Conti correnti e libretti detenuti all`estero

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Conti correnti e libretti detenuti all`estero
Comunicazione SP n. 98 del 02/07/2013
Allegato 1
Conti correnti e libretti detenuti all’estero
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono conti correnti o libretti di risparmio
all’estero ogni anno sono alle prese con diversi adempimenti, di carattere fiscale, perché
devono pagare delle imposte, e di carattere dichiarativo, perché devono compilare
particolari quadri della dichiarazione dei redditi.
Sono dovute le imposte in Italia sia sugli interessi attivi maturati sul conto o sul libretto
estero sia sul patrimonio.
In particolare, un conto corrente o un libretto, detenuto all’estero al di fuori dell’attività
d’impresa, è produttivo di reddito di capitale e pertanto, gli interessi attivi, se non incassati
tramite un intermediario residente, dovranno essere:
- assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%, pari alla ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR);
- riportati in dichiarazione dei redditi nel quadro RM, sezione V, identificati dalla lettera
G.
Il conto corrente e il libretto di risparmio, sono un’attività finanziaria e, considerato che le
somme di denaro e, in genere, le attività finanziarie detenute all’estero sono per loro natura
astrattamente produttive di redditi imponibili in Italia, in conformità a quanto disposto dai
commi 1 e 5 dell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, vanno indicate nel
modulo RW.
E’ pertanto obbligatoria la segnalazione nella sezione II del modulo RW (monitoraggio
fiscale) se a fine anno la giacenza risulta superiore ad euro 10.000.
L’obbligo non sussiste, come precisato al punto 2.3 “Esonero oggettivo” della Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010, per effetto di quanto disposto
dal comma 4 del succitato articolo, qualora i redditi derivanti dal conto corrente o dal
deposito siano riscossi attraverso l’intervento di intermediari italiani.
Per usufruire di tale esonero è necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca
estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati
sul conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un
conto corrente italiano, dando specificazione nella causale, dell’ammontare lordo e
dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di
operare la ritenuta d’ingresso sull’ammontare lordo degli interessi.
Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato:
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dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche
che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionale cui aderisce l’Italia la
cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti
dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
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dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via
continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento
agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui
svolgono la propria attività lavorativa.
In presenza di conti correnti detenuti all’estero cointestati, il modulo RW dovrà essere
compilato da ogni intestatario con riferimento alla propria disponibilità degli stessi e,
quindi, per l’intero valore qualora il contribuente ne abbia la piena disponibilità.
Devono essere indicati, invece, nella sezione III del modulo RW i trasferimenti che nel
corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività finanziarie,
sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo
periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro
10.000.
I trasferimenti oggetto di segnalazione nella sezione III del quadro RW sono quelli relativi
ai versamenti compiuti dall’Italia verso il conto corrente estero, quelli relativi alle
movimentazioni effettuate verso l’Italia su un conto corrente intestato al medesimo
contribuente e i versamenti dall’estero sull’estero.
Poiché sono esonerati dalla compilazione della Sezione III i movimenti che nel corso
dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, in caso di
investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con
riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato
un disinvestimento pari a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, non c’è esonero e
l’ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare nella sezione è pari a 11.000 euro.
I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria
indicati nella sezione II, devono essere sempre indicati nella Sezione III anche se i
movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.
Indipendentemente dallo Stato estero (europeo o extraeuropeo) e dal fatto che siano stati
riportati dati nella sezione V del quadro M o nella sezione II o III del modulo RW, i
contribuenti italiani che detengono tali attività finanziarie all’estero sono obbligati al
pagamento dell’imposta patrimoniale denominata IVAFE e alla compilazione della sezione
XV-B del quadro M del modello Unico.
In questo caso l’imposta è stabilita in misura fissa ed è pari all’imposta di bollo dovuta in
Italia, cioè euro 34,20. Tale imposta deve comunque essere rapportata ai giorni di
detenzione e, in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati, alla percentuale di
possesso.
L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai
libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro. In tal caso devono comunque
essere indicati i dati relativi al conto.
L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai
libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro. Nel caso di conto cointestato il
valore medio va rapportato alla quota di possesso. Nel caso di più conti correnti posseduti
dallo stesso intestatario, si considera il valore complessivo dei conti correnti.
Anche se l’imposta non è dovuta, i contribuenti sono tenuti ad indicare i dati relativi al
conto o al libretto nella sezione XV-B. del quadro RM.
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Considerato che il limite per il pagamento dell’imposta si riferisce al valore medio di
giacenza pro quota, il contribuente dovrà compilare un solo rigo anche nel caso in cui sia
variata la quota di possesso nel corso dell’anno. Solamente in questa ipotesi, nella colonna
2 la quota di possesso dovrà essere ponderata con riferimento ai giorni di possesso.
Dall’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero si detrae, fino a concorrenza del
suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale
versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività
finanziarie.
Riguardo all’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero da parte
delle persone fisiche residenti, non formano base imponibile i conti correnti esteri affidati
in amministrazione fiduciaria.
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