Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 11-02-2016, n. 2777

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Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 11-02-2016, n. 2777
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 11-02-2016, n. 2777
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
“La CTR di Milano ha respinto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n.
68/02/2008 della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso di C.S. e S.R. - ed ha così annullato
l'avviso liquidazione ed irrogazione sanzioni afferente ad imposta registro, ipotecaria e catastale su
atto di compravendita di immobile residenziale, avviso fondato sulla revoca dell'agevolazione per
l'acquisto della prima casa (per omesso tempestivo trasferimento della residenza presso l'immobile
oggetto della vendita entro il termine di mesi diciotto previsto dall'arti della tariffa parte prima, nota
II-bis, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986).
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per ciò che qui ancora rileva) che il tardivo
trasferimento della residenza degli acquirenti rispetto al termine di mesi 18 dall'acquisto potesse
ritenersi giustificato per l'esimente della forza maggiore: per quanto il ritardo si fosse protratto per
16 mesi, il trasferimento della residenza era stato effettuato quando si erano potuti ultimare i lavori
di ristrutturazione, i cui ritardi erano da imputare a cause non dipendenti dalla volontà degli
appellati e verificatesi dopo l'acquisto della casa. Per quanto invece attiene alla circostanza che gli
acquirenti avessero protestato di avere il centro dei propri interessi economici nello stesso comune
ove trovasi l'abitazione (Bergamo) ciò era stato oggetto di prova documentale, sicchè anche per
questa ragione essi avevano diritto a fruire della disciplina di agevolazione. L'Agenzia ha interposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione
di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art. 1 nota II-bis della tariffa
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) la parte ricorrente - dopo avere premesso che i contribuenti
avevano chiesto in atto notarile di poter usufruire delle menzionate agevolazioni dichiarando di
voler stabilire la propria residenza nel comune di Bergamo entro il termine di legge, senza poi
ottemperarvi tempestivamente - si doleva che la CTR - nel riconoscere l'esimente della vis maior avesse violato la regola che ne prevede la ricorrenza "solo nei casi eccezionali, inevitabili ed
imprevedibili".
Invero, è tale solo l'impedimento oggettivo e non prevedibile, così da non poter essere evitato,
mentre il giudicante lo aveva ricollegato alla semplice effettuazione dei lavori necessari a rendere
idonea l'abitazione, i quali non potevano che essere preventivati a fronte di un acquisto di sì ingenti
proporzioni, così che gli acquirenti avevano di certo "accettato il rischio" di non portare a
compimento i lavori di ristrutturazione entro il necessario termine. Il motivo appare fondato e da
accogliere.
Esso concerne il thema dell'oggetto dell'onus probandi di cui è gravato il contribuente che perora la
conservazione del beneficio di cui si tratta, nonostante l'inutile decorso del termine di legge. Si
tratta di dare la prova dell'esistenza e della consistenza di quell'impedimento integrante gli estremi
della forza maggiore che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idonea a giustificare
il ritardato adempimento dell'onere di assumere la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile
per il quale si è fruito del beneficio della riduzione delle imposte connesse alla registrazione del
contratto di vendita, anche se detto impedimento si riferisce proprio e puntualmente all'intento di
assumere la residenza nell'immobile da destinare a prima casa di abitazione e non più
genericamente al comune in cui detto immobile è collocato. Secondo il prevalente indirizzo di
legittimità, infatti, la prova dell'esistenza di un impedimento riferito specificamente all'unità
immobiliare destinata a diventare casa di abitazione può costituire idonea integrazione dell'esimente
perchè è espressione adeguata e concludente del frustrato tentativo di realizzare l'onere previsto
dalla legge per la conservazione del beneficio (in questo senso si sono pronunciate Cass. Sez. 5,
Sentenza n.13177 del 11.6.2014; Cass. sez. 5, Sentenza n.7067 del 26.3.2014; Cass. sez.5, Sentenza
n.14399 del 7.6.2013). Di quest'ultimo, per solito, l'acquirente si rappresenta l'adempimento proprio
con la valorizzazione dell'unità abitativa acquistata, sicchè non è agevole (allorquando ab externo
subentra una situazione impediente) tramutare - nel breve volgere del tempo residuo rispetto a
quello concesso ex lege - le modalità di realizzazione dell'intento. E quindi l'impedimento riferito
proprio all'unità abitativa acquistata funge da sintomo di quella vicenda di "forza maggiore" che ha
concretamente impedito il trasferimento della residenza nel comune in cui l'immobile è sito, alla
stessa stregua di come - sovente - la realtà identifica la porzione di un ente come espressione del
tutto.
Ciò posto, però, come la parte qui ricorrente ha rammentato, compete alla medesima parte
contribuente (che è onerata della dimostrazione dei presupposti per avvalersi della sospensione del
termine normativamente previsto) allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la
esistenza e consistenza, in relazione a tutti quei requisiti identificati dalla giurisprudenza come
indefettibili elementi dell'istituto della forza maggiore, non solo per la specifica tipologia di onere
qui in considerazione ma anche in via generale (in termini, tra le altre, si vedano Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15534 del 11/06/2008; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6821 del 20/03/2009).
La parte ricorrente si duole, in specie, del fatto che il giudicante nulla abbia concretamente
registrato in ordine alla sussistenza dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità e sul punto non
può che convenirsi. Il giudicante si è infatti limitato a registrare che i ritardi "sono da imputare a
cause non dipendenti dalla volontà degli appellanti" ed a "cause verificatesi dopo l'acquisto della
casa" (ed ha perciò correttamente identificato il carattere della non imputabilità dell'evento) ma
nulla ha detto e positivamente accertato in ordine agli ulteriori necessari requisiti di cui si è detto.
Si tratta di difetto di accertamento dei requisiti necessari di legge che ridonda in vizio di falsa
applicazione, come già la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto con pronunce concernenti la
stessa materia qui in esame o altre. Tra le prime si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7067 del
26/03/2014: "In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa"
postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza
dell'acquirente, che quest'ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi
dall'atto, altrimenti verificandosi l'inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente
verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge,
salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al
contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di
mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche
disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a
quello di un immobile già edificato" (analogamente anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14399 del
07/06/2013; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 4800 del 10/03/2015 e Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 5015
del 12/03/2015).
Tra le seconde si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 29/04/2010: "In tema di sanzioni
amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione
dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla
colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta all'art. 45 cod.
pen., rimanendo integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare
positivamente mediante specifica indagine" (analogamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9738 del
25/07/2000).
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione della medesima disciplina
valorizzata in relazione al primo motivo, oltre che sulla violazione dell'art. 2697 c.c.), la parte
ricorrente si duole della ulteriore ed autonoma ratio decidendi alla quale è improntata la pronuncia
impugnata, per la parte in cui la CTR ha ritenuto che gli acquirenti fossero comunque provvisti dei
requisiti ai fini del godimento del beneficio, avendo dimostrato di "avere il centro dei propri
interessi economici nello stesso comune di Bergamo". In tal modo, la CTR aveva omesso di
considerare che di questo presupposto gli acquirenti avrebbero dovuto fare esplicitazione già in atto
di acquisto, nel quale - invece, come si è detto - avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà
di trasferire in Bergamo la propria residenza entro il termine di legge.
D'altronde, la norma si riferisce all'attività principale e non ad una qualunque attività, di che i
ricorrenti non avevano fornito la prova, così come non avevano provato che già all'epoca
dell'acquisto avessero avuto l'asserito centro dei propri interessi nel comune di Bergamo. Anche
detto motivo appare fondato e da accogliersi.
La previsione normativa è così Conformata: 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento
agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro
diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la
propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o
esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano
emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve
essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b)......
Per quanto la dianzi trascritta norma di legge prescriva (come ha protestato la parte
controricorrente) che sia, indefettibilmente e a pena di decadenza, dichiarata in atto la sola
intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile
entro il termine di mesi 18, e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri
requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, non vi è dubbio
alcuno che la prospettazione - nel contesto dell'atto di acquisto- di detto specifico requisito a
fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile "a posteriori" a mezzo
della dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti, perchè
con questi ultimi manifestamente confligge.
Ed invero, non vi sarebbe ragione per l'acquirente di dichiarare l'intenzione di cui si è detto, se egli
già godesse del requisito attuale al momento della stipulazione dell'atto, sicchè appare chiaro che la
legge ha inteso espressamente imporre la dichiarazione di detta intenzione appunto per escludere per implicito- la riserva mentale dell'intenzione di avvalersi di requisiti diversi, ed in specie di
quello dello svolgimento della "attività" (non meglio specificata e da presumersi riferita al lavoro di
qualsivoglia specie) sicuramente difficile da indagare a posteriori, ove si volesse supporre che ne
basti la rievocazione a ritroso.
Di poi, indipendentemente dalla espressa previsione di un espresso termine di decadenza anche a
riguardo dei requisiti diverso da quello qui in esame, non è da credere che di questi ultimi possa non
essere fatta la menzione in atto, non f rinvenendosi nell'ordinamento alcuna ipotesi di istanza per la
concessione di beneficio nella quale possa rimanere elusa la precisa identificazione dei presupposti.
D'altronde, la casistica giurisprudenziale affrontata da codesta Corte ha già avuto modo di lambire
la questione qui controversa in riferimento a situazione che qui illumina "a contrario". E' stato
infatti chiarito che: "In tema di agevolazioni tributarie, non si rinviene nell'ordinamento un principio
generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione è irrevocabilmente
perduta, potendosi anzi, alla luce del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, dedurre il principio
contrario secondo il quale - sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il
beneficio - è possibile rimediare all'erronea imposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare il ricorso avverso l'avviso di liquidazione della
maggiore imposta dovuta per l'acquisto di un immobile a seguito della decadenza del contribuente
dai benefici previsti per l'acquisto della prima casa, aveva ritenuto applicabile la diversa
agevolazione per l'acquisto di immobili di interesse storico o artistico, invocata dal contribuente in
via subordinata, essendo stata avanzata la relativa richiesta nel rispetto del termine di tre anni dalla
data di registrazione dell'atto)". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14122 del 11/06/2010).
Alla luce del trascritto principio, deve senz'altro escludersi che la medesima agevolazione originariamente invocata in ragione dell'esistenza di uno specifico presupposto- possa poi essere
recuperata in ragione di un differente presupposto una volta che si sia accertato inesistente quello su
cui si confidava. Nella specie, la espressa previsione normativa di una falcidia di decadenza
impedirebbe di certo la sostituzione "a posteriori" dei requisiti "attuali" con quello "de futuro",
sicchè non resta che ritenere che sia impedita anche la fungibilità inversa, essendo anche da
escludere che l'ordinamento fiscale possa consentire l'attribuzione di un beneficio con "causa
incerta" Da ultimo, resterebbe comunque la necessità di riformulare la ragione della istanza "nel
rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio", ciò che non potrebbe che significare
la necessità di non valicare il termine di decadenza previsto per l'avveramento della condizione
risolutiva del trasferimento di residenza.
Qualunque sia l'ipotizzabile relazione destinata ad instaurarsi tra le molteplici condizioni alternative
di legge, ciò che è certamente è da escludersi -ai fini della concreta soluzione da assegnare alla
questione di causa- è che l'emersione della fungibilità reciproca tra dette condizioni possa avvenire
al momento della verifica giudiziale dell'esistenza del presupposto originariamente invocato, perchè
ciò sarebbe palesemente preclusivo della facoltà dell'Amministrazione procedente di sottoporne a
verificare la consistenza effettiva. Non resta perciò che concludere che la sentenza impugnata, che
non si è attenuta ai sopra richiamati principi, meriti cassazione, all'esito di che la lite potrà essere
restituita al giudice del merito affinchè questi ritorni ad esaminare le questioni controverse
nell'ottica della corretta applicazione della disciplina di legge. Si ritiene, perciò, che il ricorso possa
essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2015”.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni
scritte, nè memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in
diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.