Tribunale di Trieste 2 marzo 2015
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Tribunale di Trieste 2 marzo 2015
Sent. ________ Cron. ________ Rep. _________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501/12 R.G.A.C. TRA Helvetia Swiss Insurance Company Ltd., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste al viale XX settembre 12, presso il difensore avv. Massimiliano Rimboschi, dal quale è difeso insieme agli avv. Enrico Rigetti e Lucio Ravera; ATTORE CONTRO Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb Cesped Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste alla via S. Nicolò 19, presso i difensori avv. Alberto Pasino e Federica Fantuzzi. CONVENUTO E CONTRO CMA CGM S.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste alla via Zanetti 8, presso il difensore avv. Paolo Stern, dal quale è difesa insieme agli avv.ti Marco Paggini e Alessandro Personi. CONVENUTO E CONTRO Trieste Marine Terminal S.p.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste alla via Coroneo 33, presso i difensori avv. Lucia Spinoglio e Jessica Mlac. CONVENUTO avente ad oggetto: rivalsa assicurativa per pagamento di indennizzo assicurativo. CONCLUSIONI: PER L’ATTORE: come da allegato al verbale di udienza del 24.11.2014: “.. per i motivi meglio descritti negli atti di causa e nelle deduzioni a verbale, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute, condannarle in via solidale e/o alternativa e/o pro quota a pagare all’esponente la somma di EUR 220.587,30 e/o maggiore o minore meglio vista, oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al soddisfo, vinte le spese e gli onorari di difesa del presente giudizio oltre spese generali (15,00%) IVA, CPA e oneri come per legge”. PER IL CONVENUTO Cesped Blu S.r.l.: come da allegato al verbale di udienza del 24.11.2014: “in via pregiudiziale di rito accertare la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, I co. c.p.c., per l’effetto rigettando le domande formulate dall’attrice. Nel merito, in via preliminare accertare il difetto di titolarità attiva dell’attrice e di suo interesse all’azione e/o il difetto di titolarità passiva della CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) e di suo interesse a contraddire, per l’effetto rigettando le domande svolte nei confronti di quest’ultima dall’attrice. Nel merito, in via subordinata alla reiezione della domanda preliminare, rigettare le domande svolte dall’attrice nei confronti della CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.), perché inammissibili, infondate e non provate; in via ulteriormente subordinata, nella negata ipotesi di ritenuta debenza di somme dalla Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) alla attrice: - limitare la condanna della CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) alla somma quantificata ai sensi dell’art. 423 cod. nav. e così € 103,29 per unità di carico e – per l’effetto – al complessivo ammontare di € 1.859,22, ovvero alla maggior o minor somma che dovesse risultare dovuta in applicazione del limite di responsabilità applicabile per legge, conseguentemente respingendo ogni avversaria richiesta di risarcimento di somme maggiori; - accertato il concorso della Savio Macchine Tessili S.p.A. nella causazione dei danni lamentati dall’attrice e determinata la gravità della sua colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, diminuire congruamente il risarcimento da CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) dovuto; - condannare la CMA CGM S.A. e la TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale e/o alternativa e/o pro quota, come meglio, ciascuna per il titolo di garanzia rispettivamente dovuto, a tenere la CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) manlevata ed indenne rispetto a qualsiasi obbligazione conseguente alla responsabilità che dovesse essere accertata in capo alla predetta in relazione ai fatti di causa e da ogni altra che dovesse farle carico per effetto dell’accoglimento delle domande contro la medesima formulate, anche in ordine agli interessi ed alle spese; - previo accertamento e determinazione ex art. 2055 c.c. del grado di colpa di CMA CGM S.A. e della TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A. nella causazione dei danni lamentati dall’attrice, condannarle, in via alternativa o solidale, ciascuna nella misura determinata in relazione al proprio grado di colpa nella causazione dell’evento, a ristorare CESPED BLU S.R.L (ora CESPED S.P.A.) di quanto quest’ultima dovesse essere condannata a corrispondere all’attrice, in dipendenza dell’accoglimento delle domande formulate da quest’ultima nel presente giudizio. In via istruttoria subordinatamente all’eventualità codesto Ill.mo Giudice non ritenga di porre a fondamento della decisione sulla titolarità passiva di Cesped i fatti dedotti dall’esponente in comparsa ai §§ 5, 6, 7, 11 e 13 in ragione della loro implicita ammissione ovvero della loro mancata contestazione ad opera dell’attrice, ammettere prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, con i testi Alessandro Bertoli (capp. da 1 a 12) e Emanuele Orso (capp. da 2 a 12), entrambi presso Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.), Lauzacco: 1. Vero che Alessandro Bertoli il 2 febbraio 2011 ha trasmesso alla Savio Macchine Tessili S.p.A., nella persona del Sig. Giuseppe Biasetto, la comunicazione di posta elettronica che Le si rammostra (doc. 1 Cesped), con allegate le quotazioni dei noli marittimi praticati da CMA CGM e Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb Hanjin per il trasporto di contenitori via mare dall’Italia alla Cina; 2. Vero che Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) trasmetteva alla Savio Macchine Tessili S.p.A. la comunicazione di posta elettronica del 2 febbraio 2011, che Le si rammostra (doc. 1 Cesped), per consentire a quest’ultima di scegliere (come ha poi in effetti scelto) tra i vettori CMA CGM e Hanjin quello ad essa più congeniale; 3. Vero che la scelta del vettore marittimo per la tratta Trieste – Shanghai del trasporto per il quale è lite è stata effettuata dalla Savio Macchine Tessili S.p.A; 4. Vero che Cesped, allo scopo di ottenere da CMA CGM S.A. le condizioni indicate nell’allegato alla e-mail dd. 2 febbraio 2011 (doc. 1 Cesped), aveva segnalato a quest’ultima – per tramite del suo agente CMA CGM Italy S.r.l. – che avrebbe concluso i contratti di trasporto per conto della Savio; 5. Vero che, all’epoca dei fatti per i quali è lite, le compagnie di navigazione operanti in Italia consideravano la Savio Macchine Tessili S.p.A. primaria impresa esportatrice; 6. Vero che CMA CGM S.A. assicurava a Cesped, per i contratti di trasporto stipulati per conto di Savio Macchine Tessili S.p.A., condizioni di particolare favore consistenti nel contenimento dei noli marittimi (come appare dall’e-mail trasmessa dalla CMA CGM Italy alla Cesped l’8 febbraio 2011, che Le si rammostra; doc. 2 Cesped) e in quattordici giorni di giacenza dei contenitori presso il terminal di sbarco free of charge (ossia a titolo gratuito); 7. Vero che, per il trasporto dalla sua sede al porto d’imbarco, Savio Macchine Tessili S.p.A. aveva cura di precisare a Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) che alcuni vettori (identificati nominativamente) erano sgraditi e che Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) non avrebbe dovuto affidar loro l’esecuzione di tale tratta; 8. Vero che, a fronte di richiesta formulata da Savio Macchine Tessili S.p.A. a Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) di organizzare il trasporto di tre contenitori con destinazione Shanghai, il 22 febbraio 2011 quest’ultima formulava due distinte offerte, una per un container da 40 piedi, l’altra per due contenitori, rispettivamente da 20 e 40 piedi (docc. 3-4 Cesped, che Le si rammostrano); 9. Vero che nelle offerte formulate il 22 febbraio 2011 da Cesped Blu S.r.l. (ora Cesped S.p.a.) a Savio Macchine Tessili S.p.A. era specificato che, come richiesto da quest’ultima, sarebbe stato utilizzato il servizio CMA e che il rapporto sarebbe stato soggetto alle Condizioni Generali praticate dalla Federazione Spedizionieri, depositate presso tutte le CCIAA il 10 marzo 1975 e pubblicate in pari data in GU n. 66, aggiornate al 7 giugno 1992; 10. Vero che Cesped Blu s.r.l. (ora Cesped S.p.a.) commissionava a CTE S.r.l., in nome proprio e per conto della Savio Macchine Tessili S.p.A., il trasporto da Pordenone a Trieste dei tre container Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb contenenti i macchinari; 11. Vero che (come appare dai booking confirmation che Le si rammostrano; docc. Cesped n. 56) Cesped Blu s.r.l. (ora Cesped S.p.a.) commissionava a CMA CGM S.A. – per tramite del suo agente CMA CGM Italy S.r.l. –, in nome proprio e per conto della Savio Macchine Tessili S.p.A., il trasporto dei tre container contenenti i macchinari da Trieste a Shanghai, inclusivo dell’attività di deposito presso il Terminal Molo VII tra il momento della ricezione dei container presso il Terminal medesimo e il loro successivo imbarco. 12.- Vero che con comunicazione dell’8 marzo 2011 (doc. 9.6 Cesped, che Le si rammostra) Cesped formulava riserve scritte nei confronti di CMA CGM Italy S.r.l. (poi seguite da ulteriori reclami del 14.3.2011 e 30.1.2012; docc. 11-12 Cesped, che del pari Le si rammostrano), scrivendole che, “in nome e per conto del nostro Mandante Spett.le Savio Macchine Tessili Vi responsabilizziamo per tutti i danni diretti e indiretti che la merce possa aver subito”. PER IL CONVENUTO CMA CGM S.A.: come in comparsa di costituzione e risposta: “accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano; accertare e dichiarare la decadenza dall'azione di CESPED; in via subordinata accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di CESPED; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della CESPED; respingere la domanda nei confronti della CMA CGM in virtù del caso fortuito/forza maggiore; in ogni caso respingere la domanda in quanto infondata e priva di prova, sia nell'an che nel quantum; accertare e dichiarare la limitazione del debito vettoriale nei limiti di legge; in subordine accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, alternativa o pro quota, del TRIESTE MARINE TERMINAL S.p.A. E conseguentemente condannare lo stesso in persona del legale rappresentante pro tempore, in via diretta o, in via ulteriormente subordinata, condannare quest'ultimo a tenere indenne l’esponente CMA CGM SA per tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti da una sentenza di condanna della stessa nei confronti della CESPED e/o dell'attrice HELVETIA. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. PER IL CONVENUTO Trieste Marine Terminal S.p.A.: come in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.: “in relazione alla domanda svolta dalla attrice, piaccia all’Ill.mo Giudice accertare la nullità dell’atto di citazione per i motivi indicati in narrativa respingendo quindi le domande tutte formulate Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb dall’attrice nello specifico nei confronti della Trieste Marine Terminal Spa. In subordine piaccia all’Ill.mo Giudice accertare e valutare la carenza di legittimazione attiva della Helvetia, avendo erroneamente corrisposto l’intero importo a soggetto non legittimato a riceverlo per le motivazioni indicate in atti, così respingendo ugualmente la domanda attrice con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio; In relazione comunque alla domanda svolta nei confronti della Trieste Marine Terminal accertata l’eccezionalità dell’evento e l’imprevedibilità dello stesso, piaccia all’Ill.mo Giudice riconoscere l’inesistenza di responsabilità in capo alla Trieste Marine Terminal così respingendo la domanda svolta dalle parti in causa nei confronti della stessa con vittoria di spese ed onorari del giudizio sempre in relazione alla domanda svolta dalla Helvetia Insurance, piaccia all’Ill.mo Giudice valutare la totale carenza di prova sia in ordine all’an che in ordine al quantum così respingendo la domanda attorea nei confronti della Trieste Marine Terminal con vittoria di spese ed onorari del giudizio; in subordine, laddove venissero superate le eccezioni ut infra, piaccia all’Ill.mo giudice, valutare inesistenza di prova del quantum o in ogni caso non valutare il danno totale così come indicato in citazione, considerando da un lato l’aggravamento del danno o la percentuale di responsabilità nella determinazione dello stesso in capo alla Savio, per i motivi di cui in narrativa e riducendo comunque il danno per l’impossibilità di considerare la totalità del danneggiamento del materiale trasportato, con vittoria o compensazione delle spese del giudizio; In relazione alla domanda svolta dalla Cesped Blu nei confronti della Trieste Marine Terminal piaccia all’Ill.mo Giudice, accertata l’eccezionalità dell’evento e l’imprevedibilità dello stesso, riconoscere l’inesistenza di responsabilità in capo alla Trieste Marine Terminal così respingendo la domanda nei confronti della stessa con vittoria di spese ed onorari del giudizio. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre sia all’atto della costituzione della Helvetia Insurance o meglio della produzione della documentazione a supporto della citazione notificata, ci si riserva ogni ulteriore valutazione ed indicazione nei concedenti termini istruttori. In relazione alla domanda svolta dalla CMA CGM SA, piaccia all’ill.mo Giudice preliminarmente accertare l’eccezionalità dell’evento respingendo quindi la domanda svolta nei confronti del terminal, in subordine escludendo la responsabilità del Terminal per i fatti per cui è causa per i motivi tutti esposti in narrativa. In estremo subordine, ove riconosciuta la responsabilità del Terminal, piaccia all’Ill.mo Giudice Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb prevedere l’applicabilità delle limitazioni di responsabilità previste dalla Convenzione di Bruxelles e successivi emendamenti ed ex art. 423 cod. nav. in favore del vettore, riducendo di conseguenza il quantum nei citati limiti”. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Helvetia Insurance S.A. agisce quale cessionaria dei crediti risarcitori della propria assicurata SAVIO Macchine Tessili S.p.A.. 1.1. Espone che SAVIO aveva incaricato Cesped Blu S.r.l. di “organizzare ed effettuare” il trasporto internazionale di due macchinari, stivati dal trasportatore in tre container, e trasportati (in data 28.2.2011) nel piazzale del molo VII della Trieste Marine Terminal S.p.A., per poi essere imbarcati su nave della CMA CGM S.A., a cui Cesped Blu S.r.l. aveva commissionato il trasporto via mare fino a Shangai. 1.2. Con messaggio del 8.3.2011 CMA CGM S.A. avvisava Cesped Blu S.r.l. di aver saputo che due dei tre container erano caduti a terra dalle cataste, in data non specificata e compresa tra il 28/2 ed il 5/3, periodo indicato come oggetto di “eccezionale evento meteo”. 1.3. Veniva disposto un primo sopralluogo in contraddittorio in cui si accertavano i danni ai container e si poteva avere visione solo parziale della merce stivata: i contenitori erano nuovamente sigillati. In una seconda visita il contenuto veniva collocato su semi-articolati e spedito in SAVIO per controlli più accurati. In occasione della terza visita era stesa la relazione peritale che quantificava i danni in complessivi € 220.587,30, che venivano versati a SAVIO dall’assicuratore che diveniva in tal modo cessionario del relativo diritto al risarcimento. 1.4. Sostiene che il certificato di avaria assicurativo costituirebbe documento pienamente probante, in quanto redatto per conto di un soggetto (l’assicuratore) portatore di interessi contrapposti a quelli del danneggiato; invoca la responsabilità di Cesped Blu S.r.l. quale spedizioniere, e di CMA CGM S.A. (citata in persona del suo raccomandatario SCAMAR s.r.l.) e/o Trieste Marine Terminal S.p.A. quali custodi della merce di proprietà di SAVIO: sul punto esprime di non conoscere i rapporti intercorsi tra i convenuti, e ne chiede la condanna in solido, o pro quota, o in via alternativa. Esclude qualsiasi ipotesi di forza maggiore, anche in considerazione della mancanza di certezza in ordine alla data della caduta dei container, e soprattutto perché la bora è vento che di frequente sferza il porto di Trieste, e potevano e dovevano essere adottate tutte le specifiche cautele da parte del vettore o chi per esso. 1.5. Conclude chiedendo l’accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb convenuti in solido o pro quota o in alternativa, al pagamento dell’importo di € 220.587,30. 2. Cesped Blu S.r.l., costituitasi in giudizio iscrivendo a ruolo la causa non iscritta dall’attore e chiedendo di notificare la propria comparsa a CMA CGM S.A. (in proprio e non rappresentata dal raccomandatario), sostiene di essere stata incaricata dell’organizzazione dell’intero trasporto internazionale, avendone poi commissionato l’esecuzione a CTE S.p.A. per la tratta terrestre, ed a CMA CGM S.A. per quella marittima. A tale fine espone di avere comunicato, ad inizio 2011, le quotazioni dei noli di due primarie compagnie di navigazione verso la Cina, per consentire la scelta del vettore più conveniente. Cesped Blu S.r.l. segnalava a CMA CGM S.A. – per il tramite dell’agente italiano – la particolare qualità del committente, primario esportatore, di modo che allo stesso venivano riconosciuti “per i contratti di trasporto stipulati per conto di SAVIO” condizioni favorevoli, tra cui 14 giorni di giacenza presso il terminal di sbarco free of charge. Precisa, a sostegno della propria tesi, che SAVIO aveva dichiarato non graditi alcuni vettori e che nelle offerte era specificato che sarebbe stato usato il servizio CMA, che il rapporto era soggetto alle condizioni generali della federazione spedizionieri, e che il corrispettivo per Cesped Blu S.r.l. “per l’organizzazione del trasporto” non era determinato in un prezzo forfetario unitario. 2.1. Cesped Blu S.r.l. quindi commissionava i due trasporti, terrestre e marittimo, e lo stivaggio era compiuto ad opera di Helvetia Insurance S.A., che provvedeva a sigillare il carico presso il proprio stabilimento: per tale ragione il trasporto era avvenuto a condizioni “FCL/FCL stivato”, non avendo nessun altro preso parte allo stivaggio, all’infuori del caricatore. 2.2. In questo contesto giuridico e fattuale, l’agente di CMA CGM S.A. comunicava in data 8.3.2011 la caduta di due container a seguito del vento inatteso ed eccezionalmente forte, con raffiche di 180 Km/h, invocando la forza maggiore o l’Act of God, ai sensi delle convenzioni internazionali o dell’art. 1693 cod. civ.. 2.3. Per le prestazioni di spedizione SAVIO saldava quanto richiesto da Cesped Blu S.r.l.. 2.4. Ha denunziato la nullità della citazione nell’impossibilità di individuare con esattezza la compagine attrice, non risultante all’indirizzo speso in atti, e contestato la titolarità del diritto in quanto non vi sarebbe prova del pagamento dell’indennizzo, peraltro eccependo che proprietaria della merce non sarebbe SAVIO, essendo la stessa venditrice a condizioni CIF, come da fatture in atti. 2.5. Ha rivendicato la sua qualità di spedizioniere senza autonoma capacità di organizzazione del trasporto, non avendo emesso lettera di vettura o altro: non le sarebbe quindi ascrivibile alcunché in merito all’adempimento della prestazione vettoriale, mai assunta. 2.6. Ha eccepito la decadenza o prescrizione dell’azione e, nel merito, la mancanza di prova di Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb una responsabilità ex recepto, essendo stata stivata la merce dal mittente a condizioni FCL, non conoscendosene condizioni, qualità, quantità e modalità di stivaggio. 2.7. Ha contestato la valenza probatoria del certificato di avaria ed i valori rivendicati in pagamento, atteso che le fatture non sarebbero al riguardo rilevanti (trattandosi di operazione commerciale in parte infra-gruppo, da cui non emergerebbe il valore di mercato dei beni), e soprattutto considerato che non erano state effettuate prove in merito alla effettiva inutilizzabilità o irreparabilità dei pezzi danneggiati. 2.8. Ancora ha eccepito la forza maggiore, la carenza di colpa grave e l’impossibilità di addebitare l’evento anche a titolo di responsabilità extracontrattuale: in via gradata ha chiesto l’accertamento delle corresponsabilità di CMA CGM S.A. e Trieste Marine Terminal S.p.A., ha denunziato la limitazione di responsabilità ex art. 423 cod. civ. e ha agito in manleva qualora tenuta al risarcimento. 2.9. Ha infine chiesto la chiamata in causa di CMA CGM S.A. (e non del suo presunto raccomandatario, come invece fatto da Helvetia Insurance S.A.) e di Trieste Marine Terminal S.p.A.. 3. Resiste CMA CGM S.A., la quale non si è costituita a seguito di citazione dell’attore al (presunto) proprio raccomandatario SCAMAR S.r.l. (infatti lo stesso non aveva mai svolto funzioni di raccomandatario marittimo di CMA CGM S.A. per la motonave SAFMARINE KARIBA), ma si è costituita nel dicembre 2012 su chiamata diretta di CESPED BLU S.r.l., denunziando il difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria italiana in forza della clausola di proroga della giurisdizione asseritamente contenuta nelle polizze di carico prodotte. Nel merito ha eccepito, ancora in via preliminare, la decadenza dall’azione ai sensi della convenzione di Bruxelles del 1924 sulle polizze di carico,. Questa sarebbe infatti la ragione per la quale Cesped Blu S.r.l. avrebbe chiesto la chiamata in causa della stessa CMA CGM S.A., non ritualmente citata dall’attore. 3.1. Sempre in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 438 cod. nav.. 3.2. Nel merito ha eccepito la carenza di legittimazione all’azione da parte di CESPED per non essere state prodotte le polizze di carico della merce, e l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore in ordine all’accaduto, essendosi trattato altresì di un pericolo eccettuato ex art. 422 cod. nav.. Infine ha contestato il quantum, anche in considerazione dell’applicabilità della limitazione di responsabilità vettoriale, chiedendo accertarsi comunque la responsabilità esclusiva di Trieste Marine Terminal S.p.A., depositario della merce, anche in via extracontrattuale. 4. Trieste Marine Terminal S.p.A., nel costituirsi in giudizio, solleva la questione della carenza di Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb legittimazione passiva, non essendo intercorso alcun rapporto tra la stessa e Helvetia Insurance S.A. o Cesped Blu S.r.l.: l’incarico di servant del vettore marittimo, per la sosta dei containers, sarebbe stato conferito dalla CMA CGM Italy S.r.l.. Nel merito sostiene l’eccezionalità dell’evento, che avrebbe determinato la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale. Ha reso poi noto che la comunicazione dell’evento era stata effettuata in data 4.3.2011, ma non era stato possibile indicare con precisione la data del reale accadimento, in quanto a causa della forte bora era stata interdetta la presenza del personale nel terminal dal 28.2.2011 al 3.3.2011. 4.1. Ha contestato la correttezza dello stivaggio della merce nei container, in quanto i macchinari erano di fatto appoggiati alle pareti e qualsiasi urto li avrebbe potuti danneggiare. Da ciò discenderebbe la mancanza di prova del nesso causale tra evento e danno, atteso che la caricazione era stata effettuata dal mittente non in contraddittorio. Il mittente, inoltre, non era più proprietario della merce e quindi il pagamento dell’indennizzo, operato dall’assicuratore, non sarebbe stato effettuato in modo legittimo. 4.2. Ancora ha sostenuto che gran parte dei pezzi erano comunque idonei ad un riutilizzo, e ciò era stato fatto presente durante le fasi della perizia stragiudiziale. 4.3. Ha infine resistito alla domanda di manleva proposta da Cesped Blu S.r.l. e concluso come in comparsa. 4.4. Con separata memoria Trieste Marine Terminal S.p.A. si è costituita anche nei confronti di CMA CGM S.A., precisando – oltre alle questioni già sollevate in precedenza - che il sinistro sarebbe occorso nel periodo di giacenza in transito dei container, in attesa di imbarco, a titolo gratuito: ha quindi invocato l’art. 1769 cod. civ., avendo disposto i container in osservanza delle regole per evitare danni (angolazione al vento, posizionamento in zone di minor battuta). 5. Disposto lo scambio di memorie sulla questione di giurisdizione, la stessa è stata ritenuta non meritevole di decisione in via preliminare. In tali memorie parte attrice ha comunque affrontato questioni inerenti alla propria identificazione quale società, ed alla funzione svolta da Cesped Blu S.r.l., che avrebbe “direttamente ed autonomamente assunto verso SAVIO l’intero trasporto”, rispondendo del suo esito: in ogni caso quella di custodia sarebbe una obbligazione accessoria a carico anche dello spedizioniere puro. Ha infine rivendicato la propria legittimazione a chiedere i danni, in quanto il proprio assicurato era legittimato quale mittente fino alla consegna della merce, ai sensi dell’art. 1689 cod. civ.. Quanto al periodo prescrizionale, lo stesso sarebbe di diciotto mesi ex art. 2951, co. 2, cod. civ., in quanto la merce era destinata fuori dell’Europa. 5.1. Sono stati quindi assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Parte attrice non ha depositato memoria di precisazione delle domande ed eccezioni. Parte convenuta, nel termine assegnato, ha Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb denunziato la nullità della procura ad litem rilasciata ai difensori di parte attrice, non munita di Apostille. 5.2. Nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. l’attore ha depositato procura con Apostille, ed ha ribadito (v. citazione) che Cesped Blu S.r.l. ha assunto la veste di spedizionierevettore, nel caso in esame. 5.3. Assunte le prove ammesse, sulle conclusioni di cui in premessa la causa è stata quindi trattenuta in decisione. 6. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto il documento che incorporerebbe le merci e la clausola arbitrale non è una polizza di carico, ma solo una bozza (“draft”), non essendo stata provata la sua emissione. 7. per pervenire alla corretta decisione, è di fondamentale momento qualificare i rapporti intercorsi tra le parti e i relativi diritti ed obblighi. 7.1. Quanto alla posizione di Cesped Blu S.r.l., questa sostiene di avere svolto attività di spedizioniere e non di trasportatore, e di essere quindi esonerata dall'obbligo di custodia, anche in via accessoria. Puntuale è stata la ricostruzione della propria obbligazione, offerta in termini oggettivi, a sostegno della tesi per cui la stessa si sarebbe impegnata nei confronti del mittente all'organizzazione dell'intero trasporto internazionale, commissionandone l'esecuzione a CMA CGM S.A. per la tratta marittima. Depongono per la ricostruzione di Cesped Blu S.r.l. sia la comunicazione di diverse quotazioni di noli, sia la spendita del nome del mittente per ottenere particolari sconti, sia il mancato gradimento espresso dal mittente per certi vettori, ed infine il fatto che il corrispettivo non era stato determinato in modo forfettario ed unitario. 7.2. Si rammenterà come l'assunzione da parte dello spedizioniere della veste di vettore deve formare oggetto di rigorosa prova. É noto infatti che, affinché lo spedizioniere - soggetto normalmente obbligato a concludere un contratto in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza - acquisti anche la qualità di vettore, occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l'obbligo dell'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente. Questa prova non è stata raggiunta, ed anzi ostano all'accoglimento della tesi attorea diversi elementi, da valutare anche complessivamente, tra cui – ad esempio – l'avvenuto adempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della spedizione da parte del mittente a Cesped Blu S.r.l.. Né si può dire che il committente non avesse fornito istruzioni precise circa la conclusione dei contratti di trasporto, avendo formulato riserve su certi operatori ed essendo Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb stato notiziato delle tariffe dei noli. Peraltro è noto che neanche la libertà di scelta del vettore da parte dello spedizioniere vale a trasformare lo stesso in uno spedizioniere-vettore (Cass. Sent. n. 15186 del 2004). Non risulta, quindi, che lo spedizioniere abbia assunto con mezzi propri o altrui l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, o che abbia stipulato non solo in nome proprio, ma anche e per proprio conto i contratti di trasporto: anzi, è di tutta evidenza che il contratto con CMA CGM S.A. sia stato negoziato per conto del mittente. Né, infine, può sostenersi che il posizionamento in piazzale fosse attività accessoria dello spedizioniere, nei limiti in cui proprio per ottenere un consistente sconto da CMA CGM S.A. era stato speso il nome del mittente (SAVIO) quale primario esportatore, ed il vettore marittimo aveva quindi assunto la peculiare obbligazione di custodia. Forse non è stato quindi un lapsus il reiterato utilizzo del termine “spedizioniere” nel doc. 2 di parte attrice. In ogni caso, l'obbligazione di deposito era stata assunta proprio e solo da CMA CGM S.A.. 7.3. Si può quindi concludere che lo spedizioniere abbia esaurito il suo compito con la conclusione dei contratti di trasporto, non essendo neanche stato allegato che egli non abbia diligentemente ponderato la scelta del vettore, sia stato negligente nel trasmettere al vettore le informazioni fornitegli dal committente, o abbia segnalato al vettore scelte, soste o percorsi meno agevoli o meno economici. Ne discende l'infondatezza della domanda proposta nei riguardi di Cesped Blu S.r.l., anche in ragione del fatto che non vengono delineati profili di colpevolezza nella selezione dei vettori. 8. E' invece di tutta evidenza il ruolo di trasportatore marittimo assunto da CMA CGM S.A., come tale gravato di obblighi di custodia particolarmente pregnanti, tanto da formare oggetto di presunzione di responsabilità. Sul punto, la difesa di CMA CGM S.A. ha avanzato diversi ordini di eccezioni, da esaminare nel merito. 8.1. Quella relativa alla decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 3, punto 6, co. 4 della Convenzione di Bruxelles del 1924 è infondata. La norma convenzionale, recepita nell'ordinamento italiano con legge n. 1638 del 1929, non è applicabile per la semplice ragione che non risulta essere stata emessa quella stessa polizza sulla cui esistenza parte convenuta CMA CGM S.A. aveva altresì fondato la pur disattesa eccezione di carenza di giurisdizione. 8.2. Quella relativa alla prescrizione è invece fondata. Ai sensi dell'art. 422 cod. nav. il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Nel caso di specie non è applicabile la Convenzione di Bruxelles (non essendo stata emessa polizza di carico): quella qui esercitata deve essere qualificata come azione causale nascente dal contratto di trasporto instaurato con CMA CGM S.A. per il tramite dell'attività di mandatario dello spedizioniere Cesped Blu S.r.l.. Le limitazioni di prova alle quali il contratto era assoggettato, peraltro, sono ampiamente superate dalla mancata contestazione dell'esistenza di un contratto di trasporto. Se quindi l'azione si sottrae all'ambito di operatività della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 anche in relazione al termine di prescrizione ivi previsto, applicabile solo nei contratti di trasporto documentati da polizza di carico o documento equipollente, tale azione risulta però assoggettata al più breve termine di un anno (per i trasporti extraeuropei o non mediterranei), di cui all'art. 438, co. 2, cod. nav. (Cass. n. 7556 del 1997). 8.2.1. Il termine è decorso in quanto parte attrice aveva tempestivamente ma erroneamente convenuto in giudizio CMA CGM S.A. in persona del suo raccomandatario marittimo, nel mentre è pacifico che SCAMAR s.r.l. non era agente in relazione alla nave destinataria del carico. Non è un caso che alla corretta chiamata in giudizio abbia provveduto Cesped Blu S.r.l. in data 23.5.2012 (e quindi ben oltre l'anno dai fatti per i quali è causa), che aveva altresì assunto l'onere dell'iscrizione a ruolo della causa. Ma tale chiamata è avvenuta oltre il periodo di prescrizione di un anno. 8.2.2. La difesa di parte attrice in merito alla durata del termine prescrizionale è peraltro infondata, nei limiti in cui viene invocata la norma generale dell'art. 2951 cod. civ., in luogo di quella specifica che è invece qui applicabile. Quello in esame era infatti un trasporto marittimo, essendosi ampiamente esaurita la modesta e poco rilevante fase del trasferimento su ruota dallo stabilimento del mittente al porto di Trieste. Stante la differenza di operatori, di modalità di trasporto, e di contratti, oltre che di norme regolatrici, la fattispecie non può essere rapportata alla norma codicistica, quanto deve esserlo a quella del codice della navigazione. 9. Rimane però da esaminare la possibilità di ascrivere l'evento a titolo di responsabilità extracontrattuale, avendo Helvetia Insurance S.A. nel proprio atto di citazione addebitato al vettore il collocamento dei containers in luogo e con modalità improprie stante la notoria presenza del vento di bora: tale comportamento configurerebbe “un atto gravemente colposo ex art. 2043 c.c.”. 9.1. Guardando alle conclusioni prese dall'attore (“accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute”) non può non cogliersi quel “riflesso di incertezza” che si riverbera necessariamente sulla domanda, non potendosi ritenere ammissibile (come del resto condiviso da specifica dottrina) che la parte indichi entrambi i titoli di responsabilità senza specificare quale tra i due costituisca oggetto di domanda principale e quale di subordinata, ma invocandoli “cumulativamente, Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb senza specificare come debbano combinarsi per evitare una duplicazione di risarcimento. In questo modo, infatti, il giudice sarebbe lasciato libero di decidere, senza che gli sia stato fornito alcun criterio, tra le due azioni diverse, entrambe - nell'ottica dell'ammissibilità del concorso - fondate, ed entrambe ugualmente proponibili” (così la citata dottrina, qui condivisa). Non è un caso, del resto, che la teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale (anticamente seguita da Cass., sent. n. 2975/1968, in seguito richiamata da sent. n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; e da sent. n. 8331/2001, in materia di tutela del lavoratore), sia stata recentemente definita di “dubbio fondamento dogmatico” nelle note sentenze “gemelle” nn. 26972 e 26973 del 2008 delle Sezioni Unite. 9.2. Posto, quindi, che la regola astratta sotto la quale riportare la fattispecie concreta era quella in tema di responsabilità contrattuale del vettore o dello spedizioniere, e che la stessa si è rivelata in concreto inappagante per il creditore, ritiene il giudice che allo stesso non sia consentito – nei termini sopra espressi – di ottenere tutela del supposto diritto al risarcimento in via extracontrattuale. A ciò osta il rapporto di sussidiarietà esistente tra le due forme di responsabilità: l’azione di responsabilità extracontrattuale, avente carattere più generale, potrebbe trovare spazio solo laddove non sussistenti in astratto le condizioni che consentano di far valere la responsabilità contrattuale, in considerazione dei caratteri di specificità della relativa azione. Come altrove deciso (Trib. Trieste, sent. n. 837 del 2013, edita con commento in Resp. Civ. Prev., fasc.2, 2014, pag. 0589), l’esistenza del vincolo contrattuale esonera dall’indagine sulla possibile esistenza di un altro titolo di responsabilità, anche e soprattutto perchè nel rapporto contrattuale (di spedizione) venivano comunque ad assumere rilievo quegli obblighi protettivi che poi sono qui invocati in chiave extracontrattuale da parte dell'attore, una volta surrogatosi nei diritti del mittente. 9.2.1. Se tali considerazioni valgono, da un punto di vista generale, ad escludere l’ammissibilità del concorso e del cumulo di responsabilità, è opportuno sottolineare come nella fattispecie qui in esame sia configurabile un trasporto marittimo, regolato dal codice della navigazione (come già sottolineato sopra relativamente al termine di prescrizione). Stante la specialità delle fonti del diritto della navigazione rispetto a quelle di diritto civile comune, si ritiene quindi che, a maggior ragione, al caso di specie non sia applicabile il concorso di più responsabilità, come peraltro ritenuto dalla citata dottrina, a parere della quale “sarebbe piuttosto incoerente, alla luce del quadro normativo delineato, consentire al danneggiato la scelta tra due rimedi, di cui uno previsto all’interno del codice della navigazione (o in una delle convenzioni applicabili ad una data fattispecie) e l’altro, contrattuale o extracontrattuale, disciplinato nel codice civile”. Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb 9.3. Ne discende l'infondatezza della domanda proposta nei riguardi di CMA CGM S.A. per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. 10. Diversa ancora è la posizione di Trieste Marine Terminal S.p.A., per decidere sulla quale è stato necessario disporre l'istruttoria. È invero pacifico che non sussista azione contrattuale nel rapporto tra Helvetia Insurance S.A. e la stessa, né in via diretta, né per il tramite dell'attività di mandato da parte di Cesped Blu S.r.l.: infatti il deposito fu attuato da parte di CMA CGM S.A., in attesa del carico della merce. 10.1. Non risultano acquisiti elementi per qualificare come pericolosa l'attività di deposito e movimentazione merci in porto. L'art. 2050 cod. civ., partendo dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, prende in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose per l'alta percentuale di danni che possono provocare, in ragione della natura o per la natura dei mezzi adoperati, assoggettandole al giudizio di responsabilità indicato dalla norma stessa. Nell'ambito di applicabilità di quest'ultima si possono inquadrare anche gli eventi collegati ad un comportamento omissivo, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto (Cass., sent. n. 20359 del 2005). Nel caso di specie, come acquisito in via testimoniale, questo è il primo evento di caduta di container a memoria di operatori portuali almeno negli ultimi 15 anni. 10.2. Queste considerazioni si saldano e danno ingresso alla tematica dell'indagine di una possibile responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del gestore del terminal per i danni subiti dal proprietario della merce. Specifica, innegabilmente, è la condizione del porto di Trieste, sferzato non raramente dal vento di bora che, stante la sua natura di vento di gradiente (cioè la cui intensità dipende dal cd. gradiente barico orizzontale, cioè dal rapporto fra la differenza di pressione tra due isobare contigue e la loro distanza) ha comunque una notevole prevedibilità, sia quanto a tempo di arrivo, che quanto ad intensità e durata. Non infrequente è il superamento dei 120 Km/h, e sporadico – ma non eccezionale – l'arrivo a punte anche di oltre 160 Km/h. Più raro è assistere a fenomeni che coniughino l'intensità alla durata, e che quindi sottopongano strutture ed ambiente ad un incessante martellamento, i cui effetti possono arrivare ad essere decisamente pericolosi, e quasi tipici degli uragani. Ma ciò non impedisce a Trieste di continuare a vivere, ed agli operatori economici di lavorare, se non nei frangenti più scabrosi: solo che vengono adottate delle cautele da parte di chi debba operare al contatto con fenomeni atmosferici. In concreto, le disposizioni approvate dall'autorità portuale erano quelle di non superare la quinta fila di posizionamento di container in verticale, e di orientarli con il lato corto a bora (tra i 60° Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb ed i 70°), per impedire di offrire troppo fianco. 10.3. Nel caso di specie, tali istruzioni erano state ampiamente rispettate da Trieste Marine Terminal S.p.A., che anzi di propria iniziativa non aveva caricato oltre la quarta fila. In particolare i due container caduti (gli unici pieni, come riferito dal teste) si trovavano collocati in seconda e terza fila, orientati a bora come descritto poco sopra. Dunque, se anche non si può discutere di forza maggiore (“Act of God”), mancano elementi dai quali inferire una qualsiasi colpa a carico dell'operatore professionale, trattandosi di evento non prevedibile (mai capitato in precedenza), e per evitare il quale erano state adottate cautele ritenute opportune secondo l’esperienza del settore, in termini astratti (adozione di tutti i parametri di sicurezza imposti dagli organi di sorveglianza, ed anzi loro attuazione in termini più severi). 10.4. Diverse potrebbero essere le considerazioni in caso di responsabilità contrattuale, ma ovviamente non è questa la sede per affrontarle. 10.5. Ne deriva il rigetto della domanda anche nei confronti di Trieste Marine Terminal S.p.A. 11. In conclusione, disattese le domande, Helvetia Insurance S.A. va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con sentenza esecutiva, tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell’attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché del fatto che l’opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi. P.Q.M. ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede: rigetta le domande attoree, condannando Helvetia Insurance S.A. al pagamento delle spese di lite a favore dei singoli convenuti, liquidate quanto ad ogni posizione in € 13.430,00 per compensi, oltre ad € 668,00 per esborsi a favore di Cesped Blu S.r.l., ed € 660,00 per esborsi a favore di CMA CGM S.A.. Sentenza esecutiva. Trieste, 2 marzo 2015. Il giudice Firmato Da: PICCIOTTO ARTURO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 7afcb Dott. Arturo Picciotto