Schede di sicurezza e scenari di esposizione: la rilevanza per le
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Schede di sicurezza e scenari di esposizione: la rilevanza per le
REGGIO EMILIA 19 MAGGIO 2014 Schede di sicurezza e scenari di esposizione: la rilevanza per le aziende Scenari di esposizione e ambienti di lavoro: un caso pratico Ispezioni REACH: modello ispettivo e priorità di attenzione durante le ispezioni PATRIZIA FERDENZI Coordinatrice attività di controllo REACH/CLP Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Reggio Emilia 1 Flusso delle informazioni e utilizzatore a valle/finale q Può ricevere una scheda di dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose. q La scheda di dati di sicurezza può includere uno o più scenari d'esposizione (SE) allegati (scheda di sicurezza estesa eSDS). q Gli scenari d’esposizione illustrano le condizioni in cui una sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele o di un articolo può essere utilizzata in sicurezza. q Può ricevere informazioni sulle misure di gestione dei rischi anche attraverso le informazioni fornite ai sensi dell’art. 32 (“Scheda informativa di Sicurezza”) o all’interno della stessa scheda di dati di sicurezza (SDS “integrata”) q In qualità di utilizzatore a valle deve identificare, applicare e, se opportuno, raccomandare le misure adeguate per controllare i rischi, comunicate dal fornitore (tramite SDS, eSDS o SIS) 2 Utilizzatori a valle e scenari di esposizione Art. 37, paragrafo 5: Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se opportuno, raccomanda misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati: - Nelle SDS e eSDS che gli sono state fornite - Nella propria CSA (valutazione di sicurezza chimica) - Nelle informazioni fornitegli ai sensi dell’art. 32 NON SI RICEVE NESSUNA NUOVA INFORMAZIONE? E’ necessario all’atto dell’ordine di acquisto introdurre una clausola nella quale sia richiesta la dichiarazione da parte del fornitore che ha adempiuto agli obblighi derivanti dal Regolamento REACH (Reg. CLP, Reg. 453 nuova SDS) 3 Utilizzatore a valle e nuova SDS Al ricevimento di una nuova SDS (eSDS) verificare la presenza del numero di registrazione – punto 1.1 per sostanze; punto 3.2 per miscele (sostanze componenti) NO Procedere con la normale analisi dei rischi e aggiornamenti della VdR SI Procedere all’analisi della SDS e dello scenario (o scenari) di esposizione allegato Porsi ugualmente delle domande 4 Al ricevimento di uno scenario di esposizione il datore di lavoro/utilizzatore a vale/finale deve 1 – Verificare che i propri usi siano inclusi negli “usi identificati” (punto 1.2 della SDS e sezione 1 dello SE). Se i propri usi sono compresi, verificare che lo siano anche quelli dei propri clienti (nel caso di formulatori) In particolare deve verificare: - com’è usata la sostanza o la miscela presso la propria azienda - quali sono gli usi previsti per le miscele che si producono (nel caso di formulatori) - le caratteristiche definite dei propri prodotti (es. concentrazione in soluzione messa in commercio, sicurezza dei contenitori, ecc) - se sono previsti usi sconsigliati - organizzarsi per rendere il proprio uso un uso identificato/ uso sicuro (nel caso non lo fosse - comunicare col fornitore) 5 Usi sconsigliati NITRATO DI POTASSIO Usi sconsigliati: l’utilizzo su una superficie estesa potrebbe comportare un’esposizione potenzialmente eccessiva a vapori Non utilizzare nebulizzato Non utilizzare a contatto con la pelle 6 Al ricevimento di uno scenario di esposizione il datore di lavoro/utilizzatore a vale/finale Appurato che il proprio uso è un uso identificato, deve 2 - Verificare che i propri processi o attività svolte utilizzando la sostanza o le sostanze nella miscela siano descritti nella sezione 1 dello SE (titolo breve e descrittori d’uso SU3, 12, 22 – PROC, ERC) 3 – Verificare che le condizioni d’uso (condizioni operative OC) siano coperte o conformi a quanto riportato nello SE 4 - Verificare che le condizioni d’uso (misure di gestione dei rischi RMM) siano coperte o conformi a quanto riportato nello SE 7 Risultato della verifica conformità allo scenario esposizione Uso e condizioni d’uso conformi Nessuna azione ma documentare comunque le conclusioni Non è chiaro se l’uso e le condizioni d’uso siano conformi L’uso potrebbe essere incluso in un uso più generale Si potrebbe applicare la messa in scala (scaling) Uso e condizioni d’uso NON conformi Intraprendere immediatamente azioni 8 Uso e condizioni d’uso conformi allo scenario esposizione La conformità va documentata comunque: - Per attestare il controllo e le eventuali azioni adottate per garantire la conformità alle condizioni d’uso dello SE - In previsione di un eventuale controllo ispettivo - Per facilitare il controllo dell’uso di altre sostanze o di altre miscele che contengono la medesima sostanza per la stessa applicazione - Per poter preparare le SDS destinate ai propri clienti in cui includere tutte le necessarie informazioni sulla sicurezza per gli usi identificati - Per documentare la conformità come risultato della messa in scala (se applicabile), nel caso di uso e condizioni d’uso non esattamente conformi 9 Uso e condizioni d’uso conformi allo scenario esposizione Potrebbe essere opportuno integrare il controllo della conformità allo SE nel sistema aziendale di gestione della salute, sicurezza e ambiente per garantire l’integrazione tra REACH/CLP e normativa sociale I dati di esposizione misurati per verificare la “conformità” al Titolo IX del DLgs 81/08 (agenti chimici, cancerogeni, mutageni) possono essere utilizzati per dimostrare che l’attività lavorativa si svolge entro i limiti dello SE (Linea guida ECHA 2013) Integrazione efficace tra la normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs.81/08) ed i regolamenti REACH/CLP 10 Confronto delle condizioni operative (OC) e delle misure di gestione del rischio (RMM) La Valutazione dei Rischi, ai sensi del DLgs 81/08, è uno strumento per verificare la conformità delle proprie OC e RMM con quelle riportate nello scenario di esposizione Se il Titolo IX Capi I e II del D.Lgs. 81/08 è stato applicato correttamente, il Datore di lavoro sarà facilitato nel dimostrare il rispetto delle condizioni operative previste nello SE La gerarchia delle RMM definita dal D.Lgs. 81/08 è di un livello più alto ed efficace e quindi DEVE essere presa in considerazione al momento del confronto tra le proprie condizioni e quelle dello scenario Questo vale in particolar modo per valutare l’efficacia delle misure di gestione del rischio Il DDL dovrebbe già aver valutato l’efficacia delle RMM e riportare i risultati nel DVR (art. 28 DLgs 81) IMPORTANTE NOVITA’ PRESENTE NELLO SCENARIO DI ESPOSIZIONE 11 Efficacia delle misure di gestione del rischio RMM nello scenario di esposizione: uso di dispositivi di protezione individuale con efficacia pari al 90% RMM utilizzatore finale/ DDL: sistema isolato in cui i rilasci residui sono < 3% (con un'efficacia pari al 97%), misura di livello più alto in gerarchia nonché più efficace La condizione d’uso del DDL si può considerare contemplata dallo SE Si può essere certi che le proprie RMM siano contemplate nello scenario di esposizione quando Ø sono altrettanto efficaci, o più efficaci, delle RMM dello scenario Ø quando sono ritenute di una gerarchia più alta e più efficace in altre normative applicabili (DLgs 81/08, DLgs 152/2006 T. U. ambiente) 12 Misure di gestione del rischio RMM RMM contenute nello SE (con efficacia) RMM attuate in base DLgs 81/08 (con efficacia) Conseguenze sul livello di esposizione LE Interventi previsti Misure organizzative Controllo dei processi Misure tecniche (ad. Es. Imp. Aspiraz.Localiz.) DPI 13 Comunicazione a monte sull’adeguatezza RMM Il datore di lavoro/utilizzatore a valle DEVE chiedersi se informazioni sulle RMM ricevute tramite lo scenario di esposizione o la SDS (ad es. nella sezione 8) sono conformi al DLgs 81/08, in particolare: se le misure raccomandate non sono efficaci per la sostanza in questione se le misure sono eccessivamente protettive se le misure raccomandate non rispettano la gerarchia stabilita dal DLgs 81 o contraddicono la classificazione ed etichettatura 14 Comunicazione a monte sull’adeguatezza RMM Il datore di lavoro/utilizzatore a valle DEVE chiedersi se informazioni sulle RMM ricevute tramite lo scenario di esposizione o la SDS (ad es. nella sezione 8) sono conformi al DLgs 81/08, in particolare: se le misure raccomandate non sono efficaci per la sostanza in questione se le misure sono eccessivamente protettive se le misure raccomandate non rispettano la gerarchia stabilita dal DLgs 81 o contraddicono la classificazione ed etichettatura Comunicare a monte ogni informazione che potrebbe porre in dubbio l’adeguatezza delle RMM [art 34(b) REACH] 15 Uso e condizioni d’uso non esattamente conformi allo scenario di esposizione La modalità con cui il DDL/DU stabilisce se le effettive condizioni d’uso applicate nel sito lavorativo garantiscono livelli di esposizione uguali o inferiori a quelli descritti nello SE ricevuto dal fornitore è indicata come “messa in scala o scaling” La messa in scala è utilizzabile quando le condizioni d’uso si discostano lievemente dallo scenario di esposizione ricevuto dal fornitore E’ un approccio matematico con il quale le variabili che definiscono le condizioni d’uso vengono variate per verificare se con le diverse condizioni d’uso del DDL il risultato ottenuto è lo stesso dello SE. In questo modo il DDL può continuare a utilizzare la sostanza o la miscela con le proprie condizioni, anche se differenti da quelle riportate nello SE, senza intraprendere alcun provvedimento Tutto il processo deve essere documentato 16 Uso e condizioni d’uso non esattamente conformi allo scenario di esposizione La messa in scala può essere applicata dal DDL/DU solo se: - la stima dell’esposizione riportata nello SE (sezione 3) è stata effettuata con un modello matematico non con dati di esposizione misurati - chi ha preparato lo SE ha definito chiaramente quali sono i parametri che possono essere oggetto della messa in scala - chi ha preparato lo SE ha definito in che misura le modifiche di certi parametri possono essere compensate da altre Le modalità della messa in scala si trovano nella sezione 4 dello scenario di esposizione: nel caso che tale sezione sia vuota o vengano riportate indicazioni generiche, la messa in scala non è applicabile 17 Uso e condizioni d’uso non conformi allo scenario di esposizione Se il DDL/DU verifica che l’uso e/o le condizioni d’uso di una sostanza in quanto tale o componente di una miscela non sono contemplati nello scenario di esposizione ricevuto, ha a disposizione le seguenti opzioni: ü verificare se sono applicabili le esenzioni ma effettuare ugualmente la VdR in materia di salute e sicurezza sul lavoro ü comunicare il proprio uso/condizioni d’uso al fornitore affinché lo inserisca nella relazione di sicurezza chimica e invii uno scenario di esposizione aggiornato che li contenga ü attuare le condizioni d’uso descritte nello scenario ricevuto ü sostituire la sostanza o la miscela con altre che non richiedono scenari di esposizione o per le quali sono disponibili SE che contemplano le proprie condizioni d’uso 18 Uso e condizioni d’uso non conformi allo scenario di esposizione Se il DDL/DU verifica che l’uso e/o le condizioni d’uso di una sostanza in quanto tale o componente di una miscela non sono contemplati nello scenario di esposizione ricevuto, ha a disposizione le seguenti opzioni: üsostituire il processo lavorativo con un altro che non richieda l’impiego della sostanza o della miscela ü trovare un fornitore con uno scenario di esposizione che comprenda l’uso dell’utilizzatore ü preparare una relazione della sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle e comunicare all’ECHA l’intenzione di preparare un proprio CSR ü interrompere l’uso della sostanza o della miscela. 19 Usi sconsigliati Se il DDL/DU verifica che utilizza una sostanza o una miscela in modi che vengono definiti come usi sconsigliati nel punto 1.2 della SDS che ha ricevuto, ha a disposizione le seguenti opzioni: ücomunicare col fornitore per verificare che l’uso possa rientrare nella relazione di sicurezza chimica come uso sicuro ü interrompere l’uso della sostanza o della miscela. ü trovare un fornitore che ha contemplato tale uso con le necessarie misure di gestione dei rischi ü preparare una relazione della sicurezza chimica dell’utilizzatore a valle e comunicare all’ECHA l’intenzione di preparare un proprio CSR 20 Criticità Esenzione per q < 1 t/anno Attuare le condizioni d’uso Sostituire la sostanza o la miscela Relazione sicurezza chimica del DU/DDL - i quantitativi comprendono anche gli stoccaggi - da notificare ad ECHA - nuove/differenti OC/RMM possono richiedere modifiche ai processi - possono richiedere l’aggiornamento del DVR ai sensi del DLgs 81/08 - possono richiedere l’aggiornamento delle misure di prevenzione/protezione - un sostituto idoneo può non essere ancora registrato o completamente valutato o - potrebbe essere compreso nella candidate list (futura autorizzazione) - sono necessarie molte risorse e determinate competenze 21 Criticità Se si acquista da diversi fornitori Possibile discrepanza tra usi contemplati, condizioni d’uso o proprietà della sostanza riportati nei diversi scenari di esposizione ricevuti Verificare che le condizioni d’uso siano comprese negli scenari di esposizione più rigorosi tra quelli ricevuti L’uso è così contemplato anche negli altri scenari di esposizione Comunicare ai fornitori le differenze riscontrate 22 Scadenze per l’adempimento degli obblighi SDS SE Ricordare che dal ricevimento del numero di registrazione ci sono 12 mesi di tempo per adempiere agli eventuali adeguamenti del posto di lavoro (documentare conformità) n° registr. ß Implementare OC e RMM previste dalla eSDS 6 à 12 Notifica CSR ad ECHA per DU Mesi 23 Scadenze per l’adempimento degli obblighi ATTENZIONE!! “Non è possibile verificare se il vostro uso non è contemplato se non ricevete gli scenari d'esposizione. Se ricevete una scheda di dati di sicurezza priva di scenari d'esposizione allegati vi raccomandiamo di comunicare formalmente con il vostro fornitore affinché controlli il perché di tale assenza. Mantenete una documentazione di questa azione e documentate anche se e quando ricevete lo scenario o gli scenari d'esposizione.” (Guida utilizzatori a valle dicembre 2013) 24 Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso Azienda produttrice di mobili che utilizza prodotti vernicianti per la loro verniciatura LE FASI DI PROCESSO SONO COPERTE [PROC] ? • Applicazione di pitture e vernici • Pulizia di impianti e macchinari ≠ • Miscelazione della pittura e carico del macchinario • Applicazione della pittura • Asciugatura • Pulizia del macchinario Chiedere al fornitore di inviare una SDS estesa con uno scenario di esposizione che contempli gli usi mancanti 25 Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso Azienda produttrice di mobili che utilizza prodotti vernicianti per la loro verniciatura LE CONDIZIONI D’USO SONO COPERTE ? [OC + RMM] • • • • • 3 ton/giorno Conc. <=15% 20°C 5 ricambi aria/h abbattimento emissioni ≠ • • • • • 5 ton/giorno Conc. 10% 20°C 3 ricambi aria/h abbattimento emissioni Le condizioni operative non sono comprese. Verificare la possibilità di applicare la messa in scala – molto improbabile perché non si discostano lievemente 26 Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso Azienda che prepara vernici (formulatore) LE CONDIZIONI D’USO SONO COPERTE ? [OC + RMM] • Concentrazione sostanza in miscela tra 5 e 25 % • Esposizione < 4 ore/giorno ≠ • Concentrazione sostanza in miscela = 30% • Esposizione £ 1 ora/giorno Le condizioni operative non sono comprese. Verificare la possibilità di applicare la messa in scala – probabile perché le variabili potrebbero compensarsi nella formula di messa in scala 27 Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso Ditta specializzata nella verniciatura di strutture metalliche ai fini di renderle ignifughe. Applica tali prodotti vernicianti sia nei cantieri esterni che all’interno del proprio stabilimento Riceve un SE per una sostanza contenuta in una delle miscele utilizzate nel quale si prevedono operazioni manuali di oltre 4 ore. Solo l’uso esterno è identificato. Non sono previste misure di prevenzione e protezione relative alla ventilazione o dispositivi di protezione delle vie respiratorie. r l’uso esterno è coperto da SE r per quanto riguarda l'uso nel proprio stabilimento: - verificare con il fornitore se l’uso interno, non considerato, è stato erroneamente dimenticato. Chiedere di inviare una nuova versione del SE che copra l’uso interno. ALTRIMENTI Interrompere l’uso della sostanza Trovare una sostanza, miscela, processo alternativi 28 Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso: caso reale Azienda confezioni tessili, produttrice di jeans invecchiati con utilizzo di permanganato di potassio Questa è da eSDS trovata in azienda durante l’ispezione (in materia di tutela dei lavoratori) Rev. Data 23.11.2013 L’uso nel settore tessile o come agente scolorante non è riportato né qui né negli scenari di esposizione: interrompere l’uso 29 Scenari di esposizione e miscele Le miscele possono avere: gli scenari di esposizione pertinenti per le singole sostanze componenti riportati in allegato [attached] alla SDS Ø lo scenario di esposizione della miscela riportato in allegato [attached] (il formulatore decide di effettuare una valutazione di sicurezza chimica della miscela, preparando un CSR e ricavando uno SE ad hoc trattando la miscela come una sostanza - art. 31.2 REACH) Ø le informazioni per un uso sicuro della miscela, sotto forma, ad es., di «SE consolidato per la miscela» [append] ricavato prendendo le informazioni dagli SE delle singole sostanze. Ø le informazioni sugli usi identificati, sulle condizioni operative e sulle misure di gestione del rischio integrate nel testo principale della SDS Ø 30 Utilizzatori finali e miscele Un utilizzatore finale che impiega miscele può quindi ricevere le informazioni sugli usi consentiti/identificati, sulle condizioni operative e le misure di gestione del rischio in maniera differenziata ATTENZIONE! Gli obblighi giuridici previsti dall’art 37(4) e (5) del REACH scattano anche quando si riceve una SDS in cui le informazioni ricavate da uno scenario di esposizione sono integrate nel corpo della SDS Queste informazioni (condizioni operative e misure di gestione del rischio) devono quindi essere chiaramente identificabili “This safety data sheet contains an ES in an integrated form. Contents of the exposure scenario have been included into sections 1.2, 8, 9, 12, 15 and 16 of this safety data sheet. The check of the downstream user whether his uses (and the uses of his customers, if applicable) are covered by the ES ha to take into account this information” CEFIC Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains. Part III: Mixtures under REACH 31 Dallo Scenario di Esposizione al corpo principale della SDS: IN QUALI SEZIONI DELLA SDS SI POSSONO TROVARE LE INFORMAZIONI RICAVATE DAGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE? Le informazioni sulle condizioni di stoccaggio, misure per prevenire i rilasci e la dispersione sono riportate nella punto 7. Le informazioni sulle proprietà intrinseche di sostanze e miscele sono riportate nel punto 9 Le informazioni sulla regolamentazione (es. valutazione della sicurezza chimica per la sostanza tal quale presente in miscela, autorizzazione, restrizione), sono fornite nel punto 15. Altre informazioni, come ad es. fonti compilazione SDS ed informazioni sulla messa in scala ecc., possono essere fornite nel punto 16. 32 Dallo Scenario di Esposizione al corpo principale della SDS: IN QUALI SEZIONI DELLA SDS SI POSSONO TROVARE LE INFORMAZIONI RICAVATE DAGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE? Le informazioni sui controlli dell'esposizione e sulla protezione individuale sono fornite nel punto 8. Le informazioni sui controlli dell’esposizione ambientale e trattamenti dei rilasci ambientali nei punti 8 e 13 Le misure di gestione del rischio descritte nella sezione 8.2 della SDS devono essere adottate in conformità al Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/08 33 Utilizzatori finali e “scheda informativa di sicurezza” art. 32 REACH Art 37(5) REACH: Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se opportuno, raccomanda misure adeguate per la gestione dei rischi identificati ……………. c) nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell’art. 32 Anche al ricevimento delle informazioni disponibili e pertinenti necessarie per adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, l’utilizzatore a valle/finale deve: 1. verificare che le proprie condizioni operative e misure di gestione dei rischi siano comprese e quindi adeguate NEL CASO NON LO FOSSERO 2. intraprendere immediate azioni entro 12 mesi dal ricevimento del numero di registrazione 34 ATTENZIONE!!!!!! Schede di dati di sicurezza e scenari di esposizione su base volontaria Nessun obbligo di verificare conformità uso, OC e RMM ≠ “Schede informative di Sicurezza” informazioni ai sensi dell’art. 32 Obbligo di verificare conformità OC e RMM 35 Vigilanza e controllo sul REACH in Italia Vigilanza e controllo sul REACH in Italia PIANI NAZIONALI DI CONTROLLO Reg. REACH/CLP PIANI REGIONALI PREVENZIONE Legislazione sanzionatoria D.Lgs 14 settembre 2009 n. 133 (REACH) D.Lgs 27 ottobre 2011 n. 186 (CLP) ACCORDO STATO-REGIONI 29/10/2009 21 Autorità Competenti Locali Regioni e Province autonome Da dr Pagliai 36 Vigilanza e controllo sul REACH in Emilia Romagna In Regione Emilia Romagna il recepimento dell’accordo Stato-Regioni (Delibera di Giunta Regionale 356/2010) ha portato alla definizione Aziende USL Dipartimento di Sanità Pubblica Autorità Competente REACH/CLP ARPA ARPA Attività di controllo analitico PIANO REGIONALE PREVENZIONE ANNI 2011-2012 PROLUNGATO 2013-2014 DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA dell’AZIENDA USL è autorità competente sia per il REACH che per il CLP Provincia di Reggio Emilia : 4 operatori del DSP (45 operatori formati ai quali è stato attribuita la competenza di “ispettori REACH” in tutta la Regione ) 37 Piano Regionale di Vigilanza Regione Emilia Romagna 2011-2012 2013-2014 v attivata sul territorio regionale la vigilanza ispettiva sul REACH e sul CLP da marzo 2011, piano di lavoro elaborato dal Coordinamento Regionale REACH e CLP composto dai coordinatori dei nuclei ispettivi delle Autorità Competenti per controllo della Regione Emilia-Romagna. v Complessivamente sono state effettuate più di 152 ispezioni, ne sono previste 50 per il 2014 v Sono state utilizzate le check-list proposte dal FORUM dell’ECHA secondo modalità definite in ambito europeo e nazionale REACH ENFORCE 1, REACH EN-FORCE 2 e REACH EN-FORCE 3. Nel 2014 REACH ENFORCE 3 seconda fase v Le aziende da ispezionare sono state suddivise tra i DSP in base alle preregistrazioni di ciascuna provincia 38 Progetti REACH EN FORCE Scopo: coordinare e armonizzare la vigilanza e le ispezioni in ambito europeo } ENF-1: Fabbricanti e Importatori } } Art.6 obbligo generale di registrazione delle sost. in quanto tali o componenti di miscele Art. 31.1 disponibilità SDS, art. 31.5 lingua SDS, art. 31.6 contenuto SDS, art. 31.7 eSDS } ENF-2: Utilizzatori a Valle (DU) } } Art.5 no data no market Art.6 obbligo generale di registrazione delle sost. in quanto tali o componenti di miscele Art. 31 requisiti SDS (incluso All. II), Art. 32 informazioni da trasmettere quando SDS non obbligatoria Art. 35 Accesso dei lavoratori alle informazioni, Art. 36 Archiviazione e conservazione dati } ENF-3: Importatori, Rappresentanti Esclusivi (OR) } Art.6 obbligo generale di registrazione delle sost. in quanto tali o componenti di miscele } } 39 Attività Gruppo Provinciale REACH 2010-2013 Autorità competente REACH/CLP Reggio Emilia N. iniziative di formazione/informazione per operatori DSP, ARPA e per esterni (aziende, RSPP, ecc) realizzate 28 Attivato sportello informativo DSP nella homepage sito aziendale 1 N° controlli totali effettuati: REACH EN-FORCE 1 REACH EN-FORCE 2 REACH EN-FORCE 3 18 5 9 4 N° sopralluoghi/incontri totali (in difetto) 36 N° schede di sicurezza esaminate in totale Sanzioni Circa 100 0 Le aziende da controllare sono state suddivise tra i DSP in base alle preregistrazioni: a Reggio Emilia hanno preregistrato 49 aziende (per un totale di circa 350 sostanze) sono quindi controllate 6 aziende all’anno 40 Piani di vigilanza: target } ENF 1 e 2: } } Imprese che avevano preregistrato o successivamente registrato al 2010 e 2013 Imprese che formulano pitture, lacche e vernici Imprese che formulano detergenti e prodotti per la pulizia Imprese che formulano specifici prodotti chimici (Restrizioni All. XVII REACH, CMR o pericolose per CLP) per i settori dei trasporti (IPA nei pneumatici e oli diluenti) e delle costruzioni (CrVI nel cemento) Altre imprese di particolare rilievo nella produzione territoriale } ENF 3: } Importatori e/o Fabbricanti o OR o Utilizzatori a valle riconducibili all’ OR di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele con priorità per le aziende che importano sost. CMR o Candidate List (art. 59 REACH) Importatori segnalati dalle Dogane (elenco 22 sostanze) Imprese che hanno effettuato una preregistrazione tardiva } } } } } 41 Piani di vigilanza: obiettivi delle verifiche ENF 1 Obblighi di preregistrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele – Contenuti minimi SDS (lingua, sezioni) Condizioni che hanno portato alle preregistrazioni cautelative } } ENF 2 comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Tit. IV REACH) qualità dati SDS in coerenza con etichettatura di pericolo sugli imballaggi sost. e miscele (All. II REACH come mod. da Reg. 453/2010) Conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 REACH e art. 49 CLP) Conformità con obblighi di autorizzazione e restrizione (Tit. VII e VIII REACH) Obblighi di notifica a ECHA (art. 40 CLP) } } } } } ENF 3 } } Obblighi di preregistrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele Raccolta informazioni sugli OR Ì IN TUTTE CONTROLLO SDS 42 Piani di vigilanza: fonti per individuazione imprese } } } } } } } } Portale RIPE dell’ECHA (Reach Information Portal for Enforcement) Elenco preregistrazioni fornito da AC nazionale Elenco fornito da AC nazionale in seguito a segnalazioni ricevute da Agenzia Dogane Elenco fornito da AC nazionale su indicazioni ECHA Archivi AUSL e ARPA (IPPC, AIA, SEVESO, ecc.) Registro imprese CCIAA Segnalazioni NAS o allerta RAPEX Segnalazioni da operatori DSP o da altri ispettori REACH (prospettiva futura ……) 43 Piani di vigilanza: modalità di vigilanza PREMESSA: inviata scheda raccolta informazioni nel 2010 alle 49 aziende che avevano preregistrato preavviso della data di ispezione in modo che tutte le figure necessarie siano presenti durante il controllo } verifica ispettiva effettuata presso l’impresa, con esame a tavolino della documentazione presente, senza controllo degli ambienti di lavoro e coinvolgendo il RLS solo per l’aspetto dell’art 35 REACH } discussione comune delle documentazione esaminata e indicazioni di miglioramento, ove necessari (o eventuali contestazioni di inadempienze) } rilascio di un verbale di sopralluogo contestuale contenente i punti salienti controllati e le eventuali richieste di ulteriore documentazione (o gli eventuali punti di inadempienza contestati) } recepimento di documentazione più aggiornata o più dettagliata } seconda verifica (o anche altri incontri, se necessari) con valutazione delle correzioni o miglioramenti apportati } assistenza sull’applicazione corretta di alcuni punti della normativa } 44 Piani di vigilanza: documentazione necessaria Elenco delle sostanze acquistate con n° registrazione, fornitore e sua nazionalità, classificazione di pericolo, quantitativi medi, presenza SDS e scenari di esposizione • Elenco delle miscele acquistate, con n° di registrazione delle sostanze pericolose presenti al punto 3.2 della SDS, fornitore e sua nazionalità, quantitativi medi, presenza SDS e scenari di esposizione (o della miscela o delle sostanze in essa contenute) • Elenco delle miscele prodotte (se formulatori) con indicazione delle sostanze pericolose contenute, loro n° registrazione, fornitore e nazionalità, quantitativi e presenza SDS miscela • Documenti giustificativi dell’assenza del n° di registrazione per sostanze tal quali o in miscela • Documentazione attestanti la richiesta di eventuali modifiche della SDS o degli scenari di esposizione ai fornitori • Documentazione attestante di aver verificato di utilizzare (come utilizzatore finale o come formulatore) sostanze SVHC o sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione • 45 Piani di vigilanza: documentazione necessaria Documentazione attestante di aver verificato che a monte sia stata presentata domanda di autorizzazione per una sostanza utilizzata (in quanto tale o in miscela) • Documentazione riguardante gli obblighi di registrazione (per produttori o importatori senza OR) • Documentazione a supporto dell’utilizzo dell’esenzione per quanto riguarda la registrazione • Documentazione relativa alle quantità prodotte/importate negli ultimi tre anni (per verificare fascia di registrazione) • Documentazione chiara riguardante la presenza di eventuali OR e loro dichiarazioni in merito agli obblighi REACH • Evidenza della gestione delle SDS in arrivo ed in uscita (es. meccanismo di trasmissione ai clienti in caso di aggiornamento obbligatorio SDS) • Procedura di accesso dei lavoratori e loro alle SDSad oggi Elenco nonRLS esaustivo, • ………………………………………… Potrebbe modificarsi in futuro • 46 Attività di vigilanza 2010-2013 CRITICITÀ EVIDENZIATE SDS da migliorare, in particolare nel punti 1.2 (usi identificati), punto 4 (misure di primo soccorso generiche), punto 8 (misure di controllo dell’esposizione e di gestione del rischio) e punto 9 (proprietà chimicofisiche delle miscele) Catena d’informazioni da definire meglio (difficoltà nel recepimento del numero registrazione, informazioni dai fornitori, scenari di esposizione e SDS estese) Sistema interno di gestione delle informazioni a volte da ristrutturare o rafforzare (anche se in diverse aziende già esiste abbastanza strutturato) Difficoltà nei rapporti con il Rappresentante Esclusivo (OR) ove presente Migliorare la documentazione a supporto delle eventuali esenzioni da obbligo di registrazione 47 Attività di vigilanza 2010-2013 MIGLIORAMENTI DOPO ATTIVITÀ DI VIGILANZA Miglioramento dei contenuti della SDS Approccio più sistematico alla raccolta e gestione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento Miglioramento della procedura di accesso del RLS alle informazioni contenute nelle SDS MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO ALL’INTERNO DEL SISTEMA REACH/CLP SIA COME UTILIZZATORI A VALLE CHE COME PRODUTTORI/IMPORTATORI CONSEGUITO UN OBIETTIVO MOLTO IMPORTANTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DI TUTTI 48 Attività di vigilanza 2014 e nel futuro Nel 2014 si proseguirà con ENFORCE 3 seconda fase, più mirato agli OR, e con ENFORCE 2 sui formulatori Si effettueranno anche campionamenti di cementi presso grossi distributori di materiale edile o distributori al pubblico per verificare il rispetto della restrizione sul contenuto di CrVI NEL PROSSIMO FUTURO, alcuni spunti: - Indagare la conformità degli USI del DU in relazione allo scenario di esposizione - Valutare se lo SE nelle eSDS è compatibile con le OC e la scelta delle RMM del DU - Valutare se lo SE e le relative RMM nelle eSDS sono in contrasto con l’applicazione del D.Lgs.81/08 - Valutare la presenza di sostanze soggette ad autorizzazione (data di scadenza 2013 e 2014 – es. composti del piombo) presso gli utilizzatori finali 49 Considerazioni finali I datori di lavoro/utilizzatori a valle devono rispettare il REACH per poter continuare ad utilizzare le sostanze/miscele nel loro ciclo produttivo. Nell’ambito del D.Lgs.81/08 dovrebbero inoltre collaborare con produttori/importatori/fornitori a monte per meglio definire gli usi identificati e gli usi sicuri contribuendo così a garantire che le misure di gestione del rischio descritte nella SDS o nello scenario di esposizione siano conformi al DLgs 81/08 I produttori o gli importatori di sostanze dovrebbero a loro volta coinvolgere maggiormente gli utilizzatori a valle/utilizzatori finali al fine di inserire nella scheda di sicurezza (più o meno estesa) e negli scenari di esposizione usi coerenti con i ciclo produttivi reali e misure di controllo dei rischi conformi a quanto previsto dal Titolo IX del DLgs 81/08 e cooperare a questo fine con l’Autorità Competente 50 Considerazioni finali E’ comunque fondamentale che l’Autorità Competente , oltre ad effettuare una vigilanza il più possibile omogenea e mirata alle priorità (tutela della salute e sicurezza delle persone e dell’ambiente), continui l’opera di assistenza e coinvolgimento dei lavoratori e dei datori di lavoro/utilizzatori a valle/imprese per aumentare la conoscenza di una normativa complessa e la consapevolezza del ruolo di ciascuno nella catena di approvvigionamento 51 Questo per evitare REACH D.L.gs:81/08 52