regolamento per il servizio di assistenza
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CITTA’ DI CONEGLIANO (PROVINCIA DI TREVISO) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - Approvato con del. C.C. n. 12-65 del 13.12.2007, pubblicata il 4.01.2008; - Data entrata in vigore: 4.01.2008. 1 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PARTE PRIMA – PRINCIPI Art. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio di anziani, minori ed handicappati e, in generale, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di prevenire l’aggravamento di situazioni di bisogno e di favorire l’autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale. Gli interventi sono altresì finalizzati ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto alla persona per il governo della casa, per la conservazione dell’autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale e, più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della persona. Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori o di persone con handicap. Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito, di norma, per sei giorni la settimana e, per le integrazioni delle proprie prestazioni con i servizi sanitari, si collegherà organicamente con le Aziende Sanitarie, previa stipulazione di apposite Convenzioni o Accordi di Programma. Art. 2 PRINCIPI Il Servizio si avvale della partecipazione economica degli utenti ed è rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno o di disagio individuale e familiare, promuovendo interventi finalizzati a garantire la qualità della vita. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si ispira ai principi di rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale. A tutti i cittadini utenti del Servizio Domiciliare è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l’accesso al Servizio e per la fruizione delle prestazioni. 2 L’organizzazione del Servizio, curata dal Servizio Sociale Comunale, deve rispondere a criteri di corretta gestione per il conseguimento del maggior grado di efficienza delle prestazioni. Per l’attuazione del Servizio può essere valutata l’opportunità di avvalersi della collaborazione di organizzazioni private, appositamente convenzionate, nello spirito della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. In questo contesto è riconosciuta la particolare validità della collaborazione con il Volontariato sociale, la cui attività deve essere raccordata con quella del Servizio Sociale del Comune. E’ favorito il coinvolgimento delle Associazioni, al fine di conoscere l’evoluzione dei bisogni e di adeguare il Servizio alle reali esigenze della popolazione. Art. 3 FINALITÀ’ ED OBIETTIVI La finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare è quella di aiutare ogni cittadino, temporaneamente o permanentemente in condizioni di disagio sociale o di non autonomia, a continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell’ambito dei rapporti familiari e sociali. Pertanto, gli obiettivi del servizio sono: • Prolungare il più a lungo possibile una dignitosa permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, evitando nel contempo il ricovero in Istituto; • Supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio; • Prevenire e recuperare situazioni a rischio di emarginazione sociale; • Aiuto nel favorire la socializzazione (coinvolgimento dei familiari, amici e vicini, rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio, accompagnamento dell' utente presso strutture sociali, sanitarie, religiose, ecc.) Art. 4 PROGRAMMAZIONE Con la programmazione generale del Servizio di Assistenza Domiciliare si intende fornire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini ed alle prestazioni richieste. A tal fine, la programmazione deve contenere l’analisi dei bisogni dell’utenza potenziale e di quella servita, la definizione degli obiettivi e delle modalità tec3 nico-organizzative del Servizio, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili. PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE Art. 5 DESTINATARI Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, residenti o domiciliati nel Comune di Conegliano, sono: - i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soprattutto i soggetti di età più avanzata e gli handicappati); - i nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione o handicappati in presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, ecc.). L’individuazione degli utenti dell’assistenza domiciliare spetta al Servizio Sociale del Comune e dovrà essere effettuata tenendo presenti, in via prioritaria, le fasce di popolazione a più alto rischio di istituzionalizzazione o di ricovero ospedaliero improprio. L’ammissione al Servizio è, quindi, determinata, oltre che dalle condizioni socio-economiche, anche da una valutazione complessiva dello stato di bisogno dei cittadini richiedenti (stato di salute, presenza di gravi handicap psicofisici, assenza di parenti prossimi, condizione di solitudine, ecc.). Non possono essere ammesse al servizio le persone totalmente non autosufficienti e prive di qualsiasi aiuto familiare, in quanto la loro condizione richiede un’assistenza continuativa e specializzata, quale il Servizio non è in grado di erogare. Art. 6 PRESTAZIONI Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede le seguenti prestazioni: A) Prestazioni relative alla persona - aiuto nell’igiene e cura personale (alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, nutrirsi, ecc.); 4 - trasporto di anziani presso idonee strutture individuate dall’Amministrazione comunale per usufruire del servizio mensa; - prestazioni di manicure e pedicure; - aiuto per una corretta deambulazione, per movimento o riposo di arti, per l’utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a raggiungere o consentire l’autosufficienza; - prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione in un programma globale di assistenza in collaborazione con il servizio sanitario: prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche; - segnalazione al servizio sanitario competente di eventuali anormalità nelle condizioni dell’assistito; - acquisto di generi alimentari; - disbrigo di semplici pratiche amministrative o commissioni, aiuto per il corretto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate all’ottenimento di prestazioni, pagamento di bollette, ritiro di pensioni, ecc.; - informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso; - trasporto dell’utente per favorire o mantenere una vita di relazione, per visite ed analisi mediche, ricoveri ospedalieri, ecc.., quando questo non sia in grado di recarvisi da solo e non vi siano altre risorse familiari o di volontariato; - aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali. B) Prestazioni di aiuto domestico - pulizia dei locali abitualmente utilizzati dall’utente, comprendendo il riordino degli ambienti, la pulizia dei mobili e dei pavimenti; - preparazione dei pasti nei casi in cui l’utente sia impossibilitato a farlo da sé; - consegna pasti a domicilio; - cambio della biancheria, bucato, o eventuale utilizzo del servizio di lavanderia; - aiuto nella cottura dei cibi e lavaggio dei piatti e delle stoviglie; 5 - lavori di piccola manutenzione dell’alloggio e di eventuali aree verdi annesse, anche tramite l’intervento di utenti che svolgono il servizio civico o, se necessario, di personale specializzato dipendente del Comune, fermo restando le responsabilità, nella gestione del servizio, del personale di cui all’art. 8 del presente regolamento. C) Prestazioni educative Le prestazioni educative a domicilio rivolte a minori, compresi i soggetti portatori di handicap in età evolutiva, si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno del minore e della famiglia al fine di migliorare la qualità del rapporto tra genitori e figli, anche rafforzando i legami parentali. L’intervento si rende necessario quando il nucleo familiare manifesta sintomi di disagio, rivelando una situazione di rischio per i minori che ne rappresentano i suoi componenti più deboli. Le prestazioni da rendere sono: - sostegno alla quotidianità per garantire alimentazione regolare, custodia, istruzione, fruizione del tempo libero, nei casi di temporanea incapacità di intervento da parte della famiglia; - sostegno educativo, per superare situazioni di disagio prodotte da modelli familiari problematici, anche favorendo l’integrazione e l’apprendimento scolastico, nonché l’inserimento in specifiche realtà di socializzazione. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone come sostegno alla famiglia in difficoltà e quindi necessita di un programma di intervento che coinvolga, in questo processo, le figure genitoriali. Pertanto, appaiono indispensabili: la definizione di un progetto di intervento, il consenso dei genitori, ed una puntuale verifica degli effetti che si determinano nel contesto familiare. Nell’ambito del Servizio di Assistenza di tipo educativo, particolare rilievo assumono le prestazioni rese alle persone handicappate in età evolutiva. Dette prestazioni devono rientrare in un progetto educativo mirato e personalizzato, predisposto dal Servizio Sociale del Comune in collaborazione con i servizi specialistici dell’Unità Socio-Sanitaria Locale. Art. 7 DURATA DELLE PRESTAZIONI La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Sociale nel programma di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertanto, gli interventi di assistenza domiciliare sono soggetti a revisione periodica mi6 rata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l’erogazione del Servizio. Superate le condizioni di disagio accertate dal Servizio Sociale, l’intervento può essere sospeso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione. Art. 8 PERSONALE Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato ed espletato dalle seguenti figure professionali: - Assistente Sociale con funzioni di coordinamento del servizio; - Assistenti domiciliari. Art. 9 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Le prestazioni di assistenza domiciliare sono garantite da personale in possesso di una qualifica professionale di base. Per facilitare un adeguato livello qualitativo del Servizio, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei progetti formativi, promuove ed organizza iniziative per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto. Art. 10 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO 1) Il coordinamento centrale del servizio é affidato al Dirigente responsabile, con le seguenti finalità: - definire gli obiettivi del servizio, ottimizzare l’impiego delle risorse, studiare le modalità organizzative ed attuare verifiche periodiche sui diversi aspetti del Servizio; - garantire agli utenti, a parità di condizioni, un trattamento omogeneo, qualitativamente e quantitativamente adeguato ai loro bisogni; - proporre l’aggiornamento e la riqualificazione del personale; - promuovere il collegamento del Servizio con altre strutture sanitarie e sociali del territorio; - favorire iniziative per attivare e qualificare la collaborazione con il Volontariato e l’Associazionismo, in modo particolare quello rivolto alla Terza Età; 2) Il coordinamento del Servizio è affidato all’Assistente Sociale competente, con le seguenti finalità: 7 - fornire al Dirigente responsabile le indicazioni necessarie per valutare la qualità del Servizio offerto e l’evoluzione delle esigenze degli utenti; - provvedere alla definizione dei progetti individualizzati d’intervento, previa valutazione dei bisogni dei singoli utenti, e determinazione di tempi, modalità e tipologia delle prestazioni da erogare; - indirizzare l’operato del personale addetto all’assistenza per l’attuazione del progetto d’intervento concordato, con particolare attenzione alla relazione con l’utente; - curare l’integrazione del Servizio di Assistenza Domiciliare con gli altri servizi del territorio e con gli eventuali interventi offerti dalle organizzazioni di volontariato. PARTE TERZA - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO Art. 11 PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO Il procedimento di ammissione al Servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato o dei familiari, oppure è avviato d’ufficio, su segnalazione di Enti, di Associazioni di volontariato sociale o di privati cittadini. La domanda deve essere presentata all’Ufficio di assistenza domiciliare. Alla domanda di attivazione il richiedente dovrà allegare, se in possesso, la seguente documentazione: • dichiarazione e attestazione ISEE riguardante la famiglia anagrafica; • la documentazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del beneficiario del servizio; • eventuale certificazione attestante l’invalidità; • per i pasti la dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari; • altre certificazioni mediche ritenute utili, da parte dell’utente, per l’attivazione del servizio. L’istruttoria della domanda è svolta dall’Assistente Sociale responsabile del Servizio di Assistenza Domiciliare o da altre assistenti sociali individuate dal relativo Dirigente responsabile o da Funzionario da questi delegato, tenendo conto dell’organizzazione interna del Settore stesso, con le sottoindicate modalità: - colloquio strutturato ed esame preliminare della documentazione prodotta per l’apertura del caso, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta; 8 - accertamento diretto della situazione di bisogno attraverso visita domiciliare per l’attivazione del servizio di aiuto e igiene e cura della persona e assistenza e sostegno nel governo dell’alloggio; - accertamento della situazione economica e patrimoniale, attraverso la documentazione prodotta dal richiedente. L’istruttoria della domanda ha la durata massima di 30 giorni. L’Amministrazione comunale determina con propri atti interni le modalità di attivazione del servizio e della contribuzione da parte dell’utente. L’attivazione viene garantita entro 30 giorni dal momento in cui l’assistente sociale ritiene la pratica completa di tutta la documentazione necessaria ed esprime giudizio positivo sull’attivazione del servizio. L’esito della domanda sarà comunicato per iscritto all’interessato; in caso di risposta negativa questa dovrà essere adeguatamente motivata. Nei casi di ammissione, l’erogazione del Servizio avviene sulla base di un programma commisurato agli specifici bisogni dell’utente. A tale fine viene compilata anche la scheda personale di assistenza domiciliare, comprendente tutti i dati in possesso del Servizio Sociale del Comune. Il Servizio è erogato per il periodo massimo di un anno, prorogabile di anno in anno, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e della effettiva necessità di assistenza e il tutto dovrà risultare dalla scheda personale di assistenza. Ove risultino superate le condizioni di bisogno che avevano determinato l’ammissione al Servizio e non se ne siano nel frattempo verificate di altre, si procede alla sospensione delle prestazioni assistenziali. Il Servizio Sociale, dal momento del ricevimento della domanda, si attiva per la predisposizione del piano assistenziale. Il Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, una volta terminata l’istruttoria della pratica da parte dell’assistente sociale, decide in ordine all' ammissione al servizio dandone tempestiva comunicazione all' interessato, specificando il numero delle ore di servizio concesse e la quota oraria di contribuzione spettante. L' interessato, o persona delegata, firma l' atto di accettazione del servizio e l' impegno per la corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa. Art. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Di norma il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato su sei giorni settimanali (esclusi i festivi). Erogazioni superiori possono essere attivate solo in casi del tutto eccezionali, sulla base di una documentata relazione dell' Assistente Sociale e discussa con il Dirigente. 9 Art. 13 ACCESSO AL SERVIZIO – PRIORITÀ L’individuazione delle priorità nell’attivazione del servizio spetta alla valutazione professionale dell’assistente sociale che terrà conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica del richiedente. Per l’erogazione del Servizio si osserva la seguente scala di priorità, che tiene conto dell’obiettivo primario atto a prevenire il ricovero del soggetto e delle effettive possibilità di mantenimento o di graduale recupero dell’autonomia della persona: 1. non autosufficiente grave con parenti in grado di collaborare; 2. non autosufficiente medio con parenti non conviventi ma disponibili; 3. non autosufficiente lieve senza parenti conviventi o disponibili; 4. non autosufficiente lieve con parenti non conviventi ma disponibili; 5. non autosufficiente medio con parenti conviventi; 6. non autosufficiente lieve con parenti conviventi. Il dato relativo al grado di autosufficienza va correlato con quello relativo alla situazione familiare (convivenza), e quindi alla possibilità o meno di fruire di un aiuto da parte dei familiari o conviventi. E’ da rilevare che la scala suindicata va considerata come uno strumento di lavoro e non come una rigida classificazione. A parità di condizioni di bisogno socio-economico l’assistente sociale valuta, in via prioritaria, domande presentate da: - persone anziane od invalide che vivono sole e che non ricevono aiuto da familiari, volontari, vicini; - anziani od invalidi in gravi condizioni di salute; - soggetti appartenenti a nuclei familiari multiproblematici. Sempre ai fini della determinazione della priorità nell’accesso al servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 433 e segg. del Codice Civile. Compete all’assistente sociale l’attivazione degli altri servizi del territorio per una valutazione congiunta anche attraverso la convocazione dell’UVMD. 10 PARTE QUARTA - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO (D.L.vo 31.03.1998, n. 109, modificato dal D.L.vo 03.05.2000, n. 130) Art. 14 CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE Destinatari sono i cittadini di ogni fascia d’età (minori, adulti, anziani), residenti nel Comune. Possono accedere al servizio anche le persone domiciliate nel Comune, le quali contribuiranno alla spesa come i cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione del servizio (con ISEE della famiglia di residenza) mentre successivamente dovranno pagare la quota intera. L’utente parteciperà alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale calcolata secondo l’ISEE riguardante la famiglia anagrafica, al quale andranno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del servizio (o dei beneficiari nel caso di più persone dello stesso nucleo prese in carico dal Servizio di Assistenza Domiciliare), dei quali si terrà conto nella misura del 50%, arrivando pertanto ad avere un ISEE modificato denominato ISEESAD. a) La partecipazione verrà calcolata secondo n. 10 fasce ISEE-SAD. b) La soglia minima ISEE-SAD al di sotto della quale il servizio è gratuito viene identificata nell’importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS (per l’anno 2007 pari a 5.669,82). c) La soglia massima ISEE-SAD al di sopra della quale il servizio viene pagato per intero dall’utente viene identificata nell’importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l’accesso all’assegno di cura (per l’anno 2007 pari a 14.367,90). d) Qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia ed igiene personale e l’utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l’inserimento in famiglia di personale privato, il servizio di assistenza domiciliare è gratuito fino ad un massimo di n. 5 interventi. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio sanitaria del soggetto. e) Qualora l’utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non verrà richiesta alcuna compartecipazione. f) Il servizio pasti è a totale carico dell’utente: qualora la persona si trovi in difficoltà economiche, potrà chiedere l’erogazione di un contributo economico, per il pagamento del servizio. g) Il costo del servizio di assistenza domiciliare a carico dell’utenza viene determinato in base alla seguente tabella: DA A 11 Percentuale di costo del servizio fino a PM PM PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1% PM +(limite ADC-P.M.) X 22,2% PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3% PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4% PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5% PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6% PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7% PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8% PM + (limite ADC-P.M.) X 100% gratis PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1% PM +(limite ADC-P.M.) X 22,2% PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3% PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4% PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5% PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6% PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7% PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8% PM + (limite ADC-P.M.) X 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Legenda: PM = importo pensione minima ADC = limite di reddito per l’accesso all’assegno di cura h) non è a carico dell’utente il costo relativo al tempo di trasferimento al suo domicilio del personale addetto all’assistenza. Art. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO I versamenti delle quote di compartecipazione della spesa da parte degli assistiti e dai familiari dovranno essere effettuati mensilmente mediante il versamento intestato alla Tesoreria comunale. PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 NORME TRANSITORIE Entro i primi sei mesi, a decorrere dalla data di adozione degli atti deliberativi di cui all’art. 20 del presente Regolamento, il Servizio Sociale procederà alla revisione delle concessioni di Assistenza Domiciliare già in atto. Art. 17 SOSPENSIONI E RINUNCE L’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare è sospesa nel caso in cui vengano meno le condizioni per l’ammissione al Servizio. Allo stesso modo, le prestazioni sono sospese in caso di rinuncia espressa da parte dell’assistito o dei suoi familiari. Art. 18 VERIFICHE 12 L’efficacia del servizio di assistenza domiciliare viene garantito dall’assistente sociale responsabile del servizio, la quale darà periodicamente comunicazione al proprio dirigente degli interventi effettuati, dei risultati raggiunti, degli eventuali disservizi, sia con riferimento ai singoli casi che al servizio nel suo complesso. Art. 19 ABROGAZIONI - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il “Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare” approvato con delibera consiliare n. 13-87 del 28/11/2002; le tabelle “Servizio di assistenza domiciliare, lavanderia, stireria” e “Consegna pasti caldi a domicilio” di cui all’art. 7, comma 6, del “Regolamento sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, approvato con D.C.C. n. 13-86 del 28/11/2002. Art. 20 NORMA FINALE Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia, allo Statuto comunale ed agli altri regolamenti del Comune di Conegliano. L’applicazione del presente Regolamento è subordinata all’adozione di specifici atti deliberativi degli Organi competenti dell’Amministrazione Comunale. 13 INDICE PARTE PRIMA – PRINCIPI Art. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.............................. 2 Art. 2 - PRINCIPI........................................................................................................................... 2 Art. 3 - FINALITÀ’ ED OBIETTIVI............................................................................................. 3 Art. 4 - PROGRAMMAZIONE...................................................................................................... 3 PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE Art. 5 - DESTINATARI ................................................................................................................. 4 Art. 6 - PRESTAZIONI.................................................................................................................. 4 Art. 7 - DURATA DELLE PRESTAZIONI ................................................................................... 6 Art. 8 - PERSONALE..................................................................................................................... 7 Art. 9 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE....................................... 7 Art. 10 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO........................................................................... 7 PARTE TERZA - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO Art. 11 - PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO ......................................................... 8 Art. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI............................................. 9 Art. 13 - ACCESSO AL SERVIZIO – PRIORITÀ ...................................................................... 10 PARTE QUARTA - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO Art. 14 - CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE ...................11 Art. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ................................................................................. 12 PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 - NORME TRANSITORIE ............................................................................................ 12 Art. 17 - SOSPENSIONI E RINUNCE........................................................................................12 Art. 18 - VERIFICHE...................................................................................................................13 Art. 19 - ABROGAZIONI............................................................................................................13 Art. 20 -NORMA FINALE..........................................................................................................13 14