento o di essere
accompagnato da testimoni.
Costo
5,42 Euro per il primo rilascio; 10,58 Euro se duplicato.
Normativa
Regio Decreto 06/05/1940 n. 635 articoli 288 – 294
Legge 18/02/1963 n. 224
Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1965 n. 1656
Legge 21/11/1967 n. 1185, Legge 04/04/1977 n. 127
Decreto del Presidente della Repubblica 06/08/1974 n. 649
Legge 28/02/1990 n. 39 articolo 6, Legge 15/05/1997 n. 127, DL. 09/02/2012 n. 5
Tempistica
Rilascio immediato per i residenti e iscritti AIRE, per i non residenti il rilascio è posticipato all’acquisizione del nulla osta
da parte del Comune di residenza.
Carta di identità cittadini italiani residenti minorenni
Ufficio di riferimento: ANAGRAFE
Descrizione Procedimento
La carta d'identità può essere rilasciata senza limite di età - la carta d'identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3
anni - la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni.
Per la scadenza si fa riferimento all’art. 7 D.L. 09/02/2012 n. 5 secondo cui i documenti sono rilasciati con validità fino
alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
I minori devono presentarsi personalmente all’ufficio Anagrafe accompagnati da almeno un genitore (o esercente la
potestà). Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi i ragazzi possono presentare il passaporto
(se ne sono in possesso) e farsi accompagnare da due testimoni sempre e comunque presentando il modello di assenso
firmato dai genitori esercenti la potestà genitoriale.
I minori italiani possono avere una carta d’identità valida per l'espatrio se non sono nelle condizioni che per legge
impediscono il rilascio del passaporto Per ottenere la carta d'identità valida all'espatrio occorre l’atto di assenso firmato
da entrambi i genitori. In mancanza del consenso di un genitore occorre l'autorizzazione del giudice tutelare. Se entrambi
i genitori accompagnano il ragazzo il consenso può essere espresso davanti all'ufficiale d’anagrafe.
Se il ragazzo viene accompagnato da un solo genitore occorre presentare il consenso scritto dell'altro genitore,
allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Per viaggiare è necessario:
Minori di 14 anni in caso di espatrio con i genitori:
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carta di identità valida per l'espatrio con riportati nel retro il nome dei genitori; Espatrio con persona
diversa dai genitori o dal tutore legale:
carta di identità valida all'espatrio;
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l'accompagnatore deve essere munito di apposita dichiarazione firmata dai genitori e convalidata dalla
Questura
Espatrio di minorenne con più di 14 anni:
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carta di identità valida per l'espatrio;
se viaggia con persona diversa dai genitori o dal tutore legale e con compagnie aeree/marittime, può
essere richiesto da quest’ultime, l’autorizzazione che va richiesta in Questura.
Per i minori (0 – 18 anni) accompagnati all’interno del territorio nazionale da persona diversa dai genitori o dal tutore
legale che viaggiano con compagnie aeree/marittime, può essere richiesto da quest’ultime, l’autorizzazione che va
richiesta in Questura.
Sulla carta d’identità valida per l’espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella carta d’identità non
valida per l’espatrio compare la dicitura: “non valida per l’espatrio”.
Requisiti
Occorre essere residenti nel Comune di GHISALBA .
Per i cittadini residenti in un altro Comune occorre compilare una richiesta; l’anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al
Comune di residenza; occorre quindi attendere la risposta prima di procedere al rilascio.
Documentazione Necessaria
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domanda firmata dai genitori su modulo firmato dall’Ufficio
tre fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all’Autorità di
Pubblica Sicurezza
per i minori sotto tutela: occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione riguardante la
tutela.
Solo nei casi di furto, smarrimento o deterioramento di una carta d’identità ancora valida e rilasciata nel Comune di
GHISALBA è possibile avere una carta nuova senza bisogno di produrre un documento di riconoscimento o di essere
accompagnato da testimoni.
Costo
5,42 Euro primo rilascio; 10,58 Euro se duplicato.
Normativa
Decreto Legge 13/05/2011, n. 70; art. 7 D.L. 09/02/2012 n. 5; art 40 del D.L. 20/02/2012, n. 1.
Tempistica
Rilascio immediato per i residenti, per i non residenti il rilascio è posticipato all’acquisizione del nulla-osta da parte del
Comune di residenza.
Proroga validità carta di identità
Ufficio di riferimento: ANAGRAFE
Descrizione Procedimento
La carta d’identità ha validità di dieci anni ed equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione
Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.
L’art. 31 D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con Legge 06/08/2008, n. 133 ha disposto la validità temporale della carta
d’identità da cinque a dieci anni, pertanto le carte d’identità rilasciate dopo il 26/06/2003, sono prorogate per ulteriori
cinque anni. E’ possibile chiedere l’apposizione di un timbro di proroga, sulle carte d’identità con scadenza dal
26/06/2008 al 26/06/2013, rivolgendosi agli uffici anagrafici del Comune di residenza.
E’ possibile richiedere l’apposizione del timbro di proroga anche nel Comune di domicilio. In tal caso l’ufficiale
d’anagrafe, prima di apporre il timbro, dovrà richiedere apposito nulla-osta al Comune di residenza e conseguentemente
dare comunicazione dell’avvenuta apposizione del timbro di proroga.
La richiesta di apposizione del timbro di proroga può essere presentata anche da persona diversa dall’intestatario se
munita di delega.
AVVISO IMPORTANTE:
a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero dell’Interno di disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte
delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, della carta d’identità prorogata con apposizione del
timbro o della carta d’identità elettronica prorogata con consegna di un documento attestante la nuova scadenza, è
possibile procedere, a richiesta dei cittadini che intendono recarsi all’estero, alla sostituzione della carta d’identità da
prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del
rilascio, previo pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso degli interessati
Requisiti
Essere in possesso di carta d’identità con scadenza dal 26/06/2008 al 26/06/2013.
Documentazione Necessaria
Carta di identità.
Costo
Nessuno.
Normativa
Art. 31 D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con Legge 06/08/2008, n. 133.
Tempistica
Immediata.
Passaporto
Ufficio di riferimento: ANAGRAFE
Descrizione Procedimento
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da
tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari. Attualmente, in Italia, si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.
Dal 25/11/2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore dovrà essere dotato di un
passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.
Presso l’ufficio Anagrafe è possibile reperire il modello di domanda nonché tutte le informazioni per il rilascio del
passaporto. E’ poi necessario recarsi personalmente in Questura in quanto vengono acquisite le impronte digitali. Tale
procedura si applica a tutti coloro che risultano essere maggiori di anni 12.
Per i minori di anni 12 non vengono acquisite le impronte digitali.
Se chi richiede il passaporto ha figli minori, anche non conviventi, deve indicare tale circostanza nel modello. Questo
vale per genitori coniugati, conviventi, separati, divorziati. Inoltre serve l’assenso tra genitori, cioè una dichiarazione in
cui l’altro genitore acconsente al fatto che il passaporto sia rilasciato/rinnovato alla persona che richiede il passaporto.
Se il genitore che deve firmare l’assenso non può essere presente, può fare la fotocopia del proprio documento di
identità valido, e allegarla all’assenso scritto. Questo vale per genitori coniugati, conviventi, separati, divorziati.
Validità del passaporto
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Dal 2003 il passaporto è valido dieci anni, e non bisogna più rinnovarlo ogni 5 anni.
Da zero a tre anni il passaporto è rilasciato con validità triennale.
Da tre a diciotto anni il passaporto è rilasciato con validità quinquennale.
Duplicato del passaporto
Chi ha smarrito il passaporto o ha subito un furto o se le pagine sono esaurite, può richiederne uno nuovo che avrà una
validità di dieci anni. In tal caso è necessario allegare la denuncia di smarrimento o di furto. Laddove la richiesta del
nuovo passaporto è determinata dal deterioramento è necessario consegnare il vecchio passaporto. La
documentazione necessaria è quella del rilascio di un nuovo passaporto.
Passaporto collettivo
Il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, o altre motivazioni
previste da accordi internazionali. Questo tipo di passaporto può essere richiesto dal capogruppo esclusivamente
presso la Questura di Bergamo, Ufficio Passaporti, e permette l’espatrio, per un solo viaggio, di gruppi di minimo 5
persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio. Il capogruppo deve essere
titolare di passaporto individuale in corso di validità.
Oltre al modulo di richiesta serve la ricevuta di versamento di Euro 5,50 sul c/c intestato alla Questura competente, con
causale: “passaporto collettivo”. Inoltre al passaporto collettivo, che deve indicare i nomi dei componenti del gruppo,
bisogna allegare:
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il versamento di Euro 2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di 10 anni) da versare in unica
soluzione sul c/c 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse concessioni
governative”
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fotocopia del documento d’identità per ogni partecipante (le fotocopie dei documenti di identità
possono essere legalizzate)
per i partecipanti che siano genitori di figli minori, l’assenso con firma autenticata dell’altro genitore in
carta libera o autorizzazione del giudice tutelare
per i partecipanti minorenni, l’assenso di entrambi i genitori in carta libera o autorizzazione del
giudice tutelare.
Requisiti
Essere cittadini italiani.
Non avere impedimenti all’espatrio.
Documentazione Necessaria
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un documento di riconoscimento valido
due fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, senza copricapo
una marca per concessioni governative di Euro 40,29 per passaporto
la ricevuta di pagamento di Euro 42,50 per 48 pagine, esclusivamente su apposito bollettino postale
presente presso tutti gli Uffici Postali, sul conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto
elettronico”.
Costo
Euro 40,29 + Euro 42,50 + Euro 0,26 (per legalizzazione fotografia).
Normativa
Legge 21/11/1967 n. 1185.
Tempistica
Immediata se presente tutta la documentazione necessaria, poi è necessario attendere i tempi della Questura per il
rilascio.
Certificato di residenza
Ufficio di riferimento: ANAGRAFE
Descrizione Procedimento
Il certificato di residenza attesta l'effettiva dimora nel Comune di un singolo cittadino o di una famiglia. Alle persone
emigrate o cancellate viene rilasciato il certificato di residenza storico, alla data della emigrazione o della cancellazione.
Il certificato è valido per sei mesi. Può avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce al certificato
che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Dal primo gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutte
le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. Pertanto è vietato rilasciare
certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
La nuova previsione legislativa tuttavia non interviene in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Infatti in
tali casi è previsto che ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti può essere chiesta la produzione di certificati. In tal
caso, sulle certificazioni dovrà essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: “certificato rilasciato per i
procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
Requisiti
Essere residenti nel Comune, o esserlo stati, nel caso di certificato storico di residenza.
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è
necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Documentazione Necessaria
Documento di riconoscimento.
Costo
0,26 Euro se in carta libera; 0,52 Euro se in bollo, oltre alla marca da bollo da 16,00 Euro (da portare a cura del
richiedente).
Normativa
DPR 445/2000; Legge 24/12/1954, n. 1228; DPR 30/05/1989, n. 223; art. 15 legge 12/11/2011, n. 183.
Tempistica
Immediata.
Legalizzazione di fotografie
Ufficio di riferimento: ANAGRAFE
Descrizione Procedimento
Con la legalizzazione di fotografia si accerta la corrispondenza tra la fotografia ed i dati anagrafici di una determinata
persona. Serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, patente,
porto d’armi ecc.)
La legalizzazione può essere fatta dall'ufficio competente al rilascio dei documenti (ad es. Questura nel caso di richiesta
passaporto , alla Motorizzazione nel caso di richiesta di patente, ecc.) oppure dall'Ufficio Anagrafe.
Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che si presenti la persona interessata.
I minorenni devono presentarsi con una fototessera e accompagnati da un genitore che abbia un documento valido.
Requisiti
Può essere rilasciata sia agli italiani che agli stranieri, sia ai residenti che ai non residenti.
Documentazione Necessaria
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una fotografia
documento di riconoscimento valido.
per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è
scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può
ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).
Costo
0,26 Euro.
Normativa
Legge 15/05/1997, n. 127.
Tempistica
Immediato.
Autentica di firma
Ufficio di riferimento: ANAGRAFE
Descrizione Procedimento
Presso lo sportello Anagrafe si autenticano le firme in calce a:
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istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici
economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione)
istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni..)
atti in procedimenti penali
atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e trattori.
Nota:
La sottoscrizione delle istanze (domande) e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alla Pubblica
Amministrazione o a gestori o esercenti un servizio pubblico non deve essere autenticata (unica eccezione: la delega per
la riscossione di benefici per conto di terzi) e può essere fatta:
- davanti al dipendente addetto dell’ufficio ricevente la domanda
- oppure presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante
Requisiti
Essere maggiorenni.
Documentazione Necessaria
Occorre mostrare un documento di riconoscimento.
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è
necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto
(legge 15/07/2009 n. 94).
Costo
0,26 Euro se in carta libera; 0,52 Euro se in bollo, oltre alla marca da bollo da 16,00 Euro (da portare a cura del
richiedente).
Normativa
D.P.R 445/2000.
Tempistica
Immediata.
Dichiarazione di nascita
Ufficio di riferimento: STATO CIVILE
Descrizione Procedimento
Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la relativa dichiarazione per iscrivere il nuovo nato nel registro di
stato civile e nell'anagrafe.
La dichiarazione va fatta:
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entro 3 giorni presso il Centro Nascita dell'Ospedale e/o Casa di Cura (il quale poi provvederà ad inviare
il documento, al Comune di residenza della madre o su richiesta esplicita dei genitori al Comune di
nascita)
entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato civile del Comune di residenza della madre (oppure in quello di
nascita del bimbo)
Nel caso di nato morto o nato da genitori iscritti all’AIRE competente a ricevere la dichiarazione è solo il Comune di
nascita. Infatti Il Comune di iscrizione AIRE di uno o di entrambi i genitori non ha competenza per la ricezione della
denuncia di nascita. Quindi in tal caso, la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solo dal Comune di nascita o dalla
struttura sanitaria ove si è verificato l’evento.
I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un
giorno festivo, la scadenza viene spostata di un giorno. Se i genitori sono sposati è sufficiente che si presenti un solo
genitore. Se i genitori non sono sposati si dovranno presentare entrambi per effettuare il riconoscimento di figlio naturale.
Se la madre, cittadina straniera, non ha la residenza in Italia, la nascita viene registrata nel Comune di residenza del
padre.
Effettuata la registrazione della nascita, l'ufficiale di stato civile potrà rilasciare tutti i certificati od estratti che occorrono:
- per l' ASL per la scelta del pediatra
- per il datore di lavoro o per l'INPS per avviare le pratiche di maternità o richiedere gli assegni familiari.
Inoltre viene automaticamente inviata all'Agenzia delle entrate la richiesta di codice fiscale, che sarà consegnato
direttamente agli interessati.
E’ possibile richiedere subito anche uno stato di famiglia aggiornato.
Requisiti
Nascita di un bambino e Genitori (o almeno uno di essi) residenti nel Comune di Ghisalba
Documentazione Necessaria
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Documento di identità non scaduto. Se non si possiedono documenti di identità bisogna presentarsi con
due testimoni (con documenti non scaduti) che attestino sotto la loro responsabilità l’identità del o dei
genitori;
attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica al momento del parto.
La madre di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente.
Costo Nessuno. Normativa DPR 396/2000 Legge 15/05/1997 n. 127 Tempistica Immediata.
Pubblicazioni di matrimonio
Ufficio di riferimento: STATO CIVILE
Descrizione Procedimento
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre
matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti
(previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di
matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L’atto di
pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il
matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (modello procura speciale) devono presentarsi
con un documento di identità valido, all'ufficio di stato civile e in tale sede viene firmato il processo verbale relativo alle
pubblicazioni e viene concordata la data del matrimonio civile. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono
essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di
pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. L’ufficio di stato civile acquisisce d’ufficio i documenti necessari.
Alcuni documenti non sono acquisibili d'ufficio e devono essere prodotti dagli interessati.
Si riporta un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:
MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni.
SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del Codice Civile, da
richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento
emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del Codice Civile.
SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale
nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
SPOSI STRANIERI:
per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monca 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda,
Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza
oppure dal Consolato straniero in Italia;
Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell’Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna
legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno
straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, dalla quale risulti che, secondo le leggi
alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve
essere legalizzata presso la Prefettura;
- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di
appartenenza) redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console Italiano all’estero, Tribunale di Bergamo, Notaio.
Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console dell’Australia in Italia, dalla quale risulti che, secondo le leggi alle quali è
soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere
legalizzata presso la Prefettura;
- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di
appartenenza) redatto davanti all’Autorità italiana competente (Console Italiano all’estero) con quattro testimoni.
Il cittadino di nazionalità POLACCA deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da
legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
Il cittadino di nazionalità NORVEGESE deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Norvegia,
tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
Il cittadino SVEDESE residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall’Anagrafe
del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore
giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere debitamente
legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell’Aja del 05/10/1961). Il nulla-osta continuerà ad essere rilasciato
dall’autorità diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.
Il cittadino MOLDAVO deve produrre il nulla-osta emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova –
Servizio di Stato Civile – postillato e tradotto secondo le norme di rito.
Il cittadino straniero che intende riconoscere un figlio naturale, deve presentare la “Dichiarazione di nulla-osta al
riconoscimento” rilasciato dall’Autorità consolare del proprio paese, in Italia, debitamente legalizzata in Prefettura.
Durata delle pubblicazioni
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non
dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l’ufficio Anagrafe, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all’invio del certificato
di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell’avvio del
procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del matrimonio.
In caso di necessità contattare l’ufficio Anagrafe.
Regime patrimoniale
Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime di comunione dei beni.
Se lo desiderano, gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta del regime
patrimoniale deve essere comunicata in tempo utile affinché l’atto di matrimonio possa essere redatto in modo corretto.
Requisiti
Residenza nel Comune di Ghisalba.
Aver compiuto 18 anni, oppure 16 con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Documentazione Necessaria
•
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•
Documento d’identità valido
Richiesta di pubblicazione proveniente dalla parrocchia di Ghisalba.
Nulla-osta al matrimonio per i cittadini stranieri
Costo
Marca da bollo di Euro 16,00 (una per ognuno dei Comuni in cui risiedono gli sposi).
Normativa
DPR 03/11/2000 n. 396 dall’art. 50 all’art. 62; Codice Civile articoli 82 - 84 – 10; Legge 27/05/1929 n. 847; Legge
25/05/1985 n. 121 articolo 8; Legge 04/01/1968 n. 15 articolo 2; Legge n. 127/97.
Tempistica
Immediata.
Cambio di nome e cognome
Ufficio di riferimento: STATO CIVILE
Descrizione Procedimento
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del DPR n. 396/2000 del 03/11/2000, un nome
composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di
nascita l'esatta indicazione con cui desidera che siano riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e
nei certificati rilasciati dagli uffici dello Stato Civile e di Anagrafe. La domanda e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica o per posta o fax. Tale dichiarazione è annotata senza altre formalità
nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24/12/1954, n. 1228.
Cambio di nome o di cognome
Chi invece vuole cambiare il nome o il cognome (o aggiungere al proprio un altro nome o cognome) deve farne richiesta
al Ministero dell'Interno esponendo le ragioni della domanda. La richiesta è presentata alla Prefettura di Bergamo. La
richiesta di cambiare nome o cognome non dà automaticamente diritto al suo accoglimento. La decisione del Ministero è
discrezionale e si basa sulle motivazioni che vengono indicate nella richiesta. L’istanza al Prefetto di cambio nome e
cognome va prodotta in bollo.
Deve essere pubblicato all’albo per 30 giorni.
Requisiti
Essere maggiorenni.
Per i minorenni l’istanza va presentata da chi esercita la potestà genitoriale.
Documentazione Necessaria
Documento d'identità.
Costo
Nessuno.
Normativa
D.P.R. 396/2000.
Tempistica
8 giorni.
Certificato di stato libero
Ufficio di riferimento: STATO CIVILE
Descrizione Procedimento
È un certificato rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di residenza che serve a comprovare la libertà di stato di una
persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a).
I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Inoltre è ammessa la facoltà di prorogare i termini di
validità del certificato nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce allo stesso, che le informazioni in esso contenute non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Dal 01/01/2012, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutte le
informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. Pertanto è vietato rilasciare
certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Requisiti
Essere residenti nel Comune.
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è
necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Documentazione Necessaria
Documento di riconoscimento.
Costo
0,26 Euro se in carta libera; 0,52 Euro se in bollo, oltre alla marca da bollo da 16,00 Euro (da portare a cura del
richiedente).
Normativa
DPR 445/2000; Legge 24/12/1954 n. 1228; DPR 30/05/1989, n. 223; art. 15 Legge 12/11/2011, n. 183.
Tempistica
Immediata.
Liste elettorali: consultazione e rilascio copie
Ufficio di riferimento: ELETTORALE
Descrizione Procedimento
Le liste elettorali del Comune sono pubbliche. E' pertanto possibile consultarle o chiederne copia facendone richiesta
all’ufficio elettorale del Comune. Per la consultazione è necessario concordare con gli addetti al servizio un apposito
appuntamento.
E’ possibile chiederne copia per:
•
•
scopi collegati alla disciplina elettorale e finalità di studio;
ricerche statistiche-scientifiche-storiche.
Le liste sezionali aggiornate all’ultima revisione, vengono rilasciate divise per sezione elettorale, facendo salva la
possibilità di richiedere il rilascio unicamente di particolari sezioni. Il Comune non effettua alcuna ulteriore estrazione di
dati da dette liste (es. classi di età professione etc.)
Chi richiede copia delle liste si assume la responsabilità del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 recante
norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che impone "a colui che
raccoglie dati personali presso gli uffici elettorali Comunali di informare i singoli cittadini interessati al momento della
registrazione dei dati o se prevista la loro comunicazione non oltre la prima comunicazione a terzi".
Tale informativa obbligatoria per legge serve a porre il singolo cittadino nella condizione di esercitare i diritti sanciti
dall’art.13, cioè di potersi opporre all’utilizzo dei dati per fini commerciali e pubblicitari.
Requisiti
Nessuno perché le liste elettorali sono pubbliche.
Documentazione Necessaria
Documento di identità valido, domanda in carta semplice.
Costo
0,15 Euro per singolo foglio A4.
Normativa
Decreto legislativo 196/2003.
Tempistica
Per consultazione: immediata previo appuntamento;
per il rilascio: entro una settimana dalla richiesta.
Tessera Elettorale
Ufficio di riferimento: ELETTORALE
Descrizione Procedimento
La tessera elettorale vale per 18 votazioni, e deve essere presentata al seggio insieme a un documento di
riconoscimento. Viene consegnata a casa sia ai nuovi residenti che a coloro che compiono i 18 anni e che quindi
vengono iscritti per la prima volta nelle liste elettorali. In caso di mancato recapito può essere ritirata presso l’ufficio
Anagrafe del Comune di GHISALBA .
Contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore: la sezione elettorale di appartenenza, la sede dove votare, i collegi
elettorali di appartenenza.
E' molto importante che prima delle elezioni ciascuno controlli: se è ancora in possesso della tessera elettorale e se
l'indirizzo scritto sulla tessera è corretto.
Come comportarsi per ognuna di queste evenienze:
Duplicato
Se non si è in possesso della tessera elettorale occorre richiederne un'altra compilando il modello di richiesta da
consegnare all'ufficio elettorale.
Per richiedere un'altra tessera è possibile
- recarsi personalmente all'Ufficio:
L'interessato si presenta all'Ufficio con un documento di riconoscimento e con il modulo di richiesta; la tessera nuova
viene consegnata immediatamente.
- delegare qualcuno:
La persona delegata deve presentarsi con un proprio documento di riconoscimento valido. Deve consegnare il modulo di
richiesta compilato e firmato dal delegante, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento, e una delega in
carta libera; la tessera nuova viene consegnata immediatamente.
Aggiornamento indirizzo
L’elettore riceve per posta al proprio indirizzo un’etichetta adesiva con i dati aggiornati da applicare sulla tessera in suo
possesso.
Se si è in possesso di una tessera elettorale con un indirizzo da aggiornare o inesatto occorre telefonare all'Ufficio
elettorale per verificare la situazione e prendere gli accordi necessari.
Nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune è necessario consegnare la tessera al nuovo Comune di
residenza che a sua volta ne rilascerà una nuova.
Requisiti
Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Documentazione Necessaria
Documento d’identità.
Delega, nel caso in cui l’interessato non si presenti direttamente.
Costo
Nessuno.
Normativa
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Legge 5 febbraio 2003, n. 17
Tempistica
Immediata.
Iscrizione albo scrutatori
Ufficio di riferimento: ELETTORALE
Descrizione Procedimento
Le domande per essere inseriti nell'Albo degli scrutatori di seggio devono essere presentate dal primo al trenta
novembre di ogni anno. Successivamente la Commissione Elettorale del Comune, valutati i requisiti, procede
all'iscrizione all'Albo. La domanda non deve essere rinnovata ogni anno.
Modalità
Occorre compilare una domanda di iscrizione presso l'ufficio Anagrafe del Comune.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
•
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I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;
Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
Requisiti
Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.
Documentazione Necessaria
Documento di riconoscimento
Costo
Nessuno.
Normativa
Legge 30/04/1999 n. 120.
Tempistica
Immediata