Tribunale di Trieste 2 marzo 2015

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Tribunale di Trieste 2 marzo 2015
Sent. ________
Cron. ________
Rep. _________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1501/12 R.G.A.C.
TRA
Helvetia Swiss Insurance Company Ltd., in persona del legale rappresentante, domiciliato in
Trieste al viale XX settembre 12, presso il difensore avv. Massimiliano Rimboschi, dal quale è difeso
insieme agli avv. Enrico Rigetti e Lucio Ravera;
ATTORE
CONTRO
Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb
Cesped Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste alla via S. Nicolò
19, presso i difensori avv. Alberto Pasino e Federica Fantuzzi.
CONVENUTO
E CONTRO
CMA CGM S.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste alla via Zanetti 8,
presso il difensore avv. Paolo Stern, dal quale è difesa insieme agli avv.ti Marco Paggini e Alessandro
Personi.
CONVENUTO
E CONTRO
Trieste Marine Terminal S.p.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste alla
via Coroneo 33, presso i difensori avv. Lucia Spinoglio e Jessica Mlac.
CONVENUTO
avente ad oggetto: rivalsa assicurativa per pagamento di indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI:
PER L’ATTORE:
come da allegato al verbale di udienza del 24.11.2014:
“.. per i motivi meglio descritti negli atti di causa e nelle deduzioni a verbale, accertata la
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute, condannarle in via solidale e/o
alternativa e/o pro quota a pagare all’esponente la somma di EUR 220.587,30 e/o maggiore o minore
meglio vista, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo, vinte le spese e gli onorari di
difesa del presente giudizio oltre spese generali (15,00%) IVA, CPA e oneri come per legge”.
PER IL CONVENUTO
Cesped Blu S.r.l.: come da allegato al verbale di udienza del 24.11.2014:
“in via pregiudiziale di rito
accertare la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, I co. c.p.c., per l’effetto rigettando
le domande formulate dall’attrice.
Nel merito, in via preliminare
accertare il difetto di titolarità attiva dell’attrice e di suo interesse all’azione e/o il difetto di
titolarità passiva della CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) e di suo interesse a contraddire, per
l’effetto rigettando le domande svolte nei confronti di quest’ultima dall’attrice.
Nel merito, in via subordinata alla reiezione della domanda preliminare, rigettare le domande
svolte dall’attrice nei confronti della CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.), perché inammissibili,
infondate e non provate;
in via ulteriormente subordinata, nella negata ipotesi di ritenuta debenza di somme dalla
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CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) alla attrice:
- limitare la condanna della CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) alla somma quantificata
ai sensi dell’art. 423 cod. nav. e così € 103,29 per unità di carico e – per l’effetto – al complessivo
ammontare di € 1.859,22, ovvero alla maggior o minor somma che dovesse risultare dovuta in
applicazione del limite di responsabilità applicabile per legge, conseguentemente respingendo ogni
avversaria richiesta di risarcimento di somme maggiori;
- accertato il concorso della Savio Macchine Tessili S.p.A. nella causazione dei danni lamentati
dall’attrice e determinata la gravità della sua colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate,
diminuire congruamente il risarcimento da CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) dovuto;
- condannare la CMA CGM S.A. e la TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale e/o alternativa e/o pro quota, come meglio,
ciascuna per il titolo di garanzia rispettivamente dovuto, a tenere la CESPED BLU S.R.L (ora
CESPED S.P.A.) manlevata ed indenne rispetto a qualsiasi obbligazione conseguente alla
responsabilità che dovesse essere accertata in capo alla predetta in relazione ai fatti di causa e da
ogni altra che dovesse farle carico per effetto dell’accoglimento delle domande contro la medesima
formulate, anche in ordine agli interessi ed alle spese;
- previo accertamento e determinazione ex art. 2055 c.c. del grado di colpa di CMA CGM S.A. e
della TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A. nella causazione dei danni lamentati dall’attrice,
condannarle, in via alternativa o solidale, ciascuna nella misura determinata in relazione al proprio
grado di colpa nella causazione dell’evento, a ristorare CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) di
quanto quest’ultima dovesse essere condannata a corrispondere all’attrice, in dipendenza
dell’accoglimento delle domande formulate da quest’ultima nel presente giudizio.
In via istruttoria
subordinatamente all’eventualità codesto Ill.mo Giudice non ritenga di porre a fondamento della
decisione sulla titolarità passiva di Cesped i fatti dedotti dall’esponente in comparsa ai §§ 5, 6, 7, 11 e
13 in ragione della loro implicita ammissione ovvero della loro mancata contestazione ad opera
dell’attrice, ammettere prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, con i testi Alessandro
Bertoli (capp. da 1 a 12) e Emanuele Orso (capp. da 2 a 12), entrambi presso Cesped Blu S.r.l. (ora
Cesped S.p.a.), Lauzacco:
1. Vero che Alessandro Bertoli il 2 febbraio 2011 ha trasmesso alla Savio Macchine Tessili
S.p.A., nella persona del Sig. Giuseppe Biasetto, la comunicazione di posta elettronica che Le si
rammostra (doc. 1 Cesped), con allegate le quotazioni dei noli marittimi praticati da CMA CGM e
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Hanjin per il trasporto di contenitori via mare dall’Italia alla Cina;
2. Vero che Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) trasmetteva alla Savio Macchine Tessili S.p.A.
la comunicazione di posta elettronica del 2 febbraio 2011, che Le si rammostra (doc. 1 Cesped), per
consentire a quest’ultima di scegliere (come ha poi in effetti scelto) tra i vettori CMA CGM e Hanjin
quello ad essa più congeniale;
3. Vero che la scelta del vettore marittimo per la tratta Trieste – Shanghai del trasporto per il
quale è lite è stata effettuata dalla Savio Macchine Tessili S.p.A;
4. Vero che Cesped, allo scopo di ottenere da CMA CGM S.A. le condizioni indicate nell’allegato
alla e-mail dd. 2 febbraio 2011 (doc. 1 Cesped), aveva segnalato a quest’ultima – per tramite del suo
agente CMA CGM Italy S.r.l. – che avrebbe concluso i contratti di trasporto per conto della Savio;
5. Vero che, all’epoca dei fatti per i quali è lite, le compagnie di navigazione operanti in Italia
consideravano la Savio Macchine Tessili S.p.A. primaria impresa esportatrice;
6. Vero che CMA CGM S.A. assicurava a Cesped, per i contratti di trasporto stipulati per conto
di Savio Macchine Tessili S.p.A., condizioni di particolare favore consistenti nel contenimento dei noli
marittimi (come appare dall’e-mail trasmessa dalla CMA CGM Italy alla Cesped l’8 febbraio 2011,
che Le si rammostra; doc. 2 Cesped) e in quattordici giorni di giacenza dei contenitori presso il
terminal di sbarco free of charge (ossia a titolo gratuito);
7. Vero che, per il trasporto dalla sua sede al porto d’imbarco, Savio Macchine Tessili S.p.A.
aveva cura di precisare a Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) che alcuni vettori (identificati
nominativamente) erano sgraditi e che Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) non avrebbe dovuto
affidar loro l’esecuzione di tale tratta;
8. Vero che, a fronte di richiesta formulata da Savio Macchine Tessili S.p.A. a Cesped Blu S.r.l.
(ora Cesped S.p.a.) di organizzare il trasporto di tre contenitori con destinazione Shanghai, il 22
febbraio 2011 quest’ultima formulava due distinte offerte, una per un container da 40 piedi, l’altra per
due contenitori, rispettivamente da 20 e 40 piedi (docc. 3-4 Cesped, che Le si rammostrano);
9. Vero che nelle offerte formulate il 22 febbraio 2011 da Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) a
Savio Macchine Tessili S.p.A. era specificato che, come richiesto da quest’ultima, sarebbe stato
utilizzato il servizio CMA e che il rapporto sarebbe stato soggetto alle Condizioni Generali praticate
dalla Federazione Spedizionieri, depositate presso tutte le CCIAA il 10 marzo 1975 e pubblicate in
pari data in GU n. 66, aggiornate al 7 giugno 1992;
10. Vero che Cesped Blu s.r.l. (ora Cesped S.p.a.) commissionava a CTE S.r.l., in nome proprio e
per conto della Savio Macchine Tessili S.p.A., il trasporto da Pordenone a Trieste dei tre container
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contenenti i macchinari;
11. Vero che (come appare dai booking confirmation che Le si rammostrano; docc. Cesped n. 56) Cesped Blu s.r.l. (ora Cesped S.p.a.) commissionava a CMA CGM S.A. – per tramite del suo agente
CMA CGM Italy S.r.l. –, in nome proprio e per conto della Savio Macchine Tessili S.p.A., il trasporto
dei tre container contenenti i macchinari da Trieste a Shanghai, inclusivo dell’attività di deposito
presso il Terminal Molo VII tra il momento della ricezione dei container presso il Terminal medesimo
e il loro successivo imbarco.
12.- Vero che con comunicazione dell’8 marzo 2011 (doc. 9.6 Cesped, che Le si rammostra)
Cesped formulava riserve scritte nei confronti di CMA CGM Italy S.r.l. (poi seguite da ulteriori
reclami del 14.3.2011 e 30.1.2012; docc. 11-12 Cesped, che del pari Le si rammostrano), scrivendole
che, “in nome e per conto del nostro Mandante Spett.le Savio Macchine Tessili Vi responsabilizziamo
per tutti i danni diretti e indiretti che la merce possa aver subito”.
PER IL CONVENUTO
CMA CGM S.A.: come in comparsa di costituzione e risposta:
“accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione di CESPED;
in via subordinata accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di CESPED;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della CESPED;
respingere la domanda nei confronti della CMA CGM in virtù del caso fortuito/forza maggiore;
in ogni caso respingere la domanda in quanto infondata e priva di prova, sia nell'an che nel
quantum;
accertare e dichiarare la limitazione del debito vettoriale nei limiti di legge;
in subordine accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, alternativa o pro quota, del
TRIESTE MARINE TERMINAL S.p.A. E conseguentemente condannare lo stesso in persona del legale
rappresentante pro tempore, in via diretta o, in via ulteriormente subordinata, condannare
quest'ultimo a tenere indenne l’esponente CMA CGM SA per tutte le eventuali conseguenze
pregiudizievoli derivanti da una sentenza di condanna della stessa nei confronti della CESPED e/o
dell'attrice HELVETIA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
PER IL CONVENUTO
Trieste Marine Terminal S.p.A.: come in prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c.:
“in relazione alla domanda svolta dalla attrice, piaccia all’Ill.mo Giudice accertare la nullità
dell’atto di citazione per i motivi indicati in narrativa respingendo quindi le domande tutte formulate
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dall’attrice nello specifico nei confronti della Trieste Marine Terminal Spa.
In subordine piaccia all’Ill.mo Giudice accertare e valutare la carenza di legittimazione attiva
della Helvetia, avendo erroneamente corrisposto l’intero importo a soggetto non legittimato a
riceverlo per le motivazioni indicate in atti, così respingendo ugualmente la domanda attrice con
vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
In relazione comunque alla domanda svolta nei confronti della Trieste Marine Terminal
accertata l’eccezionalità dell’evento e l’imprevedibilità dello stesso, piaccia all’Ill.mo Giudice
riconoscere l’inesistenza di responsabilità in capo alla Trieste Marine Terminal così respingendo la
domanda svolta dalle parti in causa nei confronti della stessa con vittoria di spese ed onorari del
giudizio
sempre in relazione alla domanda svolta dalla Helvetia Insurance, piaccia all’Ill.mo Giudice
valutare la totale carenza di prova sia in ordine all’an che in ordine al quantum così respingendo la
domanda attorea nei confronti della Trieste Marine Terminal con vittoria di spese ed onorari del
giudizio;
in subordine, laddove venissero superate le eccezioni ut infra, piaccia all’Ill.mo giudice, valutare
inesistenza di prova del quantum o in ogni caso non valutare il danno totale così come indicato in
citazione, considerando da un lato l’aggravamento del danno o la percentuale di responsabilità nella
determinazione dello stesso in capo alla Savio, per i motivi di cui in narrativa e riducendo comunque il
danno per l’impossibilità di considerare la totalità del danneggiamento del materiale trasportato, con
vittoria o compensazione delle spese del giudizio;
In relazione alla domanda svolta dalla Cesped Blu nei confronti della Trieste Marine Terminal
piaccia all’Ill.mo Giudice, accertata l’eccezionalità dell’evento e l’imprevedibilità dello stesso,
riconoscere l’inesistenza di responsabilità in capo alla Trieste Marine Terminal così respingendo la
domanda nei confronti della stessa con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre sia all’atto della costituzione della
Helvetia Insurance o meglio della produzione della documentazione a supporto della citazione
notificata, ci si riserva ogni ulteriore valutazione ed indicazione nei concedenti termini istruttori.
In relazione alla domanda svolta dalla CMA CGM SA, piaccia all’ill.mo Giudice
preliminarmente accertare l’eccezionalità dell’evento respingendo quindi la domanda svolta nei
confronti del terminal, in subordine escludendo la responsabilità del Terminal per i fatti per cui è
causa per i motivi tutti esposti in narrativa.
In estremo subordine, ove riconosciuta la responsabilità del Terminal, piaccia all’Ill.mo Giudice
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prevedere l’applicabilità delle limitazioni di responsabilità previste dalla Convenzione di Bruxelles e
successivi emendamenti ed ex art. 423 cod. nav. in favore del vettore, riducendo di conseguenza il
quantum nei citati limiti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Helvetia Insurance S.A. agisce quale cessionaria dei crediti risarcitori della propria assicurata
SAVIO Macchine Tessili S.p.A..
1.1. Espone che SAVIO aveva incaricato Cesped Blu S.r.l. di “organizzare ed effettuare” il
trasporto internazionale di due macchinari, stivati dal trasportatore in tre container, e trasportati (in data
28.2.2011) nel piazzale del molo VII della Trieste Marine Terminal S.p.A., per poi essere imbarcati su
nave della CMA CGM S.A., a cui Cesped Blu S.r.l. aveva commissionato il trasporto via mare fino a
Shangai.
1.2. Con messaggio del 8.3.2011 CMA CGM S.A. avvisava Cesped Blu S.r.l. di aver saputo che
due dei tre container erano caduti a terra dalle cataste, in data non specificata e compresa tra il 28/2 ed
il 5/3, periodo indicato come oggetto di “eccezionale evento meteo”.
1.3. Veniva disposto un primo sopralluogo in contraddittorio in cui si accertavano i danni ai
container e si poteva avere visione solo parziale della merce stivata: i contenitori erano nuovamente
sigillati. In una seconda visita il contenuto veniva collocato su semi-articolati e spedito in SAVIO per
controlli più accurati. In occasione della terza visita era stesa la relazione peritale che quantificava i
danni in complessivi € 220.587,30, che venivano versati a SAVIO dall’assicuratore che diveniva in tal
modo cessionario del relativo diritto al risarcimento.
1.4. Sostiene che il certificato di avaria assicurativo costituirebbe documento pienamente
probante, in quanto redatto per conto di un soggetto (l’assicuratore) portatore di interessi contrapposti a
quelli del danneggiato; invoca la responsabilità di Cesped Blu S.r.l. quale spedizioniere, e di CMA
CGM S.A. (citata in persona del suo raccomandatario SCAMAR s.r.l.) e/o Trieste Marine Terminal
S.p.A. quali custodi della merce di proprietà di SAVIO: sul punto esprime di non conoscere i rapporti
intercorsi tra i convenuti, e ne chiede la condanna in solido, o pro quota, o in via alternativa. Esclude
qualsiasi ipotesi di forza maggiore, anche in considerazione della mancanza di certezza in ordine alla
data della caduta dei container, e soprattutto perché la bora è vento che di frequente sferza il porto di
Trieste, e potevano e dovevano essere adottate tutte le specifiche cautele da parte del vettore o chi per
esso.
1.5. Conclude chiedendo l’accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei
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convenuti in solido o pro quota o in alternativa, al pagamento dell’importo di € 220.587,30.
2. Cesped Blu S.r.l., costituitasi in giudizio iscrivendo a ruolo la causa non iscritta dall’attore e
chiedendo di notificare la propria comparsa a CMA CGM S.A. (in proprio e non rappresentata dal
raccomandatario), sostiene di essere stata incaricata dell’organizzazione dell’intero trasporto
internazionale, avendone poi commissionato l’esecuzione a CTE S.p.A. per la tratta terrestre, ed a
CMA CGM S.A. per quella marittima. A tale fine espone di avere comunicato, ad inizio 2011, le
quotazioni dei noli di due primarie compagnie di navigazione verso la Cina, per consentire la scelta del
vettore più conveniente. Cesped Blu S.r.l. segnalava a CMA CGM S.A. – per il tramite dell’agente
italiano – la particolare qualità del committente, primario esportatore, di modo che allo stesso venivano
riconosciuti “per i contratti di trasporto stipulati per conto di SAVIO” condizioni favorevoli, tra cui 14
giorni di giacenza presso il terminal di sbarco free of charge. Precisa, a sostegno della propria tesi, che
SAVIO aveva dichiarato non graditi alcuni vettori e che nelle offerte era specificato che sarebbe stato
usato il servizio CMA, che il rapporto era soggetto alle condizioni generali della federazione
spedizionieri, e che il corrispettivo per Cesped Blu S.r.l. “per l’organizzazione del trasporto” non era
determinato in un prezzo forfetario unitario.
2.1. Cesped Blu S.r.l. quindi commissionava i due trasporti, terrestre e marittimo, e lo stivaggio
era compiuto ad opera di Helvetia Insurance S.A., che provvedeva a sigillare il carico presso il proprio
stabilimento: per tale ragione il trasporto era avvenuto a condizioni “FCL/FCL stivato”, non avendo
nessun altro preso parte allo stivaggio, all’infuori del caricatore.
2.2. In questo contesto giuridico e fattuale, l’agente di CMA CGM S.A. comunicava in data
8.3.2011 la caduta di due container a seguito del vento inatteso ed eccezionalmente forte, con raffiche
di 180 Km/h, invocando la forza maggiore o l’Act of God, ai sensi delle convenzioni internazionali o
dell’art. 1693 cod. civ..
2.3. Per le prestazioni di spedizione SAVIO saldava quanto richiesto da Cesped Blu S.r.l..
2.4. Ha denunziato la nullità della citazione nell’impossibilità di individuare con esattezza la
compagine attrice, non risultante all’indirizzo speso in atti, e contestato la titolarità del diritto in quanto
non vi sarebbe prova del pagamento dell’indennizzo, peraltro eccependo che proprietaria della merce
non sarebbe SAVIO, essendo la stessa venditrice a condizioni CIF, come da fatture in atti.
2.5. Ha rivendicato la sua qualità di spedizioniere senza autonoma capacità di organizzazione del
trasporto, non avendo emesso lettera di vettura o altro: non le sarebbe quindi ascrivibile alcunché in
merito all’adempimento della prestazione vettoriale, mai assunta.
2.6. Ha eccepito la decadenza o prescrizione dell’azione e, nel merito, la mancanza di prova di
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una responsabilità ex recepto, essendo stata stivata la merce dal mittente a condizioni FCL, non
conoscendosene condizioni, qualità, quantità e modalità di stivaggio.
2.7. Ha contestato la valenza probatoria del certificato di avaria ed i valori rivendicati in
pagamento, atteso che le fatture non sarebbero al riguardo rilevanti (trattandosi di operazione
commerciale in parte infra-gruppo, da cui non emergerebbe il valore di mercato dei beni), e soprattutto
considerato che non erano state effettuate prove in merito alla effettiva inutilizzabilità o irreparabilità
dei pezzi danneggiati.
2.8. Ancora ha eccepito la forza maggiore, la carenza di colpa grave e l’impossibilità di
addebitare l’evento anche a titolo di responsabilità extracontrattuale: in via gradata ha chiesto
l’accertamento delle corresponsabilità di CMA CGM S.A. e Trieste Marine Terminal S.p.A., ha
denunziato la limitazione di responsabilità ex art. 423 cod. civ. e ha agito in manleva qualora tenuta al
risarcimento.
2.9. Ha infine chiesto la chiamata in causa di CMA CGM S.A. (e non del suo presunto
raccomandatario, come invece fatto da Helvetia Insurance S.A.) e di Trieste Marine Terminal S.p.A..
3. Resiste CMA CGM S.A., la quale non si è costituita a seguito di citazione dell’attore al
(presunto) proprio raccomandatario SCAMAR S.r.l. (infatti lo stesso non aveva mai svolto funzioni di
raccomandatario marittimo di CMA CGM S.A. per la motonave SAFMARINE KARIBA), ma si è
costituita nel dicembre 2012 su chiamata diretta di CESPED BLU S.r.l., denunziando il difetto di
giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria italiana in forza della clausola di proroga della
giurisdizione asseritamente contenuta nelle polizze di carico prodotte. Nel merito ha eccepito, ancora in
via preliminare, la decadenza dall’azione ai sensi della convenzione di Bruxelles del 1924 sulle polizze
di carico,. Questa sarebbe infatti la ragione per la quale Cesped Blu S.r.l. avrebbe chiesto la chiamata in
causa della stessa CMA CGM S.A., non ritualmente citata dall’attore.
3.1. Sempre in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 438 cod.
nav..
3.2. Nel merito ha eccepito la carenza di legittimazione all’azione da parte di CESPED per non
essere state prodotte le polizze di carico della merce, e l’esistenza del caso fortuito o della forza
maggiore in ordine all’accaduto, essendosi trattato altresì di un pericolo eccettuato ex art. 422 cod.
nav.. Infine ha contestato il quantum, anche in considerazione dell’applicabilità della limitazione di
responsabilità vettoriale, chiedendo accertarsi comunque la responsabilità esclusiva di Trieste Marine
Terminal S.p.A., depositario della merce, anche in via extracontrattuale.
4. Trieste Marine Terminal S.p.A., nel costituirsi in giudizio, solleva la questione della carenza di
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legittimazione passiva, non essendo intercorso alcun rapporto tra la stessa e Helvetia Insurance S.A. o
Cesped Blu S.r.l.: l’incarico di servant del vettore marittimo, per la sosta dei containers, sarebbe stato
conferito dalla CMA CGM Italy S.r.l.. Nel merito sostiene l’eccezionalità dell’evento, che avrebbe
determinato la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale. Ha reso poi noto che la
comunicazione dell’evento era stata effettuata in data 4.3.2011, ma non era stato possibile indicare con
precisione la data del reale accadimento, in quanto a causa della forte bora era stata interdetta la
presenza del personale nel terminal dal 28.2.2011 al 3.3.2011.
4.1. Ha contestato la correttezza dello stivaggio della merce nei container, in quanto i macchinari
erano di fatto appoggiati alle pareti e qualsiasi urto li avrebbe potuti danneggiare. Da ciò discenderebbe
la mancanza di prova del nesso causale tra evento e danno, atteso che la caricazione era stata effettuata
dal mittente non in contraddittorio. Il mittente, inoltre, non era più proprietario della merce e quindi il
pagamento dell’indennizzo, operato dall’assicuratore, non sarebbe stato effettuato in modo legittimo.
4.2. Ancora ha sostenuto che gran parte dei pezzi erano comunque idonei ad un riutilizzo, e ciò
era stato fatto presente durante le fasi della perizia stragiudiziale.
4.3. Ha infine resistito alla domanda di manleva proposta da Cesped Blu S.r.l. e concluso come in
comparsa.
4.4. Con separata memoria Trieste Marine Terminal S.p.A. si è costituita anche nei confronti di
CMA CGM S.A., precisando – oltre alle questioni già sollevate in precedenza - che il sinistro sarebbe
occorso nel periodo di giacenza in transito dei container, in attesa di imbarco, a titolo gratuito: ha
quindi invocato l’art. 1769 cod. civ., avendo disposto i container in osservanza delle regole per evitare
danni (angolazione al vento, posizionamento in zone di minor battuta).
5. Disposto lo scambio di memorie sulla questione di giurisdizione, la stessa è stata ritenuta non
meritevole di decisione in via preliminare. In tali memorie parte attrice ha comunque affrontato
questioni inerenti alla propria identificazione quale società, ed alla funzione svolta da Cesped Blu S.r.l.,
che avrebbe “direttamente ed autonomamente assunto verso SAVIO l’intero trasporto”, rispondendo
del suo esito: in ogni caso quella di custodia sarebbe una obbligazione accessoria a carico anche dello
spedizioniere puro. Ha infine rivendicato la propria legittimazione a chiedere i danni, in quanto il
proprio assicurato era legittimato quale mittente fino alla consegna della merce, ai sensi dell’art. 1689
cod. civ.. Quanto al periodo prescrizionale, lo stesso sarebbe di diciotto mesi ex art. 2951, co. 2, cod.
civ., in quanto la merce era destinata fuori dell’Europa.
5.1. Sono stati quindi assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Parte attrice non ha depositato
memoria di precisazione delle domande ed eccezioni. Parte convenuta, nel termine assegnato, ha
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denunziato la nullità della procura ad litem rilasciata ai difensori di parte attrice, non munita di
Apostille.
5.2. Nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. l’attore ha depositato procura con
Apostille, ed ha ribadito (v. citazione) che Cesped Blu S.r.l. ha assunto la veste di spedizionierevettore, nel caso in esame.
5.3. Assunte le prove ammesse, sulle conclusioni di cui in premessa la causa è stata quindi
trattenuta in decisione.
6. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto il
documento che incorporerebbe le merci e la clausola arbitrale non è una polizza di carico, ma solo una
bozza (“draft”), non essendo stata provata la sua emissione.
7. per pervenire alla corretta decisione, è di fondamentale momento qualificare i rapporti
intercorsi tra le parti e i relativi diritti ed obblighi.
7.1. Quanto alla posizione di Cesped Blu S.r.l., questa sostiene di avere svolto attività di
spedizioniere e non di trasportatore, e di essere quindi esonerata dall'obbligo di custodia, anche in via
accessoria. Puntuale è stata la ricostruzione della propria obbligazione, offerta in termini oggettivi, a
sostegno della tesi per cui la stessa si sarebbe impegnata nei confronti del mittente all'organizzazione
dell'intero trasporto internazionale, commissionandone l'esecuzione a CMA CGM S.A. per la tratta
marittima. Depongono per la ricostruzione di Cesped Blu S.r.l. sia la comunicazione di diverse
quotazioni di noli, sia la spendita del nome del mittente per ottenere particolari sconti, sia il mancato
gradimento espresso dal mittente per certi vettori, ed infine il fatto che il corrispettivo non era stato
determinato in modo forfettario ed unitario.
7.2. Si rammenterà come l'assunzione da parte dello spedizioniere della veste di vettore deve
formare oggetto di rigorosa prova. É noto infatti che, affinché lo spedizioniere - soggetto normalmente
obbligato a concludere un contratto in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico,
secondo lo schema del mandato senza rappresentanza - acquisti anche la qualità di vettore, occorre
provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l'obbligo dell'esecuzione
del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in
nome proprio e per conto del committente. Questa prova non è stata raggiunta, ed anzi ostano
all'accoglimento della tesi attorea diversi elementi, da valutare anche complessivamente, tra cui – ad
esempio – l'avvenuto adempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della spedizione da parte del
mittente a Cesped Blu S.r.l.. Né si può dire che il committente non avesse fornito istruzioni precise
circa la conclusione dei contratti di trasporto, avendo formulato riserve su certi operatori ed essendo
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stato notiziato delle tariffe dei noli. Peraltro è noto che neanche la libertà di scelta del vettore da parte
dello spedizioniere vale a trasformare lo stesso in uno spedizioniere-vettore (Cass. Sent. n. 15186 del
2004). Non risulta, quindi, che lo spedizioniere abbia assunto con mezzi propri o altrui l'esecuzione del
trasporto, in tutto o in parte, o che abbia stipulato non solo in nome proprio, ma anche e per proprio
conto i contratti di trasporto: anzi, è di tutta evidenza che il contratto con CMA CGM S.A. sia stato
negoziato per conto del mittente. Né, infine, può sostenersi che il posizionamento in piazzale fosse
attività accessoria dello spedizioniere, nei limiti in cui proprio per ottenere un consistente sconto da
CMA CGM S.A. era stato speso il nome del mittente (SAVIO) quale primario esportatore, ed il vettore
marittimo aveva quindi assunto la peculiare obbligazione di custodia. Forse non è stato quindi un
lapsus il reiterato utilizzo del termine “spedizioniere” nel doc. 2 di parte attrice. In ogni caso,
l'obbligazione di deposito era stata assunta proprio e solo da CMA CGM S.A..
7.3. Si può quindi concludere che lo spedizioniere abbia esaurito il suo compito con la
conclusione dei contratti di trasporto, non essendo neanche stato allegato che egli non abbia
diligentemente ponderato la scelta del vettore, sia stato negligente nel trasmettere al vettore le
informazioni fornitegli dal committente, o abbia segnalato al vettore scelte, soste o percorsi meno
agevoli o meno economici. Ne discende l'infondatezza della domanda proposta nei riguardi di Cesped
Blu S.r.l., anche in ragione del fatto che non vengono delineati profili di colpevolezza nella selezione
dei vettori.
8. E' invece di tutta evidenza il ruolo di trasportatore marittimo assunto da CMA CGM S.A.,
come tale gravato di obblighi di custodia particolarmente pregnanti, tanto da formare oggetto di
presunzione di responsabilità. Sul punto, la difesa di CMA CGM S.A. ha avanzato diversi ordini di
eccezioni, da esaminare nel merito.
8.1. Quella relativa alla decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 3, punto 6, co. 4 della
Convenzione di Bruxelles del 1924 è infondata. La norma convenzionale, recepita nell'ordinamento
italiano con legge n. 1638 del 1929, non è applicabile per la semplice ragione che non risulta essere
stata emessa quella stessa polizza sulla cui esistenza parte convenuta CMA CGM S.A. aveva altresì
fondato la pur disattesa eccezione di carenza di giurisdizione.
8.2. Quella relativa alla prescrizione è invece fondata. Ai sensi dell'art. 422 cod. nav. il vettore è
responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le
riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa
della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da
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colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Nel caso di specie non è applicabile la Convenzione
di Bruxelles (non essendo stata emessa polizza di carico): quella qui esercitata deve essere qualificata
come azione causale nascente dal contratto di trasporto instaurato con CMA CGM S.A. per il tramite
dell'attività di mandatario dello spedizioniere Cesped Blu S.r.l.. Le limitazioni di prova alle quali il
contratto era assoggettato, peraltro, sono ampiamente superate dalla mancata contestazione
dell'esistenza di un contratto di trasporto. Se quindi l'azione si sottrae all'ambito di operatività della
Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 anche in relazione al termine di prescrizione ivi previsto,
applicabile solo nei contratti di trasporto documentati da polizza di carico o documento equipollente,
tale azione risulta però assoggettata al più breve termine di un anno (per i trasporti extraeuropei o non
mediterranei), di cui all'art. 438, co. 2, cod. nav. (Cass. n. 7556 del 1997).
8.2.1. Il termine è decorso in quanto parte attrice aveva tempestivamente ma erroneamente
convenuto in giudizio CMA CGM S.A. in persona del suo raccomandatario marittimo, nel mentre è
pacifico che SCAMAR s.r.l. non era agente in relazione alla nave destinataria del carico. Non è un caso
che alla corretta chiamata in giudizio abbia provveduto Cesped Blu S.r.l. in data 23.5.2012 (e quindi
ben oltre l'anno dai fatti per i quali è causa), che aveva altresì assunto l'onere dell'iscrizione a ruolo
della causa. Ma tale chiamata è avvenuta oltre il periodo di prescrizione di un anno.
8.2.2. La difesa di parte attrice in merito alla durata del termine prescrizionale è peraltro
infondata, nei limiti in cui viene invocata la norma generale dell'art. 2951 cod. civ., in luogo di quella
specifica che è invece qui applicabile. Quello in esame era infatti un trasporto marittimo, essendosi
ampiamente esaurita la modesta e poco rilevante fase del trasferimento su ruota dallo stabilimento del
mittente al porto di Trieste. Stante la differenza di operatori, di modalità di trasporto, e di contratti,
oltre che di norme regolatrici, la fattispecie non può essere rapportata alla norma codicistica, quanto
deve esserlo a quella del codice della navigazione.
9. Rimane però da esaminare la possibilità di ascrivere l'evento a titolo di responsabilità
extracontrattuale, avendo Helvetia Insurance S.A. nel proprio atto di citazione addebitato al vettore il
collocamento dei containers in luogo e con modalità improprie stante la notoria presenza del vento di
bora: tale comportamento configurerebbe “un atto gravemente colposo ex art. 2043 c.c.”.
9.1. Guardando alle conclusioni prese dall'attore (“accertata la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale delle convenute”) non può non cogliersi quel “riflesso di incertezza” che si riverbera
necessariamente sulla domanda, non potendosi ritenere ammissibile (come del resto condiviso da
specifica dottrina) che la parte indichi entrambi i titoli di responsabilità senza specificare quale tra i due
costituisca oggetto di domanda principale e quale di subordinata, ma invocandoli “cumulativamente,
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senza specificare come debbano combinarsi per evitare una duplicazione di risarcimento. In questo
modo, infatti, il giudice sarebbe lasciato libero di decidere, senza che gli sia stato fornito alcun
criterio, tra le due azioni diverse, entrambe - nell'ottica dell'ammissibilità del concorso - fondate, ed
entrambe ugualmente proponibili” (così la citata dottrina, qui condivisa). Non è un caso, del resto, che
la teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale (anticamente seguita da Cass., sent.
n. 2975/1968, in seguito richiamata da sent. n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito
lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; e da sent. n. 8331/2001, in materia di tutela del
lavoratore), sia stata recentemente definita di “dubbio fondamento dogmatico” nelle note sentenze
“gemelle” nn. 26972 e 26973 del 2008 delle Sezioni Unite.
9.2. Posto, quindi, che la regola astratta sotto la quale riportare la fattispecie concreta era quella
in tema di responsabilità contrattuale del vettore o dello spedizioniere, e che la stessa si è rivelata in
concreto inappagante per il creditore, ritiene il giudice che allo stesso non sia consentito – nei termini
sopra espressi – di ottenere tutela del supposto diritto al risarcimento in via extracontrattuale. A ciò osta
il rapporto di sussidiarietà esistente tra le due forme di responsabilità: l’azione di responsabilità
extracontrattuale, avente carattere più generale, potrebbe trovare spazio solo laddove non sussistenti in
astratto le condizioni che consentano di far valere la responsabilità contrattuale, in considerazione dei
caratteri di specificità della relativa azione. Come altrove deciso (Trib. Trieste, sent. n. 837 del 2013,
edita con commento in Resp. Civ. Prev., fasc.2, 2014, pag. 0589), l’esistenza del vincolo contrattuale
esonera dall’indagine sulla possibile esistenza di un altro titolo di responsabilità, anche e soprattutto
perchè nel rapporto contrattuale (di spedizione) venivano comunque ad assumere rilievo quegli
obblighi protettivi che poi sono qui invocati in chiave extracontrattuale da parte dell'attore, una volta
surrogatosi nei diritti del mittente.
9.2.1. Se tali considerazioni valgono, da un punto di vista generale, ad escludere l’ammissibilità
del concorso e del cumulo di responsabilità, è opportuno sottolineare come nella fattispecie qui in
esame sia configurabile un trasporto marittimo, regolato dal codice della navigazione (come già
sottolineato sopra relativamente al termine di prescrizione). Stante la specialità delle fonti del diritto
della navigazione rispetto a quelle di diritto civile comune, si ritiene quindi che, a maggior ragione, al
caso di specie non sia applicabile il concorso di più responsabilità, come peraltro ritenuto dalla citata
dottrina, a parere della quale “sarebbe piuttosto incoerente, alla luce del quadro normativo delineato,
consentire al danneggiato la scelta tra due rimedi, di cui uno previsto all’interno del codice della
navigazione (o in una delle convenzioni applicabili ad una data fattispecie) e l’altro, contrattuale o
extracontrattuale, disciplinato nel codice civile”.
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9.3. Ne discende l'infondatezza della domanda proposta nei riguardi di CMA CGM S.A. per
intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.
10. Diversa ancora è la posizione di Trieste Marine Terminal S.p.A., per decidere sulla quale è
stato necessario disporre l'istruttoria. È invero pacifico che non sussista azione contrattuale nel rapporto
tra Helvetia Insurance S.A. e la stessa, né in via diretta, né per il tramite dell'attività di mandato da
parte di Cesped Blu S.r.l.: infatti il deposito fu attuato da parte di CMA CGM S.A., in attesa del carico
della merce.
10.1. Non risultano acquisiti elementi per qualificare come pericolosa l'attività di deposito e
movimentazione merci in porto. L'art. 2050 cod. civ., partendo dal presupposto logico che tutte le
attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le
esercitano, prende in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose per l'alta percentuale
di danni che possono provocare, in ragione della natura o per la natura dei mezzi adoperati,
assoggettandole al giudizio di responsabilità indicato dalla norma stessa. Nell'ambito di applicabilità di
quest'ultima si possono inquadrare anche gli eventi collegati ad un comportamento omissivo, a
condizione che si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti misure
preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto (Cass., sent. n.
20359 del 2005). Nel caso di specie, come acquisito in via testimoniale, questo è il primo evento di
caduta di container a memoria di operatori portuali almeno negli ultimi 15 anni.
10.2. Queste considerazioni si saldano e danno ingresso alla tematica dell'indagine di una
possibile responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del gestore del terminal per i danni subiti dal proprietario
della merce. Specifica, innegabilmente, è la condizione del porto di Trieste, sferzato non raramente dal
vento di bora che, stante la sua natura di vento di gradiente (cioè la cui intensità dipende dal cd.
gradiente barico orizzontale, cioè dal rapporto fra la differenza di pressione tra due isobare contigue e
la loro distanza) ha comunque una notevole prevedibilità, sia quanto a tempo di arrivo, che quanto ad
intensità e durata. Non infrequente è il superamento dei 120 Km/h, e sporadico – ma non eccezionale –
l'arrivo a punte anche di oltre 160 Km/h. Più raro è assistere a fenomeni che coniughino l'intensità alla
durata, e che quindi sottopongano strutture ed ambiente ad un incessante martellamento, i cui effetti
possono arrivare ad essere decisamente pericolosi, e quasi tipici degli uragani. Ma ciò non impedisce a
Trieste di continuare a vivere, ed agli operatori economici di lavorare, se non nei frangenti più scabrosi:
solo che vengono adottate delle cautele da parte di chi debba operare al contatto con fenomeni
atmosferici. In concreto, le disposizioni approvate dall'autorità portuale erano quelle di non superare la
quinta fila di posizionamento di container in verticale, e di orientarli con il lato corto a bora (tra i 60°
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ed i 70°), per impedire di offrire troppo fianco.
10.3. Nel caso di specie, tali istruzioni erano state ampiamente rispettate da Trieste Marine
Terminal S.p.A., che anzi di propria iniziativa non aveva caricato oltre la quarta fila. In particolare i
due container caduti (gli unici pieni, come riferito dal teste) si trovavano collocati in seconda e terza
fila, orientati a bora come descritto poco sopra. Dunque, se anche non si può discutere di forza
maggiore (“Act of God”), mancano elementi dai quali inferire una qualsiasi colpa a carico
dell'operatore professionale, trattandosi di evento non prevedibile (mai capitato in precedenza), e per
evitare il quale erano state adottate cautele ritenute opportune secondo l’esperienza del settore, in
termini astratti (adozione di tutti i parametri di sicurezza imposti dagli organi di sorveglianza, ed anzi
loro attuazione in termini più severi).
10.4. Diverse potrebbero essere le considerazioni in caso di responsabilità contrattuale, ma
ovviamente non è questa la sede per affrontarle.
10.5. Ne deriva il rigetto della domanda anche nei confronti di Trieste Marine Terminal S.p.A.
11. In conclusione, disattese le domande, Helvetia Insurance S.A. va condannata al pagamento
delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con sentenza esecutiva, tenuto conto del valore della
domanda come riconosciuto, e dell’attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e
decisoria, nonché del fatto che l’opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i
vantaggi conseguiti sono positivi.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale
di Trieste così provvede:
rigetta le domande attoree, condannando Helvetia Insurance S.A. al pagamento delle spese di lite
a favore dei singoli convenuti, liquidate quanto ad ogni posizione in € 13.430,00 per compensi, oltre ad
€ 668,00 per esborsi a favore di Cesped Blu S.r.l., ed € 660,00 per esborsi a favore di CMA CGM S.A..
Sentenza esecutiva.
Trieste, 2 marzo 2015.
Il giudice
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Dott. Arturo Picciotto