Schede di sicurezza e scenari di esposizione: la rilevanza per le

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Schede di sicurezza e scenari di esposizione: la rilevanza per le
REGGIO EMILIA 19 MAGGIO 2014
Schede di sicurezza e scenari di esposizione: la rilevanza
per le aziende
Scenari di esposizione e ambienti di lavoro: un caso pratico
Ispezioni REACH: modello ispettivo e priorità di attenzione
durante le ispezioni
PATRIZIA FERDENZI Coordinatrice attività di controllo REACH/CLP
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Reggio Emilia
1
Flusso delle informazioni e utilizzatore a valle/finale
q Può ricevere una scheda di dati di sicurezza per sostanze e miscele
pericolose.
q La scheda di dati di sicurezza può includere uno o più scenari
d'esposizione (SE) allegati (scheda di sicurezza estesa eSDS).
q Gli scenari d’esposizione illustrano le condizioni in cui una sostanza in
quanto tale o in quanto componente di miscele o di un articolo può essere
utilizzata in sicurezza.
q Può ricevere informazioni sulle misure di gestione dei rischi anche
attraverso le informazioni fornite ai sensi dell’art. 32 (“Scheda informativa di
Sicurezza”) o all’interno della stessa scheda di dati di sicurezza (SDS
“integrata”)
q In qualità di utilizzatore a valle deve identificare, applicare e, se
opportuno, raccomandare le misure adeguate per controllare i rischi,
comunicate dal fornitore (tramite SDS, eSDS o SIS)
2
Utilizzatori a valle e scenari di esposizione
Art. 37, paragrafo 5:
Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se opportuno,
raccomanda misure appropriate che consentano di controllare
adeguatamente i rischi identificati:
- Nelle SDS e eSDS che gli sono state fornite
- Nella propria CSA (valutazione di sicurezza chimica)
- Nelle informazioni fornitegli ai sensi dell’art. 32
NON SI RICEVE NESSUNA NUOVA INFORMAZIONE?
E’ necessario all’atto dell’ordine di acquisto introdurre una clausola
nella quale sia richiesta la dichiarazione da parte del fornitore che
ha adempiuto agli obblighi derivanti dal Regolamento REACH
(Reg. CLP, Reg. 453 nuova SDS)
3
Utilizzatore a valle e nuova SDS
Al ricevimento di una nuova SDS (eSDS) verificare la presenza del numero
di registrazione – punto 1.1 per sostanze; punto 3.2 per miscele (sostanze
componenti)
NO
Procedere con la normale
analisi dei rischi e
aggiornamenti della VdR
SI
Procedere all’analisi della SDS e
dello scenario (o scenari) di
esposizione allegato
Porsi ugualmente
delle domande
4
Al ricevimento di uno scenario di esposizione il
datore di lavoro/utilizzatore a vale/finale deve
1 – Verificare che i propri usi siano inclusi negli “usi identificati” (punto
1.2 della SDS e sezione 1 dello SE).
Se i propri usi sono compresi, verificare che lo siano anche quelli dei
propri clienti (nel caso di formulatori)
In particolare deve verificare:
- com’è usata la sostanza o la miscela presso la propria azienda
- quali sono gli usi previsti per le miscele che si producono (nel caso di
formulatori)
- le caratteristiche definite dei propri prodotti (es. concentrazione in
soluzione messa in commercio, sicurezza dei contenitori, ecc)
- se sono previsti usi sconsigliati
- organizzarsi per rendere il proprio uso un uso identificato/
uso
sicuro (nel caso non lo fosse - comunicare col fornitore)
5
Usi sconsigliati
NITRATO DI POTASSIO
Usi sconsigliati: l’utilizzo su una superficie estesa potrebbe
comportare un’esposizione potenzialmente eccessiva a vapori
Non utilizzare nebulizzato
Non utilizzare a contatto con la pelle
6
Al ricevimento di uno scenario di esposizione il
datore di lavoro/utilizzatore a vale/finale
Appurato che il proprio uso è un uso identificato, deve
2 - Verificare che i propri processi o attività svolte utilizzando la
sostanza o le sostanze nella miscela siano descritti nella sezione 1
dello SE (titolo breve e descrittori d’uso SU3, 12, 22 – PROC, ERC)
3 – Verificare che le condizioni d’uso (condizioni operative OC)
siano coperte o conformi a quanto riportato nello SE
4 - Verificare che le condizioni d’uso (misure di gestione dei rischi
RMM) siano coperte o conformi a quanto riportato nello SE
7
Risultato della verifica conformità allo scenario
esposizione
Uso e condizioni d’uso
conformi
Nessuna azione ma
documentare comunque le
conclusioni
Non è chiaro se l’uso e le
condizioni d’uso siano
conformi
L’uso potrebbe essere incluso
in un uso più generale
Si potrebbe applicare la messa
in scala (scaling)
Uso e condizioni d’uso
NON conformi
Intraprendere
immediatamente azioni
8
Uso e condizioni d’uso conformi allo scenario esposizione
La conformità va documentata comunque:
- Per attestare il controllo e le eventuali azioni adottate per garantire la
conformità alle condizioni d’uso dello SE
- In previsione di un eventuale controllo ispettivo
- Per facilitare il controllo dell’uso di altre sostanze o di altre miscele che
contengono la medesima sostanza per la stessa applicazione
- Per poter preparare le SDS destinate ai propri clienti in cui includere
tutte le necessarie informazioni sulla sicurezza per gli usi identificati
- Per documentare la conformità come risultato della messa in scala (se
applicabile), nel caso di uso e condizioni d’uso non esattamente
conformi
9
Uso e condizioni d’uso conformi allo scenario esposizione
Potrebbe essere opportuno integrare il controllo della
conformità allo SE nel sistema aziendale di gestione della salute,
sicurezza e ambiente per garantire l’integrazione tra REACH/CLP
e normativa sociale
I dati di esposizione misurati per verificare la “conformità” al
Titolo IX del DLgs 81/08 (agenti chimici, cancerogeni, mutageni)
possono essere utilizzati per dimostrare che l’attività lavorativa
si svolge entro i limiti dello SE (Linea guida ECHA 2013)
Integrazione efficace tra la normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro (D.Lgs.81/08) ed i regolamenti REACH/CLP
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Confronto delle condizioni operative (OC) e delle
misure di gestione del rischio (RMM)
La Valutazione dei Rischi, ai sensi del DLgs 81/08, è uno strumento per
verificare la conformità delle proprie OC e RMM con quelle riportate nello
scenario di esposizione
Se il Titolo IX Capi I e II del D.Lgs. 81/08 è stato applicato correttamente, il
Datore di lavoro sarà facilitato nel dimostrare il rispetto delle condizioni
operative previste nello SE
La gerarchia delle RMM definita dal D.Lgs. 81/08 è di un livello più alto ed
efficace e quindi DEVE essere presa in considerazione al momento del
confronto tra le proprie condizioni e quelle dello scenario
Questo vale in particolar modo per valutare l’efficacia delle misure di
gestione del rischio
Il DDL dovrebbe già aver valutato l’efficacia delle RMM e riportare i risultati
nel DVR (art. 28 DLgs 81)
IMPORTANTE NOVITA’ PRESENTE
NELLO SCENARIO DI ESPOSIZIONE
11
Efficacia delle misure di gestione del rischio
RMM nello scenario di esposizione: uso di dispositivi di protezione individuale
con efficacia pari al 90%
RMM utilizzatore finale/ DDL: sistema isolato in cui i rilasci residui sono < 3%
(con un'efficacia pari al 97%), misura di livello più alto in gerarchia nonché più
efficace
La condizione d’uso del DDL si può
considerare contemplata dallo SE
Si può essere certi che le proprie RMM siano contemplate nello scenario di
esposizione quando
Ø sono altrettanto efficaci, o più efficaci, delle RMM dello scenario
Ø quando sono ritenute di una gerarchia più alta e più efficace in altre
normative applicabili (DLgs 81/08, DLgs 152/2006 T. U. ambiente)
12
Misure di gestione
del rischio RMM
RMM contenute
nello SE
(con efficacia)
RMM attuate in
base DLgs 81/08
(con efficacia)
Conseguenze
sul livello di
esposizione LE
Interventi
previsti
Misure
organizzative
Controllo dei
processi
Misure tecniche
(ad. Es. Imp.
Aspiraz.Localiz.)
DPI
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Comunicazione a monte sull’adeguatezza RMM
Il datore di lavoro/utilizzatore a valle DEVE chiedersi se informazioni sulle RMM
ricevute tramite lo scenario di esposizione o la SDS (ad es. nella sezione 8) sono
conformi al DLgs 81/08, in particolare:
se le misure raccomandate non sono efficaci per la sostanza in questione
se le misure sono eccessivamente protettive
se le misure raccomandate non rispettano la gerarchia stabilita dal DLgs 81
o contraddicono la classificazione ed etichettatura
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Comunicazione a monte sull’adeguatezza RMM
Il datore di lavoro/utilizzatore a valle DEVE chiedersi se informazioni sulle RMM
ricevute tramite lo scenario di esposizione o la SDS (ad es. nella sezione 8) sono
conformi al DLgs 81/08, in particolare:
se le misure raccomandate non sono efficaci per la sostanza in questione
se le misure sono eccessivamente protettive
se le misure raccomandate non rispettano la gerarchia stabilita dal DLgs 81
o contraddicono la classificazione ed etichettatura
Comunicare a monte ogni
informazione che
potrebbe porre in dubbio
l’adeguatezza delle RMM
[art 34(b) REACH]
15
Uso e condizioni d’uso non esattamente conformi
allo scenario di esposizione
La modalità con cui il DDL/DU stabilisce se le effettive condizioni d’uso
applicate nel sito lavorativo garantiscono livelli di esposizione uguali o
inferiori a quelli descritti nello SE ricevuto dal fornitore è indicata come
“messa in scala o scaling”
La messa in scala è utilizzabile quando le condizioni d’uso si discostano
lievemente dallo scenario di esposizione ricevuto dal fornitore
E’ un approccio matematico con il quale le variabili che definiscono le
condizioni d’uso vengono variate per verificare se con le diverse
condizioni d’uso del DDL il risultato ottenuto è lo stesso dello SE.
In questo modo il DDL può continuare a utilizzare la sostanza o la miscela
con le proprie condizioni, anche se differenti da quelle riportate nello SE,
senza intraprendere alcun provvedimento
Tutto il processo deve essere documentato
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Uso e condizioni d’uso non esattamente conformi
allo scenario di esposizione
La messa in scala può essere applicata dal DDL/DU solo se:
- la stima dell’esposizione riportata nello SE (sezione 3) è stata
effettuata con un modello matematico non con dati di esposizione
misurati
- chi ha preparato lo SE ha definito chiaramente quali sono i parametri
che possono essere oggetto della messa in scala
- chi ha preparato lo SE ha definito in che misura le modifiche di certi
parametri possono essere compensate da altre
Le modalità della messa in scala si trovano nella sezione 4 dello scenario di
esposizione: nel caso che tale sezione sia vuota o vengano riportate indicazioni
generiche, la messa in scala non è applicabile
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Uso e condizioni d’uso non conformi allo scenario di
esposizione
Se il DDL/DU verifica che l’uso e/o le condizioni d’uso di una sostanza
in quanto tale o componente di una miscela non sono contemplati
nello scenario di esposizione ricevuto, ha a disposizione le seguenti
opzioni:
ü verificare se sono applicabili le esenzioni ma effettuare
ugualmente la VdR in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ü comunicare il proprio uso/condizioni d’uso al fornitore affinché
lo inserisca nella relazione di sicurezza chimica e invii uno scenario
di esposizione aggiornato che li contenga
ü attuare le condizioni d’uso descritte nello scenario ricevuto
ü sostituire la sostanza o la miscela con altre che non richiedono
scenari di esposizione o per le quali sono disponibili SE che
contemplano le proprie condizioni d’uso
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Uso e condizioni d’uso non conformi allo scenario di
esposizione
Se il DDL/DU verifica che l’uso e/o le condizioni d’uso di una sostanza
in quanto tale o componente di una miscela non sono contemplati
nello scenario di esposizione ricevuto, ha a disposizione le seguenti
opzioni:
üsostituire il processo lavorativo con un altro che non richieda
l’impiego della sostanza o della miscela
ü trovare un fornitore con uno scenario di esposizione che
comprenda l’uso dell’utilizzatore
ü preparare una relazione della sicurezza chimica
dell’utilizzatore a valle e comunicare all’ECHA l’intenzione di
preparare un proprio CSR
ü interrompere l’uso della sostanza o della miscela.
19
Usi sconsigliati
Se il DDL/DU verifica che utilizza una sostanza o una miscela in modi
che vengono definiti come usi sconsigliati nel punto 1.2 della SDS che
ha ricevuto, ha a disposizione le seguenti opzioni:
ücomunicare col fornitore per verificare che l’uso possa
rientrare nella relazione di sicurezza chimica come uso sicuro
ü interrompere l’uso della sostanza o della miscela.
ü trovare un fornitore che ha contemplato tale uso con le
necessarie misure di gestione dei rischi
ü preparare una relazione della sicurezza chimica
dell’utilizzatore a valle e comunicare all’ECHA l’intenzione di
preparare un proprio CSR
20
Criticità
Esenzione per q < 1 t/anno
Attuare le condizioni d’uso
Sostituire la sostanza o
la miscela
Relazione sicurezza
chimica del DU/DDL
- i quantitativi comprendono anche gli
stoccaggi
- da notificare ad ECHA
- nuove/differenti OC/RMM possono
richiedere modifiche ai processi
- possono richiedere l’aggiornamento
del DVR ai sensi del DLgs 81/08
- possono richiedere l’aggiornamento
delle misure di prevenzione/protezione
- un sostituto idoneo può non essere
ancora registrato o completamente
valutato o
- potrebbe essere compreso nella
candidate list (futura autorizzazione)
- sono necessarie molte risorse e
determinate competenze
21
Criticità
Se si acquista da diversi fornitori
Possibile discrepanza tra usi contemplati, condizioni d’uso o proprietà della
sostanza riportati nei diversi scenari di esposizione ricevuti
Verificare che le condizioni d’uso siano comprese negli scenari di esposizione
più rigorosi tra quelli ricevuti
L’uso è così contemplato anche negli altri scenari di esposizione
Comunicare ai fornitori le differenze riscontrate
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Scadenze per l’adempimento degli obblighi
SDS
SE
Ricordare che dal ricevimento del numero di
registrazione ci sono 12 mesi di tempo per adempiere
agli eventuali adeguamenti del posto di lavoro
(documentare conformità)
n°
registr.
ß
Implementare OC e RMM previste dalla eSDS
6
à
12
Notifica
CSR
ad ECHA
per DU
Mesi
23
Scadenze per l’adempimento degli obblighi
ATTENZIONE!!
“Non è possibile verificare se il vostro uso non è contemplato se non
ricevete gli scenari d'esposizione.
Se ricevete una scheda di dati di sicurezza priva di scenari
d'esposizione allegati vi raccomandiamo di comunicare formalmente
con il vostro fornitore affinché controlli il perché di tale assenza.
Mantenete una documentazione di questa azione e documentate
anche se e quando ricevete lo scenario o gli scenari d'esposizione.”
(Guida utilizzatori a valle dicembre 2013)
24
Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso
Azienda produttrice di mobili che utilizza prodotti vernicianti
per la loro verniciatura
LE FASI DI PROCESSO SONO COPERTE [PROC] ?
• Applicazione di pitture e vernici
• Pulizia di impianti e macchinari
≠
• Miscelazione della pittura e
carico del macchinario
• Applicazione della pittura
• Asciugatura
• Pulizia del macchinario
Chiedere al fornitore di inviare una SDS estesa con uno scenario di esposizione
che contempli gli usi mancanti
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Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso
Azienda produttrice di mobili che utilizza prodotti vernicianti
per la loro verniciatura
LE CONDIZIONI D’USO SONO COPERTE ? [OC + RMM]
•
•
•
•
•
3 ton/giorno
Conc. <=15%
20°C
5 ricambi aria/h
abbattimento emissioni
≠
•
•
•
•
•
5 ton/giorno
Conc. 10%
20°C
3 ricambi aria/h
abbattimento emissioni
Le condizioni operative non sono comprese. Verificare la possibilità di applicare la
messa in scala – molto improbabile perché non si
discostano lievemente
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Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso
Azienda che prepara vernici (formulatore)
LE CONDIZIONI D’USO SONO COPERTE ? [OC + RMM]
• Concentrazione sostanza in
miscela tra 5 e 25 %
• Esposizione < 4 ore/giorno
≠
• Concentrazione sostanza in
miscela = 30%
• Esposizione £ 1 ora/giorno
Le condizioni operative non sono comprese. Verificare la possibilità di applicare la
messa in scala – probabile perché le variabili potrebbero compensarsi nella
formula di messa in scala
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Verifica della copertura degli usi e delle condizioni d’uso
Ditta specializzata nella verniciatura di strutture metalliche ai fini di renderle
ignifughe.
Applica tali prodotti vernicianti sia nei cantieri esterni che all’interno del
proprio stabilimento
Riceve un SE per una sostanza contenuta in una delle miscele utilizzate nel
quale si prevedono operazioni manuali di oltre 4 ore. Solo l’uso esterno è
identificato. Non sono previste misure di prevenzione e protezione relative
alla ventilazione o dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
r l’uso esterno è coperto da SE
r per quanto riguarda l'uso nel proprio stabilimento:
- verificare con il fornitore se l’uso interno, non considerato, è stato
erroneamente dimenticato. Chiedere di inviare una nuova versione del SE
che copra l’uso interno.
ALTRIMENTI
Interrompere l’uso della sostanza
Trovare una sostanza, miscela, processo alternativi
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Verifica della copertura degli usi e delle condizioni
d’uso: caso reale
Azienda confezioni tessili, produttrice di jeans invecchiati
con utilizzo di permanganato di potassio
Questa è da eSDS trovata in azienda
durante l’ispezione (in materia di tutela
dei lavoratori)
Rev. Data 23.11.2013
L’uso nel settore tessile o come
agente scolorante non è riportato né
qui né negli scenari di esposizione:
interrompere l’uso
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Scenari di esposizione e miscele
Le miscele possono avere:
gli scenari di esposizione pertinenti per le singole sostanze componenti
riportati in allegato [attached] alla SDS
Ø lo scenario di esposizione della miscela riportato in allegato [attached] (il
formulatore decide di effettuare una valutazione di sicurezza chimica della
miscela, preparando un CSR e ricavando uno SE ad hoc trattando la miscela
come una sostanza - art. 31.2 REACH)
Ø le informazioni per un uso sicuro della miscela, sotto forma, ad es., di «SE
consolidato per la miscela» [append] ricavato prendendo le informazioni dagli
SE delle singole sostanze.
Ø le informazioni sugli usi identificati, sulle condizioni operative e sulle misure
di gestione del rischio integrate nel testo principale della SDS
Ø
30
Utilizzatori finali e miscele
Un utilizzatore finale che impiega miscele può quindi ricevere le
informazioni sugli usi consentiti/identificati, sulle condizioni operative
e le misure di gestione del rischio in maniera differenziata
ATTENZIONE!
Gli obblighi giuridici previsti dall’art 37(4) e (5) del REACH scattano
anche quando si riceve una SDS in cui le informazioni ricavate da uno
scenario di esposizione sono integrate nel corpo della SDS
Queste informazioni (condizioni operative e misure di gestione del
rischio) devono quindi essere chiaramente identificabili
“This safety data sheet contains an ES in an integrated form. Contents of the exposure scenario have
been included into sections 1.2, 8, 9, 12, 15 and 16 of this safety data sheet. The check of the
downstream user whether his uses (and the uses of his customers, if applicable) are covered by the ES
ha to take into account this information”
CEFIC Practical Guide on Exposure Assessment and Communication in the Supply Chains. Part III:
Mixtures under REACH
31
Dallo Scenario di Esposizione al corpo principale della
SDS:
IN QUALI SEZIONI DELLA SDS SI POSSONO TROVARE LE INFORMAZIONI
RICAVATE DAGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE?
Le informazioni sulle condizioni di stoccaggio, misure per prevenire i
rilasci e la dispersione sono riportate nella punto 7.
Le informazioni sulle proprietà intrinseche di sostanze e miscele sono
riportate nel punto 9
Le informazioni sulla regolamentazione (es. valutazione della sicurezza
chimica per la sostanza tal quale presente in miscela, autorizzazione,
restrizione), sono fornite nel punto 15.
Altre informazioni, come ad es. fonti compilazione SDS ed informazioni
sulla messa in scala ecc., possono essere fornite nel punto 16.
32
Dallo Scenario di Esposizione al corpo principale della
SDS:
IN QUALI SEZIONI DELLA SDS SI POSSONO TROVARE LE
INFORMAZIONI RICAVATE DAGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE?
Le informazioni sui controlli dell'esposizione e sulla protezione
individuale sono fornite nel punto 8.
Le informazioni sui controlli dell’esposizione ambientale e
trattamenti dei rilasci ambientali nei punti 8 e 13
Le misure di gestione del rischio descritte
nella sezione 8.2 della SDS devono essere
adottate in conformità al Titolo IX Capi I e II
D.Lgs.81/08
33
Utilizzatori finali e “scheda informativa di
sicurezza” art. 32 REACH
Art 37(5) REACH: Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se
opportuno, raccomanda misure adeguate per la gestione dei rischi
identificati ……………. c) nelle informazioni sulle misure di gestione dei
rischi che gli sono state fornite a norma dell’art. 32
Anche al ricevimento delle informazioni disponibili e pertinenti
necessarie per adottare le necessarie misure di prevenzione e
protezione, l’utilizzatore a valle/finale deve:
1. verificare che le proprie condizioni operative e misure di gestione dei
rischi siano comprese e quindi adeguate
NEL CASO NON LO FOSSERO
2. intraprendere immediate azioni entro 12 mesi dal ricevimento del
numero di registrazione
34
ATTENZIONE!!!!!!
Schede di dati di sicurezza e
scenari di esposizione su
base volontaria
Nessun obbligo di
verificare conformità
uso, OC e RMM
≠
“Schede informative di
Sicurezza” informazioni ai
sensi dell’art. 32
Obbligo di verificare
conformità OC e RMM
35
Vigilanza e controllo sul REACH in Italia
Vigilanza e controllo sul REACH in Italia
PIANI NAZIONALI DI
CONTROLLO
Reg. REACH/CLP
PIANI REGIONALI
PREVENZIONE
Legislazione sanzionatoria
D.Lgs 14 settembre 2009 n. 133 (REACH)
D.Lgs 27 ottobre 2011 n. 186 (CLP)
ACCORDO STATO-REGIONI 29/10/2009
21 Autorità Competenti Locali
Regioni e Province autonome
Da dr Pagliai
36
Vigilanza e controllo sul REACH in Emilia Romagna
In Regione Emilia Romagna il recepimento dell’accordo Stato-Regioni (Delibera di
Giunta Regionale 356/2010) ha portato alla definizione
Aziende USL
Dipartimento di Sanità Pubblica
Autorità Competente REACH/CLP
ARPA
ARPA Attività di controllo analitico
PIANO REGIONALE PREVENZIONE
ANNI 2011-2012 PROLUNGATO
2013-2014
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA dell’AZIENDA USL è autorità competente
sia per il REACH che per il CLP
Provincia di Reggio Emilia : 4 operatori del DSP
(45 operatori formati ai quali è stato attribuita la competenza di “ispettori
REACH” in tutta la Regione )
37
Piano Regionale di Vigilanza
Regione Emilia Romagna 2011-2012 2013-2014
v attivata sul territorio regionale la vigilanza ispettiva sul REACH e sul CLP
da marzo 2011, piano di lavoro elaborato dal Coordinamento Regionale
REACH e CLP composto dai coordinatori dei nuclei ispettivi delle Autorità
Competenti per controllo della Regione Emilia-Romagna.
v Complessivamente sono state effettuate più di 152 ispezioni, ne sono
previste 50 per il 2014
v Sono state utilizzate le check-list proposte dal FORUM dell’ECHA
secondo modalità definite in ambito europeo e nazionale REACH ENFORCE 1, REACH EN-FORCE 2 e REACH EN-FORCE 3. Nel 2014 REACH ENFORCE 3 seconda fase
v Le aziende da ispezionare sono state suddivise tra i DSP in base alle
preregistrazioni di ciascuna provincia
38
Progetti REACH EN FORCE
Scopo: coordinare e armonizzare la vigilanza e le ispezioni in ambito
europeo
}
ENF-1: Fabbricanti e Importatori
}
}
Art.6 obbligo generale di registrazione delle sost. in quanto tali o componenti di miscele
Art. 31.1 disponibilità SDS, art. 31.5 lingua SDS, art. 31.6 contenuto SDS, art. 31.7 eSDS
}
ENF-2: Utilizzatori a Valle (DU)
}
}
Art.5 no data no market
Art.6 obbligo generale di registrazione delle sost. in quanto tali o componenti di miscele
Art. 31 requisiti SDS (incluso All. II), Art. 32 informazioni da trasmettere quando SDS non
obbligatoria
Art. 35 Accesso dei lavoratori alle informazioni, Art. 36 Archiviazione e conservazione dati
}
ENF-3: Importatori, Rappresentanti Esclusivi (OR)
}
Art.6 obbligo generale di registrazione delle sost. in quanto tali o componenti di miscele
}
}
39
Attività Gruppo Provinciale REACH 2010-2013
Autorità competente REACH/CLP Reggio Emilia
N. iniziative di formazione/informazione per operatori
DSP, ARPA e per esterni (aziende, RSPP, ecc) realizzate
28
Attivato sportello informativo DSP nella homepage sito
aziendale
1
N° controlli totali effettuati:
REACH EN-FORCE 1
REACH EN-FORCE 2
REACH EN-FORCE 3
18
5
9
4
N° sopralluoghi/incontri totali (in difetto)
36
N° schede di sicurezza esaminate in totale
Sanzioni
Circa 100
0
Le aziende da controllare sono state suddivise tra i DSP in base alle preregistrazioni:
a Reggio Emilia hanno preregistrato 49 aziende (per un totale di circa 350 sostanze)
sono quindi controllate 6 aziende all’anno
40
Piani di vigilanza: target
}
ENF 1 e 2:
}
}
Imprese che avevano preregistrato o successivamente registrato al 2010 e
2013
Imprese che formulano pitture, lacche e vernici
Imprese che formulano detergenti e prodotti per la pulizia
Imprese che formulano specifici prodotti chimici (Restrizioni All. XVII
REACH, CMR o pericolose per CLP) per i settori dei trasporti (IPA nei
pneumatici e oli diluenti) e delle costruzioni (CrVI nel cemento)
Altre imprese di particolare rilievo nella produzione territoriale
}
ENF 3:
}
Importatori e/o Fabbricanti o OR o Utilizzatori a valle riconducibili all’ OR
di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele con priorità
per le aziende che importano sost. CMR o Candidate List (art. 59 REACH)
Importatori segnalati dalle Dogane (elenco 22 sostanze)
Imprese che hanno effettuato una preregistrazione tardiva
}
}
}
}
}
41
Piani di vigilanza: obiettivi delle verifiche
ENF 1
Obblighi di preregistrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto
contenute in miscele – Contenuti minimi SDS (lingua, sezioni)
Condizioni che hanno portato alle preregistrazioni cautelative
}
}
ENF 2
comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Tit. IV REACH)
qualità dati SDS in coerenza con etichettatura di pericolo sugli imballaggi sost. e
miscele (All. II REACH come mod. da Reg. 453/2010)
Conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 REACH e art.
49 CLP)
Conformità con obblighi di autorizzazione e restrizione (Tit. VII e VIII REACH)
Obblighi di notifica a ECHA (art. 40 CLP)
}
}
}
}
}
ENF 3
}
}
Obblighi di preregistrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto
contenute in miscele
Raccolta informazioni sugli OR
Ì IN TUTTE
CONTROLLO SDS
42
Piani di vigilanza: fonti per individuazione imprese
}
}
}
}
}
}
}
}
Portale RIPE dell’ECHA (Reach Information Portal for
Enforcement)
Elenco preregistrazioni fornito da AC nazionale
Elenco fornito da AC nazionale in seguito a segnalazioni
ricevute da Agenzia Dogane
Elenco fornito da AC nazionale su indicazioni ECHA
Archivi AUSL e ARPA (IPPC, AIA, SEVESO, ecc.)
Registro imprese CCIAA
Segnalazioni NAS o allerta RAPEX
Segnalazioni da operatori DSP o da altri ispettori REACH
(prospettiva futura ……)
43
Piani di vigilanza: modalità di vigilanza
PREMESSA: inviata scheda raccolta informazioni nel 2010 alle 49 aziende
che avevano preregistrato
preavviso della data di ispezione in modo che tutte le figure necessarie siano
presenti durante il controllo
} verifica ispettiva effettuata presso l’impresa, con esame a tavolino della
documentazione presente, senza controllo degli ambienti di lavoro e
coinvolgendo il RLS solo per l’aspetto dell’art 35 REACH
} discussione comune delle documentazione esaminata e indicazioni di
miglioramento, ove necessari (o eventuali contestazioni di inadempienze)
} rilascio di un verbale di sopralluogo contestuale contenente i punti salienti
controllati e le eventuali richieste di ulteriore documentazione (o gli eventuali
punti di inadempienza contestati)
} recepimento di documentazione più aggiornata o più dettagliata
} seconda verifica (o anche altri incontri, se necessari) con valutazione delle
correzioni o miglioramenti apportati
} assistenza sull’applicazione corretta di alcuni punti della normativa
}
44
Piani di vigilanza: documentazione necessaria
Elenco delle sostanze acquistate con n° registrazione, fornitore e sua
nazionalità, classificazione di pericolo, quantitativi medi, presenza SDS e
scenari di esposizione
• Elenco delle miscele acquistate, con n° di registrazione delle sostanze
pericolose presenti al punto 3.2 della SDS, fornitore e sua nazionalità,
quantitativi medi, presenza SDS e scenari di esposizione (o della miscela o
delle sostanze in essa contenute)
• Elenco delle miscele prodotte (se formulatori) con indicazione delle
sostanze pericolose contenute, loro n° registrazione, fornitore e
nazionalità, quantitativi e presenza SDS miscela
• Documenti giustificativi dell’assenza del n° di registrazione per sostanze
tal quali o in miscela
• Documentazione attestanti la richiesta di eventuali modifiche della SDS o
degli scenari di esposizione ai fornitori
• Documentazione attestante di aver verificato di utilizzare (come
utilizzatore finale o come formulatore) sostanze SVHC o sostanze
soggette ad autorizzazione o restrizione
•
45
Piani di vigilanza: documentazione necessaria
Documentazione attestante di aver verificato che a monte sia stata
presentata domanda di autorizzazione per una sostanza utilizzata (in
quanto tale o in miscela)
• Documentazione riguardante gli obblighi di registrazione (per produttori
o importatori senza OR)
• Documentazione a supporto dell’utilizzo dell’esenzione per quanto
riguarda la registrazione
• Documentazione relativa alle quantità prodotte/importate negli ultimi
tre anni (per verificare fascia di registrazione)
• Documentazione chiara riguardante la presenza di eventuali OR e loro
dichiarazioni in merito agli obblighi REACH
• Evidenza della gestione delle SDS in arrivo ed in uscita (es. meccanismo di
trasmissione ai clienti in caso di aggiornamento obbligatorio SDS)
• Procedura di accesso dei lavoratori
e loro
alle SDSad oggi
Elenco
nonRLS
esaustivo,
• …………………………………………
Potrebbe modificarsi in futuro
•
46
Attività di vigilanza 2010-2013
CRITICITÀ EVIDENZIATE
SDS da migliorare, in particolare nel punti 1.2 (usi identificati), punto 4
(misure di primo soccorso generiche), punto 8 (misure di controllo
dell’esposizione e di gestione del rischio) e punto 9 (proprietà chimicofisiche delle miscele)
Catena d’informazioni da definire meglio (difficoltà nel recepimento del
numero registrazione, informazioni dai fornitori, scenari di esposizione
e SDS estese)
Sistema interno di gestione delle informazioni a volte da ristrutturare o
rafforzare (anche se in diverse aziende già esiste abbastanza
strutturato)
Difficoltà nei rapporti con il Rappresentante Esclusivo (OR) ove
presente
Migliorare la documentazione a supporto delle eventuali esenzioni da
obbligo di registrazione
47
Attività di vigilanza 2010-2013
MIGLIORAMENTI DOPO ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Miglioramento dei contenuti della SDS
Approccio più sistematico alla raccolta e gestione delle informazioni
lungo la catena di approvvigionamento
Miglioramento della procedura di accesso del RLS alle informazioni
contenute nelle SDS
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEL
PROPRIO RUOLO ALL’INTERNO DEL
SISTEMA REACH/CLP SIA COME
UTILIZZATORI A VALLE CHE COME
PRODUTTORI/IMPORTATORI
CONSEGUITO UN
OBIETTIVO MOLTO
IMPORTANTE PER
LA TUTELA DELLA
SALUTE E
SICUREZZA DI
TUTTI
48
Attività di vigilanza 2014 e nel futuro
Nel 2014 si proseguirà con ENFORCE 3 seconda fase, più mirato agli OR, e
con ENFORCE 2 sui formulatori
Si effettueranno anche campionamenti di cementi presso grossi
distributori di materiale edile o distributori al pubblico per verificare il
rispetto della restrizione sul contenuto di CrVI
NEL PROSSIMO FUTURO, alcuni spunti:
- Indagare la conformità degli USI del DU in relazione allo scenario di
esposizione
- Valutare se lo SE nelle eSDS è compatibile con le OC e la scelta delle RMM
del DU
- Valutare se lo SE e le relative RMM nelle eSDS sono in contrasto con
l’applicazione del D.Lgs.81/08
- Valutare la presenza di sostanze soggette ad autorizzazione (data di scadenza
2013 e 2014 – es. composti del piombo) presso gli utilizzatori finali
49
Considerazioni finali
I datori di lavoro/utilizzatori a valle devono rispettare il REACH per poter
continuare ad utilizzare le sostanze/miscele nel loro ciclo produttivo.
Nell’ambito del D.Lgs.81/08 dovrebbero inoltre collaborare con
produttori/importatori/fornitori a monte per meglio definire gli usi
identificati e gli usi sicuri contribuendo così a garantire che le misure di
gestione del rischio descritte nella SDS o nello scenario di esposizione
siano conformi al DLgs 81/08
I produttori o gli importatori di sostanze dovrebbero a loro volta
coinvolgere maggiormente gli utilizzatori a valle/utilizzatori finali al fine di
inserire nella scheda di sicurezza (più o meno estesa) e negli scenari di
esposizione usi coerenti con i ciclo produttivi reali e misure di controllo dei
rischi conformi a quanto previsto dal Titolo IX del DLgs 81/08 e cooperare
a questo fine con l’Autorità Competente
50
Considerazioni finali
E’ comunque fondamentale che l’Autorità Competente ,
oltre ad effettuare una vigilanza il più possibile omogenea
e mirata alle priorità (tutela della salute e sicurezza delle
persone e dell’ambiente), continui l’opera di assistenza e
coinvolgimento dei lavoratori e dei datori di
lavoro/utilizzatori a valle/imprese per aumentare la
conoscenza di una normativa complessa e la
consapevolezza del ruolo di ciascuno nella catena di
approvvigionamento
51
Questo per evitare
REACH
D.L.gs:81/08
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