Conti correnti e libretti detenuti all`estero
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Conti correnti e libretti detenuti all`estero
Comunicazione SP n. 98 del 02/07/2013 Allegato 1 Conti correnti e libretti detenuti all’estero Le persone fisiche residenti in Italia che detengono conti correnti o libretti di risparmio all’estero ogni anno sono alle prese con diversi adempimenti, di carattere fiscale, perché devono pagare delle imposte, e di carattere dichiarativo, perché devono compilare particolari quadri della dichiarazione dei redditi. Sono dovute le imposte in Italia sia sugli interessi attivi maturati sul conto o sul libretto estero sia sul patrimonio. In particolare, un conto corrente o un libretto, detenuto all’estero al di fuori dell’attività d’impresa, è produttivo di reddito di capitale e pertanto, gli interessi attivi, se non incassati tramite un intermediario residente, dovranno essere: - assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%, pari alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR); - riportati in dichiarazione dei redditi nel quadro RM, sezione V, identificati dalla lettera G. Il conto corrente e il libretto di risparmio, sono un’attività finanziaria e, considerato che le somme di denaro e, in genere, le attività finanziarie detenute all’estero sono per loro natura astrattamente produttive di redditi imponibili in Italia, in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 5 dell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, vanno indicate nel modulo RW. E’ pertanto obbligatoria la segnalazione nella sezione II del modulo RW (monitoraggio fiscale) se a fine anno la giacenza risulta superiore ad euro 10.000. L’obbligo non sussiste, come precisato al punto 2.3 “Esonero oggettivo” della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010, per effetto di quanto disposto dal comma 4 del succitato articolo, qualora i redditi derivanti dal conto corrente o dal deposito siano riscossi attraverso l’intervento di intermediari italiani. Per usufruire di tale esonero è necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano, dando specificazione nella causale, dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d’ingresso sull’ammontare lordo degli interessi. Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato: - dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionale cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero; 1 - dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. In presenza di conti correnti detenuti all’estero cointestati, il modulo RW dovrà essere compilato da ogni intestatario con riferimento alla propria disponibilità degli stessi e, quindi, per l’intero valore qualora il contribuente ne abbia la piena disponibilità. Devono essere indicati, invece, nella sezione III del modulo RW i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività finanziarie, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. I trasferimenti oggetto di segnalazione nella sezione III del quadro RW sono quelli relativi ai versamenti compiuti dall’Italia verso il conto corrente estero, quelli relativi alle movimentazioni effettuate verso l’Italia su un conto corrente intestato al medesimo contribuente e i versamenti dall’estero sull’estero. Poiché sono esonerati dalla compilazione della Sezione III i movimenti che nel corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, in caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato un disinvestimento pari a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, non c’è esonero e l’ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare nella sezione è pari a 11.000 euro. I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria indicati nella sezione II, devono essere sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano. Indipendentemente dallo Stato estero (europeo o extraeuropeo) e dal fatto che siano stati riportati dati nella sezione V del quadro M o nella sezione II o III del modulo RW, i contribuenti italiani che detengono tali attività finanziarie all’estero sono obbligati al pagamento dell’imposta patrimoniale denominata IVAFE e alla compilazione della sezione XV-B del quadro M del modello Unico. In questo caso l’imposta è stabilita in misura fissa ed è pari all’imposta di bollo dovuta in Italia, cioè euro 34,20. Tale imposta deve comunque essere rapportata ai giorni di detenzione e, in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati, alla percentuale di possesso. L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro. In tal caso devono comunque essere indicati i dati relativi al conto. L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro. Nel caso di conto cointestato il valore medio va rapportato alla quota di possesso. Nel caso di più conti correnti posseduti dallo stesso intestatario, si considera il valore complessivo dei conti correnti. Anche se l’imposta non è dovuta, i contribuenti sono tenuti ad indicare i dati relativi al conto o al libretto nella sezione XV-B. del quadro RM. 2 Considerato che il limite per il pagamento dell’imposta si riferisce al valore medio di giacenza pro quota, il contribuente dovrà compilare un solo rigo anche nel caso in cui sia variata la quota di possesso nel corso dell’anno. Solamente in questa ipotesi, nella colonna 2 la quota di possesso dovrà essere ponderata con riferimento ai giorni di possesso. Dall’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Riguardo all’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero da parte delle persone fisiche residenti, non formano base imponibile i conti correnti esteri affidati in amministrazione fiduciaria. 3