Pignoramento autoveicolo intestato alla moglie del debitore
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Pignoramento autoveicolo intestato alla moglie del debitore
Pignoramento autoveicolo intestato alla moglie del debitore, in regime di comunione dei beni La Cassazione con la sentenza 22418/11, ha affermato che la proprietà di un’autovettura, in quanto bene mobile registrato, non può ricavarsi esclusivamente dalla carta di circolazione (mera valenza indiziaria con valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova), in presenza di ulteriori e diverse risultanze, anche se in contrasto con quanto accertato nella carta di circolazione. Indubbiamente, l'autovettura acquistata dai coniugi dopo il matrimonio, ma intestata ad uno solo di loro, rientra ai sensi dell'art. 177 del codice civile nel regime di comunione dei beni, ad eccezione, se quel bene è stato acquistato con soldi appartenenti al coniuge intestatario del veicolo, ovvero nel caso di una eredità, donazione anche se avute dopo il matrimonio oppure in presenza di un regolare atto di vendita pro quota (50%), reso nella forma della scrittura privata autenticata e/o a seguito di ulteriori atti dispositivi. Circostanza quest’ultima, facilmente ricorrente, quando si ha a che fare con debitori incalliti. Ma v’è di più, i beni in regime di comunione legale possono essere venduti da uno solo dei coniugi anche senza il consenso dell'altro. Inoltre, la comunione legale tra i coniugi è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente ad oggetto i beni che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli estranei (Cass. 4033/03). Praticamente, a nostro modesto avviso potrà essere pignorato il sopra citato veicolo, quando lo stesso, al momento del pignoramento, sarà usato dal debitore o rinvenuto nel box o cortile esclusivo della sua abitazione. La condizione di disponibilità diretta del veicolo da parte del coniuge terzo, avendo rilevanza negativa, impedisce l’accesso dell’ufficiale giudiziario e il pignoramento, in coerenza con un divieto di spoglio, posto a tutela del possesso. La presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni pignorati, opera solo se ed in quanto i beni siano rinvenuti nella casa di abitazione dello stesso; pertanto, quando in sede di opposizione di terzo all'esecuzione, risulti che il luogo in cui essi sono stati staggiti non è la casa del debitore, spetta al creditore che intende insistere nell'esecuzione provarne specificamente l'appartenenza al debitore. Il bene può essere pignorato nelle forme dell’espropriazione diretta (e non nelle forme dell’espropriazione presso terzi) solo quando il terzo consente di esibirlo (circostanza questa, ovviamente, altamente improbabile). Per cui è necessario che il presidente del www.ufficialegiudiziario.eu 1 tribunale, su ricorso del creditore, autorizzi con decreto, l'ufficiale giudiziario a pignorare l’autoveicolo che non si trova in luoghi appartenenti al debitore, ma del quale egli può direttamente disporne essendo comproprietario. Infine, riteniamo che con il pignoramento presso terzi, il coniuge sarà costretta a rilasciare una dichiarazione positiva, nel caso in cui non grava alcun vincolo o restrizione sulla quota del 50% . Tale dichiarazione produrrà l’effetto di accertare in modo definitivo l’esistenza di una quota di proprietà del debitore, che in tal modo sarà destinata e vincolata all’espropriazione ( Cass. 17/11/2003 n. 17367). www.ufficialegiudiziario.eu 2