Contratto autonomo di garanzia
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Contratto autonomo di garanzia
Foglio informativo CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA 1 giugno 2011 (D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche – Deliberazione CICR del 04.03.03) INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA INTERMOBILIARE S.p.A. via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia. 011 08281 011 0828800 [email protected] www.bancaintermobiliare.com 3043 Denominazione e forma giuridica: Sede legale: Sede amministrativa: Telefono: Fax: Indirizzo telematico: Sito Internet Codice ABI: Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: Gruppo bancario di appartenenza: 5319 Gruppo Bancario Veneto Banca (iscritto all’Albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia con codice n. 5035.1) Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino: Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Capitale sociale e Riserve al 31/12/2010: di cui: Capitale sociale Riserve Azioni proprie Riserve da valutazioni Strumenti di capitale 02751170016 Fondo Nazionale di Garanzia - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 353.866.382 156.209.463 205.371.913 (34.415.919) (3.321.989) 30.022.914 Dati e qualifica soggetto incaricato all’offerta fuori sede: _____________________________ nome e cognome _________________________ telefono ________________________________________________ indirizzo _________________________________________ email INF006 FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (V01_01062011).DOC ____________________________ qualifica Pagina 1 di 4 CHE COS’È IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA Caratteristiche Il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico con il quale si rilascia una garanzia senza che ci sia alcun carattere di accessorietà (caratteristica invece peculiare della fideiussione) rispetto all’obbligazione principale. Con il rilascio di questa forma di garanzia il Garante garantisce la Banca sino alla concorrenza dell’importo massimo garantito stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca dal Debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. Principali rischi Tra i principali rischi va tenuto presente: - pagamento da parte del Garante di quanto dovuto dal Debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Non sono previste condizioni economiche applicabili al contratto autonomo di garanzia. RECESSO E RECLAMI RECESSO Il Garante può recedere dal contratto autonomo di garanzia dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di trenta giorni calendariali. Il Garante risponde, oltre che delle obbligazioni del Debitore principale in essere al momento di efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza e/o in relazione ai rapporti esistenti al momento sopraindicato. In espressa deroga a quanto sopra previsto, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il Debitore principale, il recesso del Garante ha effetto solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del Debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione. RECLAMI I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Gramsci 7 – 10121 Torino c/o Funzione Legale, fax n. 011/0828807, @mail [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo inerisce i servizi bancari, 90 giorni dal ricevimento se il reclamo inerisce i servizi di investimento. INF006 FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (V01_01062011).DOC Pagina 2 di 4 Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i sopra citati termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF), specificatamente per le controversie relative ai servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca/Intermediario. - Ombudsman-Giurì Bancario (Via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma) presso il Conciliatore Bancario Finanziario ovvero alla Camera di Conciliazione presso la Consob istituita con Delibera Consob 16763/2008, specificatamente per le controversie relative ai servizi di investimento. - Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Le modalità per avvalersi di tali servizi sono indicati negli appositi regolamenti i cui testi sono a disposizione della clientela presso tutte le Filiali di BIM. INF006 FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (V01_01062011).DOC Pagina 3 di 4 LEGENDA Garante Debitore principale Importo massimo garantito Reviviscenza della garanzia Solidarietà fra fideiussori Regresso E’ la persona che sottoscrive il contratto autonomo di garanzia a favore della Banca E’ la persona il cui adempimento viene garantito dal garante nei confronti della Banca E’ la somma complessiva (per capitale, interessi, spese) che il garante si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale. Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati. E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo. E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca. INF006 FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (V01_01062011).DOC Pagina 4 di 4