GESTIONE DEL CONTO CORRENTE ESTERO IN UNICO 2016

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GESTIONE DEL CONTO CORRENTE ESTERO IN UNICO 2016
Circolare n° 9 F del 29 Giugno 2016
GESTIONE DEL CONTO CORRENTE ESTERO IN UNICO 2016
Il quadro RW del Mod. Unico 2016 è dedicato agli “Investimenti e attività finanziarie all’estero,
monitoraggio – IVIE/IVAFE” e deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone
fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria
a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione
e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore
dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Non sarà necessario compilare il Quadro RW per i depositi ed i conti correnti bancari costituiti
all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta 2015 non sia
superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta
l’IVAFE.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per:
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le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che
lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati;
i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via
continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli
investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attività lavorativa.
Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione
della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o
patrimoniale nonché del Quadro RW per il calcolo dell’IVAFE.
Non sono tenuti alla compilazione del Quadro RW i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che
detengono depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo
raggiunto nel corso del periodo d’imposta non è stato superiore ad euro 15.000.
Resta fermo l’obbligo di compilazione del Quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. In questo caso, per i
conti correnti ed i libretti di risparmio, l’imposta è stabilita in misura fissa ed attualmente ammonta
a 34.20 euro. L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo
risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore ad euro 5.000. Nel caso di rapporti
cointestati, per determinare il limite predetto si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al
medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore
negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
Per i proventi derivanti dalle obbligazioni e gli interessi attivi su c/c esteri, si applica una ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 % da parte dell’intermediario che interviene nella
riscossione. Tale ritenuta non si applica:
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agli imprenditori individuali;
alle società di persone commerciali;
alle società di capitali ed agli enti non commerciali;
alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso
compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
La ritenuta ammonta:
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al 12,50 % per gli interessi percepiti fino al 31.12.2011;
al 20 % per gli interessi percepiti dall’1.1.2012 al 30.6.2014;
al 26 % per gli interessi percepiti a partire dall’1.7.2014.
Se non interviene un intermediario nella riscossione, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non
residenti sono soggetti ad un’imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per
la ritenuta a titolo d’imposta.
In relazione alla ritenuta applicata nello Stato estero, da coordinare con le disposizioni
convenzionali di riferimento, hanno potestà impositiva sia lo Stato di residenza del contribuente
sia lo Stato di detenzione del c/c. Tuttavia, la potestà impositiva dello Stato estero da cui
provengono gli interessi sconta un limite massimo all’applicazione della ritenuta in uscita.
Generalmente, si fissa la tassazione massima applicabile dallo Stato estero nel 10 % degli interessi
lordi percepiti dal contribuente. Tale ritenuta non è recuperabile tramite il meccanismo del tax
credit. E’ possibile recuperare con la richiesta di rimborso l’eventuale eccedenza della ritenuta
subita rispetto alla convenzionale, qualora la prima (di fatto applicata) si rilevi superiore alla
seconda. Altrimenti il contribuente potrebbe optare per la tassazione ordinaria di tali elementi di
reddito. In tal caso si dovrà barrare la casella 6 del rigo RM12.
Fonte: La settimana fiscale, vol. 22