analisi campioni legislazione - Ordine dei Chimici della Provincia di

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analisi campioni legislazione - Ordine dei Chimici della Provincia di
L’analisi e il prelievo di campioni sono disciplinati dall’art. 15 “Accertamenti mediante analisi di
campioni” della Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e dall’art.223
“Analisi di campioni e garanzie per l’interessato” Norme di attuazione del codice di procedura
penale, precisamente dal Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Nello
specifico:
Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”
Art. 15 Accertamenti mediante analisi di campioni Legge 689/1981.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio
deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito
dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente
tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da
analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che
deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni
prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito
la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo
comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla
comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al
quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale
indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la
revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti
disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Norme di attuazione del codice di procedura penale
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di Procedura Penale
Art.223 Analisi di campioni e garanzie per l’interessato
1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano
eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell’organo procedente è
dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi
verranno effettuate. L’interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono
presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. A tali persone
spettano i poteri previsti dall’art. 230 del Codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall’interessato, a cura
dell’organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno,
dell’ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all’interessato e al difensore eventualmente
nominato. Alle operazioni di revisione l’interessato e il difensore hanno diritto di assistere
personalmente, con l’assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri
previsti dall’art. 230 del Codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il
dibattimento (431 c.p.p.), sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.
Giurisprudenza d’interesse:
Tribunale Terni, sentenza n. 753 del 03 ottobre 2011
Qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i
relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo lettera raccomandata ai sensi dell' art . 15
commi 1 e 4 l. 689 /1981, la contestazione deve essere effettuata nell'osservanza del procedimento
stabilito dall' art . 14 di detta legge e pertanto deve contenere gli estremi essenziali della violazione,
quali risultanti dalle analisi compiute sul campione, allo scopo di garantire il diritto di difesa
dell'interessato esercitabile anche mediante richiesta di revisione delle analisi.
Corte di Cassazione, Sez. Fer., sentenza n. 34396 del 21 settembre 2011
La concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi di un alimento è collegata al dato
obiettivo della non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di
reiterazione delle stesse, cosicché quando il campione non è deteriorabile, deve ritenersi
legittimamente esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, proprio
perché la revisione consentirebbe comunque, sebbene in un momento successivo, l'esercizio delle
garanzie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 dicembre 2010, la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza con la
quale, il 18 maggio 2009, il Tribunale di Benevento dichiarava PILLA Vincenzo colpevole del reato
di cui all'articolo 5, lettera b) Legge 283\62 perché, quale titolare di un panificio – biscottificio,
deteneva per la vendita tarallucci all'olio d'oliva in cattivo stato di conservazione in quanto
irranciditi.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un unico motivo deduceva la violazione dell'articolo 111 Cost. e la violazione del diritto di
difesa in contraddittorio, affermando di non condividere quanto ritenuto dalla Corte territoriale circa
la utilizzabilità delle analisi eseguite sul prodotto alimentare ritenuto non deteriorabile, in quanto il
diritto alla prova, avente valenza costituzionale, non può essere condizionato dalla natura
dell'oggetto della prova medesima.
Aggiungeva che l'applicazione dell'articolo 223 disp. att. C.P.P. deve essere effettuata alla luce di
quanto disposto dalla richiamata disposizione costituzionale.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento, con rinvio,
dell'impugnata decisione ovvero, in via gradata, per la declaratoria di non manifesta infondatezza
della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 223 disp. att. C.P.P.
All'odierna udienza la difesa del ricorrente presentava istanza di differimento per impedimento del
difensore che veniva rigettata in quanto tardivamente presentata ed in considerazione
dell'imminente scadenza dei termini di prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e l'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Occorre premettere che la Corte territoriale, nel richiamare – legittimamente – le argomentazioni
poste a sostegno della decisione del giudice di prime cure, ha evidenziato la correttezza della
procedura eseguita nell'attività di analisi delle sostanze alimentari e la conseguente utilizzabilità dei
risultati.
Tali sostanze, alla luce del disposto dell'articolo 1, comma primo, lettera a) del D. Min. Sanità 16
dicembre 1993 recante “Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il
regime di controlli microbiologici ufficiali” sono state ritenute “non deteriorabili” in quanto la
menzionata disposizione indica come “deteriorabili” “...i prodotti alimentari preconfezionati,
destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni,
risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura "da consumarsi entro .."” mentre,
nella fattispecie, i tarallucci all'olio di oliva oggetto di verifica avevano una data di scadenza che
superava il limite appena indicato.
Alla luce di tale considerazione, pertanto, i giudici del gravame escludevano la fondatezza della
censura mossa con l'atto di appello e tesa a sostenere che la diversa natura (deperibile) della
sostanza alimentare avrebbe determinato l'irripetibilità dell'accertamento, con conseguente obbligo
di preventivo avviso alla parte la cui inosservanza ne avrebbe determinato l'inutilizzabilità.
La Corte territoriale, peraltro, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III n. 35234, 21
settembre 2007; Sez. III n. 14250, 21 aprile 2006), sottolineava la non indispensabilità
dell'accertamento analitico, ricordando come la contravvenzione di cui all'art. 5, lettera b) Legge 30
aprile 1962 n. 283, non richieda necessariamente, ai fini della verifica sullo stato di conservazione
degli alimenti detenuti per la vendita, le analisi di laboratorio o la perizia, ben potendo il giudice di
merito utilizzare altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, se
lo stato di cattiva conservazione sia palese e, dunque, rilevabile da una semplice ispezione (a tale
proposito ricordava quanto dichiarato dall'accertatore, escusso come teste, sulla condizione di
irrancidimento dei tarallucci).
Ciò posto, deve osservarsi che il ricorrente non pare contestare, in ricorso, la correttezza delle
argomentazioni svolte dalla Corte territoriale circa la natura non deperibile degli alimenti oggetto di
verifica (come invece era avvenuto con l'atto di appello), perché pone in discussione la possibilità
stessa di una diversa procedura secondo la natura del prodotto alimentare, affermando che una
siffatta distinzione contrasterebbe con il principio costituzionale che riconosce il diritto alla prova in
contraddittorio che sarebbe riconosciuto in un caso e negato nell'altro.
Tale assunto, tuttavia, si palesa del tutto infondato e non tiene conto di quanto ripetutamente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamenti analitici su sostanze
alimentari effettuati in base al disposto del menzionato articolo 223 disp. att. C.P.P.
Va in primo luogo osservato che le considerazioni svolte dai giudici del gravame sulla natura non
deteriorabile dei tarallucci appaiono del tutto corrette, in quanto conseguenza di una adeguata
lettura delle disposizioni richiamate, le quali sono state applicate tenendo conto dell'accertamento in
fatto concernente la data di confezionamento del prodotto alimentare e la data di scadenza apposta
dal produttore.
Il più volte citato articolo 223 disp. att. C.P.P. , il quale, è il caso di ricordarlo, reca l'intestazione
“Analisi di campioni e garanzie per l’interessato” contempla, al primo comma, l'ipotesi di analisi
di campioni per le quali non è stabilita la revisione da effettuarsi nel corso di attività ispettive o di
vigilanza.
La particolarità dell'accertamento, che non prevede ulteriori verifiche, impone che l'interessato sia
avvisato, anche oralmente, a cura dell’organo procedente, del giorno, dell’ora e del luogo dove le
analisi verranno effettuate e del fatto che gli è consentito di presenziare alle analisi, personalmente o
per il tramite di persona di sua fiducia appositamente designata, anche con l'eventuale assistenza di
un consulente tecnico. La norma attribuisce a tali soggetti i poteri previsti dall’articolo 230 C.P.P.
Il secondo comma, invece, disciplina la diversa ipotesi in cui le analisi di revisione siano previste e
siano state richieste dall'interessato. In tal caso, l’organo incaricato della revisione deve dare avviso
all’interessato e al difensore eventualmente nominato, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora
e del luogo di svolgimento di tale attività. E' garantita, anche in tale ipotesi, la possibilità di
presenziare, eventualmente con l'ausilio di un consulente tecnico e l'attribuzione dei poteri di cui
all'articolo 230 C.P.P.
Il rispetto delle predette procedure costituisce, come stabilito dal terzo comma, requisito di
utilizzabilità dei risultati analitici mediante allegazione al fascicolo processuale ai sensi dell'articolo
431 C.P.P.
Va pertanto ribadito quanto già in precedenza affermato (Sez. III n. 2360, 19 gennaio 2010; Sez. III
n. 21286, 15 maggio 2003) circa il fatto che la concreta possibilità di effettuare la revisione delle
analisi è collegata al dato obiettivo della non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la
fisica impossibilità di reiterazione delle stesse, cosicché quando il campione non è deteriorabile,
deve ritenersi legittimamente esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime
analisi, proprio perché la revisione consentirebbe comunque, sebbene in un momento successivo,
l'esercizio delle garanzie difensive.
Le menzionate pronunce hanno peraltro ricordato che il legislatore, nell'inserire tra le norme di
attuazione del codice di rito l'articolo 223, ha recepito alcuni principi ripetutamente affermati dalla
Corte Costituzionale durante la vigenza del codice ormai abrogato e successivamente ribaditi da
questa Corte e che la Consulta, con sentenza n. 434/1990, ha dichiarato l'illegittimità del secondo
comma dell'art. 1 Legge 283/1962 nella parte in cui non prevede che - per i casi di analisi su
campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili- il laboratorio competente dia avviso
dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare ad esse,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
Successivamente, anche questa Corte (Sez. III n. 11828, 18 dicembre 1997) aveva ritenuto
manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile
1962, n.283 nella parte in cui non prevede che sia dato avviso agli interessati dell'inizio delle
operazioni peritali nel caso di analisi su campioni non deteriorabili, in quanto il predetto articolo, al
quarto comma, attribuisce ai predetti la possibilità di chiedere la revisione delle analisi, alla quale si
ha diritto di assistere ed intervenire anche con l'assistenza di un consulente tecnico, restando in tal
modo garantito il loro diritto di difesa.
Appare dunque del tutto evidente come il legislatore abbia considerato attentamente le garanzie
difensive dei soggetti coinvolti nelle operazioni di analisi di campioni tenendo conto della natura
dell'accertamento e come le particolari procedure siano state più volte prese in considerazione anche
alla luce dei principi costituzionali.
Come si è visto, infatti, le garanzie difensive ed il principio del contraddittorio sono assicurati,
seppure in momenti diversi, tanto con riferimento alle analisi su sostanze deteriorabili, quanto
riguardo ai medesimi accertamenti su sostanze non deteriorabili e tale diversa tempistica è
ampiamente giustificata proprio dall'oggetto della verifica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il13 settembre 2011
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Severo CHIEFFI)
Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 16386 del 27 aprile 2010.
Tale sentenza fa chiarezza sul confine fra i due tipi di attività di campionamento (quella a natura
amministrativa e quella a natura penale). Tale distinzione risulta particolarmente importante, in
quanto le due discipline applicabili risultano sensibilmente differenti, in particolare per quanto
riguarda le garanzia di difesa: esse sono infatti molto più stringenti qualora l’attività di prelievo di
campioni si svolga nell’ambito di un procedimento penale già instaurato. Il caso sottoposto alla
Corte riguardava un caso di traffico illecito di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti speciali pericolosi.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “L’attività di prelievo e di analisi ha natura
amministrativa sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già
un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie
difensive previste dall‘art. 220 disp. att. cod. proc. pen., mentre, venendosi in attività
amministrativa, è applicabile l‘art. 223 disp. att. Il presupposto per l’operatività dell’art. 220 disp.
att. cod. proc. pen. e dunque per il sorgere dell’obbligo di osservare le disposizioni del codice di
procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini
dell’applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire
comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui
emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata”.
Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 5384 del 07 marzo 2011
Quando l'accertamento dell'illecito amministrativo richiede l'analisi di campioni (art. 15 l. 24
novembre 1981 n. 689), e sia mancata la notifica all'interessato del risultato delle analisi di
revisione, il termine per la notificazione del verbale di contestazione decorre non già dal momento
in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza del risultato delle suddette analisi, ma dal
momento in cui esse sono state compiute.
Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 5250 del 04 marzo 2011
In tema di sanzioni amministrative, la comunicazione della positività delle analisi, prevista dall'art.
15 l. 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valida ed efficace contestazione della violazione
commessa, anche se non contenga l'indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al
pagamento in misura ridotta, trattandosi di una facoltà espressamente prevista dalla legge.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere Dott. CARRATO Aldo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.S., CF. (OMISSIS) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato
MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
CAMISASSI MARCO;
- ricorrente contro
ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona del Direttore Generale
Dott.
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI
MARIO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza n. 266/2005 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata
il 11/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l'Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.S. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n.
(OMISSIS) con la quale gli era applicata la sanzione amministrativa di Euro 23.240,00 per avere
somministrato a tre vitelli sostanza anabolizzante vietata.
Il ricorrente si opponeva deducendo tra l'altro e per quanto qui ancora interessa:
- la decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14 per la mancata notifica del verbale di constatazione
della violazione amministrativa;
- il decorso del termine di prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 l'inattendibilità degli
esiti delle analisi;
- L'assenza di responsabilità in ordine alla contestata condotta di somministrazione di anabolizzanti
in quanto esse opponente era mero soccidario e, per gli accordi contrattuali, non poteva
somministrare medicinali o comunque trattamenti terapeutici e non aveva diritto ad un compenso in
base all'incremento ponderale dell'animale, ma solo un compenso forfetario per ogni capo.
L'ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva per chiedere la reiezione dell'opposizione.
Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza depositata in data 11/7/2005, respingeva l'opposizione
proposta per i seguenti motivi:
- la prescrizione quinquennale L. n. 689 del 198, ex art. 281 non era maturata perchè era rimasta
sospesa dall'11/4/1997 al 22/6/2002 per la pendenza del procedimento penale per effetto del quale
era attribuita, per ragioni di connessione, al giudice penale la competenza per l'irrogazione della
sanziona amministrativa;
l'ordinanza ingiunzione era stata notificata il 23/2/2004 e, quindi, non era maturato il termine
prescrizionale (il giudice, in motivazione,. evidenziava che i prelievi di urina ai vitelli erano stati
effettuati il (OMISSIS) e il risultati delle analisi erano stati comunicati al C. il (OMISSIS) con
racc.ta A/R);
l'eccepita decadenza doveva essere esclusa perchè l'accertamento della violazione era state
(necessariamente) preceduto dall'analisi dei campioni; l'esito delle analisi era stato comunicato
tempestivamente: in data (OMISSIS) erano stati comunicati al C. con racc.ta A/R i risultati delle
analisi di prima istanza;
il verbale di accertamento e contestazione era stato notificato il 31/3/1999;
- le modalità di esecuzione delle analisi erano state conformi. alle norme tecniche e ai metodi
indicati dall'Istituto Superiore di Sanità;
- la prova della responsabilità del C. scaturiva dall'interesse economico, quale soccidario
all'accrescimento ponderale dei capi di bestiame e dai compiti di custodia degli animali, senza
esonero dai compiti riguardanti la somministrazione dell'alimentazione e la cura del bestiame;
l'accesso alle stalle avveniva con la presenza del C. ed era irrilevante la circostanza che i trattamenti
sanitari venissero praticati solo dal proprietario e dal veterinario di fiducia, posto che la
somministrazione di sostanze vietate viene effettuata senza coinvolgimento di altre persone salvo
quelle strettamente interessate.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.S. deducendo 3 motivi.
L'Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano resiste con controricorso.
C.S. ha depositato memoria.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa l'intervenuto decorso dei termini di decadenza e di prescrizione, in relazione alla L. n. 689 del
1981, artt. 14, 15 e 28 e circa l'attendibilità delle analisi ci laboratorio; al riguardo deduce:
- che doveva essere applicato la L. n. 689 del 1981, art. 15 e La comunicazione dell'esito delle
analisi di prima istanza (che non contesta di avere ricevuto) doveva essere l'equipollente della
contestazione immediata; pertanto doveva assolvere la funzione di informare 'l'interessato e di
consentirgli il pagamento immediato o la difesa; detta comunicazione, invece, non aveva
raggiunto,in concreto,tali scopi perchè priva di elementi utili per portare a conoscenza quale fosse
.la somma da pagare e con quali modalità e termini;
- che alla data (31/3/99) della successiva notifica del processo verbale di constatazione di violazione
amministrativa erano decorsi i 90 giorni dal l'accertamento e pertanto la sanzione doveva
considerarsi estinta ai sensi della L. n. 689 del 1981 cit., art. 14, u.c.;
- che la motivazione con la quale era stata respinta l'eccezione di prescrizione era inadeguata e
contraddittoria;
- che le analisi di laboratorio non potevano ritenersi attendibili in quanto L laboratori che e avevano
effettuate non erano accreditati SINAL;
- richiama anche una sentenza di questa Corte (Cass. 25/6/2003 n. 10070 che ha affermato il
principio per il quale nel corso del giudizio di opposizione avverso sanzione inflitta per
somministrazione di progesterone ad animali bovini la sopravvenienza del D.M. 14 novembre 1996,
con cui sono stati determinati i livelli fisiologici massimi di progesterone nel sangue di detti
animali, influisce sulla prova del fatto addebitato, dato che, ove quella percentuale sia inferiore al
nuovo limite indicato come fisiologico, viene meno il sostegno presuntivo della contestai ione) ma
non fornisce alcuna spiegazione della rilevanza di questo principio sulla concreta fattispecie;
1.2 con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione con riferimento
all'avvenuto decorso del termine di decadenza e prescrizione e all'inattendibilità delle analisi
richiamando gli stessi argomenti addotti a sostegno del primo motivo;
1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione relativamente alle prove assunte
e alla ritenuta responsabilità di esso ricorrente.
2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente perchè i motivi
della decisione impugnata, per quanto attiene alla reiezione delle eccezioni di decadenza e
prescrizione e di inattendibilità dell'esito delle analisi sono criticati sia sotto il profilo del vizio
immotivazionale sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
In ordine all'eccezione di decadenza si osserva che lo stesso ricorrente riconosce l'applicabilità della
L. n. 689 del 1981, art. 15 come del resto riconosciuto anche nella sentenza gravata; tale norma era
sicuramente applicabile alla fattispecie perchè, per la necessità di procedere all'analisi dei campioni
al fine di accettare la violazione, la contestazione doveva essere necessariamente effettuata all'esito
delle analisi e dunque secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 15.
L'art. 15 al comma 1 stabilisce che, laddove l'analisi dei campioni sia necessaria per l'accertamento
dell'illecito amministrativo, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato con
raccomandata A.R. l'esito delle analisi e al comma 5 stabilisce che la comunicazione equivale alla
contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 (contestazione della violazione). L'adempimento
risulta regolarmente e tempestivamente effettuato, ma il ricorrente lamenta che il giudice non abbia
considerato che nella comunicazione: delle analisi mancavano i riferimenti necessari per procedere
al pagamento in misura ridotta e che tale mancanza avrebbe impedito di considerare quella
comunicazione equivalente all'immediata contestazione. La doglianza è totalmente infondata perchè
la comunicazione dell'esito delle analisi non deve necessariamente contenere l'indicazione relativa
alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento in misura ridotta, trattandosi ai facoltà
prevista espressamente dalla legge (L. n. 689 del 1981, art. 16) e, in ogni caso, perchè tale
informazione non è prevista nè prescritta nella disciplina della contestazione a seguito di
accertamenti mediante analisi, (cfr., in applicazione degli stessi principi, Cass. 29/3/1989 n. 1494:
"la comunicazione della positività dell'analisi, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15
integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria l'indicazione in essa, in relazione
alla facoltà de trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell'esborso occorrente e del
laboratorio all'uopo designato").
In conclusione, questa censura è totalmente infondata. La doglianza relativa alla motivazione del
rigetto dell'eccezione di prescrizione è inammissibile perchè non tiene neppure specificato in cosa
consisterebbe, in concreto, il vizio motivazionale o l'errore di diritto a fronte di un apparato
motivazionale che adeguatamente considera la data del prelievo dei campioni di urina ((OMISSIS)),
la comunicazione degli esiti delle analisi ((OMISSIS)), il periodo dall'11/4/1997 al 22/6/2002 di
interruzione del termine prescrizionale quinquennale: per la pendenza del procedimento penale
(fino alla definizione del procedimento penale l'autorità amministrativa non avrebbe potuto emettere
ordinanza ingiunzione) e la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 23/2/2004, ossia a
distanza di neppure due armi dalla cessazione della causa di interruzione della prescrizione il cui
termine era stato interrotto dopo neppure un mese da quando aveva iniziato a decorrere la
prescrizione.
La censura della sentenza con riferimento al riconoscimento (contestato dal ricorrente) della
correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi ai laboratorio è inammissibile perchè contiene
semplicemente l'espressione di una non condivisione della motivazione del giudice a quo senza una
specifica censura; nè può considerarsi tale l'affermazione per la quale i laboratori che le avevano
effettuate non erano accreditati SINAL (acronimo del Sistema Nazionale per l'Accreditamento del
laboratorio l'accreditamento attesta semplicemente la competenza tecnica del laboratorio e
garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei
Laboratori nella effettuazione delle prove accreditate; l'accreditamento riguarda il laboratorio e non
la consulenza; non costituisce urici garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni del
Laboratorio e la mancanza di accreditamento non esclude la correttezza delle modalità di
esecuzione delle analisi.
2.2 Il terzo motivo, riguardante la valutazione delle prove e la motivazione in merito alla
responsabilità è inammissibile perchè diretto ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze
istruttorie senza indicare m quali vizi motivazionali sarebbe incorso il giudice a quo; il ricorrente,
infatti, si limita ad affermare che il giudice non avrebbe tenuto conto delle prove orali assunte, della
prassi e della consuetudine, ma, quanto alla valutazione delle prove testimoniali e smentite per
tabulas dalla motivazione della sentenza che accuratamente riporta e valuta tutte le testimonianze e,
quanto alla prassi e alla consuetudine, non indica nè in cosa queste concretamente consistano, nè gli
elementi per verificarne la sussistenza.
E' appena il caso di aggiungere che il giudice non ha motivato sul presupposto di una pretesa
inversione dell'onere probatorio in merito alla responsabilità,, onore che, pacificamente grava
sull'autorità amministrativa, ma ha valutato i plurimi eLementi presuntivi (interesse all'aumento
ponderale dei bovini, custodia, cura e alimentazione degli animali da parte nel soccidario) che,
secondo la sua valutazione (immune da censure) consentivano di ritenere raggiunta la prova della
cooperazione del C. nella condotta contestata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, in applicazione dell'art. 385 c.p.c. il ricorrente deve essere
condannato a pagare all'Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di. Savigliano le spese del giudizio
di cassazione liquidate come in dispositivo.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio di cassazione che
liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011
(Torna su ) Conformi e difformi
(1) In senso conforme cfr. Cass. 11 febbraio 2011 n. 3415.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 11/03/2009, Sentenza n. 10709
L'ispezione, il prelievo, il campionamento e le analisi dei campioni in uno stabilimento industriale
configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di
procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che
l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att.
c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le
analisi dei campioni (cfr. Cassazione Pen. Sez. III, n.15170/2003)
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 34853 del 08 aprile 2009
Le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in
materia di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare le garanzie difensive,
non possono essere derogate da atti amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero
di aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro previste dalla legge statale. Vedi
anche: Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005 n. 20510, Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2006 n.
24056,Cass. pen. n. 37400 del 2006.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 19881 del 11 marzo 2009
In tema di scarico di reflui, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di
analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se le sostanze prelevate siano
conformi alle prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente
delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute. Soltanto se
le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato
individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive
previste dal c.p.p., stante che le ispezioni, i prelievi di campioni e la loro prima analisi s'inquadrano
nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci
sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine preliminare. Fonti: Resp.
civ. e prev. 2009, 12, 2583
Note giurisprudenziali
Recente pronuncia che, in tema di illecito scarico di acque reflue industriali, si inserisce nel già
consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alle modalità di esecuzione delle
attività di campionamento di sostanze in rapporto alle garanzie difensive stabilite dal codice di
procedura penale a tutela degli indagati.
Nel caso specifico, all'esito del procedimento di primo grado l'imputato era stato assolto dal reato di
cui all'art. 21, comma 1, l. n. 319/1976 perché "il fatto non sussiste" e dal reato di cui all'art. 21,
comma 3, della stessa legge perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", con conseguente
ordine di trasmissione degli atti, in relazione a tale seconda fattispecie di reato, all'autorità
amministrativa.
Con riferimento al reato previsto e punito dalla seconda norma indicata, in considerazione della
formula assolutoria utilizzata e della possibilità, pertanto, che l'imputato, pur essendo stato assolto
in sede penale, abbia posto in essere illeciti di natura amministrativa, il Tribunale ha l'obbligo di
trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, che dovrà verificare la sussistenza di eventuali profili
di responsabilità in tal senso e applicare le relative sanzioni.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato, infatti, che "in tema di tutela delle acque
dall'inquinamento per i fatti non più previsti dalla legge come reato sussiste l'obbligo di
trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, atteso che l'art. 56, comma 3, d.lgs. 11 maggio
1999, n. 52, prevede che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto il giudice, qualora non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, disponga la predetta trasmissione alla P.A." (Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2000,
n. 3952).
In relazione a tale seconda fattispecie di reato e alla formula assolutoria utilizzata dal Tribunale,
l'imputato, pertanto, ha proposto appello deducendo che, per il reato di cui all'art. 21, comma 3, l. n.
319/1976, egli doveva essere assolto con formula più ampia, in quanto non poteva essere utilizzato
il verbale di prelevamento delle acque, eseguito in sua assenza e in violazione del diritto di difesa.
La Corte d'Appello di Ancona ha trasmesso gli atti alla Suprema Corte.
Sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione, l'appello è stato preliminarmente sottoposto alla
verifica di ammissibilità, essendo necessario stabilire se nel caso specifico, tale interesse fosse
conforme ai criteri stabiliti dall'art. 568, comma 4, c.p.p., e rientrasse, altresì, nei parametri
riconosciuti dal prevelente orientamento giurisprudenziale.
Sul punto, in effetti, le Sezioni Unite hanno stabilito che "l'interesse richiesto dall'art. 568, comma
4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli
effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a
costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più
vantaggiosa per l'impugnante di quella esistente, pertanto, qualora il p.m. denunci, al fine di ottenre
l'esatta applicazione delle legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi
la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale
violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa
ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente
favorevole" (Sez. Un. pen., 13 dicembre 1995, n. 42; e Cass. pen, Sez. II, 28 maggio 2004, n.
25715).
A tale proposito, la Suprema Corte ha sottolineato come, nel caso in esame, la sentenza emessa in
relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 21, comma 3, l. n. 319/1976, accertando un fatto
materiale suscettibile di pregiudicare l'impugnante in un giudizio amministrativo diverso da quelli
di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 c.p.p., può far ritenere ravvisabile un effettivo
interesse ad impugnare da parte del ricorrente.
Quest'ultimo, in effetti, pur essendo stato assolto in sede penale, rischiando sanzioni in sede
amministrativa, ha un interesse concreto ad ottenere una pronuncia che non abbia efficacia di
giudicato con riferimento alla disposta trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Quanto al merito dell'impugnazione, incentrato sulla censura per cui il campionamento delle
sostanze sarebbe stato eseguito in violazione del diritto di difesa in quanto il ricorrente non aveva
presenziato al prelievo dei campioni, né all'esecuzione delle analisi di laboratorio e che i campioni
non erano stati acquisiti agli atti, le censure sono state ritenute dalla Suprema Corte manifestamente
infondate.
A tale proposito, infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte "in
tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il
campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che
non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli
indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per
le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso
all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni" (Cass.
pen., Sez. III, 1 aprile 2003, n. 15170) ed, inoltre, "il preavviso circa la data e il luogo delle
operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è
possibile la revisione e può essere dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al
titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di
prelievo dei campioni, essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo"
(Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 27087).
La ratio di tale orientamento giurisprudenziale, infatti, è quella di temperare il rigore della
disposizioni codicistiche relative alle garanzie difensive con la necessità di consentire un agevole e
rapido svolgimento di attività che s'inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute
pubblica e che, quasi sempre, intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, con la
conseguenza che non possono essere considerati atti d'indagine preliminare.
A riguardo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui "i controlli amministrativi non
sono, infatti, eseguiti soltanto al fine di accertare eventuali reati. La facile deteriorabilità dei
campioni delle acque prelevate, inoltre, non consente di assicurare la pienezza delle garanzie
difensive processuali e l'osservanza delle relative formalità. In particolare il verbale delle operazioni
di analisi non deve necessariamente indicare le metodiche utilizzate, lasciate alla discrezionalità
tecnica degli operatori" (Cass. pen., Sez. III, 1 giugno 1993)
Da ciò consegue che solo se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del
magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano
applicazione le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale.
Negli altri casi, qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e
da quel momento vanno applicate le norme del codice di procedura penale per l'intervento del
difensore, mentre l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità
e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute.
Applicando tale principio al caso oggetto della sentenza in esame, la Suprema Corte, dopo aver
evidenziato che, "essendo stata disposta l'acquisizione agli atti degli esiti delle analisi risulta
superflua quella dei campioni", ha concluso dichiarando la manifesta infondatezza delle censure
mosse dal ricorrente ed ha riaffermato che, in tema di scarico di reflui, le attività di polizia
amministrativa, volte a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge,
non richiedono il rispetto delle norme codicistiche stabilite a garanzia degli indagati per le attività di
polizia giudiziaria, mentre l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte
modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 10728 del 09 gennaio 2009
In tema di tutela penale degli alimenti, la procedura d'urgenza prevista dall'art. 223, comma primo,
disp. att. cod. proc. pen. in materia di analisi irripetibili non si riferisce all'accertamento disostanze
chimiche non deperibili, ma soltanto all'accertamento dell'esistenza e della quantità di sostanze
organiche o comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili. (Fattispecie nellaquale in un
campione di carne bovina macellata, destinata all'alimentazione umana, era stata accertata la
presenza di ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico rilevabileanche a distanza
di tempo). Vedi anche: Cass. pen. n. 30805 del 2006, Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2006 n. 6757,
Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005 n. 20510, Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2005 n. 19253, Cass.
pen. n. 1749 del 2005. In senso conforme: Cass. pen. n. 28496 del 2007, Cass. pen. n. 1068 del
2003
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6055 del 05 dicembre 2008
In sede amministrativa il contraddittorio procedimentale sugli accertamenti tecnici può svolgersi
secondo regole diverse da quelle di cui all' art. 223 disp.. att. c.p.p. e la regola del preventivo
avviso, pur configurandosi come una forte tutela, non è sempre imposta dall'ordinamento né deve
essere necessariamente osservata, potendo ugualmente assicurarsi una piena dialettica tra
l'amministrazione e gli interessati seguendo altri schemi procedurali, come quelli previsti nell'All. 2
al d.m. ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 sul prelievo e l'analisi dei campioni. Fonti: Dir. e giur.
agr. 2009, 4, 279 (s.m.)
Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 26794 del 19 dicembre 2007
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689, consente ai verbalizzanti di
procedere alla ispezione di cose e ad ogni altra "operazione tecnica" necessaria al fine di accertare il
fatto costituente la violazione, anche avvalendosi di competenze tecniche di soggetti privati idonei
allo scopo, e prevede il libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento
diretto dell'autore dell'illecito, contemplato dal successivo art. 15 l. nei casi, eccezionali, di
revisione delle analisi di campioni . (Fattispecie relativa a sanzione comminata ad un cacciatore per
l'abbattimento di una femmina di cervo gravida, in cui la S.C. ha ritenuto valido l'accertamento
compiuto dagli agenti forestali sul corpo dell'animale in assenza del trasgressore). Fonti: Giust. civ.
Mass. 2007, 12
Corte di Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 5882 del 13 marzo 2007
In tema di sanzioni amministrative, qualora la sussistenza della violazione venga accertata mediante
analisi di campioni , il risultato delle analisi va tempestivamente comunicato a tutti gli interessati
dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come
previsto dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981, anche al fine di poter chiedere la revisione delle
analisi, prevista dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981 e costituente espressione del diritto alla
difesa dell'incolpato; tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14,
sicché soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la
notificazione nel termine previsto dall'art. 14, in mancanza della quale si verifica l'estinzione della
obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 17703 del 04 agosto 2006.
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano state
compiute analisi di campioni , i risultati di esse devono essere comunicati con lettera raccomandata,
ai sensi dell'art. 15 l. n. 689 del 1981, al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio
diritto di difesa richiedendo le controanalisi; in mancanza di tale comunicazione il procedimento
amministrativo che si conclude con la irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur
avendo gli agenti accertatori prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime, anche se
eseguite, non siano state poste a fondamento dell'accertamento della violazione di legge. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito in cui si rilevava che, a proposito della
violazione della normativa sui rifiuti, gli agenti accertatori avevano ritenuto percepibile la natura
pericolosa dei residui sulla base della tipologia dei rifiuti rinvenuti in sede di sopralluogo,
indipendentemente dallo svolgimento di analisi di laboratorio).
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 17290 del 31 luglio 2006.
In materia di sanzioni amministrative, qualora venga eseguita l'analisi di campioni , prevista dall'art.
15 della legge n. 689 del 1981, sia la comunicazione dell'esito dell'analisi iniziale che la
comunicazione dell'esito dell'analisi eseguita in sede di revisione equivalgono alla contestazione
della violazione, alla quale consegue l'effetto interruttivo della prescrizione.
Tribunale Frosinone, sentenza del 24 gennaio 2006.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle
analisi, di cui all'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto presupposto per l’analisi di revisione
è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere
nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda
dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 12952 del 13 luglio 2004.
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute
analisi di campioni , nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera
raccomandata, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 689 del 1981, la contestazione deve essere
effettuata nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve
contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul
campione, allo scopo di garantire il diritto di difesa dell'interessato, esercitabile anche mediante la
richiesta di revisione delle analisi. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione ed annullato
l'ordinanza-ingiunzione, in quanto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 21, legge n.
319 del 1976, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, richiamava genericamente
l'accertamento del campione effettuato, senza riportare l'esito delle analisi compiute sul medesimo).
Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15170 del 29 gennaio 2003.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle
analisi, di cui all'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689, sia in quanto questo è riferibile agli
accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già
previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per l'analisi di
revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da
escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a
seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto.
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 6097 del 27 aprile 2001.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede il libero esercizio
della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito se non nei
casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni ("ex" art. 15 della stessa
legge) o ad analisi irripetibili ("ex" art. 223 disp. coord. c.p.p.).
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 9282 del 03 settembre 1999
La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p., laddove stabilisce che,
qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire
analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche
oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione
del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in
cui la revisione dell'analisi è generalmente e normativamente prevista, ma non sia materialmente
possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha
una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad
accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli
accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o
amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni
finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.
•
• ANALISI E PRELIEVO DI CAMPIONI –
GIURISPRUDENZA ART. 15 L. 24.11.1981, n. 689 –
In tema di violazioni amministrative, la contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su
campione ai sensi dell'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della
prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione, mentre il mancato esercizio da
parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende incontestabili i risultati di
queste ultime.
Cassazione civile , sez. II, 30 maggio 2007 , n. 12693
In tema di sanzioni amministrative, qualora la sussistenza della violazione venga accertata mediante
analisi di campioni, il risultato delle analisi va tempestivamente comunicato a tutti gli interessati dal
dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto
dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981, anche al fine di poter chiedere la revisione delle analisi, prevista
dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981 e costituente espressione del diritto alla difesa dell'incolpato; tale
comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, sicché soltanto nell'ipotesi in
cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la notificazione nel termine previsto dall'art. 14,
in mancanza della quale si verifica l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione
pecuniaria.
Cassazione civile , sez. II, 13 marzo 2007 , n. 5882
Prov. Rovigo c. Rovigatti e altro
Giust. civ. Mass. 2007, 3
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano state compiute
analisi di campioni, i risultati di esse devono essere comunicati con lettera raccomandata, ai sensi dell'art.
15 l. n. 689 del 1981, al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa
richiedendo le controanalisi; in mancanza di tale comunicazione il procedimento amministrativo che si
conclude con la irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur avendo gli agenti accertatori
prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime, anche se eseguite, non siano state poste a
fondamento dell'accertamento della violazione di legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
di merito in cui si rilevava che, a proposito della violazione della normativa sui rifiuti, gli agenti
accertatori avevano ritenuto percepibile la natura pericolosa dei residui sulla base della tipologia dei
rifiuti rinvenuti in sede di sopralluogo, indipendentemente dallo svolgimento di analisi di laboratorio).
Cassazione civile , sez. I, 04 agosto 2006 , n. 17703
Luzzi c. Prov. Asti
In materia di sanzioni amministrative, qualora venga eseguita l'analisi di campioni, prevista dall'art. 15
della legge n. 689 del 1981, sia la comunicazione dell'esito dell'analisi iniziale che la comunicazione
dell'esito dell'analisi eseguita in sede di revisione equivalgono alla contestazione della violazione, alla
quale consegue l'effetto interruttivo della prescrizione.
Cassazione civile , sez. II, 31 luglio 2006 , n. 17290
Soc. Case Vinicole di Sicilia c. Min. pol. agr.
La disposizione di cui all'art. 2 comma 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, tanto nella sua originaria formulazione,
applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il
termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3 d.l.
14 marzo 2005 n. 35, conv. dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni,
nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati
dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un
procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non
consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Cassazione civile , sez. un., 27 aprile 2006 , n. 9591
Direzione prov. lav. Ascoli Piceno c. G.
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle
analisi, di cui all’art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto presupposto per l’analisi di revisione è che
il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei
campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio
della reazione chimica o biochimica in atto.
Tribunale Frosinone, 24 gennaio 2006
Cassazione civile , sez. I, 13 luglio 2004 , n. 12952
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi
di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata,
ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 689 del 1981, la contestazione deve essere effettuata
nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi
essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione, allo scopo di garantire il
diritto di difesa dell'interessato, esercitabile anche mediante la richiesta di revisione delle analisi. (In
applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza-ingiunzione, in quanto il verbale di
contestazione della violazione dell'art. 21, legge n. 319 del 1976, in tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, richiamava genericamente l'accertamento del campione effettuato, senza riportare
l'esito delle analisi compiute sul medesimo).
LA CORTE SOMMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JANNONE RENATO, elettivamente domiciliato, in ROMA VIALE DELLE
MILIZIE 106, presso l'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorriate contro
COMUNE DI POMEZIA;
- intimato avverso la sentenza n. 25884/99 del Tribunale di ROMA, depositata il
30/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2004 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Inizio documento
Fatto
Il Sindaco del Comune di Pomezia emanava nei confronti di Renato Jannone, quale autore della infrazione,
nonché della società Jannone S.p.A., quale responsabile solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del
1981, l'ordinanza n. 132 del 6/8^/1997, con la quale veniva ingiunto ai destinatari di pagare in solido la
somma di L. 6.000.000, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 21 della legge n. 319 del
1976, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento.
Nell'ordinanza ingiunzione veniva, tra l'altro, richiamato il sommario processo verbale n. 7744, notificato
allo Jannone ed alla società il 12/2/1996, di accertamento dello scarico di acque con superamento dei limiti di
accettabilità previsti dalla Tab. A della citata legge n. 319 del 1976. Tale verbale, nel quale si citava
l'accertamento effettuato dal Presidio Multinazionale di Prevenzione di Roma - Registro analisi n. 18065 -,
era stato redatto dal Corpo di Polizia Municipale sulla base della nota pervenuta, il 01/12/1995, al Comune di
Pomezia ed inviata, il 21/11/1995, dalla Regione Lazio, nota con la quale erano stati trasmessi gli atti ricevuti
dall'Autorità giudiziaria a seguito della depenalizzazione.
Con sentenza del 6-30/11/1999, il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione della società Jannone e
respingeva, invece, quella proposta dallo Jannone in proprio. Quanto alla società riteneva fondata la
doglianza concernente il mancato esame degli scritti difensivi e la mancata audizione personale richieste con
l'istanza dell'11/3/1996, protocollata dal Comune in pari data, sottoscritta dallo Jannone nella sola qualità di
legale rappresentante della società e non anche in proprio.
Avverso questa sentenza lo Jannone, con ricorso notificato il 30/12/2000, ha proposto ricorso per Cassazione,
fondato su due articolati motivi. Il Comune di Pomezia non ha svolto attività difensiva.
Inizio documento
Diritto
Con il primo motivo di ricorso lo Jannone deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in
relazione agli artt. 14 e 15 della L. 689/81. Censura per plurimi profili la ritenuta regolarità del procedimento
seguito per l'irrogazione della sanzione, sostenendo in primo luogo:
- che era mancata la prescritta comunicazione, tramite lettera raccomandata, dell'esito delle analisi del
campione da parte del competente dirigente dell'organo tecnico preposto all'espletamento delle analisi stesse,
con palese violazione del diritto di difesa anche tecnica, per il tramite della richiesta di loro revisione;
- che non poteva essere ritenuta equipollente la notifica del verbale di accertamento avvenuta ad opera del
Comune di Pomezia, ente impositore finale, ed a due anni di distanza dall'accertamento della presunta
violazione;
- che l'indicazione dell'autore del prelievo e del numero di registro del certificato di analisi, omessa la relativa
data, non poteva equivalere alla prescritta comunicazione dell'esito vero e proprio delle analisi.
Secondariamente il ricorrente deduce che la contestazione era stata tardiva rispetto al prescritto termine di
giorni 90 dall'accertamento in quanto:
- era mancata la comunicazione dell'esito delle analisi da parte dell'organo competente;
- comunque, la decorrenza di detto termine in rapporto alla data di notificazione del verbale n. 7744,
avvenuta il 12/2/1996, non poteva essere fissata al 1^/12/1995, data in cui il Comune di Pomezia aveva
ricevuto gli atti inviati il 21/11/1995 dalla Regione Lazio, ma a quella anteriore in cui tale ente li aveva a sua
volta ricevuti dall'autorità giudiziaria.
In terzo luogo lo Jannone deduceva l'erroneità del convincimento circa la mancata riferibilità anche a sé
dell'istanza, in data 11/3/1996, relativa alla contestazione di cui al verbale n. 7744, sostenendo che la
sottoscrizione a suo nome in calce allo scritto non poteva logicamente e giuridicamente essere apprezzata
come apposta solo in veste di amministratore della società Jannone e non anche in proprio.
Con il secondo motivo di ricorso lo Jannone deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione al rigetto del motivo di ricorso concernente la
ricorrenza del contestato superamento dei limiti di legge nello smaltimento delle acque reflue, l'assenza di
motivazione in ordine alla mancata audizione del tecnico che aveva eseguito le analisi e la lacunosità della
motivazione esposta per confermare la congruità della sanzione irrogata.
Il primo motivo di ricorso va accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono, con conseguente
assorbimento di tutti gli ulteriori profili di censura.
In effetti la contestazione dell'infrazione, contenuta nel verbale n. 7744, notificato il 12/11/1996 ad iniziativa
del Comune di Pomezia, richiama genericamente l'accertamento del campione effettuato dal Presidio
Multinazionale di Prevenzione di Roma ed il "Registro analisi n. 18065", senza riportare anche l'esito delle
analisi compiute sul campione, come prescritto dall'art. 15, primo comma, della legge 24 novembre 1981, per
il caso di accertamento di violazioni mediante analisi di campioni.
In ogni caso, infatti, in cui la violazione sia accertata mediante analisi di campioni e la relativa
comunicazione e contestazione in via amministrativa non possano, come nella specie, seguire le forme
previste dall'art. 15 della citata legge n. 689 del 1981, ma avvengano di necessità, come anche previsto dal
sesto comma della medesima disposizione normativa, secondo il diverso procedimento imposto dal
precedente art. 14 della medesima legge, la contestazione deve del pari contenere, al fine di garantire il
diritto di difesa dell'interessato, esercitatole anche mediante la richiesta di revisione, gli estremi essenziali
della violazione, quali evidenziati, pure in termini temporali, dall'esito delle analisi compiute sul campione.
Pertanto si deve accogliere, nei limiti indicati, il primo motivo ricorso, dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi
di censura, cassare la sentenza impugnata e, in applicazione del su enunciato principio di diritto, stante la non
necessità di ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,
annullando, in accoglimento dell'opposizione proposta dallo Jannone, l'ordinanza ingiunzione impugnata,
con compensazione, per giusti motivi, delle spese dell'intero giudizio.
Inizio documento
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il ricorso nel resto, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'opposizione annullando l'ordinanza ingiunzione
impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, 16 giugno 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 LUG. 2004
Nella procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, nel caso in cui il campione prelevato non
consenta, per sua natura, la ripetizione delle analisi, e non sia frazionabile secondo la metodica di cui
all'art. 4 d.lg. 3 marzo 1993 n. 123 e dell'art. 2 del d.m. 16 dicembre 1993, l'unico sistema che consente il
rispetto delle garanzie è quello stabilito dall'art. 223 delle disposizioni di attuazione del nuovo c.p.p., sicché
il laboratorio incaricato degli accertamenti analitici dovrà dare avviso dell'inizio delle operazioni alle
persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente
tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.
Cassazione civile , sez. I, 06 aprile 2004 , n. 6769
Barra e altro c. Usl n. 15 Cuneo
Giust. civ. Mass. 2004, 4
In materia di sanzioni amministrative, l'art. 13, legge n. 689 del 1981 non richiede che l'attività di
accertamento dell'illecito sia svolta con la partecipazione dell'interessato - prevista soltanto nel caso della
revisione di analisi su campione (arte. 15, legge cit.) e, qualora essa consista in atti che richiedano
conoscenze tecniche, la p.a. può avvalersi dell'ausilio di soggetti privati dotati di particolari competenze;
questa disciplina non vulnera il diritto di difesa dell'interessato, garantito sia dalla contestazione
dell'illecito mediante la notificazione - imposta dall'impossibilità della contestazione immediata, per la
necessità di verifiche tecniche - sia dalla facoltà di controdedurre, in sede amministrativa, entro trenta
giorni dalla contestazione, e di impugnare davanti al giudice ordinario il provvedimento che irroga la
sanzione.
Cassazione civile , sez. I, 27 novembre 2003 , n. 18114
In materia di sanzioni amministrative, l'art. 13, legge n. 689 del 1981 non richiede che l'attività di
accertamento dell'illecito sia svolta con la partecipazione dell'interessato - prevista soltanto nel caso della
revisione di analisi su campione (arte. 15, legge cit.) e, qualora essa consista in atti che richiedano
conoscenze tecniche, la p.a. può avvalersi dell'ausilio di soggetti privati dotati di particolari competenze;
questa disciplina non vulnera il diritto di difesa dell'interessato, garantito sia dalla contestazione
dell'illecito mediante la notificazione - imposta dall'impossibilità della contestazione immediata, per la
necessità di verifiche tecniche - sia dalla facoltà di controdedurre, in sede amministrativa, entro trenta
giorni dalla contestazione, e di impugnare davanti al giudice ordinario il provvedimento che irroga la
sanzione.
Cassazione civile , sez. I, 27 novembre 2003 , n. 18114
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle
analisi, di cui all'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689, sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti
degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il
campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per l'analisi di revisione è che il
campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni
degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della
reazione chimica o biochimica in atto.
Cassazione penale , sez. III, 29 gennaio 2003 , n. 15170
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede il libero esercizio della
potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito se non nei casi,
eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni ("ex" art. 15 della stessa legge) o ad
analisi irripetibili ("ex" art. 223 disp. coord. c.p.p.).
Cassazione civile , sez. I, 27 aprile 2001 , n. 6097
Ballarini c. Prov. Verona
La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p., laddove stabilisce che, qualora, nel
corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni
per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso
all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di
persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un
consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è
generalmente e normativamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei
campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si
evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale,
sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi
possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche
alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.
Cassazione civile , sez. I, 03 settembre 1999 , n. 9282
Direzione ripartiz. agr. prov. Bolzano c. Meraner
Giust. civ. Mass. 1999, 1891
ANALISI E PRELIEVO DI CAMPIONI
GIURISPRUDENZA ART. 223 DISP. ATT.NE C.P.P.
Disp. Att. Codice Procedura Penale (1988) art. 223
Qualora si svolgano attività amministrative non ripetibili, quali quelle di prelievo, campionamento ed
analisi dei campioni, è comunque richiesto il rispetto delle garanzie difensive previste dall'art. 223 disp.
coord. c.p.p., per cui l'organo procedente debba dare avviso all'interessato del giorno, ora e luogo ove si
effettueranno le analisi; ed il mancato rispetto di tali garanzie difensive rende inutilizzabili i risultati delle
analisi, anche nella fase di indagini preliminari, in quanto trattasi di elementi di prova acquisiti in
violazione di legge.
Tribunale Pescara, 21 febbraio 2007 ARTA ABRUZZO
In tema di scarichi di acque reflue industriali convogliate nel deflusso delle acque meteoriche, le analisi
dei campioni, eseguite dalla Asl in via amministrativa, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 223
delle disposizioni di attuazione del codice di rito, alla stregua della quale il preventivo avviso circa l'ora,
il giorno e il luogo dell'esame è necessario solo in ipotesi di revisione dell'analisi. (La Corte ha precisato
che l'eventuale violazione della disciplina in questione dà luogo ad una nullità di carattere intermedio non
più deducibile dopo la sentenza di primo grado).
Cassazione penale , sez. III, 11 maggio 2006 , n. 21136
Le analisi di campioni d'olio di oliva nel corso di attività ispettive o di vigilanza, data la possibilità di
revisione assicurata dalla non deperibilità di tale alimento, non devono essere precedute dall'avviso
all'interessato circa la data ed il luogo di svolgimento, né essere svolte con le ulteriori garanzie previste
dal comma 1 art. 223 disp. att. c.p.p.
Cassazione penale , sez. III, 03 novembre 2004 , n. 46982
In tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il
campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non
richiedono l'osservanza delle norme del c.p.p. stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le
attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella
prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo
dove si svolgeranno le analisi dei campioni.
Cassazione penale , sez. III, 29 gennaio 2003 , n. 15170
In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle
acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato
dall'art. 223 disp. att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine
preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia
della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività
amministrativa che in tal caso non può definirsi "extra processum".
Cassazione penale , sez. III, 14 maggio 2002 , n. 23369
Fonte: http://www.lexambiente.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=8064:ambiente-in-genere-analisi-e-prelievocampioni&catid=188&Itemid=15