Pignoramento autoveicolo intestato alla moglie del debitore

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Pignoramento autoveicolo intestato alla moglie del debitore
Pignoramento autoveicolo intestato alla moglie del debitore, in
regime di comunione dei beni
La Cassazione con la sentenza 22418/11, ha affermato che la proprietà
di un’autovettura, in quanto bene mobile registrato, non può ricavarsi
esclusivamente dalla carta di circolazione (mera valenza indiziaria con valore
di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova), in
presenza di ulteriori e diverse risultanze, anche se in contrasto con quanto
accertato nella carta di circolazione.
Indubbiamente,
l'autovettura
acquistata
dai
coniugi
dopo
il
matrimonio, ma intestata ad uno solo di loro, rientra ai sensi dell'art. 177 del
codice civile nel regime di comunione dei beni, ad eccezione, se quel bene è
stato acquistato con soldi appartenenti al coniuge intestatario del veicolo,
ovvero nel caso di una eredità, donazione anche se avute dopo il matrimonio
oppure in presenza di un regolare atto di vendita pro quota (50%), reso nella
forma della scrittura privata autenticata e/o a seguito di ulteriori atti
dispositivi. Circostanza quest’ultima, facilmente ricorrente, quando si ha a che
fare con debitori incalliti.
Ma v’è di più, i beni in regime di comunione legale possono essere
venduti da uno solo dei coniugi anche senza il consenso dell'altro. Inoltre, la
comunione legale tra i coniugi è una comunione senza quote, nella quale i
coniugi sono titolari di un diritto avente ad oggetto i beni che ne fanno parte e
dalla quale sono esclusi gli estranei (Cass. 4033/03).
Praticamente, a nostro modesto avviso potrà essere pignorato il sopra
citato veicolo, quando lo stesso, al momento del pignoramento, sarà usato dal
debitore o rinvenuto nel box o cortile esclusivo della sua abitazione.
La condizione di disponibilità diretta del veicolo da parte del coniuge terzo, avendo rilevanza negativa, impedisce l’accesso dell’ufficiale giudiziario e
il pignoramento, in coerenza con un divieto di spoglio, posto a tutela del
possesso. La presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni
pignorati, opera solo se ed in quanto i beni siano rinvenuti nella casa di
abitazione dello stesso; pertanto, quando in sede di opposizione di terzo
all'esecuzione, risulti che il luogo in cui essi sono stati staggiti non è la casa
del debitore, spetta al creditore che intende insistere nell'esecuzione provarne
specificamente l'appartenenza al debitore. Il bene può essere pignorato nelle
forme dell’espropriazione diretta (e non nelle forme dell’espropriazione presso
terzi)
solo
quando
il
terzo
consente
di
esibirlo
(circostanza
questa,
ovviamente, altamente improbabile). Per cui è necessario che il presidente del
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tribunale, su ricorso del creditore, autorizzi con decreto, l'ufficiale giudiziario a
pignorare l’autoveicolo che non si trova in luoghi appartenenti al debitore, ma
del quale egli può direttamente disporne essendo comproprietario. Infine,
riteniamo che con il pignoramento presso terzi, il coniuge sarà costretta a
rilasciare una dichiarazione positiva, nel caso in cui non grava alcun vincolo o
restrizione
sulla quota del 50% . Tale dichiarazione produrrà l’effetto di
accertare in modo definitivo l’esistenza di una quota di proprietà del debitore,
che in tal modo sarà destinata e vincolata all’espropriazione ( Cass.
17/11/2003 n. 17367).
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