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LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
LINEE OPERATIVE N. 1
Legge n. 3 del 27.1.2012
PER
COMPOS
Commissione di studio
sulla composizione della crisi
da sovraindebitamento
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
LINEE OPERATIVE N. 1
Legge n. 3 del 27.1.2012
Commissione di studio
sulla composizione della crisi
da sovraindebitamento
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
CONSIGLIO DELL’ORDINE
Presidente:
Mirella Bompadre
Vice Presidente:
Mario Spera
Segretario:
Alessandro Nanni
Tesoriere:
Ferdinando Lombardo
Consiglieri:
Alberto Battistini
Alessandro Bonazzi
Amedeo Cazzola
Romano Conti
Andrea Ferri
Linda Furlan
Mario Fuzzi
Marco Montefameglio
Patrizia Preti
Roberto Rizzoli
Marco Vinicio Susanna
COMMISSIONE DI STUDIO:
Dott. Adolfo Barbieri
Dott. Pierangelo Fino
Dott. Antonio Versaci
Dott. Gilberto Battistini
Avv. Andrea Guerra
ERATIVE N. 1
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
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e n. 3 del 27.1.2012S O M M A R I O
1. - PRESENTAZIONE DEL LAVORO
5
2. - PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
7
2.1. - La situazione di sovraindebitamento
7
2.2. - Le cause di inammissibilità alla procedura
7
3. - I SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA
8
3.1. - La figura del debitore
8
3.1.1. - Legittimati ad accedere alla procedura
3.1.2. - Casistica
3.1.3. - La figura del consumatore
3.1.4. - Rapporto fra i legittimati e le procedure della L. n. 3/2012
8
8
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12
3.2. - L’organismo di composizione della crisi e il professionista
12
4. - IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO E
DEL PIANO DEL CONSUMATORE
18
4.1. - Il contenuto dell’accordo
18
4.2. - Piano del consumatore
19
5. - LA PROCEDURA
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5.1. - Premessa
20
5.2. - L’accordo da sovraindebitamento
21
5.2.1. - Fase del deposito
5.2.2. - Fase dell’apertura della procedura
5.2.3. - Fase della raccolta delle adesioni dei creditori
5.2.4. - Fase dell’omologazione dell’accordo
5.2.5. - Fase dell’esecuzione dell’accordo
21
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5.3. - Il piano del consumatore
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5.3.1. - Fase del deposito e dell’apertura della procedura
29
5.3.2. - Fase dell’omologazione
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5.3.3. - Fase dell’esecuzione del piano
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6. - LA FINE ANTICIPATA DELL’ACCORDO: ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
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6.1. - Cause di annullamento
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6.2. - Cause di risoluzione
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7. - REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’MOLOGAZIONE DEL PIANO DEL
CONSUMATORE
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8. - LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
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8.1. - Premessa
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8.2. - La fase di apertura
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8.3. - La fase di accertamento e formazione del passivo
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8.4. - Liquidazione dell’attivo
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8.5. - Chiusura della procedura
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9. - ESDEBITAZIONE
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10.- SANZIONI PENALI
43
10.1. - Ipotesi di reato per il debitore
43
10.2. - Ipotesi di reato per l’OCC/professionista
44
11.- EFFETTI FISCALI
44
11.1. - Premessa
44
11.2. - Applicabilità della transazione fiscale
44
11.3. - Effetti fiscali sul debitore
45
11.4. - Effetti fiscali sul creditore
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11.5. - Esdebitazione ed effetti fiscali
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11.6. - L’imposizione indiretta negli accordi
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
1. - PRESENTAZIONE DEL LAVORO
La promulgazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e della successiva legge 17
dicembre 2012 n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179,
sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, segna un’ulteriore
importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto
concorsuale che, in precedenza, non prevedeva alcuna regolamentazione della
cosiddetta insolvenza civile.
Il legislatore ha inteso introdurre misure strutturali dedicate a soggetti non fallibili
che, anche in dipendenza delle attuali emergenze economiche, vengono a trovarsi
in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro
l’opportunità, in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i propri
debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia senza
restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
Il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato che intendano tentare la
sistemazione della propria situazione debitoria possono rivolgersi ad un
organismo, appositamente istituito, di composizione della crisi (di seguito per
semplicità solo OCC) o, in alternativa, al Tribunale territorialmente competente
perché nomini un professionista o una società tra professionisti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 L.F. oppure un notaio.
In questa prima fase applicativa, in cui il regolamento attuativo dell’OCC ancora
non è stato approvato, inevitabilmente diviene centrale la figura del
professionista il quale è chiamato a svolgere attività per le quali è richiesta alta
competenza ed anche particolare prudenza: alta competenza in quanto la
normativa di riferimento è complessa anche per i numerosi richiami alle vigenti
normative in materia concorsuale; particolare prudenza perché la stessa legge lo
colloca in più circostanze al fianco del debitore (per esempio, quando deve
consigliarlo per la formazione del piano da sottoporre al Tribunale o ai creditori)
con il rischio di favorire il formarsi di circostanze di potenziale incompatibilità.
Tali situazioni sono certamente da escludersi se viene correttamente interpretato
il ruolo fondamentale che la stessa legge gli attribuisce di ausiliario del giudice,
dotato della necessaria indipendenza, con l’obiettivo di raggiungere il
componimento della crisi finanziaria del debitore/consumatore con formule e
modalità operative che siano le più efficienti e convenienti per il ceto creditorio,
sempre nel rispetto della legge e dei diritti del debitore.
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Le valutazioni discrezionali tecnico-economiche che necessariamente dovessero
derivare dall’esercizio di queste nuove funzioni dovranno essere scevre da giudizi
sulla persona e, senza deroghe, basate su circostanze di fatto provate o provabili,
così da poter essere legittimamente utilizzate per le attestazioni o per la
formazione dei piani di rientro del debitore.
Negli intendimenti di questa Commissione il lavoro che si presenta dovrebbe
fornire una guida per i colleghi che fossero chiamati a svolgere come
professionista le funzioni dell’OCC a seguito di incarico ricevuto dal Tribunale
oppure a svolgere attività di consulenza, sempre, in favore del debitore nella
redazione e preparazione della proposta di accordo o del piano del consumatore.
Questa stessa Commissione, peraltro, confida che il lavoro, oltreché riuscire utile,
possa costituire la base da cui muovere per raccogliere successivi aggiornamenti
normativi, giurisprudenziali, di interpretazione dottrinaria e di prassi nonché
suggerimenti da parte dei colleghi. Ed è proprio a questo riguardo che si segnala ai
Colleghi la possibilità di accedere, attraverso il sito dell’Ordine - area riservata - al
Forum Telematici, Area Giudiziale, Composizione della crisi da
sovraindebitamento e l’insolvente civile ove è possibile fornire segnalazioni e
formulare proposte.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
2. - PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
2.1. - La situazione di sovraindebitamento
L’art. 6, co. 1, della L. n. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle
situazioni di sovra indebitamento, è consentito al debitore di concludere un
accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi
disciplinata dalla medesima legge, mentre il consumatore può proporre, oltre
all’accordo appena indicato, anche un piano fondato sulle medesime previsioni ed
avente il medesimo contenuto dell’accordo da sovarindebitamento.
Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in
stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, s’intende:
1) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal
debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni;
2) ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.
2.2. - Le cause di inammissibilità alla procedura
Oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento (nei termini sopra
definiti) per poter accedere alla procedura in commento è necessario che il
debitore non incorra in particolari situazioni che la legge indica come cause di
inammissibilità e, precisamente:
a) la soggezione ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del
Capo II della L. n. 3/2012;
b) il ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di
sovraindebitamento;
c) aver in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzione o
annullamento dell’accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di
cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;
d) l’incompletezza della documentazione allegata, che non consente di
ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del
debitore.
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
3. - I SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA
3.1. - La figura del debitore
3.1.1. - Legittimati ad accedere alla procedura
Legittimato a presentare il ricorso per l’accordo di sovraindebitamento è:
1. il debitore che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui
all’art. 1 della L.F.;
2. l’imprenditore agricolo (art. 7, c. 2-bis);
3. la c.d start up innovativa (art. 31 del D.L. n. 179 del 18.10.2012) 1.
E’ evidente la volontà del legislatore di intervenire esclusivamente in settori in cui
non sia già previsto dall’ordinamento alcun procedimento collettivo di
composizione dell’insolvenza, restando fuori dall’ambito applicativo della
disciplina in commento tutti i soggetti per i quali la legge ha già compiutamente
regolato la liquidazione ed il concorso dei creditori. Spetta dunque all’interprete
individuare in negativo i soggetti che possono essere ammessi alla procedura fra
quelli non assoggettabili alle procedure di cui alla Legge Fallimentare.
3.1.2. - Casistica
Viene qui di seguito formulata, senza alcuna pretesa di esaustività, una
elencazione dei soggetti legittimati a richiedere l’accesso alla nuova procedura.
Imprenditore commerciale sotto-soglia
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, L.F., sono esclusi dal fallimento gli imprenditori
commerciali sotto-soglia, vale a dire sotto i seguenti parametri di riferimento:
- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000;
- debiti di ammontare non superiore ad € 500.000, compresi i debiti non
scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.
Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000
Secondo l’art. 15, co. 9 della L.F., l’imprenditore sopra-soglia non può essere
dichiarato fallito se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell'istruttoria prefallimentare è inferiore ad euro 30.000. Tuttavia, sussistono
dubbi che tale soggetto possa essere ammesso alla procedura di composizione
della crisi, risultando comunque assoggettabile al fallimento nel corso del
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La procedura si applica finché la start-up conserva tutti i requisiti previsti e, comunque, non oltre il
periodo di 4 anni dalla costituzione.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
procedimento o anche dopo l’omologazione dell’accordo da sovraindebitamento
qualora in un nuovo procedimento risultino debiti scaduti superiori a euro 30.000.
In favore dell’ammissione alla procedura potrebbe militare però la previsione di
cui all’art. 12, c. 5, secondo cui la sentenza di fallimento pronunciata a carico del
debitore risolve l’accordo da sovraindebitamento.
Imprenditore cessato
Gli imprenditori commerciali che hanno cessato l’attività ed hanno proceduto alla
cancellazione dal Registro delle Imprese non possono essere dichiarati falliti, ex
art. 10 della L.F., decorso un anno da tale cancellazione. Tuttavia, non si può
escludere che venga successivamente dichiarato il fallimento in quanto, ai sensi
dell’art. 10, co. 2, della L.F., il creditore o il P.M. possono dimostrare che il
momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale
cancellazione, facendo quindi ricadere nell’anno l’istanza di fallimento. In tal caso,
sempre secondo l’art. 12, c. 5, la dichiarazione di fallimento risolve l’accordo con i
creditori, anche se omologato.
Socio illimitatamente responsabile
Il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno non è
fallibile ex art. 10 della L.F.. Tale soggetto sembrerebbe legittimato ad accedere ai
procedimenti in questione (destinati a riguardare ovviamente tutti i loro creditori,
siano essi personali o sociali), dal momento che non può fallire in via autonoma
(ma solo in estensione per effetto del fallimento della società), così come non può
essere ammesso in proprio al concordato preventivo.
Il socio illimitatamente responsabile che abbia sciolto il rapporto sociale da oltre
un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia
perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata per operazioni di
trasformazione, fusione o scissione non può essere dichiarato fallito ex art. 147,
co. 2, della L.F., se sono state osservate le prescritte formalità e se l’insolvenza
della società non attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della
cessazione della responsabilità illimitata.
Erede dell’imprenditore defunto
Non sembrerebbe possibile che l’erede per il defunto possa presentare domanda
di ammissione alla procedura, a ciò ostando l’applicazione in via analogica dell’art.
11 della L.F 2..
2
La norma testualmente recita: “L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando
ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente. L’erede può chiedere il fallimento del
defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento
del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile”.
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
I professionisti intellettuali sono quelli il cui esercizio dell’attività è subordinato al
superamento dell’esame di Stato di cui all’art. 33, c. 5, Cost. e all’iscrizione in un
albo disciplinato da leggi speciali (ad es. avvocati, ingegneri, architetti, dottori
commercialisti, notai, medici, farmacisti, etc). Non sono qualificabili come
imprenditori in quanto manca un’attività economica diretta alla produzione di
servizi nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c..
Gli artisti sono inquadrabili nei lavoratori autonomi dello spettacolo (ad es. attori,
registi, scenografi, orchestrali, cantanti, annunciatori, etc) ed anch’essi non
svolgono attività economica nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c..
Rientrano nella categoria residuale degli altri lavoratori autonomi quei soggetti
che esercitano attività c.d. libere, che non necessitano, per il relativo esercizio,
del sostenimento di un esame di Stato.
Società professionali ex L. 183/2011
La L. n. 183 del 12.11.2011 che consente la costituzione di società per l’esercizio di
attività professionali regolamentate secondo i modelli societari delle società di
lucro (di persone e di capitali e delle cooperative del codice civile), nulla dispone
circa l’assoggettamento alle procedure concorsuali.
Considerato che di attività strettamente professionale si tratta, si dovrebbe
concludere per la non assoggettabilità alle procedure concorsuali (un’ulteriore
conferma si potrebbe rinvenire nel fatto che anche la società di avvocati è esclusa
dal fallimento ex art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001).
Associazioni professionali o studi professionali associati
Le associazioni professionali non hanno soggettività giuridica, ma solo quella
tributaria. Conseguentemente, in dottrina si ritiene che possano accedere alla
procedura solamente con la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati
professionisti poiché il patrimonio delle associazioni professionali è regolato dalle
norme sulla comunione, e quindi dovendo considerarsi gli associati sul lato attivo
delle attività, quali comproprietari e contitolari nei beni e dei crediti
dell’associazione mentre sul lato delle passività quali condebitori.
Società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
Le società semplici sono dotate di soggettività giuridica e, pertanto, i creditori
sociali si soddisfano in via diretta sul patrimonio della società, ed in via sussidiaria,
solidale e illimitata sul patrimonio dei soci, in concorso con i creditori particolari di
questi ultimi. Pertanto, la proposta ai creditori può essere sottoscritta dagli
amministratori nel rispetto delle norme sulla rappresentanza e amministrazione
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
delle società semplici, ma dovrà tener conto anche del patrimonio dei singoli soci
professionisti.
Enti privati non commerciali
Sono soggetti che esercitano attività senza fine di lucro, e che hanno una rilevanza
sociale potendosi occupare, fra le altre, di assistenza sociale, cooperazione e
solidarietà internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti etc. Tali
soggetti, quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi
assoggettabili alle procedure concorsuali a condizione che superino i valori-soglia
di cui all’art. 1, co. 2, della L.F.. Rientrano nella categoria in questione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
- associazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
- fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
- associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss, c.c.;
- comitati ex art. 39 e ss, c.c.;
- organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991;
- associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000;
- organizzazioni non governative ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n.
383/2000;
- associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991;
- enti lirici ex D.Lgs. n. 367/1996;
- ONLUS ex D.Lgs. n. 460/1997;
- centri di formazione professionale ex L. n. 845/1978;
- istituti di patronato ex L. n. 152/2001 e D.P.R. n. 1017/1986.
Enti pubblici
Per espressa disposizione di legge sono esclusi dal fallimento. Non sembrerebbe
applicabile la procedura da sovraindebitamento, essendo questi semmai soggetti
a procedure concorsuali alternative quali la liquidazione coatta amministrativa,
ovvero a disposizioni speciali riguardanti i singoli tipi di enti.
3.1.3. - La figura del consumatore
Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore,
inteso, per espressa previsione normativa, come debitore persona fisica che ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b).
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
3.1.4. - Rapporto fra i legittimati e le procedure della L. n. 3/2012
Come rilevato, l’art. 6, c. 2, lett. b) definisce il consumatore come debitore
persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Secondo la Relazione Illustrativa al D.L. n. 179 del 18.12.2012 da siffatta
previsione ne consegue che, in presenza di masse debitorie composite, il debitore
potrà accedere alla sola procedura di accordo da sovraindebitamento. In altre
parole, se le sue passività sono composte sia da debiti per attività
d’impresa/professionale, sia debiti diversi da questi, l’unica procedura a cui sarà
ammesso è l’accordo da sovraindebitamento mentre sarà precluso il piano del
consumatore.
Da questo chiarimento contenuto nella Relazione Illustrativa ne deriva che:
a) il consumatore può accedere alternativamente:
- al piano del consumatore (rif. norm. art. 6, secondo periodo: “il
consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui
all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8”);
- all’accordo da sovraindebitamento (rif. norm. art. 7, c. 1-bis: “fermo il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il
consumatore in stato di sovraindebitamento […]”);
- alla liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione” (rif. norm. art 14ter: “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore
[…], può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”): l’esdebitazione è
possibile solo se il debitore è una persona fisica (rif. norm. art. 14terdecies: “il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della
liberazione dei debiti residui […]”).
b) Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi
professionisti, enti non commerciali, etc. che hanno debiti contratti
nell’esercizio impresa e/o professione o debiti misti) possono accedere
alternativamente:
- all’accordo da sovraindebitamento;
- alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.
3.2. - L’organismo di composizione della crisi e il professionista
La funzione dell’OCC è quella di favorire la composizione della crisi attraverso un
complesso di attività ad esso devolute dalla legge sia in fase preliminare sia in fase
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
successiva all’approvazione ed all’omologazione dell’accordo e del piano di
ristrutturazione dei debiti 3.
Tanto premesso, l’OCC può essere costituito da:
- enti pubblici dotati di indipendenza e professionalità;
- organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio;
- segretariato sociale;
- ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti
contabili e dei notai.
La legge rimanda la definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità degli
OCC, le modalità di iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di
Giustizia nonché le modalità di determinazione dei compensi ad un regolamento
del Ministero di Giustizia, regolamento che ad oggi non è stato ancora emanato.
I compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche da un notaio,
da un professionista o da una società di professionisti, che siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 L.F. (art. 15, co. 9). La previsione in commento è destinata
ad operare non solo nella fase transitoria (in attesa dell’emanazione del
Regolamento sugli OCC) ma anche a regime, vale a dire anche quando sarà
emanato il citato Regolamento.
In tal caso, il professionista (o la società di professionisti o il notaio) è nominato
dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato, su istanza del
debitore che chiede di voler accedere alla procedura. Per una bozza dell’istanza di
nomina, dell’accettazione dell’incarico e della relativa Nota d’iscrizione a ruolo si
vedano gli allegati 1, 2 e 3.
Una volta nominato, il professionista deve entrare in contatto con il debitore in un
brevissimo lasso di tempo onde poter svolgere le funzioni ed i compiti di legge.
3
Si evidenzia che la normativa non indica a chi spetti il potere di nomina dell’OCC, e cioè se al
debitore oppure al Tribunale. Vi sono tuttavia taluni elementi che farebbero propendere per la
prima conclusione. Innanzitutto, l’art. 15, co. 9, nel prevedere che il ruolo dell’OCC può essere svolto
anche da un professionista, da un notaio o da una società di professionisti, stabilisce espressamente
che lo stesso sia nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato: pertanto, il
mancato richiamo alla nomina giudiziale per l’OCC, farebbe pensare ad una nomina diretta da parte
del debitore. Inoltre, l’art. 161 (in tema di concordato preventivo), l’art. 182-bis (in tema di accordi
di ristrutturazione) e l’art. 67, lett. d) (in tema di piani attestati di risanamento) della L.F., prevedono
che il professionista attestatore sia designato dal debitore: considerato che anche l’OCC svolge una
funzione simile a quella dell’attestatore nelle procedure menzionate, sembrerebbe naturale
concludere che nella medesima direzione sia da interpretare la designazione dell’OCC.
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Tuttavia, potrebbe accadere che il debitore si renda irreperibile o non collabori
fattivamente alla riuscita della procedura. In questo caso, pur in assenza di
indicazioni normative, potrebbe essere opportuno che, riscontrata l’assenza di
collaborazione, il professionista invii un invito a voler manifestare in un termine
assegnato il permanere o meno del proprio interesse affinché ne possa riferire al
Tribunale. Per un fac-simile si veda l’allegato 4.
L’art. 15 attribuisce, in via generale, all’OCC/professionista diversi compiti e
funzioni:
- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di
ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti
allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- esegue le pubblicità richieste;
- effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l’affidamento del
patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice.
Il co. 10 dell’art. 15 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti e delle
attività previsti l’OCC/professionista può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre
banche dati pubbliche. Al fine di esercitare tale potere d’accesso, è necessaria una
preventiva autorizzazione del Giudice su istanza dell’OCC/professionista (per un
modello di richiesta di autorizzazione si rinvia all’allegato 5).
I dati personali acquisiti dall’OCC/professionista possono essere trattati e
conservati per i soli fini e tempi della procedura, e devono essere distrutti
contestualmente alla sua conclusione o cessazione 4. Dell’avvenuta distruzione è
data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici
giorni dalla distruzione medesima.
Il legislatore attribuisce all’OCC/professionista una variegata e articolata serie di
compiti: in alcuni casi a tutela dell’interesse del debitore, in altri a tutela
dell’interesse dei creditori, in altri ancora a supporto dell’attività del giudice, che
4
I dati ai quali l’OCC/professionista ha accesso sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute
nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, e del codice di
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti
al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la
protezione dei dati personali del 16.11.2004, n. 8, pubblicata nella G.U. n. 300 del 23.12.2004.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
secondo parte della dottrina potrebbero ingenerare situazioni di potenziale
conflitto d’interesse. Tali ruoli sono astrattamente riconducibili sia a quelli del
consulente legale e finanziario del debitore, sia a quelli di ausiliario del Giudice e
di garanzia nei confronti dei terzi in generale, e dei creditori in particolare.
I compiti e le funzioni enunciati in via generale dall’art. 15 trovano una più
analitica descrizione nelle norme che disciplinano la procedura: nello specifico, a
seconda delle diverse fasi della procedura, sono individuati i tempi e le modalità
d’intervento dell’OCC/professionista. Di seguito si fornisce una breve descrizione
degli stessi durante le varie fasi della procedura.
FASE DEL DEPOSITO
Assistenza nella predisposizione del piano di ristrutturazione del debito
L’OCC/professionista svolge un ruolo d’ausilio per il debitore fin dall’inizio del
procedimento, anche nella fase di redazione, predisposizione e presentazione del
piano da sottoporre all’attenzione dei creditori, nonché nella necessaria
predisposizione di tutta la documentazione di supporto, al fine di offrire un ausilio
tecnico a soggetti che spesso potrebbero non avere risorse per provvedervi 5.
Comunicazioni
L’OCC/professionista comunica la proposta all’agente della riscossione, agli uffici
fiscali ed agli enti locali contestualmente al deposito in Tribunale della proposta di
accordo o, al massimo, entro 3 giorni dal deposito, indicando la ricostruzione
della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti.
E’ possibile rinvenire un facs-simile di tale comunicazione nell’allegato 6.
Attestazione del piano
L’OCC/professionista accerta la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei
documenti allegati, nonché attesta la fattibilità del piano.
Nel caso di presentazione di una proposta di piano del consumatore,
l’OCC/professionista è altresì tenuto a predisporre una specifica relazione il cui
contenuto si evidenzia nella seguente tabella:
5
Come anticipato all’inizio del paragrafo, in questa fase l’OCC/professionista non necessariamente si
sostituisce al consulente del debitore nella redazione e predisposizione del piano e della proposta,
ma proprio perché è d’ausilio sembrerebbe svolgere una funzione di supporto e coordinamento
costante con il consulente.
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Contenuto Relazione per il piano del consumatore
a) Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal
consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni
b) Indicazione dell’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte
c) Indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni
d) Indicazione dell’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori
e) Indicazione del giudizio sulla completezza ed attendibilità della
documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta,
nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria
FASE DELL’APERTURA
In questa fase il Giudice fissa con decreto l’udienza di omologazione e con il
medesimo provvedimento dispone una serie di attività che dovranno esser
eseguite dall’OCC/professionista:
a) comunicazione ai creditori della proposta e del decreto almeno 40 giorni
prima dell’udienza, alternativamente tramite:
 raccomandata;
 telegramma;
 telefax;
 posta elettronica certificata;
b) pubblicità della proposta e del decreto: nel caso in cui il proponente
svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel Registro delle
Imprese;
c) trascrizione del decreto presso gli uffici competenti ove il piano preveda
la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili
registrati;
d) divieto di azioni esecutive individuali.
FASE DELL’OMOLOGAZIONE
Raccolta del consenso dei creditori
L’OCC/professionista riceve dai creditori una dichiarazione sottoscritta del proprio
consenso alla proposta almeno 10 giorni prima dell'udienza.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Raggiunta la percentuale di consenso del 60% dei creditori, l’OCC/professionista
trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del
quorum, allegando il testo dell'accordo.
Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione i creditori possono sollevare
contestazioni; in tal caso, l’OCC/professionista successivamente trasmette al
Giudice la relazione contenente le informazioni relative ai consensi espressi,
allegando le eventuali contestazioni ricevute.
Attestazione
Infine, l’OCC/professionista rilascia al giudice un’attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano, tenendo conto delle eventuali modificazioni intervenute
successivamente al deposito della proposta e delle eventuali contestazioni.
FASE DELL’ESECUZIONE
Vigilanza
L’OCC/professionista risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione
dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai
creditori ogni eventuale irregolarità.
Nomina come liquidatore o gestore
Se disposto dal Giudice, l’OCC/professionista svolge le funzioni di liquidatore o di
gestore per la liquidazione.
In caso di nomina di un liquidatore da parte del Giudice, inoltre, l’Organismo deve
proporne la designazione ed ha il compito di sorvegliare l’operato di quest’ultimo
e di riferire ai creditori.
In allegato 7 è riportata una check-list di tutte le attività dell’OCC/professionista
da eseguirsi nelle diverse fasi della procedura.
Pagina 17
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
4. - Il CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO E
DEL PIANO DEL CONSUMATORE
4.1.
- Il contenuto dell’accordo
La legge rimette all’autonomia del debitore le scelte in ordine al contenuto
dell’accordo e del piano del consumatore, che quindi, da un lato può essere il più
vario, e dall’altro può avere come obiettivo, nel caso in cui il debitore sia un
imprenditore, il salvataggio o la liquidazione dell’impresa.
In ogni caso, la domanda di ammissione deve contenere un piano nel quale:
- sia assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi
dell’art. 545 c.p.c. 6 e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- sia prevista la sola dilazione di pagamento dei tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute
operate e non versate, che devono in ogni caso essere pagati
integralmente;
- può essere prevista la soddisfazione parziale dei crediti con diritto di
prelazione, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore
a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- possa esser prevista la falcidia di tutti i crediti diversi da quelli
impignorabili, ivi compresi quelli muniti di titolo di prelazione;
- il debitore può ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori in qualsiasi
modo e forma, anche con la cessione di cespiti o di crediti presenti o
futuri;
- nell’ipotesi in cui il patrimonio del debitore non garantisca la fattibilità del
piano, questi dovrà essere garantito da terzi che consentano la copertura
della parte mancante all’attuazione dell’accordo;
6
La norma testualmente recita: “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per
cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui
delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati
crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei
poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di
assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal
presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella
misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per
ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente
non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso
ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge”.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
- in caso di continuazione dell’attività d’impresa, il debitore può prevedere
una moratoria sino ad 1 anno dalla data dell’omologazione per i creditori
muniti di titolo di prelazione, salvo che venga disposta la liquidazione dei
beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;
- può esser fornita indicazione della volontà di far nominare dal tribunale
un gestore della liquidazione dei beni presenti, che deve essere un
professionista avente i requisiti di cui all’art. 28 della L.F.;
- siano indicate eventuali limitazioni alla sottoscrizione di strumenti creditizi
e finanziari, di pagamento elettronico a credito, all’accesso al mercato del
credito a consumo.
L’art. 8, co. 3, stabilisce inoltre che la proposta può prevedere limitazioni
all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo di strumenti di
pagamento elettronico a credito, alla sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari.
Infine, nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a
garantire la fattibilità dell’accordo, è necessario l’intervento di terzi i quali, al
fine di conferire anche in garanzia, redditi o beni sufficienti per assicurare
l’attuabilità dell’accordo debbono sottoscrivere la proposta.
4.2.
- Piano del consumatore
L’unica differenza nella predisposizione del piano del consumatore rispetto alla
proposta di accordo da sovraindebitamento sta nella relazione particolareggiata
dell’OCC/professionista, che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata
dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori;
e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla
probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Questo piano non deve essere preventivamente approvato dai creditori.
Pagina 19
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
5.
- LA PROCEDURA
5.1. - Premessa
E’ bene rilevare che dopo l’intervento del D.L. n. 179/2012 la procedura ha
conservato il nome originario di «accordo»: tale nome, però, non corrisponde più
all’effettiva sostanza dell’istituto.
Nel sistema originario, al centro della procedura si collocava l’accordo, appunto,
fra debitore e creditori che (al pari degli accordi di ristrutturazione al quale il
legislatore si era chiaramente ispirato) era e rimaneva a tutti gli effetti un vero e
proprio accordo di diritto privato, frutto delle adesioni individuali dei singoli
creditori ad una proposta contrattuale ed idoneo, secondo le regole generali, a
vincolare solo i creditori che vi avessero aderito.
Dopo l’introduzione del citato D.L. n. 179/2012, la procedura ha conservato un
contenuto pattizio, ma con connotati analoghi a quelli del concordato preventivo.
Infatti:
a) non tutti i creditori hanno diritto di esprimersi sulla proposta: ne sono
privi i creditori privilegiati, salvo che rinunzino in tutto o in parte alla
garanzia;
b) il silenzio dei creditori vale come assenso alla proposta;
c) l’accordo si ritiene raggiunto, ai fini dell’omologazione, quando la
proposta consegua il consenso dei creditori che rappresentino la
maggioranza, nella misura del 60%, dei crediti ammessi ad esprimersi
sulla proposta (art. 11, co. 2);
d) l’accordo, una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta
e del decreto (art. 12, co. 3).
Conseguentemente, il termine accordo potrà comunque essere utilizzato nella
consapevolezza che si tratta di una procedura appartenente al genere dei
concordati e non a quello dei contratti 7.
7
Da tale osservazione deriverebbe, fra l’altro, la tendenziale non applicabilità ad esso della disciplina
generale dei contratti.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il procedimento si articola in cinque fasi:
1) fase del deposito della domanda e della proposta di accordo;
2) fase dell’apertura della procedura;
3) fase della raccolta delle adesioni dei singoli creditori;
4) fase dell’omologazione da parte del Tribunale;
5) fase dell’esecuzione dell’accordo.
5.2. - L’accordo da sovraindebitamento
5.2.1. - Fase del deposito
In questa fase il debitore deposita la proposta di accordo presso il Tribunale del
luogo in cui ha la residenza o la sede principale. In concreto, si potrà prevedere
che la proposta di accordo costituisca un allegato alla domanda di ammissione alla
procedura da presentarsi presumibilmente in forma di ricorso. Per un esempio di
domanda di ammissione si veda l’allegato 8.
Insieme alla proposta (ed al piano) vanno depositati i seguenti documenti:
- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- attestazione sulla fattibilità del piano (a cura dell’OCC/professionista);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e
della sua famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare;
- certificato dello stato di famiglia;
- scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione che ne attesta
la conformità all’originale, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa.
La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale e comunque non
oltre 3 giorni, deve essere presentata a cura dell’OCC/professionista all’agente
della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e deve contenere la
ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi
pendenti.
Pagina 21
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli
effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (in sostanza, la
cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da
ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c..
5.2.2. - Fase dell’apertura della procedura
Verifiche preliminari
Il Giudice accerta preliminarmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
previsti dagli artt. 7, 8, e 9. In questo contesto di verifiche potrebbe emergere la
necessità che la proposta debba essere integrata o che sia necessario produrre
nuovi documenti: in tal caso, il Giudice può concedere un termine perentorio non
superiore a 15 giorni per permettere tale adempimento.
Se l’accertamento sui presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 si conclude
positivamente, il Giudice fissa immediatamente con decreto l’udienza di
omologazione dell’accordo. Tra il giorno del deposito e quello dell’udienza non
devono decorrere più di 60 giorni.
Comunicazione del decreto
Il decreto di fissazione dell’udienza, che è possibile qualificare come
provvedimento di ammissione alla procedura, viene comunicato, unitamente alla
proposta del debitore, ai creditori da parte dell’OCC/professionista nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
- forma della comunicazione: presso la residenza o la sede legale dei
creditori alternativamente attraverso:
 telegramma;
 raccomandata con ricevuta di ritorno;
 telefax;
 posta elettronica certificata;
- termine: la comunicazione ai creditori deve avvenire almeno 40 giorni
prima dell’udienza.
Contenuto del decreto
Attraverso il citato decreto il Giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto che
deve essere attuata a cura dell’OCC/professionista;
Pagina 22
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
b) qualora il debitore svolga attività di impresa, stabilisce la pubblicazione
della proposta e del decreto nel Registro delle Imprese;
c) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni
immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura
dell’OCC/professionista presso gli uffici competenti;
d) dispone la c.d. inibitoria, ossia che, sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali,
né disposti sequestri conservativi, né esser acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: la sospensione non
opera per i titolari di crediti impignorabili.
Effetti del decreto
Per quanto concerne gli effetti del decreto i commi 3-bis, 4 e 5 dell’art. 10
dispongono che:
• il decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento;
• a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il
debitore può compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione
(senza autorizzazione da parte del giudice);
• per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del
giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
• a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Al subprocedimento in questione si applicano, nei limiti della compatibilità, le
disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.). Avverso i
decreti del Giudice monocratico può essere proposto reclamo al tribunale in
composizione collegiale; del Collegio non può far parte il Giudice che ha
pronunciato tali decreti.
5.2.3. - Fase della raccolta delle adesioni dei creditori
Adesione alla proposta
Come si è detto, la proposta del debitore è comunicata ai creditori (insieme al
decreto del Giudice) a cura dell’OCC/professionista. A quest’ultimo i singoli
creditori fanno pervenire, almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione,
Pagina 23
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta 8. Anche in questo
caso le adesioni devono pervenire alternativamente per:
 telegramma;
 raccomandata con ricevuta di ritorno;
 telefax;
 posta elettronica certificata.
In mancanza di consenso espresso da parte dei creditori v’è la presunzione di
legge che quest’ultimi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui
è stata loro comunicata (meccanismo del c.d. silenzio-assenso).
Chi può esprimersi e chi è escluso
Non tutti i creditori hanno diritto di esprimersi sulla proposta.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede
l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della
maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta. Gli stessi possono
rinunciare in tutto o in parte al diritto di prelazione, ed in questo caso hanno
diritto di esprimersi.
Sono, in ogni caso, esclusi dal diritto di esprimersi sulla proposta:
- il coniuge del debitore;
- i suoi parenti e affini fino al quarto grado;
- i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta.
Raggiungimento della percentuale
L’accordo si ritiene raggiunto, ai fini dell’omologazione, quando la proposta
consegua il consenso dei creditori che rappresentino la maggioranza, nella misura
del 60%, dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta (art. 11, co. 2).
Se è raggiunto l’accordo con la maggioranza stabilita, l’OCC/professionista:
- trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale necessaria, allegando il testo
dell’accordo;
8
Non c’è dunque nessun voto in senso proprio in un’apposita adunanza (come invece avviene
nell’ambito del concordato preventivo): ci sono solo adesioni individuali ad una proposta.
Pagina 24
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
- riceve le eventuali contestazioni che i creditori possono sollevare nei 10
giorni successivi al ricevimento della relazione;
- trasmette al giudice, ai fini dell’omologazione, la relazione, allegando le
contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità
del piano 9.
Mancato raggiungimento dell’accordo
La legge nulla dice in ordine all’ipotesi che venga raggiunta una percentuale
inferiore a quella prevista. In tale ipotesi sembrerebbe logico supporre che
l’OCC/professionista debba riferirne immediatamente al Giudice, al quale spetterà
provvedere, presumibilmente, con la revoca del decreto di ammissione.
Modifiche alla proposta di accordo
La legge in più punti prevede la possibilità di apportare modifiche alla proposta di
accordo senza però disporne le modalità. E’ specificato solo che l’adesione dei
creditori deve riguardare la proposta come eventualmente modificata (così
espressamente l’art. 11, co. 1): il che, ovviamente, implica una preventiva
comunicazione a tutti i creditori della eventuale modifica ed una reiterazione
dell’adesione da parte dei creditori che dovessero aver già espresso il loro
consenso (o, anche, il dissenso).
Le eventuali contestazioni
Quanto ai soggetti legittimati a sollevare contestazioni va rilevato che:
• ai sensi dell’art. 12, co. 1, secondo periodo, nei 10 giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare eventuali
contestazioni;
• ai sensi dell’art. 12, co. 2, in merito alla contestazione sulla convenienza si
attribuisce esplicitamente la legittimazione ai creditori non aderenti
all’accordo, ai creditori esclusi e a qualunque altro interessato.
In proposito, poiché la legittimazione è, di norma, riconosciuta in funzione
dell’interesse (e, quindi, può spettare solo a chi abbia un interesse contrario
all’omologazione), sembrerebbe logico ritenere che la regola posta dal co. 2
dell’art. 12 valga in realtà per tutte le contestazioni.
9
Tale attestazione definitiva si differenzia dalla attestazione da allegare alla proposta per il fatto che deve tenere
conto sia di eventuali fatti sopravvenuti sia delle contestazioni dei creditori.
Pagina 25
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Quanto al possibile oggetto delle contestazioni, la normativa stabilisce
espressamente la sola contestazione sulla convenienza dell’accordo per i singoli
creditori. In assenza di specificazioni, si dovrebbe poter concludere che le
contestazioni possano riguardare anche tutti i profili, procedimentali e sostanziali,
della vicenda quali a mero titolo esemplificativo:
- la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura;
- la fattibilità del piano;
- la quantificazione dei crediti;
- la legittimazione al voto;
- etc.
5.2.4. - Fase dell’omologazione dell’accordo
Nell’ambito di questa fase dev’essere preliminarmente richiamato l’art. 10, co. 3,
secondo cui all’udienza (di omologazione) il Giudice, accertata la presenza di
iniziative o atti in frode dei creditori, dispone la revoca del decreto di ammissione
alla procedura ed ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso nonché la
cessazione di ogni altra pubblicità disposta. Tale disposizione sembrerebbe da
intendersi nel senso che il giudice, prima di procedere all’accertamento dei
presupposti dell’omologazione, deve verificare (presumibilmente su segnalazione
dell’OCC/professionista o dei creditori) se siano state assunte dal debitore
iniziative non autorizzate o compiuti atti in frode ai creditori.
L’oggetto proprio del giudizio di omologazione va individuato nell’accertamento
dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali la legge subordina
l’omologazione, vale a dire:
- il raggiungimento della percentuale del 60%;
- la fattibilità del piano;
- l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e
dei crediti fiscali di cui all’art. 7, co. 1 10.
Inoltre, l’art. 12, co. 2, consente al singolo creditore dissenziente o escluso, come
rilevato sopra (e addirittura ad ogni altro interessato) di contestare l’accordo
sotto il profilo appunto della convenienza (c.d. cram down). In tale evenienza, il
giudice concede l’omologazione dell’accordo se ritiene che il credito possa esser
soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa
liquidatoria (procedura di liquidazione dei beni) disciplinata dalla medesima L. n.
3/2012.
10
Quelli indicati costituiscono l’oggetto, che può considerarsi necessario, dell’omologazione nel
senso che il giudice deve comunque pronunziarsi su di esso pur se non siano proposte contestazioni
e che resta sempre lo stesso, indipendentemente dalle contestazioni che tale oggetto potranno
eventualmente arricchire.
Pagina 26
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il subprocedimento di omologazione – che si svolge anch’esso in camera di
consiglio ed è disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. – si conclude con un
provvedimento con cui il tribunale omologa oppure nega l’omologazione. Tale
provvedimento deve essere comunicato e pubblicato nelle stesse forme previste
per la comunicazione e pubblicazione del decreto di ammissione al procedimento.
Contro di esso è possibile il reclamo al Tribunale in composizione collegiale.
Ai sensi dell’art. 12, co. 3-bis l’omologazione deve intervenire nel termine di 6
mesi dalla presentazione della proposta 11.
Gli effetti dell’accordo omologato
Il primo e più importante effetto dell’omologazione è quello di rendere efficace - e
cioè vincolante - l’accordo, in tutte le sue articolazioni, sia nei confronti del
debitore sia nei confronti di tutti i creditori (non importa se assenzienti o meno),
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di
ammissione. L’accordo omologato è infatti obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di
ammissione alla procedura.
E’ previsto, inoltre, come altro effetto (art. 12, co. 3), che i creditori con causa o
titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano 12: pertanto, il blocco dovrebbe estendersi – in via interpretativa – anche sui
beni eventualmente conferiti da terzi, ai sensi dell’art. 8, co. 2.. La disposizione
non precisa la durata del blocco: questo dovrebbe siginificare che esso, in
principio, sarebbe destinato a permanere fino alla completa esecuzione del piano.
Ed ancora, come ulteriore effetto, è previsto che sono inefficaci i pagamenti e gli
atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo.
Tabella riepilogativa degli effetti
Obbligatorietà
dell’accordo
11
L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori
(assenzienti o meno) anteriori al momento in cui è stata
eseguita la pubblicità del decreto di ammissione alla
procedura
In mancanza di specificazioni si pone il problema se il termine debba essere considerato
perentorio o meno.
12
Il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori anteriori cessa invece quando diventa
definitivo il decreto di omologazione.
Pagina 27
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Blocco delle azioni
I creditori con causa o titolo posteriore non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano
Violazione dell’accordo
Sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti
in essere in violazione dell’accordo
5.2.5. - Fase dell’esecuzione dell’accordo
Nella fase dell’esecuzione dell’accordo omologato (disciplinata dall’art. 13)
l’OCC/professionista:
• propone al giudice la nomina di un liquidatore (che deve avere i requisiti
di cui all’art. 28 L.F.) se prevista nell’accordo o se necessaria in relazione
all’utilizzazione, per il soddisfacimento dei creditori, di beni sottoposti a
pignoramento;
• risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo;
• vigila sull’esatto adempimento del medesimo, comunicando ai creditori
ogni eventuale irregolarità.
Rimangono, invece, di competenza del giudice le seguenti funzioni:
- nominare e sostituire il liquidatore;
- decidere sulle contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti
soggettivi;
- sospendere, con decreto motivato, l’esecuzione dell’accordo qualora
ricorrano gravi e giustificati motivi;
- sentito il liquidatore, e verificata la conformità dell’atto dispositivo
all’accordo ed al piano, anche con riferimento alla possibilità di
pagamento dei crediti impignorabili e degli altri crediti di cui all’art. 7, co.
1:
 autorizzare lo svincolo delle somme;
 ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui agli art. 10, co. 1 e 12-bis,
co. 3 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità (art. 13, co. 3) 13.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 4-bis è previsto che i crediti sorti in occasione o in
funzione dell’accordo sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con
13
Il riferimento alla cancellazione anche della trascrizione del decreto di ammissione e alla
cessazione di ogni altra forma di pubblicità (che dovrebbe includere anche la pubblicazione nel
Registro delle Imprese) consente di ritenere che questo provvedimento segni la fine della fase di
esecuzione e, quindi, dell’intero procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 136, co. 3,
L.F. in materia di concordato fallimentare. Pertanto il giudice, nell’ordinare la suddetta
cancellazione, dovrebbe preliminarmente accertare la completa esecuzione dell’accordo medesimo.
Pagina 28
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti 14.
Quando l’esecuzione dell’accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili
al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’OCC/professionista, può modificare la
proposta. La norma sembra, comunque, ispirata dalla volontà del legislatore di
permettere al debitore di tentare ancora una volta la strada dell’accordo,
evitando, da un lato, la possibilità di risoluzione e, dall’altro, che si determini la
causa di inammissibilità della nuova proposta ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. b) 15.
5.3. - Il piano del consumatore
5.3.1. - Fase del deposito e dell’apertura della procedura
Il procedimento che si apre a seguito del deposito della proposta di piano del
consumatore (regolato dall’art. 12-bis, co. 1 e 2) segue in massima parte la
procedura prevista per l’accordo da sovraidebitamento.
Anche in questo caso il Giudice deve preliminarmente accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, e 9, e può concedere un termine
perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e
produrre nuovi documenti.
A differenza invece di quanto si verifica nella procedura relativa all’accordo, il
giudice provvede immediatamente a verificare l’assenza di atti in frode ai
creditori.
Se l’accertamento e la verifica si concludono positivamente, il giudice fissa
immediatamente con decreto l’udienza di omologazione del piano. Di tale decreto
(che si può qualificare come provvedimento di ammissione alla procedura) e della
proposta del debitore il giudice dispone, a carico dell’OCC/professionista, la
comunicazione a tutti i creditori. Tra il giorno del deposito della documentazione
di cui all’art. 9 e l’udienza non devono decorrere più di 60 giorni; e la
comunicazione ai creditori deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza.
14
La disposizione – che ricorda l’art. 111 L.F. – sembrerebbe trovare applicazione solo nel caso in cui
il procedimento preveda l’affidamento del patrimonio ad un liquidatore, per la liquidazione del
medesimo e la distribuzione del ricavato fra i creditori. In tutti gli altri casi, i crediti sorti durante il
procedimento, se opponibili ai creditori anteriori, debbono essere puramente e semplicemente
soddisfatti per intero e alla scadenza.
15
Seppure non indicato espressamente, la proposta modificata dovrebbe ripercorrere tutto l’iter
previsto, a partire dal deposito iniziale.
Pagina 29
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
Diversamente da quanto stabilisce l’art. 10 per il decreto di ammissione alla
procedura di accordo, il co. 2 dell’art. 12-bis non prevede una sospensione
generalizzata delle azioni esecutive. Il Giudice, infatti, dispone la sospension, fino
al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, degli
specifici procedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione, solamente se
nelle more della convocazione dei creditori, possa pregiudicare la fattibilità del
piano.
5.3.2. - Fase dell’omologazione
Nella procedura relativa al piano del consumatore manca una fase in cui i
creditori esprimono il loro consenso o dissenso sulla proposta poiché ai creditori
è precluso di esprimersi in merito.
Pertanto, la procedura s’incentra sull’omologazione e l’oggetto proprio di tale
giudizio va individuato nell’accertamento:
- della fattibilità del piano;
- della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e
dei crediti di cui all’art. 7, co. 1;
- della meritevolezza del debitore.
Quanto al concetto di “meritevolezza” la legge stabilisce (art. 12-bis, co. 3) che
essa sussiste quando è escluso che il consumatore:
a) ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempiere;
b) ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo
di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità
patrimoniali.
Nell’udienza di omologazione i creditori possono formulare qualsiasi tipo di
contestazione. Sebbene la legge menzioni espressamente solo le contestazioni in
ordine all’effettivo ammontare dei crediti, sembrerebbe logico ritenere che esse
possano riguardare tutti i profili, procedimentali e sostanziali, della vicenda, dalla
sussistenza dei presupposti per l’accesso al procedimento alla non fattibilità del
piano.
Anche nell’ambito della procedura del piano del consumatore la legge consente
espressamente al singolo creditore (e addirittura ad ogni altro interessato) di
contestare il piano sotto il profilo della convenienza, stabilendo che
l’omologazione del piano è concessa se il credito possa essere soddisfatto
Pagina 30
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria
disciplinata dalla medesima L. n. 3/2012 (art. 12-bis, co. 4).
Il subprocedimento di omologazione – che si svolge in camera di consiglio ed è
disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. – si conclude con un provvedimento con cui il
Giudice omologa oppure nega l’omologazione, e contro il quale è possibile
proporre reclamo al tribunale in composizione collegiale.
Il decreto di omologazione deve intervenire entro 6 mesi dalla presentazione della
proposta. Il Giudice deve disporre idonee forme di pubblicità per tale decreto, che
deve comunque essere trascritto a cura dell’OCC/professionista quando il piano
prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili
registrati.
Con l’ordinanza di diniego di omologazione il Giudice dichiara anche l’inefficacia
dell’eventuale provvedimento di sospensione di procedimenti esecutivi in corso,
di cui al co. 2 dell’art. 12-bis.
Ai sensi dell’art. 12-bis, co. 7, il decreto di omologazione deve intendersi
equiparato all’atto di pignoramento.
Quanto agli effetti del piano omologato, l’art. 12-ter, co. 2, prevede che lo stesso
sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la
pubblicità del decreto di omologazione, restando peraltro impregiudicati i diritti di
tali creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Inoltre, la normativa prevede:
- il divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore, di iniziare o
proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione
(art. 12-ter, co. 1) 16;
- il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo
posteriore al momento di cui sopra sui beni oggetto del piano (e quindi,
dovrebbe ritenersi estesa anche sui beni eventualmente conferiti da terzi,
ai sensi dell’art. 8, co. 2) 17.
L’omologazione del piano del consumatore determina l’inefficacia dei pagamenti
e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano medesimo
16
Con riguardo a tale effetto del decreto va rilevata la differenza (di non immediata comprensione)
con la disciplina dell’accordo, in base alla quale, a seguito dell’omologazione, il blocco delle azioni
esecutive da parte dei creditori anteriori – disposto dal giudice ex art. 10, co. 2 – invece cessa.
17
La disposizione non precisa la durata del blocco: questo potrebbe far concludere che esso, in
principio, sarebbe destinato a permanere fino alla completa esecuzione del piano.
Pagina 31
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
(art. 13, ult. co.): in questo caso, l’effettuazione di pagamenti non previsti dal
piano comporta una sanzione penale, ai sensi dell’art. 16, lett. d).
5.3.3. - Fase dell’esecuzione del piano
La fase dell’esecuzione del piano del consumatore è disciplinata dal medesimo art.
13, relativo alla procedura dell’accordo da sovraindebitamento.
L’unica differenza che si coglie è nel co. 3, laddove si prevede che il Giudice,
ricorrendo gravi e giustificati motivi, può sospendere gli atti di esecuzione: tale
previsione è espressamente riferita solo all’accordo e non anche al piano del
consumatore. Non sembrerebbero esservi ragioni per differenziare le due
procedure, quindi, la differenza potrebbe dipendere da un mancato
coordinamento del legislatore.
6. - LA FINE ANTICIPATA DELL’ACCORDO: ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE
6.1. - Cause di annullamento
L’ipotesi di annullamento dell’accordo è disciplinata dal co. 1 dell’art. 14: il
tribunale agisce in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, nell’ipotesi in cui:
- sia stato dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il
passivo;
- sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
- siano state simulate dolosamente attività inesistenti 18.
Il termine per proporre ricorso è di 6 mesi dalla scoperta della causa e, in ogni
caso, non oltre 2 anni dall’ultimo adempimento previsto. Il procedimento si
svolge secondo il rito camerale, con espressa previsione del contraddittorio
davanti al Giudice.
Una volta dichiarato l’annullamento cessano gli effetti dell’omologazione del
piano, ed il conseguente venir meno degli effetti protettivi sul patrimonio del
debitore.
18
Si evidenzia che gli elementi che determinano l’annullamento sono costituiti sia da quello
soggettivo, della coscienza e della volontà di falsificazione da parte del debitore e che da quello
oggettivo, dell’alterazione rappresentativa del passivo e/o dell’attivo del patrimonio del debitore.
Pagina 32
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
6.2. - Cause di risoluzione
La risoluzione dell’accordo può essere richiesta da qualsiasi creditore qualora:
- il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo;
- le garanzie promesse non vengono costituite;
- l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al
debitore.
Inoltre, qualora il debitore abbia nel frattempo acquisito le condizioni per essere
assoggettato al fallimento, la sentenza pronunciata a suo carico risolve l'accordo.
Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro 6 mesi dalla scoperta o
entro il termine perentorio di 1 anno dalla data dell’ultimo adempimento previsto
dall’accordo. Ugualmente, con la risoluzione vengono meno gli effetti protettivi
sul patrimonio del debitore e restano comunque integri i diritti acquisiti da terzi in
buona fede. Anche questo procedimento si svolge secondo il rito camerale, con
espressa previsione del contraddittorio davanti al Giudice.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo
omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'67 della L.F..
A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da
finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono
prededucibili a norma dell'art. 111 della L.F..
7. - REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’MOLOGAZIONE DEL PIANO DEL
CONSUMATORE
L’articolo 14-bis e l’articolo 11, co. 5, disciplinano la revoca e la cessazione degli
effetti dell'omologazione del piano del consumatore.
L’art. 14-bis prevede che, in presenza di determinate ipotesi tassative, il Tribunale,
su istanza di ogni creditore ed in contraddittorio con il consumatore, deve
dichiarare la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano. Ciò avviene in
questi casi:
•
è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo o
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero sono state
dolosamente simulate attività inesistenti. In questi casi il ricorso deve
essere proposto a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e
comunque entro due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto dal piano;
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
•
si è verificato un irregolare adempimento delle obbligazioni, mancata
costituzione delle garanzie promesse e/o impossibile esecuzione del piano
anche per ragioni non imputabili al consumatore. In questi casi il ricorso
deve essere proposto a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza
del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.
La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Il procedimento è camerale,
regolato dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili.
L’altra causa di cessazione dell’accordo, prevista dall’art. 11, co. 5, riguarda
l’ipotesi in cui l’accordo stesso è revocato di diritto:
• se il debitore non paga integralmente entro 90 giorni dalle scadenze
previste i pagamenti dovuti all’Erario e agli Enti previdenziali;
• se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni
dei creditori.
Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’art. 739 c.p.c..
8. - LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
8.1. - Premessa
La procedura di liquidazione del patrimonio, oltre ad essere un’alternativa
all’accordo ed al piano del consumatore, è anche una trasformazione dei casi
patologici di tali procedure nelle ipotesi di:
1. annullamento dell’accordo;
2. di cessazione degli effetti dell’omologazione;
3. revoca o risoluzione.
Con riguardo alla legittimazione attiva, le ipotesi disciplinate dalla legge sono:
• una prima prevista dall’art. 14-ter, e concerne la procedura di liquidazione
aperta su richiesta del debitore stesso;
• una seconda ipotesi disciplinata dall’art.14-quater, che prevede la
procedura di liquidazione aperta su richiesta di ciascun creditore nel caso
di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti
dell’omologazione del piano.
La conversione della procedura è disposta d’ufficio qualora il debitore non esegua
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste nell’accordo proposto, i
pagamenti alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti previdenziali.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali, in quanto:
• è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore;
• il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura che
amministra i beni;
• accertamento delle passività attraverso specifica istanza di
partecipazione dei creditori.
Si svolge secondo il seguente iter:
1. apertura della procedura con formazione dell’inventario e dell’elenco
dei creditori (art. 14 quinquies-sexies della L. n. 3/2012);
2. l’accertamento del passivo (art. 14-septies della L. n. 3/2012);
3. la formazione del passivo (art. 14-octies della L. n. 3/2012);
4. la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della L. n. 3/2012).
8.2. - La fase di apertura
Il debitore sovraindebitato può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni con
un’istanza da depositare al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, co. 1
(ovvero il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, da
intendersi quale Foro obbligatorio ai sensi del’art. 28 c.p.c.).
Occorre allegare la seguente documentazione:
1. elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
2. l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche precisazioni sul
possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili. Con riferimento ai
beni del debitore va precisato come tra i beni da indicare nell’inventario
sono individuabili quelli attuali, gli accessori, le pertinenze e i frutti,
nonché i beni sopravvenuti nei quattro anni dopo l’apertura della
procedura. Ne sono invece esclusi:
i crediti impignorabili;
i frutti dell’usufrutto;
il fondo patrimoniale e i relativi frutti, salvo quanto previsto dall’art.
170 c.c.;
3. una relazione particolareggiata predisposta dall’OCC/professionista che
deve contenere:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza
impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le
obbligazioni;
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata dal consumatore a corredo della domanda;
dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
certificato di stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art. 46 DPR n.
445/2000);
elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo e della sua
famiglia;
scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione
che ne attesti la conformità all’originale, qualora il debitore svolga attività
di impresa.
-
4.
5.
6.
7.
L’OCC, entro 3 giorni dalla suddetta richiesta di relazione, ne da' notizia all'Agente
della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (14-ter, co. 4).
Nonostante il rinvio all'intero dell'art. 9, co. 2, ad opera dell'art.14-ter, co. 2, si
ritiene non necessaria l'attestazione sulla fattibilità del piano, posto che
nell'ambito della procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di
ristrutturazione dei debiti, mentre sarà cura del liquidatore successivamente
nominato predisporre il programma di liquidazione.
La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione non consente
di ricostruire completamente la situazione economica patrimoniale del debitore
(14-ter c. 5).
Ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7, il deposito della domanda sospende il decorso degli
interessi legali e convenzionali, sino alla chiusura della liquidazione, a meno che i
crediti non sono garantiti da pegno, ipoteca o privilegio.
In presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice provvede ad
emettere un decreto di apertura della liquidazione con il quale nomina un
liquidatore (che va individuato in un professionista avente i requisiti fissati per la
nomina di curatore) e dispone che sino al momento della definitiva
omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Si ritiene opportuno che il liquidatore debba effettuare i seguenti adempimenti:
- redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti
prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza
dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di attivo
e passivo anche potenziali (all. 9 e 10);
- verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore;
- richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono
altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti;
- richiedere documento d’identità;
- richiedere perizie o offerte ricevute sui beni richiedere carichi pendenti (in
caso di fatti penali rilevanti);
- attivare il cassetto fiscale;
- richiedere estratti di ruolo presso l’Agente per la riscossione dei tributi;
- richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS,
INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- effettuare visure camerali;
- effettuare la circolarizzazione ai debitori e creditori;
- effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie effettuare visure presso il
P.R.A.;
- esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore istante;
- verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del
debitore istante negli ultimi cinque anni;
- accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, co.10, ad:
o anagrafe tributaria;
o sistemi di informazioni creditizie;
o centrali rischi;
o altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale
informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D. Lgs. n. 141/2010.
Una volta emesso il decreto di apertura della liquidazione, inizia la fase operativa,
che, come prevede l’art. 14-quinquies, co. 4, della Legge, dura fino alla completa
esecuzione del programma di liquidazione, e in ogni caso, per i 4 anni successivi al
deposito della domanda.
Il Giudice dispone idonea forma di pubblicità sia della domanda sia del decreto,
nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel
registro delle imprese, ed ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili
o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore.
Il liquidatore deve, nel più breve tempo possibile, prendere visione del fascicolo,
esaminare l’elenco dei creditori e l’inventario predisposto dall’OCC/professionista,
per la successiva presa in consegna dei beni.
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
In considerazione della natura di tale procedimento, che ha ad oggetto la
liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, il Giudice può ordinare la
consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo
che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore
ad utilizzare alcuni di essi.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
liquidatore.
Contro il suddetto provvedimento sono legittimati a proporre reclamo al tribunale
il debitore e i creditori, nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione o notifica
rispettivamente se è stato dato nei confronti di una sola parte o di più parti (739
c.p.c.).
Il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato non può far parte del
Collegio e il decreto emesso in sede di reclamo, non è ulteriormente reclamabile,
ma ricorribile in cassazione.
8.3. - La fase di accertamento e formazione del passivo
Il legislatore ha regolato l’accertamento del passivo con le stesse modalità
previste per il fallimento.
Il liquidatore comunica ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari
ed immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del
debitore:
 che possono partecipare alla liquidazione, depositando presso la sede del
liquidatore o trasmettendo, tramite posta elettronica certificata e purché
vi sia prova della relativa ricezione, le domande di partecipazione previste
dall’art. 14-septies;
 comunicare la data entro cui poter presentare le domande.
Scaduto il termine entro il quale devono essere presentate le domande di
partecipazione alla liquidazione, il liquidatore, dopo avere esaminato quelle che
sono giunte, predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco
dei titolari di diritti sui beni mobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo
comunica al:
1. debitore;
2. creditore;
3. titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore,
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
assegnando loro un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni
attraverso posta elettronica certificata o con altri mezzi con cui vi sia la prova
della ricezione del messaggio.
In assenza di queste osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone
comunicazione alle parti.
Quando sono formulate osservazioni ed il liquidatore le ritiene fondate, entro il
termine di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima osservazione predispone un altro
progetto di stato passivo e lo comunica nuovamente alle parti, dando conto delle
modifiche apportate, fissando ulteriormente termine di 15 giorni per consentire la
replica da parte dei soggetti interessati.
In presenza di contestazioni fondate non superabili, il liquidatore rimette gli atti al
Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo.
8.4. - Liquidazione dell’attivo
Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve elaborare un
programma che garantisce la ragionevole durata del procedimento, e viene
depositato in Tribunale presso la cancelleria del Giudice e comunicato al debitore
ed ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore.
Ne consegue che la liquidazione e molto più libera ed elastica rispetto alle
procedure fallimentari.
Il liquidatore, qualora il debitore esercita un’attività d’impresa, può valutare la
possibilità di continuare l’attività o comunque di prevedere un affitto dell’azienda
o di rami della stessa, nonché una vendita in blocco dell’azienda o di rami di essa.
Il Giudice può proporre delle modifiche al programma di liquidazione e il
liquidatore ha il diritto di accoglierle e redigere un programma suppletivo, ovvero
di rifiutarle.
Non è prevista l’approvazione del programma anche se si può ritenere che lo
stesso sia sottoposto al controllo da parte del Tribunale. Si ritiene comunque che
l’approvazione sia necessaria per poter dichiarare la conformità degli atti
dispositivi al programma, ed autorizzare successivamente le azioni previste
dall’art. 14-novies, co. 3, di seguito elencate:
• autorizzare lo svincolo delle somme;
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
•
ordinare la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento e delle
iscrizioni relativi ai diritti di prelazione;
• ordinare la cancellazione di ogni altro vincolo compresa la trascrizione del
decreto di cui all’art. 14-quinquies, co. 1;
• dichiarare la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
Il liquidatore è legittimato ad esercitare qualsiasi azione prevista dalla legge per
conseguire la disponibilità dei beni ed il recupero dei crediti compresi nel
patrimonio del debitore da liquidare.
Prima del completamento delle operazioni, il liquidatore informa degli esiti delle
procedure di vendita il debitore, i creditori, i titolari di diritti sui beni del debitore
e il Giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il Giudice
può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di
liquidazione.
Ai sensi dell’art. 14-undecies, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni
successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di
liquidazione, dedotte le spese sostenute dal debitore il cui patrimonio viene
liquidato per l’acquisto e la conservazione dei beni e dei crediti medesimi.
I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della
pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14duodecies, co. 1).
I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono prededucibili dalle
somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, con l’esclusione di quanto ricavato
dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata al
pagamento dei crediti in tal modo garantiti.
Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al
programma di liquidazione, autorizza con decreto lo svincolo delle somme, ordina
la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del
decreto di apertura della liquidazione e dichiara la cessazione di ogni altra forma
di pubblicità disposta. Sulla base dello svincolo disposto dal Giudice delle somme
incassate dalla vendita dei beni e dall’incasso dei crediti, si procede al pagamento
dei creditori pecuniari.
8.5. - Chiusura della procedura
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Concluse le operazioni di liquidazione dell’attivo, e prima del riparto, il Liquidatore
presenta al Giudice il conto della gestione, per l’approvazione. Successivamente, il
liquidatore deve provvedere ai seguenti adempimenti:
• deposita l’istanza per la liquidazione del compenso, da richiedere al
Tribunale;
• effettua il riparo finale e le connesse operazioni;
• deposita presso il Tribunale un’istanza in cui relaziona il Giudice sulle
attività svolte durante la procedura di Liquidazione;
• chiede al Giudice di voler dichiarare la chiusura della procedura.
Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque,
non prima di quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione da parte del
debitore, il Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
Il Liquidatore alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione
dell’incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito
dell’accesso all’anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all’art 15, c.10. Si
ritiene opportuno ottenere l’autorizzazione del Giudice prima di procedere alla
distruzione e comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo
PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 giorni dalla distruzione.
9. - ESDEBITAZIONE
L’istituto, già applicato nel contesto fallimentare, rappresenta un giusto corollario
del componimento della crisi dell’insolvente civile. A costui il legislatore consente
la possibilità di rientrare nel tessuto economico del consumo, senza debiti
pregressi, in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate a
meritevolezza ed onestà di comportamenti.
Infatti, il debitore persona fisica, previa istanza da depositasi entro l’anno
successivo alla chiusura della liquidazione, può chiedere la liberazione dei debiti
residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, a condizione che:
1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura,
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché
adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento
della procedura;
3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la
domanda;
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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dall'art. 16, L. n. 3/2012;
5. abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle
proprie competenze ed alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia
cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo,
proposte di impiego;
6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa
anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Si segnala la nuova disposizione, contenuta nell’art. 14 terdecies, riguardante il
giudizio di meritevolezza del debitore, che subordina l’esdebitazione del debitore
alla verifica di una condotta lavorativa attiva e volenterosa.
L’esdebitazione del debitore è esclusa:
1. quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al
credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e
reddituali;
2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai
creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero
simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a
danno di altri.
L’esdebitazione non opera:
1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
2. per i debiti da risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito
extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura
delle procedure di accordo di composizione della crisi da sovra
indebitamento e di piano del debitore, sono stati successivamente
accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza, da parte
dell’Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi.
I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi
dell'art. 739 c.p.c. di fronte al Tribunale e del collegio non può fare parte il giudice
che ha emesso il decreto.
Pagina 42
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei
creditori, anche se soddisfatti integralmente, se risulta:
•
•
che esso e' stato concesso avendo il debitore, nei cinque anni precedenti
l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, posto in essere atti in
frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire
alcuni creditori a danno di altri;
che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
ovvero simulate attività inesistenti.
10. - SANZIONI PENALI
10.1. - Ipotesi di reato per il debitore
L’art. 16 dispone, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 per il debitore che:
• per accedere alle procedure aumenta o diminuisce il passivo oppure
sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo oppure dolosamente
simula attività inesistenti;
• per accedere alle medesime procedure, produce documentazione
contraffatta o alterata ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in
parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero
la propria documentazione contabile;
• omette l’indicazione di beni nell’inventario;
• effettua pagamenti in violazione del piano o dell’accordo;
• dopo il deposito della proposta, e per tutta la durata della procedura,
aggrava la propria posizione debitoria;
• intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.
A differenza di quanto previsto per l’imprenditore e per le società, non vi sono,
per il debitore/consumatore, libri o scritture contabili specificamente indicati dal
codice civile o da altre norme di legge, che possano essere assunti a oggetto
materiale del reato. Si deve ritenere che l’oggetto materiale del reato de quo
debba individuarsi in qualsivoglia documento idoneo a fornire indicazione circa le
posizioni debitorie o la situazione contabile del debitore/consumatore,
dall’estratto conto bancario al contratto di finanziamento, ecc..
Pagina 43
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
10.2. - Ipotesi di reato per l’OCC/professionista
Per i componenti dell’OCC ovvero per il professionista, è prevista la reclusione da
uno a tre anni e la multa da euro 1.000 a euro 50.000 nei seguenti casi:
• false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla
proposta di accordo;
• false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta
o nei documenti ad essa allegati;
• false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano;
• danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un
atto del proprio ufficio.
11. - EFFETTI FISCALI
11.1. - Premessa
Il tema degli aspetti fiscali della composizione della crisi da sovraindebitamento è
caratterizzato dall’assenza di una specifica disciplina poiché né la L. n. 3/2012 né
altre norme di natura fiscale prevedono uno specifico trattamento delle seguenti
situazioni:
- la posizione dell’Erario rispetto all’accordo che il debitore propone ai
creditori;
- la rilevanza impositiva della falcidia che risulti dall’accordo di
ristrutturazione dei debiti nonché delle cessioni dei beni funzionali a
sostenere l’accordo;
- le conseguenze fiscali per i creditori coinvolti dall’accordo;
- le problematiche poste dal procedimento di esdebitazione;
- la tassazione, ai fini dell’imposizione indiretta, degli atti compiuti nel
contesto dei procedimenti sopra descritti.
11.2. - Applicabilità della transazione fiscale
Il Legislatore non ha richiamato l’istituto della transazione fiscale regolato dall’art.
182-ter della L.F., nonostante quest’ultimo rappresenti lo strumento che permette
di interloquire con l’Erario in quelle procedure concordatarie e di ristrutturazione
del debito alle quali, quella regolata nella L. n. 3/2012, risulta ispirata.
Tuttavia, è bene evidenziare che l’art. 7, co. 1 riproduce taluni contenuti dell’art.
182-ter della L.F. laddove prevede che “in ogni caso, con riguardo ai tributi
costituenti risorse dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle
Pagina 44
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di
pagamento” [sottolineatura aggiunta].
Un’altra previsione che riecheggia l’istituto in questione si rinviene nell’art. 11, co.
5, secondo cui l’accordo cessa di produrre i propri effetti qualora il debitore non
esegua integralmente, entro 90 giorni, i pagamenti dovuti secondo il piano a
favore delle amministrazioni pubbliche. Il che, con riferimento al pagamento
dilazionato di debiti tributari, dovrebbe significare che, per ciascuna rata, il
debitore avrà al massimo questo lasso temporale per eseguire il versamento,
pena, altrimenti, la caducazione dell’accordo nel suo complesso.
11.3. - Effetti fiscali sul debitore
Con riguardo alla posizione fiscale del debitore, due sembrerebbero gli aspetti
principali da analizzare, vale a dire l’eventuale rilevanza reddituale:
- della falcidia dei debiti;
- delle cessioni dei beni funzionali alla soddisfazione dei creditori.
Tali problematiche vanno affrontate distinguendo l’ipotesi in cui il debitore
sovraindebitato sia un imprenditore commerciale (come tale soggetto
all’applicazione del regime dei redditi di impresa) dalle quella del consumatore.
Debitore titolare del reddito d’impresa
In mancanza di espressa previsione normativa all’accordo da sovraindebitamento,
sembrerebbe dubbia l’applicabilità delle seguenti norme del D.P.R. 22.12.1986 n.
917 (di seguito, solamente TUIR):
- l’art. 88, co. 4, sulla irrilevanza delle sopravvenienze attive derivanti dalla
falcidia dei debiti;
- l’art. 86, co. 5, sulla non imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione
dei beni in sede di concordato.
Debitore-consumatore
In proposito, un’eventuale falcidia conseguente all’attuazione del procedimento
di composizione della crisi sarebbe priva di rilevanza reddituale non essendo
riconducibile ad alcuna delle ipotesi testualmente disciplinate dal TUIR con
riferimento alle singole categorie reddituali.
Potrebbero, invece, mantenere una rilevanza reddituale le operazioni di
dismissione di beni funzionali a sostenere il programma di sistemazione della crisi
Pagina 45
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
da sovraindebitamento: potrebbe, infatti, essere il caso delle cessioni di immobili
infraquinquennali o di partecipazioni generatrici di capital gain.
11.4. - Effetti fiscali sul creditore
Per quanto riguarda la componente reddituale costituita dalle perdite su crediti, in
mancanza di una specifica norma di riferimento, non vi è certezza sulla
deducibilità o meno di tale componente di reddito.
Infatti, l’art. 101 del TUIR, fa espressamente riferimento alle perdite su crediti nei
confronti di un debitore assoggettato a procedure concorsuali e potrebbero
sorgere dubbi sul fatto che la procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento possa essere inquadrata fra le procedure concorsuali
tradizionali.
Inoltre, non va trascurato che quando il legislatore ha voluto estendere
l’applicazione della deducibilità delle perdite su crediti derivanti da istituti idonei a
risolvere la crisi d’impresa, lo ha fatto espressamente. Si pensi, infatti, agli accordi
di ristrutturazione dei debiti ex 182-bis della L.F., che, tramite il c. 5 dell’art. 33 del
D.L. n. 83/2012 19, sono stati inclusi fra gli eventi che, al pari delle procedure
concorsuali, consentono la deduzione immediata delle perdite su crediti a far data
dal decreto di omologazione del Tribunale.
Resta inteso che risulterebbe invece applicabile l’art. 101, co. 5, laddove prevede
che le perdite su crediti sono deducibili “se risultano da elementi certi e precisi”
ed in questo caso, il momento temporale cui ricondurre tale deducibilità
sembrerebbe poter essere quello dell’omologazione dell’accordo.
Per quanto riguarda l’Iva, valgono le medesime considerazioni sopra espresse,
permanendo dubbi ed incertezze sull’applicabilità della previsione dell’art. 26, co.
2 del D.P.R. n. 633/1972 che, come noto, permette l’emissione di una nota di
accredito volta al recupero dell’imposta a suo tempo assolta in conseguenza del
venir meno dell’operazione per mancato pagamento in tutto o in parte di quanto
dovuto a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.
La problematica può riguardare anche l’individuazione del momento in cui la nota
di credito può essere emessa che, peraltro, potrebbe essere risolto guardando alla
interpretazione formatasi sullo stesso art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 rispetto alle
19
Tale disposizione normativa ha modificato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che nella C.M.
n. 8 del 13 marzo 2009 che riteneva non applicabile all’accordo di ristrutturazione dei debiti
l’immediata deducibilità prevista per le procedure concorsuali dall’art. 101 del TUIR.
Pagina 46
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
fattispecie tradizionali. Alla luce della posizione dell’Amministrazione Finanziaria,
la nota di credito può essere emessa solo quando risulti acclarata la infruttuosità
e, quindi, si consegua la certezza del mancato incasso 20.
Pertanto, volendo assimilare le procedure in commento con quelle tradizionali del
concordato e del fallimento si può concludere che la nota potrebbe essere
emessa:
a) in caso di accordo a seguito del decreto di omologa dell’accordo stesso
da parte del Tribunale;
b) in caso di liquidazione a seguito del decreto di chiusura di cui all’art. 14novies, co. 5 della L. n. 3/2012.
11.5. - Esdebitazione ed effetti fiscali
Rimane il problema di stabilire se, ed in che misura, l’esdebitazione investa anche
i debiti tributari.
Al riguardo, l’art. 14 terdecies, co. 3 lettera c) stabilisce che l’esdebitazione non
opera “per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura
delle procedure di cui alla sezione prima e seconda del presente capo, sono stati
successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi”.
Da ciò deriva che per i debiti tributari – per i quali non opera l’eccezione dell’art.
14-terdecies – che abbiano titolo o causa anteriore alla liquidazione può essere
applicato l’istituto dell’esdebitazione.
11.6. - L’imposizione indiretta negli accordi
L’ultima questione riguarda l’applicabilità dell’imposta di registro sui
provvedimenti dell’autorità giudiziaria adottati nel contesto dei procedimenti di
composizione della crisi di cui alla L. n. 3/2012.
In proposito, vista la mancanza di specifiche disposizioni normative, si potrebbe
ritenere applicabile la Risoluzione n. 27/E del 26.3.2012, nella quale
l’Amministrazione Finanziaria, prendendo atto di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, ha ritenuto i decreti di omologa dei concordati riconducibili alle
previsioni dell’art. 8, lettera g) della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. In tali
casi, l’applicazione dell’imposta in misura fissa è giustificata dal fatto che con il
decreto di omologa il Tribunale svolge soltanto una attività di controllo giudiziale
20
Circolare n. 77/E del 17 aprile 2000.
Pagina 47
Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
su atti ed attività che sono frutto dell’autonomia negoziale delle parti che hanno
raggiunto l’accordo senza che si determini alcun trasferimento di beni o diritti né
l’assunzione di obbligazioni.
L’assoluta identità degli assetti propria degli istituti della L. n. 3/2012 dovrebbe
allora far propendere per una applicazione anche a questi di una identica
soluzione in tal senso.
Pagina 48
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Pagina 49
APPENDICE
Num.
Rif. pagina relazione
1
Nota d’iscrizione a ruolo
13
2
Istanza per la nomina del professionista
13
3
Accettazione dell’incarico da parte del professionista
13
4
Diffida al debitore
14
5
14
6
Istanza per l’accesso all’anagrafe tributaria ed alle altre
banche dati
Comunicazione della proposta agli enti fiscali
7
Check-list degli adempimenti dell’OCC/professionista
17
8
Domanda di ammissione alla procedura
21
9
Descrizione attività del debitore
37
10
Descrizione passività del debitore
37
11
Testo della legge n. 3 del 27.1.2012
15
-
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 1
NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO
TRIBUNALE ORDINARIO DI _______________
Affari Civili non contenziosi da trattarsi in Camera di Consiglio
Nota di iscrizione a ruolo o Nota di accompagnamento
r Per il ricorrente
SI
CHIEDE L’ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PROCEDIMENTI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL
SEGUENTE RICORSO / ISTANZA INTRODOTTO CON:
r (1) Ricorso
PROMOSSO DA:
…………………………………………………………………………………………………………….
CON L’AVV. ……………………………………………………………………………………………………………….
CONTRO
…………………………………………………………………………………………………………….
CON L’AVV. ………………………………………………………………………………………………
r Valore della controversia (1) ………………………………………………………
Importo del contributo unificato (1) (2) ……………………………………………
r Esenzione dal contributo unificato
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI (COLLEGIO - Codice










e oggetto domanda:
4.71.401 Ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo (art. 6 e 22 del R.D. n. 267/1942)
4.71.402 Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n. 267/1942)
4.71.403 Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta amministrativa o nella Amministrazione
straordinaria e relativo reclamo
4.71.410 Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata (art 187 del R.D. n. 267/1942) e relativo
reclamo
4.71.411 Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo (art. 160 del R.D. n. 267/1942)
4.71.420 Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa
4.71.421 Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria
4.71.422 Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento
4.71.430 Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D. n. 267/1942)
4.71.999 Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali
(1) Il Valore è determinato ai sensi dell’art. 9 Legge 23.12.1999 n. 488;
(2) Allegare ricevuta di versamento.
1
r
RICORRENTE
NATURA GIURIDICA
(1) |..…|..…|….|
ALTRE PARTI N._____(2)
COGNOME NOME O DENOMINAZIONE ______________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________
VIA O SEDE_________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________
ORDINE ________________________________
DOMICILIO ELETTO____________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________
ORDINE ________________________________
r
EVENTUALE PARTE RESISTENTE Natura
Giuridica (1) |…..|…..|…..|
altre parti n. ____ (2)
COGNOME NOME O DENOMINAZIONE ______________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________
VIA O SEDE_________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________
ORDINE ________________________________
DOMICILIO ELETTO____________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________
ORDINE ________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte:
PFI = Persona Fisica
PUM = Pubblico Ministero
CON = Consorzio
SOC = Società di capitali
CND = Condominio
ENP = Ente pubbl o pubb. Amm.
SOP= Società di persone
EDG = Ente di Gestione
EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa
ASS = Associazione
PAS = Partito o Sindacato
COM = Comitato
OSE = Stato Est. O org. Intermin.
2)indicare soltanto il numero delle altre parti. I relativi dati vanno riportati negli allegati A (se attore, ricorrente ecc.), B
(se convenuto, resistente ecc.).
2
NOTE: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
DATA, ____________________
FIRMA _____________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
NUMERO R.G. ____________________ ____
DATA ISCRIZIONE ___________________
CODICE OGGETTO DELLA DOMANDA ____________________________________________
SI ASSEGNA ALLA SEZIONE _________________________________
DATA, _______________________________
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
______________________________
IL PRESIDENTE DELLA ____________ SEZIONE DESIGNA IL GIUDICE:
ALLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
DATA
_________________________
-----------------------------------------
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
_________________________
3
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 2
ISTANZA PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA
TRIBUNALE CIVILE DI .................................................
1
Istanza per la nomina del professionista o del notaio
ex art. 15, c. 9 L. 3/2012
Ill.mo Sig. Presidente,
Il Sig. ..............................................................., nato a ............................................................, il ....................,
C.F. ............................................................., residente in ................................................................................,
Via ..........................................................................,
[oppure]
rappresentato e difeso dall’Avv. ........................................................................... (C.F. ....................................;
PEC .......................................................................................................................), giusta procura in calce al
presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio .............................................................
in ..............................................., Via ..................................................................., con numero di fax
......................................, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente
giudizio,
PREMESSO
•
•
•
•
che l’istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 L. 3/2012;
che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012;
che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di
composizione della crisi;
che il c. 9 dell’art. 15 della L. 3/2012 prevede che “I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra
professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267, e successive
modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al c. 3, i compensi sono determinati secondo i parametri
previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla
sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione
seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del 40%”.
Tanto premesso, il sottoscritto ................................................................
CHIEDE
la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, c. 9 L. 3/2012 che svolga i compiti e le funzioni attribuiti
agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.
Con osservanza.
................................................................
(Luogo e data)
................................................................
(Firma)
PROCURA ALLE LITI
1
Si ricorda che unitamente alla domanda per la nomina del professionista vanno depositate alla Cancelleria della
Volontaria giurisdizione la Nota di iscrizione a ruolo (con indicazione del codice n. 417999 Altre pratiche relative a
procedure
fallimentari),
previo
acquisto
del
contributo
unificato
da
euro
85,00
e
la
Marca da bollo da euro 8,00.
1
Il sottoscritto ................................, residente a ................................, delega l’Avv. ................................ a
rappresentarlo e difenderlo, nella presente procedura ed in qualsiasi sviluppo, grado e fase, anche di
opposizione, di appello o di esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato ivi
compresa quella di transigere, proporre domanda riconvenzionale, procedere ad integrazione del
contraddittorio e chiamata in causa di terzi a rilievo o a garanzia, fare ed accettare rinuncia agli atti nonché
farsi sostituire da altri procuratori, eleggendo domicilio in ..........................., via ........................ presso lo studio
dell’Avv. ........................
Società ______
Il legale rappresentante
Per autentica
Avv. ______
2
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 3
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE
DEL PROFESSIONISTA
TRIBUNALE CIVILE DI .................................................
Accettazione del professionista nominato ex art 15 comma 9
OGGETTO : accettazione del professionista nominato ex art. 15 – COMMA 9 - legge 27 gennaio
2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento).
Giudice delegato: ____
Registro Procedura: n. ____
Debitore istante: _____
Il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ , nominato professionista ex art. 15,
co. 9, della L. 3/2012 con provvedimento del ____ comunica di accettare l’incarico e ringrazia
l’On.le Tribunale per la fiducia accordatagli.
Con osservanza.
Bologna lì _______
Il professionista designato
(Dott. ______________)
1
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 4
DIFFIDA AL DEBITORE
Egr. Sig.
____________
(debitore)
OGGETTO : diffida al debitore
Giudice delegato: ____
Registro Procedura: n. ____
Debitore istante: _____
Il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ ,
premesso
-
di essere stato nominato dal dott. ______ con provvedimento del ____ quale professionista ex art.
15, co. 9, della L. 3/2012 nella procedura in questione e di aver accettato l’incarico in data
__________;
-
di aver riscontrato che Lei non collabora fattivamente alla riuscita della procedura poiché [indicare
motivi e/o fatti accaduti];
-
[oppure] di aver riscontrato che dopo una prima fase collaborativa si è reso irreperibile, rifiutando
tanto premesso, il sottoscritto la diffida a prender contatto con il mio studio entro 10 giorni al fine di poter
coordinarsi nella gestione della procedura di composizione della crisi. In caso contrario, sarò costretto a
riferire al Giudice delegato che dichiarerà l’inammissibilità della domanda.
Con osservanza.
________ lì _______
Il professionista designato
(Dott. ______________)
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 5
ISTANZA PER L’ACCESSO ALL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA ED ALLE ALTRE BANCHE DATI
TRIBUNALE CIVILE DI .................................................
Richiesta autorizzazione accesso banche dati ex art. 15 comma 10
OGGETTO: richiesta di autorizzazione all’accesso ai dati ex art. 15, co. 10, L. n. 3/2012
(Composizione crisi da Sovraindebitamento).
Giudice delegato: ____
Registro Procedura: n. ____
Debitore istante: _____
Il sottoscritto Dott. ________ con studio in _________ –, nominato dalla S.V. professionista ex art.
15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 con provvedimento in data , premesso che l’organismo
di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano del
consumatore e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell’art. 15
comma 6 legge 27 gennaio 2012 n. 3;
CHIEDE
che la S.V. si compiaccia autorizzare lo scrivente all’accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di
informazioni creditizie, alle centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all’archivio
informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l’archivio
centrale informatizzato, di cui all’art. 15, co. 10, L. 3/2012.
Con osservanza,
Bologna lì _____
Il professionista designato
(dott. ___________)
1
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 6
COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA
AGLI ENTI FISCALI
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di ___
_________________
Equitalia _____
Agente per la riscossione per la
provincia di __
Comune di ______
Ufficio tributi
OGGETTO : comunicazione ex art. 9 della L. n. 3 del 27.1.2012
Giudice delegato: ____
Registro Procedura: n. ____
Debitore istante: _____
Con la presente il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ , nominato professionista ex
art. 15, co. 9, della L. 3/2012 con provvedimento del ____ nella procedura in questione, comunica, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 9 della L. n. 3 del 27.1.2012, la proposta di accordo presentata dal Sig. ______ con
ricorso depositato il ___ presso il Tribunale di ________.
Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute dal debitore, la posizione fiscale del medesimo e i
contenziosi pendenti sembrerebbero essere i seguenti:
___________
___________
Con l’occasione si chiede di fornire adeguato riscontro circa la rispondenza dei dati sopra indicati con i
vostri archivi.
Con osservanza.
________ lì _______
Il professionista designato
(Dott. ______________)
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 7
CHECK-LIST DEGLI ADEMPIMENTI
DELL’OCC/PROFESIONISTA
CHECK LIST ADEMPIMENTI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
Nomina giudiziale
•
1
Se l’OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la
nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con L..F.) accettare la carica entro un
termine congruo dalla conoscenza della nomina oppure nel termine che indicherà il GD nel
proprio provvedimento di nomina.
• Nel caso di STP sarà necessario che l’incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato
Q.A.1).
• Non dovrebbe essere necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale.
• Tale nomina non pare oggetto di pubblicità.
• Predisporre istanza al giudice in caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del
tribunale) ed il deposito della domanda.
Nomina da parte del debitore
•
Se l’OCC è un soggetto iscritto nell’apposito registro la nomina avviene da parte del
consumatore/debitore e potrebbe essere opportuno:
- predisporre apposita lettera d’incarico
- analogamente alle STP sarà necessario individuare il professionista con requisiti ex art. 28 L.F.
ADEMPIMENTI PER ACCESSO ALLA PROCEDURA
VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Requisiti soggettivi del debitore:
1)
2
Imprenditore commerciale non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 L.F.
(Piccoli imprenditori art. 2083, enti non commerciali, lavoratori autonomi, associazioni fra
professionisti)
2) Start up innovative art. 31 D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012
3) Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135
Requisiti oggettivi:
a)
b)
3
4
5
in situazione di sovraindebitamento (art. 6)
Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento
previsto) una procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012, vale a dire piano del consumatore, accordo
da sovraindebitamento o liquidazione dei beni)
c) Non aver subito il debitore, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti:
impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti
dell’omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis)
d) Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione
economica e patrimoniale
Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del
G.D. ai sensi del art 10, c. 3).
La norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese.
ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
Assistere il debitore (la legge dispone “con l’ausilio di”) nella predisposizione della domanda di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (art.7, c.1) e con il contenuto
dell’art. 8 e gli allegati di cui all’art. 9, c. 2 e 3:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi
passivi)
elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti,
mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza)
elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
attestazione sulla fattibilità del piano
elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
indicazione della composizione del nucleo familiare
certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art 46 D.P.R. n. 445/2000)
scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, se il debitore esercita attività d’impresa
dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all’originale
dichiarazione di eventuali redditi percepiti
6
redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con
esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di
attivo e passivo anche potenziali (tipo art. 220 L.F.)
7
verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore
DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL DEBITORE
richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati
potenzialmente rilevanti
attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere
a questo le risultanze)
richiedere documenti d’identità;
richiedere perizie o offerte ricevute sui beni;
richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
richiedere estratti di ruolo presso Equitalia
8
richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore
effettuare visure camerali
effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
effettuare visure presso il P.R.A
fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali
esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni
verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore
verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque
anni
verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari
accedere, previa richiesta al Giudice ex dell'art. 15, c. 10, a:
a) anagrafe tributaria
b) SIC (sistemi di informazioni creditizie)
c) Centrali rischi
d) Centrale di allarme interbancaria
e) Archivio informatizzato degli assegni
f) altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2,
D.Lgs. n. 141/2010
Verificare la veridicità dei dati (art 15 c. 6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività, ed
in particolare:
A) Crediti tributari:
i. Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali,
dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori
ii. Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del
cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie
B) Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta
esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso
direttamente formulato a cura dell’impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute
confrontandole con la documentazione in possesso del debitore
C) Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la
documentazione bancaria e/o postale
D) Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli
ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c. 10, a:
•
•
•
•
•
anagrafe tributaria SIC (sistemi di informazioni creditizie)
Centrali rischi
Centrale di allarme interbancaria
Archivio informatizzato degli assegni
altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2,
D.Lgs. 141/2010
E) Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di
posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.
F) Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata
accessibili on-line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo
presso Equitalia) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie
9
Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9, c. 2 e art 15, c. 6, lett. a)
10
Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita
relazione di attestazione (art.7, c.1) in paragone alla alternativa della liquidazione dei beni
Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13, c. 1):
a) se è prevista la liquidazione di beni pignorati
b) ovvero se il piano lo prevede
[Potrebbe essere sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l’esecuzione in mano
al consumatore potrebbe comportare probabilmente maggior oneri in capo all’OCC proponente vista la
funzione di vigilanza attribuita dall’art 13].
11
Si ricorda che:
1) il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva:
• dei beni sottoposti a pignoramento
• delle somme incassate
[Tale funzione può essere svolta dall’OCC se il GD lo dispone ex art 15 c. 8]
2)
12
13
il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1:
• gestisce la liquidazione
• custodisce il patrimonio del consumatore
• distribuisce il ricavato ai creditori
[Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile
anche ad un solo soggetto. Ogni altra funzione parrebbe demandata all’OCC proponente ex art 15 c. 5]
Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale
(l’OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente)
Al fine del decorso dei termini di cui all’art 10 c. 1, in caso di assegnazione del termine di cui all’art 9, c. 3ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi
documenti
Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione
della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:
14
a. all'agente della riscossione
b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
proponente
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’APERTURA DELLA PROCEDURA
• Il GD fissa l’udienza di omologa con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg.
15
dal deposito della documentazione (o delle integrazioni) (art. 10, c. 1)
• Il termine dovrebbe considerarsi ordinatorio.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO DEL GD
Comunicazioni
•
•
16
Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40 gg. prima dell’udienza per le
votazioni (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1)
Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10 c. 1 e 15 c. 7)
a mezzo:
a) posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle
imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti (di cui all’ art 6-bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L.
17.12.2012 n. 221)
b) telefax
c) lettera raccomandata con ricevuta ritorno
d) telegramma
Altri adempimenti (presumibilmente a carico dell’OCC)
Il GD, con il decreto di cui all’art. 10 c.1, dispone/ordina:
a) una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto
b) la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese, se il debitore esercita attività d’impresa
c) che l’OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi
anche nel caso di liquidatore ex art 13, c. 1 o gestore della liquidazione ex art 7, c. 1) di beni
immobili o mobili registrati
i. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente
allegando una copia autentica;
ii. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA
la notifica avviene a mezzo PEC dell’OCC all’indirizzo PEC allegando il decreto di omologa ed
indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione)
[Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura
dell’OCC ex art 15, c. 7) su disposizione del GD all’udienza di omologa]
ADESIONE ALLA PROPOSTA
•
•
17
•
Almeno 10 giorni prima dell’udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di
comunicazione previsto dall’art 11, c. 1)
Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso
OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art. 11 c. 2):
- verificare creditori con diritto di voto
- verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca (in tal caso si
ritiene che rinuncino alla prelazione)
OMOLOGAZIONE
In caso di raggiungimento dell’accordo:
a)
OCC trasmette con “sollecitudine” (la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori:
- una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto
- il testo dell’accordo
b)
Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione l’OCC trasmette al Giudice:
- la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori
consenzienti
- le eventuali contestazioni
- l’attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano
c)
Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell’art. 12, c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all’art. 10
c. 2. (Ai sensi dell’art. 12, c. 3-bis l’omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione
della proposta art. 10, c. 1)
d)
Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell’art. 12, c. 4 e a seguito del generico richiamo
dell’art. 15 c. 5, l’accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti
dell’Erario di cui all’ art. 7, c. 1, terzo periodo
e)
Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13 c. 1):
• se è prevista la liquidazione di beni pignorati
• ovvero se il piano lo prevede
[N.B.: Potrebbe essere sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare
l’esecuzione in mano al debitore comporterà probabilmente maggior oneri (non retribuiti) in capo
all’OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall’art 13 c. 2.]
f)
L’OCC ai sensi dell’art. 13, c. 2 e dell’art. 15, c. 5:
- risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (sembrerebbe opportuno chidere
parere al GD con istanza)
- vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano ovvero
su stesso, se l’esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si
ritiene essere affidata all’OCC proponente ex art 15 c. 5 ovvero sul liquidatore/gestore della
liquidazione ove previsto]
- comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
- informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi
- può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi
g)
Ai sensi dell’art. 13, c. 3 l’OCC proponente (per richiamo 15, c. 5)/debitore predisporrà ai sensi
dell’art 13, c. 3 istanza con cui richiedere al GD:
- svincolo delle somme
- cancellazione delle trascrizioni del pignoramento
- cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10, c.1
- cancellazione dell’iscrizione titoli di prelazione
- cessazione della pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa
[dovrebbe essere necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come copia
autentica del decreto]
18
La stessa istanza dovrà:
- contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
- contenere la verifica della conformità dell’atto dispositivo al piano
- contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:
 dei crediti impignorabili
 dell’Erario (art. 7, c. 1, terzo periodo)
- prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13, c. 4-bis prima degli altri
In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:
a) sospendere la procedura preparatoria
b) trasmettere immediatamente gli atti al Giudice
c) nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità ma rimetta gli atti all’OCC,
quest’ultimo deve provvedere all’informativa dei creditori
19
ADEMPIMENTI FINALI
- alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei
dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15,
c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione
- comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e
non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 8
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
TRIBUNALE DI ______
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 6 ss. L. 3/2012)
Il sottoscritto sig. __________ nato a _______, residente in _______, cod.
fisc. ____________, P. IVA ____________, PEC ____________,
fax____________, rappresentato e difeso, come da procura in calce al
presente atto, dall’avv. ____________, cod. fisc. ____________, P. IVA
____________, PEC ____________, fax ____________, nel cui studio in
____________ elegge domicilio,
premesso che
-
non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un imprenditore di piccole
dimensioni, che svolge attività di ________;
-
non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n.
3;
-
si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non
rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze
originariamente pattuite,
-
tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: (i) aumento dei
costi di esercizio; (ii) diminuzione della clientela; (iii) crescente ritardo
negli incassi; (iv) nell’intervenuto fallimento di un cliente strategico, che
in buona parte ha contribuito all’asfissia finanziaria dell’attività; (v)
congiuntura economica non favorevole a livello generale;
-
pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 L. 3/2012, ha predisposto, con l’ausilio del dott. ________
quale Organismo di composizione della crisi, la proposta di accordo di
composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata sub __;
-
la composizione dei debiti, alla data del _______, è indicata nell’allegato
sub __, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi
importi;
-
in particolare: (i) i crediti nei confronti di _______, sono rappresentati da
______; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a _______; (iii) gli atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono a ______ e
sono quelli di cui al prospetto allegato sub __;
-
il piano allegato sub __ è stato sottoposto ad attestazione da parte del
dott. ______ / Organismo di composizione delle crisi, con particolare
riferimento all’attuabilità e idoneità dello stesso ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei, e quest’ultimo rilascia l’attestazione in
data ______ come da allegato sub __;
-
il piano prevede necessariamente, tra l’altro, la cessione atomistica dei
cespiti aziendali oggetto di valutazione peritale asseverata allegata sub
__, con stima del valore di realizzo pari ad euro ______, nonché la
cessione di crediti per euro ______ vantati verso _____;
-
inoltre, ai fini dell’attuabilità in concreto del presente accordo, è previsto
il conferimento da parte di ______ del seguente bene ______ in garanzia,
ed il rilascio di una fideiussione da parte di ______ per la somma di euro
______;
-
le spese correnti necessarie al sostentamento dell’istante e della sua
famiglia, composta da ulteriori tre persone, come da certificato dello
stato di famiglia che si allega sub __, ammontano a complessivi euro
______;
-
le scritture contabili degli ultimi tre esercizi sono quelle depositate sub __
alla presente, e gli estratti conto bancari, conformi all’originale e tenuti ai
sensi dell’art. 14, comma 10, L. 12 novembre 2011, n. 183, sono allegati
sub __;
tutto ciò premesso
il sig. ______, rappresentato e difeso ut supra, chiede che l’Ill.mo giudice
del Tribunale di ______, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi
per
l’accesso
alla
procedura
di
composizione
della
crisi
da
sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza,
disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con
l’avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi
dell’art. 10, comma 3, L. 3/2012.
Con osservanza.
Luogo ______, data ______
Firma ______
Si allega proposta di accordo e relativa documentazione.
* * * * *
Procura speciale
Il sottoscritto sig. ______, in qualità di titolare dell’omonima ditta
individuale, delega l’avvocato ______ del Foro di ______ a rappresentare e
difendere la società in ogni stato e grado del presente procedimento,
conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo
domicilio presso il suo studio in ______, via ______.
Luogo______, data ______
Sig. ______
E’ autentica
Avv. ______
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO
9
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL DEBITORE
Il sottoscritto … Nato a … il … Residente in via … comune …. (BO) consapevole delle responsabilità penali
derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la
propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente
situazione creditoria:
SI
Agenzia delle entrate
Rimborsi Irpef
Crediti per imposte varie
Assicurazioni
Risarcimento da sinistri
Autoveicoli di proprietà
Banche
Conto corrente bancario
Carte credito prepagate
Debitori privati
Parenti/ conoscenti
Depositi cauzionali
Partecipazioni societarie
Clienti vari
acquisto merci
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità,
gas, riscaldamento, acqua ecc.
Immobili di proprietà
*Non ricordo
NO
NR *
Importo
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 10
DESCRIZIONE PASSIVITA’ DEL DEBITORE
Pagina 1 di 3
Il sottoscritto … Nato a … il … Residente in via … comune …. (BO) consapevole delle responsabilità penali
derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la
propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti soggetti risulta la seguente situazione
debitoria:
Creditore
Agenzia delle entrate
Debiti d’imposta
Sanzioni tributarie
Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente)
Assicurazioni
Premio assicurativo arretrato
Diritti di regresso
Avvocati
Banche
Conto corrente bancario
Fidi, crediti, prestiti
Carta bancomat o carta di
credito
Fideiussioni
Mutui
Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)
Figli
Ex- moglie/marito
Case editrici
Cause pendenti (esistenza)
Case editrici
Camera di commercio (diritto annuale)
Commercialisti e fiscalisti
Creditori privati
Parenti/ conoscenti
SI
NO
NR *
Importo
Pagina 2 di 3
Datori di lavoro
Anticipo sullo stipendio
Mutuo aziendale
Ditta di vendita per corrispondenza, vendita su catalogo
Fideiussore
Fideiussori
Fornitori vari
acquisto merci
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità,
gas, riscaldamento, acqua ecc.
INPS
Medici
ad es. dentista
Mutue sanitarie Integrative
ad es. C.a.m.p.a
Locatori
Affitto arretrato appartamento attuale
Affitto arretrato appartamento precedente
Spese condominiali
Ospedali
Ticket
Polizia stradale
Sanzioni-ammende
Comuni
Bollo auto
IMU
Retta per la scuola materna
Tasse per le acque di scarico
Tassa rifiuti
Servizio di riscossione
Imposte
Tasse
Diritti
Sanzioni
Pagina 3 di 3
Società finanziarie
Prestiti
Carte di credito
Società di leasing
Telefono
Telefono fisso
Cellulare
Spese internet
Televisione
Canone annuo Rai
Società di televisione via cavo (ad es. Sky)
Tribunale
Sanzioni
Spese giudiziali
Varie
Commercio al minuto
Centro fitness
INAIL
Fornitori vari
Mobilificio
Mediazione con il partner
Risarcimento danni
Videoteche
E simili
*Non ricordo
LE PROCEDURE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
ALLEGATO 11
TESTO DELLA LEGGE N. 3 DEL 27.1.2012
CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
Sezione prima
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
§1
Disposizioni generali
Art. 6 Finalità e definizioni
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure
concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i
creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime
finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente
il contenuto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni,
ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Art. 7 Presupposti di ammissibilità
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare
pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre
disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in
classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione
dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o
ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso,
con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute
operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un
gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con
sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di
cui al comma 1.
2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può
proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.
Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del
consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in
garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una
moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo
che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Art. 9 Deposito della proposta
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il
consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta,
contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura
dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione
fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati
delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle
spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo
familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere
volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della
proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla
proposta e produrre nuovi documenti. 3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore
sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e
terzo, del codice civile.
§2
Accordo di composizione della crisi
Art. 10 Procedimento
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto
l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai
creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito
della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga
attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la
trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di
cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di
pubblicità disposta.
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si
verificano.
5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al
tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 11 Raggiungimento dell'accordo
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per
telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del
proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui
all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata
loro comunicata. 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei
quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e
non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non
hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di
un anno prima della proposta.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via
di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739
del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.
Art. 12 Omologazione dell'accordo
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo
stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.
Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le
contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10,
comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo
11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di
cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o
qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può
essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla
sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice
che ha pronunciato il provvedimento.
3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di
cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni
oggetto del piano.
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti
impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento
di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del
collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti
in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti
effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
§3
Piano del consumatore
Art. 12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai
creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi,
la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito
della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione
forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione
degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili,
nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine
all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche
per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo
per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di
composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di
cui al comma 2, ove adottato.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se
ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
Art. 12-ter Effetti dell'omologazione del piano del consumatore
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire
azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni
cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui
all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni
oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore
e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili,
nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è
chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.
§4
Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o
dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore
che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila
sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che
hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il
giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del
consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione
del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni
caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e
giustificati motivi.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2,
e 12-bis, comma 3.
4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca
per la parte destinata ai creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al
debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si
applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.
Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando
è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due
anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o
se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi
dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti
dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto
dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in
buona fede.
6. Si applica l'articolo 14, comma 5.
Sezione seconda
Liquidazione del patrimonio
Art. 14-ter Liquidazione dei beni
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione
di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere
corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso
di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione
della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore
guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi,
salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino
alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
Art. 14-quater Conversione della procedura di composizione in liquidazione
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo
14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione
del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di
cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti
dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da
cause imputabili al debitore.
Art. 14-quinquies Decreto di apertura della liquidazione
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori
negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga
attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a
cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in
presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo
esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di
cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
Art. 14-sexies Inventario ed elenco dei creditori
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3,
forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e
immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica
certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto
dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo,
le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Art. 14-septies Domanda di partecipazione alla liquidazione
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è
proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di
cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un
comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
Art. 14-octies Formazione del passivo
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo,
comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo
comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le
modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla
ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha
nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.
Art. 14-novies Liquidazione
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che
comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la
ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del
patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede
i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito
della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione
sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di
stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate
forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle
operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso,
quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del
programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive
il liquidatore può subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione,
autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative
ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore
può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli
previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine
di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
Art. 14-decies Azioni del liquidatore
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel
patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
Art. 14-undecies Beni e crediti sopravvenuti
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter
costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.
Art. 14-duodecies Creditori posteriori
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies,
comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione
sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto
di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Art. 14-terdecies Esdebitazione
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto
alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia
rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della
liquidazione.
2. L'esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato
rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto
in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di
prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed
amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi.
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura
della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2,
dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti
possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio
non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.
5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);
b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata
una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al
tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Sezione terza
Disposizioni comuni
Art. 15 Organismi di composizione della crisi
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti
di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione
costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti
contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la
formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei
compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo,
assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la
fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti
previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica
certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera
raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le
funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un
professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal
giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati
secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività
di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda
del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di
quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria,
compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso
l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la
protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi
della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta
distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
Art. 16 Sanzioni
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente
capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce
documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione
dell'accordo o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura,
aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,
che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati,
alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12,
comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al
professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato
motivo un atto del suo ufficio.