garanzie ricevute - CentroMarca Banca
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FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE INFORMAZIONI SULLA BANCA CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa - Iscritta all’albo delle Società Cooperative n. A166229 Sede legale: via D. Alighieri, 2 - 31022 Preganziol (TV) Tel: 0422/6316 - Fax: 0422/633079 Email: [email protected] - Sito internet: www.centromarcabanca.org Codice fiscale, partita iva e iscrizione Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Treviso 00176640266 Codice abi 08749-4 - Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito n. 4580.70 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO FIDEIUSSIONE Fideiussione omnibus: è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce la banca per l’adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa da un altro soggetto (debitore principale) fino all’importo massimo stabilito nel contratto medesimo. Le obbligazioni garantite possono derivare da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, crediti o merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse di altre persone. Tale garanzia ha carattere personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito, fino a concorrenza dell’importo stabilito. Se più fideiussori hanno prestato garanzia per il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro ed il debitore principale e ciascuno di essi è obbligato per l’intero debito. Fideiussione specifica: è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce la banca per l’adempimento delle obbligazioni, derivanti da una specifica operazione creditizia, indicata nel contratto, assunte verso la banca stessa da un altro soggetto (debitore principale). Tale garanzia ha carattere personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito, fino a concorrenza dell’importo stabilito. Se più fideiussori hanno prestato garanzia per il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro ed il debitore principale e ciascuno di essi è obbligato per l’intero debito. Fideiussione omnibus pro-quota: è il contratto con il quale più soggetti insieme (fideiussori) garantiscono alla banca l’adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale. Le obbligazioni garantite possono derivare da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, crediti o merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse di altre persone. Tale garanzia ha carattere personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito, fino a concorrenza dell’importo stabilito. Ognuno dei fideiussori risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito; in deroga all'art. 1947 2° comma, cod. civ., nel caso in cui uno o più fideiussori non onorino in tutto o in parte il proprio impegno, la loro quota sarà ripartita tra gli altri obbligati in proporzione alle rispettive quote e comunque fino alla concorrenza dell'intero credito della banca. Fideiussione specifica pro-quota: è il contratto con il quale più soggetti insieme (fideiussori) garantiscono la banca per l’adempimento delle obbligazioni, derivanti da una specifica operazione creditizia, indicata nel contratto, assunte verso la banca stessa da un altro soggetto (debitore principale). Tale garanzia ha carattere personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito, fino a concorrenza dell’importo stabilito. Ognuno dei fideiussori risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito; in deroga all'art. 1947 2° comma, cod. civ., nel caso in cui uno o più fideiussori non onorino in tutto o in parte il proprio impegno, la loro quota sarà ripartita tra gli altri obbligati in proporzione alle rispettive quote e comunque fino alla concorrenza dell'intero credito della banca. Fideiussione in favore di Cooperative di Garanzia: la fideiussione omnibus in favore di Cooperative di Garanzia è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce per l'adempimento delle obbligazioni rivenienti dalle operazioni di finanziamento che le Banche, rappresentate dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, effettuano FOGLIO INFORMATIVO – Aggiornato al: 01/07/2011 (ZF/000001593) Pagina 1 di 6 FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE per qualsiasi importo e in qualsiasi forma, con le ditte associate ai Consorzi/Cooperative di Garanzia, ai sensi delle convenzioni stipulate con gli stessi. Tale garanzia ha carattere personale, perciò il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso d'inadempimento del debitore garantito, fino a concorrenza dell’importo stabilito. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell’obbligato principale fino alla concorrenza dell’importo predeterminato nel contratto; il garante potrebbe dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia). CONDIZIONI ECONOMICHE Non è prevista, a carico del fideiussore, l’applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi cinque (5) giorni. In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso sia di quelle che venissero a sorgere o a maturare successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso. Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Dieci (10) giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via R. Selvatico, 2 – 31100 Treviso TV – Email: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. PEGNO Il pegno, che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o merci, è il diritto reale, costituito dal debitore o da un terzo (per il debitore) a garanzia di una obbligazione, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con priorità rispetto agli altri creditori (prelazione) sulla cosa ricevuta in pegno (2787 cod. civ.). Il pegno si costituisce mediante la consegna al creditore della cosa, ovvero del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento). Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce, oltre che con atto scritto, con FOGLIO INFORMATIVO – Aggiornato al: 01/07/2011 (ZF/000001593) Pagina 2 di 6 FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE l’apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D. Lgs. 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF). Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno mediante compensazione sull’oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito). In caso di costituzione di pegno su merci, il concedente è tenuto ad assicurare a sue spese la merce oggetto del pegno, presso Compagnia di Assicurazione di gradimento della banca, contro i rischi indicati dalla banca stessa. Qualora il concedente non provveda a tale assicurazione, la banca si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per conto e a spese del concedente stesso. In entrambi i casi la polizza, se non intestata direttamente alla banca, deve prevedere l’annotazione del vincolo pignoratizio con la precisazione che, per effetto di tale vincolo, le indennità devono essere versate direttamente alla banca anche in deroga al secondo comma dell’art. 1891 c.c. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: per il concedente il pegno, il mancato pagamento del credito concesso. Infatti, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia. CONDIZIONI ECONOMICHE Il rilascio di garanzie pignoratizie non è soggetto ad alcuna spesa o commissione a favore della banca. Per effetto della Legge 8 agosto 1996 n 425 (Legge Prodi), si applica una ritenuta del 20% sugli interessi lordi incassati sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni posti a garanzia da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali a favore di imprese residenti. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia o le somme residue dalla riscossione del credito vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di dieci (10) giorni. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via R. Selvatico, 2 – 31100 Treviso TV – Email: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. IPOTECA E’ una garanzia reale, disciplinata dal codice civile, costituita su beni immobili (fabbricati, terreni, etc.) di proprietà del FOGLIO INFORMATIVO – Aggiornato al: 01/07/2011 (ZF/000001593) Pagina 3 di 6 FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE debitore principale o di terzi (terzi datori di ipoteca), mediante l’iscrizione nei registri immobiliari senza spossessamento dei beni stessi che rimangono nella piena disponibilità del debitore o dei terzi. L’ipoteca attribuisce al beneficiario, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto, con preferenza rispetto agli altri creditori, sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca è parte essenziale dei mutui ipotecari ordinari e fondiari ma può essere costituita come garanzia di qualsiasi linea di credito concessa dalla banca. Tra i principale rischi vanno tenuti presenti: in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con l’ipoteca, la banca può attivare le procedure legali per far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. CONDIZIONI ECONOMICHE Per il rilascio dell’ipoteca, la banca non applica alcuna spesa o commissione. Trattandosi di un atto pubblico è necessario l’intervento di un Notaio, incaricato dal cliente, che applicherà, per la redazione dell’atto e per l’iscrizione nei pubblici registri, le tariffe di legge in vigore. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto L’ipoteca rimane efficace fino alla definitiva estinzione dell’operazione garantita. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del concedente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i beni immobili oggetto della garanzia ipotecaria vengono liberati dal vincolo a favore della banca entro il termine massimo di 30 giorni dall’estinzione dell’operazione garantita. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via R. Selvatico, 2 – 31100 Treviso TV – Email: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. VINCOLO SU POLIZZA ASSICURATIVA Trattasi di garanzia che si perfeziona attraverso l’annotazione, in una polizza assicurativa (danni, vita, etc) sottoscritta dal concedente, di un vincolo a favore della banca ed in forza del quale la banca stessa acquisisce il diritto di prelazione sugli indennizzi/liquidazione previsti dalla polizza e comunque nel limite degli importi indicati nel vincolo stesso. CONDIZIONI ECONOMICHE Per il rilascio di tale garanzia, la banca non applica alcuna spesa o commissione. RECESSO E RECLAMI FOGLIO INFORMATIVO – Aggiornato al: 01/07/2011 (ZF/000001593) Pagina 4 di 6 FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE Recesso dal contratto Il recesso, che il concedente deve rivolgere alla Compagnia di Assicurazione emittente la polizza, è subordinato al benestare della banca beneficiaria del vincolo. Reclami I reclami vanno rivolti all’Ufficio reclami della Compagnia di Assicurazione emittente la polizza secondo quanto stabilito nelle norme della polizza stessa. Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Fideiussore Debitore principale Insolvenza Inadempimento Importo massimo garantito Interessi di mora Solidarietà fra fideiussori Reviviscenza della garanzia Regresso Strumenti finanziari Strumenti finanziari dematerializzati Gestione accentrata Realizzazione del pegno Espropriazione Terzo costituente Cancellazione dell’ipoteca Grado dell’ipoteca Restrizione di ipoteca E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest’ultimo alla banca. E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca. Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca in caso di inadempimento del debitore principale. Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante. E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo. Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati. E’ il potere del fideiussore di agire dei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca. Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tessi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili. Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato. Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della banca. Come regola generale l’ipoteca è valida per 20 anni dalla data della sua iscrizione; decorso tale termine si prescrive autonomamente. Qualora l’obbligazione abbia una durata superiore si dovrà provvedere al rinnovo prima della scadenza. Poiché sullo stesso cespite possono gravare anche più ipoteche, il grado indica l’ordine temporale con cui le ipoteche sono state iscritte e di conseguenza l’ordine di prelazione con cui dovranno essere soddisfatte. In presenza di mutui già rimborsati in parte, la banca può concedere la riduzione proporzionale dell’importo dell’ipoteca. FOGLIO INFORMATIVO – Aggiornato al: 01/07/2011 (ZF/000001593) Pagina 5 di 6 FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE FOGLIO INFORMATIVO – Aggiornato al: 01/07/2011 (ZF/000001593) Pagina 6 di 6