Regolamento comunale per erogazione Servizi di Assistenza

Transcript

Regolamento comunale per erogazione Servizi di Assistenza
COMUNE DI SILEA
Provincia di Treviso
Regolamento comunale per l’erogazione dei Servizi di Assistenza domiciliare e di supporto alla domiciliarità
approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 19.12.2011
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Oggetto
ART. 2 - Finalità e obiettivi
ART. 3 - Collocazione funzionale e gestione del servizio
CAPO II – GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
ART. 4 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
ART. 5 - Destinatari
ART. 6 - Prestazioni
ART. 7 - Attivazione del servizio
ART. 8 - Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio
domiciliare
A) Criteri per la determinazione della capacità contributiva
B) Determinazione delle fasce contributive
ART. 9 - Integrazione SAD - ADI
ART. 10 - Fornitura pasti caldi a domicilio.
ART. 11 - Telesoccorso e telecontrollo.
CAPO III – ACCESSO AL SERVIZIO
ART. 12 - Requisiti di accesso
ART. 13 - Criteri di priorità
ART. 14 - Domanda di ammissione
ART. 15 - Attivazione del servizio
ART. 16 - Assenze
ART. 17 - Variazione o cessazione del servizio
CAPO IV – COLLABORAZIONI
ART. 18 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit
ART. 19 - Volontari in Servizio Civile e Lavoratori Socialmente Utili
CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 20 - Norme di rinvio
ART. 21 - Abrogazioni
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto.
Il Comune di Silea, nell’ottica di promozione e sostegno dei propri cittadini quali soggetti della comunità locale,
offre il Servizio di Assistenza Domiciliare – SAD - consistente in interventi e prestazioni socio assistenziali per
la gestione della persona e dei nuclei familiari.
In riferimento al principio di sussidiarietà (L. 328/2000) il servizio di assistenza domiciliare viene erogato anche
attraverso la collaborazione delle Istituzioni Pubbliche territoriali, del Privato sociale, del Volontariato e dei
cittadini singoli e/o associati.
Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa e
dello Stato, i servizi di assistenza domiciliare e di supporto alla domiciliarità.
Art. 2 - Finalità e obiettivi.
Il servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale
rivolte in modo particolare ai minori, agli adulti, agli invalidi e agli anziani che si trovino in contingenti
situazioni di parziale o totale non autosufficienza ovvero a nuclei familiari con componenti a rischio di
emarginazione.
Il servizio ha la funzione precipua di favorire il mantenimento, l’integrazione e l’eventuale reinserimento
dell’utente nel proprio contesto sociale, attraverso i seguenti interventi mirati:
stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
valorizzare la solidarietà familiare ed extrafamiliare;
prevenire la solitudine e l’emarginazione.
Il servizio di “assistenza domiciliare” consta in una serie di prestazioni erogate in giorni feriali al domicilio
dell’utente, a persone anziane e/o inabili in rischio di emarginazione, a minori e a nuclei famigliari in condizioni
di bisogno del Comune di Silea.
L’Assistenza Domiciliare si connota quale servizio integrativo e non sostitutivo rispetto alle risorse personali e
familiari dell’utente, di cui l’operatore incaricato deve saper riconoscere e promuovere le potenzialità e/o
mantenere i livelli residuali di autonomia anche attraverso l’attivazione delle reti formali ed informali di
riferimento. Le prestazioni comprendono gli aspetti di cura ed assistenza diretta dell’utente, gli interventi
riguardanti il contesto di vita nonché le attività a carattere organizzativo e gestionale essenziali al buon
andamento del servizio.
Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le
quali il servizio cessa, con eccezione per i casi - in particolare cronici - in cui si presentino bisogni che
richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.
Art. 3 - Collocazione funzionale e gestione.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare si colloca nell’ambito dei Servizi Sociali sul territorio - Area Servizi alla
Persona, cui compete la direzione tecnico-organizzativa ed il coordinamento complessivo del servizio, nonché la
valutazione generale della qualità e dell’efficacia del servizio erogato.
Il servizio di assistenza domiciliare può essere gestito direttamente dal Comune di Silea o mediante affidamento
a terzi, in questo caso con le procedure previste dalla vigente normativa per l’aggiudicazione di appalti e servizi,
o in gestione associata, previa stipula di idonee convenzioni con altre realtà.
CAPO II – SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'
Art. 4 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità. Definizione.
Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il servizio sociale per
favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale.
L’obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei
propri contesti di vita e limitare il ricorso all’istituzionalizzazione impropria.
Il ruolo dell’Ente Pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell’offerta; dare consulenza
nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l’erogazione delle prestazioni. In
questo modo si possono supportare anche i caregiver nel compito di cura, agevolandone l’esplicazione e il
reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per
chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora necessario.
Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall’Azienda Socio Sanitaria Locale, anche attraverso il
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).
Art. 5 – Destinatari.
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Silea, compatibilmente con le risorse di bilancio, ed in
particolare ai soggetti in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa
di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre
situazioni di necessità.
I destinatari possono essere:
- Autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o
vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei
momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.
- Parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale le proprie necessità primarie ed
abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedervi, siano esse igieniche, ambientali e/o sociorelazionali.
- Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria
situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'
eventualità di un
ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua ma che hanno una rete
di supporto familiare e/o sociale.
- Nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione in condizione di difficoltà ad assolvere gli
impegni connessi alla vita quotidiana.
L'
attivazione del servizio in favore di nuclei familiari con soggetti minori e/o adulti disabili avverrà anche nel
rispetto delle competenze dei servizi dell'
Azienda U.L.S.S..
L'
attivazione del servizio in favore di nuclei familiari con soggetti seguiti anche da altri servizi (Centro di Salute
Mentale, Servizio per le Tossicodipendenze, Consultorio familiare, ...) avverrà preferibilmente di concerto con
tali strutture secondo modalità progettuali precise.
Art. 6 - Attivazione del servizio.
L'
attivazione del servizio di assistenza sociale domiciliare avviene previa valutazione complessiva della
situazione socio – economica da parte dell’Assistente Sociale o, in presenza di situazioni multiproblematiche,
attraverso l'
Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, prendendo in considerazione il contesto familiare,
economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
Assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'
utente;
Presenza di altre persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all'
interno del nucleo familiare;
Valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse ISEE;
Incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
Carenze igienico - ambientali;
Aiuto nella somministrazione dei farmaci.
Art. 7 – Prestazioni.
Il servizio è composto da distinte attività coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità suesposte.
a) Attività volte a favorire l’autosufficienza nelle attività della vita quotidiana:
vestizione (attività di aiuto ad indossare indumenti);
preparazione e somministrazione pasti nei casi in cui l’utente sia incapace o impossibilitato a provvedervi;
attività di aiuto nella deambulazione;
mobilizzazione allettati;
sollevamento dal letto;
acquisto generi alimentari/medicinali (sotto prescrizione medica), vestiario ect..;
disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ect.) qualora l’utente fosse nell’impossibilità di
provvedervi;
accompagnamento dell’utente, in casi di difficoltà di deambulazione, a piedi o con automezzo per disbrigo
pratiche, spesa o visite mediche;
provvedere a tutte le necessità inerenti il ricovero qualora l’utente sia temporaneamente degente presso
l’ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possono provvedere a
tali necessità;
informazioni di base su pratiche, servizi, etc.
b) Attività volte alla tutela igienico - sanitaria della persona:
prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione inserite nel programma globale di assistenza in
collaborazione con gli operatori sanitari;
frizioni e massaggi antidecubito;
assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
segnalazioni al Servizio Sanitario Territoriale (medico di base, medico di distretto..), di qualsiasi anormalità
nelle condizioni dell’utente.
c) Prestazioni ordinarie relative al governo della casa:
pulizie alloggio: ambiente di vita quotidiana dell’utente (camera, cucina, bagno, etc.) e in casi eccezionali, cura
e pulizia più approfondita dell’alloggio;
lavaggio della biancheria e vestiario personale dell’utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso, o in
lavanderia, qualora sia esistente;
stiratura e rammendo della biancheria dell’utente.
d) Attività volte a favorire la socializzazione e l’integrazione nella comunità locale:
supporto per favorire la vita di relazione;
coinvolgimento di parenti, vicini, etc.;
rapporti con le strutture ricreative e socio-culturali del territorio (volontariato, etc.).
e) Eventuale attività ausiliaria educativa:
Le prestazioni educative a domicilio rivolte ai minori, compresi i soggetti portatori di handicap in età evolutiva,
si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno del minore e della famiglia, al fine di migliorare
la qualità del rapporto tra genitori e figli, anche rafforzando i legami parentali. L’intervento si rende necessario
quando il nucleo familiare manifesta sintomi di disagio, rivelatori di una situazione di rischio di danno per i
minori.
Le prestazioni ausiliare si configurano come integrazione degli interventi educativi realizzati da personale
specializzato nell’ambito di progetti mirati.
Tali mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze, sono svolte
principalmente da assistenti domiciliari o, su valutazione dell’Assistente Sociale, da Volontari e /o Lavoratori
Socialmente Utili. Ugualmente su valutazione dell’Assistente Sociale gli interventi sopra indicati possono essere
effettuati da un operatore addetto all’assistenza, con il supporto di un altro operatore o di altre persone
(familiari, assistenti private, volontari, Lavoratori Socialmente Utili,…) e/o con l’uso del sollevatore o di altri
ausili.
L’operatore addetto è tenuto a segnalare eventuali significative variazioni dello stato di salute dell’utente
all’assistente sociale di riferimento. L'
operatore agisce nella propria professionalità in accordo con le
disposizioni del coordinatore del servizio (Assistente Sociale) e nel rispetto della riservatezza.
Art. 8 - Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio
domiciliare.
Il servizio di assistenza domiciliare viene individuato quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell’art. 1 del
D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni e, pertanto, gli utenti del servizio sono chiamati a
contribuire al costo dello stesso in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento. Si rinvia,
inoltre, a quanto prevede la normativa in termini di civilmente obbligati (artt. 433 e ss. del Codice Civile).
La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'
Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.), definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. 109/98 e successive
modificazioni e integrazioni, e dal Regolamento comunale per l’accesso alle agevolazioni per i servizi e le
prestazioni socio – assistenziali (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/9/2002), con
modalità integrative volte a considerare alcune tipologie di reddito dell'
interessato non imponibile ai fini
I.R.P.E.F. come indicato al seguente punto A.
A) Criteri per la determinazione della capacità contributiva
La determinazione della capacità contributiva e della quota di contribuzione al costo del servizio del richiedente
la prestazione sociale agevolata, viene calcolata rispettando i seguenti criteri:
i redditi esenti IRPEF dell'
interessato di cui all'
elenco sottostante, nella misura del 30%:
. Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli
invalidi civili;
. Pensioni sociali;
. Le pensioni di guerra;
. I sussidi a favore degli hanseniani;
. Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
. Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive
dilettantistiche;
. La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n.
544;
. Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo
ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase
terminale del servizio);
. Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a
coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei
Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata
contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva
obbligatorio;
. L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella
costituzione di società cooperative;
. L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
. Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a
seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di
pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
. Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del
loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità
corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
. Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre
1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
. Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli
studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e
Bolzano allo stesso titolo;
. Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30
novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i
corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
. Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n.
819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n.
576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a
condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
. Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole
universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
. Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di
quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).
. l'
assegno di cura di cui alla D.G.R. 39 del 17.01.2006, calcolato nella misura del 30%;
. la spesa documentata relativa ad assistenza prestata da assistenti familiari, calcolata nella misura del 30%;
con la seguente formula di calcolo:
I.S.E.E. + [(30% redditi esenti IRPEF + 30% assegno di cura) - 30% spese documentate assistenti familiari] =
ISEE – SAD.
Sono, inoltre, individuate le seguenti soglie per l'
accesso al servizio in forma agevolata:
l'
importo dell'
assegno sociale INPS (incrementato per gli anni successivi dell'
indice ISTAT) quale soglia
minima di ISEE - SAD al di sotto della quale il servizio sarà erogato gratuitamente;
l'
importo fissato quale soglia massima per l'
accesso all'
Assegno di cura della Regione Veneto (DGR n. 39 del
17.01.2006) calcolata sui redditi 2010 fino al 30.06.2012 (incrementato per gli anni successivi dell'
indice
ISTAT).
L'
adeguamento della soglia minima e della soglia massima per l'
accesso in forma agevolata ai servizi del
presente regolamento decorre dal 1 luglio di ogni anno sulla base della variazione Istat dell'
Indice FOI (costo
della vita per le famiglie di operai ed impiegati) verificatosi nel mese di dicembre dell'
anno precedente.
B) Determinazione delle fasce contributive
La quota di contribuzione dell'
utente al costo del servizio, le relative fasce di I.S.E.E .- S.A.D. e il costo orario
massimo sono aggiornati annualmente con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
Il servizio può essere erogato gratuitamente o in forma agevolata qualora il destinatario dell’intervento sia un
cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio sociosanitario. In questi casi, di concerto anche con altre figure professionali specifiche (ad es. medico di medicina
generale), gli operatori sociali, secondo specifico progetto, possono intervenire senza addebitare o riducendo il
costo del servizio al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di
bisogno. Qualora si verifichi un recupero e una stabilizzazione del caso, si provvederà a rivalutare l’eventuale
partecipazione al costo del servizio.
Qualora il cittadino richiedente il servizio si rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della
determinazione della propria situazione economica, così come previsto dai regolamenti comunali, potrà
usufruire dei servizi ma senza beneficiare di alcuna riduzione sul costo od esonero dal pagamento degli stessi,
salvo ove le agevolazioni siano previste all’universalità dei cittadini.
Art. 9 - Integrazione SAD – ADI.
Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare S.A.D., possono integrarsi per gli utenti che necessitano di
prestazioni sanitarie, con l’assistenza domiciliare integrata, A.D.I., erogata all’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso Distretto Socio-Sanitario n. 1 di Treviso, secondo le rispettive competenze.
Art. 10 – Fornitura pasti caldi a domicilio.
Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e
distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni sono temporaneamente impossibilitati a
muoversi, sono incapaci a prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti e non hanno una rete familiare nelle
condizioni di provvedervi. L’obiettivo è sia facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta
equilibrata, sia supportare la famiglia in difficoltà nella gestione del soggetto.
E’ necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune, i quali valuteranno le necessità e
autorizzeranno l’erogazione del servizio. Settimanalmente il fruitore del servizio potrà scegliere tra diverse
proposte il menù per la settimana successiva. L’utente è comunque tenuto a segnalare all’Ufficio ogni disturbo o
intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice, il quale ne terrà conto nella distribuzione
del pasto.
Il servizio si svolge nei giorni feriali (di norma dal lunedì al venerdì) solo nell’orario del pranzo; sono quindi
esclusi i giorni festivi anche infrasettimanali. Il pasto viene consegnato dal personale autorizzato dal Comune
con appositi contenitori termici secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per opportune norme
igienico - sanitarie.
Si fa riferimento al precedente articolo 8 per la determinazione della capacità contributiva per l'
accesso al
servizio in forma agevolata utilizzando la medesima soglia minima di ISEE - SAD per l'
erogazione del servizio
gratuito.
Il servizio può essere erogato gratuitamente anche qualora il destinatario dell’intervento sia un cittadino in
grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario. In
questi casi, di concerto anche con altre figure professionali specifiche (ad es. medico di medicina generale), gli
operatori sociali,secondo specifico progetto, possono intervenire senza addebitare il costo del servizio al fine di
ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno.
Qualora si verifichi un recupero e una stabilizzazione del caso, si provvederà a rivalutare l’eventuale
partecipazione al costo del servizio.
E'prevista l'
erogazione del servizio in forma agevolata, con contribuzione pari al 50 % della quota massima
prevista, sulla base della valutazione dell'
assistente sociale che dovrà rilevare la presenza di almeno due dei
seguenti parametri nella condizione sociale del nucleo familiare del richiedente:
- Assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all’utente;
- Presenza di altre persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all’interno del nucleo familiare;
- Incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
- Carenze igienico - ambientali.
Il costo del singolo pasto a carico dell’utente e l'
eventuale quota di contribuzione agevolata dell'
utente al costo
del servizio sono aggiornati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 11 – Telesoccorso e telecontrollo.
Il servizio di telesoccorso – telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di
emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini che sono
portatori di handicap o che sono anziani.
Il servizio ha quali obiettivi aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli
soggetti che compongono la famiglia stessa e consentire il mantenimento ed il reinserimento dell’anziano o del
portatore di handicap nei propri nuclei familiari o nei loro ambienti di vita limitando i ricoveri in strutture
pubbliche o private.
I beneficiari del servizio possono essere:
a) anziani dipendenti dall’aiuto di terzi e/o in età avanzata;
b) anziani che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
c) portatori di handicap;
d) soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;
e) soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per
malattie ad andamento cronico;
f) soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
g) soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti nel proprio domicilio;
h) soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.
La domanda di attivazione del servizio deve essere presentata al Comune di residenza che provvederà ad
inoltrarla alla ditta individuata dalla Regione Veneto per la gestione del servizio.
La Regione Veneto sostiene tutti i costi connessi con il servizio di telecontrollo-telesoccorso e il servizio viene
erogato gratuitamente.
CAPO III – ACCESSO AL SERVIZIO
Art. 12 – Requisiti di accesso.
Possono accedere al servizio tutti i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 6, previa
valutazione dell’Assistente Sociale o in presenza di situazioni multiproblematiche attraverso l’Unità Valutativa
Multidisciplinare Distrettuale considerando il contesto familiare, economico, abitativo e sociale.
Art. 13 - Criteri di priorità.
L’accesso al Servizio avviene attraverso la valutazione suddetta in considerazione dei seguenti criteri di priorità:
- Assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all’utente;
Presenza di altre persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all’interno del nucleo familiare;
- Valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse ISEE;
- Incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
- Carenze igienico – ambientali;
- Aiuto nella somministrazione dei farmaci.
Qualora il Servizio sociale non fosse in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, si
procederà alla redazione di una lista d’attesa secondo i predetti criteri.
Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la
scelta nella priorità all’ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale complessiva
dell’assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.
Art. 14 - Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune dall’utente interessato o da
eventuale persona che agisce per suo conto (familiare o altra persona responsabile dell’assistenza), compilando
un apposito modulo, ogni altra documentazione possa essere ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria e, in caso
di richiesta di agevolazione, corredato dalla seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) ai fini delle determinazione della quota di compartecipazione al costo
del servizio;
2. dichiarazione sotto forma di certificazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- redditi esenti IRPEF come da elenco di cui all'
art. 8 lettera A e qualsiasi altro reddito non
fiscalmente imponibile percepito nel corso dell’anno precedente;
- assegno di cura percepito nel corso dell’anno precedente;
- la spesa documentata relativa ad assistenza prestata da assistenti familiari nell'
anno precedente.
Art. 15 - Attivazione del servizio.
Il servizio viene attivato:
- su richiesta dell’interessato o dei familiari o di chi ne abbia la cura;
- su segnalazione del Servizio Sociale del Comune, dei medici di medicina generale, dei servizi dell’U.L.S.S. e
di altri Enti che hanno facoltà di segnalare o proporre situazioni per l’attivazione delle procedure di accesso,
previa valutazione tecnica dell'
Assistente sociale;
- su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della
persona o del nucleo familiare, previa valutazione tecnica dell'
Assistente sociale. L’erogazione del servizio
presuppone il consenso della persona interessata e/o di chi ne ha la cura.
La tempistica di attivazione del servizio verrà valutata sulla base dell’urgenza della situazione e sempre in
accordo con l’utente beneficiario e i suoi familiari di riferimento, qualora presenti.
Le specifiche attività del servizio di assistenza domiciliare legate a ciascun caso confluiranno in un piano di
assistenza individualizzato, che verrà stabilito insieme all’utente e ai familiari di riferimento sulla base del
bisogno. Ai fini di una maggior partecipazione e responsabilizzazione dei fruitori del servizio, verrà anche
sottoscritto dalle parti un accordo di servizio.
Art. 16 – Assenze.
Il beneficiario del servizio ovvero il familiare o altra persona responsabile dell’assistenza, è tenuto a comunicare
al coordinatore del Servizio (Assistente Sociale) le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano
l’erogazione delle prestazioni programmate.
In mancanza o in caso di tardiva comunicazione che non consenta di disdire tempestivamente l’intervento
programmato, la quota di compartecipazione al costo del servizio deve essere comunque corrisposta.
Art. 17 - Variazione o cessazione del servizio.
I cambiamenti della situazione sociale, personale e/o familiare che hanno determinato l’accesso al servizio
comportano una ridefinizione del progetto di assistenza, nonché variazioni delle prestazioni o cessazioni delle
stesse.
La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell’interessato o di chi ne abbia la cura, su decisione del
Servizio Sociale, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze.
CAPO IV – COLLABORAZIONI
Art. 18 – Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.
Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti
dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che
operano nel settore dei servizi sociali. I singoli, i gruppi o le associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti
dalla regione, possono collaborare con l’Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie
garanzie per la qualità delle prestazioni al fine di rafforzare il servizio.
Art. 19 - Volontari in servizio civile, Lavoratori Socialmente Utili e Leve Civiche.
L’Amministrazione Comunale può avvalersi per implementare e diversificare gli interventi di assistenza
domiciliare con particolare riguardo agli aspetti di socializzazione, a quelli ricreativi e al trasporto sociale, di
volontari che dovessero essere in forza all’Ente a seguito dell’approvazione di progetti per servizio civile
nazionale e/o regionale, Lavoratori socialmente utili, Leve Civiche, etc.
CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 - Norme di rinvio.
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle
normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d’interventi e servizi sociali.
Art. 21 – Abrogazioni.
A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento s’intendono abrogate le norme regolamentari o di
provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.