Evento 2007 - Nota AITech-Assinform su

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Evento 2007 - Nota AITech-Assinform su
Circolare Agenzia delle Entrate su Conservazione Sostitutiva
Le Osservazioni di AITech-Assinform
Dicembre 2006
La recente emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare 36/E, del 6
dicembre 2006, con oggetto “Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 – Modalità di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in
diversi tipi di supporto”, pubblicata ad oltre 34 mesi di distanza dal decreto cui fa
riferimento, rappresenta un fatto molto importante per il nostro Paese.
Consente, infatti, di poter conservare i documenti rilevanti ai fini fiscali su supporto
elettronico o digitale, sostituendo l’obbligo della sola conservazione su supporto cartaceo.
Con risparmi evidenti per tutto il sistema industriale italiano, pubblico e privato. E in linea
con la logica della dematerializzazione dei documenti, di fatto già in atto presso molte
imprese, ma frenata, nel suo sviluppo, proprio dalla mancanza di un’adeguata normativa a
supporto.
Normativa che già era stata emessa all’inizio del 2004 ma che, in assenza della circolare
esplicativa, non trovava piena attuazione.
Oggi, grazie anche al contributo fornito dalla nostra Associazione – che ha affiancato gli
esperti dell’Agenzia delle Entrate nella stesura della Circolare, soprattutto per gli aspetti
relativi alla tecnologia – il nostro Paese ha la possibilità di fare un salto di qualità nella
digitalizzazione del sistema e, di conseguenza, nel risparmio reale a vantaggio delle
aziende italiane.
I punti rilevanti della Circolare
Con riferimento all’articolato della Circolare, qui si evidenziano gli importanti chiarimenti
forniti dalla Circolare stessa – rilevati da AITech-Assinform - che riguardano
principalmente i seguenti punti:
- La possibilità di gestire in modo separato la conservazione di fatture, emesse e
ricevute, siano esse elettroniche o analogiche (cartacee).
- L’intervento del pubblico ufficiale solo nei casi di conservazione di documenti
analogici originali unici.
- La discrezionalità del contribuente riguardo ai termini/tempi di conservazione delle
fatture analogiche.
- La definizione del momento in cui si considera concluso il processo di
Conservazione Sostitutiva e, di conseguenza, di quando ci si può disfare, senza
ulteriori formalità, della carta relativa ai documenti conservati.
- La non obbligatorietà di inviare all’Agenzia delle Entrate l’impronta dell’archivio di
conservazione, fintantoché non sarà emanato il provvedimento relativo.
- La non obbligatorietà, in fase di ispezione, di portare in Conservazione Sostitutiva i
libri e registri richiesti dai verificatori (come poteva dedursi da quanto riportato dalla
precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2005), ma il persistere della
possibilità di “congelare” suddetti documenti su carta (come fino ad oggi richiesto),
salvo il caso in cui il contribuente non fosse già attrezzato per la Conservazione
Sostitutiva di tali documenti.
I risparmi per il sistema e lo sviluppo per il mercato IT
Solo a titolo esemplificativo, si ricorda che recenti autorevoli analisi hanno evidenziato
come il potenziale risparmio annuale derivante da applicazioni di Fatturazione Elettronica
e Conservazione Sostitutiva sia dell’ordine dei 14 miliardi di Euro.
Data la struttura delle aziende nazionali e la burocrazia tipica del nostro sistema, è di fatto
la Conservazione Sostitutiva dei documenti cartacei rilevanti ai fini tributari che consente di
iniziare a capitalizzare su tali risparmi.
Le aziende, dal canto loro, sentono l’esigenza - ed hanno la volontà - di puntare sulla
dematerializzazione, come recentemente rilevato dall’Osservatorio sul Documento Digitale
(NetConsulting per InfoCamere), che ha rimarcato come gran parte di queste (ben il 69,2
% degli intervistati) vedano nel Ciclo Passivo il principale potenziale di riduzione dei flussi
cartacei, mentre attribuiscono alla conversione dei documenti, da formato cartaceo a
formato digitale, un’importanza misurabile con un indice di 4,3 in una scala da 0 a 5.
Per quanto concerne, poi, l’intero processo amministrativo, che va dall’ordine, alla
consegna, alla fatturazione fino al pagamento/incasso, qualora fosse completamente
automatizzato, con l’emissione e l’elaborazione diretta di documenti in formato elettronico
potrebbe portare alle aziende coinvolte un risparmio superiore al 65%.
L’azione dell’Associazione, finalizzata a dare al nostro Paese una normativa adeguata a
quanto avviene in altri Paesi evoluti, sottende anche un obiettivo rilevante, connesso con i
fini dell’Associazione stessa, che consiste nel permettere l’apertura di nuovi mercati,
relativamente alle tecnologie e alle soluzioni informatiche, con benefici per tutto il sistema
delle imprese, fornitrici e clienti delle suddette soluzioni (la possibilità di ricorrere alla
Conservazione Sostitutiva, in particolare per i documenti rilevanti ai fini tributari, si stima
possa rappresentare, per i primi tre anni, un potenziale di circa 1,2 miliardi di Euro per il
mercato IT che, nel prossimo anno, potrebbe far crescere il mercato della Gestione
Contenuti nazionale di circa 5 punti percentuali). Si ritiene infatti, soprattutto in ambiti a
forte specializzazione, come quello della dematerializzazione e della Cconservazione
Sostitutiva, che il ruolo delle aziende competenti sia indispensabile per lo sviluppo di
queste soluzioni e sia anche una garanzia per il mercato stesso.
Alcune osservazioni dell’Associazione
E’ opportuno ricordare che i punti esposti più sopra, con le relative soluzioni normative
adottate, sono oggetto dell’Istanza di Consulenza Giuridica, inviata dall’Associazione alla
Agenzia delle Entrate il 23 gennaio 2006 e discussa con esponenti della stessa, in modo
più che esauriente.
Il colloquio continuativo mantenuto con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e i risultati
ottenuti, convincono l’Associazione del fatto di aver avuto un ruolo fondamentale, non solo
nell’ottenimento di istanze ritenute rilevanti per il mercato, ma anche nella modifica di
passaggi delicati, contenuti nel Decreto, che sono stati opportunamente inseriti nella
Circolare esplicativa.
All’Istanza Giuridica presentata dall’Associazione non è ancora pervenuta risposta
formale. Il contenuto della Circolare 36/2006, di fatto, risponde a numerosi quesiti posti
nell’Istanza. Rimangono inevasi i seguenti quesiti:
•
•
l’inutilità di inviare all’Agenzia delle Entrate l’impronta dell’archivio;
l’inutilità (con il conseguente costo) di stampare i documenti che le norme
richiedono, se questi sono poi oggetto di Conservazione Sostitutiva.
L’Associazione si impegna, comunque, ad avere riscontro dell’Istanza presentata, in modo
da poter completare il quadro dei riscontri ai quesiti posti all’Agenzia.
Inoltre, andando ad analizzare il testo della Circolare in esame, si notano, non certo dal
punto di vista fiscale/tributario, una serie di “ingenuità” di carattere tecnologico che non
hanno, però, influito sulla sostanza delle disposizioni.
Bisogna, peraltro, dare atto all’Agenzia delle Entrate di aver compiuto un ingente sforzo
per comprendere le tecnologie coinvolte e per dare una certa coerenza al Decreto cui la
Circolare 36/2006 fa riferimento che, ad onor del vero, aveva originato più perplessità che
certezze.
Conscia della complessità delle tecnologie che influenzano i processi di
dematerializzazione, l’Associazione intende a mettere a disposizione dell’Agenzia e del
Ministero stesso le proprie qualificate risorse, per definire un piano di formazione sulle
stesse, da attuare sul territorio.
Infine, vale la pena sottolineare il particolare momento di “transizione” che si sta
attraversando, nel passaggio (inevitabile e di fatto già avvenuto), tra documento cartaceo
e documento informatico.
Dimostrazione concreta di questo processo di transizione è la sempre più diffusa
convinzione che il parallelo, fin qui molto utile, tra i due tipi di documento, non regga più e
che si debba fare ogni sforzo per concentrarsi su cosa in effetti rappresenti l’attuale
scambio di informazioni in formato digitale.
Prova ne sono le encomiabili deroghe “sperimentali” che stanno prendendo forma
(dall’articolo 51 della legge 266/2005, all’articolo 4 del Disegno di legge recentemente
approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro Nicolais) e che consentiranno
una qual forma di sperimentazione, prima di stendere norme che implicano tecnologie e
comportamenti poco noti.
L’auspicio è che la sensibilità che ha condotto a tali comportamenti si affini, consentendo
di perfezionare le norme esistenti, rendendole più aderenti alla realtà ed agli scenari ed
agli standard internazionali; un buon contributo potrebbe essere la stesura delle Regole
Tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale che sarebbero in
grado di fornire al paese strumenti di efficienza ed innovazione non certo trascurabili.