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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 13
15.01.2014
Conversione del credito in Unico
entro il 28.01
Categoria: Unico
Sottocategoria: Dichiarazione
I contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO, ovvero il mod. IRAP a credito, richiedendo lo stesso a
rimborso, possono modificare la scelta sulla destinazione del credito, “optando” per l’utilizzo in
compensazione, presentando una dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del termine
ordinario di presentazione della dichiarazione originaria.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, considerato che la dichiarazione va
presentata entro il 30.09 di ciascun anno, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa
in esame, scade il 28.01 dell’anno successivo.
Decreto
Sviluppo
L’art. 7, comma 2, lett. i), D.L. n. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo” ha integrato
l’art. 2, D.P.R. n. 322/98 con il nuovo comma 8-ter che così dispone:
→
“le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, possono essere integrate dai contribuenti per modificare la
originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente
per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia
stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare
entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione […]
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta
cui si riferisce la dichiarazione”.
Da tale previsione discende, dunque, che i contribuenti che hanno presentato il
mod. UNICO, ovvero il mod. IRAP a credito, richiedendo lo stesso a rimborso,
possono presentare una dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta
sulla destinazione del credito stesso, “optando” per l’utilizzo in compensazione,
entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
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La modifica della destinazione del credito da rimborso a compensazione, è
possibile soltanto qualora il rimborso non sia già stato erogato, in tutto o in
parte.
Credito IVA
Per quanto riguarda il credito IVA, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare
6.5.2011, n. 17/E, ha specificato che:
¾
il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito,
presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il
medesimo credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in
detrazione o compensazione, secondo quanto stabilito dal comma 8-bis
del citato art. 2, D.P.R. n. 322/98, ossia:
→
“non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”.
Considerato che la novità, di cui al D.L. n. 70/2011, fa riferimento esclusivamente
alle “dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”,
deve ritenersi che, ai fini IVA rimangono valide le precisazioni, di cui alla citata
Circolare n. 17/E, con la conseguenza che la modifica della scelta relativa alla
destinazione
del
credito
esposto
in
dichiarazione,
da
rimborso
a
compensazione, va effettuata entro termini differenti a seconda della tipologia
d’imposta come di seguito evidenziato.
Presentazione dichiarazione integrativa
Credito
per modifica scelta destinazione credito
(da rimborso a compensazione)
IRPEF
IRES
Î
IRAP
Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione.
Entro la scadenza del termine di presentazione della
IVA
Î
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,
ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, entro il 30.09 dell’anno successivo.
Dal tenore letterale della norma, la modifica della scelta operata in
dichiarazione, in merito alla destinazione del credito, sembra possibile
soltanto ai fini del passaggio dalla richiesta di rimborso a quella di utilizzo in
compensazione, e non viceversa.
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Di fatto, dunque, per le imposte dirette e l’IRAP, il termine per la “revoca” della
richiesta di rimborso, è consentito entro un tempo più breve rispetto a quanto
previsto per l’analoga fattispecie in materia di IVA.
Casella
“Dichiarazione
integrativa”
Con riferimento al mod. UNICO 2013 SC/PF e al mod. IRAP 2013, inviato entro lo
scorso 30.09.2013, il contribuente può presentare, entro il 28.01.2014 (120 giorni
dal 30.09.2013), una dichiarazione integrativa “a favore” (senza applicazione di
sanzioni), volta a modificare la scelta di richiesta di rimborso del credito
IRES/IRPEF/IRAP 2012, “optando” per l’utilizzo dello stesso in compensazione.
La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche qualora la
dichiarazione originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine previsto
(ossia entro il 30.12.2013), posto che la stessa sia considerata valida. Anche in
tal caso, il termine di presentazione della “nuova” dichiarazione scade il
28.01.2014.
Al fine di rettificare la richiesta di rimborso secondo le modalità sopraesposte,
nel modello Unico è necessario barrare la casella:
→
“Dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 – ter D.P.R. 322/98)”
UNICO PF
Casella da
UNICO SP
Casella da
UNICO SC
Casella da barrare
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UNICO ENC
Casella da
IRAP
Casella da
Compilazione
di Unico 2013
Al riguardo si ricorda che, la scelta di come utilizzare le imposte a credito e/o le
eccedenze di versamento a saldo, viene effettuata nel prospetto riepilogativo
(quadro RX) riportato nel modello Unico.
In particolare, nella sezione I del quadro RX, la colonna 1 è dedicata
all’indicazione dell’importo a credito, che risulta dai singoli quadri della
dichiarazione e che andrà, in seguito, ripartito tra la colonna 3 e/o 4.
Importo che risulta a credito dalla dichiarazione
Dopo aver indicato nella colonna 1 l’importo a credito, nelle colonne 3 e 4 deve
essere indicata la destinazione dei crediti che il contribuente intende seguire. Il
contribuente deve, in sintesi, definire quale parte dei suddetti crediti viene:
ƒ
chiesta a rimborso (colonna 3);
ƒ
utilizzata in compensazione verticale e/o orizzontale (colonna 4).
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ƒ
Importo di cui si chiede il
Importo da utilizzare in
rimborso
compensazione
Nel modello Irap, invece, il credito da compensare o chiedere a rimborso, va
indicato nei righi IR29 – IR30.
La ditta individuale Verdi ha compilato il mod. UNICO 2013 PF con un credito
IRPEF pari a € 5.000, interamente richiesto a rimborso.
Il quadro RX è stato così compilato:
5.000
5.000
Il sig. Verdi, dopo la presentazione di Unico, intende modificare tale scelta per
utilizzare il predetto importo in compensazione per il versamento del saldo
IVA.
A tal fine, entro il 28 gennaio il contribuente deve presentare un mod. UNICO
2013 PF:
9
barrando la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 – ter
D.P.R. 322/98)”
X
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compilando il quadro RX come segue:
5.000
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Riprendendo l’esempio sopraesposto, qualora il credito da modificare
corrisponda a un credito Irap, il contribuente deve presentare un mod. IRAP
2013:
9 barrando la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 – ter
D.P.R. 322/98)”
X
9 l’importo indicato a rigo IR29 – “Credito di cui si chiede il rimborso”
della dichiarazione originariamente presentata dovrà essere “spostato”
a rigo IR30 “Credito da utilizzare in compensazione”:
5.000
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