Scheda di Sicurezza (SDS)

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Scheda di Sicurezza (SDS)
Il Regolamento REACh e le PMI
Scheda di Sicurezza (SDS)
Stesura e Lettura
Titolo intervento
Milano, 30 novembre – 14 dicembre 2012
Intervento a cura di: Nicola Delussu
Il Regolamento REACh e le PMI
La Scheda Dati
dislide
Sicurezza (SDS)
Titolo
Riferimento normativo:
Art. 31 del Regolamento 1907/2006 REACH
è obbligatoria solo per le sostanze e miscele
classificate pericolose
Facoltativa per le altre sostanze e miscele
(non classificate pericolose)
viene spesso chiamata Scheda di Sicurezza ma sarebbe più corretto
chiamarla Scheda informativa
La Scheda Dati
dislide
Sicurezza (SDS)
Titolo
L’art. 31 del Regolamento REACH (pag.107)
Il Regolamento REACh e le PMI
Il FORNITORE
di una sostanza
pericolosa
di una miscela
pericolosa
deve fornire/trasmettere la SDS
AL DESTINATARIO
La struttura della scheda di
sicurezza è quella stabilita
nell’allegato II del REACH
(pag. 267)
modificato dal Regolamento
(CE) n°453/2010
(adeguamento al CLP e GHS
per linguaggio e scadenze)
La Scheda Dati di Sicurezza (SDS)
Definizione di fornitore di SDS
Il Regolamento REACh e le PMI
fabbricante
importatore
distributore
utilizzatore
a valle
che immette sul mercato
una sostanza o miscela
La Scheda Dati di Sicurezza (SDS)
Il Regolamento REACh e le PMI
deve contenere 16 Sezioni
1. Identificazione sostanza/miscela e
della società/impresa
9. Proprietà fisiche e chimiche
2. Identificazione dei pericoli
10. Stabilità e reattività
3. composizione/informazione sugli
11. Informazioni tossicologiche
ingredienti
4. Interventi di primo soccorso
12. Informazioni ecologiche
5. Misure antincendio
13. Considerazioni sullo smaltimento
6. Misure in caso di rilascio accidentale 14. Informazioni sul trasporto
7. Manipolazione ed
immagazzinamento
15. Informazioni sulla
regolamentazione
8. Controllo dell'esposizione/Protezione
individuale
16. Altre informazioni
La Scheda Dati
di
Sicurezza
(SDS)
Titolo slide
modifiche alla SDS introdotte dai Regolamenti CLP e REACH
Il Regolamento REACh e le PMI
deve essere indicato il numero di registrazione assegnato
Inversione delle sezioni 2 e 3 (prima l’identificazione dei pericoli poi la
composizione)
Se per la sostanza è stata effettuata una Valutazione (CSA) ed una Relazione
sulla Sicurezza Chimica (CSR), produzioni > 10 ton/anno, per ogni USO
IDENTIFICATO devono figurare in allegato alla SdS gli scenari di
esposizione pertinenti
Per le sostanze la SDS deve contenere la doppia classificazione (sistema
Dir. 67/548/CEE e sistema Reg.CLP 1272/2008) obbligatoriamente dal 2010
al 01/6/2015
Devono essere indicati telefono ed E-mail del responsabile della SDS
Devono essere indicati gli usi pertinenti e sconsigliati (vedi restrizioni)
Gli usi non inclusi negli scenari finali di esposizioni per ragioni concernenti
la salute e l’ambiente sono indicati nella sezione 16 della SDS
La Scheda di Sicurezza
estesa
(eSDS)
Titolo slide
Chi Produce o Importa
Il Regolamento REACh e le PMI
nella Comunità Europea (CE)
una sostanza pericolosa
quantitativo > 10 t/anno
deve predisporre
una SDS estesa *
(eSDS)
(*) allegato alla SDS (anche in coda ai 16 punti) che riporta i
corrispondenti scenari di esposizione per gli usi identificati che
indicano le relative misure di prevenzione e protezione
UsiTitolo
Identificati
slide
Chi utilizza una sostanza pericolosa
Il Regolamento REACh e le PMI
(Utilizzatore a Valle = Downstream User)
deve sempre verificare
che tra gli usi identificati nella eSDS sia presente
anche quello per cui viene utilizzata la sostanza
Se l’uso non è compreso tra gli usi identificati dalla eSDS
l’utilizzatore a valle deve sospenderne l’utilizzo e chiedere al
fornitore di provvedere a registrare all’ECHA l’ulteriore uso;
Il fornitore ne verificherà la pericolosità di tale uso e
provvederà all’integrazione della eSDS presso ECHA.
Solo allora l’utilizzatore a valle può riprendere l’uso della
sostanza. Altrimenti deve reperirla dal fornitore che ha già
previsto quell’utilizzo tra gli usi identificati nella eSDS
(art. 3) Definizioni: scenario di esposizione
Il Regolamento REACh e le PMI
Titolo slide
Comma 37-Definizione scenario di esposizione
insieme delle condizioni, comprese quelle operative
e le misure di gestione dei rischi, che descrivono
il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata
durante il suo ciclo di vita ed le modalità con cui il
fabbricante o l'importatore controlla o
raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare
l'esposizione delle persone e dell'ambiente.
Questi scenari d'esposizione, se del caso, possono
coprire un processo o un uso specifico o più
processi o usi specifici
Scheda Di Sicurezza (SDS)
Il Regolamento REACh e le PMI
Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
• scheda sicurezza toluene
• scheda sicurezza inchiostro
(sono indicate le variazioni rispetto all’edizione precedente + avviso in fondo
alla SDS)
• scheda sicurezza inchiostro tatuaggi
Componenti pigmento arancione (CAS 3520-72-7)
Orange Pigment
• scheda sicurezza acetone1
• scheda sicurezza acetone2
• scheda sicurezza acetone3
Il Regolamento REACh e le PMI
La valutazione del rischio chimico
L’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici è normata dal
Titolo IX del D.Lgs. 81/08, Capo I.
Le sostanze ed i preparati possono essere intrinsecamente
pericolosi (caratteristiche di tossicità) o a causa delle
particolari condizioni di impiego.
La presenza agenti chimici pericolosi può essere dovuta a
lavorazioni, oppure a seguito di accadimenti accidentali
(rilascio non voluto, anomalia impiantistica, esplosione o
incendio...), e prodotti di lavorazioni (fumi di saldatura).
I pericoli derivanti dagli agenti chimici possono
riguardare l'effetto degli stessi sull'ambiente, o la sicurezza
e la salute dei lavoratori. In quest’ultimo caso, possono
causare effetti acuti o cronici, le vie di penetrazione
nell'organismo sono il contatto (pelle, mucose, ferite),
l'inalazione (naso, bocca) e l'ingestione (bocca).
Il Regolamento REACh e le PMI
La valutazione del rischio chimico
A seconda delle caratteristiche degli agenti chimici il rischio è determinato:
• dal livello, dalla durata, dalla frequenza e dalle modalità di esposizione;
• dalla quantità di sostanza realmente assorbita dall'individuo;
• dalle caratteristiche individuali dei soggetti esposti.
Le alterazioni dello stato di salute potenzialmente conseguenti alla
manipolazione delle sostanze chimiche, presentano cause precise e
possono essere prevenute attraverso l’adozione di misure preventive e
protettive adeguate ma, per poter disporre di dispositivi e di procedure di
sicurezza, è necessario conoscere in modo particolareggiato il rischio
al quale si è esposti. Di fatto è possibile stabilire il reale rischio espositivo,
per una classe di lavoratori, solo a seguito di una chiara ed oggettiva
analisi e valutazione del rischio chimico. Tale valutazione, di cui il datore di
lavoro è considerato responsabile, parte dall’identificazione del rischio a
cui ciascun lavoratore è soggetto attraverso un’analisi delle mansioni e
delle sostanze manipolate, è seguita da una fase di valutazione vera e
propria secondo criteri standardizzati e culmina nella stesura di un
documento che evidenzia l’entità del rischio in esame
Il Regolamento REACh e le PMI
Il processo valutativo
A ciascuna sostanza devono essere assegnate le mansioni di lavoro
che ne prevedono l'impiego ed a queste deve corrispondere una
descrizione precisa della manipolazione specificando una serie di dati
quali la quantità utilizzata quotidianamente, la frequenza della
lavorazione che ne prevede l'impiego e la durata della stessa.
Sono molto importanti anche le informazioni che riguardano le modalità
espositive, come ad esempio se l'agente chimico è presente in un
sistema chiuso, o se è utilizzato sotto cappa, se è presente un sistema
di aspirazione generale, ecc.
Inoltre è bene riportare una serie di informazioni reperibili sulla scheda di
sicurezza di ciascuna sostanza pericolosa, come le misure in caso di
incendio o emergenza, la corretta manipolazione e la scelta dei più adatti
Dispositivi di Protezione Individuale.
La valutazione deve concludersi con una “quantificazione” del livello di
esposizione che, secondo il D.Lgs. 81/2008 classifica il rischio in “basso
per la salute e irrilevante per la sicurezza”, o “superiore a basso per
la salute e irrilevante per la sicurezza”.
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Il processo valutativo