rw: la soglia di esenzione in unico 2015

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rw: la soglia di esenzione in unico 2015
Martedì,14Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
27MAGGIO2015
RW:LASOGLIADIESENZIONEINUNICO2015
Peridepositieconticorrentibancaricostituitiall’esterononsarànecessariocompilareilquadroRWseilvalore
massimocomplessivoraggiuntonelcorsodelperiodod’imposta2014nonèstatosuperiorea10.000euro,resta
fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. È quanto si evince dalla lettura delle
istruzionidiUNICO2015.
Rw:soggettiesclusi-DasegnalareinviapreliminarechenonsonotenutiallacompilazionedelquadroRW:
• le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previstidalTestoUnicodelleimpostesuiredditi,inbaseadaccordiinternazionaliratificati;
• i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di
frontieraedinaltriPaesilimitroficonriferimentoagliinvestimentiealleattivitàesteredinaturafinanziariadetenute
nelPaeseincuisvolgonolapropriaattivitàlavorativa.
Qualorailcontribuentesiaesoneratodalmonitoraggio,èinognicasotenutoallacompilazionedelladichiarazione
perl’indicazionedeiredditiderivantidalleattivitàesteredinaturafinanziariaopatrimonialenonchédelquadroRW
perilcalcolodell’IVAFE.
Sogliadiesonero - Da considerare inoltre che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW, i contribuenti
fiscalmente residenti in Italia che detengonodepositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimocomplessivoraggiuntonelcorsodelperiodod'impostanonsiasuperiorea10.000euro.
LaleggediconversionedelD.L.4/2014,haintegratol’art.4,co.3,D.L.167/1990,aggiungendoviunnuovoperiodo.
Inbaseall’integrazioneoperatanell’art.4,co.3,D.L.167/1990“gliob b lighidiindicazionenelladichiarazionedei
redditiprevistinelcomma1nonsussistonoaltresìperidepositieconticorrentibancaricostituitiall'esteroilcui
valoremassimocomplessivoraggiuntonelcorsodelperiodod'impostanonsiasuperiorea10.000euro”.
Lanuovaprevisionenormativa,introduceunasogliadi10.000euro,aldisottodellaqualenonsussistel’obbligodi
compilazionedelquadroRW.L’esenzionedagliobblighidimonitoraggiofiscaleriguardaesclusivamentei depositi
eiconticorrentibancaricostituitiall'estero.Diconseguenza,perlealtreattivitàfinanziarieepergliinvestimenti
esteriènecessarialacompilazionedelquadroRWsenzaalcunlimite.
Lasogliadiesenzionesalea15.000eurodaUNICO2016-Conl’articolo2dellaL.186/2014(entratainvigoreil
primo gennaio 2015) è stata innalzata la soglia di esenzioneper idepositi e conti correnti bancari costituiti
all'estero, che diventa pari a euro 15.000,00. Non viene precisato se la maggiore soglia di esenzione può già
essereapplicatadaUNICO2015periodod’imposta2014.LeistruzionialModelloUNICO2015fannoriferimento
alla“vecchia”sogliadiesenzionedi10.000,00euro.Inassenzadichiarimentiufficiali,lanuovasogliadiesenzione
nonpareapplicabileperUNICO2015,madiventeràpienamenteefficaceperUNICO2016.
DiversesogliediesenzioneRWeIVAFE - Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta
l’IVAFE. Ai fini della compilazione del quadro RW, dunque la soglia di esonero va coordinata con l’esenzione
previstaaifiniIVAFE(impostasulvaloredelleattivitàfinanziarieall’estero).
Ai fini IVAFE, infatti, per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella
previstadall’articolo13,comma2-bis,letteraa),dellatariffaallegataalD.P.R.n.642del1972,attualmenteparia
euro 34,20. Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti
all’esterodalcontribuente.
L’impostainmisurafissanonèdovutaqualorailvaloremediodigiacenzaannuorisultantedagliestratticontoedai
librettisianonsuperioreaeuro5.000.Atalfineoccorretenercontodituttiicontiolibrettidetenutiall’esterodal
contribuentepressoilmedesimointermediarioeanullarilevandoilperiododidetenzionedelrapportoduranteil
periodod’imposta.
Nelcasoincuiilcontribuentepossiedarapporticointestati,alfinedelladeterminazionedelpredettolimitesitiene
conto dell’ammontare riferibile pro quota al medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza
mediaannualedivalorenegativo,talecontononconcorreaformareilvaloremediodigiacenzaperl’esenzione.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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