Fiscal News - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 68
05.03.2014
Sanzioni per indebite
compensazioni
Categoria: Versamenti
Sottocategoria: In compensazione
Come noto, in caso di effettuazione di una compensazione di un debito tributario con un credito
inesistente, si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti indebitamente utilizzati.
Al contrario, l'indebito utilizzo di crediti in compensazione, è punibile con la sanzione del 30%.
Vediamo dunque i vincoli che deve rispettare il contribuente, qualora proceda con la compensazione di
crediti tributari al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni.
Premessa
Per i versamenti i contribuenti possono usare in compensazione i crediti
indicati nelle dichiarazioni annuali, se non chiesti a rimborso.
Sono compensabili anche i crediti previdenziali risultanti dalle denunce
contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti che spettano al
contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
L’istituto della compensazione consente, infatti, di sommare algebricamente i
crediti e i debiti che si formano nei confronti dei diversi enti impositori (Stato,
Regioni, INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI); il risultato che ne deriva è rappresentato
o da un saldo a debito o da un credito.
La compensazione può essere di tipo “verticale” oppure “orizzontale”.
Regole e
modalità di
compensazione
In linea generale, i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o
Iva, possono essere utilizzati in compensazione:
9
dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta
per il quale deve essere presentata la dichiarazione;
9
fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione
successiva.
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In altri termini, i crediti rilevati nel modello Unico 2014/Dichiarazione Iva 2014,
possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1° gennaio
2014.
L’utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in
grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito
utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle
dichiarazioni successivamente presentate.
L’utilizzo del credito in compensazione orizzontale, può avvenire, quindi,
anteriormente
alla
presentazione
della
dichiarazione
Unico
2014/Dichiarazione Iva 2014.
CREDITI RISULTANTI DA UNICO/DICHIARAZIONE IVA 2014
Utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio 2014
Per quanto riguarda il termine finale di compensazione, normativamente è
previsto che corrisponda a:
→
quello della presentazione della dichiarazione successiva.
Tuttavia, il momento della liquidazione delle imposte derivanti dalla
dichiarazione successiva rappresenta, in pratica, il termine effettivo entro cui
effettuare la compensazione del credito derivante dalla dichiarazione
precedente.
Infatti, nella determinazione delle imposte entra in gioco il credito dell’anno
precedente, nonché la relativa quota già utilizzata.
ADEMPIMENTO
Verifica arco temporale in cui può essere utilizzato il credito in
compensazione.
Termine iniziale
Termine finale
Dal giorno successivo a quello in cui
Fino
alla
data
di
scadenza
di
si è chiuso il periodo di imposta per il
presentazione della dichiarazione
quale deve essere presentata la
successiva.
dichiarazione.
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Credito Iva
annuale
Per quanto riguarda il credito Iva, si ricorda che:
¾
la compensazione “orizzontale” del credito annuale o trimestrale, nel
mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui:
→
può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi
telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale o dell’istanza trimestrale;
¾
per poter compensare il credito annuale per importi superiori a € 15.000
annui:
→
è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di
un soggetto abilitato.
Credito
emergente
dalla
dichiarazione
Ricordiamo, inoltre, che Legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 574) ha
introdotto:
¾ per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), per le relative addizionali e
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap,
Ö un
meccanismo
di
“certificazione”
per
l’utilizzo
in
compensazione orizzontale (mediante F24) dei relativi crediti.
Viene, in sostanza, subordinato l’utilizzo in compensazione del credito annuale
per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente:
9 al visto di conformità nella dichiarazione;
9 alla sottoscrizione della dichiarazione stessa, da parte dell’organo
incaricato, di effettuare il controllo contabile.
In occasione dell’incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 30
gennaio l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che:
9 la compensazione dei crediti che trovano origine nelle imposte sui
redditi, ai fini Irap, e più in generale nelle nuove limitazioni
introdotte dalla Legge di Stabilità, è completamente libera fino a
15.000 euro, mentre per gli utilizzi oltre la predetta soglia, è
necessaria l’apposizione del visto, ma senza che sia necessaria la
presentazione preventiva della dichiarazione annuale.
9 il limite di 15.000 euro, il cui superamento determina l’obbligo di
apposizione del visto di conformità sul Mod. Unico, è riferibile alle
singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.
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Modifica
richiesta
rimborso
Inoltre, sempre per ciò che riguarda i crediti derivanti dalle dichiarazioni
Iva/Redditi, si fa presente che i contribuenti che hanno presentato il mod.
UNICO, ovvero il mod. Irap a credito, richiedendo lo stesso a rimborso, possono
modificare la scelta sulla destinazione del credito, “optando” per l’utilizzo in
compensazione, presentando una dichiarazione integrativa entro 120 giorni
dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione
originaria.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, considerato
che la dichiarazione va presentata entro il 30.09 di ciascun anno, il termine per
la presentazione della dichiarazione integrativa in esame, scade il 28.01
dell’anno successivo.
Se la conversione riguarda il credito Iva, la dichiarazione integrativa (da cui
emerge il cambiamento) va presentata entro la scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,
ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
entro il 30.09 dell’anno successivo.
Sanzioni
Alla luce dei numerosi vincoli a cui è soggetta la compensazione dei crediti
tributari, è necessario porre particolare attenzione quando si procede con tale
istituto giuridico.
Il contribuente deve stare accorto, viste anche le sanzioni a cui va incontro in
caso di errore.
In caso di errata compensazione, trova, infatti, applicazione la sanzione del
30% dell’importo compensato.
In sostanza nel caso in cui, nel mod. F24 vengano esposti importi a credito per
procedere alla compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e
successivamente venga riscontrato che il credito indicato è superiore a quello
che risultava dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell’importo
compensato.
Qualora il contribuente si accorga dell’errore, è possibile procedere con
regolarizzazione spontanea della violazione, che deve avvenire pagando la
sanzione del:
•
0,2% giornaliero, nel caso di regolarizzazione entro 14 giorni;
•
3%, se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione;
•
3,75%, se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione.
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Uso
fraudolento dei
crediti
Al fine di contrastare un improprio utilizzo della compensazione tributaria, il
legislatore ha ritenuto opportuno procedere con un inasprimento delle
sanzioni.
L’art. 27, comma 18, D.L. n. 185/2008 ha, infatti, disposto che:
→
“l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per
cento della misura dei crediti stessi.”
Tale previsione equipara la sanzione per la violazione in esame a quella
applicabile all’ipotesi di dichiarazione infedele, nella quale sia indicato un
credito superiore a quello spettante.
In sostanza per le:
¾
compensazioni di crediti inesistenti
→
la sanzione applicabile va dal 100% al 200% del credito
utilizzato.
Tra le altre disposizioni si ricorda che, l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 5 del 2009,
inasprisce la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di
utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a
cinquantamila euro.
SANZIONE PER COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI
Credito inesistente pari o inferiore a 50.000 €
dal 100% al 200% del credito
Credito inesistente superiore a 50.000 €
Sanzione del 200%
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Termine per
attività di
verifica
Sempre per contrastare abusi dell’utilizzo della compensazione, il legislatore
ha anche cercato di agevolare l’attività di verifica dell’Amministrazione
Finanziaria, raddoppiando i termini per la notifica degli atti finalizzati al
recupero dei crediti d’imposta inesistenti.
In questo modo l’Amministrazione Finanziaria può notificare a pena di
decadenza, il provvedimento afferente l’accertamento di un utilizzo in
compensazione di crediti tributari inesistenti entro:
Ö il 31.12 dell’ottavo anno successivo entro cui matura la prescrizione.
DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO
IMPROPRIO UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE
Irregolarità
visto
conformità
Da
F24 DEL 2005
accertamento entro
31.12.2013
F24 DEL 2006
accertamento entro
31.12.2014
F24 DEL 2007
accertamento entro
31.12.2015
F24 DEL 2008
accertamento entro
31.12.2016
F24 DEL 2009
accertamento entro
31.12.2017
F24 DEL 2010
accertamento entro
31.12.2018
F24 DEL 2011
accertamento entro
31.12.2019
F24 DEL 2012
accertamento entro
31.12.2020
F24 DEL 2013
accertamento entro
31.12.2021
ultimo
si
fa
presente
che,
qualora
l’irregolare
fruizione
della
compensazione sia attribuibile a irregolarità imputabile al professionista che
ha apposto il visto di conformità, la violazione è punibile con una sanzione
amministrativa che può oscillare da un minimo di 258 euro a un massimo di
2.582 euro (art. 39 comma 1 lett. a D.Lgs 241/1997.
Esempi
Il sig. Bianchi in data 16.05.2014 compensa il debito Iva del primo trimestre,
di € 10.000, mediante compensazione orizzontale indicando nel modello
F24 il codice tributo:
→
6829 (Credito d’imposta corrispondente a una quota parte
dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2014, in
favore delle imprese di autotrasporto – art. 83-bis, comma 26, D.L.
25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto
2008, n. 133).
Tale credito d’imposta risulta, però, inesistente per il sig. Rossi.
In tale ipotesi, si applica una sanzione che va dal 100% al 200% sui 10.000
euro compensati e inesistenti.
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Il Sig. Rossi, imprenditore, dispone di un credito Iva, al 31/12/2013, di 40.000
euro. Lo stesso compensa, tramite sistema home banking:
¾
in data 18/01/2014, 4.000 euro;
¾
in data 16/03/2014, altri 2.000 euro.
La seconda compensazione è avvenuta senza aver presentato, in febbraio,
la dichiarazione Iva.
Tale contribuente non avrebbe potuto compensare il secondo importo di
2.000 euro, in quanto ha superato la soglia dei 5.000 euro, per cui avrebbe
dovuto prima presentare la dichiarazione Iva.
Per il credito eccedente 5.000 €, corrispondente a 1.000 € (4.000€ + 2.000€ –
5.000€), la compensazione non era possibile.
In tale ipotesi, si applica una sanzione del 30% sui 1.000 eccedenti il limite.
Riepilogo
SANZIONI PER COMPENSAZIONI ERRATE
Compensazioni indebite
Utilizzo in compensazione di crediti,
di cui sia constatata l’esistenza:
9 in misura superiore al limite
Si applica la sanzione, di cui all’art.
di € 5.000 in data precedente
13 del D.Lgs. 471/1997, ossia quella
a quella di presentazione
prevista
della dichiarazione annuale,
versamento (pari al 30% del credito
9 ovvero in misura superiore al
limite di € 15.000, senza che
sia
stato
apposto
dichiarazione
il
nel
caso
indebitamente
di
omesso
utilizzato
in
compensazione).
sulla
prescritto
visto di conformità.
Credito inesistente
Si applica la sanzione, dal 100% al
200%
della
misura
dei
crediti
La violazione è equiparata all’ipotesi
inesistenti compensati.
di dichiarazione infedele nella quale
È punito con la sanzione del 200%
sia indicato un credito superiore a
della misura dei crediti compensati,
quello spettante.
chiunque utilizza i crediti inesistenti
Art. 27 D.L. 185/2008
per il pagamento delle somme
dovute per un ammontare superiore
a € 50.000 per ciascun anno solare.
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