compensazione trimestrale tardiva presentazione mod

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COMPENSAZIONE TRIMESTRALE:
QUALI RILIEVI SANZIONATORI PER
L’OMESSO INVIO DEL MODELLO TR?
a cura di Attilio Romano ed Antonino Grommino
La perentorietà del termine per l’invio del modello iva TR, e quindi l’applicazione della sanzione pari
al 30 per cento dell’iva, non è certa se il contribuente che ha omesso l’invio telematico del modello
TR opta per la compensazione del credito iva ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997. In attesa delle
doverose pronunce ufficiali si riepilogano le diverse posizioni interpretative sull’argomento.
Modello TR: ambito soggettivo
Il modello TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel
trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che
intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono
utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere
richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle
lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle
condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto
all’ipotesi di rimborso annuale.
In pratica, possono chiedere il rimborso Iva trimestrale i contribuenti che nel
trimestre di riferimento: 1) hanno effettuato cessioni o prestazioni con aliquota inferiore a
quella sugli acquisti, maggiorata del 10%; hanno effettuato operazioni non imponibili per
un ammontare superiore al 25% del volume di affari; hanno effettuato acquisti e
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili
effettuati nel periodo; sono soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o
tramite rappresentante fiscale
In alternativa, come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo
stesso credito può essere utilizzato nel modello F24 in compensazione di altre imposte,
contributi e premi entro il limite annuo di 516.456,90 euro, posto dall'articolo 34 della
legge 388/2001.
Il rimborso (o la compensazione) può essere ottenuto contabilizzando solo il credito
maturato nel periodo, senza poter recuperare il credito sorto nel periodo o nei periodi
precedenti.
Termini di presentazione
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008, emanato in
attuazione dell’art. 1, comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presentazione
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deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite
intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.
Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è
prorogato al primo giorno feriale successivo.
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione
dell’istanza per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato
l’invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito,
http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è
disponibile la relativa ricevuta.
Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di
tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle
entrate.
In relazione poi alla verifica della tempestività per via telematica, si considerano
tempestive le istanze trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio
telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di
emissione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto
(cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del
24.09.1999).
Omesso invio del modello TR e compensazione iva: quale
sanzione ?
Tesi uffici finanziari
Si ha notizia che la sanzione abitualmente applicata dagli Uffici è quella del 30%
dell'importo "indebitamente" compensato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 17
dicembre 1997, n. 471.
Secondo tale disposizione chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze,
i versamenti in acconto,
i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,
detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati,
è' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in
sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile.
Il ricorso alla sanzione del 30% parrebbe trovare una sua giustificazione nella
norma che ha introdotto la possibilità di effettuare la compensazione dei crediti
trimestrali a condizione che sia presentata la relativa istanza entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento (articolo 8 comma 3, del Dpr 542/99) e nella
norma che ammette la compensazione dei crediti che risultano dalle dichiarazioni e dalle
denunce periodiche (articolo 17 del D.lg. 241/97)
Pertanto, pur in assenza di una pronuncia ufficiale, l’orientamento prevalente
degli Uffici dell’agenzia delle Entrate è quello di ritenere che il termine per l’invio del
modello iva TR sia perentorio e che, quindi, non sia possibile inviarlo in ritardo. (si veda,
l’incisivo intervento di G. CONFENTE, IRROGABILI SOLO LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE,
ORE” L’ESPERTO RISPONDE 20.10.2008).
NE
“IL SOLE 24
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Posizione dei contribuenti
APPLICAZIONE SANZIONE RESIDUALE
Secondo una diversa interpretazione rispetto a quella avanzata dagli uffici
finanziari la sanzione applicabile nel caso specifico potrebbe essere quella stabilita per le
omesse comunicazioni agli Uffici: da 258 euro a 2.066 euro, irrogata ai sensi dell’articolo
11 del D.lg. 471/97.
Tale norma punisce con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro,
tra l’altro, l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se
non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di
imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri.
D’altra parte come osservato dalla stampa specializzata (G. CONFENTE, IRROGABILI
SOLO LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, OP. CIT) si è notato come la violazione commessa, oltre a
non incidere sulle imposte dovute, non ha prodotto un’irrimediabile pregiudizio
all’attività di controllo, poichè l’amministrazione finanziaria ha avuto, comunque,
conoscenza della compensazione effettuata con i dati esposti nel modello F24.
D’altra parte Inoltre, in molti casi la sanzione del 30% risulta del tutto “sproporzionata”
rispetto all’entità della violazione commessa: si pensi al caso di compensazioni per
importi rilevanti.
MANCATA APPLICAZIONE DI
SANZIONE
L’argomento in esame è stato affrontato anche da Autorevole dottrina, ed in
particolare dall’Associazione tra le società italiane per azioni con la circolare 27.10.2004,
n. 45.
In questa occasione Assonime, ha precisato che le istruzioni alla compilazione del
modello di istanza di rimborso o di compensazione del credito Iva infrannuale impongono
la tassatività della sua presentazione entro la fine del mese successivo al trimestre di
riferimento, pena il non ottenimento di quanto richiesto a rimborso, ma sembrerebbero
riferirsi unicamente al rimborso, lasciando quindi impregiudicata la possibilità di
utilizzare comunque in compensazione il credito maturato nel periodo.
In definitiva, la normativa vigente non individua con precisione la sanzione
applicabile; pertanto appare legittima la posizione di chi, invocando il principio di legalità
in base al quale l’ Ufficio non può irrogare sanzioni al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge (articolo 3 del D.lgs. 472/97), propone ricorso avverso eventuali atti di
contestazione emessi dagli uffici finanziari.
La stessa circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, stabilisce infatti che non si
possono applicare le sanzioni previste per “casi analoghi”.
In riferimento a quest’ultimo aspetto, si osserva che esiste una sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha accolto il riscorso presentato
proprio in base al principio di legalità (sentenza numero 672/01/07 del 2 0ttobre 2007,
depositata il 26 novembre 2007).
Si resta in attesa di un intervento dell'Amministrazione finanziaria che dirima la
questione esaminata.
Attilio Romano e Antonino Grommino
18 Novembre 2008
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