07 Rassegna - Comune di Sabaudia

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07 Rassegna - Comune di Sabaudia
ANNO 01 07
Dal 25 febbraio al 1 marzo 2015
COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA
RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE
GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE
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Il Segretario Generale
Il Responsabile di Progetto
Dott. Francesco Zeoli
Dr.ssa Paola Martullo
INDICE
I testi cui si riferiscono gli aggiornamenti sono in indice riportati sinteticamente per oggetto
In “Aggiornamenti normativi” :
1.P.C.M. –Conferenza Unificata – Requisiti minimi per centri antiviolenza e case rifugio –G.U. 18.02.2015,
n. 40 –pagg. 4/6
2. D.L. 2 febbraio 2015 , n. 7 –Misure di contrasto al terrorismo anche internazionale , proroga di missioni
internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo - G.U. n. 41/19.02.2015-pagg. 7/11
3.Regione Lazio – Programma straordinario di interventi per recupero e messa in sicurezza dell’edilizia
scolastica – B.U.R.L.azio 24 .02.2015 , n. 16 –pag12
4.Regione Lazio – Legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 – Sviluppo artigianale laziale – modif. L.R. n.
14/1999- BURLazio 19 .02.2015, n. 15 –pagg. 13/14
5.Regione Lazio –Deeterminazione 12 febbraio 2015 –Avviso pubblico per presentazione di istanze per la
concessione di finanziamenti per realizzare interventi di sistema integrato di sicurezza – B.U.R.Lazio
24.02.2014, n. 16 –pagg. 15/16
In “Aggiornamenti amministrativi di settore” – pagg. 17/25
Ragioneria
1. RGS-Ulteriori informazioni pagamento scisso IVA ) split payment- Avviso 13.02.1015
Demografici
2. Min.Int. Avviso 11.02.2015-Centri risposta INA-SAIA-AIRE
3. Min.Int. Circolare 20.02.2015, n. 2 Trasferimento banca dati AIRE a Sogei spa
Elettorale
4.Min.Int-.Circolare,n.4/2015–Rendiconti spese elettorali anticipate dai Comuni-Dematerializzazione
Area tecnica –Patrimonio-Tributi
5.Agenzia Entr. –Circolare n. 3/2015 –nuove commissioni censuarie
Area tecnica –urbanistica –edilizia
6. Regione Lazio –Determinazione 13.02.2015 –Approvazione moduli CIL e CILA
Area tecnica-LL.PP
7. DPR 19.01.2015, n. 8 –Ascensori e montacarichi –modifica alla normativa previgente
Area tecnica-LL.PP.Ambiente-Patrimonio-Organi Politico amministrativi
8.Regione Lazio –Determinazione 17.02.2015 n. 57 –Ampliamento cimitero
2
Servizi sociali e sanità –Ragioneria
9. Regione Lazio –DGR 30.12.2014, n. 933 Compartecipazione dei Comuni
Servizio Informatico –Organi politico amministrativi
10.AgID – Catalogo base dati delle pp.aa. – Comunicato 19.02.2015
Personale –Tutti i dipendenti
11.ARAN –Comunicato 18.02.2015 fondi pensioni complementari per dipendenti pubblici
12.MIN. P.A.-Dip.F.P. -Circolare n. 2/2015 –soppressione trattenimento in servizio e risoluzione unilaterale
del rapporto
Polizia municipale-Area tecnica -SUAP
13. Min.Infrastrutture e Trasp. Circolare 14.01.2015 , n. 164 – Competizioni motoristiche su strada
“Aggiornamenti giurisprudenziali” – 9 sentenze –pagg. 26/30 ( sent. n. 7 : tar e CDS)
Pareri e orientamenti ARAN –pagg 31/32
Altri aggiornamenti – pagg.33/40
L’argomento -I Contributi di solidarietà - le sentenze nn. 223/2012 e 116/2013 della Corte
Costituzionale - pagg. 41/46
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI
1.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CONFERENZA UNIFICATA
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei
Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio
2014- G.U. 18 febbraio 2015, n 40
Le disposizioni elaborate a livello interistituzionale e su cui si è raggiunta l’intesa in “ rubrica” ,tra Governo
, Regioni , province autonome ed enti locali , sono volte a tutelare i diritti alla assistenza e al sostegno delle
donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso l’individuazione e l’attuazione di interventi che realizzino
il prescritto obiettivo.
Gli strumenti previsti sono : la creazione di centri antiviolenza e di case rifugio
Centri antiviolenza
I centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte - a titolo gratuito - le donne di tutte le eta' ed i
loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di
violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. ( art. 1 )
Attività ( art. 1 co.2) : l’intesa prevede :
- la promozione di centri da parte di enti locali , in forma singola o associata ;
- la promozione di centri antiviolenza da parte di associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, esperte nel settore della violenza di genere
e che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa vigente ( art. 1 co. 3 – Intesa);
- la promozione di centri con azione congiunta tra enti locali e associazioni , attraverso concerti , intese
o forme consorziate
Requisiti strutturali e organizzativi : il centro deve essere abitabile , strutturato in locali che garantiscano la
riservatezza . Può operare attraverso l’apertura di sportelli territoriali dove sono svolte le diverse attività ,
con una apertura di almeno 5 giorni a settimana , compresi i giorni festivi e con l’attivazione di una linea
telefonica anche collegata all’1522 .Deve elaborare una carta di servizi
Personale : il Centro deve assicurare un'adeguata presenza di figure femminili professionali specifiche,
quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una
formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio
Servizi minimi garantiti ( art.4): sono
a) Ascolto
b)Accoglienza
c) Assistenza psicologica
d) Assistenza legale
e) Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
f) Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego
per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
g) Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie
Le case rifugio
Sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono
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violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di
proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumita' fisica e psichica e sono promosse dagli
stessi soggetti indicati all’art. 1 co. 2 per attività di promozione dei centri antiviolenza
Requisiti organizzativi e strutturali ( art.9)
Possono essere adibite a case rifugio , le case di civile abitazione o le strutture di comunita', articolate in
locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza, assicurare alloggio e beni primari per la vita
quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli e raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri
servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che
hanno subito violenza e i loro figli. Deve essere iscritta negli appositi registri
Servizi minimi garantiti ( Art.11) :
La Casa rifugio:
- garantisce protezione e ospitalita' alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone
l'incolumita' fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
- definisce e attua il progetto personalizzato per la fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo
anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalita' condivise con la donna accolta.
-opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
-deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne
che subiscono violenza.
Obblighi comuni alle due strutture i centri e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti
pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attivita' per un periodo
di tempo almeno pari a quello per il quale e' stato erogato il finanziamento
Modifiche proposte in conferenza unificata da valutare
Sia per le case rifugio che per i centri antiviolenza è stato proposto di prevedere che se tali strutture sono
gestite da enti pubblici al personale si applicano le disposizioni in materia di pubblico impiego , prevedendo
l’assunzione prevalente di personale femminile
Disciplina regionale
Ad integrazione delle clausole dell’intesa , si ricorda che con la legge regionale Lazio 19 marzo
2014, n. 4 , nel contesto di interventi e iniziative programmate dalla regione, finalizzate al contrasto della
violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei
diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna:
è stata prevista l’ istituzione di centri antiviolenza organizzati ai sensi dell’art. 5 della L.R. , almeno in ogni
capoluogo di provincia come centri di sostegno, soccorso e ospitalita' per donne, anche straniere, con figli
minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti.
-è stato previsto che Roma e gli enti locali in forma singola o associata, stabiliscono, in base alle esigenze
pervenute l'ubicazione del centro antiviolenza per il proprio territorio
Inoltre sono state previste :
-forme di sostegno e potenziamento di strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di
reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
-forme di sostegno per la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale, compresi quelli
che operano nell'ambito della comunicazione, e in particolare quelli facenti parte delle reti locali;
-forme di promozione anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, della formazione
di agenti delle forze dell'ordine e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti
formatori, anche il personale qualificato dei centri antiviolenza al fine di incentivare il lavoro in equipe
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multidisciplinare.
In sede di programmazione regionale , sono stati predisposti misure di verifica delle iniziative adottate
attraverso :
-l’istituzione presso la Presidenza della Giunta Regionale di una cabina di regia per la prevenzione ed
il contrasto della violenza contro le donne, per attività di coordinamento degli interventi programmati;
-l’approvazione di un piano triennale degli interventi in coerenza con il contenuto del piano nazionale
contro la violenza di genere e lo stalking
-l’istituzione di un Osservatorio regionale di verifica dell’attuazione degli interventi e delle finalità
predisposti
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2. DECRETO LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di
matrice internazionale, proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. in
GU n.41 del 19 febbraio 2015
Si riporta il contenuto in sintesi delle principali disposizioni ricomprese in 5 capi :
Il capo I disciplina le norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale (artt.1-8)
Il capo II , le norme di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo
anche internazionale (artt. 9-10)
Il capo III ,le missioni delle Forze armate e di Polizia(artt.11-16)
Il capo IV , le misure di cooperazione allo sviluppo (artt. 17-19)
Infine disposizioni di copertura , finali e transitorie
Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
-è stata prevista l’introduzione della pena detentiva da 3 a 6 anni anche per colui che viene arruolato per
finalità terroristiche anche contro uno stato estero, istituzione organismo internazionale
Per cui l’art. 270 quater c.p. prevede pene per gli arruolatori e gli arruolati
-e’stata introdotta una nuova fattispecie di delitto “Organizzazione di trasferimenti (viaggi) per compiere
condotte con finalità terroristiche “ – art.- 270 quater.1 c.p.
-sono aggravanti dei delitti di terrorismo , l’uso di strumenti informatici o telematici
Art. 2 Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche
Aggravanti di delitto
co. 1 In caso di delitti contro la personalità internazionale dello Stato (Capo I – Tit.I c.p. ) e di delitti contro la
personalità interna dello Stato , la pena è aumentata se il fatto è commesso con strumenti telematici o
informatici (artt. 302 c.p.)
co. 1 E’ aggravante di reato anche l’istigazione a delinquere di cui all’art. 414 c.p. commessa con utilizzo di
strumenti informatici o telematici
Controlli su elenchi di siti
co. 2 L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna
costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli
artt. 270-bis (da parte di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell’ordine
democratico e 270-sexies ( condotte con finalità di terrorismo ) del codice penale, nel quale
confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria appartenenti agli agenti
investigativi di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri
co. 3 Obblighi per i fornitori di connettività
I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti
inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e soluzioni tecniche individuate e
definite con apposito decreto
Delitti commessi telematicamente
Quando si procede per i delitti di :
-associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico ( art. 270
bis c.p.);
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-assistenza agli associati ( art. 270 ter c.p.)
-arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale ( art.270 quater c.p.)
-addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) ,
e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attivita' per via
telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di provvedere alla
rimozione del contenuto immesso sui siti e aperto al pubblico
I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento
della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio
internet.
co. 5 Destinatari delle informazioni dell’U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria ) la
UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza ,e al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui
emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art . 3 Nuovi delitti in materia di esplosivi
Sono stati introdotti due nuovi reati :
Art. 678-bis Detenzione abusiva di precursori di esplosivi *
Art. 679-bis Omissioni in materia di precursori di esplosivi
*Extratesto Da una circolare del Min.Int. del 14 agosto 2014 , talune sostanze sono state ritenute "precursori di
esplosivi" in quanto potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione illecita di ordigni improvvisati.
Il Regolamento CE 15 gennaio 2013 nr. 98/2013 . introduce norme che limitano la disponibilità al pubblico dei
precursori dì esplosivi, garantendo, l'istituzione di un sistema di segnalazione delle operazioni sospette, delle sparizioni
significative e dei furti lungo tutta la catena commerciale della loro fornitura.
Gli allegati I e II del Regolamento contengono gli elenchi di tali sostanze che, nell'uso comune, in formula libera o in
composti, si rinvengono comunemente nei cosmetici, nei fertilizzanti e nei prodotti per la pulizia.
Art. 4 misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del
terrorismo ( ampliamento soggetti destinatari ex art. 4 co. 1 d) d.lgs. n. 159/2011)
co. 1 a )Ampliamento soggetti destinatari ex art. 4 co. 1 d) d.lgs. n. 159/2011-Codice antimafia
Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria sono estese anche a coloro che
compiano atti preparatori diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del c .p.
co. 1 b) Provvedimenti d'urgenza ex art. . 9 d.lgs . n. 159/2011 – inserimento co. 2 bis
Con l’inserimento del co. 2 bis all’art. 9 si prevedono i provvedimenti di urgenza applicabili ai destinatari di
cui sopra -all’art. 4 co. 1 d).I provvedimenti d’urgenza adottabili sono il temporaneo ritiro del passaporto e la
sospensione della validità per l’espatrio .I provvedimenti sono comunicati subito al Procuratore della
Repubblica che può disporne la convalida
co. 1 c) Circostanze aggravanti ex art. 71 d.lgs. 159/2011
Sono applicate anche per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies sono aumentate nella misura all’art.99 co. 2 c.p.,se il fatto è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
co. 1 d) Nuovo reato :Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 d.lgs. 159/2011 e'
punito con la reclusione da 1 a 3 anni. E’ previsto l’arresto in flagranza di reato
co. 2 Espulsione amministrativa dello straniero : l’espulsione è disposta dal Prefetto anche quando lo
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straniero appartiene a taluna delle categorie indicate negli
settembre 2011, n. 159 /2011
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6
co. 3Deposito verbale delle intercettazioni Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto
verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha
autorizzato le attivita' entro 5 giorni dal termine delle stesse. Il termine e' di 10 giorni se sussistono
esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.
Art. 5 Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
L’art. 7 bis della l. n. 125/2008 ha stabilito che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della
criminalita', se risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un
piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti
delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate .Il piano di
impiego può essere correlato anche per gli interventi necessari per prevenire o reprimere il reato di
combustione illecita di rifiuti e per gli interventi di vigilanza su siti sensibili .
co. 1 Il piano può essere prorogato sino al 30 giugno 2015 e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e'
incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo
Per le finalità ambientali volte alla vigilanza sulla combustione illecita di rifiuti il piano di impiego
dell'originario contingente di 3.000 unita' puo' essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015,
limitatamente a un contingente non superiore a 200 unita'
co. 3 Riguarda piano di impiego per EXPO 2015 con aumento di 600 unità di personale di militari delle
Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015.
Art. 6 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
E’ previsto che
-possono essere rilasciati agli stranieri permessi di soggiorno investigativi speciali di durata annuale e
rinnovabile per eguali periodi da parte del Questore nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico o di criminalita' transnazionale
-Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione
per la sicurezza siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, soltanto per acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale.Le
modalità sono disciplinate all’art. 4 co. 2 ter, 2 quater, 2 quinquies del d.l. n. 144/2005
Art. 7 Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia
l’ambito applicativo riguarda i dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di
prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi
del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati
Per il trattamento di dati con modalità elettronica ,tramite il CED del Dipartimento della pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, o da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento ,se il
trattamento e' effettuato per finalita' di polizia,non si applicano varie disposizioni contenute nel d.lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy).Non si applicano in particolare :
-art. 9 d.lgs. 196/2003 – richiesta al titolare del trattamento dei dati, da parte dell’interessato ;
-art. 10 “
- riscontro alla richiesta dei dati all’interessato ;
9
art.12 d.lgs. 196/2003 – codice di deontologia del Garante ;
art.13 “
-informativa preventiva all’interessato cui i dati si riferiscono e presso cui sono raccolti
art.16 “
- adempimenti per cessazione del trattamento
art. 18 “
-Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
art. 19 “
-Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
art.20
-Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
art.21
-Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
art. 22
- Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
art.37
Notifica del trattamento e modalità di notificazione
Non si applicano inoltre le disposizioni di cui al Codice Privacy contenute negli artt. da 39 a 45 e da 145 a 151
Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al d.lgs. n. 196/2003 , i
trattamenti non occasionali di effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.
Art. 8 Garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi
di informazione per la sicurezza – l.n. 124/2007
Cause di giustificazione di reati a tutela del personale e dei servizi di informazione per la sicurezza
L’art. 17 -legge n. 124/2007 - stabilisce che non e' punibile il personale dei servizi di informazione per la
sicurezza , che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di
volta in volta in quanto indispensabili alle finalita' istituzionali connesse a tali servizi,tranne nei casi in cui
le condotte diano luogo ai delitti che mettano in pericolo o ledano la vita, l'integrita' fisica, la
personalita' individuale, la liberta' personale, la liberta' morale, la salute o l'incolumita' di una o piu'
persone.
L’art. 18 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, se istituita, autorizza le
condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
Non possono essere autorizzate, ex art.18 condotte previste dalla legge come reato per le quali non e'
opponibile il segreto di Stato, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt 270, co 2,
270-bis, co. 2 , 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, co. 2 , 414, co. 4 , e 416-bis,
co. 1 – c.p.
Qualifica di agente di P.S.
La qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita
anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, che sia adibito al concorso alla
tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza , per non oltre
un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS
Identità di copertura – artt. 24 e 27 –l. n. 124/2007 modifiche )
Le identità di copertura sono documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualita' personali
diverse da quelle reali utilizzabili dagli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza,autorizzati
Le identita' di copertura possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali in cui si verte sulla
sussistenza di una delle cause di giustificazione ( art. 19 ), dandone comunicazione con modalita'
riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione
Art. 9- Modifiche diciture al DPR n. 447/88 -"Approvazione del codice di procedura penale"
Alla qualificazione procuratore antimafia e direzione antimafia sono aggiunte “e antiterrorismo”
Art. 10 Modifica art. 103 d.lgs. n. 159/2011 -Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo –
composizione nomina componenti, funzioni e durata in carica .
L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e' assunto, alla data del 20 febbraio 2015 dal
procuratore nazionale antimafia. (art. 20 co.1)
10
Le disposizioni contenute negli artt. da 11 a 13 riguardano le autorizzazioni di spesa per le missioni
internazionali delle forze armate e di polizia in Europa, Asia e Africa
Le disposizioni contenute nell’art. 14 e art. 15 riguardano le autorizzazioni di spesa per l'anno 2015, la per la
stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi
alle missioni internazionali previste nel decreto. e spese di personale
Le disposizioni contenute nell’art. 16 riguardano la gestione della contabilità per le missioni internazionali
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza
Le disposizioni contenute nell’art. 17 riguardano l’autorizzazione di spesa per iniziative di cooperazione
volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, a sostenere la ricostruzione civile in
favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone,
Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi
limitrofi
Le disposizioni contenute nell’art. 18 riguardano le autorizzazioni di spesa a sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni
internazionali
per
il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione , tra cui :
- a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia
- per i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto.
- a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in
America Latina e caraibica
- per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per
contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonche' per la costituzione nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo
per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.
- assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC
- per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e
degli interessi italiani all'estero.
- per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
- per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio
- per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri
in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione
delle crisi e spese di personale a supporto
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3.REGIONE LAZIO Procedure di attuazione “Programma straordinario di interventi per il recupero e la
messa in sicurezza dell’edilizia scolastica” di cui alla DGR N° 42 del 10/02/2015”.- BURLazio 24.02.2015, n16
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 295 del 19/09/2013 recante “Programma di utilizzazione degli
stanziamenti per l’attuazione di interventi ambientali ed infrastrutturali per il triennio2013-2015”,la Regione
Lazio ha previsto l’attuazione di un Programma Straordinario di interventi per il recupero e la messa in
sicurezza dell’edilizia scolastica, da attuarsi attraverso una manifestazione di interesse
Con successiva determinazione n.G00025 del 04/10/2013 il
Direttore della Direzione Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha approvato unitamente al “Programma straordinario per il
recupero e la messa in sicurezza dell'Edilizia Scolastica in attuazione della DGR 295 del 19.09.2013” , il
modulo “Invito a presentare proposte ai fini dell’ elaborazione del Programma Straordinario per il recupero
e la messa in sicurezza degli Edifici Scolastici”, contenente le modalità, i termini ed i criteri di selezione delle
proposte
Poiché l’iter per l’erogazione dei contributi non si è concluso entro il 2014, la Regione ha stanziato ,
rideterminandole le risorse per l’edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, ripartendo le risorse disponibili
in proporzione agli alunni presenti nelle istituzioni scolastiche di ogni comune secondo le modalità seguenti
Con la deliberazione in rubrica è stata ritirata la determinazione del 4 ottobre 2013 e sono state direttamente
quantificate le risorse da ripartire ai Comuni come da all. A per gli esercizi 2015-2017.L’All.A indica le
somme riconosciute a ciascun Comune
Comuni per classi di popolazione
scolastica
Comuni senza popolazione
scolastica
Comuni con popolazione scolastica
tra 1 e 1.000
Numero Comuni
Investimento complessivo
38
€ 0
253
€ 12.818.361,67
Comuni con popolazione scolastica
tra 1.000 e 2.000
Comuni con popolazione scolastica
tra 2000 e 5.000
Comuni con popolazione scolastica
tra 5000 e 10.000
Comuni con popolazione scolastica
tra 10.000 e 50.000
Comuni con popolazione scol.sup.
a 50.000 e Roma Capitale
33
€ 3.300.0007.500.000
30
€ 7.500.000
15
€ 8.250.000
8
€ 7.200.000
1 (15)
€ 37.500.000,00
(€ 2.500.000,00 per
Municipio
IMPORTANTE gli Enti locali dovranno presentare, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni
dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento (26 MARZO 2015), mediante invio di posta
certificata al seguente indirizzo: [email protected], la domanda di contributo di cui
all’allegato B “Domanda di contributo”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; per
ogni intervento verrà presentata una distinta domanda di contributo; lo stesso Ente può presentare più
domande purché la somma degli importi richiesti non superi quanto riportato nell’allegato A
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4.REGIONE LAZIO Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e
lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e
successive modifiche – In B.U.R.Lazio 19 febbraio 2015, n. 15
Principali disposizioni contenute negli articoli della L.R. in sintesi :
Imprese artigianali : art. 6
E’ artigiana l’impresa che ha:
a) scopo prevalente l’esercizio di un’attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anche
semilavorati, o alla prestazione di servizi;
b) il lavoro, complessivamente organizzato, quale fattore di produzione prevalente, tenuto conto della
responsabilità, dei rischi e degli oneri assunti dall’imprenditore artigiano di cui all’articolo 7;
c) i limiti dimensionali previsti all’articolo 9.
L’art. 6 contiene ulteriori requisiti per lo svolgimento dell’attività .
imprenditore artigiano – art. 7
E’ imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare,
l’attività di cui all’art. 6, co 1, lett. a), assumendone la responsabilità, gli oneri ed i rischi inerenti alla sua
direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo.
2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed
implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti
tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
Albo delle imprese artigiane – art. 15
E’ istituito l’albo regionale delle imprese artigiane articolato, su base territoriale provinciale e metropolitana
articolato in 2 sezioni
L’iscrizione all’albo è condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla legge
regionale in “rubrica”
Iscrizione nell’albo – art. 16
Il rappresentante legale dell’impresa presenta, per via telematica, anche tramite le Agenzie per le imprese
ex art. 38 – l- n. 133/2008 , la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 di
questa L.R. , mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa ex art. 9 - d.l. n. 7/2007
Commissione regionale per l’artigianato- art. 23
La commissione è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di artigianato e svolge
compiti collaborativi , di proposta e coordinamento per le decisioni e gli atti di competenza regionale
Presso la commissione ,è istituito l’elenco regionale dei soggetti in possesso della qualifica di maestro
artigiano.
E’ di competenza della Regione la definizione dei criteri per il riconoscimento delle imprese artigiane come
botteghe scuole
Centri servizi per l’artigianato- art. 33
La Regione promuove i centri servizio per l’artigianato per assistere le imprese nella fase costitutiva e per
interventi di ammodernamento e sviluppo
Sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali dell’artigianato e
accreditati presso la Regione
Riparto di competenze tra Regione , province e Comuni – artt. 3 , 4 5
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Competenze regionali :
-gestione dei servizi telematici e banche dati delle attività
-gestione delle imprese artigiane
-promozione dell’associazionismo
-interventi per favorire l’incremento dell’esportazione dei prodotti locali
-interventi per agevolare l’accesso al credito
-concessione di agevolazioni
La Regione predispone e approva il Piano regionale triennale e annuale con pubblicazione sul BURLazio e
sul sito istituzionale (artt. 26-28)
Gli interventi per la tutela , lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese artigianali sono stabilite
agli artt. 34 e segg.
Competenze delle province :
-concorso con la regione nella definizione della programmazione regionale per realizzare aree di
insediamento artigianale nel rispetto dei piani di coordinamento territoriali provinciali
Competenze dei Comuni
-attività di accertamenti e i controlli disposti dalla struttura regionale istituita a livello territoriale
provinciale e metropolitano e dalla commissione provinciale dell’artigianato
- apprestamento e gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane;
- la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, il recupero di fabbricati produttivi
- la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane e di reti di imprese;
- la promozione e la qualificazione dei prodotti e servizi artigiani d esclusivo interesse locale;
- la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con
particolare riferimento ai centri ed ai borghi storici;
- l’individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa.
Misure a sostegno dei Comuni da parte della Regione
La Regione :
- incentiva i Comuni che individuano anche in forma associata aree di insediamento
artigianale , ovvero aree costituite per la maggioranza da imprese atigiane , da inserire
negli strumenti urbanistici e gestite con convenzioni;
- sostiene i Comuni attraverso contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e
l’adeguamento funzionale ed energetico di immobili di proprietà comunale o di cui i comuni
abbiano la disponibilità per almeno 10 anni
- promuove l’artigianato locale – art.43
- favorisce la partecipazione a iniziative promozionali –art. 44
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5 .REGIONE LAZIO Determinazione 12 febbraio 2015, n. G01210Approvazione di un avviso pubblico
per la presentazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi
di cui alla legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15, in parte corrente, per favorire un sistema integrato di
sicurezza nell'ambito del territorio regionale, in attuazione della deliberazione di giunta regionale del 14
ottobre 2014, n. 666 e della determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2014, n. G17521. In B.U.R.Lazio 24
febbraio 2015, n.16 .
Con la determinazione in “rubrica” è stato approvato con l’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale
della determinazione, uno specifico Avviso pubblico per la presentazione di istanze volte alla concessione di
finanziamenti in parte corrente , per la realizzazione di interventi di cui alla legge regionale del 5 luglio 2001,
n. 15
Soggetti destinatari dei finanziamenti
i Municipi di Roma Capitale
i Comuni
i Comuni in forma associata
Possono accedere a finanziamenti con fondi di parte corrente, presentando progetti relativi alle seguenti
attività:
- promozione di servizi innovativi e di interscambio operativo e informativo fra i Corpi di polizia locale, le
Polizie nazionali, i servizi sociali, gli organismi associativi e di volontariato;
- implementazione dell’attività di vigilanza sul territorio della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine
attuato in termini di aumento del numero degli operatori di Polizia Locale, di capillarizzazione delle zone
controllate e di ampliamento e/o diversificazione delle fasce orarie di pattugliamento
Per consentire un celere espletamento delle procedure necessarie alla individuazione dei vincitori, le
domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo
dalla data del 24 febbraio 2015 , tramite PEC o direttamente a mano al seguente indirizzo, in base all’area
territoriale comunale :
Area Coordinamento Territoriale di Latina
Pec: [email protected]
Indirizzo: Via Villa Franca, 2/E 04100 LATINA
Per le domande presentate a mano farà fede la data/ora apposta dal servizio “Spedizione/Accettazione” della
Regione Lazio o delle suddette Aree Territoriali.
Qualora la data di scadenza per la presentazione dovesse coincidere con il sabato o giornata festiva, il
termine è prorogato al primo giorno feriale successivo
I criteri di valutazione sono indicati all’art. 8
Per quanto riguarda l’entità del contributo :
l’entità del contributo regionale concesso ad ogni soggetto destinatario non potrà in nessun caso
eccedere l’importo massimo previsto per i singoli casi sotto elencati, sulla base della valutazione
effettuata dalla richiamata Commissione Tecnica:
- Promozione di servizi innovativi e di interscambio operativo e informativo fra i Corpi di polizia locale, le
Polizie nazionali, i servizi sociali, gli organismi associativi e di volontariato: contributo massimo concedibile
euro 40.000
-Implementazione dell’attività di vigilanza sul territorio della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine attuato
in termini di aumento del numero degli operatori di Polizia Locale, di capillarizzazione delle zone
15
controllate e di ampliamento e/o diversificazione delle fasce orarie di pattugliamento: contributo massimo
concedibile euro 50.000
-Prevenzione ed inclusione sociale: interventi di mediazione sociale e/o culturale sul territorio e nelle scuole
,iniziative volte alla prevenzione della criminalità ed alla sicurezza stradale: contributo massimo concedibile
euro 50.000
-Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile: corsi di formazione e campagne informative volte a
sensibilizzare il pubblico su tematiche che attengono alla sicurezza anche in relazione alla violenza di
genere: contributo massimo concedibile euro 50.000
- Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile: percorsi formativi e informativi nelle scuole
elementari, medie inferiori e superiori del personale scolastico e all’attivazione di programmi di sostegno ai
minori vittime di atti di bullismo: contributo massimo concedibile euro 30.000,00
-Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile: iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla
prevenzione e alla individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di disagio e/o di devianza
minorile, anche attraverso reinserimento di minori coinvolti in attività criminali: contributo massimo
concedibile euro 30.000,00
-Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati: attivazione di un numero verde e/o creazione di uno sportello di
assistenza psicologico-legale alle vittime di reati, in stretta connessione con le Istituzioni e le Forze
dell’Ordine: contributo massimo concedibile euro 30.000
-Valorizzazione di attività riguardanti il riuso sociale dei beni sequestrati e confiscati dall’Autorità
Giudiziaria: contributo massimo concedibile euro 30.000,00
Il progetto dovrà essere realizzato entro 1 anno dal ricevimento del finanziamento salva proroga ( art. 12)
16
AGGIORNAMENTI AMMINISTRATIVI DI SETTORE
RAGIONERIA – TRIBUTI
1.Ragioneria Generale Stato – Ulteriori Informazioni sul pagamento scisso dell’ IVA (split payment) –
Avviso 13.02.2015 –Sito RGS
Si informano gli utenti della piattaforma per la certificazione dei crediti che sono in corso di realizzazione le
funzionalità necessarie alla gestione completa delle fatture soggette al meccanismo del c.d. “split payment”.
Si ricorda che lo split payment prevede la scissione del pagamento del corrispettivo al fornitore dal
pagamento della relativa imposta, che dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente
all’erario
Pertanto sulla piattaforma di certificazione crediti si effettueranno le registrazioni nel modo seguente :
- relativamente al corrispettivo spettante al fornitore -corrispondente, di regola, alla quota imponibile-, le
operazioni di contabilizzazione e pagamento devono essere registrate sul sistema nei modi consueti;
- relativamente all’IVA, va contabilizzata ponendola nello stato SOSP (sospeso) indicando l’apposita causale
“SPLITIVA”.
La contabilizzazione dell’IVA nello stato SOSP con la causale “SPLITIVA” è possibile sia mediante la
procedura di caricamento on line che attraverso la procedura di caricamento massivo/telematico utilizzando
l'azione di CO (contabilizzazione) nel modello 003.
Nel comunicato si ricorda inoltre che sul sito Agenzia dell’Entrate sono state pubblicate le nuove modalità
per eseguire tramite F24 il pagamento scisso da parte delle pp.aa. (Circolare Ag. Entr. 9 febbraio 2015 – in
rassegna comunale n. 4/2015)
DEMOGRAFICI
2.Ministero Interno – Avviso 11 febbraio 2015 – Centri di risposta INA-SAIA –AIRE –Sito interno.it
L’ avviso informa che, a decorrere dal giorno 16 febbraio 2015 cesseranno i servizi di assistenza erogati dal
Centro di Risposta INA SAIA e AIRE operativo presso il Ministero dell’Interno Per eventuali problematiche
ci si potrà rivolgere esclusivamente al Servizio di Assistenza Telefonica che risponde al numero verde 800
863 116, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 -con
esclusione delle festività nazionali- ed alle caselle di posta elettronica, in relazione ai malfunzionamenti
riscontrati indicati nell’avviso
3. Ministero Interno – Circolare 20 febbraio 2015 , n. 2 - Trasferimento della banca dati AIRE centrale
presso la sede della società Sogei s.p.a.- sito interno.it
La circolare è stata diramata alle Prefetture che dovranno effettuare comunicazioni ai Comuni
Nella Circolare viene comunicato :
-la sospensione dei servizi dell'AIRE centrale a partire dalle ore 14.00 del prossimo 20 febbraio per effettuare
le operazioni di trasferimento dei relativi sistemi - attualmente gestiti dall'Ufficio IV della Direzione Centrale
dei Servizi Elettorali - presso la sede della società SOGEI s.p.a, di cui questo Ministero si avvale, ai sensi
dell'art. 1, co 306- L. 228/2012, per la realizzazione dell'ANPR.;
- il sistema operativo che dovrà essere adottato dai Comuni qualora essi utilizzino versioni dell'applicativo
AnagAire precedenti alla 5.0.5. è la versione 6.0.0, disponibile nell'area privata del Centro Nazionale dei
Servizi Demografici (http://areaprivata.servizidemografici.interno.it/), alla quale si accede con le credenziali
del responsabile della sicurezza.
Il trasferimento non comporterà modifiche alle attuali modalità di trasmissione dei dati AIRE da parte dei
comuni al sistema centrale
17
Eventuali problematiche potranno essere segnalate al servizio di assistenza telefonica che risponde al
numero verde 800 863 116, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00
alle ore 14.00 (con esclusione delle festività nazionali) ed alle seguenti caselle di posta elettronica:
[email protected] e
[email protected].
Si rinvia alla lettura del testo integrale della circolare
ELETTORALE
4. Ministero Interno – Circolare 19 febbraio 2015 –F.L. n. 4/2015 -Documentazione rendiconti spese
elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti- Sito interno.it
I comuni, in presenza di consultazioni elettorali di interesse statale, devono trasmettere alle Prefetture il
documentato rendiconto delle spese sostenute per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni
medesime ai fini del successivo rimborso (art.15, d.L. n. 8 / 1993 ).
A causa della quantità consistente di materiale cartaceo, il Ministero dell’Interno ha interessato il MEF per
provvedere alla trasmissione della documentazione tramite supporti informatici
In occasione delle future consultazioni elettorali di interesse statale, i comuni dovranno trasmettere i
rendiconti elettorali telematicamente per posta elettronica certificata (PEC).
Pertanto,, sulle copie informatiche dei documenti da inviare, siano essi in origine analogici oppure
informatici, dovrà essere apposta su ciascuna delle copie o su un insieme di copie la firma digitale del
responsabile del servizio, che attesti la conformità agli originali.
Gli enti che non potranno provvedere alla trasmissione telematica della documentazione, essendo la
dimensione degli atti da allegare superiore alla dimensione massima dei messaggi ammessa dal sistema di
pec, dovranno memorizzare i documenti informatici, completi della necessaria firma digitale del
responsabile del servizio, su CD-ROM da trasmettere come allegati di nota cartacea e trasmessi alla
Prefettura di riferimento con RAR
Le Prefetture dovranno infine trasmettere alle ragionerie provinciali locali, tramite pec o con RAR per la
posta cartacea la documentazione firmata digitalmente .
I comuni sono invitati ad attivare tutte le necessarie iniziative volte ad assicurare l’esatto adempimento delle
nuove procedure informatiche
AREA TECNICA – PATRIMONIO- TRIBUTI
5.Agenzia delle Entrate – Circolare n. 3/2015 -18 febbraio 2015- Prime indicazioni sulle nuove
commissioni censuarie ex d.lgs. n. 198/2014
La circolare illustra in maniera completa le funzioni affidate prima e dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.
198/2014 delle commissioni censuarie locali e centrale.
Il contenuto in sintesi è gia stato trattato nella rassegna comunale n. 2/2015
In più si evidenzia , nell’ambito dei rapporti Commissioni censuarie – Comuni , che i Comuni e le
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare possono ricorrere contro le
decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri
di qualificazione e di classificazione delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari.
Per l’ individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, legittimate a proporre ricorso alla
commissione censuaria centrale, è stata prevista l’emanazione di un apposito decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Inoltre tra le indicazioni di dettaglio , la circolare dell’Agenzia delle Entrate fa rilevare che le nuove
commissioni censuarie sono ripartite in 106 commissioni locali - le cui sedi sono individuate nella Tabella
18
allegata al D.lgs. - e in una commissione centrale, con sede a Roma a fronte delle 103 commissioni censuarie
provinciali e dell’unica commissione censuaria centrale..Per il Lazuo le commissioni censuarie locali sono
istituite a Frosinone , Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Per maggiori dettagli si rinvia al testo della circolare
AREA TECNICA- URBANISTICA – EDILIZIA
6. REGIONE LAZIO -Determinazione 13 febbraio 2015, n. G01308
Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio
lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera,
approvati in data 18 dicembre 2014 dalla Conferenza Unificata a seguito dell'accordo sancito tra il
Governo, le Regioni, gli Enti locali.- B.U.R.Lazio 24.02.2014, n. 16
I moduli sono scaricabili dal testo della determinazione .
AREA TECNICA-LL.PP
7. DPR 19 gennaio 2015, n. 8 - Regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162 per
chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 per la corretta applicazione della direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi e della relativa licenza di esercizio. - in GU n.43 del 21-2-2015
Il nuovo DPR in vigenza dall’8 marzo 2015 , modifica alcune disposizioni del precedente DPR (n. 162/1999)
in materia di disciplina degli ascensori e montacarichi e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione di nulla osta e relativa licenza di esercizio
La modifica si è resa obbligatoria ,perché è stata aperta una procedura di infrazione ( la n. 4064/2011) nei
confronti dell’Italia :le disposizioni contenute nel DPR n. 162/1999 contravvenivano , infatti, a 2 direttive
europee , in quanto contenevano una disciplina soltanto per gli ascensori e montacarichi privati, laddove
nelle direttive comunitarie la distinzione tra ascensori pubblici e privati non era prevista.
Pertanto , le disposizioni contenute nel Capo II del DPR n. 162/99 si applicano a tutti i tipi di ascensori e
montacarichi ( art. 11 )
L’art. 13 dpr n. 162, come modificato , stabilisce le nuove modalità per l’effettuazione delle verifiche
periodiche biennali da parte del proprietario dello stabile tramite ingegneri e con il coinvolgimento :
-di ASL o ARPA
- della direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per
territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole
- della direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre
-degli organismi di certificazione e di ispezione di tipo A accreditati
E’ stato inserito un nuovo articolo – art.17 bis che disciplina un Accordo preventivo per installazione di
impianti di ascensori in deroga, per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei
casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o
volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina
In base all’art. 2 del nuovo decreto è disposto che le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per
il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento.
19
AREA TECNICA- LL.PP. AMBIENTE –PATRIMONIO-ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI
8. Regione Lazio - Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 57 - Variante al P.R.G. per l'ampliamento del
cimitero comunale. Delibera di Commissario Straordinario n. 16 del 12.02.2013. Approvazione con
prescrizioni – in BURLazio 24.02.2014, n. 16 –Suppl. 1
SERVIZI SOCIALI E SANITA’-RAGIONERIA
9 .Regione Lazio – DGR . 30 dicembre 2014, n. 933- Disposizioni concernenti la compartecipazione alla
spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di
mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale- in B.U.R.Lazio 15 gennaio 2015, n. 5
I contributi regionali previsti per le spese sostenute dai Comuni per il periodo fino al 15 luglio 2014, per la
compartecipazione alla spesa sociale ,relativa ai ricoveri degli Utenti presso le residenze sanitarie
assistenziali e presso le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semi residenziale,
sono assegnati per un importo pari all’80% delle spesa sostenuta e rendicontata dai Comuni stessi, al netto
della quota a carico dell’ Utente
I contributi regionali relativi alle spese sostenute dai Comuni per il periodo successivo, cioè a decorrere dal
16 luglio 2014, sono assegnati previa istituzione, nell’ambito del bilancio regionale ,di apposito capitolo
I contributi della Regione Lazio alle spese sostenute dai Comuni, al netto della quota Utente, per la
compartecipazione alla spesa sociale, relativa ai ricoveri degli Utenti presso le residenze sanitarie
assistenziali e presso le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semi
residenziale,sono attribuiti nei limiti di stanziamento in bilancio e proporzionalmente alle spese
effettivamente sostenute dal Comune rendicontate , a decorrere dal 16 luglio 2014
Al termine del periodo di sperimentazione della nuova contabilità la Giunta regionale provvederà
all’adozione del provvedimento previsto dall’art. 2 co 88 .L.R. n. 7/2014 con il quale verranno stabiliti, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 14 febbraio 2001 nuovi criteri
e le nuove modalità per la compartecipazione dell’utenza, e la soglia della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.).
SERVIZIO INFORMATICO-ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI10 Agenzia Italia Digitale – Ag.I.D.-Presidenza del Consiglio dei Ministri – Catalogo delle basi di dati
della P.A. – Comunicato 19 febbraio 2015 – sito Ag.I.D.
Il Catalogo dei Dati della Pubblica Amministrazione – si legge nel comunicato-è il punto d’arrivo del
processo di raccolta dell’elenco delle basi di dati effettuato nei mesi scorsi, in attuazione dell’art. 24 quater
d.l. 90/2014 in base al quale entro 30 giorni decorrenti dal 12 agosto 2014 le pp.aa. comunicano all’Agenzia
per l’Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli
applicativi che le utilizzano.
Il catalogo vuole facilitare la diffusione e la conoscenza dei dati della P.A. e favorisce, la condivisione dei dati
tra pubbliche amministrazioni e il riutilizzo degli stessi secondo i principi dell’open data. Questo catalogo è
anche una delle componenti della Piattaforma nazionale delle Comunità intelligenti. Si accede dal sito AgID.
PERSONALE-TUTTI I DIPENDENTI
11 ARAN – Comunicato 18 febbraio 2015 – Fondi pensione complementare per dipendenti pubblici –sito
ARAN
Con le modalità disposte sul sito dell’Agenzia è consentito ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e
20
della Scuola di aderire al sistema per la costituzione di una pensione integrativa .Per valutare l’onere e la
convenienza è consentita la simulazione di calcoli accedendo al link fondo perseo sirio . Attraverso ulteriore
link cui può accedersi dalla pagina del comunicato è possibile effettuare direttamente la richiesta.
PERSONALE – TUTTI I DIPENDENTI
12 .MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE-Dip.to F.P.- Circolare 19
febbraio 2015 , n.2-Soppressione del trattenimento in servizio e ridefinizione risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro.
Punti essenziali della circolare esplicativa dell’art. 1 – d.l. 90/2014 convertita in l. n. 114/2014
Oggetto : E’ stato soppresso l’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e ridefinizione
della risoluzione unilaterale del rapporto da parte della P.A.
Da quando si applica la nuova disciplina : I trattenimenti in servizio in essere alla data del 25 giugno 2014 ,
sono mantenuti sino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza , se scadono prima del 31 ottobre 2014
I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche non ancora efficaci alla data del 25
giugno 2014 ,sono revocati
Mancato raggiungimento dei requisiti per il pensionamento:
quando pur avendo raggiunto il requisito anagrafico , il dipendente non ha maturato il requisito
contributivo , l’amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro non oltre il 70mo anno di età del
dipendente .In tale caso l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni del
dipendente
Requisito contributivo.
Per verificare il raggiungimento del requisito contributivo , si considera non soltanto il rapporto con
l’amministrazione, ma anche i rapporti di lavoro pregressi, per i quali sono stati versati i contributi presso le
differenti gestioni previdenziali
Se a seguito della somma dei periodi contributivi si ottiene il risultato pari a 20 anni di contributi versati
, il dipendente può accedere all’istituto gratuito della totalizzazione ( d.lgs. 42/2006) o all’istituto del cumulo
contributivo (art. 1 – co. 238-248 – l. n. 228/2012) .Entrambi gli istituti ,permettono di raggiungere il requisito
contributivo minimo.Per coloro che hanno il I accredito contributivo dal 1 .01.1996 il collocamento potrà
disporsi soltanto se l’importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale rivalutato
annualmente
Se invece il dipendente, considerati tutti i periodi di contribuzione ,non raggiunge il minimo di anzianità
contributiva ex art. 24 co. 6 – d.l. n. 201/2011 , l’amministrazione deve proseguire il rapporto sino al
raggiungimento del requisito anagrafico , quindi fino a massimo 70 anni se tale requisito anagrafico consente
l’accesso al pensionamento.
Se anche con il raggiungimento dei 70 anni non consente il raggiungimento del pensionamento ,
l’amministrazione deve risolvere il rapporto
Da miniguide INPS – inps.it
Totalizzazione :
Al momento del pensionamento, il lavoratore che ha versato contributi presso più gestioni pensionistiche può
cumulare tutti i contributi versati in periodi non coincidenti per ottenere un'unica pensione .
Il lavoratore, che non sia già titolare di pensione, può chiedere la totalizzazione al compimento del 65° anno di età,
purché sia in possesso di almeno 20 anni di contribuzione complessiva, oppure a qualsiasi età se ha maturato almeno
40 anni di contribuzione complessiva.
Per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità possono essere utilizzate per il cumulo dei contributi soltanto le
21
gestioni nelle quali si è in possesso di periodi contributivi di almeno 3 anni.
Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità
contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere
rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote
La domanda deve essere effettuata dall’interessato all’ente previdenziale presso il quale risultano versati gli
ultimi suoi contributi (l'ultimo ente al quale risulta iscritto).
La ricongiunzione presso l’INPS è gratuita , mentre è a carico dell’Interessato in caso di lavoratore autonomo anche
professionista
Cumulo contributivo
I lavoratori che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e che non hanno maturato in nessuna delle
due il diritto alla pensione calcolata con il sistema contributivo, possono cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di
perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva di anzianità. Il cumulo è possibile soltanto se
si raggiungono requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata.Il cumulo è
gratuito
Dal 2014
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può applicarsi :
-ai lavoratori uomini che abbiano raggiunto 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiuto 62 anni di
età;
-alle lavoratrici che abbiano raggiunto 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e 62 anni di età, salva
l’applicazione dei successivi adeguamenti di vita
Non è più possibile ricorrere alla risoluzione unilaterale, per i dipendenti che raggiungano soltanto 40 anni
di contribuzione, tranne che nei casi di sovrannumero
Trattamento per requisiti di accesso raggiunti entro il 31.12.2011 –Prima dell’entrata in vigore del d.l.
n.201/2011
La risoluzione può essere esercitata anche nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto entro il
31.12.2014 quota 96 ovvero
-60 anni di età + 36 anni di contributi versati oppure
-61 anni + 5 anni di contributi versati.
La risoluzione da parte dell’amministrazione, può essere esercitata , cioè, anche dopo l’entrata in vigore del
nuovo sistema ex d.l. 90/2014
Motivazione della risoluzione : la risoluzione non deve essere motivata se l’amministrazione abbia adottato
dei meccanismi disciplinanti l’esercizio del diritto di recedere dal rapporto con il lavoratore , con atto
organizzativo generale con visto dell’organo di revisione.Nel definire i criteri applicativi le amministrazioni
verificheranno se applicare criteri di armonizzazione dei trattamenti tra uomini e donne
Le amministrazioni devono dare preavviso di recesso al lavoratore con anticipo di almeno 6 mesi rispetto ala
data di cessazione
Regimi speciali
Per:Magistrati, avvocati , procuratori Stato e professori universitari ordinari : il pensionamento è fissato al
raggiungimento di 70 anni di età
Per Dirigenti medici e del ruolo sanitario : 65 anni di età o che abbiano prestato 40 anni di servizio effettivo
.Gli interessati che abbiano raggiunto i requisiti devono far richiesta al datore di lavoro di continuazione del
rapporto , e il datore di lavoro può consentire la prosecuzione purchè il mantenimento non aumenti il
numero di dirigenti
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POLIZIA MUNICIPALE – AREA TECNICA
13. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CIRCOLARE 14 gennaio 2015, n. 164
Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al
programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2015 e gare extracalendario- in GU Serie Generale
n.42 del 20-2-2015
Punti principali :
Normativa di riferimento:l’art. 9 co 1 d.lgs. n. 285/92 30 aprile 1992, n. 285- Nuovo codice della strada
stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere
disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate. Non ricadono nell’ambito di
applicazione della normativa, le manifestazioni che non hanno carattere agonistico , quelle in cui , cioè, non
c’è competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in
cui e' prevista la determinazione di una classifica.
Chi rilascia l’autorizzazione :
a) per le gare con veicoli a motore ,l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
-dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalle Regioni per le strade regionali;
- dalle Province per le strade provinciali;
- dai Comuni per le strade comunali.
b) per le competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, l’autorizzazione è
rilasciata :
-dalle Regioni e Province autonome di Tn e di Bz per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade
regionali e per competizioni che interessano piu' Province e Comuni;
-dalle Province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano
piu' Comuni;
-dai Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.
- dalla Regione in cui ha inizio la competizione per competizioni che interessano più regioni , più province o
più comuni
Il programma delle competizioni sportive
entro il 31 dicembre di ogni anno, è predisposto un programma delle competizioni da svolgere nel corso
dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti
Federazioni sportive nazionali
Competizioni su strade e aree pubbliche : richiesta di n.o. al Ministero Infrastrutture
i promotori, ex art. 9, co 3,Cod. strada devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale - Direzione Generale per la sicurezza stradale.
Non obbligatoria richiesta del N.O. al M.I.T. per i raduni e per le manifestazioni di regolarita' amatoriali
con velocita' per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilita' di guida (slalom)
svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare
l'abilita' dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocita' imponendo deviazioni di
traiettoria e tratti di raccordo a velocita' libera di lunghezza non superiore a 200 metri), con velocita' media
sull'intero percorso non superiore a 80 Km/h, purche' non si creino limitazioni al servizio di trasporto
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pubblico e al traffico ordinario.
Adempimenti dell’organo competente a rilasciare l’autorizzazione
l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisce il preventivo parere del
C.O.N.I. espresso dalle Federazioni sportive nazionali, anche per verificare il "carattere sportivo" delle
competizioni stesse,
Non richiesta del parere del CONI per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui
all'art. 60 CDS purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformita' alle
norme tecnico-sportive della federazione di
competenza.
Manifestazioni calendarizzate per il 2015 : il calendario è stato predisposto dalla Direzione Generale per
la sicurezza stradale, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle
competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo,
Manifestazioni non calendarizzate gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla
Direzione Generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivando il mancato
inserimento nel programma.Nel paragrafo 2 della circolare sono elencati i dati e la documentazione da
inserire nella richiesta . Il rilascio del nulla-osta, o l'eventuale diniego allo svolgimento della
competizione, e' trasmesso all'Ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi
adempimenti.
Spostamento di data l'Ente competente puo' autorizzare, per sopravvenute e motivate necessita',
debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma,
su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione Direzione
Generale.L’organizzatore deve trasmettere la domanda almeno 30 gg. Prima all’ente competente al rilascio
Contratto di assicurazione al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono
dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dell'art. 124 d.lgs. n.
209/2005 che copra anche la responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni
comunque causati alle strade e alle relative attrezzature e devono indicare la velocità media
Chiusura della strada in tal caso ,la validita' della autorizzazione e' subordinata, se necessario, all'esistenza
di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei
partecipanti, ai sensi dell'art. 6, co 1,Cod str. o, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, co 1, del CDS
Collaudo del percorso di gara il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e
nel caso di gare di regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50
Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico
. Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalita'
dell'Ente competente, e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo o richiesto all'Ente proprietario della
strada se la strada interessata non e' di proprieta' dell'Ente competente al rilascio
Al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'interno, insieme ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Adempimenti dell’ente competente a conclusione della gara al termine di ogni gara l'Ente competente
deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la sicurezza stradale le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
Se la comunicazione non è inoltrata entro la fine dell'anno, si riterra' implicitamente che la competizione
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sia stata effettuata regolarmente anche per la predisposizione del calendario per l'anno successivo
Nell’All A della circolare il programma per il 2015 delle gare automobilistiche e motociclistiche gia' svolte
nell' anno precedente con relativa relazione
Nell’All. B le gare extracalendario
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AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI – UFFICIO LEGALE
1.Rappresentanza in giudizio dell’ente locale e termine per richiedere il risarcimento danni
Tar Cagliari- sentenza 28 gennaio 2015 , n. 244 –Non occorre l’autorizzazione della Giunta , ma lo Statuto
dell’ente locale può prevederla .Il termine entro cui poter esperire azione risarcitoria è di 5 anni dal
giorno dell’ emanazione dell’atto amministrativo illegittimo .sito giustizia amministrativa
Nel corso di un procedimento dinanzi al TAR , a seguito di ricorso presentato da un esercente attività di
vendita di prodotti artigianali al quale nel 1995 non erano state rilasciate le relative autorizzazioni e che
pertanto ha chiesto il risarcimento dei danni per blocco dell’attività a seguito di ordinanza sindacale , il
medesimo eccepisce che il resistente in giudizio , il Sindaco, non è stato autorizzato dalla Giunta .
Il TAR dichiara l’eccezione ,infondata , poiché negli enti locali in vigenza della legge n. 142/90 , il potere di
rilasciare l’autorizzazione a stare in giudizio, era di competenza della Giunta Comunale e il potere di
conferire la procura del Sindaco.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000, la giurisprudenza ha
affermato che la rappresentanza in giudizio dell'ente locale spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia,
senza necessità di preventiva autorizzazione a stare in giudizio, e ciò salvo diversa previsione dello Statuto,
che può ,sia prevedere la necessità della persistenza dell'autorizzazione, attribuendone il relativo potere, sia
affidare la rappresentanza dell'ente ad un dirigente, o anche al dirigente dell'ufficio legale, con riferimento
all'intero contenzioso
Per ciò che concerne la pretesa risarcitoria ,il Comune resistente ritiene che il termine per richiedere il
risarcimento del danno sia scaduto , cioè il diritto al risarcimento è caduto in prescrizione quinquennale
decorrente dal giorno in cui l’atto comunale è stato emanato e ha leso la situazione giuridica soggettiva del
venditore
Il TAR respinge il ricorso presentato dal venditore , accogliendo l’eccezione formulata dal Comune
Il giudice precisa , infatti, che la responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale
illegittima, ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento è soggetto al termine
di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ. , termine che inizia a decorrere dalla data di
adozione dell’atto illegittimo.
Nel caso di specie l’atto illegittimo emanato dal Comune risale al 1995 e pertanto il ricorso doveva essere
presentato entro il 2000. Invece è stato presentato nel 2008.
APPALTI – AMBIENTE-ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI
2.Ordinanze contingibili e urgenti per la prosecuzione del servizio di igiene urbana
Tar Lecce- Sentenza 5 febbraio 2015, n. 486- E’ legittima l’ordinanza emanata –sito giustiziaamministrativa
Il ricorso è presentato da una società gia affidataria del servizio di igiene urbana , per il biennio 2010 / 2012.
Alla scadenza del contratto , il Comune ha prorogato con ordinanze contingibili e urgenti il servizio affidato
alla società , agli stessi patti e condizioni previste nel contratto originario e senza compensi aggiuntivi , in
applicazione dell’art.4 co .32 L.148/2011.Ai sensi di questo articolo, si impone ai gestori di servizi pubblici
di proseguire il servizio in costanza di rapporti contrattuali cessati , sino al subentro del nuovo gestore e
senza compensi aggiuntivi
La società ricorre al TAR ,ritenendo che l’operato dell’amministrazione sia illegittimo , in quanto
l’ordinanza di prosecuzione del servizio è stata emanata senza la sussistenza dei presupposti di necessità e
urgenza .Inoltre chiede al Comune un compenso aggiuntivo corrispondente ai maggiori oneri sopportati
derivanti dall’esecuzione del servizio.
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Il Tar rigetta il ricorso e dà ragione al Comune , poiché :
-non è illegittimo il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizi
di igiene urbana , visto che la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla
gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, ha legittimato ( e legittima)
comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico
Secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso dal Tar Lecce, le ordinanze sindacali
contingibili ed urgenti ,prescindono dall'imputabilità all'Amministrazione o a terzi o a fatti naturali ,delle
cause che hanno generato la situazione di pericolo: di fronte cioè all'urgenza di provvedere, non rileva
affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere
Non è accolta la richiesta di un maggior compenso per il prolungamento dello svolgimento del servizio
quantificato in €110.000 .La società , infatti, non ha comprovato le motivazioni della pretesa creditoria con
riferimenti concreti alla eventuale diversità o maggiore onerosità della prestazione dà erogare in regime di
prorogatio , né ha fatto riferimento alle voci prese in considerazione per la determinazione del quantum
richiesto .Risulta invece che il servizio sia gestito alle stesse condizioni precedenti come da contratto
AREA TECNICA – APPALTI
3.Applicazione dell’art. 75 co. 7 – d.lgs. n. 163/2006 in materia di dimezzamento dell’importo della
garanzia a corredo dell’offerta
Tar Catania – sentenza 17 febbraio 2015, n. 580 – è consentita la produzione all’amministrazione
appaltante della fotocopia non autenticata del certificato SOA che attesta il possesso della certificazione
di qualità insieme alla produzione di una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il certificato
fotocopiato è conforme all’originale – sito giustiziaamministrativa
Il ricorso è presentato da una concorrente in una gara d’appalto per affidare i lavori di “Realizzazione delle
opere di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico fognaria comunale e relative
opere d’arte”, che ha lamentato la non avvenuta esclusione della società risultata vincitrice per il motivo di
seguito sintetizzato
Secondo la ricorrente ,avendo la società affidataria dell’appalto , goduto del dimezzamento della garanzia ,
non avrebbe dovuto presentare una semplice fotocopia non autenticata del certificato SOA.
In base all’art. 75 co. 7 - d.lgs. n. 163/2006 , l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti
Il TAR rigetta il ricorso , richiamando l’art. 19 del DPR n. 445/2000 , che stabilisce che l’interessato può
rilasciare una dichiarazione sostitutiva anche per attestare che la fotocopia di un atto o documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione ,sono conformi all’originale .L’attestazione SOA
ricade anch’essa ,nell’ambito dell’art- 19 del DPR n. 445 in quanto anche se le SOA sono organismi di diritto
privato ,rilasciano "attestazioni" aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico, nell’esercizio di una
funzione pubblicistica di certificazione (che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico)
Inoltre , non è causa di esclusione la presentazione di una cauzione provvisoria d'importo insufficiente e/o
deficitario rispetto a quello richiesto dalla lex specialis, o la presentazione di una cauzione incompleta, e non
del tutto assente : in tal caso l'impresa deve essere previamente invitata dalla amministrazione appaltante ad
integrare la cauzione, correggendo così l'errore compiuto attraverso le necessarie integrazioni. Le cause di
esclusione tassative infatti sono elencate all’art. 46 co. 1 bis d.lgs. n. 163/2006 e tra esse non vi è la
27
presentazione di cauzione provvisoria di importo insufficiente.Il dovere di soccorso istruttorio che comporta
la possibilità per gli operatori di integrare documentazione di gara mancante vige anche se il concorrente ha
inteso avvalersi della possibilità di prestare la cauzione in misura ridotta
4. Comunicazione preavviso di diniego
Tar Latina – Sentenza 23 febbraio 2015, n. 184 - la comunicazione del preavviso di diniego deve essere
inviata al soggetto interessato, in modo da consentirgli di presentare le proprie osservazioni in una fase
preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibile opzioni – sito giustizia
amministrativa
Il ricorso è stato presentato da privati che hanno chiesto di ottenere l’annullamento del provvedimento
comunale con cui è stata rigettata la richiesta di permesso di costruzione in una lottizzazione pressoché
completamente urbanizzata ed edificata
Il Comune non ha concesso il pdc motivando che l'area interessata dalla richiesta ricade in zona per la quale
il piano regolatore prevede l'obbligo di P.P.E. ..” al quale l’edificazione è subordinata”.
I ricorrenti lamentano che il Comune ha violato gli artt. 3 e 10 bis della L. 7.8.1990, in fatto di motivazione di
diritto e di comunicazione di preavviso di diniego
Il TAR accoglie il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni :
per giurisprudenza consolidata, è “ultronea” ( un di più) la prescrizione di un piano attuativo, là dove si sia
in presenza di aree completamente urbanizzate;
Inoltre, manca la motivazione di diritto e l’osservanza delle garanzie partecipative . Il Comune, infatti ,se
avesse osservato le garanzie partecipative, avrebbe consentito agli interessati di apportare le modifiche
progettuali richieste e poste a sostegno dell’impugnato diniego
PERSONALE-ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI
5. Ricorso in ottemperanza in caso di annullamento di concorsi e inerzia dell’amministrazione .
Consiglio di Stato – sez.V- sentenza 16 febbraio 2015, n. 804 – Obbligo di adempiere per la pubblica
amministrazione – sito giustiziaamministrativa
Il ricorso cui fa seguito questa decisione è un ricorso in ottemperanza ex art.112 d.lgs. n. 104/2010 .E’ stato
presentato da un concorrente gia inserito in una graduatoria provinciale approvata a seguito di
espletamento di concorso per funzionario tecnico (Cat.D3).
La Provincia ha, in vigenza di una graduatoria valida , per la copertura degli stessi posti in dotazione
organica ( 5 funzionari tecnici D3), indetto un nuovo concorso che è stato poi annullato ,per violazione dei
principi espressi dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 14/2011 che privilegia lo scorrimento della
graduatoria ancora valida rispetto all’indizione di un nuovo concorso avente ad oggetto la selezione dei
medesimi profili professionali
Se l’amministrazione , infatti,intenda procedere all’indizione di un nuovo bando di concorso pur in presenza
di graduatorie ancora valide, deve adeguatamente motivare tale scelta.
Tra l’altro, i suesposti principi ,espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sono stati cristallizzati
nel d.l. n. 101 / 2013 che ha subordinato l’autorizzazione a bandire nuovi concorsi all’esaurimento delle
graduatorie aventi ad oggetto la selezione di analoghi profili.
Il ricorrente a fronte dell’inerzia dell’amministrazione provinciale a dare esecuzione al DPR 19 luglio 2013 e
sulla base delle prescritte motivazioni di diritto, è ricorso al CdS
Il ricorso è inoltre motivato dal fatto che l’amministrazione , a seguito di annullamento del nuovo
concorso,non ha deciso se e come provvedere alla copertura dei posti liberi in dotazione organica
Il ricorrente non può vantare alcuna pretesa alla copertura di uno dei posti liberi essendo nella graduatoria
precedente , poiché è a discrezione dell’amministrazione decidere come e se coprire i posti vacanti
Il CdS. accoglie il ricorso in ottemperanza assegnando alla provincia 30 giorni di tempo decorrenti dalla
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comunicazione o dalla notifica della sentenza per assumere gli atti conseguenti.Il Consiglio di Stato nomina
contestualmente
un commissario ad acta
che provvederà ad adempiere in sostituzione dell’
amministrazione qualora quest’ultima non provvedesse nel termine assegnato
TRIBUTI
6.Ostensibilità degli atti di Equitalia
Tar Reggio Calabria- sentenza 13 febbraio 2015 , n. 160 –L’obbligo di custodia e conservazione dei
documenti per Equitalia ha durata quinquennale –sito giustiziaamministrativa
Un cittadino ha presentato richiesta ad Equitalia, per accedere a 4 cartelle esattoriali del 2001 a lui intestate
con relate di notifica ,per poter esperire un’azione giudiziaria volta ad ottenere una pronuncia di nullità di
tali cartelle , se emanate in assenza dei presupposti ex lege
Non avendo avuto riscontro da Equitalia , l’interessato ha proposto al TAR azione di accertamento affinchè il
giudice si pronunci sul suo diritto ad accedere alla documentazione richiesta
.
Il Tar dichiara inammissibile il ricorso , poiché Equitalia ha l’obbligo di conservare la documentazione
emanata per un periodo di 5 anni . L’interessato avrebbe dovuto richiedere pertanto l’accesso alle cartelle
esattoriali del 2001 ,entro il 2006 In ossequio al brocardo per cui ad impossibilia nemo tenetur , l’obbligo di
consentire l’accesso in capo a Equitalia non sussiste , per richiesta tardiva.
SEGRETERIA- ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI
7. Conseguenze derivanti dallo scioglimento del consiglio comunale per il Sindaco
Consiglio di Stato- sentenza 12 febbraio 2015 , n. 748- Non è stato riconosciuto risarcimento dei danni
derivanti dall’annullamento dei provvedimenti che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio
comunale -sito giustiziaamministrativa
Il ricorso in appello è stato presentato da un ex Sindaco contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Ministero dell’Interno , per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito dello scioglimento per 18
mesi del Consiglio comunale per infiltrazioni nelle strutture comunali della criminalità organizzata ex art.
143 TUEL a seguito di riforma della sentenza di I grado che ha respinto il ricorso presentato dal medesimo
In I grado , il ricorrente ha esposto , che l’annullamento in sede giurisdizionale degli atti che hanno
determinato lo scioglimento della amministrazione comunale non avrebbe eliminato tutti i gravi pregiudizi
da lui subiti per effetto dell’illegittimità degli atti stessi; per altro verso,egli ha fatto rilevare che
sussisterebbero tutti gli elementi per la condanna delle amministrazioni che hanno condotto l’azione
amministrativa di cui trattasi al richiesto risarcimento.
Inoltre ,
evidenzia : la sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento annullato in sede
giurisdizionale e i pregiudizi patiti, nonché la colpa dell’amministrazione, ravvisabile nella violazione delle
norme sostanziali che disciplinano il potere di scioglimento ex art. 143 del d.lgs. 267/2000, che, nella
fattispecie, sarebbe stato esercitato con palese deviazione dal suo fine istituzionale .
Sempre secondo il ricorrente la colpa dell’amministrazione deriverebbe dal mancato apprezzamento degli
elementi inclusi nella memoria difensiva endoprocedimentale predisposta dal ricorrente a conclusione delle
indagini della commissione di accesso, che avrebbe dovuto condurre l’amministrazione a conclusioni
opposte a quelle poi assunte
Secondo il ricorrente egli avrebbe pertanto subìto :
-danni patrimoniali, tra cui il danno da mancato introito dell’indennità per la carica di Sindaco fino alla
naturale scadenza del mandato, il danno all’immagine, alla reputazione e alle relazioni personali e sociali
subito sul piano professionale, danno da perdita di indennità per le cariche alle quali sarebbe stato
certamente candidato se non fosse pervenuto l’illegittimo scioglimento e
-danni non patrimoniali per danno all’immagine, alla reputazione e all’onorabilità, danno alla carriera
politica, danno morale, derivante dal notevole dispiacere e sofferenza d’animo
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In I grado il TAR Roma ,nella sentenza 6012/2013 , ha affermato che per l’ammissibilità della domanda di
risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione, non è sufficiente il solo annullamento del
provvedimento lesivo, ma è necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo
del dolo o della colpa; si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta
in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede ,alle quali l'esercizio della funzione deve
costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità
dell'amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo , quando la violazione risulti grave e
commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un” quadro di riferimento normativo e giuridico” tali da
evidenziare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato
Il Consiglio di Stato riconferma la sentenza di I grado .
AREA TECNICA-PATRIMONIO
8 Modalità di vendita di reliquati stradali
Tar Brescia – Sentenza 19 febbraio 2015, n. 320 – Il procedimento di vendita di reliquati stradali avviene
con procedimento ad evidenza pubblica –sito giustiziaamministrativa
Un privato cittadino proprietario di un immobile è venuto a conoscenza del fatto che il Comune intende
vendere a trattativa privata reliquati stradali ovvero piccole porzioni di terreno prospicienti la strada
pubblica .Tra i reliquati da vendere , anche un’area , prima attrezzata a verde pubblico sita di fronte alla
propria abitazione , dichiarata inedificabile
Il ricorrente ha proposto il ricorso in quanto legittimato , nella sua qualità di proprietario vicinante.
Egli lamenta che il Comune, anzichè procedere alla vendita ad evidenza pubblica , ha proceduto a
trattativa privata , contravvenendo alle norme di regolamento comunale che consentono la deroga alla
procedura aperta soltanto se vi siano adeguate motivazioni.
Il Comune si difende ,evidenziando che il procedimento si articola in una duplice fase :
- in una I fase , si sarebbero invitati gli interessati a presentare offerte, a fronte delle quali
l’amministrazione avrebbe dovuto “necessariamente dar luogo ex post ad una procedura
concorsuale ;l’invito sarebbe stato esteso anche al ricorrente il quale dunque non avrebbe interesse a
presentare ricorso
- la II fase si sarebbe svolta ad asta andate deserta la fase a trattativa privata .
Il Tar accoglie il ricorso del cittadino privato , non ritenendo fondate le difese prodotte dal Comune .
Dagli atti risulta che il procedimento per la vendita non ha previsto alcuna procedura aperta
Per principio consolidato , nel nostro ordinamento la trattativa privata per concludere un contratto pubblico
rappresenta l’eccezione di fronte alla regola della pubblica gara.
Tale principio che è stato in realtà recepìto nel regolamento comunale , non ha improntato il contenuto
della deliberazione del Consiglio comunale nel quale non è compresa la motivazione della deroga alla
procedura pubblica
Il TAR conferma l’interesse ad impugnare del privato ricorrente , anche se egli sia stato invitato
dell’amministrazione, in qualità di confinante dei reliquati oggetto di vendita , alla procedura ristretta
Altro è partecipare ad una pubblica gara, con le relative garanzie sul prezzo a base di essa e sulla stabilità
dell’aggiudicazione finale, altro è rispondere ad un invito ad offrire generico e non conforme a legge.
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PARERI E ORIENTAMENTI
A.R.A.N.-sito ARAN
1.R.A.L.1563 – Indennità di disagio al personale preposto all’Ufficio Protocollo e al dipendente ufficiale
di anagrafe e stato civile per servizio front- office
E’ possibile erogarla e a quali condizioni?
Per l’indennità di disagio trova applicazione l’art. 17 co. 2 – lett.e) CCNL 1.04.1999.
Devono sussiste tali condizioni e/o princìpi :
1. modalità di prestazione lavorativa realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri
lavoratori e che non rientrino nelle mansioni di un determinato profilo professionale;
2. poiché il CCNL nulla dispone in materia di condizioni che legittimano la corresponsione
dell’indennità di disagio , può provvedere il CCDI. Può ad es. essere considerato disagio quello
sostenuto dal personale in orario di lavoro particolarmente disagiato , es.orario di lavoro spezzato (
es.dalle ore 8,00 alle 11,00 , poi interruzione e dalle 17,00 alle 20,00) durante la settimana lavorativa
3. comparando il “rischio” al” disagio”, il rischio implica una situazione più grave per il dipendente
rispetto al disagio , dimodochè se l’indennità di rischio è pari a 30€ mensili , quella di disagio deve
essere più bassa .Il CCDI deve attenersi a tale principio
4. l’indennità non può poi essere erogata in caso di fruizione di periodi di assenza del personale che la
percepisce e deve essere ridotta proporzionalmente se il lavoratore interessato sia assente per
malattie , ferie , maternità e permessi
5. rispetto alla cumulabilità di rischio e disagio non può essere erogata l’indennità per una stessa
fattispecie
Con altro parere n. 1734 . l’ARAN alla richiesta di parere se il dipendente che svolge e/o ha svolto le
mansioni di autista di scuolabus con orario di lavoro spezzato può legittimamente cumulare l’indennità di
rischio con quella di disagio ha riaffermato sinteticamente i presupposti e le indicazioni su espresse
.Pertanto , in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo
lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano
correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della
contrattazione collettiva.
2. RAL 1658- E’ possibile remunerare piani di lavoro-progetti obiettivo e/o lavoro straordinario attingendo
a risorse non provenienti dal “fondo delle risorse decentrate”?
Per la realizzazione di progetti obiettivi o di piani di lavoro, si deve ricordare che, per tali finalità, possono
essere utilizzate solo le risorse (stabili o variabili) di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 , in quanto non
esistono piani di lavoro, progetti obiettivi o progetti speciali finanziati a carico del bilancio dell’ente.
Non c’è alcuna disposizione contrattuale che consente di finanziare tali attività ponendo i relativi oneri
direttamente a carico del bilancio dell’ente
Una tale opzione sarebbe in palese contrasto con le previsioni dell’art.40 del D.Lgs.n.165/2001 e con la stessa
disciplina contrattuale, secondo le quali gli oneri di tutti i trattamenti economici accessori del personale
devono trovare integrare copertura nelle generali risorse destinate al finanziamento della contrattazione
integrativa, di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 nel rispetto delle modalità di quantificazione in esso
previste
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Anche per il finanziamento dei compensi per il lavoro straordinario possono essere utilizzate solo le risorse
legittimamente quantificate nel rispetto delle specifiche previsioni dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
3.RAL 1547 Posizioni organizzative- Modalità e presupposti per il conferimento
Nell’ambito della vigente disciplina contrattuale (art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999), gli incarichi di
posizione organizzativa possono essere conferiti solo a personale della categoria D, salvo che non si tratti di
enti la cui dotazione non preveda posti di categoria D; solo in tali ultimi enti, l’incarico di posizione
organizzativa può essere conferito a personale della categoria C e B, in relazione alla propria grandezza
demografica, e nel rispetto delle generali regole in materia
All’interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono
essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento
stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con
trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3.
Pertanto, ove nel caso di specie venga in considerazione un dipendente comunque inquadrato nella categoria
D, allo stesso potrà essere legittimamente conferito un incarico di posizione organizzativa.
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ALTRI AGGIORNAMENTI IN SINTESI
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1.Agenzia delle Entrate – circolare 19 febbraio 2015 , n. 4/E- Regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette
e delle imposte indirette, ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili- Art. 23
d.l. n. 133/2014- sito Agenzia delle Entrate
Il decreto legge n. 133/2014 convertito nella l. n. 164/2014 ha disciplinato a decorrere dal 12 settembre 2014
i contratti di godimento , in funzione della successiva alienazione di immobili.
Sono contratti diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un
immobile, con diritto per il conduttore ( chi ne acquista la disponibilità per l’utilizzo) di acquistarlo entro un
termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento, la parte di canone indicata nel contratto .La
quota di canone pagata per il godimento dell’immobile è definita dalle parti contrattualmente .Tale quota , deve
essere restituita dal concedente (proprietario che mette a disposizione l’immobile) , nel caso in cui non si proceda
alla compravendita
Quali imposte si applicano ai canoni per l’utilizzo dell’immobile? Come si calcolano?
La circolare è relativamente sintetizzabile , per cui , ferma restando la lettura integrale del testo , se ne riportano
taluni aspetti reputati essenziali
Nella fase in cui c’è un contratto con cui una parte mette a disposizione dell’altra il godimento di un immobile se il
concedente opera in regime di impresa
IRES e IRAP : i canoni versati per il solo godimento dell’immobile dal conduttore ( cioè chi lo utilizza) sono
considerati canoni di locazione ed essendo acconti sul prezzo di vendita sono contabilizzati come debiti verso il
conduttore .Non trattandosi di locazione con clausola di trasferimento della proprietà , non si applica l’art. 109 co.
2 a) ult.per. TUIR .Pertanto , il concedente ( proprietario che mette a disposizione il bene) determina il reddito di
impresa secondo le regole che si applicano alla locazione
IVA : si applica la disciplina IVA dei contratti di locazione ex art. 6 co. 3 DPR n. 633/1972 .I canoni per l’utilizzo
dell’immobile pagati dal conduttore sono rilevati al momento del pagamento .
Se si ha la locazione di un immobile a uso abitativo , la locazione è operazione esente da IVA .Se il concedente è
una impresa costruttrice o di ripristino , essa può optare per il regime di imponibilità .La parte di canone pagata a
titolo di acconto è una anticipazione del corrispettivo di vendita , quindi rilevante ai fini IVA .
Si applicano le operazioni imponibili a fini IVA , le aliquote vigenti all’atto del pagamento dell’acconto (pag. 12
Circolare )
IMPOSTA DI REGISTRO : i contratti con cui il concedente mette a disposizione l’immobile , devono essere
registrati entro 30 giorni dalla data di formazione dell’atto sia se formati per atto pubblico , che per scrittura
semplice che per scrittura privata autenticata . Per la concessione del godimento dell’immobile a fronte della
corresponsione di un canone, trovano applicazione le previsioni recate per i contratti di locazione di cui al
combinato disposto degli artt. 3, 17 del TUIR e art. 5 della tariffa, parte prima.
Per il contratto di godimento che rientri nel campo di applicazione dell’IVA,la misura dell’imposta di registro è
determinata in maniera differenziata per i fabbricati abitativi e per gli immobili strumentali
Per i fabbricati abitativi, la misura dell’imposta di registro deve essere determinata in considerazione del regime
IVA applicabile. Per cui :
1. se il contratto è esente da IVA, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale (2%);
2. se il contratto è imponibile IVA (in quanto il concedente ha espresso l’opzione in tal senso), l’imposta di registro
è dovuta in misura fissa (€ 67 se il contratto è stipulato per scrittura privata o € 200 se il contratto è formato per
scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica
Per i fabbricati strumentali , si applica un imposta di registro proporzionale (1%)
Nella fase in cui c’è un contratto con cui una parte mette a disposizione dell’altra il godimento di un immobile se il
concedente non opera in regime di impresa
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IMPOSTE SUI REDDITI : La quota del canone per il godimento dell’immobile deve essere assoggettata a
imposizione in base alla disciplina dei redditi fondiari. La concessione in godimento dell’immobile deve essere
assimilata, ai fini fiscali, alla locazione. Le quote dei canoni previste a fronte del godimento dell’immobile devono
considerarsi per il proprietario/concedente quali redditi di fabbricati e devono essere assoggettate ad IRPEF in
base alle regole dettate dal richiamato art.37, co 4-bis, del TUIR per le locazioni.
Se vi sono i presupposti previsti dall'art. 3 d.lgs. n. 23/2011, il canone derivante dalla locazione per fini abitativi
degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze può essere assoggettato, su opzione del locatore, al
regime della “cedolare secca” purchè il titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sia
persona fisica e non agisca nell’esercizio di impresa, arti o professioni
IMPOSTA DI REGISTRO : si applica la disciplina prevista per i contratti di locazione come determinata alla pag.17
della circolare
Nella fase successiva in cui c’è la compravendita si applicano le seguenti imposte :
IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP : nel caso di immobili –merce, concorrerà a formare il reddito il corrispettivo
derivante dalla cessione- al lordo degli acconti- ex art.85 TUIR; in caso di immobili strumentali o di immobili
patrimonio assume rilevanza la differenza tra il prezzo di cessione -al lordo degli acconti- e il costo fiscale
dell’immobile, ex art. 86 , co 2, TUIR. I componenti positivi (ricavo o plusvalenza) assumono rilevanza per il
Concedente ( venditore ) anche ai fini IRAP, secondo le regole ordinarie che caratterizzano il tributo regionale
IVA : la base imponibile relativa alla cessione dell’immobile sarà data dal prezzo della cessione decurtato dei soli
acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal conduttore e non anche dei canoni versati per il mero
godimento
IMPOSTA DI REGISTRO , IPOTECARIA , CATASTALE:
per le cessioni esenti da IVA ex art. 10 co 1 – 8 bis ) DPR n. 633/1972 , si applica l’imposta di registro proporzionale
nella misura del 9 o del 2 % , con minimo di 1000 € e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura
fissa di 50 € ciascuna.
Per i trasferimenti immobiliari rilevanti ai fini dell’IVA, trova applicazione il regime di alternatività IVA/Registro, ex
art 40 del TUIR, che prevede, , l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200.
Per il trattamento fiscale per i concedenti/venditori che non agiscono in regime di impresa si rinvia al testo della
circolare – pagg. 21-25
Per il trattamento fiscale per i concedenti in regime di impresa in caso di mancata vendita dell’immobile e per i
casi di risoluzioni inadempimentali si rinvia al testo della Circolare – pagg. 26 e segg.
_______________________________________________________________________________________________
2.Agenzia Entrate – circolare 19 febbraio 2015. N. 5/e – Chiarimenti delle disposizioni contenute all’art. 18 – d.l.
91/2014 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi- Sito Agenzia delle Entrate
Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate
nel territorio dello Stato a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.
Il credito di imposta è riconosciuto, per investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000€ , nella misura
del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali della divisione
28 ATECO realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo
in cui l’investimento è stato maggiore.
Sono beneficiari sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività
commerciale eventualmente esercitata
Sono ammessi al credito di imposta anche i titolari di attività industriali a rischio di incidente sul lavoro in base al
d.lgs. 334/1999 ,solo se vi sia documentazione da cui si rilevi l’adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 334 . La
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disposizione si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a
quelle indicate nell'allegato I al d.lgs. n. 334/1999.
Non rileva la data di avvio dell’attività di impresa, la dimensione dell’azienda , la natura giuridica dell’impresa e il
regime contabile applicato
Riguardo alla categoria dei beni oggetto di investimento per usufruire del credito di imposta , per l’agevolazione
rileva soltanto la “divisione 28”, denominata “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. non
classificabili altrimenti”, rientrante nella sezione “C” denominata “Attività manifatturiere”.
Pertanto è necessario verificare che i beni oggetto di nuovo investimento rientrino in una delle sottocategorie
appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il
numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari,
apparecchiature, impianti, attrezzature, etc. La tabella ATECO è disponibile sia sul sito dell’ISTAT www.istat.it sia
sul
sito
internet
dell’Agenzia
delle
entrate
all’indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+atec
o/, dove è possibile trovare anche le “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione
Riguardo alle caratteristiche dei beni per ottenere il credito di imposta , essi oltre che appartenere nella cat . su
indicata , debbono essere durevoli e idonei ad essere utilizzati nel processo produttivo . Sono pertanto esclusi i
beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per
l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita es. i toner , le cartucce
L’ammontare minimo dell’investimento pari a 10.000€ deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di
investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e
non ai singoli beni che lo compongono.
L’agevolazione spetta sia per l’acquisto dei beni da terzi , sia per la realizzazione degli stessi in economia o
mediante contratto di appalto., sia i beni acquisiti in locazione finanziaria
Particolareggiata la sezione della circolare in cui si danno chiarimenti sul calcolo della media degli investimenti su
cui si applica la misura del credito di imposta (pag. 12 ):
-
-
-
occorre calcolare la “media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi di imposta
precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato
maggiore”.
per le imprese con un’attività inferiore a 5 anni la norma fa riferimento ai periodi di imposta precedenti a
quello in corso alla data del 25 giugno 2014 “o a quello successivo”.Per queste imprese, per cui non è
possibile effettuare la media aritmetica degli investimenti nei 5 anni precedenti , si considerano i 2 anni
precedenti , ovvero quello in corso al 25 .06.2014 , con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere
dal 25 giugno 2014, e quello successivo per gli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2015.
Per gli investimenti realizzati da imprese di recente o nuova costituzione si applicano i criteri di calcolo
stabiliti al paragrafo 4.1.1 circolare – pag. 13
Il credito di imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è
utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato
l'investimento; la seconda quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo a
quello in cui l’investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto
periodo d'imposta successivo salvi casi eccezionali ex pag. 16 circolare .Al paragr. 6 -Circolare ,esempi di calcolo
(pagg.18 e segg)
L’agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le
norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
Dai commi da 6 a 8 dell’art. 18 –d.l. 91/2014 sono disciplinati i casi di : revoca del beneficio fiscale , indebito
utilizzo e fruizione del credito , con recupero di importi da parte dell’Agenzia dell’Entrate .Relativi chiarimenti , al
paragrafo 8 della Circolare
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3.Agenzia Entrate – Provvedimento 19 febbraio 2015 – Specifiche tecniche per la compilazione 770 ordinario –sito
Agenzia Entrate
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Il Mod. 770/ORDINARIO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a
comunicarei dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati
nell’anno 2014 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi
alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti
d’imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2015 presentando il
modello 770/2015 ORDINARIO
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4. Agenzia Entrate –Provvedimento 19 febbraio 2015 - Specifiche tecniche per la compilazione 770 semplificato –
sito Agenzia Entrate
Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,
per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2014 e
gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai
soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di
fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi e i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata
nell’anno 2014 per il periodo d’imposta precedente.
Con il provvedimento in questione sono definite, nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 770/2015
Semplificato, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo che provvedono direttamente
all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla
trasmissione.
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5.Agenzia delle Entrate – Provvedimento 23 febbraio 2015 – Accesso al 730 precompilato- sito Agenzia Entrate
I contribuenti beneficiari del 730 precompilato
Per il primo anno di avvio sperimentale, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti in
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a)aver percepito, per l’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt 49 e
50, co 1, lett a), c), c-bis), d), g), in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini
all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;
b) aver presentato, per l’anno d’imposta 2013, il mod. 730 oppure il mod Unico persone fisiche, pur
avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione 730 precompilata viene predisposta
anche nei confronti dei contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730,
hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.
La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il
contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della
elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata,
effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
Quali dati sono ricompresi nel 730 precompilato
Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso delegati accedono ai seguenti documenti:
a) dichiarazione dei redditi precompilata;
b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate,
con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseritinella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti
informative
Per l’anno d’imposta 2014 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti
oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi :
-quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
-premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
-contributi previdenziali e assistenziali.
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L’Agenzia delle entrate inserisce altresì nella dichiarazione 730 precompilata i dati relativi alle spese pluriennali
derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Modalità per accedere ai 730: possono accedere :
-direttamente il contribuente attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, previo
inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o tramite le credenziali dispositive
rilasciate dall’INPS;
-i contribuenti tramite sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato che acquisiscono preventivamente
dal contribuente la delega unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in
formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente . I soggetti delegati devono aver
prestato l’assistenza fiscale , esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini
all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730
precompilata. Essi possono accedere a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione
all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, o Fisconline
In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti risultanti
dal 730 di cui al p. 3.1 del provvedimento ,relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili
all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle
proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o
modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio accettata o modificata
Ogni altra specifica tecnica è contenuta nel provvedimento
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6.Agenzia delle Entrate – Risoluzione 24 febbraio 2015 Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Iscrizione
nell’Anagrafe delle ONLUS. - Art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125
La risoluzione riguarda le modalità di iscrizione delle ONG all’Anagrafe delle Prestazioni
In base all’art. 32 co. 7 - l.n. 125/20124 è stabilito che le ONG già riconosciute “idonee”, ai sensi della l. n. 49 / 1987,
alla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2014 (29 agosto 2014) - qualora vogliano mantenere la qualifica di
ONLUS (attribuita ex lege dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460) - devono presentare istanza di
iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, tenuta presso le direzioni regionali di questa Agenzia
L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS avviene mediante la presentazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONG richiedente, dell’apposito modello di
comunicazione (approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 e reperibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione riservata al non profit) per le ONG riconosciute idonee al 29 agosto 2014
Per altre specifiche tecniche si rinvia al testo della risoluzione
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7. Regione Lazio – Contributi per il potenziamento delle attrezzature necessarie della Polizia locale –Modifica
elenco dei Comuni ammessi a contributo della II fascia ( con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti)Determinazione 18 febbraio 2015, n. G01539 modifica dell'allegato n. 2 "Elenco dei Comuni ed Unioni dei Comuni
ammissibili appartenenti alla II^ FASCIA- B.U.R.Lazio
Breve sintesi
L’art. 8 co. 1 a) della L.R. n. 1/2005 è stata prevista la concessione da parte della Regione agli enti locali di un
contributo per potenziare i corpi e i servizi della Polizia Locale , secondo modalità definite con delibera di Giunta
regionale. Il contributo complessivo richiesto è stato ripartito in percentuale tra i Comuni di I fascia (fino a 5000
abitanti) , Comuni di II fascia tra 5001 e 10.000 abitanti e Comuni di III fascia oltre i 10.000 abitanti
Con la DGR 5 agosto 2014, n. 529 sono state definite le modalità di valutazione delle domande con applicazione
di 4 parametri e con i punteggi graduati :
1. tipo di attrezzatura da acquistare ( es. autoveicoli , motocicli, informatica , etc)
2. rapporto tra popolazione residente al centro e quella residente in periferia ;
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3. frequenza nella percezione di contributi per cui meno è la frequenza , più alto è il punteggio assegnabile
4. incremento della popolazione in determinati periodi dell’anno per cui maggiore è l’aumento più alto è il
punteggio
Con la determinazione 17.09.2014 G13113 è stato approvato l’avviso pubblico che i Comuni avrebbero dovuto
trasmettere entro 20 giorni dalla data di pubblicazione .La regione in base alle disponibilità finanziarie per fascia di
Comuni ha redatto le graduatorie
Per la provincia di Latina sono stanziati i Contributi per i Comuni di Sermoneta, (II fascia) Aprilia (III fascia) con
acconto del 70% a carino anno 2014 e 30% a carico anno 2015 , risultanti ammessi a contributo .
Sono risultati ammissibili a contributo i Comuni :
I fascia: Lenola, Ventotene, Ponza, Rovvagorga, Maenza, Prossedi, Castelforte , Bassiano, Norma ;
II fascia : Sonnino e S.Felice Circeo
III fascia :Gaeta, Cisterna, Formia , Sabaudia, Itri,Priverno , Cori, Pontinia, Terracina, Fondi e Sezze.
Con la determinazione del 18 .02.2015 è stata ricompresa nella graduatoria dei Comuni di II fascia (tra 5001 e 10.000
abitanti ) il Comune di Gallicano che per errore della Regione non era stato inserito tra i Comuni ammissibili
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8. Regione Lazio – Deliberazione Giunta Regionale 30.12.2014, n. 929- Contributi a favore delle famiglie in
difficoltà per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 9, Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 "Legge di
stabilità regionale 2014"
La gestione dei procedimenti per l’assegnazione dei contributi è stata affidata a Sviluppo Lazio s.p.a. società in
house della Regione Lazio
Destinatari dei contributi sono
i nuclei familiari, con capacità reddituale e patrimoniale ridotte, che intendono acquistare la prima casa .
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi conviventi, da conviventi more uxorio oppure nuclei
monoparentali; in presenza di figli , gli stessi devono risultare co-residenti e fiscalmente a carico. Fanno parte
altresì del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali fino al III° grado purché dimostrino la stabile
convivenza con il richiedente, per un periodo non inferiore ai 2 anni.
I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione dell’Avviso ( 15.01.2015) sono i
seguenti:
a) cittadinanza italiana o di paese membro dell’U.E.;
b) aver dimorato nel Lazio, con residenza anagrafica, continuativamente da almeno 5 anni fatti salvi i figli nati nel
suscritto periodo;
c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi,
ovunque ubicati sul territorio nazionale o della U.E.;
d) non aver già beneficiato di agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l’acquisto, la costruzione
o il recupero di abitazioni, fatta eccezione per le detrazioni di cui all’art. 16-bis, del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle
imposte sui redditi).
Il nucleo familiare:
-deve essere percettore, alla data di pubblicazione del bando (15.01.2015), di un reddito imponibile ai fini IRPEF,
come desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non inferiore ad € 10.000,00;
- non deve al contempo aver avuto, nell’anno 2014, un reddito il cui valore ISEE, valutato in base alla vigente
normativa, sia superiore a € 30.000
Determinazione del contributo
Il contributo a fondo perduto è determinato in misura corrispondente al 10% del costo dell’abitazione, comprese le
eventuali pertinenze, e comunque fino ad un massimo di € 10.000
In fase di istruttoria, il contributo è determinato sulla base del costo dell’abitazione dichiarato in domanda.
In fase di erogazione, tale contributo può essere eventualmente modificato solo in diminuzione, a seguito della
verifica dell’effettivo costo dell’abitazione, come risultante dall’atto di compravendita .
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di contributo, debitamente sottoscritta, deve essere presentata utilizzando in via esclusiva il modulo,
approvato con prossima determinazione del Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e
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Politiche abitative.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione della determinazione
del Direttore della Direzione regionale Infrastrutture nel BURLazio (Comunicato 4 febbraio 2015) .La
determinazione sarà resa nota sul sito della Regione Lazio – URP- sez. Circolari e Comunicati .
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9 INPS - HCP 2014 - differimento del termine di scadenza di presentazione delle domande per accedere alle
prestazioni di assistenza domiciliare, di cui all’Avviso pubblicato in data 29 gennaio 2015 sul sito INPS ,
E’ stato pubblicato il 30 gennaio 2015 il bando per la realizzazione del programma Home Care premium (
contributo per gli utenti che necessitino del servizio di assistenza domiciliare). Nell’ambito accreditato del
distretto socio sanitario Fondi Terracina , Comune capofila del progetto è stato individuato nel Comune di Fondi.
Il progetto prevede l’erogazione a carico del fondo INPS di contributi per soggetti iscritti alle banche dati INPS ,
dipendenti , pensionati pubblici , loro conviventi , familiari di I grado non autosufficienti che facciano richiesta
entro le 12 del 27 febbraio 2015 del contributo. Per la richiesta è Previsto l’accesso telematico e la compilazione di
modulistica cui si accede con acquisizione di PIN , inserendo il c.f. e la cittadinanza .
Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2015
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10. INPS –CIRCOLARE 20.febbraio 2015, n. 48 Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai
Comuni. Nuove soglie ISEE
le domande di assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori presentate entro il
31 dicembre 2014 saranno valutate sulla base delle soglie ISE di cui alla circolare n. 29 del 2014 .
Per le domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all’anno 2014, le soglie dell’ISEE rivalutate, si
applicano soltanto:
a) ai richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli
nati precedentemente a tale data;
b) ai richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minorenni per l’anno 2014.
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni concesso dal Comune
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto specificati alla lett. b) per l'anno 2014 è pari,
nella misura intera, a € 141,02.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, è pari a
Euro 8.538,91.
Assegno di maternità l’importo dell’assegno mensile di maternità (per i soggetti specificati alla lett a), spettante
nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014
al 31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.691,05.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2014, è pari a Euro 16.921,11.
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11. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Requisiti punti di raccolta gioco
E’stato pubblicato in data 20 febbraio 2015 sul sito AAMS il documento che descrive le modalità con le quali i
“Titolari di raccolta scommesse in rete fisica” che, a seguito della procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1,
comma 643 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, hanno aderito alla procedura semplificata di cui alla circolare
n. R.U.0013108 del 3 febbraio 2015, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) le
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dichiarazioni di sussistenza dei requisiti relativi ai punti di raccolta di gioco. La procedura è disponibile a decorrere
dal 23 febbraio 2015 e, comunque, potrà essere utilizzata dal Titolare solo a partire dalla data di sottoscrizione del
disciplinare per la raccolta delle scommesse
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12. .Ministero Sviluppo Economico -Comunicato Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle
imprese di 102 societa' cooperative aventi sede nella regione Lazio. in GU n.44 del 23-2-2015
Con il comunicato il M.I.S.E. fa conoscere che e' stato avviato il procedimento per la cancellazione dal registro
delle imprese delle societa' cooperative in liquidazione ordinaria elencate nell' elenco in allegato
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13. Tar Latina- sentenza 23 febbraio 2015, n. 183 – Sospensione attività di gioco d’azzardo in locale bar
Il ricorso è presentato dal rappresentante legale di una società contro il Ministero dell’Interno per ottenere
l’annullamento del provvedimento di sospensione per 6 giorni della licenza relativa all’esercizio pubblico .Il
ricorrente ha in particolare lamentato che non vi è stata l’osservanza delle regole che consentono la
partecipazione al procedimento
Il ricorso è respinto
La sospensione è stata disposta in applicazione dell’art. 100 T.U.Ll.P.S. , in quanto nell’esercizio è stato accertato
lo svolgimento palese e non occasionale di gioco d’azzardo .L’accertamento è scaturito da una attività di
indagine e dal rapporto finale della squadra mobile , per cui è stato rilevato che nell’esercizio si svolgeva una
attività pericolosa socialmente .
La garanzia partecipativa non è stata rispettata proprio per l’urgenza di adottare gli atti necessari , una volta
verificata la sussistenza abituale di attività di gioco d’azzardo. La misura della sospensione dell’attività , avente
natura cautelare, è stata motivata da ragioni di urgenza, atte ad esonerare l’Amministrazione dalla comunicazione
all’interessato dell’avvio del procedimento
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14. Regione Lazio –Avviso 17 febbraio 2015 – Comune di Sabaudia – Rilascio di concessione di derivazione d’acqua
pubblica
sotterranea
–
B.U.R.Lazio
24.02.2014
,
n.
16
–Suppl.
1
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L’ARGOMENTO
I CONTRIBUTI
Costituzionale.
DI SOLIDARIETA’ .Le sentenze n. 223/2012 e n. 116/2013 della Corte
“Rene tene, verba sequentur
Nessuna retorica nell’argomento , ma l’adeguatezza del significante impressa dalla frase
“Fissa il concetto , le parole seguono da sé”, appare pertinente per comprendere che , una
volta individuato il principio (in questo caso costituzionale) , le pronunce, di accoglimento
o di rigetto ( tralasciando le altre tipologie ) della Consulta, seguono “l’” iter logico .Il
criterio , non vale soltanto per l’organo costituzionale , ma per ogni giudizio finale da
motivare in fatto e in diritto, che abbia come parametro di riferimento una fonte giuridica
vincolante (raramente solo equitaria)
Le sentenze “remind” , ancora attuali, della Corte Costituzionale , anche e non solo perché
riguardanti , tra gli altri, i pubblici dipendenti , sono complesse e articolate , ma la
trattazione che segue sarà il più possibile semplificata .Per non aggravare la lettura si
eviterà di riportare i testi integrali delle normative che potranno essere visionati alle
pagg. 39 e 40
Il decisum ha avuto per oggetto la illegittimità costituzionale dei cosiddetti “contributi di
solidarietà” , variamente strutturati
Infatti :
1.e’ contributo di solidarietà ,la disapplicazione degli adeguamenti retributivi
categoria dei magistrati ( art. 9 co. 22 -I periodo d.l. n. 78/2010);
della
2.è contributo di solidarietà ,la riduzione dell’indennità speciale dei magistrati ( art. 9 co.
22- II periodo d.l. n. 78/2010);
3.è contributo di solidarietà, la riduzione dei trattamenti economici di pubblici dipendenti
anche di qualifica dirigenziale, da applicare al superamento di determinate soglie di
trattamento economico onnicomprensivo (art.9 co. 2- d.l. 78/2010)
4.è, infine, contributo di solidarietà la trattenuta di quote percentuali di trattamenti
pensionistici in caso di superamento di determinate soglie , individuate dal legislatore (
art. 18 co. 22 bis – d.l. n. 98/2011)
Si tralascia l’ultima questione di costituzionalità ,definita con la sent. n. 223/2012 sollevata
in materia di disciplina applicabile per i TFR dei dipendenti pubblici ,in quanto non a
comune denominatore “contributo di solidarietà”, e che ,comunque, non ha modificato la
modalità di formazione dei trattamenti dei dipendenti pubblici e di quelli privati
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Tra le quattro forme di contributo di solidarietà , la Corte Costituzionale , ha ritenuto
illegittime costituzionalmente le ultime tre , per violazione , tutte , degli artt. 3, 23 e 53
della Costituzione .
La prima questione ,
che
prevedeva il contributo solidaristico sottoforma di
disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all’art. 3 – T.U.P.I come disciplinati dall’art. 1 della l. n. 97/79, è
stata invece esaminata con riferimento ai principi costituzionali sancìti negli artt.3, 101,
102, 104 e 108 ,articoli , le cui disposizioni
richiamano l’osservanza ineludibile della
garanzia di indipendenza e autonomia dei magistrati rispetto ad ogni altro potere dello
Stato .
L’adeguamento automatico, cioè previsto ,per garantire l’indipendenza dei magistrati da
ogni altro potere dello Stato (gia in sent. 1/78 Corte Cost.) deve essere salvaguardato
anche sotto l’aspetto economico , evitando che i magistrati siano sottoposti a
rivendicazioni anche contingenti da parte di altri poteri .
Le altre 3 questioni , come gia evidenziato , pur’esse accolte, sono state esaminate sulla
base dei principi di eguaglianza sostanziale e formale da realizzare nell’applicazione dei
prelievi tributari .
La Corte Costituzionale ha ravvisato che, sia la riduzione dell’indennità speciale dei
magistrati corrisposta in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento
della loro attivita' e commisurata soltanto all’attività effettivamente svolta , sia la
riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici contrattualizzati , sia anche la
riduzione dei trattamenti pensionistici per quote percentuali applicate a fasce di pensioni ,
sono “prelievi tributari”
Quali sono gli elementi costitutivi di un prelievo tributario?
I presupposti affinchè si sia in presenza di un prelievo tributario sono :
-la realizzazione di una decurtazione patrimoniale senza che rilevi la volontà del soggetto
passivo,
-la destinazione delle risorse finanziarie prelevate da alcune categorie di soggetti (in
questo caso, magistrati , dipendenti pubblici contrattualizzati e pensionati “benestanti” ),
-l’applicazione delle misure non nell’ambito di un rapporto di lavoro
corrispettive , in costanza cioè di un sinallagma , e a prescindere da esso,
a prestazioni
-la doverosità della prestazione a carico di talune categorie di cittadini
42
Una volta stabilito che si tratta di contributi solidaristici sottoforma di prelievi tributari,
perché le disposizioni contenute nel d.l. n. 78/2010 contravvengono alle disposizioni degli
artt., 3 e 53 della Costituzione?
“Rena tene” - I principi costituzionali in base all’ art. 53 della Cost
Il primo : “tutti i cittadini e non cittadini sono soggetti all’obbligo di pagare i tributi”
.Questo è un correlato fondamentale del principio di eguaglianza, affermato sin dal
sorgere dello stato moderno .(universalità della contribuzione ) ;
il secondo principio : ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche secondo la propria
capacità contributiva , ossia secondo la propria possibilità di partecipare al carico delle
spese, quale può dedursi dalla proprietà di un bene piuttosto che dalla titolarità di un
reddito ;
il Terzo principio posto in relazione con l’art. 3 co. 2 è quello della progressività .In base
all’orientamento della Corte Costituzionale ,spiegava Crisafulli , mentre il principio della
capacità contributiva è vincolante , nel senso che le leggi in contrasto con esso , sono le
illegittime costituzionalmente , la progressività pone soltanto una direttiva per il
legislatore (V.Crisafulli-lezioni di diritto costituzionale-Cedam 1984)
“Verba ( in questo caso scripta) sequentur”
I sacrifici patrimoniali non sono avvenuti rispettando il principio di universalità , avendo
il legislatore realizzato una diminuzione patrimoniale dei trattamenti retributivi o
patrimoniali soltanto per alcune categorie di cittadini ,diminuzione che come per la
categoria di “pensionati agiati” , non è stata limitata temporalmente. Pertanto, la
Consulta ha ritenuto infondata e irragionevole una deroga al principio dell’universalità
, deroga che ha comportato il realizzarsi di una disparità di trattamento non tra
dipendenti o tra dipendenti e pensionati , ma tra tutte le categorie di cittadini e non ,
dandosi per scontato , che i trattamenti colpiti dalle norme del d.l. 78 , fossero , in via
esclusiva, quelli più ingenti e senza tener conto del principio della “parità di prelievo a
parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante “ da applicare nei confronti
dell’intera” platea dei soggetti passivi “ (non per alcuni soltanto) .
“Universalità dell’imposizione” , a sua volta,specifica la Consulta., non significa imporre
una tassazione uniforme con criteri identici per tutti i cittadini ; essa richiede ,piuttosto,
che il sistema sia improntato a criteri di progressività collegati tuttavia al principio di
eguaglianza.
Il principio di universalità vuole, cioè , che “tutti i cittadini “ concorrano alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva senza che si attuino trattamenti in
pejus , cioè peggiorativi, soltanto a danno di alcune categorie
Individuati i princìpi costituzionali, l’iter logico giuridico ha portato dunque la Corte
Costituzionale a dichiarare illegittime costituzionalmente le disposizioni di legge disciplinanti i
contributi di solidarietà
43
Due precisazioni di principio conclusive :
- l’una , riferita ai contributi di solidarietà pensionistici :la Corte Costituzionale ha
ritenuto irragionevoli i prelievi tributari riferiti alle pensioni, poiché colpiscono
trattamenti economici
da considerare come retribuzioni differite e ormai
consolidate . Il prelievo cioè graverebbe su redditi ormai stabili nel loro ammontare
e collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini, che hanno esaurito la loro
vita lavorativa, rispetto ai quali non è più possibile ridelineare prestazioni
corrispettive come se il rapporto di lavoro sussistesse ancora ( sent.116/2013) ;
- l’altra , riferita al “come” il legislatore possa introdurre misure ablatorie o
comunque deteriorative per alcune categorie di lavoratori , stante la necessità
finanziaria del Paese ( sent.n. 223/2012)
La Corte Costituzionale su questo secondo punto , ha evidenziato che il legislatore può
intervenire introducendo meccanismi .di adeguamento stipendiale , anche attraverso un
generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego ,quando la
situazione economica lo richieda .Tuttavia, la misura deve essere temporanea , dimodochè
la sospensione delle garanzie stipendiali sussista non oltre il periodo necessario e non
diventi misura stabile .Cioè non si possono assumere misure economiche sfavorevoli
oltre il periodo necessario per rimediare alla situazione emergenziale del Paese e che
ricadano su alcune tipologie di lavoratori pubblici
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Testi delle disposizioni -estratte da sito giuridico Bosetti e Gatti
Art. 9 co 22.- d.l. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010
Per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti
degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 20132015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per
l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale
l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e
2013, è ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno
2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo
Art. 9 co. 2 d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010
In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal
1 ° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche
di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000
euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento
economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità
corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo
dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali,
anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto
stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la
riduzione prevista nel presente comma
Art. 18 co. 22 bis – d.l. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011
In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1º agosto 2011 e fino al 31
dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al
10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro; a
seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore
a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano
prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo
di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento,
all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è
preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base
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dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, e
successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione
della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le
somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il
trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all’entrata del bilancio dello Stato.]
Testi degli articoli della Costituzione
Art. 3 –
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso,razza,
lingua , religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali.
E compito delle Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale , che , limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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