Fiscal News - Fiscal Focus
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 68 05.03.2014 Sanzioni per indebite compensazioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Come noto, in caso di effettuazione di una compensazione di un debito tributario con un credito inesistente, si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti indebitamente utilizzati. Al contrario, l'indebito utilizzo di crediti in compensazione, è punibile con la sanzione del 30%. Vediamo dunque i vincoli che deve rispettare il contribuente, qualora proceda con la compensazione di crediti tributari al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni. Premessa Per i versamenti i contribuenti possono usare in compensazione i crediti indicati nelle dichiarazioni annuali, se non chiesti a rimborso. Sono compensabili anche i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti che spettano al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro. L’istituto della compensazione consente, infatti, di sommare algebricamente i crediti e i debiti che si formano nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Regioni, INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI); il risultato che ne deriva è rappresentato o da un saldo a debito o da un credito. La compensazione può essere di tipo “verticale” oppure “orizzontale”. Regole e modalità di compensazione In linea generale, i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o Iva, possono essere utilizzati in compensazione: 9 dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione; 9 fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In altri termini, i crediti rilevati nel modello Unico 2014/Dichiarazione Iva 2014, possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio 2014. L’utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate. L’utilizzo del credito in compensazione orizzontale, può avvenire, quindi, anteriormente alla presentazione della dichiarazione Unico 2014/Dichiarazione Iva 2014. CREDITI RISULTANTI DA UNICO/DICHIARAZIONE IVA 2014 Utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio 2014 Per quanto riguarda il termine finale di compensazione, normativamente è previsto che corrisponda a: → quello della presentazione della dichiarazione successiva. Tuttavia, il momento della liquidazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione successiva rappresenta, in pratica, il termine effettivo entro cui effettuare la compensazione del credito derivante dalla dichiarazione precedente. Infatti, nella determinazione delle imposte entra in gioco il credito dell’anno precedente, nonché la relativa quota già utilizzata. ADEMPIMENTO Verifica arco temporale in cui può essere utilizzato il credito in compensazione. Termine iniziale Termine finale Dal giorno successivo a quello in cui Fino alla data di scadenza di si è chiuso il periodo di imposta per il presentazione della dichiarazione quale deve essere presentata la successiva. dichiarazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Credito Iva annuale Per quanto riguarda il credito Iva, si ricorda che: ¾ la compensazione “orizzontale” del credito annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui: → può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale; ¾ per poter compensare il credito annuale per importi superiori a € 15.000 annui: → è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Credito emergente dalla dichiarazione Ricordiamo, inoltre, che Legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 574) ha introdotto: ¾ per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, Ö un meccanismo di “certificazione” per l’utilizzo in compensazione orizzontale (mediante F24) dei relativi crediti. Viene, in sostanza, subordinato l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: 9 al visto di conformità nella dichiarazione; 9 alla sottoscrizione della dichiarazione stessa, da parte dell’organo incaricato, di effettuare il controllo contabile. In occasione dell’incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 30 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che: 9 la compensazione dei crediti che trovano origine nelle imposte sui redditi, ai fini Irap, e più in generale nelle nuove limitazioni introdotte dalla Legge di Stabilità, è completamente libera fino a 15.000 euro, mentre per gli utilizzi oltre la predetta soglia, è necessaria l’apposizione del visto, ma senza che sia necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione annuale. 9 il limite di 15.000 euro, il cui superamento determina l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul Mod. Unico, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Modifica richiesta rimborso Inoltre, sempre per ciò che riguarda i crediti derivanti dalle dichiarazioni Iva/Redditi, si fa presente che i contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO, ovvero il mod. Irap a credito, richiedendo lo stesso a rimborso, possono modificare la scelta sulla destinazione del credito, “optando” per l’utilizzo in compensazione, presentando una dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, considerato che la dichiarazione va presentata entro il 30.09 di ciascun anno, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa in esame, scade il 28.01 dell’anno successivo. Se la conversione riguarda il credito Iva, la dichiarazione integrativa (da cui emerge il cambiamento) va presentata entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30.09 dell’anno successivo. Sanzioni Alla luce dei numerosi vincoli a cui è soggetta la compensazione dei crediti tributari, è necessario porre particolare attenzione quando si procede con tale istituto giuridico. Il contribuente deve stare accorto, viste anche le sanzioni a cui va incontro in caso di errore. In caso di errata compensazione, trova, infatti, applicazione la sanzione del 30% dell’importo compensato. In sostanza nel caso in cui, nel mod. F24 vengano esposti importi a credito per procedere alla compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente venga riscontrato che il credito indicato è superiore a quello che risultava dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell’importo compensato. Qualora il contribuente si accorga dell’errore, è possibile procedere con regolarizzazione spontanea della violazione, che deve avvenire pagando la sanzione del: • 0,2% giornaliero, nel caso di regolarizzazione entro 14 giorni; • 3%, se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione; • 3,75%, se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Uso fraudolento dei crediti Al fine di contrastare un improprio utilizzo della compensazione tributaria, il legislatore ha ritenuto opportuno procedere con un inasprimento delle sanzioni. L’art. 27, comma 18, D.L. n. 185/2008 ha, infatti, disposto che: → “l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.” Tale previsione equipara la sanzione per la violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di dichiarazione infedele, nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante. In sostanza per le: ¾ compensazioni di crediti inesistenti → la sanzione applicabile va dal 100% al 200% del credito utilizzato. Tra le altre disposizioni si ricorda che, l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 5 del 2009, inasprisce la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro. SANZIONE PER COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI Credito inesistente pari o inferiore a 50.000 € dal 100% al 200% del credito Credito inesistente superiore a 50.000 € Sanzione del 200% Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Termine per attività di verifica Sempre per contrastare abusi dell’utilizzo della compensazione, il legislatore ha anche cercato di agevolare l’attività di verifica dell’Amministrazione Finanziaria, raddoppiando i termini per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei crediti d’imposta inesistenti. In questo modo l’Amministrazione Finanziaria può notificare a pena di decadenza, il provvedimento afferente l’accertamento di un utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti entro: Ö il 31.12 dell’ottavo anno successivo entro cui matura la prescrizione. DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO IMPROPRIO UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE Irregolarità visto conformità Da F24 DEL 2005 accertamento entro 31.12.2013 F24 DEL 2006 accertamento entro 31.12.2014 F24 DEL 2007 accertamento entro 31.12.2015 F24 DEL 2008 accertamento entro 31.12.2016 F24 DEL 2009 accertamento entro 31.12.2017 F24 DEL 2010 accertamento entro 31.12.2018 F24 DEL 2011 accertamento entro 31.12.2019 F24 DEL 2012 accertamento entro 31.12.2020 F24 DEL 2013 accertamento entro 31.12.2021 ultimo si fa presente che, qualora l’irregolare fruizione della compensazione sia attribuibile a irregolarità imputabile al professionista che ha apposto il visto di conformità, la violazione è punibile con una sanzione amministrativa che può oscillare da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.582 euro (art. 39 comma 1 lett. a D.Lgs 241/1997. Esempi Il sig. Bianchi in data 16.05.2014 compensa il debito Iva del primo trimestre, di € 10.000, mediante compensazione orizzontale indicando nel modello F24 il codice tributo: → 6829 (Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2014, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 83-bis, comma 26, D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133). Tale credito d’imposta risulta, però, inesistente per il sig. Rossi. In tale ipotesi, si applica una sanzione che va dal 100% al 200% sui 10.000 euro compensati e inesistenti. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il Sig. Rossi, imprenditore, dispone di un credito Iva, al 31/12/2013, di 40.000 euro. Lo stesso compensa, tramite sistema home banking: ¾ in data 18/01/2014, 4.000 euro; ¾ in data 16/03/2014, altri 2.000 euro. La seconda compensazione è avvenuta senza aver presentato, in febbraio, la dichiarazione Iva. Tale contribuente non avrebbe potuto compensare il secondo importo di 2.000 euro, in quanto ha superato la soglia dei 5.000 euro, per cui avrebbe dovuto prima presentare la dichiarazione Iva. Per il credito eccedente 5.000 €, corrispondente a 1.000 € (4.000€ + 2.000€ – 5.000€), la compensazione non era possibile. In tale ipotesi, si applica una sanzione del 30% sui 1.000 eccedenti il limite. Riepilogo SANZIONI PER COMPENSAZIONI ERRATE Compensazioni indebite Utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza: 9 in misura superiore al limite Si applica la sanzione, di cui all’art. di € 5.000 in data precedente 13 del D.Lgs. 471/1997, ossia quella a quella di presentazione prevista della dichiarazione annuale, versamento (pari al 30% del credito 9 ovvero in misura superiore al limite di € 15.000, senza che sia stato apposto dichiarazione il nel caso indebitamente di omesso utilizzato in compensazione). sulla prescritto visto di conformità. Credito inesistente Si applica la sanzione, dal 100% al 200% della misura dei crediti La violazione è equiparata all’ipotesi inesistenti compensati. di dichiarazione infedele nella quale È punito con la sanzione del 200% sia indicato un credito superiore a della misura dei crediti compensati, quello spettante. chiunque utilizza i crediti inesistenti Art. 27 D.L. 185/2008 per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun anno solare. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info