Procedure Operative Sez A

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Procedure Operative Sez A
Piano_A10_Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti (Reg.
CE n.1829/2003 e Reg. CE n.1830/2003)
Macroarea: Alimenti; Settore Sicurezza e Nutrizione - Anni 2015-2018
Premessa
Da diversi anni, il Ministero della Salute segue con attenzione il tema degli organismi
geneticamente modificati, tema che riguarda in primis l’industria alimentare in quanto acquirente e
trasformatrice di materie prime agricole e loro derivati.
Gli OGM attualmente sviluppati, autorizzati e commercializzati sono piante, (mais, soia, colza e
cotone), modificate geneticamente per conferire loro caratteristiche che non hanno, come la
resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi.In Italia, ad oggi, nessuna di queste piante
geneticamente modificate viene coltivata a fini commerciali, anche se è consentita la
commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto delle regole di etichettatura.
Un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia
stato autorizzato sulla base di una procedura complessa, che comprende una valutazione del rischio
per la salute umana e per l’ambiente.
In applicazione di quanto previsto dal “Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di
Organismi geneticamente modificati negli alimenti 2015-2018” (trasmesso dal Ministero della
Salute con nota prot. n. DGSAN 41590-P-05/11/2014), il presente piano di controllo ufficiale sulla
presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti ha la finalità di attuare a livello
regionale i contenuti del piano nazionale citato.
Per la stesura del documento sono stati valutati i risultati complessivi dei controlli effettuati negli
anni passati (nel 2014 sono stati eseguiti complessivamente 81 campioni che hanno dato tutti esito
negativo per presenza di OGM) e sono state considerate le problematiche generali e specifiche
emerse durante l'applicazione del precedente piano (analisi di un maggior numero di eventi);
pertanto sulla base delle esperienze acquisite si è proceduto alla realizzazione del piano per il
quadriennio 2015-2018 ;
La valutazione dell'attuazione del piano regionale è proposta annualmente al Tavolo di verifica
degli adempimenti (Tavolo LEA) istituito con l'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
1. SCOPI
- facilitare la programmazione e di uniformare le attività svolte in questo specifico settore sul
territorio dalle autorità sanitarie locali, in applicazione sia della normativa quadro del settore degli
OGM, i Reg. CE nn. 1829/2003 e 1830/2003, sia del reg. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali;
- garantire il flusso di informazioni dalla regione al Ministero della Salute;
- fornire a tutti i soggetti coinvolti una visione complessiva dei risultati regionali e locali importante
per le successive programmazioni;
2. Campo di applicazione
La presente sezione si applica:
a) agli OGM destinati all'alimentazione umana;
b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM;
3. Normativa di riferimento
Normativa comunitaria : Reg CE 1829/2003; Reg CE 1830/2003; Reg CE 65/2004; Reg. CE
834/2007; Reg CE 882/2004; Direttiva 2001/18/CE; Reg. CE 178/2002.
Normativa nazionale: Dlgs n.70/2005
Per le produzioni biologiche si rammenta che si applica il Reg. CE 834/2007 del 28 giugno 2007
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
Sanzioni- Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 ed in
particolare alle prescrizioni relative all’autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura
sono sanzionate dal D.Lgs n. 70 del 21 marzo 2005. Per le produzioni biologiche si rammenta che
si applica il Reg CE 834/2007 del 28 giugno 2007.
Per l'elenco completo della normativa comunitaria e nazionale fare riferimento all' All. 1 del Piano
nazionale 2015-2018.
3.1 - Definizioni
1. si applicano le definizioni di «alimento», «mangime»,«consumatore finale», «impresa
alimentare» e «impresa nel settore dei mangimi», di cui al Regolamento CE n. 178/2002;
2. si applica la definizione di «tracciabilità», di cui al Regolamento CE n. 1830/2003;
3. Alimenti geneticamente modificati: alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a
partire da OGM;
4. organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana significa un
OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di abse pe rla produzione di
alimenti,
5. prodotto a partire da OGM significa derivato, in tutto o in parte da tali organismi, ma che
non li contiene e non ne è costituito;
6. Campionamento per l'analisi: il prelievo di un alimento oppure di una qualsiasi altra
sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla sua produzione, trasformazione e
distribuzione, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di
alimenti;
7. Controllo documentale: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti
richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita;
8. Controllo d'identità: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti
di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita
stessa;
9. Controllo materiale: un controllo dell'alimento che può comprendere controlli sui mezzi di
trasporto, sugli imballaggi, sull'etichetattura e sulla temperatura, il campionamento a fini di
analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la
conformità alla normativa in materia di alimenti;
10. Controllo ufficiale. Qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la
verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti;
11. Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase,
importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al
magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi;
12. Identificatore unico: un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un
OGM, sulla base dell'evento di trasformazione autorizzato, e a permettere il recupero dei
dati specifici pertinenti a quell'OGM;
13. Ispezione: l'esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che tali aspetti
siano conformi alle prescrizioni di legge;
14. Non conformità: la mancata conformità alla normativa in materia di alimenti geneticamente
modificati;
15. Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il
rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il
suo controllo;
Acronimi
-Alimenti GM - Alimenti geneticamente modificati
-ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente
-A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale
-EURL - European Reference Laboratory
-CROGM - Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana
-LNR - Laboratorio nazionale di riferimento presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana
-DG SANCO - Direzione Generale della salute e della tutela del consumatore della Commissione
Europea
-ISS - Istituto Superiore di Sanità IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale
-OGM - Organismi Geneticamente Modificati
-USMAF- Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
4. Articolazione Piano - Programmazione regionale
La Regione Campania ha elaborato, in ottemperanza al Piano nazionale, un Piano regionale
di controllo ufficiale sulla presenza degli OGM negli alimenti ed individuato ai fini del
coordinamento regionale del Piano stesso, il Dirigente della UOD 03 -Prevenzione, Igiene e
Sanità Pubblica; sia il piano regionale predisposto ed il nominativo del referente delegato sono
trasmessi al Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della
Sicurezza alimentare e degli Organi collegiali per la tutela della Salute – Direzione generale per
l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione - Ufficio VI ex DGSAN e al CROGM ;
Il suddetto Piano, tenendo conto delle indicazioni riportate nel Piano nazionale, contiene le
seguenti informazioni:
 organizzazione delle ispezioni;
 indicazione del laboratorio deputato al controllo ufficiale e relativo referente;
 indicazione del numero di campioni assegnato, in base alle realtà produttive locali,
ad ogni ASL e della tipologia di alimenti da sottoporre al controllo ufficiale;
 criteri seguiti per la ripartizione del numero dei campioni e della tipologia dei
prodotti alimentari da sottoporre al controllo;
 indicazioni sulle modalità di campionamento adottate.
I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della
produzione,della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa l’importazione;
essi dovranno essere incentrati in particolare alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti
di tracciabilità ed etichettatura richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di OGM.
Il piano è frutto di un lavoro di collaborazione fra la Regione, l'IZS del Mezzogiorno e le Aziende
Sanitarie Locali.
4.2. Attività di vigilanza e controllo
4.2.1 - Ispezioni- I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in
tutte le fasi della produzione, della trasformazione, e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa
l’importazione. Le ispezioni, senza campionamento per le analisi di laboratorio, comprendono
controlli documentali, controlli d’identità e controlli materiali, ove rientrano i campionamenti:
a) i controlli documentali consistono nella verifica della conformità alla normativa vigente
della documentazione relativa alle materie prime, ai prodotti e alle procedure adottate per
evitare la presenza di OGM;
b) i controlli d’identità consistono nella verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza
tra i certificati e altri documenti di accompagnamento della partita e la partita stessa;
c) i controlli materiali devono comprendere anche la verifica dell’applicazione delle
procedure di cui alla lettera a).
A tal proposito, viene prevista l’effettuazione di n. 26 controlli documentali e d’identità. Detti
controlli sono orientati prevalentemente verso le attività di deposito e magazzinaggio all’ingrosso o
industriali di materie prime allo stato sfuso, principalmente sotto forma di granella o intermedi di
lavorazione, e verso le grandi attività distributive (piattaforme) a supporto della grande
distribuzione organizzata dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti trasformati e composti.
4.2.2- Tracciabilità- La verifica dell’adempimento alle prescrizioni della normativa vigente in
materia di OGM ed in particolare l’accertamento del rispetto dei requisiti di tracciabilità ed
etichettatura si realizza mediante controlli effettuati su tutto il territorio regionale e
all’importazione.
Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da
OGM hanno l’obbligo di fornire per iscritto al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di
produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.
A tal riguardo occorre fare una distinzione:
- per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere l’indicazione di
ciascuno degli ingredienti dell’alimento ottenuti da OGM (vedasi regolamento CE n. 1830
del 2003, art. 5, comma 1);
-per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (vedasi regolamento CE n. 1830 del
2003, articolo 4, comma 1) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici
assegnati a detti OGM in base al regolamento CE n. 65 del 2004. Quest’ultimo
regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di “identificatori
unici” da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati dall’Unione europea.
4.2.3- Etichettatura Come è noto, gli alimenti GM possono essere immessi sul mercato solo previo
rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita
dal Reg. (CE) n. 1829/2003. Gli alimenti così autorizzati devono rispettare le condizioni e le
eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione; in particolare debbono riportare in etichetta la
dicitura relativa alla presenza di OGM, “contiene (nome dell’organismo o nome dell’ingrediente)
geneticamente modificato”; in caso di OGM non dichiarati in etichetta , la dimostrazione da parte
dell’operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale.
Si ritiene opportuno intensificare il controllo della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti
di provenienza extra UE. Si raccomanda, pertanto, di verificare il rispetto dei requisiti di
tracciabilità (per esempio, il possesso della documentazione prevista all’art. 4 del regolamento CE
n. 1830 del 2003) e di etichettatura (per esempio in caso di OGM non dichiarati, dimostrazione da
parte dell’operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale
GM, vedasi regolamento CE n. 1829 del 2003, art. 12, comma 3).
4.2.4- Diagramma
Tracciabilità:
Evidenza
Rif. Normativo
art. 3 Reg CE 1830/2003
art. 4 Reg CE 1830/2003
Il regolamento definisce la tracciabilità degli ogm
come “la capacità di rintracciare ogm e prodotti
ottenuti da ogm in tutte le fasi dell’immissione in
commercio attraverso la catena di produzione e
distribuzione”
informazione- deve essere fornita per iscritto
o
compresa
nei
documenti
di
accompagnamento
di
materie
prime,
ingredienti, alimenti, mangimi e contenere la
precisa indicazione degli ogm utilizzati. A tal
fine sono stati elaborati i c.d. identificatori
Principio base- in tutte le fasi della produzione e unici, da assegnare a ciascun ogm la cui
distribuzione, ciascun operatore che tratti prodotti presenza è autorizzata tollerata nella unione
contenenti o derivati da ogm deve fornire al europea.
successivo operatore della filiera una specifica
informazione al riguardo.
Obbligo di conservazione dei documenti- gli
operatori devono conservare le informazioni
relative ad acquisto e vendita dei materiali detti
Rif. normativi
Reg. (CE) n. 1830/2003, n. 1830/2003:
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla
- art. 4 comma 4 ;
transazione effettuata;
-art. 5 comma 1
- tra le suddette informazioni sono incluse:
- indicazione di ciascuno degli ingredienti
Reg CE 64/2004 stabilisce un sistema per la dell’alimento ottenuti da OGM;
determinazione e l’assegnazione di “identificatori - l'identificatore unico assegnato ad ogni OGM
unici” da attribuire a ciascuno degli OGM per indicarne la presenza e contraddistinguere
autorizzati dall’Unione Europea;
lo specifico evento di trasformazione oggetto
dell'autorizzazione
commercio;
Etichettatura Prodotti destinati al consumatore
finale o ai fornitori di alimenti per la collettività
art. 12, c.2 Reg. CE 1829/2003- stabilisce la soglia
di tollerabilità della c.d. Contaminazione
accidentale negli alimenti con ingredienti
transegenici ; obbligo per il produttore ad
evidenziare la presenza di ogm solo se superiori
allo 0,9% del quantitativo dell'alimento; al di sotto
di tale soglia la contaminazione, in presenza degli
opportuni accorgimenti tecnici volti a scongiurarla,
si deve presumere accidentale, inevitabile nonché
legittamente ignota anche allo stesso produttore.
art. 12, c.3- per stabilire se la presenza di materiale
OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile,
gli oepratori devono essere in grado di dimostarre
alle autorità competenti di avere rpeso tutte el
misure appropriate per evitarne la presenza
all'immissione
in
Evidenza
-Dicitura relativa alla presenza di OGM,
“contiene (nome dell’organismo o nome
dell’ingrediente) geneticamente modificato”;
-Tale obbligo non si applica agli alimenti che
contengono OGM autorizzati in proporzione
non superiore allo 0.9% degli ingredienti
alimentari, purché tale presenza sia accidentale
o tecnicamente inevitabile
-Nel caso si riscontri un alimento del circuito
convenzionale che contenga OGM in
percentuale inferiore o uguale a 0.9% si deve
accertare, con specifica indagine, se la
presenza di OGM sia classificabile come
accidentale o tecnicamente inevitabile, ed in
caso favorevole il campione è da considerarsi
regolare.
-alimenti per lattanti- Relativamente alla
Rif . normativi
presenza di materiale derivato da ogm nei
-Reg. (CE) n. 1829/2003;
prodotti per lattanti e bambini nella prima
-Reg (CE) n. 1829/2003 art. 12, comma 2, c. 3 in infanzia, che deroghi agli obblighi introdotti
caso di ogm non dichiarati, l’OSA può dimostrare dai regolamenti 1829 e 1830/2003 è lecito non
di aver preso tutte le misure appropriate per evitare segnalare nell'etichetta dei prodotti in
la presenza di ogm
questione la presenza di ogm, qualora questa
sia accidentale e non superi lo 0,9%
-Si ricorda che la presenza di OGM superiore
Non conformità
allo 0,9% in alimenti o mangimi non etichettati
Rif. Normativo
-D.lgs n.70 del 21 marzo 2005.
con indicazione di presenza di ogm, è da
Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti CE considerarsi irregolare e, pertanto, vanno
n. 1829 del 2003 e n. 1830 del 2003 ed, in comminate le sanzioni previste dal Dlgs
particolare,
alle
prescrizioni
relative n.70/2005.
all’autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di
etichettatura sono sanzionate dal decreto
legislativo n. 70 del 21 marzo 2005.
Per le produzioni biologiche si rammenta che si
applica il regolamento CE n. 834 del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga
il regolamento CE n. 2092 del 1991. In tale settore
vige il divieto di impiego di OGM e/o prodotti
derivati da OGM, con una soglia di tolleranza pari
allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati
individualmente o degli alimenti costituiti da un
unico ingrediente, purché tale presenza sia
accidentale o tecnicamente inevitabile.
4.2.5- Il numero e la tipologia dei controlli documentali, di identità e materiali senza
campionamento per le analisi di laboratorio vengono riportati nella tabella seguente . Tale tipo di
controllo sarà orientato, secondo le definizioni già riportate:
• all’esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa
in materia di alimenti che accompagnano la partita (controllo documentale);
• all’ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento
della partita coincidano con l’etichettatura e con il contenuto della partita stessa (controllo di
identità);
• al controllo dell’alimento mediante controlli sui mezzi di trasporto (eventuale), sugli
imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura (sempre) ed ancora (eventualmente)
qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di
alimenti (controllo materiale).
Tabella ispezioni:controlli documentali e d'identità presso deposito e magazzinaggio
all’ingrosso o industriali di materie prime allo stato sfuso e verso le grandi attività distributive
(piattaforme) dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti trasformati e composti.
ANNO 2015
ANNI
I semestre
II semestre
2016
2017
2018
AV
N.1
n.1
N.2
N.2
N.2
BN
N.1
n.1
N.2
N.2
N.2
CE
N.2
n.2
N.4
N.4
N.4
NA1
N.2
n.2
N.4
N.4
N.4
NA2
N.2
n.2
N.4
N.4
N.4
NA3
N.2
n.2
N.4
N.4
N.4
SA
N.3
n.3
N.6
N.6
N.6
Totali
n.13
n.13
n.26
n.26
n.26
4.2.4- Indicazioni per il laboratorio di controllo ufficiale
L'IZS del Mezzogiorno in qualità di Laboratorio designato al controllo ufficiale per la ricerca della
presenza di OGM negli alimenti è coinvolto dalla Autorità regionale responsabile nella fase di
programmazione dei piani di controllo per quanto riguarda:
•
le modalità di realizzazione dell’attività di controllo;
•
la ripartizione uniforme nell’arco dell’anno dei campioni volta ad evitare sovraccarichi
nell’attività analitica concentrati in particolare negli ultimi mesi dell’anno;
•
l’autorizzazione di nuovi eventi di trasformazione e della disponibilità di nuovi metodi di
rilevazione e materiali di riferimento. A tale proposito si raccomanda di consultare il
registro comunitario degli alimenti e mangimi geneticamente modificati disponibile in rete
al sito della DG SANCO http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm, nonché
il sito dell’EURL http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu
Allo stato attuale i controlli sono mirati principalmente all’analisi di tutti gli eventi di
trasformazione della soia e del mais autorizzati, per i quali sono disponibili materiali di riferimento
e metodi analitici validati dal Laboratorio europeo di riferimento. Gli eventi autorizzati sul territorio
della UE a dicembre 2014 risultano n. 37 eventi del mais, compresi eventi ibridi, 7 eventi della
soia, 8 di cotone, 3 di colza, 1 barbabietola e 1 patata. Tenuto conto però che, nel tempo, nuovi
OGM vengono autorizzati in sede comunitaria i controlli devono essere integrati con la ricerca dei
nuovi prodotti autorizzati.
Viceversa solo in pochi casi è possibile effettuare campionamenti ed analisi per la ricerca di
OGM non autorizzati, poiché generalmente non sono disponibili i metodi analitici e/o i materiali di
riferimento per questo tipo di controllo.Fanno eccezione alcune varietà di riso geneticamente
modificato non autorizzate, oggetto di decisioni comunitarie e per le quali sono state definite e
divulgate specifiche indicazioni tecniche. In particolare, per i controlli riguardanti il riso GM
LL601, si ricorda che nella Decisione 2010/315/UE è previsto che si predispongano campionamenti
casuali e analisi ad un livello adeguato a verificare l’assenza dal mercato di prodotti a base di riso
contenenti, composti da o derivati dall’organismo geneticamente modificato «LL RICE 601», in
conformità del Reg. (CE) n. 178/2002.
Relativamente ai controlli per la ricerca di eventi di riso GM non autorizzati provenienti
dalla Cina, dovranno essere seguite le indicazioni fornite dalla Decisione sulle misure di emergenza
riguardanti riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso di origine cinese
e che abroga la Decisione 2008/289/CE, in via di pubblicazione, che prevede un controllo analitico
del 100% delle partite presentate all’importazione.
Infine, si conferma l’attività di controllo sull’evento di lino GM non autorizzato, FP967, di origine
canadese, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute con la nota prot. 35405 del 7
dicembre 2009.
4.2. 5- Indicazioni sui campionamenti
Le linee guida ministeriali raccomandano che l'attività di campionamento sia effettuata
principalmente negli stabilimenti di produzione di alimenti e sia rivolta anche al controllo delle
materie prime e dei prodotti intermedi. Anche nel caso di campionamento di prodotti finiti, tale
prelievo dovrà essere effettuato preferibilmente presso le aziende di produzione, in quanto una
maggiore disponibilità di prodotto consente un campionamento più rappresentativo ed è più facile
risalire alla materia prima che costiuisce il prodotto finito oggetto di campionamento.
Le materie prime e gli ingredienti oggetto di campionamento dovranno principalmente contenere,
essere costituiti o derivare da soia, mais, riso, colza, cotone e lino.
Si conferma l'importanza dell'attività di controllo sulla materia prima e all'importazione, in quanto
il controllo effettuato a monte della filiera evita che eventuali prodotti non conformi siano
commercializzati sul territorio. Le materie prime, gli ingredienti e i prodotti da campionare devono
principalmente contenere, essere costituiti o derivare da soia, mais, riso, colza cotone lino .
Nel verbale di prelievo (all.n..) andranno correttamente compilate le parti appositamente introdotte
relative a questo tipo di campionamento.
5.1 Criteri ripartizione dei campioni-Nel presente Piano, la numerosità complessiva e la
ripartizione territoriale dei campioni tiene conto dei risultati delle attività di controllo svolte nel
triennio precedente e del numero di insediamenti produttivi in ciascuna AA.SS.LL. relativi ad
attività economiche di interesse ai fini del controllo ufficiale di alimenti GM (fonte: ISTAT - 9°
censimento generale dell’industria e dei servizi 2011). Il numero di campioni per ASL e per
tipologia di prodotto alimentare è distribuito in modo da garantire la rappresentatività degli alimenti
maggiormente diffusi a livello nazionale.
Fermo restando che il numero minimo di campioni deve essere comunque garantito, le Autorità
competenti Locali, qualora necessario, possono variare, in funzione della propria realtà industriale,
le matrici e il numero di campioni.
Per una prevalenza di non conformità stimata intorno allo 0,5% (sulla base dei risultati del
piano 2009-2011), il numero di campioni da prelevare sul territorio regionale per rilevare, con una
probabilità del 95%, almeno una non conformità è pari a 57. Tale numero, approssimato a 60 (si
veda l'All. 2 del Piano Nazionale 2015-2018), è stato ripartito tra le diverse AASSLL in
proporzione alla percentuale di imprese presenti a livello locale rispetto al totale regionale.
Nella Tabella sottostante, sono individuate le principali matrici, gli alimenti da sottoporre al
controllo (vedi All 3 del Piano nazionale 2015-2018) . Gli ingredienti e i prodotti da campionare
devono contenere, essere costituiti o derivare da soia, mais e riso(per quest'ultimo si raccomanda di
indirizzare i controlli sui prodotti riportati nelle decisioni comunitarie n. 2006/601/CE e relative
modifiche e n. 2008/289/CE).
Il numero minimo di campioni da effettuare sul territorio regionale è stabilito in n. 60. Si consiglia,
qualora possibile, di campionare prevalentemente materie prime o prodotti confezionati a livello di
produzione o grande distribuzione, ad esempio magazzini di stoccaggio, escludendo la piccola
produzione artigianale con vendita diretta al consumatore finale. A questi prodotti deve essere
dedicato per quanto possibile almeno il 60% dell’attività di campionamento.
5.2- Luogo e momento del controllo-I controlli sono effettuati presso le strutture di produzione,
trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari contenenti mais/soia, con particolare
attenzione alle industrie che producono alimenti dietetici destinati ai celiaci, privilegiando i
controlli sulle materie prime utilizzate dalle industrie alimentari piuttosto che sui prodotti finiti.
5.2.1- Tabella Ripartizione campioni presso stabilimenti di produzione e/o distribuzioneServizi SIAN
Il numero di campioni indicato deve essere inteso come il numero minimo di campioni da
effettuarsi per ogni anno, a meno di modifiche o integrazioni del presente Piano.
Il totale dei campioni da prelevare e la loro distribuzione per ogni ASL è così articolato:
Matrici: Materie prime e Intermedi di lavorazione a base di mais, soia e riso
A 1 - Granella di mais
A 2 -farina semplice e mista
A3 - amido di mais
A4 -granella di soia
A5- farina semplice e mista di riso
A6- riso
A7- Altro (es. patate, barbabietola, colza e semi di lino)*
ANNO 2015
ANNO
2016
ANNO
2017
ANNO
2018
ASL
I SEMESTRE
II SEMESTRE
AV
2 a scelta tra A1-A4
1 a scelta tra A2-A4
n.3
n.3
n.3
BN
2 a scelta tra A1-A4
1 a scelta tra A1-A2
n.3
n.3
n.3
CE
3 a scelta tra A1-A6
3 a scelta tra A2-A6
n.6
n.6
n.6
NA1
3 a scelta tra A5-A6
2 a scelta tra A1-A2
n.5
n.5
n.5
NA2
3 a scelta tra A1-A2
3 a scelta tra A1-A3
n.6
n.6
n.6
NA3
3 a scelta tra A2-A6
3 a scelta A5-A6
n.6
n.6
n.6
SA
4 a scelta tra A1-A2-A5
4 a scelta tra A3-A5-A6
n.8
n.8
n.8
TOTALI
n.20
n.17
n.37
n.37
n.37
n. 37
*Nota- il campionamento deve essere effettuato solo in caso residuali e solo in assenza o difficoltà
a reperire le materie prima a base di mais, soia e riso
5.2.2- Campionamenti:Prodotti finiti, trasformati e composti presso produzione e
magazzinaggio
a) Il campionamento di prodotti finiti è preferibile che avvenga presso le aziende di
produzione, ciò in quanto la maggior disponibilità di prodotto consente un campionamento
più rappresentativo ed è più facile risalire alla materia prima che costituisce il prodotto finito
oggetto del campionamento.
b) Il campionamento effettuato al dettaglio può rappresentare un punto critico, in quanto il
risultato ottenuto dall’analisi condotta su una singola confezione o su un numero limitato di
confezioni, in alcuni casi, può non essere rappresentativo del lotto di appartenenza. Oltre a
ciò per alcuni prodotti processati, come ad esempio olio e lecitine, i controlli analitici
possono risultare impraticabili.Pertanto, si richiama l'opportunità di orientare l'attività dei
controlli effettuati al dettaglio prevalentemente all'aspetto documentale e di identità dei
prodotti commercializzati.
5.2.3- Tabella
Matrici: Prodotti finiti a base di mais, soia e riso
B.1 pasta di mais e/o riso
B.2 prodotti panetteria
B.3 prodotti prima colazione(fiocchi di cereali, muesli)
B.4 integratori alimentari (barrette dietetiche a base di soia o mais)
B.5 ortaggi e derivati (mais dolce e soia cotti e inscatolati), pannocchiette di mais
B.6 radici e tuberi (patate cotte, fecola di patate)
B.7 legumi e semi oleaginosi (semi di lino, di colza, di cotone)
B.8 latte vegetale e derivati (di riso o soia; formaggio di soia, besciamella, yoghurt di soia, tofu)
B.9 prodotti per lattanti e bambini (latte vegetale, alimenti a base di cereali, biscotti, pasta, omogeneizzati)
B.10 preparazioni gastronomiche (hamburger di soia, salse e condimenti)
ASL
Anno 2015
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
I semestre
II semestre
AV
2 a scelta tra B1 -B4
2 a scelta tra B2-B3*
N.4
N.4
N.4
BN
2 a scelta tra B1-B4
1 a scelta tra B1-B2
N.3
N.3
N.3
CE
2 a scelta tra B1-B9
2 a scelta tra B2-B9
N.4
N.4
N.4
NA1
2 a scelta tra B6-B9
1 a scelta tra B1-B2
N.4
N.4
N.4
NA2
2 a scelta tra B1-B2
2 a scelta tra B1-B3*
N.3
N.3
N.3
NA3
2 a scelta tra B6-B8
2 a scelta tra B10
N.4
N.4
N.4
SA
3 a scelta tra B2-B5-B10
3 a scelta tra B3*-B5-B10 N.6
N.6
N.6
TOTALI
N.15
N.13
N.28
N.28
N.28
N.28
- tra i prodotti finiti, evitare gli omogeneizzati e gli alimenti composti da più cereali (al massimo
uno o due cereali); non campionare prodotti contenenti oli e lecitine di soia (es. Cioccolato);
- i campioni indicati con asterisco vanno prelevati nel circuito biologico
− ATTENZIONE: è tassativo rispettare il numero di campioni previsto per singolo semestre.
Non è possibile recuperare eventuali ritardi nel secondo semestre, se non per serie e
motivate condizioni di impossibilità ad eseguire le attività di campionamento.
6.- Metodo di campionamento- Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale
degli alimenti GM sono riportate nella Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici
sui metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Reg. (CE) 1830/2003
(vedi allegato al “Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi geneticamente
modificati negli alimenti 2015-18”, che riporta alcune indicazioni fornite dall’Istituto superiore di
sanità sulle modalità di campionamento da seguire nel corso dei controlli).
Tuttavia il Piano nazionale prevede la possibilità di applicare anche strategie di campionamento
alternative a quelle raccomandate; ritenendo che le indicazioni riportate nel Regolamento (CE)
401/2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di
micotossine nei prodotti alimentari possano essere un adeguato riferimento alternativo. Per il
campionamento sarà necessario utilizzare il facsimile del verbale di prelievo allegato al Piano
nazionale 2009-2011. (Per i metodi di campionamenti fare riferimento all'All.4 del Piano Nazionale
2015-2018).
Per quanto riguarda le matrici con distribuzione omogenea di OGM nel prodotto e quelle con
distribuzione non omogenea si riporta la Tabella con le indicazioni specifiche:
7.1- Tabella : Distribuzione omogenea/non omogenea di OGM nei prodotti
Distribuzione omogenea di OGM nel Distribuzione non omogenea di OGM nel
prodotto (Nota)
prodotto
Prodotti
che Prodotti
che
richiedono
richiedono
macinazione+
omogeneizzazione
omogeneizzazione
Farine di mais, di riso e miste;
Granelle, mais per Fecola di patate, farine
popcorn,
granturco e fiocchi
dolce (granella di mais)
Pasta: vermicelli, gnocchi di mais e riso
riso
Prodotti da forno. Pane, crachers, gallette, Fiocchi
biscotti di mais riso e miste; barrette, pancackes muesli,
cereali
Leguni e semi oleaginosi: farina di soia
di cereali,
palline
di
Granella di soia, semi
di lino, semi di colza,
semi di cotone
Ortaggi e prodotti
derivati: mais dolce e
soia cotti e inscatolati,
anche nelle insalate
miste, pannocchiette di
mais;
Radici e tuberi.
patate, patate cotte
Latte vegetale e prodotti derivati: Latte/bevande
di riso; Latte/bevanda di soia; formaggio di soia,
besciamella, yoghurt di soia, tofu
Prodotti per bambini: Latte vegetale liquido o in
polvere, aliemnti a base di cereali, biscotti,
pasta, omogeneizzati
Integratori alimentari: barrette dietetiche a base
di soia o mais
Preparazioni gastronomiche: hamburger di soia,
spezzatino di soia, bocconcini, salse e
condimenti
Nota : L’esecuzione di campionamento al dettaglio dovrebbe essere effettuata principalmente
sui prodotti omogenei indicati nella colonna 1 delle matrici .
7.2- Modelli di verbale- Il Piano nazionale sulla presenza di organismi geneticamente modificati
prevede due distinti modelli di verbale : il primo (All. 6) per il prelievo dei campioni e , il secondo
(All 6 bis) relativo al modello di verbale per la macinazione/omogeneizzazione dei campioni da
allegare al verbale di campionamento.
8- Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
E' attualmente disponibile il sistema applicativo sviluppato dal CROGM per l'inserimento dei dati
sui controlli del primo semestre entro il 31 luglio e del secondo semestre entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono. Contestualmente i dati sono messi a disposizione
delle Regioni che li esaminano e li validano al massimo entro febbraio.
8.1- Tabella trasmissione dati- Le Autorità coinvolte nella trasmissione dei dati devono rispettare
le scadenze di seguito riportate.
TRASMISSIONE DATI
I SEMESTRE
II SEMESTRE
CROGM
31 SETTEMBRE
31 MARZO
IZS
31 LUGLIO
31 GENNAIO
REGIONE
31 AGOSTO
28 FEBBRAIO
L'IZS del Mezzogiorno, in qualità di Laboratorio designato al controllo ufficiale carica sul
sistema applicativo CROGM i dati relativi al primo semestre dell’anno entro il 31 luglio e quelli del
secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Nell’inserimento dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione, si
raccomanda di prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono essere sempre
presenti:
• corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale;
• informazione sulla conformità/non conformità;
Il responsabile del Piano La Direzione Generale per la Tutela della Salute- UOD 03 valida i dati
entro il successivo mese di agosto, per i dati relativi al primo semestre, e di febbraio, per i dati
riferiti all’intero anno, e li invia al Ministero della Salute.
Il CROGM elabora i dati e li trasmette al Ministero della Salute entro il mese di settembre, per
le attività relative al primo semestre, ed entro il 31 marzo, per le attività relative all’intero anno.
Infine, anche il dato riassuntivo delle attività di controllo di tipo documentale effettuate
annualmente sarà comunicato al Ministero della Salute, in modo tale che queste informazioni
possano essere inserite nella relazione finale.
Il Ministero della Salute redige entro giugno, sulla base dei dati ricevuti, un rapporto annuale
che comprende una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive anche ai
fini di una razionalizzazione dei controlli ufficiali.Detto rapporto viene inserito nella relazione
annuale del PNI, inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero
della salute.
9- Validazione dati
La validazione viene effettuata con le seguenti modalità: i dati inseriti dall'IZS del Mezzogiorno
vengono verificati tramite confronto con quelli forniti dalle Aziende Sanitarie Locali; nel caso
vengano rilevate discrepanze tra i due set di dati, la Regione Campania, con il supporto dell'IZS del
Mezzogiorno e delle Aziende Sanitarie Locali interessate, identifica eventuali errori o omissioni e,
se necessario, richiedono al CROGM di apportare le correzioni o integrazioni opportune.
Nell’ambito della convalida dei dati, nel caso vengano riscontrate non conformità durante
l’ispezione o in esito al controllo analitico, vengono indicati i provvedimenti adottati.
A seguito di questa fase di verifica e di eventuale rettifica, la Regione Campania segnala
l’avvenuta validazione dei dati al Ministero della Salute ed al CROGM. Quest’ultimo procede
quindi ad elaborare i dati precedentemente validati dalla Regione Campania e li trasmette, in forma
aggregata, al Ministero della Salute.
Recapiti dei referenti per l’attuazione del presente Piano presso Regione Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Santario regionaleUOD 03
Centro Direzionale, Is. C3- Napoli
Coordinatore del Piano
Dr. M. Vasco
tel. 081.7969426; [email protected]
Referente
Dr.ssa Dalila Ascoli
tel 081.7969601; [email protected]
Recapiti dei referenti per l’attuazione del presente Piano presso il Ministero della salute, il
CROGM e l’ISS:
Ministero della salute
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) - Ufficio VI
Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
- Dott.ssa Elvira Cecere – [email protected] Tel.0659946566
− Dott.ssa Anna Rita Mosetti – [email protected] Tel. 0659946122
−
CROGM/LNR
Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM/Laboratorio nazionale di riferimento
Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
via Appia Nuova 1411, 00178 Roma
- Dott. Demetrio Amaddeo - [email protected] Tel. 0679099450, Fax 0679340724
- Dott. Ugo Marchesi – [email protected] Tel./Fax 0679099450
Istituto Superiore di Sanità- Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare
Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina
Viale Regina Elena, 299 00161 - Roma
Fax: 06 49902363
− Dott. Carlo Brera – [email protected] Tel.: 0649902377 Fax 0649902363
− Dott.ssa Roberta Onori - [email protected] Tel.: 0649902031 Fax 0649902363
Allegato 1
NORMATIVA QUADRO
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. (pubblicato nella G.U.U.E. 18
ottobre 2003, n. L 268).
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante
modifica della direttiva 2001/18/CE. (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268).
Regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004: regolamento della Commissione che stabilisce
un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi
geneticamente modificati. (pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10).
Regolamento (CE) n. 641/2004 del 6 aprile 2004: regolamento della Commissione recante norme
attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la
notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale
geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole. (pubblicato
nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).
Regolamento (CE) N. 1981/2006 del 22 dicembre 2006: regolamento della Commissione sulle
regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli
organismi geneticamente modificati. (pubblicato nella G.U.U.E. 23.12.2006 n. L 368)
Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) N. 120/2014 del 7 febbraio 2014 che
modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32
del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al
laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati. (pubblicato nella
G.U.U.E. 8.2.2014 n. L 39)
Regolamento di esecuzione (UE) N. 503/2013 del 3 aprile 2013: regolamento della Commissione
relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in
applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006. (pubblicato nella G.U.U.E. 8.6.2013 n. L 157)
Normativa sul campionamento
Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004: raccomandazione della Commissione
relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi
geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o
contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (pubblicata nella G.U.U.E. 24
novembre 2004, n. L 348).
Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di
campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti
alimentari. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 9 marzo 2006, n. L70)
Regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite,
per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la
citrinina, nonchè i metodi di analisi di screening. (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del
17 maggio 2014 n. L 147).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della L.
30 aprile 1962, n.283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 193
del 16/07/1980)
CODEX
GENERAL
GUIDELINES
ON
SAMPLING:
CAC/GL
50-2004
www.codexalimentarius.net/download/standards/10141/CXG_050e.pdf
Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products — Sampling strategies
UNI EN ISO 24333:2010 Cereals and cereals products - Sampling
Linee guida DGSANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins”
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf.
Regolamento (CE) N. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine
non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione. (Pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, del 25 luglio 2009 n. L 194)
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.39 del 17-2-1992 - Supplemento Ordinario
n. 31).
Normativa sanzionatoria
Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai
mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 98)
Normativa Controllo ufficiale
Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004: relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali (pubblicato nella G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 165).
Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l’allegato VII
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della
Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei
laboratori di riferimento dell’Unione europea. (pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2011, n. L 58)
Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore. (pubblicato nella G.U.R.I. 9.11.2007 suppl. ord. n. 228)
Decreto 22 dicembre 2009: designazione di “Accredia” quale unico organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. (pubblicato nella G.U.R.I. 26
gennaio 2010 n. 20)
Decreto 22 dicembre 2009: prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivit¢ di accreditamento in conformità al
regolamento (CE) n. 765/2008. (pubblicato nella G.U.R.I. 25 gennaio 2010 n. 19)
Decreto ministeriale del 8 maggio 2002: istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore
veterinario. (pubblicato nella G.U.R.I. 22 maggio 2002, n. 118).
Decisioni comunitarie su misure d’emergenza
Decisione della Commissione che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza
relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base
di riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale
organismo nei prodotti a base di riso (2010/315/UE) (pubblicata nella G.U.U.E. 9.6.2010 n. L141)
Decisione di esecuzione della Commissione recante misure di emergenza relative alla presenza di
riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso provenienti dalla Cina e che
abroga la Decisione della Commissione 2008/289/CE (2011/884/UE) (pubblicata nella G.U.U.E.
23.12.2011 n. L343)
Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2013 che modifica la decisione di
esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente
modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina (2013/287/UE) (pubblicata
nella G.U.U.E. 14.6.2013 n. L162)
Normativa produzione biologica
Regolamento (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007: regolamento del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91 e successive modifiche. (pubblicato nella G.U.U.E.20.7.2007 n. L 189)
Allegato 2
METODI DI CAMPIONAMENTO
Le procedure e le definizioni di seguito riportate si riferiscono esclusivamente al campionamento
per la verifica della tracciabilità e dell’etichettatura degli OGM autorizzati ai sensi delle normative
CE/1829/2003 e CE1830/2003.
Per il campionamento di partite/lotti per la verifica della presenza di OGM non autorizzati è
necessario seguire piani di campionamento specifici.
DEFINIZIONI
Lotto
Si definisce lotto una quantità definita di merce prodotta in condizioni che si presume siano
uniformi (CODEX CAC/GL 50/2004).
Per i prodotti confezionati, per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata
alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. (d.lgs 109/92
e successive modifiche)
Partita
Si definisce partita un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola
volta, per il quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni
quali l’origine, la varietà il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura.
(Regolamento CE/401/2006).
Una partita può essere formata anche da più lotti; pertanto, nell’ambito delle attività di
campionamento, devono essere campionate partite formate da uno stesso lotto o deve essere
individuata una sottopartita formata da prodotti di uno stesso lotto.
Nell’ambito dei controlli all’importazione, si applica la definizione del Regolamento (CE) N.
669/2009 che definisce una partita come una quantit¢ di qualsiasi mangime o alimento di origine
non animale elencato nell’allegato I del regolamento, avente la medesima classe o descrizione,
coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi
paesi terzi o dalla stessa parte di essi.
Sottopartita
Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna
sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile. (Regolamento CE/401/2006 e
successivi emendamenti).
Campione elementare (CE) o incrementale (CI)
Quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita/lotto o della sottopartita.
Campione globale (CG)
Campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita/lotto o dalla
sottopartita.
Campione ridotto
Parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo.
Aliquota
Parte del campione ridotto o del campione globale omogeneizzato o macinato, qualora necessario.
INTRODUZIONE
Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM riportate in questo
allegato, si basano su:
• la Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di
rilevazione degli OGM, la cui immissione in commercio è stata autorizzata, e dei materiali ottenuti
da OGM come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento CE/1830/2003.
• il Regolamento CE/401/2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari ed il successivo Regolamento (UE)
N.519/2014 che lo integra per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite di
cereali. Inoltre il Regolamento (UE) N. 519/2014 introduce nell’allegato 1 i metodi di
campionamento per partite molto grandi immagazzinate o trasportate con modalità che non
permettono il prelievo di campioni da tutta la partita e prevede l’applicazione delle linee guida
DGSANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins” a cui fa esplicito
riferimento (art.1 a) come documento di orientamento.
• Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of
genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies.
Le modalità di campionamento condizionano in modo determinante le successive procedure di
controllo analitico, quindi l’attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento
indispensabile per evitare contestabili vizi procedurali.
I requisiti fondamentali del campionamento sono: la rappresentatività e la praticabilità.
Un campione rappresentativo viene realizzato mediante l’impiego di attrezzature e procedure che
consentano di prelevare un numero congruo di campioni elementari di peso adeguato (grandezza)
da tutte le zone del lotto. Si deve inoltre considerare sia la tipologia di matrice su cui si interviene
(caratteristiche specifiche di granulometria e di composizione), sia la distribuzione (omogenea o
meno) dell’analita nella massa.
MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO
Le modalità di campionamento, riportate in questo allegato e negli schemi delle tabelle riepilogative
1 e 2, prendono in considerazione le difficoltà riscontrate nell’applicazione della Raccomandazione
CE/787/2004 che riguardano essenzialmente l’omogeneizzazione del campione globale per partite
superiori a 100 t (CG >10kg) e la realizzazione e la gestione dei campioni che concorrono a
costituire il campione globale.
Pertanto, per grandi partite o lotti, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni
incrementali vengono definiti in base al Regolamento CE/401/2006 e successivi emendamenti.
Viceversa, per partite/lotti di prodotti sfusi inferiori a 100 t, si può utilizzare la Raccomandazione
CE/787/2004.
Inoltre il DPR 26 marzo 1980, n. 327 viene applicato esclusivamente nell’ambito delle procedure
per la formazione delle aliquote di legge e non come riferimento per il prelievo dei campioni.
Le procedure di campionamento descritte si applicano, con diverse modalità, sia ai prodotti sfusi
che a quelli confezionati.
Le modalità operative di prelievo dei campioni elementari devono essere conformi ai principi
generali riportati nella norma ISO 24333:2010. In particolare nel caso di campionamenti di prodotti
sfusi in movimento (campionamento dinamico), il periodo fra due prelievi successivi deve essere
definito in base alla velocià di scarico/carico della merce. Gli intervalli temporali di campionamento
tra un CE ed il successivo sono determinati secondo la formula:
intervallo di campionamento (minuti) = Durata dello scarico (in minuti) /N. di CE
In caso di campionamento di tipo statico, i campioni incrementali vanno prelevati in specifici punti
di campionamento (distribuiti uniformemente sul volume totale del lotto) secondo le modalità
descritte nelle norma ISO 24333:2010. Le procedure sono influenzate anche dalla tipologia di sonde
utilizzate e dalla accessibilità dei punti di prelievo da parte dell’operatore.
Per il campionamento delle partite/lotti commercializzate in imballaggi, sacchi o confezioni singole,
il calcolo della frequenza di campionamento, si può effettuare mediante la seguente formula che
permette di individuare l’intervallo di campionamento espresso in numero di confezioni:
Frequenza di campionamento n = peso della partita/lotto x peso del CE / peso del CG x peso di una
confezione singola
dove:
- frequenza di campionamento: ogni n confezioni singole si preleva un campione elementare (i
numeri decimali sono approssimati all’unitò più vicina);
- peso: espresso in kg.
CAMPIONAMENTO DI PARTITE SUPERIORI A 50 TONNELLATE
Per partite/lotti superiori a 50t si procede come indicato nel Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1
punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati).
Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, le dimensioni del campione globale ed il
numero dei campioni elementari sono riportati nella tabella 1.
TABELLA 1 Prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≥ 50t
Dimensione Partita/ Peso o
numero
Lotto (t)
delle
sottopartite
Numero di
campioni
elementari/confezio
ni
Peso del
campione
globale
(kg)
Rif.
≥ 1500
500 t
100
10
Regolamento
CE/401/2006
> 300 e < 1500
3
sottopartite
100
10
Regolamento
UE/519/2014
≥ 50 e ≤ 300
100 t
100
10
Regolamento
UE/519/2014
Se le partite possono essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in
sottopartite da 500 t da campionare conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non
è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato
al massimo del 20 %.
In ogni caso è necessario che:
• ciascuna sottopartita sia oggetto di campionamento separato
• il numero di campioni elementari =100;
• il peso del campione globale = 10 kg.
Se le partite non possono essere separate fisicamente in sottopartite si applica la procedura descritta
nella Nota ISS n. 9967/CNRA/Al22. del 21.3.2006, che è stata recepita dal Regolamento (UE) N.
519/2014 in base alla quale il numero dei CE e di conseguenza il peso del CG si calcola secondo
l’equazione:
CE = 100+ √peso della partita/lotto in t
Ad esempio per una partita di 10.000 t:
CE = 100+ √10.000, quindi 200 CE per un CG di 20kg
Inoltre nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino molto lunghe e complesse come ad
esempio nel corso di:
• prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni (caso a );
• prelevamento di partite per cui la ditta pu
￲ riscontrare danni economici molto rilevanti e quindi
insostenibili (caso b );
si può ricorrere alle procedure descritte nel Regolamento (UE) N. 519/2014 che introduce la
possibilità è di campionare solo il 10% della partita. Il CG così ottenuto e la relativa valutazione
della conformità, vengono considerati rappresentativi dell’intera partita.
Nel caso in cui l’operatore ritenga di contestare la metodologia seguita, può chiedere il
campionamento dell’intera partita a sue spese.
ESEMPIO 1: campionamento di grosse partite trasportate su navi (caso a)
Per una partita di 10.000 t, con una velocità di scarico pari a 500t/ora il tempo di scarico è di 20 ore:
Se la partita è fisicamente separabile, viene suddivisa in 20 sottopartite da 500 t ciascuna, da
campionare come riportato nella tabella 1.
Se la partita non è fisicamente separabile, l’ispettore può decidere di campionare solo una parte
della partita, pari almeno al 10%, in questo caso quindi 1000 t che corrispondono ad un tempo di
campionamento di 2 ore.
In questo secondo caso, il calcolo del n. dei CE viene effettuato: in base alle dimensioni della parte
campionata (10%). Pertanto, il CG │ formato da 132 (100+ √1.000=132) CE di 100g, con un peso
del campione globale pari a 13,2 kg.
MAGAZZINI E SILOS
Nel caso di campionamento di grosse partite stoccate in magazzini e silos è consigliabile effettuare
il campionamento dinamico durante le fasi di carico o scarico del magazzino o del silos secondo
quanto riportato dalla norma ISO 24333:2009.
Se non è possibile effettuare il campionamento dinamico, sarà necessario effettuare il
campionamento in condizioni statiche.
In tal caso si possono seguire procedure alternative (esempi 2 e 3), descritte nel Documento DG
SANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins”.
Il risultato di tale campionamento │ considerato valido per l’intera partita.
Anche in questo caso, se l’operatore ritenga opportuno contestare la metodologia seguita, può
chiedere il campionamento dell’intera partita a sue spese.
ESEMPIO 2: campionamento statico di silos e magazzini
La procedura prevede l’impiego di sonde con una lunghezza minima di due metri per effettuare un
campionamento rappresentativo di tutte le zone accessibili.
Campionamento di una partita di circa 4.500 t di cereali stoccati in un magazzino/silos delle
seguenti dimensioni: larghezza 30 m, profondità 50 m e altezza 4 m, che corrisponde ad un volume
totale di 6.000 m3.
Se il magazzino è accessibile da un solo lato (30 m), si può campionare, con una sonda di 2 m, un
volume di circa 240 m3 (30m x 2m x 4m ) che corrisponde a circa 180 t.
Il CG così ottenuto viene considerato rappresentativo della partita.
Il calcolo del numero di CE sar¢: 100 + √4.500 = 167 CE da 100 g per ottenere un CG di 16,7kg.
Utilizzando una sonda a 4 aperture dovranno essere quindi individuati sul lato accessibile 42 punti
di campionamento.
Questa procedura può essere utilizzata anche per i silos il cui lato superiore è facilmente
raggiungibile.
ESEMPIO 3: campionamento di silos non accessibili dall’alto
Questa procedura semplificata può essere utilizzata per partite non superiori a circa 100 t stoccate in
un silos non accessibili dall’alto.
In questa situazione la procedura di campionamento prevede di prelevare in un unico recipiente un
campione di 50 – 100 kg e prelevare da questo quantitativo, in modo rappresentativo, un CG
correlato alle dimensioni dell’intera partita stoccata nel silos. Il CG viene ottenuto mediante il
mescolamento dei CE prelevati dal campione di 50 – 100 kg ed il cui numero è calcolato in base al
quantitativo di campione prelevato dal silos.
Ad esempio per una partita di 70 t il CG è di 10 kg ed il numero dei CE corrispondenti a 50 – 100
kg 5, quindi verranno prelevati 5 CE da 2 kg.
CAMPIONAMENTO DI PARTITE/LOTTI INFERIORI A 50 TONNELLATE
Per i prodotti sfusi o commercializzati in imballaggi, sacchi o confezioni singole è possibile
applicare il Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali
e i prodotti derivati - partite inferiori a 50 t). Si applica quindi un piano di campionamento
proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 CE, riuniti in un campione globale
di 1 -10 kg. In caso di partite molto piccole
≤ 0,5
( t) si può prelevare un numero inferiore di
campioni elementari, ma il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve
comunque pesare almeno 1 kg.
Nella tabella 2 è riportato il numero di CI da prelevare in funzione del peso della partita.
TABELLA 2. Prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≤ 50 t (Regolamento CE/401/2006)
Peso della Partita/Lotto
Numero di campioni
elementari/ confezioni
Peso del campione globale
(kg)
≤ 50 kg
3
1
> 50 e < 500 kg
5
1
> 500 e < 1000 kg
10
1
>1e<3t
20
2
> 3 e < 10 t
40
4
> 10 e < 20 t
60
6
> 20 e < 50 t
100
10
ESEMPIO 1
Per una partita di 45 t, il campione globale di 10 kg è formato da 100 CE da 100g ciascuno.
Considerando una velocità di scarico di 50t/ora, il tempo di scarico corrisponde a circa 54 minuti.
Quindi l’intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da:
54/100= 0,54 min.
ESEMPIO 2
Per una partita di 15 t di prodotti confezionati in sacchi da 5 kg, il CG di 6 kg è formato da 60 CE
da almeno 100g ciascuno da prelevare mediante opportuna sonda da 60 sacchi.
In questo caso la frequenza di campionamento n (peso della partita/lotto è peso del CE / peso del
CG x peso di una confezione singola) sarà: (15.000 x 0,1) / (6 x 5) = 50
Si dovrà quindi campionare una confezione ogni 50 confezioni singole prelevando da questa un CE
da almeno100g.
METODI ALTERNATIVI
Per i prodotti sfusi e solo per lotti inferiori alle 100 t, si possono applicare le procedure di
campionamento descritte dalla Raccomandazione CE/787/2004 (Tabella 3) con esclusione
dell’obbligo di prelevare anche i campioni elementari d’archivio.
Per partite/lotti inferiori a 50 tonnellate, il campione globale deve essere di 5 chilogrammi formato
dalla unione di 10 CE da 500g ciascuno.
Per partite/lotti da 50 a 100 tonnellate, le dimensioni del campione globale devono corrispondere
allo 0,01 % delle dimensioni totali della partita/lotto, con un numero di CE compresi nell’intervallo
11-20.
Sia in condizioni di campionamento dinamico che in condizioni di campionamento statico, occorre
prelevare un campione elementare di 0,5 chilogrammi, da utilizzare come campione elementare per
la produzione del campione globale. Il numero di campioni elementari o di punti di campionamento
(in cui sono prelevati i campioni elementari che concorrono a costituire il campione globale) è
definito in base alle dimensioni della partita/lotto come indicato nella tabella 3.
TABELLA 3 Prodotti sfusi, partite/lotti ≤ 100t (Raccomandazione CE/787/2004)
Dimensione Partita/
Lotto (t)
Dimensione
Campione globale (kg)
Numero
Campioni elementari
≤ 50
5
10
70
7
14
80
8
16
100
10
20
ESEMPIO 1
Per una partita di 85 t, il campione globale di 8,5 kg (0,01% delle dimensioni della partita) è
formato da 17 (8,5/0.5) CE da 500g ciascuno.
Considerando una velocità di scarico di 100t/ora, il tempo di scarico corrisponde a 51 minuti.
Quindi l’intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da:
51/17= 3 min.
Per i prodotti confezionati, │ possibile utilizzare le procedure descritte nella nota tecnica UNI
CEN/TS 15568 che fornisce la strategia di campionamento per prodotti confezionati secondo
quanto riportato in tabella 4. La procedura di campionamento si basa sul numero di unità che
costituiscono la partita.
Al fine di mantenere la praticabilità del campionamento si propone di individuare per il CG un peso
massimo pari a 10kg.
Quindi :
• il peso del CE deve essere di almeno 100g ed il peso massimo del CE può essere individuato, caso
per caso, in base al peso delle confezioni da campionare;
• il numero massimo di CE corrisponde a 100 CE del peso di 100g ognuno (partita/lotto formato
da 10.000 confezioni).
• partite/lotti di dimensioni superiori devono essere suddivise in sottopartite
TABELLA 4 Prodotti confezionati, (UNI CEN/TS 15568)
Numero di unità che costituiscono la Partita/ Lotto
Numero di unità da campionare
Fino a 10
Ciascuna unità
Da 10 a 100
10 unità prelevate ad intervalli regolari
> 100
Radice quadrata del numero totale
unità,campionate ad intervalli regolari
delle
ESEMPIO 2
Partita formata da 150 confezioni
La radice quadrata di 150 = 12,25 quindi n = 12, si deve quindi procedere come segue:
• suddividere la partita in 12 gruppi formati da 12 confezioni (in totale 144 confezioni);
• scegliere un numero compreso tra 1 e 12, ad esempio 4;
• campionare la quarta confezione di ognuno dei 12 gruppi di confezioni;
• campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 6 confezioni
In base a questa procedura vengono quindi individuate 13 confezioni da ciascuna delle quali si
preleva un CE per la formazione del CG.
Il peso massimo del CE sarà dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/13= 770 g.
ESEMPIO 3
Partita formata da 3.000 confezioni
La radice quadrata di 3.000= 54,77 quindi n = 54, si deve quindi procedere come segue:
• suddividere la partita in 54 gruppi formati da 55 confezioni (in totale 2.970 confezioni);
• scegliere un numero compreso tra 1 e 54, ad esempio 21;
• campionare la ventunesima confezione di ognuno dei 54 gruppi di confezioni;
• campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 30 confezioni
In base a questa procedura vengono quindi individuate 55 confezioni da cui prelevare un CE per la
formazione del CG.
Il peso massimo del CE sar¢ dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/55= 180 g.
CAMPIONAMENTO AL DETTAGLIO
Anche nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, in cui la distribuzione OGM
nel campione non │ omogenea (allegato 3), il campionamento viene effettuato come indicato nel
Regolamento CE/401/2006.
Il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa ed il campione globale
deve comunque pesare almeno 1 kg.
Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 g, da ciascuna di tali
confezioni si possono prelevare 100 g per costituire un CE. Questa operazione può essere effettuata
al momento del prelievo del campione o in laboratorio.
Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte, senza causare effetti
commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d’imballaggio
o dei mezzi di trasporto ecc.), si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo.
Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 g o
da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari
inferiore purchè il suo peso sia pari al peso richiesto per il campione globale.
Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 g e la differenza non è considerevole, una
confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione
globale che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 g, un
campione elementare è costituito da due o pi
 confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si
avvicini il più possibile a 100 g.
Il campionamento al dettaglio deve essere comunque principalmente rivolto ai prodotti
caratterizzati da una distribuzione omogenea dell’analita come ad esempio liquidi (latte di soia) o
che siano stati sottoposti a processi di lavorazione tali da garantire l’omogeneità (vedi allegato 3
matrici).
FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI LEGGE
Per la raccolta e per la successiva manipolazione del materiale campionato, non è necessario
effettuare le operazioni in condizioni di sterilit¢, le operazioni di formazione delle aliquote di legge
devono essere effettuate in condizioni tali da garantire l’assenza di contaminazione da fonti OGM:
idonei ambienti puliti e soprattutto impiego di materiali monouso e/o attrezzature idonee ad una
accurata decontaminazione.
Se queste condizioni non sono realizzabili a livello del luogo di prelevamento le operazioni
necessarie devono essere effettuate in laboratorio. In questo caso │ indispensabile predisporre un
secondo verbale (allegato 6bis) relativo alla preparazione delle aliquote di legge dalla normativa
vigente.
Questa operazione deve essere effettuata:
• in presenza di un ufficiale giudiziario,
• con possibilità di delega all’Autorità Competente sita nel luogo dove si formano le aliquote di
legge,
• con comunicazione contestuale alla ditta
• previo accordo con il laboratorio di riferimento sul territorio.
Alcune indicazioni sulle procedure per la formazione delle aliquote sono riportate nella tabella delle
matrici (allegato 3) che suddivide le matrici stesse in base alla distribuzione degli OGM nel
prodotto.
L’allegato suddivide i prodotti in due tipologie:
1. alimenti caratterizzati da una distribuzione non omogenea degli OGM
2. alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM.
Nel caso 1, le operazioni di omogeneizzazione del campione globale per la formazione dei
campioni finali devono essere effettuate previa macinazione dell’intero campione globale. Inoltre, il
campionamento di prodotti confezionati, secondo quanto previsto sia nel DPR 26 marzo 1980, n.
327 allegato A 3 lettera e), prevede che le confezioni di prodotti non omogenei, in numero
rappresentativo secondo quanto sopra indicato dal piano di campionamento, vengano aperte, riunite,
mescolate e accuratamente macinate prima di formare le aliquote per le analisi del controllo
ufficiale.
Nel caso 2, le confezioni prelevate al dettaglio costituiscono le aliquote di legge
Tabella riepilogativa 1 prodotti sfusi
Prodotti sfusi
Prodotti sfusi
oppure
Lotto/partita ≥ 50 t
Lotto/partita ≤ 50 t
Regolamento CE/401/2006
Lotto/partita ≤ 100 t
Raccomandazione
CE/787/2004
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella riepilogativa 2 prodotti confezionati
Pro
Prodotti confezionati
oppure
Lotto/partita ≥ 50 t
Lotto/partita ≤ 50 t
Regolamento CE/401/2006
Tabella 1
dotti confezionati
Tabella 2
UNI CEN/TS15568
Tabella 4
Allegato 3
Modello di verbale di prelievo allegato 6
SEZIONE 1 – DATI RELATIVI ALL’ENTE PRELEVATORE
REGIONE _______________
A.S.L. N° ________ Dipartimento di Prevenzione–Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione__________
Via/piazza_________________________________ n°_____________ C.A.P. _______ città _____________
Tel. _______________________ Fax___________________
VERBALE DI PRELEVAMENTO n°__________
Sezione 2- DATI RELATIVI AL DETENTORE DELLA MERCE
Ragione sociale o Ditta________________________________________________________
Responsabile_________________________________________________________________
Residente a______________________in via/piazza_________________________n°________
L'anno _____ addì ______del mese di_____________alle ore__________,il sottoscritto ____________________
si è presentato presso:
¢mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate ¢rivendita - intermediario
¢stabilimento di produzione
¢magazzino di materie prime
¢altra sede di prelievo (specificare__________________________)
¢mezzo di trasporto
sito in______________________ via_________________________________n° _____ CAP _____ città ______
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di un
campione di (specificare):
Sezione 3 – Dati relativi al campione
Specie vegetale presente: ¢soia; ¢mais; ¢riso; ¢altro: specificare_______________________
Tipo di matrice prelevata: ¢Granelle, creme e farine di mais, di riso e miste; ¢Pasta, noodles; ¢Prodotti della
pasticceria, della panetteria e della biscotteria;
¢Ortaggi e prodotti derivati; ¢Radici e tuberi;
¢Legumi e semi oleaginosi; ¢Frutta; ¢Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale; ¢Prodotti per lattanti
e bambini; ¢Integratori alimentari; ¢Preparazioni gastronomiche; ¢Snack, dessert e altri alimenti
Provenienza del prodotto: ¢nazionale, ¢comunitaria, ¢extracomunitaria
Prelievo avvenuto nel circuito: ¢convenzionale ¢biologico
Campionamento effettuato ai sensi di:
Reg. 401/2006/CE
Raccomandazione 787/2004/CE
UNI CEN/TS 15568
Con le modaità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e
contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n______ punti oppure n
_____imballaggi (sacchi, cartoni, confezioni,ecc.), n_____ campioni elementari del peso/volume di
___________kg/lt. Dall’unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume di
___________kg/lt dal quale, dopo opportuna omogeneizzazione ma cinazione , è stato ottenuto un campione
omogeneo ridotto del peso/volume di ________kg/lt, ottenendo un campione finale (campione di laboratorio) in
n_______aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di
____________ g/ml (non inferiore a 500g/500ml).
Dichiarazioni del proprietario o detentore: _________________________________________________________
n ___________aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n______copie del presente verbale vengono
inviate al______________________in data___________Conservazione del campione ______________________
n_______copia/e del presente verbale con n_______aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig
__________________________________________
La partita/lotto relativa al campione prelevato ¢viene/¢non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.
Fatto, letto e sottoscritto.
FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE
IL VERBALIZZANTE
Allegato 3 bis
Modello di verbale di macinazione/omogeneizzazione Piano Nazionale Alimentazione Umana
REGIONE ……………………….. A.S.L. ……………………..
Verbale Operazioni di macinazione n. ………………….. data ………………….
Da Allegare al Verbale di Campionamento n. ……………………….. del ………………
TIPO di CAMPIONAMENTO:
¢PNAU
¢UNI CEN/TS 15568
¢OGM
¢ biologico
prelievo avvenuto nel circuito ¢convenzionale
L’anno duemila …… addì ……. del mese di ………………………. alle ore ……… alla presenza
del Sig.………………………………………..………., convocato per la suddetta data, nella sua
qualità di detentore della merce o suo delegato (allegare eventuale delega), il sottoscritto Dr.
…………………………………………., che ha effettuato il campionamento, o il suo delegato
(allegare eventuale delega), dopo essersi qualificato, ha proceduto alla formazione ed all’apertura
del CG di cui al verbale di prelievo n . ……………… (barrare le voci che non interessano).
Il CG è stato sottoposto a macinazione a secco presso …………………………………. con
procedure atte a garantire l’assenza di eventuali contaminazioni.
Dopo la macinazione si è proceduto (barrare le voci che non interessano):
¢alla formazione di un campione ridotto del peso/volume di …………… kg/lt;
¢alla formazione di n. ………….. aliquote ognuno dei quali del peso/volume non inferiore a
500g/500 ml. N. ………………. campioni sono stati sigillati.
Dichiarazioni del proprietario/detentore/delegato: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......................………
N. ……… campioni finali unitamente a n. ……. copie del presente verbale, da allegare al verbale di
prelevamento n. …………. vengono inviate al ………………………. in data ……………………
Conservazione del campione
…………………………………………………………………………………………………………
N. …….. copia/e del presente verbale, da allegare al verbale n. ……….., con n. ……… aliquota/e
viene/vengono consegnate al Sig……………………………… il quale custodisce un CF per conto
del produttore o un CF per conto proprio.
La partita/lotto relativa al campione prelevato viene non viene posta in sequestro fino all’esito
dell’esame.
Fatto, letto e sottoscritto
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/DELEGATO
I VERBALIZZANTI
Allegati: ¢ delega del proprietario/detentore
¢delega dell’Autorità Competente
Allegato 4
Laboratori ufficiali abilitati all’impiego del sistema applicativo per la trasmissione informatica dei
dati del controllo ufficiale
A.P.P.A. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
A.R.P.A. FVG – Dipartimento Provinciale di PORDENONE
A.R.P.A. PIEMONTE
A.R.PA. PUGLIA
ASL CREMONA
LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
ASP PALERMO
I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE
I.Z.S. LAZIO E TOSCANA
I.Z.S. LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA
I.Z.S. MEZZOGIORNO
I.Z.S. PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
I.Z.S. PUGLIA E BASILICATA
I.Z.S. SARDEGNA
I.Z.S. SICILIA
I.Z.S. UMBRIA E MARCHE
I.Z.S. VENEZIE
Piano_A11_PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE DEI RESIDUI DI FITOSANITARI
NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE - DM 23/12/1992
Il Ministero della Sanità con il D.M del 23 dicembre 1992 ha stabilito un piano di monitoraggio sui
requisiti minimi per la programmazione dei controlli sui residui di fitosanitari. Lo scopo del piano è
quello di determinare i residui di antiparassitari negli alimenti, ai sensi delle pertinenti disposizioni
della legislazione comunitaria e nazionale relativa ai controlli ufficiali per alimenti. Tali controlli
consistono, in particolare, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e
nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti e dei loro rispettivi livelli di residui. La
pianificazione regionale è effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui al D.M. del 23/12/92
circa:
✗
i prodotti da sottoporre a campionamento;
✗ il consumo e la produzione regionale di frutta e ortaggi e dei prodotti di origine animale
1.1. SCOPI
Le finalità di tale piano è quella di:
• ridurre l’esposizione della popolazione al rischio fitofarmaci
• avere dati certi sull’incidenza di tale pericolo chimico per l’effettuazione di una corretta
analisi del rischio
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE
Il Piano è attuato dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle
AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA
I campioni sono relativi a:
a) Prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale
Per le matrici ortofrutticole di produzione locale, i campioni saranno prelevati preferibilmente
presso le aziende agricole, i c entri di raccolta aziendale, gli stabilimenti e i la boratori di
produzione. I campionamenti di prodotti ortofrutticoli di provenienza regionale, dovranno
essere eseguiti presso i magazzini o i n fase di vendita all’ingrosso o a l dettaglio. Si dovrà
provvedere a campionare in via principale le primizie, cioè le varietà più precoci o pr odotte
anticipatamente con tecniche di coltivazione forzata, i prodotti di più largo consumo e le matrici
risultate maggiormente irregolari negli anni precedenti. Pur dovendosi distribuire l'attività di
prelievo regolarmente nell'arco dell'anno in base alla stagionalità, risulta opportuno aumentare
la frequenza di campionamento dei prodotti ortofrutticoli subito dopo la loro raccolta ed
immissione in commercio: nel periodo primavera-estate per le matrici orticole ed estate-autunno
per le matrici frutticole, salvo eccezioni. Ogni ASL potrà, variare tali percentuali indicative in
base alla propria realtà territoriale; è anche consigliabile concentrare i campioni su pochi
prodotti anziché pochi campioni su molte matrici. L'attività di campionamento dovrà essere
rigorosamente ripartita sui 12 mesi dell'anno, tenendo conto della stagionalità delle colture.
b) Prodotti di origine vegetale non provenienti dall'ambito regionale
Il prelievo di prodotto nazionale, comunitario o pr oveniente da Paesi terzi viene effettuato
prioritariamente, presso i centri di ristorazione collettiva, la Grande Distribuzione Organizzata
(G.D.O) e gli esercizi al dettaglio di una certa potenzialità. I SIAN competenti al controllo di
mercati all’ingrosso o di grandi piattaforme di distribuzione, devono prelevare i campioni
soprattutto presso i mercati ortofrutticoli, aziende di deposito e vendita all'ingrosso, presso le
piattaforme logistiche che forniscono la grande distribuzione (ipermercati, supermercati, negozi
specializzati).
c) Prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale
Il prelievo viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) nei centri di macellazione, centri di
raccolta aziendale e lungo tutta la filiera (dall’azienda zootecnica agli esercizi di vendita)
privilegiando quelli inseriti nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in
ordine decrescente. Le matrici sono rappresentate da carne, grasso, prodotti a base di carne, latte
e derivati, prodotti ittici e uova.
d) Prodotti di origine animale non provenienti dall'ambito regionale
Il prelievo viene effettuato in tutte le fasi della commercializzazione, dall’ingrosso al dettaglio,
privilegiando quelli inseriti nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in
ordine decrescente. Le matrici sono rappresentate da carne, grasso, latte e derivati, prodotti ittici
e uova
In caso di difficoltà a reperire le matrici in ambito regionale, le Asl possono campionare, in
alternativa, prodotti nell'ambito extraregionale al fine di poter rispettare il n umero di campioni
stabiliti per singola ASL.
Al fine di garantire il rispetto delle scadenze indicate nel Piano è necessario che tutti i soggetti che
intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (programmazione, campionamento, analisi e
rendicontazione) operino secondo la seguente tempistica:
La trasmissione dei dati delle analisi dei campioni al Ministero della Salute deve essere effettuata
periodicamente dai Laboratori ufficiali utilizzando il sistema informativo Nsis-flusso pesticidi già a
regime, per l'inserimento dei dati di rispettiva competenza, (compresi i Laboratori fuori regione) In
ogni caso, la trasmissione dei risultati analitici relativi a ciascun anno deve essere completata entro
e non ol tre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi, al fine di
consentire la trasmissione alla Commisisone europea entro i termini temporali previsti.
Contestualmente i dati sono messi a disposizione della Regione che ne effettua la validazione con
le seguenti modalità: i d ati inseriti dai Laboratori vengono verificati tramite confronto con quelli
forniti dalle Aziende Sanitarie Locali; nel caso vengano rilevate discrepanze fra i due set di dati, la
Regione con il supporto dei Laboratori ufficiali e delle AASSLL interessate, identifica eventuali
errori o omissioni e, se necessario, richiede di apportare le correzioni o integrazioni opportune nei
tempi previsti.
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE
Il Piano prevede l’esecuzione di campioni chimici effettuati ai sensi del combinato disposto dal
DPR 327/80, della Direttiva 2002/63/CE e del DM 23/7/03 cui bisogna riferirsi per le modalità di
campionamento. Pertanto per ogni campione devono essere prelevate n. 5 aliquote. La grammatura
di ogni aliquota è stabilita dal DM 23/7/03.
Per carne di mammiferi si intende il prelievo di:
• Diaframma di bovino, ovino o suino
• Carcassa intera o quarti posteriori di coniglio
• Pezzi di carni di mammiferi alla rinfusa, freschi/refrigerati/congelati, imballati o meno (quarti,
cotolette, bistecche, spalle etc)
• Fegato o parti di fegato di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
• Frattaglie
• Rognone di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
• Cuore di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
• Altre frattaglie di mammiferi
• Carni di pollame
Le matrici da sottoporre a controllo, il numero dei controlli e la loro ripartizione territoriale sono
riportati nelle Tabelle A, B, C e D.
Sul verbale di campionamento dovrà essere chiaramente indicata la provenienza del prodotto
(regionale, nazionale, UE o extra-UE), precisando la nazione di provenienza Si fa presente, inoltre,
che, anche in considerazione di quanto disposto, dai recenti Regolamenti Comunitari (in modo
particolare il regolamento 852/2004), occorre che, in occasione di esiti non favorevoli per presenza
di residui di prodotti fitosanitari, indipendentemente dall’attivazione del sistema del sistema
d’allarme rapido, siano effettuate, in ogni caso, le opportune verifiche presso l’azienda di
produzione primaria, verificando le procedure operative e tutta la documentazione annessa, tra cui,
in modo particolare, il registro dei trattamenti (DPR 290/2001).
Come da specifiche ministeriali, nel modello di verbale di prelievo si chiede per facilitare il lavoro
dei laboratori, di indicare :
1) paese di origine del prodotto
2) l'indicazione che il campione è di origine biologica o non biologica
3) per i prodotti trasformati, l'indicazione della trasformazione che ha subito la materia prima,
dove ciò sia possibile
L’eventuale riscontro di positività analitica comporta l’attivazione delle procedure sanzionatorie di
cui all’art. 5, lettera h) della legge n. 283/1962.
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE
Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni deve essere utilizzato
il Mod. 3. . L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il
controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico
GISA.
1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE
E’ sufficiente la normale dotazione di attrezzature per il campionamento chimico
1.7 LABORATORIO DI RIFERIMENTO
I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPAC e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno. L'Arpa Campania , per le prove non accreditate su vino e olio, invia tali campioni al
Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASL di Firenze per le determinazioni analitiche richieste. Il
suddetto Laboratorio provvederà a trasmettere i dati tramite il Flusso pesticidi -Nsis al Ministero
1.8. DURATA
Il Piano è annuale e pertanto si conclude il 15/12/2015.
1.9. COSTI E BENEFICI
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed
all’IZSM per le attività istituzionali.
Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione
rilevando la presenza di prodotti non c onformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e
comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale
aspetto.
2. PROGRAMMAZIONE
Tabella A- Numero e tipologie minimale dei campioni di origine vegetale, prodotti in
ambito regionale
ASL
CEREALI ORTAGGI
FRUTTA
VINO
OLIO
TOTALE
AV
10
30
20
2
2
64
BN
8
15
10
2
1
36
CE
8
31
20
2
2
63
NA1
6
16
10
0
0
32
NA2
8
30
20
6
2
66
NA3
10
30
20
2
2
64
SA
15
46
30
10
3
104
TOTALE
65
198
130
24
12
429
Tabella B- Numero e tipologie minimale dei campioni di origine
vegetale, prodotti al di fuori dell’ambito regionale
ASL
CEREALI ORTAGGI
FRUTTA
VINO
OLIO
TOTALE
AV
3
10
10
1
1
25
BN
2
5
5
1
1
14
CE
6
10
10
1
1
28
NA1
3
5
5
1
1
15
NA2
6
10
10
1
1
26
NA3
6
5
15
1
1
28
SA
6
15
15
3
3
42
TOTALE
32
60
70
9
9
178
Tabella C- Numero e tipologie minimale dei campioni di matrici di origine animale, prodotti
in ambito regionale
ASL
ASL AV
ASL BN
ASL CE
ASL NA1
ASL NA2
ASL NA3
ASL SA
TOTALI
Carne
di
mam
miferi
1
0
1
1
1
1
2
7
Carne
di
volatili
0
1
1
1
1
1
1
6
Grasso
di
mammiferi
1
0
1
1
0
1
2
6
Grasso
di
volatili
0
1
1
0
1
1
1
5
Prodot
ti
a
base di
carne
1
1
1
1
1
1
1
7
latte
Derivati
del latte
Prodotti
ittici
Uova e
ovoprod
otti
1
1
2
1
0
0
2
7
1
1
2
1
1
1
2
9
0
0
0
1
2
2
2
7
1
1
1
1
1
0
1
6
TOT
6
6
10
8
8
8
14
60
Nota Per carne di mammiferi si intende il prelievo di:
•
Diaframma di bovino, ovino o suino
•
Carcassa intera o quarti posteriori di coniglio
•
Pezzi di carni di mammiferi alla rinfusa, freschi/refrigerati/congelati, imballati o meno (quarti, cotolette, bistecche, spalle etc)
•
Fegato o parti di fegato di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
•
Frattaglie
•
Rognone di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
•
Cuore di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
•
Altre frattaglie di mammiferi
•
Carni di pollame
Tabella D- Numero e tipologie minimale dei campioni di matrici di origine animale, prodotti
al di fuori dell’ambito regionale
ASL
ASL AV
ASL BN
ASL CE
ASL NA1
ASL NA2
ASL NA3
ASL SA
TOTALI
Carne
di
mam
miferi
1
0
1
1
1
1
2
7
Carne
di
volatili
0
1
1
1
1
1
1
6
Grasso
di
mammiferi
1
0
1
1
0
1
2
6
Grasso
di
volatili
0
1
1
0
1
1
1
5
Prodot
ti
a
base di
carne
1
1
1
1
1
1
1
7
latte
Derivati
del latte
Prodotti
ittici
Uova e
ovoprod
otti
1
1
2
1
0
0
2
7
1
1
2
1
1
1
2
9
0
0
0
1
2
2
2
7
1
1
1
1
1
0
1
6
TOT
6
6
10
8
8
8
14
60
Nota Per carne di mammiferi si intende il prelievo di:
•
Diaframma di bovino, ovino o suino
•
Carcassa intera o quarti posteriori di coniglio
•
Pezzi di carni di mammiferi alla rinfusa, freschi/refrigerati/congelati, imballati o meno (quarti, cotolette, bistecche, spalle etc)
•
Fegato o parti di fegato di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
•
Frattaglie
•
Rognone di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
•
Cuore di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato
•
Altre frattaglie di mammiferi
•
Carni di pollame
3. VERIFICA
A fine anno il piano sarà sottoposto a v erifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle
risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione
circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di
informazione.
L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio
allo scopo di verificare se:
 gli scopi siano stati raggiunti
 si rende necessaria la sua prosecuzione
 sia necessario apportare modifiche
PRAA
2015-2016-2017
Piano_A12_PIANO REGIONALE
DI CONTROLLO UFFICIALE
SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Regione Campania
PRAA 2015/2017
Il presente Piano Regionale Alimentazione Animale è stato predisposto dalla Direzione Generale per
la tutela della Salute ed il c oordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Unità Operativa
Dirigenziale (UOD) Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria .
Hanno contribuito alla redazione:
Ciro Campana, per l' Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
Dott.ssa Rosa D'Ambrosio per l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare;
Dott.
Palermo Pierpaolo per l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
Dott.
Nadir Perticarà per l'ASL di Caserta
Dott.
Vittorio Nagar per l'ASL Napoli 1 Centro
Dott.
Alfredo Pecoraro per l' ASL Napoli 3 Sud
Dott.
Venanzio Casaburi per l'ASL di Salerno
Hanno inoltre collaborato:
Dott.ssa Daniela Bove per l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare;
Dott.
Angelo Zerella per l'ASL Benevento;
Dott.ssa Fiorella Pandolfi per l'ASL Napoli 3 Sud;
Dott.
3
Giuseppe Calicchio ed il Dott. Aniello Amato per l'ASL Salerno;
Regione Campania
PRAA 2015/2017
Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al referente regionale Ciro Campana presso
l' Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Telefono ufficio 0817391320
email personale: [email protected]
email certificata: [email protected]
4
Regione Campania
PRAA 2015/2017
5
Regione Campania
PRAA 2015/2017
INDICE
Abbreviazioni……….…………………………………………………………………….………...VI
Introduzione……………………………………………………………………………………….......1
PARTE GENERALE
Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull’Alimentazione degli animali 2012-2014: ...….………...3
Finalità……………………………………………………………………………………….……......3
Obiettivi……………………………………………………………………………………….………3
Competenze…………………………………………………………………………………………...4
Programmazione dell’attività………………………………………………………………………....5
Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi………………………….………………….……….6
Sopralluoghi ispettivi o ispezioni……………………………………………………………………..7
Valutazione dell’etichettatura ……………………………………………………………………….10
L’autocontrollo nel settore mangimistico………………………………………………………...….11
Verbali di ispezione………………………………………………………………………………….13
Azioni in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo……………………..14
Campionamento………………….………………………………………………………………......14
Preparazione del campione per l’analisi delle Micotossine e degli OGM ………………………….15
Criteri di campionamento per l’analisi ………………………………...………………….………...17
Oggetto del campionamento…………………………………………………………………………18
Numerosità campionaria……………………………………………………………………………..18
Verbale di prelevamento……………………………………………………………………………..19
Campione in contraddittorio…………………………………………………………………………19
Conferimento dei campioni………………………………………………………………………….19
Analisi…….………………………………………………………………………………………….19
Analisi di revisione…………………………………………………………………………………..20
6
Regione Campania
PRAA 2015/2017
Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni…….…………….……………..…….20
Rilevazione dell’attività………….…………………………………………………………………..21
Valutazione dell’attività da parte del Regione.....……………………………………………..…….23
Esiti dei controlli ufficiali svolti negli anni precedenti……………………………………………...23
Normativa di riferimento………………...…….………………………………………….. ………..24
1 Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi……………………………….24
2. Alimenti dietetici per animali. …………………………………………………..………..25
3. Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare ……...25
4. Disciplina della preparazione e del commercio dei farmaci veterinari. ……………...…..25
5. Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei
prodotti intermedi. ………………………………………………………………….....….25
6. Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle
premiscele nell’alimentazione per animali. …………………………………………..…..26
7. Sostanze e prodotti indesiderabili nell’alimentazione animale. ………………………….26
8. Controlli Ufficiali nel settore dell’alimentazione animale. ………………………..….….27
9 Ingredienti derivanti da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione
con la dieta ai ruminanti. …...………………………………………………………...….27
10 Materie di cui è vietata la circolazione o l’impiego nei mangimi. ……………………....28
11 Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti. ...28
12 Organismi Geneticamente Modificati. …………………………………………………..28
13 Produzioni Biologiche. …………………………………………………………………..29
14 Campionamento. ……………………………………………………………………...….29
15 Sanzioni. .……………………………………………………………………………..….30
16. Importazione. ………………………………………………………………………...….31
PARTE TECNICA
Capitolo 1: Piano di controllo ufficiale ai fini della profilassi della BSE;…………………...……32
Capitolo 2: Piano di controllo ufficiale dei principi farmacologicamente a ttivi e degli Additivi
……….………………………………………………………………………………......................40
Capitolo 3: Piano di controllo ufficiale della presenza di Diossine - PCB Diossina-Simili – PCB non
Diossina-Simili ….………………………………………………..............................………….….55
Capitolo 4: Piano di controllo ufficiale della presenza di Micotossine. ……………….………….64
Capitolo 5: Piano di controllo ufficiale della presenza di Contaminanti Inorganici e Composti
Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi; ………………………….......................……73
7
Regione Campania
PRAA 2015/2017
Capitolo 6: Piano di controllo ufficiale della contaminazione microbica da Salmonella spp.
…...............................................................................................................................................…….85
Capitolo 7: Piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente
modificati…........................................................................................................................................93
Capitolo 8: Controlli all’importazione …………………………………………………………….105
MODULISTICA
disponibile sul sito del Ministero della Salute
Allegato 1 verbale di prelievo
Allegato 1a verbale di prelievo PIF
Allegato 1b verbale operazioni eseguite
Allegato 1c verbale formazione Campioni Finali
Allegato 2 delega macinazione campione proprietario
Allegato 2a delega macinazione campione Autorità Competente
Allegato 3 segnalazione provvedimenti adottati nei casi di positività negli alimenti zootecnici
Allegato 4 verbali di ispezione - Check List
Allegato 4bis Check List censimento Produttori NON OGM
Allegato 5 suddivisione dei campioni per l’attività di Monitoraggio
Allegato 6 attivazione del sistema di allerta
Allegato 7 scheda di notifica RASFF
Allegato 8 linee guida sul campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali
per l’attuazione del PRAA
Allegato 9 criteri di classificazione dei mangimifici in base al rischio
Allegato 9 bis Potenziamento del controllo ufficiale nelle aziende zootecniche
Allegato 10 indicazioni utili per la stesura della relazione annuale
Allegato 11 elenco delle prove ACRreditate
8
Regione Campania
PRAA 2015/2017
ABBREVIAZIONI
AC – autorità competente
ACR – autorità competente regionale
ASL - Azienda Sanitaria Locale
BDN – Banca dati regionale
BSE - Encefalopatia Spongiforme Bovina
CE – Campione Elementare
CG – Campione Globale
CF – Campione Finale
CNS – Centro regionale dei Servizi
DG (SANCO) - Direzione Generale Della Salute e Tutela del Consumatore
DGSA – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
DIGEMON - Direttori Generali Monitoraggio ( Banca dati )
D.Lvo - Decreto Legislativo
DM - Decreto Ministeriale
DPR - Decreto del Presidente della Repubblica
GUCE - Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee
GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
GUUE - Gazzetta Ufficiale Dell’Unione Europea
ICQRF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari
ISS - Istituto Superiore di Sanità
IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale
IZSM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno
NAS - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
NORV - Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria
Nu.Re.Co. – Nucleo Regionale di Controllo
OGM - Organismi Geneticamente Modificati
OM - Ordinanza Ministeriale
ORSA – Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare
OSA- Operatore del settore Alimentare
OSM - Operatore del settore dei Mangimi
PAT – Proteine Animali Trasformate
PRAA - Piano Regionale Alimentazione Animale
PNR - Piano Nazionale Residui
RASFF – Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi.
SSN - Servizio Sanitario regionale
UOD Unità Operativa Dirigenzale
9
Regione Campania
PRAA 2015/2017
INTRODUZIONE
Il Piano Regionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali, valido per gli anni
2015, 2016 e 2017, sostituisce e abroga il “Piano Regionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione
degli Animali 2012-2014” e i successivi Addenda.
La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede attività di
verifica ispettiva e attività di campionamento a sua volta distinta in monitoraggio e in Sorveglianza.
Il PRAA 2015 - 2017 si presenta suddiviso in due sezioni principali: una parte generale
descrittiva e una parte tecnica applicativa. Tutta la modulistica, le informazioni e gli
approfondimenti di carattere pratico sono invece riportate sul sito del Ministero della Salute al fine
di una più facile consultazione.
Questo Piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete per raggiungere gli
obbiettivi prefissati e armonizzare l’organizzazione generale dei controlli a livello territoriale,
nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità.
Strumento indispensabile per mantenere vivo il sistema di controllo sul territorio regionale
sarà, anche per questo triennio, l’aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di Addenda ed
il conseguente adattamento alla normativa, discendente da nuovi orientamenti comunitari, allo
sviluppo scientifico, al manifestarsi di nuovi rischi e quindi all’analisi dei rischi, ai risultati dei
controlli precedenti, alla presenza di Allerta sia comunitarie che nazionali, ed ai risultati degli Audit
di settore svolti sul territorio dal Nu.Re.Co. e dall'FVO.
Ai fini della corretta ed uniforme applicazione, sul territorio regionale, le AA.SS.LL
dovranno effettuare il controllo ufficiale secondo i criteri indicati nel Piano Regionale.
Condizione indispensabile ai fini della corretta applicazione e del buon andamento del PRAA
sono la rendicontazione e la relazione annuale inviate dalle AA.SS.LL./O.R.S.A alla Regione
Campania.
Obiettivo fondamentale del PRAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal
Regolamento (CE) n. 1 78/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/ 2004, un s istema ufficiale di
controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di
protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.
In particolare, il R egolamento (CE) n. 882/ 2004 prevede che i controlli siano effettuati
periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto del
numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi della specie animale di destinazione
del mangime, delle caratteristiche e dell’uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività,
operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; nonché del livello di applicazione della
normativa da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM).
L'Autorità Competente Regionale programma i c ontrolli ufficiali sulla base dell’anagrafe
degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della
categorizzazione degli OSM in base al rischio.
L'IZSM svolge attività analitica coordinato ed in accordo con i vari Centri di Referenza Nazionali e
con i Laboratori Nazionali di Riferimento, secondo le materie di propria competenza.
Le novità introdotte nel presente Piano sono:
• Suddivisione dei campioni del Capitolo 2 in Principi attivi ed Additivi per favorire le ricerche
volte ad evidenziare i fenomeni di Carry Over,
• Modifica del Capitolo 5 modificando la finalità del programma di controllo da Monitoraggio
a Sorveglianza,
• Inserimento della ricerca del GTH nei materiali dei Categoria 3 destinati all’alimentazione
animale,
• Tempi di refertazione analisi differenti tra Diossine e le altre ricerche previste dal PRAA,
10
Regione Campania
PRAA 2015/2017
• Predisposizione di uno s pecifico strumento per il censimento degli OSM del circuito NON
OGM.
Nella parte generale del PRAA 2015-2017 sono illustrati sia le modalità operative per gli
interventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla
normativa vigente sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.
Nella parte tecnica del PRAA 2015-2017 sono invece descritti i programmi di
campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi e raggruppate
nei relativi capitoli di seguito illustrati.
La modulistica che riporta i fac-simile, le informazioni e gli approfondimenti di carattere
pratico utili all’esecuzione dei controlli è interamente presente sul sito del Ministero al seguente
link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
indice
11
Regione Campania
PRAA 2015/2017
PIANO REGIONALE
DI CONTROLLO UFFICIALE
SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
PARTE GENERALE
Finalità
Nel suo complesso il PRAA 2015-2017 è finalizzato, così come la normativa comunitaria,
nazionale e regionale, alla tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità,
sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi.
Nell’ambito di detta finalità il PRAA si propone, tra l’altro, di:
 assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali
da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
 conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, “ Attuazione delle direttive
2000/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
della alimentazione animale”, e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 rappresentare uno strumento che favorisca l’aggiornamento e la qualificazione professionale
degli operatori del SSN in materia di “igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche”.
Obiettivi
Gli obiettivi del PRAA, definiti dal Ministero della Salute, sono attuate dalla Regione
Campania, Direzione Generale per la Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale,
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, avvalendosi delle Aziende
Sanitarie Locali (AA.SS.LL) dell' l'IZSM, dell' Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare
(O.R.S.A.) e del Nu.Re.Co..
Sono obiettivi del PRAA:
 assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la
responsabilità primaria della sicurezza ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti
gli OSM devono garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni
della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
 tenere a ggiornato il s istema informativo G.I.S.A circa la r accolta dei dati relativi al
monitoraggio ed alla sorveglianza, in modo razionale e di facile utilizzo, oltre che ad
assicurare un efficace sistema di c omunicazione tra i v ari soggetti implicati nel controllo
ufficiale;
 verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell’oggetto di
controllo ufficiale, con particolare riguardo a:
o operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio,
trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
o procedure ed accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche
e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate e carry over;
12
Regione Campania
PRAA 2015/2017
o la “rintracciabilità”, ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare i
fornitori che conferiscono agli OSM una materia prima o un additivo destinati ad
entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i
propri prodotti;
o sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla
produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l’esistenza presso i
laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l’operatività
secondo le buone pratiche di laboratorio;
 verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti per animali e di
ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, ai requisiti previsti
dalla vigente normativa.
Gli obiettivi rilevanti e prioritari per il triennio 2015-2017 consistono in:
1. contribuire al popolamento dell’anagrafe centralizzata delle imprese del settore dei mangimi
(SINVSA) ai sensi del Regolamento (CE).183/2005 attraverso la collaborazione applicativa
GISA- SINVSA;
2. controllo ufficiale sull’applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle
proteine animali trasformate (PAT) nell’alimentazione degli animali in virtù delle nuove
disposizioni normative sui mangimi per l’acquacoltura;
3. controllo ufficiale dell’eventuale presenza di fenomeni di carry over da farmaci e additivi
nei mangimi,
4. controllo ufficiale delle Micotossine nell’alimentazione degli animali (aflatossina B1,
ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2),
5. controllo ufficiale dei Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti
Organoclorurati, e Radionuclidi nell’alimentazione degli animali;
6. controllo ufficiale dell’eventuale presenza di additivi vietati e delle s ostanze
farmacologicamente attive nell’alimentazione animale;
7. controllo ufficiale delle Diossine e PCB nell’alimentazione degli animali;
8. controllo ufficiale della contaminazione da Salmonella spp. nell’alimentazione degli animali
9. controllo ufficiale sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e
convenzionale);
10. orientamenti per la programmazione e relativa rendicontazione dei controlli sui mangimi di
origine vegetale negli scambi intracomunitari.
Alle AA.SS.LL. è data facoltà di proporre ampliamenti degli obbiettivi del Piano Regionale,
e conseguentemente l’attività ispettiva e di campionamento, sulla base di eventuali particolari
esigenze anche non espressamente previste dalla programmazione nazionale/regionale attraverso la
pianificazione di un’attività extrapiano.
L’attività extrapiano può essere programmata per quanto riguarda l’attività di
Monitoraggio e di Sorveglianza: tale programmazione deve essere preventivamente
concordata con la Regione Campania che provvederà, eventualmente, a comunicarla al
Ministero.
Competenze
L’attuazione del PRAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è
affidata alla Regione Campania, alle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno (IZSM.)ed all'ORSA.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
In particolare:
 la Regione Campania coordina l’attività di controllo ufficiale delle AA.SS.LL sul territorio di
loro competenza;
 le AA.SS.LL. espletano l’attività di campionamento e di verifica ispettiva;
 l'IZSM esegue le analisi di laboratorio;
 L'ORSA provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati derivanti dalle attività territoriali
e li rende disponibili alla Regione Campania.
L’accresciuta attenzione verso il settore dell’alimentazione animale, determinata dagli eventi
epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), determina l’esigenza di prevedere che al
Referente Regionale ed ai Referenti Territoriali per l'alimentazione animale sia riconosciuta
l'appartenenza al Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.).
La Regione e le AA.SS.LL. devo individuare un Referente a cui affidare, ognuno per le
proprie competenze e per proprio territorio, il coordinamento del Piano. I nominativi di tali
referenti devono essere trasmessi al Ministero/Regione. Eventuali sostituzioni del referente che
dovesse avvenire nel corso dell’anno, dovranno essere ugualmente comunicati al Ministero/Regione.
La Regione e le AA.SS.LL. assicurano che tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai
sensi del presente piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propri ambiti di
competenza.
La Regione assicura che i funzionari addetti al controllo ufficiale siano formati relativamente
all’analisi dei pericoli legata alle varie materie prime utilizzate ed ai mangimi finiti prodotti, alle
problematiche e ai pericoli del carry-over e d ella contaminazione crociata, e al monitoraggio delle
sostanze indesiderate.
La Regioni assicura inoltre, anche attraverso le AA.SS.LL, che detta formazione sia espletata
anche nei confronti degli OSM ricadenti nel territorio di propria competenza.
L’attività di formazione svolta dalla Regione deve essere comunicata al Ministero attraverso
la relazione annuale (Allegato 10) ed è oggetto di verifica in sede di Audit che l’ACC svolge, ai
sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 art. 4 par.6.
Nello spirito di reciproca collaborazione e per quanto di propria competenza e ove particolari
esigenze specifiche lo richiedano, Regione e l e Aziende Sanitarie Locali possono avvalersi degli
organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQRF, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, ecc.).
Programmazione dell’attività
Il Piano Regionale ha valenza triennale dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
La Regione predispone e adotta il proprio piano triennale (PRAA), trasmettendolo al
Ministero della Salute, ai Soggetti attuatori ed agli altri aventi interesse, entro la data indicata nella
nota di trasmissione del Piano Nazionale da parte del Ministero alla Regione
Il Ministero provvederà alla convalida ed alla verificare di rispondenza del PRAA ai principi
generali del PNAA. Eventuali modifiche o c orrezioni che dovessero rendersi necessarie saranno
comunicate a cura della Regione ai Soggetti attuatori ed agli altri aventi interesse
Il PRAA riporta indicazioni precise circa la modulistica e le procedure utili al controllo
ufficiale per quanto attiene il lo ro reperimento e utilizzo. Inoltre, se reso pubblico, esso non de ve
riportare dati sensibili relativi ai nomi delle sostanze da ricercare, (es. principi attivi e/o
coccidiostatici), i relativi numeri di campioni e i luoghi di prelievo individuati dall’analisi dei rischi
locale.
Inoltre il Piano Regionale deve essere costantemente aggiornato a seguito delle indicazioni
fornite dal Ministero della S alute in virtù dei cambiamenti che si sono resi necessari a livello
Nazionale e Comunitario.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
Lo studio delle relazioni annuali e l’elaborazione dei dati di rendicontazione costituiscono la
base su cui elaborare gli eventuali adeguamenti della programmazione annuale.
In sintonia con gli obiettivi del PRAA e d’intesa con la Regione, ogni Azienda Sanitaria
Locale, sulla base della programmazione Regionale, dà attuazione al piano di controllo ufficiale.
Al fine di assicurare la piena coerenza con gli obiettivi del piano, la Regione predispone
inoltre un programma di Audit presso le AA.SS.LL., ai sensi dell’articolo 4, par. 6 del Regolamento
(CE) n. 882/04. La Regione comunica tale attività al Ministero della Salute attraverso la relazione
annuale (Allegato 10).
Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi
La Regione e le AA.SS.LL, ognuno per quanto di competenza, assicurano l’aggiornamento
del Sistema Informativo Regionale (GISA) per la gestione delle anagrafiche degli OSM, al fine di
mantenere una banca dati completa, aggiornata e fruibile così come richiesto dal Reg. (CE)
183/2005, dal Regolamento (CE) n. 999/01, Regolamento (CE) n. 767/2009, dal Regolamento(CE)
1069/2009 e dal D.Lvo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi. Tali elenchi, aggiornati
in tempo reale, sono consultabili ai seguenti link:
OSM registrati:
http://www.gisacampania.it/pal/report/reg_osm.php;
OSM riconosciuti: http://www.gisacampania.it/pal/report/ric_osm.php .
Al fine dell’inserimento delle anagrafiche regionali nel sistema nazionale attraverso la
collaborazione applicativa, sarà rispettato del seguente crono programma:
• tutti gli operatori riconosciuti ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) n. 183/2005 saranno
trasferiti in maniera massiva in SINVSA entro il 31 dicembre 2015 e
• tutti gli operatori registrati ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 183/2005 operanti nel
settore post-primario saranno trasferiti in maniera massiva in SINVSA entro 31
dicembre 2016.
Inoltre nel corso del 2015 continuerà lo studio e l'implementazione delle procedure per la
costituzione ed il popolamento dell’anagrafe regionale delle imprese registrate ai sensi dell’art 9 del
Reg. 183/2005 operanti nel settore della produzione primaria tenendo conto delle banche dati già
attive e gestite da altre amministrazioni pubbliche.
A tal fine l’I.Z.S.M e l'ORSA forniranno il supporto alla Regione ed alle AASSLL per il
caricamento dei dati in GISA e per l'upload dei dati - tramite cooperazione applicativa - nei Sistemi
Informativi Nazionali.
La Regione, con la collaborazione dell'ORSA e dell'IZSM provvederà alla programmazione
e al monitoraggio degli interventi sul territorio, sulla scorta delle risultanze della elaborazione dei
dati e tenuto conto dell’anagrafe regionale delle imprese del settore dei mangimi già esistente e di
tutte le Banche Dati Regionali e Nazionali utili
Considerata l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 225/2012, si rende inoltre
necessario che gli operatori che effettuano la trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di
quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004), la fabbricazione
oleochimica di acidi grassi, la produzione di biodiesel e la miscelazione di grassi, per immettere sul
mercato prodotti destinati all’alimentazione animale, siano riconosciuti ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 3 del Regolamento 183/2005. Pertanto anche questi devono essere inclusi in anagrafe con
l’indicazione della specifica attività di cui sopra.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
A tal proposito, si precisa che l’art.5 comma 6 del Regolamento 183/2005, prevede che gli
operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i ma ngimi
prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento.
Al fine di definire un punto di inizio della filiera mangimistica, si ritiene pertanto opportuno
ricordare che tutti gli operatori, che destinano uno o più mangimi all’alimentazione animale, sono
tenuti al rispetto del Regolamento nonché alla corretta etichettatura dei prodotti, indicandone
chiaramente l’uso in alimentazione animale.
A tal fine è necessario che anche gli operatori del settore alimentare che destinano i propri
sottoprodotti come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi, siano registrati
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005, e siano pertanto inclusi in anagrafe, così come
già indicato nelle Linee-Guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 183/ 2005 del 28
dicembre 2005. Le AA.SS.LL. formalizzeranno una opportuna procedura di collaborazione tra
SIAN e Servizi veterinari al fine di garantire e r egolare, a livello locale, il necessario scambio di
informazioni.
Controlli Ufficiali
Il programma di controllo sugli OSM, con la frequenza e le modalità operative stabilite dal PRI
2015 - 2018 prevede: 1) una classificazione secondo il rischio ( categorizzazione) che si realizza
mediante ispezioni effettuate con la tecnica della sorveglianza ed apposite chek list regionali; 2 )
l’esecuzione di controlli ufficiali (o ispezioni semplici), effettuati senza preavviso in base alla
categorizzazione del rischio mediante liste di riscontro; 3) audit ai sensi dell'art. 4 Reg CE 882/04,
presso:
 gli operatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 Regolamento (CE) n.183/2005;
 gli operatori registrati ai sensi dell’art 9 del Regolamento (CE) n.183/2005;
 gli operatori del settore dei mangimi medicati (D.Lvo n.90/93), registrati o riconosciuti ai
sensi del Regolamento (CE) n.183/2005;
In riferimento alle ispezioni presso gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti
non conformi nel territorio UE si fa presente che le AA.SS.LL. territorialmente competenti sono
tenute a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di
tali prodotti non c onformi nella UE facendo riferimento alla nota del Ministero prot. n.3298-P
27/04/2007 così come modificata dalla nota prot. n.5795-P del 30/03/2010 (data di inizio e termine
della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata e di uscita della merce, nonché la
quantità del prodotto e la relativa etichetta, d ocumenti c he d imostrino la effettiva d estinazione
verso i Paesi Terzi)
Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivati l’attività di vigilanza negli
impianti di produzione dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei
manuali di buona prassi adottati e della classificazione dell’impianto in base al rischio
Le ispezioni si suddividono in:
a)
ispezioni mirate: programmate annualmente ed
programmazione deve essere riportata nel Piano Regionale.
b)
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effettuate
con
regolarità.
Tale
ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
• fondato sospetto di irregolarità;
• filoni di indagine;
• informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici;
• emergenze epidemiologiche;
• emergenze tossicologiche;
• eventi comunque straordinari.
Regione Campania
PRAA 2015/2017
c)
ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:
• esigenze epidemiologiche;
• ricerche.
Tali ispezioni extrapiano sono programmate dal livello regionale. Se proposte dalle
AA.SS.LL. devono essere concordate con la Regione, in qualità di ente coordinatore delle attività
sul territorio e di tale programmazione deve essere informato il Ministero della Salute. Gli esiti delle
ispezioni devono essere inserite in GISA.
Le AA.SS.LL. rendicontano la propria attività conformemente a quanto previsto dal presente
Piano e secondo le istruzioni impartite dalla Regione. L'ORSA elabora semestralmente,
compatibilmente con la tempistica di rendicontazione regionale al Ministero nel rispetto delle
scadenze indicate al paragrafo “rilevazione dell’attività”, i dati delle ispezioni e dei campionamenti
presenti in GISA e quelli ricevuti in formato Excell dalle AASSLL (quest'ultimi riguardanti le
schede di rendicontazione dei campioni extra-piano, scheda ispezioni, prescrizioni e campionamento
su sospetto ) producendo e trasmettendo nei tempi opportuni, alla Regione, le schede riepilogative in formato Excell - di rendicontazione allegate a ciascun capitolo della parte tecnica del PRAA,
Per f ornire all’OIE dati validi ed utili all’aggiornamento annuale dello status BSE, nella
scheda di rendicontazione delle ispezioni, “scheda ispezioni” allegata del presente piano è i nserita
una sezione riguardante la rendicontazione delle ispezioni effettuate presso stabilimenti che
producono mangimi per ruminanti e per più specie animali contemporaneamente ai mangimi per
ruminanti (doppia linea), pet-food compreso. Sono esclusi gli impianti di trasformazione ai sensi
dell’art 24 de l Regolamento (CE) n. 1069. In tale sezione della scheda vanno riportate
esclusivamente le non conformità sia ispettive che di campionamento relative esclusivamente alla
profilassi della BSE, non devono essere riportate tutte le altre non conformità che saranno indicate
nella restante sezione della scheda ispezioni. In caso di riscontro di non conformità ispettiva è
necessario riportare il dettaglio della stessa comprendendo anche il nome o i l numero di
identificazione dell’OSM. È necessario, inoltre, il d ettaglio di eventuali esiti non conformi per
presenza di costituenti di origine animale vietati in campioni di mangime prelevati presso gli stessi
OSM.
Se nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva vengono messe in evidenza non
conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il
benessere animale o per l’ambiente, la comunicazione dalle AA.SS.LL. verso la Regione deve
essere immediata ed accompagnata da una dettagliata relazione riportante le azioni intraprese,
nonché le eventuali sanzioni applicate.
La Regione informa tempestivamente il Ministero tramite una relazione riportante le azioni
intraprese, nonché le eventuali sanzioni applicate ed i provvedimenti di competenza.
Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell’analisi dei
rischi. A tal fine deve essere utilizzato lo strumento di classificazione valido presente nel Piano
Regionale Integrato, in modo da rendere uniforme sul territorio regionale l’attività di classificazione
degli impianti.
Si sottolinea che la categorizzazione in base al rischio degli OSM è l a base per la
pianificazione dei controlli ufficiali, così come previsto dall’art. 3 del Reg.(CE) 882/04, e
dell’ottimizzazione delle risorse impiegate nell’attività di controllo.
Tale attività, volta ad individuare le priorità di controllo in funzione dei rischi delle attività
interessate, dovrebbe essere estesa a tutte le categorie di operatori del settore dei mangimi, al fine di
poter pianificare i controlli ufficiali in base al rischio e alle esigenze della realtà territoriale.
Si evidenzia inoltre come la conoscenza approfondita delle attività degli operatori e dei loro
processi produttivi e impianti, sia fondamentale al fine di prendere in considerazioni i pericoli
pertinenti e significativi per ogni OSM, in maniera particolare per coloro che effettuano attività
peculiari nell’ambito dell’alimentazione animale
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
Nello specifico si fa riferimento ad esempio agli operatori ricadenti nel campo di applicazione del
Regolamento (UE) 225/2012 o a quelli che effettuano attività di essiccazione industriale di mangimi.
Si sottolinea che la categorizzazione degli OSM in base al rischio sul territorio regionale, è
uno dei parametri che questa Regione valuta nel corso degli AUDIT ai sensi dell’art. 4.6 d el
Reg.(CE) 882/04, al fine di verificare l’adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo ufficiale
messi in atto dalle AA.SS.LL sul loro territorio.
Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:
• del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al
rilascio della specifica autorizzazione, e del possesso dell’atto autorizzativo rilasciato
dall’Autorità competente;
• delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di
stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
• delle procedure e d egli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche,
chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/
buone prassi di produzione);
• della valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone
prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
• dell’etichettatura;
• dei registri;
• del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
• delle procedure operative e modalità attuative relative all’autocontrollo;
• delle procedure di valutazione dei fornitori e verifica del loro regolare
riconoscimento/registrazione.
Inoltre si raccomanda alle AA.SS.LL di verificare durante l’attività ispettiva:
• che i produttori di mangimi conservino campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di
prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in
caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata
dal fabbricante. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il
fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito,
• che tali campioni siano conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso
di fabbricazione di mangimi per autoconsumo), sigillati ed etichettati per agevolarne
l'identificazione e in condizioni tali da escludere un c ambiamento anomalo nella
composizione del campione o una sua adulterazione,
• che tali campioni siano tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo
appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato.
Le AA.SS.LL nell’ambito delle verifiche ispettive presso le aziende agricole, anche
avvalendosi della collaborazione che detengono animali, tengono conto anche delle disposizioni di
cui al Regolamento 142/2011 per quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo
stallatico.
I Servizi Veterinari nell’ambito delle verifiche ispettive, o in sede di audit, svolti al fine di
categorizzare in base al rischio gli stabilimenti verificano, avvalendosi anche – se ritenuto necessario
– del personale tecnico ispettivo del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di
lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL, la presenza del documento dal quale si
evince che l’OSM (datore di lavoro) ha effettuato la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici,
chimici e biologici (di cui agli, art. 17 comma 1 lett. a, art. 28 e art. 29 comma 1 d el D.Lvo. n.
81/2008) in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel caso non sia presente tale documento, in
assenza del personale del SPALS, deve essere effettuata apposita comunicazione al Servizio per la
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione della
ASL.
Le Regioni e le Province Autonome integrano la relazione annuale con una sintesi dei
risultati dei controlli previsti ai sensi delle suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non
conformità riscontrate e relativi provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse.
Le AA.SS.LL. integrano la relazione annuale con una sintesi dei risultati dei controlli previsti
ai sensi delle suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità riscontrate e relativi
provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse. Semestralmente, nel rispetto della tempistica
rendicontativa, il Referente ASL per il PRAA, produrrà ed invierà alla Regione, una relazione
conforme all'allegato 10 del PNAA,
Valutazione dell’etichettatura
L’etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti fondamentali al fine della
sicurezza degli stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza per gli utilizzatori.
Come riportato nella circolare ministeriale del 27/09/2012 n. pr ot. 17460-P si rende
necessario porre attenzione alla fondamentale distinzione tra la definizione di “etichetta” e di
“etichettatura”.
Se l’etichetta rappresenta un’indicazione che accompagna fisicamente il mangime (poiché è
scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul
recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata), l’etichettatura è un concetto più ampio che
comprende l’etichetta e l’insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con
qualsiasi mezzo, (compresi imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali,
anelli e fascette) che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche a fini
pubblicitari.
E’ evidente che sia l’etichetta, che le informazioni di etichettatura, devono essere conformi
alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 767/09, e sono oggetto di controllo ufficiale, pertanto si
rende necessario che i Servizi Veterinari verifichino a cam pione l’etichettatura di alcuni mangimi
prendendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:
1)
la corretta indicazione del tipo di mangime;
2)
la presenza e la completezza delle indicazioni obbligatorie;
3)
la presenza di indicazioni ingannevoli, con particolare riferimento a claims
funzionali impropri, che vantano un effetto farmacologico;
4)
la corretta indicazione degli additivi nei mangimi composti, per verificare che sia
riportato il nome dell’additivo (Regolamento autorizzativo o registro comunitario degli
additivi).
Si richiama l’attenzione sulla presenza di claims anche nell’etichettatura dei mangimi per gli
animali da reddito spesso forniti all’acquirente su opuscoli o altro materiale informativo, come ad es.
nel contesto di fiere e mostre di bestiame.
Tali controlli dovranno essere comunicati al Regione Campania attraverso la relazione annuale.
L’autocontrollo nel settore mangimistico
Applicazione dei principi HACCP nelle attività post-primarie
Dal 1 gennaio 2006 con l’applicazione del Reg.(CE) 183/05, l’obbligo di adottare procedure basate
sui principi HACCP è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione
primaria esclusa.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
Sebbene alcuni principi fossero già presenti nella normativa precedente, recepita in Italia con il
D.Lgs 123/99, questo nuovo obbligo ha imposto un notevole cambiamento nel settore e nel relativo
controllo ufficiale.
A distanza di anni dall’applicazione del Regolamento, l’adozione del sistema HACCP da parte delle
imprese mangimistiche post-primarie mostra ancora delle carenze, come evidenziato dall’attività di
AUDIT del Ministero e della stessa Commissione Europea.
A tal proposito si richiamano le due rilevanti raccomandazioni scaturite in seguito dell’ispezione
FVO 8321/2009 - official controls on feed legislation - che ha avuto luogo in Italia dal 17 a l 27
Novembre 2009:
• Fare in modo che i funzionari responsabili dei controlli sulle imprese del settore dei
mangimi possiedano conoscenze aggiornate sufficienti per l'esercizio dei loro compiti,
conformemente ai requisiti di cui all'art. 6 de l Regolamento (CE) n. 882/ 2004
segnatamente per quanto riguarda la valutazione delle procedure basate sull'HACCP;
• Assicurare l'effettiva osservanza con i requisiti concernenti le procedure relative al
sistema HACCP e i controlli di qualità di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 7
del Regolamento (CE) n. 183/2005 e del suo allegato II.
Pertanto si ritiene utile elencare brevemente nel presente piano i principi base del sistema HACCP,
la cui adozione dovrà essere verificata e valutata dai Servizi Veterinari durante l’attività ispettiva
presso gli operatori del settore post-primari. A tal fine sono stati appositamente modificati i verbali
di ispezione di cui all’allegato n. 4 del PNAA ottenibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1545_listaFile_itemName_8_file.docx .
Inoltre, è di fondamentale importanza che tali tematiche siano oggetto di formazione specifica per il
personale addetto ai controlli ufficiali.
Il sistema HACCP è uno strumento dinamico, che deve adattarsi alla realtà aziendale e ai suoi
mutamenti. Tramite la sua adozione l’operatore deve essere in grado di mantenere sotto controllo le
fasi del processo strategiche, in cui effettivamente il controllo ha efficacia in relazione ai pericoli
significativi per la sicurezza dei mangimi.
Principi
1) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
I pericoli sanitari legati ai mangimi possono essere di natura fisica (es. pietre, parti metalliche, parti
di imballaggio), chimica (es. presenza di sostanze indesiderabili oltre i limiti c onsentiti, residui di
principi attivi e additivi dovuti a cross-contaminazione e car ry over) e b iologica (es. presenza di
microrganismi e loro prodotti).
L’operatore dovrà effettuare un’analisi dei pericoli, al fine di identificare quelli significativi
in relazione ai propri prodotti e al proprio processo.
Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall’operatore nella
scelta dei pericoli significativi in relazione ai vari prodotti e al loro processo produttivo, nonché
delle relative misure di controllo.
L’analisi dei pericoli è fondamentale per lo sviluppo delle successive strategie e procedure da
parte dell’operatore. Ne consegue ad esempio, che i piani di campionamento e analisi aziendali su
materie prime e prodotti finiti, devono essere definiti dall’OSM in base all’analisi dei pericoli, in
modo da poter dare evidenza dei criteri di scelta delle frequenze ed esami da effettuare.
Restano fermi eventuali controlli, le cui frequenze e modalità, sono imposizioni derivanti dalla
normativa, ad esempio il monitoraggio obbligatorio delle diossine previsto dal Regolamento (UE)
225/2012, oppure le frequenze analitiche di autocontrollo previste per i produttori di mangimi
medicati ai sensi del DM 16/11/1993.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
2) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è
essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;
I CCP sono fasi strategiche del processo, in cui il c ontrollo stesso è significativo al fine della
sicurezza dei mangimi (prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo significativo).
Nel processo possono inoltre essere individuati dei punti di controllo non critici, i C P, in cui il
controllo non ha valore essenziale.
Gran parte dei CP sono in genere già gestiti dalle procedure dei prerequisiti e dalle buone pratiche,
che costituiscono le condizioni essenziali per la produzione/distribuzione sicura dei mangimi
(procedure di pulizia, qualificazione dei fornitori, disinfestazione, eliminazione dei rifiuti, controllo
infestanti, ecc.).
Pertanto l’applicazione preventiva di un buon programma di prerequisiti e delle buone prassi limita
il numero dei CCP, facilitando così l’attività dell’operatore.
Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall’operatore nella scelta dei
CCP, tramite l’albero delle decisioni o altri strumenti alternativi ritenuti validi.
3) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e
l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
In relazione alle misure di controllo individuate, dovranno essere stabiliti dei limiti critici, che
separano l’accettabile dall’inaccettabile e dalla relativa adozione di misure correttive.
Alcuni limiti critici sono stabiliti dalla normativa. L’operatore potrà eventualmente adottare valori
più restrittivi ma fermo restando il rispetto di quelli imposti dalla legge.
Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall’operatore nell’adozione
dei limiti critici, qualora non siano presenti limiti di legge o siano stati adottati, per propria scelta,
limiti cautelativi più restrittivi.
4) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;
Il monitoraggio è un’azione atta a evidenziare se il CCP è mantenuto sotto controllo.
Di fatto il monitoraggio ideale di un CCP deve essere in grado di svelare una “tendenza” alla perdita
di controllo prima ancora che essa provochi un problema di sicurezza nei mangimi.
A tal fine deve essere effettuato con misurazioni e/o osservazioni che danno risultati immediati (on
time) o quantomeno rapidi (osservazione visiva, kit analitici rapidi, osservazione dei termogrammi,
misurazione dell’umidità.)
L’analisi di campioni di mangime non è lo strumento più adatto ai fini del monitoraggio poiché il
risultato è tardivo e non permette di riportare tempestivamente il CCP sotto controllo.
5) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un
determinato punto critico non è sottoposto a controllo;
L’operatore dovrà stabilire quali azioni adottare sul processo e nei confronti dei mangimi interessati
qualora dal monitoraggio venga evidenziata una perdita di controllo del CCP.
Ogni perdita di controllo dei CCP nonché ogni azione correttiva adottata sui mangimi o sul processo
deve essere registrata e documentata.
6) stabilire procedure per verificare se le procedure di cui ai punti precedenti sono complete e
funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;
L’attività di verifica serve ad assicurare che i CCP ed in generale tutto il sistema HACCP sia
adeguato alla realtà aziendale e stia funzionando correttamente.
In questo contesto l’analisi di campioni di mangimi, a differenza di quanto avviene nel
monitoraggio, costituisce uno strumento efficace di verifica.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
7) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni
dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di
cui ai punti 1-7;
Le procedure basate sui principi HACCP devono essere documentate, al fine di dare evidenza del
sistema e d elle azioni messe in atto, secondo la regola ispiratrice “Scrivi ciò che fai e fai ciò che
scrivi”.
Il sistema di registrazione e documentazione deve essere adatto allo scopo e all’entità dell’attività,
senza creare appesantimenti e oneri non necessari per l’operatore.
Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o i n una qualsiasi fase della
produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei
mangimi devono sottoporre a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.
Anche di tale revisione deve essere presente evidenza documentata.
Gli operatori del settore dei mangimi devono fornire all'autorità competente prove della messa in
atto di procedure basate sui principi HACCP e assicurare che la documentazione in cui si descrivono
le procedure sviluppate sia adeguata e sempre aggiornata. La mancata predisposizione, da parte
dell’OSM, della procedura dell’autocontrollo e della prova della sua predisposizione è sanzionabile
secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 3 del D. Lgs. n .142/2009.
Procedure documentate
Al fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il te rritorio regionale le
AA.SS.LL. territorialmente competenti devono eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi
del mod. 5 allegato al PRI ed alle liste di riscontro allegate al PNAA .
All’esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale che
deve essere rilasciato in copia all’operatore utilizzando il modello n. 5 allegato al Piano Regionale
Integrato. Il verbale – Lista di riscontro, nella sua interezza, è costituito da una parte invariabile
(Mod. 5 PRI ), da utilizzare per qualsiasi tipo di operatore ispezionato e da una parte variabile che
contiene una serie di attività (n. 8 i n tutto) che vanno scelte e combinate in base a quanto svolto
dall’operatore e che è oggetto di verifica.
Azioni in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo
Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e/o funzionali delle imprese oggetto di
controllo ufficiale, l’Azienda Sanitaria Locale riporta sul verbale e co munica al legale
rappresentante dell’impresa ed eventualmente (se diversa) per conoscenza all’Autorità che ha
rilasciato l’autorizzazione:
• il tipo di irregolarità accertata;
• le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al
fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il ma ntenimento della prevista
autorizzazione;
• il termine massimo per l’esecuzione dei lavori d’adeguamento prescritti;
• le sanzioni comminate.
Il Servizio Veterinario è tenuto a vigilare sulla effettiva messa in atto delle prescrizioni
attraverso un successivo sopralluogo.
Campionamento
Il numero dei campioni su base nazionale è ripartito tra le Regioni attraverso una ripartizione
percentuale dei campioni, basata su criteri di rischio considerando i seguenti set di dati:
1.
consistenza patrimonio zootecnico da BDN (al 30/09/2014),
2.
produzione di mangimi regionale (dati ISTAT annuario 2013),
3.
non conformità 2012, 2013 e primo semestre 2014.
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PRAA 2015/2017
Il valore di rischio per ogni singola Regione è s tato calcolato come la media della percentuale in
peso sul totale regionale relativa:
• alla produzione di mangimi,
• al patrimonio zootecnico (media dei singoli valori della tipologia di allevamento, bovino e
bufalino, avicolo, acquacoltura, equini, suini, ovi-caprini. Per rendere il dato più fedele, è
stata ridotta ad 1/3 la percentuale in peso dell’allevamento ovi-caprino rispetto agli altri
allevamenti, ciò perché in Italia tale allevamento è prevalentemente brado-semibrado, per cui
l’uso di mangimi industriali rispetto all’attività di pascolamento, è decisamente ridotto),
• alle non conformità rilevate (media delle non conformità degli ultimi 2 anni e ½.).
Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei mangimi sono fissate dal
Regolamento (CE) n. 152/2009, tranne che quelle per la ricerca di pesticidi e Salmonella spp. per le
quali il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento.
Ad ogni buon f ine le “Linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei
mangimi”, pubblicate con nota prot. n. 8527 d el 16 a prile 2014 dal Ministero, sono allegate al
PNAA sotto l'Allegato 8.
A livello regionale il numero dei campioni totali assegnati alla Regione dal ministero, sono
stati ripartiti tra le singole AA.SS.LL. tenendo conto dei dati consolidati BDN al 31/12/2014 delle
anagrafiche degli allevamenti presenti in Regione Campania e nel rispetto dei criteri di selezione,
imposti per ogni singolo Capitolo, dal PNAA. Inoltre per la programmazione delle attività rivolte
verso gli OSM registrati o riconosciuti è stata utilizzata la base di dati al 20/01/2015 presente nel
sistema informativo regionale DIGEMON. I
Ad ogni campione prelevato deve corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di
sostanze, come specificato nei relativi capitoli della parte tecnica del piano.
Nel capitolo specifico, destinato alla ricerca degli additivi e dei principi farmacologicamente
attivi, sono indicate alcune classi di sostanze, ciascuna delle quali riporta un num ero minimo di
molecole da ricercare. Pertanto quando è effettuato un campionamento ufficiale con riferimento ad
una classe, resta inteso che l’analisi deve coprire almeno tutte le sostanze riferite alla stessa.
Ai fini del campionamento è disponibile - on line, sul sito del ministero - il fac-simile di
verbale di prelievo campioni (Allegato 1 e Allegato 1a). I dati rilevati mediante tale strumento e le
risultanze del campionamento devono essere registrati in GISA
Nel presente piano tutti i campionamenti, sia quelli relativi ai programmi di Monitoraggio sia
quelli relativi ai programmi di Sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con
l’ottenimento di almeno n. 4 campioni finali.
A tal proposito si sottolinea che la nota del Ministero della Salute n. p rot. DSVET-4333-P del
03/08/2011 avente per oggetto: “Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli
alimenti e mangimi di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004” precisa che:
“nel caso in cui sia conferito un c ampione per il quale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
competente per territorio non di sponga della metodica ACRreditata, su base continuativa o p er
circostanze impreviste, tale Istituto può subappaltare tale prova ad un laboratorio in possesso della
prova ACRreditata. In tal caso il campione deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente
al laboratorio in possesso della prova ACRreditata.
Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una pr ima analisi di screening seguita da
un’analisi di conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma ACRreditato,
l’autorità competente dovrà procedere al prelievo di un ulteriore campione finale (pertanto n. 5 CF
in totale) al fine di avere un ul teriore CF disponibile per l’inoltro dal suddetto laboratorio ad un
altro I.Z.S. in possesso della prova ACRreditata, al fine del completamento dell’analisi”.
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PRAA 2015/2017
Preparazione del campione per l’analisi delle Micotossine e degli OGM
Formazione del campione globale (CG)
Il campione globale deve essere formato dalla unione di tutti i campioni elementari prelevati dalla
partita.
Ciascun CG deve successivamente essere omogeneizzato con apposito strumento adeguatamente
pulito mediante opportuna (per tempo e portata) mescolatura.
Si fa presente che l’omogeneizzazione non corrisponde alla macinazione del campione.
Il CG omogeneizzato è opportunamente sigillato e munito di cartellino identificativo recante le
informazioni necessarie ad individuare la partita a cui il campione appartiene. Il CG è
successivamente consegnato dagli organi ufficiali preposti al campionamento al laboratorio di
analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale in attesa della successiva fase di formazione dei
campioni finali.
Il CG deve necessariamente essere accompagnato da un verbale di prelievo (Allegato 1/1a e 1 b)
recante tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di
riferimento sia le modalità di campionamento effettuate .
Formazione del campione ridotto
Se necessario il CG può essere “ridotto” ad un peso di 2 K g così come indicato dal Regolamento
(CE) n. 152/2009. Tale operazione deve avvenire previa opportuna omogeneizzazione del CG.
Formazione dei campioni finali
Al fine di garantire una distribuzione omogenea nei campioni finali della contaminazione delle
sostanze eterogeneamente distribuite, si deve necessariamente ricorrere alla macinazione del
campione globale/ridotto omogeneizzato, qualora esso sia costituito da materie prime in grani.
La fase di macinazione consente di ottenere una migliore attendibilità dei risultati di laboratorio in
quanto consente di fornire una migliore precisione ed esattezza delle analisi di laboratorio.
I C.F. sono ottenuti dalla macinazione del CG o del campione ridotto con apposita apparecchiatura o
da banco o industriale.
Considerate le diverse realtà organizzative regionali e le varie dinamiche produttive e commerciali,
le operazioni di macinazione del CG/CR, devono essere effettuate da personale adeguatamente
formato, con attrezzature idonee.
Il CG/CR deve necessariamente pervenire all’IZSM accompagnato da un verbale di prelievo recante
tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento
sia le modalità di campionamento effettuate (Allegato 1/1a e 1b).
Con lo scopo di un m igliore utilizzo delle risorse umane ed economiche e ove si ritenesse
necessario, le Autorità sanitarie che hanno prelevato il campione potranno delegare altre Autorità
locali (colleghi della stessa amministrazione di appartenenza PIF-ASL) con sede più vicina al
laboratorio che dovrà effettuare le analisi. S empre nella stessa ottica, nei casi in cui le attività di
macinazione dovessero prolungarsi per molto tempo (ad es. CG molto grandi, o matrici particolari) o
il personale è ridotto/impegnato in altre attività non procrastinabili l’AC che ha effettuato il prelievo
può limitare la sua presenza alle sole fasi di apertura del CG/CR e di chiusura dei CF.
Alla formazione dei campioni finali ufficiali, può essere presente, anche il titolare dell’azienda o il
proprietario/detentore del prodotto, presente alla formazione del CG/CR o altro delegato (si
propongono i modelli di delega con l’Allegato 2 e 2a). A tal fine è necessario che siano convocate
le parti interessate nei tempi previsti per legge.
Il titolare dell’azienda o il proprietario/detentore del prodotto, nel caso in cui non abbia intenzione di
essere presente alla formazione dei CF, può comunicarlo per iscritto alle Autorità interessate, che
hanno effettuato il prelievo e la preparazione del CG/CR.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
Per gli OGM, dev’essere effettuata esclusivamente una macinazione a s ecco mentre per le
micotossine, la macinazione può essere effettuata opzionalmente o a secco o tramite formazione di
slurry.
Lo slurry si ottiene miscelando il CG/CR con una pari quantità di acqua di rete fino ad ottenimento
di una pasta densa ed omogenea.
La tipologia di strumento da utilizzare per la formazione dello slurry dipende dalla quantità di
campione da macinare. Nel caso non si disponga di uno strumento in grado di macinare il CG di 4 o
più Kg in un'unica soluzione si può pr ocedere ad una macinazione in più tempi. Pertanto per
quantità
fino
a
2 kg
si
può ut ilizzare
uno s trumento
da
banco
http://www.safco.co.nz/foodservice_waring_b.htm codice 24C102T o equivalente , m entre nel
caso di campioni globali di peso superiore ai 4 kg s i deve utilizzare uno s trumento industriale
munito di una testa disintegrante ad uso generale dotato di motore EExd o equivalente
http://www.crami.it/index.php?option=com_docman&Itemid=193 (catalogo M2).
Per gli OGM, relativamente alla macinazione a s ecco è necessario evitare un eccessivo
riscaldamento del campione che potrebbe determinare una degradazione del DNA. Inoltre è
consigliabile ottenere una granulometria non s uperiore agli 0,5 m m per la soia e 0,75 m m per il
mais.
Procedure di pulizia degli strumenti di macinazione
Per le micotossine, prima di processare un nuovo campione, nel caso di macinazione del campione
tramite slurry è necessario sciacquare con acqua di rete la testa del macinatore industriale o l’interno
del macinino da banco, fino a co mpleta scomparsa dei residui; nel caso di macinazione a s ecco è
necessario smontare e pulire con pennello le parti meccaniche componenti l’apparecchiatura fino a
scomparsa dei residui del campione precedente.
Per gli OGM, per evitare contaminazioni, è necessario tra un campione e l’altro pulire
l’apparecchiatura utilizzata, da eventuali residui di materiale e d econtaminare gli utensili con
opportuni detergenti (DNA away, soluzione di ipoclorito di Na all’1% o di alcool etilico). La
macinazione deve essere effettuata in un ambiente separato per evitare la contaminazione delle aree
destinate all’analisi.
Le strutture che effettuano le procedure di macinazione, formazione del campione globale e dei
campioni finali devono essere in grado di dimostrare l’efficacia delle procedure adottate.
Redazione del verbale di formazione dei campioni finali
All’atto della formazione dei campioni finali il p ersonale degli organi ufficiali preposti al
campionamento deve redigere un verbale aggiuntivo, da allegare al precedente e ch e ne riporti gli
estremi, recante informazioni, rese in forma leggibile, sulle procedure utilizzate per la formazione
dei campioni finali (Allegato 1c).
Criteri di campionamento per l’analisi
I campionamenti previsti dal Piano sono effettuati in base ai seguenti criteri:
1)
casuale o non mirato: sono campionamenti ufficiali, a seconda del tipo di ricerca,
programmati nell’ambito del piano di Monitoraggio, atti a valutare l’evoluzione nel tempo di un
determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. Non è previsto il sequestro
amministrativo preventivo della partita campionata.
Questo tipo di campioni devono essere ripartiti in modo assolutamente casuale con la metodica che
si ritiene più adeguata. A tal fine si propone a titolo di esempio l’Allegato 5 “ripartizione casuale dei
campioni”.
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2)
mirato: sono campionamenti ufficiali in assenza di sospetto, programmati nell’ambito del
piano di Sorveglianza tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti che possono rappresentare
potenziali rischi per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente e delle precedenti non conformità. Non
è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
su sospetto: sono campionamenti ufficiali non programmati, ma effettuati sulla base di:
• sospetto di irregolarità, in base a filoni d’indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da
parte di altri organi di controllo;
• emergenze epidemiologiche;
• emergenze tossicologiche;
• eventi comunque straordinari;
In questi casi può essere previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata, la
raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l’episodio, la messa in atto di tutte le misure
necessarie al rintrACRio delle partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da
adottare.
3)
I campionamenti previsti dall’attività extrapiano sono effettuati sulla base di esigenze
epidemiologiche o di ricerca, programmati a l ivello locale, concordati con la Regione al fine di
valutarne la compatibilità con le attività programmate. Tale programmazione deve essere
comunicata al Ministero.
Tra le priorità di controllo, individuabili nell’extrapiano, risulta utile potenziare le verifiche
sulla presenza di principi farmacologicamente attivi e additivi (coccidiostatici) ciò deriva dalla
necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio su questa tematica.
Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
Si fa presente che il sequestro amministrativo richiamato nel presente PRAA fa riferimento a quanto
disposto dal Reg. (CE) n. 882/2004 art. 54 “azioni in caso di non conformità” in particolare al par 2
lett. b e lett. c.
L’implementazione dei criteri e le frequenze dei campionamenti nei programmi di
sorveglianza sono stabiliti dal PRI 2015-2018 .
Al fine di razionalizzare e rendere efficiente l’attività di controllo è necessario concordare le
modalità operative e programmare l’attività con il la boratorio dell'Istituto Zooprofilattico p er il
Mezzogiorno.
Oggetto del campionamento
Sono oggetto di campionamento:
• gli additivi;
• le premiscele;
• materie prime per mangimi di origine: animale, vegetale, minerale;
• tutte le tipologie di mangimi (completi e complementari);
• gli alimenti medicati per animali (contenenti premiscele medicate);
• i prodotti intermedi;
• l’acqua di abbeverata.
Il prelievo di campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva, incluse le fasi di
distribuzione, di trasporto e somministrazione.
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PRAA 2015/2017
Numerosità campionaria
La numerosità campionaria totale per la Regione Campania è stata stabilita a livello
nazionale dal Ministero in accordo con i Centri di Referenza regionale e i LNR come illustrato nella
parte tecnica del PNAA 2015-2017 e trasposta nel presente Piano Regionale.
Le AA.SS.LL, sulla base di particolari, motivate esigenze locali - che saranno valutate caso
per caso dalla Regione con il contributo dell'IZSM - possono proporre una implementare la
numerosità campionaria. Questa eventuale modifica deve essere e riportata nel presente Piano
Regionale.
Verbale di prelevamento
L’ Allegato 1 rappresenta il verbale da utilizzare nel corso dei campionamenti effettuati dalle
AA.SS.LL.
Il verbale di prelievo deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e firmato
dall’Autorità Competente e dal detentore del mangime.
Si evidenzia che il verbale deve essere redatto in più copie di cui una deve essere consegnata
all’interessato, unitamente al Campione Finale.
Al verbale di prelevamento deve essere obbligatoriamente allegata l’etichetta o il documento
commerciale, o loro copia, prevista dal Regolamento (CE) n. 767/2009.
Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve inoltre essere
compilato il relativo verbale delle operazioni di prelievo eseguite (VOPE), in cui il prelevante deve
riportare in modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti
normativi. Il VOPE deve rimanere agli atti dell’organo prelevatore e su richiesta fornito all'IZSM
Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla “validità” dei medesimi, il la boratorio di
analisi respinge eventuali campioni non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall’Allegato 1.
Come sarà di seguito evidenziato, negli specifici capitoli sulle sostanze indesiderabili, nel
corso del triennio, tale allegato sarà oggetto di revisione al fine di raccogliere le informazioni
richieste in merito dall’EFSA.
Campione in contraddittorio
Al fine di evitare il possibile contenzioso che può na scere tra produttori e utilizzatori di
mangimi, risulta importante sensibilizzare gli allevatori e i produttori di alimenti per animali circa la
possibilità di poter effettuare il prelievo in contraddittorio, al momento dello scarico, così come
previsto dall’articolo 18, comma 7, della Legge n. 281/63 e successive modifiche.
Analisi
Le analisi sono effettuate dall' Istituto Zooprofilattico per il M ezzogiorno, territorialmente
competente. Per l'effettuazione di dette analisi il Laboratorio Ufficiale deve garantire l’emissione del
rapporto di prova al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del campione.
Per la ricerca di diossine e PCB si ricorda così come disposta dalla nota del Ministero prot.
13849 del 2 luglio 2014 oggetto: aspetti relativi alla gestione delle risposte analitiche a campioni
ufficiali di mangime – Audit FVO 18-2 febbraio 2014, c he i laboratori incaricati di eseguire le
analisi devono garantire l’emissione del rapporto di prova entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento
del campione.
Al fine di poter valutare la possibilità di effettuare analisi in base ad eventuali necessità che
si dovessero presentare, in considerazione della disponibilità delle metodiche analitichesi faccia
riferimento all’elenco delle prove accreditate ripartite per gli I.Z.S. riportato all’allegato 11.
Reperibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
Allo scopo di rendere più efficiente l’attività di controllo ufficiale si deve tenere presente che
il limite all’esecuzione delle prove analitiche è dato dalla presenza dei metodi. Pertanto gli
accoppiamenti matrice/analita previsti dal PNAA devono essere considerati vincolanti solo per
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PRAA 2015/2017
l’espletamento dei vari programmi di controllo specifici previsti nei vari capitoli della parte tecnica e
relativa rendicontazione, per le attività su sospetto, extra-piano o all’importazione non sono previsti
vincoli matrice/analita.
Nel caso in cui l'IZSM non possano garantire l’esecuzione di alcune delle analisi previste dal
Piano si deve avvalere della rete nazionale dei laboratori di riferimento presso gli II.ZZ.SS.
Gli accertamenti analitici sono effettuati dai laboratori nazionali ufficiali in conformità a quanto
previsto dagli articoli 11 e 12 del Regolamento 882/2004.
Si evidenzia che qualora nessun laboratorio degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali disponga della
prova acreditata per l’analita specifico, il laboratorio regionale di riferimento (LNR), su richiesta di
uno dei laboratori nazionali, provvederà al trasferimento dei metodi di analisi validati; in situazioni
particolari e/o non p revedibili (e sempre nel caso in cui nessuno dei laboratori nazionali disponga
della prova specifica accreditata), anche uno de i laboratori nazionali ufficiali può pr ovvedere al
trasferimento dei metodi di analisi validati.
Nell’ambito delle attività analitiche si ritiene necessario evidenziare l’importante ruolo ascrivibile ai
laboratori nazionali di riferimento (LNR), come riportato agli articoli 32 e 33 de l Regolamento
n.882/2004, soprattutto al fine dell’armonizzazione dei metodi analitici.
Inoltre, L'IZSM., mette in atto e gestisce le opportune modalità al fine di favorire
l’implementazione tempestiva del sistema SINVSA. Qualora siano già esistenti piattaforme
informative per la raccolta dei dati presso gli LNR o CdR, sarà cura degli stessi in collaborazione
con l’IZS Abruzzo e Molise con il CNS di Teramo, definire le modalità di comunicazione e di flusso
dei dati tra i diversi sistemi informativi e il SINVSA.
Analisi di revisione
Le istanze di revisione di analisi effettuate nell’ambito di applicazione del presente piano
sono di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità, fatta eccezione per la ripetizione di parametro
non conforme in caso di un primo esito positivo per la presenza di Salmonella spp.. In questo caso
viene eseguita d’ufficio presso l’I.Z.S. che ha effettuato l’analisi di prima istanza, in conseguenza al
riscontro della positività.
Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni
I provvedimenti da adottare in caso di positività dei campioni analizzati, devono essere
valutati caso per caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all’entità e/o alla
gravità dell’episodio accertato. Nel caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la
sanità animale o per l’ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste
dal sistema di allerta rapido mangimi illustrate nelle “Linee Guida vincolanti per la gestione
operativa del sistema di allerta per mangimi”, utilizzando gli allegati 6 e/o 7.
I provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non c onformità, in linea generale,
prevedono che i prodotti risultati positivi, devono essere distrutti, o in alternativa, previa
autorizzazione dell’Autorità competente, ritirati dal commercio per essere sottoposti a un
trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove possibile) a spese del detentore, o de l
proprietario. L’Autorità sanitaria, inoltre, previa un’analisi del rischio, può decidere di destinare tali
mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o
ancora destinarli ad usi diversi dall’alimentazione animale.
Il referente del PRAA deve inviare al settore Veterinario regionale una relazione riportante le
azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, le eventuali sanzioni applicate, l’istanza da
parte degli interessati di analisi di revisione e quant’altro possa essere utile per definire chiaramente
il caso e poter dar seguito a tutte le dovute competenze.
La Regione deve trasmettere al Ministero, con ogni possibile urgenza, le non c onformità
riscontrate unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il fac28
Regione Campania
PRAA 2015/2017
simile Allegato 3, inoltre, deve inviare al Ministero anche una relazione riportante le azioni
intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate, l’eventuale
istanza, da parte degli interessati, di analisi di revisione e quant’altro possa essere utile per poter
definire chiaramente il caso e poter dar seguito a tutte le dovute competenze.
Qualora il campionamento risulti non conforme:
• il laboratorio d’analisi, fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la non
conformità riscontrata all’Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione ed alla
Regione, allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni.
• il Servizio Veterinario adotta i seguenti provvedimenti:
 sequestra la partita oggetto del campionamento,
 se il prelievo è ef fettuato in allevamento deve essere comunque consentito il ciclo di
alimentazione degli animali;
 attiva indagini finalizzate a rintracciare i q uantitativi della partita eventualmente già
distribuiti;
 attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di
produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta
nell’allevamento per autoconsumo;
 informa immediatamente la Regione e l’Azienda Sanitaria Locale competenti per territorio
dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non coincidenti con quelle in
cui si trova la partita non conforme
 effettua l’ispezione dell’ OSM presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato non
conforme;
 accerta l’eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui
detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;
 verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni
crociate/carry over o altri pericoli durante le fasi di produzione, di deposito e durante il
trasporto;
 ove ritenuto necessario, procede al campionamento di matrici biologiche, sugli animali che
hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano
Regionale Residui;
 per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati positivi e/o i prodotti da essi
derivati, prima dell’esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure
o controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore;
 applica eventuali sanzioni amministrative o penali.
Al fine di fornire indicazioni utili nella gestione di particolari non conformità si richiama
l’attenzione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolar modo dall’art. 15
“Requisiti di sicurezza dei mangimi”, comma 5, che si riporta di seguito:
“Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce
alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua
immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare
che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.”
Protocollo operativo in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo
Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e/o funzionali delle imprese oggetto di controllo
ufficiale, il referente del piano Alimentazione Animale riporta sul verbale, comunica al legale rappresentante
dell’impresa e per conoscenza all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione:
 il tipo di irregolarità accertata;
 le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del
ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
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 il termine massimo per l’esecuzione dei lavori d’adeguamento prescritti;
 le sanzioni comminate.
Il Servizio Veterinario è tenuto a vigilare sull’effettiva messa in atto delle prescrizioni attraverso
un successivo sopralluogo.
Rilevazione dell’attività
Le AA.SS.LL. rendicontano la propria attività conformemente a quanto previsto dal presente Piano e
secondo le istruzioni impartite di volta in volta dalla Regione. L'ORSA elabora semestralmente,
compatibilmente con la tempistica di rendicontazione regionale al Ministero nel rispetto delle
scadenze indicate in questo paragrafo, i dati delle ispezioni e dei campionamenti presenti in GISA e
quelli ricevuti in formato Excell dalle AASSLL (quest'ultimi riguardanti le schede di
rendicontazione dei campioni extra-piano, scheda ispezioni, prescrizioni e campionamento su
sospetto ) producendo e trasmettendo nei tempi opportuni, alla Regione, le schede riepilogative - in
formato Excell - di rendicontazione allegate a ciascun capitolo della parte tecnica del PRAA,
Le attività di controllo (ispezioni – campioni) previste dal presente PRAA, nonché degli extrapiano
validati dalla Regione, dovranno essere registrate dalle AASSLL nel sistema informatico regionale
GISA
Le AA.SS.LL, semestralmente, nel rispetto delle scadenze indicate sotto, elaborano i d ati in loro
possesso, compilano e trasmettono all'ORSA le schede di rendicontazione ( in formato Excell ) dei
campioni extra-piano, scheda di rendicontazione delle ispezioni, scheda di rendicontazione delle
prescrizioni e scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto.
L'ORSA elabora e trasmette alla Regione, semestralmente, nel rispetto delle scadenze indicate sotto,
i dati delle ispezioni e dei campionamenti estratti da GISA - confrontandoli con i dati forniti
dall’I.Z.S.M. riferiti alle analisi sulle varie matrici - e quelli ricevuti in formato Excell dalle
AASSLL (quest'ultimi come detto sopra riguardanti le schede di rendicontazione dei campioni extrapiano, scheda ispezioni, prescrizioni e campionamento su sospetto ) producendo le schede
riepilogative - in formato Excell - di rendicontazione allegate a ciascun capitolo della parte tecnica
del PRAA,
La trasmissione verso l'ORSA dei suddetti dati a cura delle AASSLL dovrà avvenire:
•
entro il 31 Luglio dell’anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre
(Gennaio-Giugno);
•
entro il 31 Gennaio dell’anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l’anno
•
questa sequenza temporale andrà rispettata per ogni anno di applicazione e fino alla naturale
scadenza del PRAA 2015 - 2018
La trasmissione verso la Regione dei suddetti dati a cura dell' ORSA dovrà avvenire:
•
entro il 15 agosto, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre (Gennaio-Giugno)
dell’anno in corso ( 2015 );
•
entro il 15 febbraio d ell’anno 2016 al qu elli relativi alla rendicontazione di tutto l’anno
2015
•
questa sequenza temporale andrà rispettata per ogni anno di applicazione e fino alla naturale
scadenza del PRAA 2015 - 2018.
Per la rendicontazione dovranno essere utilizzate:
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
1. le schede di programmazione/rendicontazione allegate a ciascun capitolo nella parte
tecnica del PNAA ;
2. le schede di programmazione/rendicontazione in formato Excel dei campioni extrapiano;
3. la scheda “ispezioni” in formato Excel;
4. la scheda “prescrizioni” in formato Excel;
5. le scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto.
Le schede di cui ai punti 2,3,4,5, dovranno essere inviate, debitamente compilate in formato Excel
mediante posta elettronica certificata, dalle AA.SS.LL. all’O.R.S.A agli indirizzi:
[email protected] e [email protected]
Le schede di cui ai punti 1,2,3,4,5, dovranno essere inviate, debitamente compilate in formato Excel
mediante posta elettronica certificata, dall’O.R.S.A alla Regione Campania ,agli indirizzi:
[email protected] e a [email protected]
•
•
•
•
Le AA.SS.LL. devono inviare alla regione entro e non ol tre il 31 g ennaio di ogni anno una
relazione sull’applicazione del PRAA, redatta secondo quanto indicato dall’Allegato 10 del PNAA
mettendo in evidenza:
l’attività ispettiva effettuata dai Servizi Veterinari presso gli operatori del settore dei mangimi, con
particolare riferimento all’utilizzo di fertilizzanti organici;
l’attività di campionamento ufficiale (Piano, Extrapiano, Sospetto);
la natura ed il contenuto degli audit effettuati dalle Regioni presso le AA.SS.LL. , a i sensi
dell’articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.882/2004;
formazione specifica del personale.
La comunicazione di ogni difficoltà o impossibilità a procedere al prelievo di un determinato
campione programmato, deve essere formalmente comunicato dall'AA.SS.LL all'ORSA ed alla
Regione, al fine di consentire la riassegnazione e la sostituzione del campione stesso. Richieste in
tal senso potranno essere comunque non accolte.
Si sottolinea che solo i c ampioni ufficiali prelevati, accettati dal laboratorio e per i q uali è
stato emesso un rapporto di analisi possono essere rendicontati al Ministero della Salute - per il
tramite della Regione Campania - per le finalità del presente Piano.
Contestualmente alla relazione annuale, le AA.SS.LL., invieranno alla Regione Campania,
copia delle Check- list “Censimento produttori mangimi settore NON OGM”, compilate dur ante
l’anno di riferimento.
Valutazione dell’attività da parte del Ministero
Si ricorda che il PRAA è uno dei programmi di attività valutati nell’ambito del Tavolo LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza).
Ai fini della suddetta valutazione si invita a porre attenzione alla corretta e co mpleta
applicazione del Piano in quanto alcuni degli obblighi stabiliti dallo stesso potranno essere oggetto
di specifici indicatori.
Inoltre il settore mangimi è oggetto di attività di verifica attraverso lo svolgimento di audit di
settore sul territorio ai sensi dell’art. 4 par 6 del Reg (CE) n. 882/04, effettate dal Regione.
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
Esiti dei controlli ufficiali
Gli esiti dei controlli ufficiali svolti annualmente, ai sensi del PRAA, sono integrati e
riportati nel rapporto ufficiale nazionale consultabile sul sito www.salute.gov.it nell’area Alimenti e
Sanità Animale seguendo il percorso negli approfondimenti Temi e professioni → Animali → Sanità
Animale → Mangimi →PRAA, al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
indice
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
Normativa di riferimento nel settore dell’alimentazione animale
Disciplina della produzione, del commercio e dell’etichettatura dei mangimi
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Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e
successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) .
D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87/CE, nonché
dell’articolo 19 della direttiva 95/69/CE relative alla circolazione di materie prime per mangimi;
(G.U.R.I. n.246 del 19/10/1999).
Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002).
ACRordo 28 luglio 2005 n. 2334 fra il M inistro della Salute e i P residenti delle regioni e
Province autonome, Linee guida ai fini della rintrACRiabilità degli alimenti e dei mangimi per
fini di sanità pubblica volto a favorire l’attuazione del Regolamento (CE) 178/2002 del 28
gennaio 2002 (G.U.R.I. n. 294 del 19/12/2005).
Regolamento (CE) 183/2005 del 12 ge nnaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei
mangimi (G.U.U.E n. L 35 del 08/02/2005).
Lettera circolare prot. n. 2920-P del 25/02/2008 del Regione Campania recante indicazioni per
il riconoscimento degli stabilimenti per l’attività di condizionamento per gli additivi di cui al
Regolamento(CE) 1831/2003, ai sensi del Regolamento(CE) 183/2005.
Atto d’intesa 13 novembre 2008, tra il Governo, le AA.SS.LL di Trento e di Bolzano su «Linee
guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U.R.I. n.
287 del 9/12/2008 supplemento ordinario n. 270).
Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 l uglio 2009, s ull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009).
Intesa tra lo Stato e le Regioni del 23 settembre 2010, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le AA.SS.LL di Trento e Bolzano concernente
linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio regionale per l'attribuzione
di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi.
(Rep. atti n. 155/CSR). (10A12581) (GU n. 250 del 25-10-2010).
Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo
delle materie prime per mangimi; (GUUE L n. 29 del 31/01/2013).
Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente lo status
di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il Regolamento (CE) n.
1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2010).
RACRomandazione della Commissione 2011/25/Ue del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee
guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e
medicinali veterinari.(GUUE n. L 11 del 15/01/2011).
D.M. 13 novembre 1985 che reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali
che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali e successive modifiche; (G.U.R.I.
n. 293 del 13/12/85).
D.Lvo n. 81 del 9 a prile 2008 Attuazione dell'articolo 1 de lla legge 3 a gosto 2007, n. 123, i n
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.(G.U. Serie Generale n. 101
del 30/04/2008).
Regione Campania
PRAA 2015/2017
• Nota prot. 17460-P del 27/09/2012 Oggetto: Circolare esplicativa in merito all’etichettatura dei
mangimi con particolare;
• Nota prot. 18456-P del 11/10/2012 Oggetto: etichettatura dei mangimi (materie prime, mangimi
composti) in riferimento agli additivi in essi contenuti;
• Nota prot. 17029-P del 19/09/2012 Oggetto: Regolamento (UE) della Commissione n. 225/2012
del 15 marzo 2012.
Alimenti dietetici per animali
•
•
•
3
Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 l uglio 2009, s ull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009).
Direttiva 2008/38 del 5 marzo 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per alimenti per
animali destinati a particolari fini nutrizionali; (GUUE n. L 62 del 06/03/2008).
D.Lvo 24 febbraio 1997, n. 45 attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali; (G.U.R.I. n. 54 del 6/03/1997).
Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare
• Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (G.U.C.E. L 312 del 22/11/2008).
• Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ot tobre
2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento
sui sottoprodotti di origine animale) (G.U.C.E. n. L 300 del 14/11/2009),
• Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 f ebbraio 2011 r ecante disposizioni di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1069/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non de stinati al
consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e
articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; (GUUE n. L54 del 26/02/2011).
• Nota esplicativa sull’utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo delle industrie
agroalimentari destinate alla produzione di mangimi (prot. n. 509-12/01/2009/DGSA-P).
• Nota esplicativa prot. 20158-P dell’11/11/2010: applicazione Regolamento (CE)n.
183/2005 modalità di gestione di materie prime per mangimi provenienti da stabilimenti
riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2005.
4
Disciplina della preparazione e del commercio dei farmaci veterinari
•
D.Lvo 6 aprile 2006, n. 193 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario
dei medicinali veterinari; (G.U.R.I. n. 121 del 26/05/2006).
5
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti
Intermedi
•
D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I: n. 78 del 3/04/1993).
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
•
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•
•
D.M. 16 novembre 1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I. n. 278 del 26/11/1993).
D.M. 16 aprile 1994, modificazioni al Decreto 16 nove mbre 1993 r ecante attuazione della
direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 200 del
27/08/1994).
D.M. 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I. n. 191 del 17/08/2000).
Circolare 23 gennaio 1996, n. 1, applicazione del Decreto 16 novembre 1993 recante attuazione
della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione
sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e successive modificazioni.
(G.U.R.I. n. 30 del 06/02/1996).
Linee guida del 19 ottobre 2006 sulla produzione di mangimi medicati: misure per ridurre la
contaminazione crociata del Regione Campania.
Nota circolare 10 gennaio 2007 prot exDGVA/XI bis/1072/P del Regione Campania in
materia di commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi.
Nota ministeriale prot. n. 7333-P-20/04/2010 “chiarimenti in merito al corretto uso dei
mangimi complementari medicati.
Nota prot. n. 309-P 09/01/2013 Oggetto: Applicabilità Circolare 1 del 23 gennaio 1996.
6
Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle premiscele nell’
alimentazione per animali
•
•
Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 circolare esplicativa del Decreto del Presidente della
Repubblica 2 nove mbre 2001, n. 433 recante Regolamento di attuazione delle direttive
96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali;
(G.U.R.I. n. 171 del 23/07/2002).
DM 21/02/2001 Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenei ai gruppi delle vitamine
provitamine e s ostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi
dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti (GURI n.128 del 05/06/2001).
Regolamento (CE) n.1831/2003 del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione
animale; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003).
Registro on-line degli additivi autorizzati per l’utilizzo nei mangimi :
7
Sostanze e prodotti indesiderabili nell’alimentazione animale
•
•
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
• Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa
alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
• D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
• D.M. 15 maggio 2006 determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali;
(G.U.R.I. n. 120 del 25/05/2006).
• RACRomandazione (CE) 704/2004 dell’11 ottobre 2004 r ACRomandazione della
Commissione sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
(G.U.U.E. n. L321 del 22/10/2004).
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
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8
RACRomandazione (CE) 88/2006 del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza
di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; (G.U.U.E n. L42 del 14/02/2006).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del 23 f ebbraio 2005 c oncernente i livelli massimi di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. n. L 70 del 16/03/2005).
RACRomandazione della Commissione n. 576 del 17 agosto 2006 sulla presenza di
deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti
destinati all’alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006).
Regolamento (CE) n. 1881/2006 del 19 di cembre 2006, che definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 364 del 20/12/2006).
RACRomandazione Della Commissione (2011/516/UE) del 23 agosto 2011 sulla riduzione
della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.
Report 2011.004 RIKILT – institute of food safety: Dioxin monitoring in fats and oils for
the feed industry.
RACRomandazione Della Commissione (2013/165/UE) del 27 m arzo 2013 r elativa alla
presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.
Controlli Ufficiali nel settore dell’alimentazione animale
• Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali; (G.U.C.E n. L 191 del 28/05/2004).
• RACRomandazione (CE) 91/2003 del 10 febbraio 2003, sul programma coordinato
d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2003, i n conformità alla
direttiva 95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 034 del 11/02/2003).
• RACRomandazione (CE) 925/2005 del 14 di cembre 2005 s ul programma coordinato di
controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva
95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 337 del 22/12/2005).
• Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e
2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale; (G.U. n. 194 del 22/08/2003).
• Decisione della Commissione 2006/677/CE che stabilisce le linee guida che definiscono i
criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali (G.U.U.E. n. L 278 del 10/10/2006).
• RACRomandazione 925/05/CE del 14 di cembre 2005 s ul programma coordinato di
controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva
95/53CE; (GUCE n. L 337 del 22/12/2005).
• Nota del Regione Campania prot. 8957 del 3 maggio 2013: misure urgenti di indirizzo dei
controlli ufficiali sui mangimi.
9
Divieti di somministrazione di proteine animali agli animali da allevamento
• Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 de l
31/05/2001).
• Decisione 2002/248/CE della Commissione del 27 m arzo 2002, c he modifica la decisione
del Consiglio 2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi
trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali; (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002).
36
Regione Campania
PRAA 2015/2017
• Nota-Circolare prot n DGSA 15849-P del 12/09/2011 relativa ai divieti concernenti
l’utilizzo delle proteine animali all’alimentazione zootecnica.
10 Materie di cui è vietata la circolazione o l’impiego nei mangimi
• D.M. 7 gennaio 2000 sistema regionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina (BSE); (G.U. n. 59 del 11/03/2000).
• Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che
abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE
del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del
Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
(G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009). (Allegato III).
• Report 2012.007 RIKILT – institute of food safety: examination of packaging materials in
bakery products. A validated method for detection and quantification.
11 Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
• Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre
2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli
alimenti; (G.U.U.E n. L 325 del 12/12/2003).
• Direttiva 2003/99/CE del 17 nove mbre 2003 s ulle misure di sorveglianza delle zoonosi e
degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003).
• D.L.vo 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; (G.U.R.I. n.119 del 25/05/2006).
• Regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili
ai prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005).
• D.M. 10 Marzo 1997 attuazione della P rogramma di controllo per le S. Enteritidis e S.
Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da
consumo. (G.U.R.I. n.103 del 06/05/1997).
• “Piano Regionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli” in vigore.
12
Organismi Geneticamente Modificati
• Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997
sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (G.U.C.E. L 43 del 14.2.1997).
• Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, concernente la trACRiabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e
la trACRiabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;(G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003).
• Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.U.E. n. L 268 del
18/10/2003).
• D.Lvo 8 luglio 2003 n. 224 attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;(G.U.R.I. n. 194 de l
22/08/2003).
• Decisione 2007/157/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che abroga la decisione
2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente
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Regione Campania
PRAA 2015/2017
•
•
•
•
•
•
modificato non autorizzato Bt10 nei prodotti a base di mais; (G.U.U.E. L68
dell’08/03/2007).
Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un
sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi
geneticamente modificati; (G.U.C.E. n. L 10 del 16/01/2004).
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione recante norme attuative del
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la
notifica di prodotti preesistenti e la presenza ACRidentale o tecnicamente inevitabile di
materiale geneticamente modificato che è s tato oggetto di una valutazione del rischio
favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).
Regolamento (CE) N. 1981/2006 della Commissione sulle regole dettagliate per l’attuazione
dell’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente
modificati
Regolamento UE 619/2011 della Commissione che fissa i me todi di campionamento e di
analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale
geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui
autorizzazione sia scaduta.
Decisione 2010/315/UE che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza
relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei
prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad ACRertare
l’assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso.
Decisione 2011/884/UE della Commissione, del 22 di cembre 2011, r ecante misure di
emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei
prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE.
13 Produzioni Biologiche
• Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 198 del 22/07/1991).
• Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 l uglio 1999, c he completa, per le
produzioni animali, il Regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 222 del 24/08/1999).
• Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il R egolamento (CEE) n.
2092/91 (entrerà in applicazione dal 1 gennaio 2009); (G.U.C.E. n. L 189 del 20/07/2007).
14 Campionamento
• D.M. 20 aprile 1978 modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli
alimenti per gli animali; (G.U. n. 165 del 15/06/1978).
• Regolamento (CE) n. 401/2006 del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e
analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n.
L 70 del 09/03/2006).
• RACRomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ot tobre 2004, relativa agli
orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi
geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati
38
Regione Campania
PRAA 2015/2017
•
•
•
•
come tali o c ontenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento (CE) n. 1830/2003CE
787/2004 del 04/10/2004; (G.U.C.E. n. L 348 del 24/11/2004).
Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi
di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (G.U.C.E.
n. L 54 del 26.2.2009)
Linee Guida per il campionamento degli alimenti per animali – applicazione del
Regolamento (CE) n.152/2009 (Allegate al presente Piano).
Regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi
di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla
presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di
autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
Nota ministeriale “Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli
alimenti e mangimi di cui al Regolamento CE n. 882/2004” prot. n. 4333 del 3 agosto 2011
15 Sanzioni
• Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari. (G.U.R.I. n. 41 del 19/02/2011).
• Legge 15 febbraio 1963, n. 281
disciplina della produzione e del commercio dei
mangimi e successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) .
• D.Lvo. 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al
Regolamento (CE) n. 178/2002. (G.U.R.I. n. 118 del 23/05/2006).
• D.Lvo 21 febbraio 2005, n. 36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento
(CE) n. 1774/ 2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i
sottoprodotti di origine animale non de stinati al consumo umano (G.U.R.I. n. 63 d el 17
marzo 2005).
• D.L.vo 21 marzo 2005, n.70 disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti
(CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente
modificati; (G.U.R.I. n. 98 del 29/04/2005).
• D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite
le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati
nella Comunità. (G.U.R.I: n. 78 del 3/04/1993) art.16.
• Decreto Legislativo n. 142 del 12 nove mbre 2009 “ Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per
l’igiene dei mangimi” (GURI n. 234 del 14/11/2009).
• D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
• D.Lvo 6/11/2007 n. 193 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari del medesimo settore;
(GURI n.261 del 09/11/2007).
• D.L.vo 1 ottobre 2012 n. 186 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al Regolamento (CE) n. 1069/ 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non de stinati al consumo umano e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1 774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento
(UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e
della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non s ottoposti a
controlli veterinari in frontiera. (12G0206) (GU n.255 del 31-10-2012).
39
Regione Campania
PRAA 2015/2017
16 Importazione
• D.Lvo 30 gennaio 1993, n. 28 relativo ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali
vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari (G.U.R.I. n. 28,
del 04/02/1993).
• D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali. (G.U.R.I. n. n. 248 del 24/10/2005).
• D M del 19 settembre 2003 “Decreto recante modalità organizzative dei controlli ufficiali in
materia di alimentazione animale”.
• Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le
modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità
sui prodotti importati da Paesi terzi; (G.U.R.I. n. L 21 del 28.1.2004).
• Direttiva 98/68/CE della Commissione del 10 settembre 1998 che stabilisce il mo dello di
documento di cui all'articolo 9, pa ragrafo 1, de lla direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché
talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali
provenienti da Paesi terzi; (G.U.C.E. n. L 261 del 24/09/1998) recepita in Italia con Decreto
Direttoriale del Regione delle Finanze del 6 maggio 1999.
• Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 di cembre 1997 c he fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che
sono introdotti nella Comunità; (G.U.C.E. n. L 24 del 30/01/1998).
• Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, r elativa alla riduzione di
frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in
forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio;( G.U.C.E. n. L 158 del 25/06/1994).
• D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80 attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. (G.U.R.I. n. 82
del 07/04/2000).
• Circolare prot. n. DGVA/III-XI-bis/28667/P del 4 a gosto 2006 de l Regione Campania
recante linee direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali
(“mangimi”) provenienti da paesi terzi o destinati a paesi terzi.
• Circolare prot. n. DGSA.VII/3298/P del 27 aprile 2007 recante indicazioni circa le
importazioni e le esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non
conformi alle norme U.E.
• Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 (G.U.R.I. n. L 191
del 21/07/2007), che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul
mercato di taluni sottoprodotti di origine animale.
40
Capitolo 1
Piano di Controllo ai fini della profilassi della BSE
Nel presente piano è stato mantenuto immutato un pr ogramma di Monitoraggio
epidemiologico, in grado di fornire un quadro della situazione epidemiologica e della sua evoluzione
nel tempo, affiancato da un programma di Sorveglianza, volto a garantire il rispetto della normativa
vigente in materia di divieti nell’alimentazione animale
Si richiama l’attenzione sulla rimozione dei divieti di utilizzo di farine animali derivate da non
ruminanti per l’alimentazione dei pesci di acquacoltura.
Infatti, a partire dal 1 giugno 2013, entrerà in applicazione il Reg (UE) 56/2013 del 16 gennaio 2013
che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) n. 999/ 2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Pertanto a p artire da tale data sarà permessa l’alimentazione dei pesci con proteine animali
ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.
Programma di Monitoraggio
Il programma di Monitoraggio ha essenzialmente una funzione informativa, è parte
integrante del processo di valutazione del rischio e consente l'identificazione di fattori di rischio o di
situazioni di allarme su cui basare la programmazione degli interventi.
Per garantire la sua funzione informativa il programma di monitoraggio è basato
necessariamente su criteri formali di campionamento statistico.
Il programma di Monitoraggio, come negli anni precedenti, è ristretto alle aziende
zootecniche da latte o della linea vacca vitello poiché esse rappresentano il segmento della filiera in
cui si concentra il rischio maggiore per la diffusione della malattia.
Criteri utilizzati per la ripartizione dei campioni per il monitoraggio
I criteri di selezione del campione sono stati i seguenti:
• esclusione aziende chiuse;
• numero capi in stalla >0;
• orientamento produttivo = Latte;
• tipologia struttura = allevamento;
• esclusione aziende testate nel 2012-2013-2014
Il numero di campioni assegnati alla Regione Campania sono 37.
.
Tabella 1-1 Ripartizione dei campioni di Monitoraggio
ASL
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI 1 Centro
NAPOLI 2 Nord
NAPOLI 3 SUD
SALERNO
TOTALE AZ. DA CAMPIONARE
Nr. aziende da
campionare per ASL
1
2
21
0
0
3
10
37
Al fine di selezionare in modo casuale le aziende da campionare, è stata utilizzata la funzione Ms
Excel: Funzione CASUALE: Restituisce un numero reale casuale distribuito in maniera uniforme
maggiore a 0 e minore di 1. Un nuovo numero reale casuale viene restituito una volta che il foglio
di lavoro viene calcolato. Successivamente è stato fatto il filtro per ASL ed ordinato il valore
casuale in modo crescente. Da questo elenco cosi ordinato sono state selezionate il numero di
aziende da campionare.
I campioni devono essere prelevati in maniera omogenea nel periodo di validità del piano che
deve concludersi entro il 31 dicembre.
Tab. 1.1: Elenco aziende da campionare
ASL
ASL AVELLINO
CODICE_AZIEN
DA
057AV069
SPECIE
Nr. capi in
ALLEVATA
stalla
BOVINI
A.S.L. BENEVENTO
020BN035
BOVINI
A.S.L. BENEVENTO
029BN169
BOVINI
ASL CASERTA
095CE041
BOVINI
ASL CASERTA
058CE108
BUFALINI
ASL CASERTA
009CE356
ASL CASERTA
027CE002
ASL CASERTA
DETENTORE
23 CARBONE CARMINE
COLELLA ANTONIO
5 MARTINO
COMUNE
INDIRIZZO
VIA COSTE DELLE
ROSE
MONTELLA
CASTELVETERE IN VAL
FORTORE
C.DA BOSCO 13
PROPRIETARIO
CARBONE CARMINE
COLELLA ANTONIO
MARTINO
15 PETRILLO RAFFAELLA FAICCHIO
VIA ODI
LOMBARDI MARIA
68 ASSUNTA
VAIRANO PATENORA VIA FERRARA
PETRILLO RAFFAELLA
LOMBARDI MARIA
ASSUNTA
BOVINI
62 D'OVIDIO DANILO
SANTABARBARA
28 CONCETTA
BUFALINI
12 CATERINO PASQUALE CASTEL VOLTURNO
041CE026
BOVINI
GIOIA SANNITICA
ASL CASERTA
041CE060
BUFALINI
3 CLARIZIO PIETRO
COFRANCESCO
75 CARMINE
GIOIA SANNITICA
VIA FARGNETE,31
ASL CASERTA
027CE056
BUFALINI
195 DIANA RAFFAELE
VIA VICINALE IEVOLO DIANA RAFFAELE
ASL CASERTA
060CE038
BOVINI
ASL CASERTA
027CE068
BUFALINI
VIA SEPONI 709
084CE050
BUFALINI
CASTEL VOLTURNO
SANTA MARIA LA
FOSSA
IORIO ANTONIO
GRAVANTE
IMMACOLATA
ASL CASERTA
28 IORIO ANTONIO
GRAVANTE
58 IMMACOLATA
MORONESE
18 AGOSTINO
EREDI AZ. AGRI.
173 GENTILE UBALDO
CASTEL VOLTURNO
PIGNATARO
MAGGIORE
VIA BALZANA
VIA STAZIONE
PIEDIMONTE
MORONESE SANDRO
EREDI AZ. AGRI.
GENTILE UBALDO
PAGLIA MARIA
PONTELATONE
FRAZ. STATIGLIANO
VIA PONTE
PELLEGRINO
SAN TAMMARO
VIA MELAINO
PARILLO MICHELE
SOCIETA AGRICOLA
SAN BENEDETTO
LOC. SISTO RICCIO
SOC. AGRICOLA SISTO
RICCIO
ASL CASERTA
088CE007
BOVINI
ASL CASERTA
071CE013
BUFALINI
ASL CASERTA
061CE072
BUFALINI
ASL CASERTA
085CE019
BUFALINI
ASL CASERTA
002CE253
BUFALINI
ASL CASERTA
012CE167
BUFALINI
ASL CASERTA
012CE058
BUFALINI
ASL CASERTA
088CE141
BUFALINI
ASL CASERTA
015CE046
BOVINI
ASL CASERTA
027CE009
BUFALINI
ASL CASERTA
065CE012
BUFALINI
ASL NAPOLI 3 SUD
071NA008
BOVINI
ASL NAPOLI 3 SUD
003NA280
BOVINI
10 NACLERIO LUCREZIA
ASL NAPOLI 3 SUD
071NA011
BOVINI
26 RUSSO ANIELLO
A.S.L. SALERNO
025SA538
BUFALINI
A.S.L. SALERNO
089SA033
BOVINI
36 GARIPPO ROSA
A.S.L. SALERNO
022SA087
BOVINI
A.S.L. SALERNO
106SA128
A.S.L. SALERNO
19 PAGLIA MARIA
341 PARILLO MICHELE
SOCIETA AGRICOLA
197 SAN BENEDETTO
PIETRAMELARA
VIA CINQUEVIE
CAIAZZO
VIA SANTA LUCIA, 9
D'OVIDIO DANILO
SANTABARBARA
CONCETTA
VIA P.PAGLIUCA
CATERINO PASQUALE
LOC. RIGNANELLO
CLARIZIO PIETRO
COFRANCESCO
CARMINE
SESSA AURUNCA
ROCCAROMANA
SCORCIARINI
338 COPPOLA MARINELLA ALIFE
CANCELLO ED
168 CIRILLO ANTONIETTA ARNONE
PIROZZI TOMMASO E CANCELLO ED
153 SALVATORE
ARNONE
D. & G. CAMPANIA
391 S.RL.
SESSA AURUNCA
2 RAIMONDO MARIO
VIA PEZZA SPINA
CIRILLO ANTONIETTA CIRILLO ANTONIETTA
PIROZZI TOMMASO E
VIA A.CHIAPPARI
SALVATORE
D. & G. CAMPANIA
LOC. CESE
S.RL.
CAPUA
VIA BREZZA N0 616
RAIMONDO MARIO
CASTEL VOLTURNO
VIA MACEDONIA 18
DIANA GIUSEPPE
PRESENZANO
SANT'AGNELLO
VIA VADO PIANO
VIA NASTRO
D'ARGENTO 37
LA FENICE SRL
MARESCA ROSA
ASSUNTA
AGEROLA
VIA PENDOLO 8
NACLERIO LUCREZIA
SANT'AGNELLO
VIA LEPANTINE 3
RUSSO ANIELLO
CAPACCIO
LOC. CANNITO
AGRI CANNITO SNC
PALOMONTE
LOC. SALICI
GARIPPO ROSA
25 PALLADINO LIBERATA CAMPAGNA
LOC. PARITI
PALLADINO LIBERATA
BOVINI
73 ANTICO ROSSELLA
TREFICO
ANTICO ROSSELLA
025SA179
BUFALINI
17 D`ANGELO ROSANNA CAPACCIO
VIA VANNULO
D`ANGELO ROSANNA
A.S.L. SALERNO
050SA238
BUFALINI
259 MANNA LUCA
SCORZIELLO
MANNA LUCA
A.S.L. SALERNO
003SA283
BUFALINI
VIA S. CHIRICO
SCORZELLI CARMELA
A.S.L. SALERNO
073SA024
BUFALINI
20 SCORZELLI CARMELA ALBANELLA
MONTECORVINO
100 CARBONE CHIARA
ROVELLA
VIA PEZZE N.18
CARBONE CHIARA
A.S.L. SALERNO
005SA295
BOVINI
6 CENNAMO ANTONIO ALTAVILLA SILENTINA CERRATO
CENNAMO ANTONIO
A.S.L. SALERNO
050SA019
BOVINI
4 NATELLA ALFONSO
NATELLA ALFONSO
476 DIANA GIUSEPPE
COZZOLINO
611 FERDINANDO
MARESCA ROSA
12 ASSUNTA
160 AGRI CANNITO SNC
ROCCADASPIDE
EBOLI
EBOLI
CAMPOLONGO
Nel caso in cui nell’azienda individuata nel presente elenco non ci sia la matrice da campionare
bisogna contattare l’ORSA e, per CC la Regione Campania, che provvederà alla sostituzione in base
a criteri specifici.
La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel “BSE
Monitoraggio 2015-17”, allegata del PRAA.
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno 4 CF di circa 500 grammi
ciascuna.
Programma di Sorveglianza
Il Programma di Sorveglianza ha funzioni di controllo ufficiale pertanto è basato su criteri di
rischio identificati in tutta la filiera. La Raccomandazione 2005/925/CE del 14 di cembre 2005
identifica i seguenti luoghi in cui effettuare il prelievo dei campioni da destinare all’analisi:
• all'importazione;
• stabilimenti di produzione di mangimi;
• intermediari e depositi;
• mezzi di trasporto;
• miscelatori fissi/miscelatori mobili;
• nell'azienda agricola;
• altro.
Criteri utilizzati per la ripartizione dei campioni per la sorveglianza
Sottocapitolo 2.1.1 – sorveglianza
Ruminanti
Le aziende assegnate alla regione Campania sono 22.
I criteri di selezione del campione per la specie BOVINA sono i seguenti:
• esclusione aziende chiuse;
• numero capi in stalla >100;
• orientamento produttivo = tutti;
• tipologia struttura = allevamento;
• ultimo aggiornamento anagrafica 2014.
I criteri di selezione del campione per le specie BUFALINA e Ovicaprina sono i seguenti:
• esclusione aziende chiuse;
• numero capi in stalla >0;
• orientamento produttivo = tutti;
• tipologia struttura = allevamento;
• ultimo aggiornamento anagrafica 2014.
Tab. 2.1.1: numero campioni aziende ruminanti
ASL
nr aziende da
campionare RUMINANTI
ASL AVELLINO
ASL BENEVENTO
ASL CASERTA
ASL 1 NAPOLI CENTRO
ASL NAPOLI 2 NORD
ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110)
ASL SALERNO
TOTALE Campioni
4
5
6
0
0
1
6
22
Sottocapitolo 2.1.2– sorveglianza Non Ruminanti
Le aziende assegnate alla regione Campania sono 66.
La ripartizione dei campioni avviene rispettando i dettami del Ministero per la distribuzione del
campione nazionale. E’ stata considerata la consistenza degli allevamenti suini e avicoli.
Criteri utilizzati per la selezione delle aziende SUINI:
• esclusione aziende chiuse
• esclusione aziende familiari
•
orientamento produttivo = tutti
• tipologia struttura = allevamento
• ultimo aggiornamento anagrafica 2014
• Capi totali presenti >0
Criteri utilizzati per la selezione delle aziende AVICOLE:
• esclusione aziende chiuse
• specie allevata = avicoli
• orientamento produttivo = tutti
• tipologia struttura = allevamento
• capacità allevamento > 0.
Tab. 2.1.2 numero campioni aziende non ruminanti
DENOMINAZIONE_ASL
ASL AVELLINO
ASL BENEVENTO
ASL CASERTA
ASL 1 NAPOLI CENTRO
ASL NAPOLI 2 NORD
ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110)
ASL SALERNO
TOTALE campioni
nr aziende da
campionare NON
RUMINANTI
11
18
6
1
2
12
16
66
Sottocapitolo 2.1.3– sorveglianza Acquacoltura
Le aziende assegnate alla regione Campania sono 8.
I criteri di selezione del campione sono i seguenti:
• esclusione allevamenti chiusi;
•
esclusione laghetti ed associazioni sportive.
Tab. 2.1.3: acquacoltura sorveglianza BSE
DENOMINAZIONE_ASL
ASL AVELLINO
ASL BENEVENTO
ASL CASERTA
ASL SALERNO
TOTALE REGIONE
nr allevamenti
da
campionare
1
2
2
3
8
Sottocapitolo 2.1.4– sorveglianza Resto della filiera
Il campione assegnato alla regione Campania è 14.
I criteri di selezione del campione sono i seguenti:
•
OSM registrati e riconosciuti in GISA (aggiornamento dati al 20/01/2015).
Tab. 2.1.4: sorveglianza BSE – resto della filiera
DENOMINAZIONE_ASL
ASL AVELLINO
ASL BENEVENTO
nr campioni
3
2
ASL CASERTA
3
ASL 1 NAPOLI CENTRO
ASL NAPOLI 2 NORD
1
1
ASL NAPOLI 3 SUD (EX
R109 E R110)
ASL SALERNO
TOTALE REGIONE
1
3
14
-
La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel “BSE
Sorveglianza 2015-17”, allegata del PRAA.
In aziende zootecniche (di ruminanti e di non ruminanti)
Deve essere data precedenza alle aziende:
• bovine di dimensioni superiori ai 100 capi (sono le aziende in cui si è concentrato il rischio
di BSE);
• in cui i ruminanti sono allevati insieme a suini o avicoli, condizione che aumenta il rischio di
contaminazioni crociate;
• aziende di acquacoltura che utilizzano mangimi contenenti proteine animali trasformate
(PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.e i;
• che acquistano mangimi sfusi;
• che utilizzano mangimi ad alto tenore proteico;
• che utilizzano fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate.
In particolare, qualora un’azienda agricola in cui si allevano animali produttori di alimenti,
utilizzi fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate, il s ervizio veterinario locale
deve considerare tale evenienza come fattore di elevato rischio per la programmazione dei controlli
ufficiali, tenendo in debita considerazione l’eventuale uso fraudolento di tali prodotti
nell’alimentazione animale.
Negli altri segmenti della filiera produttiva
Sulla base delle attuali conoscenze epidemiologiche relative alla diffusione della BSE, delle
esperienze di controllo pregresse e dei risultati analitici ottenuti si elencano di seguito le
caratteristiche strutturali o produttive che dovranno essere utilizzate per definire le priorità delle
attività di sorveglianza.
Stabilimenti di produzione di mangimi:
• impianti la cui produzione consiste, in larga misura, nella produzione di mangimi composti;
• impianti a linea unica ma che producono sia mangimi per ruminanti, sia mangimi per non
ruminanti, particolarmente quando sussistano elementi indicanti parziale inefficacia
dell’effettiva separazione dei processi produttivi;
• tipologie produttive maggiormente suscettibili di contaminazione (ad es. produzione di
mangimi composti per non ruminanti e per l’acquacoltura contenenti proteine animali
trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/ 01 s.m.e i.) nonché
materie prime impiegate nel processo produttivo come ad esempio grassi animali, PAT in
deroga o altri concentrati proteici;
• elevati volumi di importazione di mangimi o materie prime ad elevato contenuto proteico;
• potenziale inefficacia dei sistemi di autocontrollo aziendali riferita in particolare al controllo
delle contaminazioni crociate (es. assenza di un laboratorio interno o di fiducia) ed alla
corretta miscelazione degli ingredienti; la contaminazione crociata potrebbe rappresentare un
problema anche nelle fasi di stoccaggio e di trasporto dei prodotti finiti;
• pregresse non c onformità o i rregolarità legate al mancato rispetto delle norme di profilassi
della BSE.
Per le valutazioni di cui sopra possono essere utilizzate le schede allegate al presente piano per la
classificazione del rischio degli stabilimenti
Intermediari e depositi:
• presenza di grandi quantità di mangimi sfusi;
• provenienza estera dei mangimi composti distribuiti;
• stoccaggio/distribuzione di mangimi ad alto contenuto proteico.
Mezzi di trasporto:
• impiegati anche per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi;
• la cui non conformità sia già stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.
Miscelatori fissi e mobili:
• Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non r uminanti e mangimi ad alto
contenuto proteico;
• Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti;
• Miscelatori la cui non conformità sia stata accertata in precedenza o si sospetti una non
conformità.
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuna.
Campionamento
Nell'ambito dell'applicazione del presente piano, gli operatori del Servizio Sanitario
competenti per territorio procedono al prelievo di campioni ufficiali (ai sensi del Regolamento
152/2009) di mangimi composti finiti e/o di materie prime
Si evidenzia che la presenza di frammenti di osso si può considerare uniforme nei mangimi
composti e non uniforme nelle materie prime, pertanto si devono adottare le procedure di
campionamento differenti a seconda dei casi.
Raccolta Dati
I dati relativi ai controlli volti ad individuare la presenza di costituenti di origine animale
vietati devono essere trasmessi semestralmente dalle Regioni e d alle Province Autonome al
Ministero della Salute, con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente
piano (parte generale), compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano.
Modulistica
Si ribadisce l’importanza di indicare sul verbale di prelevamento (allegato1), barrando
l’apposita casella, se il campione si riferisce al monitoraggio o alla sorveglianza, in modo da tenere
distinti i dati relativi alle due attività del piano. Si ricorda inoltre che le aziende target per il
monitoraggio sono le aziende con bovini da latte o che praticano la linea vacca-vitello di cui alla tab.
1.1del presente capitolo
Scadenze
Come illustrato nel Piano, le attività di monitoraggio e di sorveglianza sono distribuite
uniformemente lungo il corso dell'anno e devono concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per quanto riguarda gli esiti dei campioni risultati positivi alla presenza di P.A.T., gli
II.ZZ.SS. devono comunicarli tempestivamente al Ministero della Salute allegando il r eferto
analitico e il verbale di prelievo dei campioni (Allegato 1).
Le Regioni e le Province Autonome devono trasmettere al Ministero della Salute i
provvedimenti adottati in riferimento alle positività e irregolarità riscontrate, utilizzando il fac-simile
di scheda Allegato 3 del presente piano.
indice
Capitolo 2
Piano di Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi
Il piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi nei mangimi per
gli anni 2015 – 2017 comprende un'attività di monitoraggio di alcuni additivi nutrizionali e
un'attività di sorveglianza mirata alla determinazione dei coccidiostatici e dei principi
farmacologicamente attivi ammessi e non nei mangimi e nell'acqua di abbeverata per animali
produttori di alimenti.
Programma di Monitoraggio degli additivi nutrizionali, composti di oligoelementi.
L’attività di monitoraggio si pone il fine di verificare la conformità dei limiti minimi e/o massimi sul
seguente gruppo di additivi nutrizionali: Ferro (E1) – Manganese (E5) – Rame (E4) – Selenio –
Zinco (E6). Nella ripartizione sono stati assegnati alla Regione Campania n. 47 campioni di
Monitoraggio. La ripartizione dei campioni per singola ASL è riportata nella tabella 1-2.
bovini
avicoli
t
o
t
a
Ovi- l
caprini e
suini
A
S
L
ASL
2.12.12.12.1SELENI
FERRO
manganese zinco
O
ASL AVELLINO
1
1
ASL BENEVENTO
1
2
ASL CASERTA
2
ASL 1 NAPOLI
CENTRO
ASL NAPOLI 2
NORD
ASL NAPOLI 3
SUD
ASL SALERNO
2
3
totali
4
8
tab 1.2: monitoraggio oligoelementi.
2.1rame
1
1
1
1
1
1
2.1zinco
2.1rame
2.1rame
3
5
1
3
5
1
1
2
3
3
2
14
2
14
Di seguito vengono descritte, per ciascuna di queste molecole, le indicazioni per un corretto
campionamento.
FERRO (E1)
9
16
4
6
1
4
12
47
1. Specie animale: bovina – categoria: vitelli;
2. Tipologia mangime da prelevare: mangime per vitelli;
3. Luoghi di prelievo:
•
Mangimifici produttori di alimenti per vitelli;
•
Allevamenti bovini da carne;
•
Allevamenti bovini misti.
MANGANESE (E5)
•
Specie animale: avicoli – categoria: galline ovaiole e polli da carne;
•
Tipologia mangime da prelevare:
•
Mangimi completi per broilers;
•
Mangimi completi per ovaiole.
•
Luoghi di prelievo:
•
Mangimifici produttori di mangimi completi per broilers;
•
Mangimifici produttori di mangimi completi per ovaiole;
•
Allevamenti polli da carne;
•
Allevamenti di ovaiole.
RAME (E4)
•
Specie animale:
•
Suini – categoria: tutti;
•
Ovicaprini – categoria: tutti;
•
Avicoli – categoria: broilers ed ovaiole;
•
Tipologia mangimi da prelevare:
•
Mangimi completi per polli da carne;
•
Mangimi completi per ovaiole;
•
Mangimi per ovicaprini;
•
Mangimi per suini.
•
Luoghi di prelievo:
•
Mangimifici produttori di mangimi completi per broilers;
•
Mangimifici produttori di mangimi completi per ovaiole;
•
Mangimifici produttori di mangimi per ovicaprini;
•
Mangimifici produttori di mangimi per suini;
•
Allevamenti polli da carne;
•
Allevamenti di ovaiole;
•
Allevamenti di ovicaprini ove siano somministrati mangimi;
•
Allevamenti di suini.
SELENIO
Per la ricerca di selenio i campioni devono essere prelevati da confezioni integre od in filiera
produttiva evitando il prelievo alla mangiatoia che può provocare alterazioni del reale tenore di
selenio presente nel mangime.
•
Specie animale: bovina;
•
Tipologia mangime da prelevare: mangime per bovini;
4. Luoghi di prelievo:
•
Mangimifici produttori di alimenti per bovinii;
•
Allevamenti bovini.
ZINCO (E6)
1. Specie animali:
 Avicoli – categoria:ovaiole broilers;
 Suini – categoria: tutti;
2. Tipologie mangime da prelevare:
• Mangimi completi per avicoli;
• Mangimi per suini;
3. Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici produttori di mangimi completi peravicoli;
• Mangimifici produttori di mangimi per suini;
• Allevamenti avicoli;
• Allevamenti suini.
Istruzioni operative per questo piano di monitoraggio:
•
Campionamento: il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro
CF di circa 500 grammi ciascuno;
•
Modulistica:
 Verbale di campionamento ( allegato 1 Pnaa 2015-2017 ) ;
 VOPE;
 Check list ispezione Pnaa ( allegato 4 pnaa 2015-2017 attività da 1 ad 8);
 Eventuale check list per la farmacosorveglianza se il campione è stato
effettuato in allevamento;
 Modello 5;
•
Inserimento n GISA:
 PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE –
Sottopiano: TAB. 1-2 (MONIT. OLIGOELEMENTI)
 PIANO DI MONITORAGGIO FARMACOSORVEGLIANZA (se il campione è
stato effettuato in allevamento) con inserimento dell’opportuno sottopiano .
Programma di sorveglianza
Il presente programma definisce un piano di controlli sull’utilizzo di cocciodiostatici e di principi
farmacologicamente attivi nel settore dell’alimentazione zootecnica.
I coccidiostatici e gli istomonostatici, il cui uso è frequente nell'allevamento avicolo, cunicolo e
suinicolo, sono additivi per mangimi destinati ad inibire la moltiplicazione di alcuni protozoi.
Per la miscelazione di questi additivi nei mangimi non è necessaria una prescrizione medico
veterinaria, ma l'operatore (allevamento o mangimificio) deve essere riconosciuto ai sensi dell'art.10
comma1 c) del Reg.(CE) 183/05.
Per principi farmacologicamente attivi, s'intende invece le sostanze presenti nei medicinali
veterinari come definiti nella Direttiva 2001/82/CE, recepita con il D.Lvo 193/2006, che possono
essere miscelati nella forma di premiscela medicata (medicinale veterinario) autorizzata per l'uso nei
mangimi (mangimi medicati e prodotti intermedi).
Prescrizione veterinaria- La produzione di mangimi medicati in azienda a partire da premiscele
medicate autorizzate, è subordinata ad una prescrizione medico veterinaria, ed è svolta, sia a livello
di allevamento che di mangimificio, in virtù di una specifica autorizzazione ai sensi dell'art.4 del
D.Lvo 90 del 3 marzo 1993.
Altri principi medicinali veterinari (diversi dalle premiscele medicate) vengono somministrati
attraverso l'acqua di abbeverata o i mangimi liquidi negli allevamenti, a seguito di prescrizione
medico veterinaria.
E' evidente pertanto che il controllo di un corretto uso dei principi attivi farmacologici in
allevamento comprende anche il campionamento dell'acqua destinata all'abbeveramento degli
animali, che fa quindi parte integrante del presente capitolo.
Uso corretto, carry over e resistenze - Lo scopo è in generale quello di garantire un corretto uso dei
coccidiostatici e dei principi attivi nei mangimi e nell'acqua di abbeverata, con lo scopo di tutelare la
salute degli animali, la sicurezza degli alimenti di origine animale e l'ambiente. Tale scopo viene
perseguito tramite una serie di campionamenti ufficiali effettuati presso i mangimifici, gli
allevamenti e i trasportatori di mangimi, finalizzati a verificare che i mangimi contenenti
coccidiostatici o farmaci veterinari, siano prodotti, trasportati, ed utilizzati conformemente alla
normativa. Al campionamento dei mangimi viene affiancato un campionamento ufficiale dell'acqua
di abbeverata in allevamento, al fine di verificare che i principi attivi farmacologici, somministrati
tramite l’acqua, siano stati regolarmente prescritti, utilizzati in maniera propria e nel rispetto dei
relativi tempi di sospensione.
Antibiotico-resistenza- Altro obiettivo dei suddetti controlli è quello di verificare che i residui di
coccidiostatici o di principi attivi nei mangimi per specie non target, siano rispettivamente conformi
a quanto previsto dalla Direttiva 2002/32 s.m. e i., o ridotti al minimo. Pertanto, attraverso la verifica
ufficiale dei livelli di carry over, si vuole anche contribuire alla lotta contro l'antibiotico - resistenza,
limitando l'esposizione dei microorganismi a livelli sub-terapeutici di farmaci attraverso l'uso dei
mangimi. Pertanto, attraverso la verifica ufficiale dei livelli di carry over, si vuole anche contribuire
alla lotta contro l'antibiotico - resistenza, attraverso l'uso dei mangimi.
In dettaglio, i c ampionamenti inseriti nel presente programma di sorveglianza, sono mirati a:
1. determinare la quantità di additivi e principi farmacologicamente attivi ammessi e dichiarati in
etichetta (verifica del titolo); il campionamento è finalizzato a verificare che la quantità di sostanza
ritrovata all’analisi corrisponda con quanto dichiarato in etichetta e/o indicato nell’autorizzazione
dello specifico coccidiostatico/istomonostatico o nella prescrizione veterinaria, tenendo conto delle
tolleranze previste dalla normativa specifica (D.M. 16/11/93 e Reg.(CE) 767/09);
2.rilevare la presenza di farmaci e additivi non ammessi nei mangimi o nell'acqua di abbeverata;
nel programma di sorveglianza è prevista la ricerca, nei mangimi o in acqua di abbeverata, di alcune
sostanze il cui impiego in alimentazione animale è totalmente vietato o non è più consentito come
additivo. Si sottolinea che gli antibiotici non sono più ammessi come additivi per mangimi ai sensi
del Reg.(CE) 1831/2003 a partire dal 1 gennaio 2006.Pertanto, al fine di evidenziare eventuali usi
non ammessi, nel presente piano è previsto il controllo della presenza di alcune sostanze ad azione
antibiotica, presenti nel registro degli additivi fino a tale data e attualmente vietate come additivi
per mangimi:
• Flavofosfolipolo (Flavomicina) per conigli, galline ovaiole, tacchini, broilers, suinetti,
suini, vitelli e bovini da ingrasso;
• Salinomicina sodica per suinetti e suini da ingrasso;
• Avilamicina per suinetti, suini da ingrasso, broilers e tacchini;
• Monensin sodico per bovini da ingrasso;
3.rilevare la presenza di farmaci e additivi non dichiarati ed eventuali utilizzi fraudolenti e impropri
nei mangimi o nell'acqua di abbeverata; è finalizzato ad evidenziare condotte fraudolente o scorrette
nell’uso di principi attivi autorizzati nei mangimi o nell’acqua di abbeverata, ove questi non siano
stati prescritti dal medico veterinario o il lo ro impiego non sia previsto o ammesso per la
specie/categoria animale;
4.mettere in evidenza fenomeni di contaminazione crociata/carry over da principi
farmacologicamente attivi e additivi in mangimi per specie non bersaglio. Anche se il fenomeno del
carry-over negli impianti che utilizzano linee produttive ed attrezzature comuni per la produzione di
diversi mangimi, è stato riconosciuto come tecnicamente inevitabile, l'OSM deve comunque
adoperarsi per ridurre al minimo tale problematiche, adottando misure e procedure idonee a tale fine.
Le implicazioni del carry over / contaminazione crociata da farmaci/coccidiostatici nei mangimi
sono molteplici: possibile presenza di residui negli alimenti di origine animale; selezione di ceppi
batterici resistenti agli antibiotici; tossicità acuta o cronica verso specie/categorie non bersaglio (es.
ionofori per gli equini).
Controlli incrociati- Le ricerche mirate a svelare usi non consentiti o impropri dei principi attivi
farmacologici in allevamento, sia via acqua che via mangime, non possono prescindere da un
controllo incrociato con le registrazioni dei trattamenti e con le relative prescrizioni veterinarie
presenti in azienda. Il campionamento prefigurato dal Piano è uno degli strumenti di verifica che
l'Autorità competente ha per confermare la bontà delle procedure messe in atto dall'operatore e la
qualità degli impianti di produzione e di trasporto dei mangimi.
In considerazione di ciò si è deciso di dividere chiaramente i campioni legati alla ricerca di principi
attivi e coccidiostatici a livelli terapeutici da quelli destinati alla messa in evidenza di fenomeni di
contaminazione crociata.
Α) Ripartizione dei Campioni per le verifiche del tenore, dell’uso illecito o non dichiarato:
Alla Regione Campania sono stati assegnati 56 campioni riferiti a questo sottocapitolo. La
ripartizione dei per singola ASL è riportata nella tabella 2-2.
Tabella 2-2
ASL
A
L
O
F
U
G
I
N
O
N
E
A
V
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1
1
3
I campionamenti devono essere effettuati presso i mangimifici industriali e gli allevamenti
(compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia).
Le singole ASL sono tenute a ripartire i campioni ad essa attribuiti secondo la tabella 2-2, sui
mangimi composti/acqua di abbeverata/premiscele di additivi per le varie specie/categorie animali
(come indicato in tabella 3-2).
Resta inteso che possono essere effettuate ricerche su specie/categorie animali diverse da
quelle indicate nella tabella 3-2 per una sostanza attiva, qualora fosse opportuno in base alla propria
realtà locale.
Le Asl devono effettuare un terzo dei campionamenti assegnati nella tabella 2.2. su matrice
acqua di abbeverata, mirandoli su quelle tipologie di allevamento in cui la somministrazione via
acqua di principi attivi è prassi comune, ad esempio avicoli e suini. In tale ricerca non è prevista la
56
finalità di cui al punto 1, ovvero la verifica del titolo del principio attivo. Verrà pertanto richiesta al
laboratorio la ricerca di principi attivi farmacologici o coccidiostatici, in assenza di
prescrizione/registrazione del trattamento o p er cui sono in corso i tempi di sospensione o di
sostanze vietate nell’alimentazione degli animali (finalità di cui ai punti 2 e 3).
Si raccomanda alle ASL di verificare, prima di prelevare il campione, la disponibilità di metodi
di analisi accreditati su matrice acqua di abbeverata, per la ricerca che si vuole effettuare.
Per la ripartizione dei campioni vengono forniti di seguito alcuni criteri di rischio, che possono
essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro:
• impianti industriali e allevamenti che producono mangimi con additivi coccidiostatici e/o
mangimi medicati;
• pregresse non conformità o irregolarità nel triennio precedente;
• impianti di produzione con evidenti carenze nella manutenzione degli impianti di
miscelazione/stoccaggio e nelle procedure per garantire omogeneità e stabilità dei principi
attivi nei mangimi;
• impianti che producono varie formulazioni di mangime, per più specie animali;
• allevamenti intensivi con grande numero di capi;
• allevamenti che allevano più specie animali o animali in diverse fasi di produzione;
• allevamenti con evidente utilizzo di farmaci veterinari anche via acqua e di mangimi
medicati;
Tabella 3-2: campioni ripartiti in maniera orientativa per molecole, classi di principi
farmacologicamente attivi e coccidiostatici e per specie animale di destinazione del mangime.
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B
o
o
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X
X
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Cloramfenicolo
X X
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X
X
X
Colistina
X X
X
CORTISONICI
X
X
X
X
Decochinato
X
X
X
X
X
Diclazuril
X
X X
FANS
Flavofosfolipol
X X X
X
X
X
X
(Flavomicina)
X X
X X X
X
X
X
X
X
IONOFORI
X
X X
X
Ivermectina
X X X X
X
X
X
X
X
X
MACROLIDI
X
X
X
X
X
Metilclopindolo
Nicarbazina +
Robenidina*
X
Nifursol
NITROFURANICI X X X X X
NITROIMIDAZOL
ICI
X
X
PENICILLINE
X X X X X
SULFAMIDICI
X X
X X
TETRACICLINE
X X X X
Virginiamicina
X
Tiamulina
X X
Zincobacitracina
ionofori vengono indicati in maiuscolo.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nella tabella le classi di principi farmacologica mente attivi e degli additivi coccidiostatici ionofori
vengono indicati in maiuscolo.
Poiché nelle tabelle di ripartizione dei campioni alcune delle molecole sono riportate per
classi si riportano di seguito le corrispondenze tra la classe e le specifiche molecole di riferimento.
CLASSI DI PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI e di COCCIDIOSTATICI
IONOFORI
MACROLIDI BETA AGONISTI CHINOLONICI CORTISONICI FANS
IONOFORI
Acido
Ac.
Lasalocid
Eritromicina
Clembuterolo
Nalidissico
Betametasone Acetilsalicilico sodico
Monensin
Spiramicina
Salbutamolo
Acido Ossolinico Desametasone Paracetamolo
sodico
Tilmicosina
Ciprofloxacin
Flumetasone
Narasina
Tilosina
Danofloxacin
Salinomicina
Maduramicina
Difloxacin
ammonio alfa
Enrofloxacin
Flumequina
Norfloxacin
NITROFURA NITROIMIDAZO
TETRACICLI
NI
LICI
PENICILLINE SULFAMIDICI NE
Sulfachinossalin
Furaltadone
Dimetridazolo
Ampicillina
a
Clortetraciclina
Furazolidone
Ronidazolo
Amoxicillina
Sulfadiazina
Doxiciclina
Nitrofurantoina
Sulfadimetossina Ossitetraciclina
Nitrofurazone
Sulfamerazina Tetraciclina
Sulfametazina
Sulfamonometos
sina
Sulfatiazolo
Β) Ripartizione dei Campioni per le verifiche della contaminazione crociata/carry over
Il presente programma riguarda esclusivamente gli antibiotici e i coccidiostatici autorizzati e
utilizzati nei mangimi nell’allevamento zootecnico. I campioni assegnati alla regione Campania
sono 39 come da tabella 4-2.
Per quanto riguarda i luoghi di campionamento, vanno privilegiati gli impianti di produzione di
mangimi (industriali e per autoconsumo) e i mezzi di trasporto di mangimi sfusi.
Per la ripartizione dei campioni vengono forniti di seguito alcuni criteri di rischio, che possono
essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro:
• pregresse non conformità o irregolarità nel triennio precedente;
• carenze nel programma di manutenzione/procedure di pulizia degli impianti/mezzi di
trasporto;
• carenze nelle procedure per la gestione delle contaminazioni crociate (es.flushing,
sequenze di produzione, etc..)
• impianti che alle verifiche interne hanno dimostrato alti tassi di carry over,
• carenze nei sistemi di contenimento delle polveri negli impianti di produzione;
• impianti che producono varie formulazioni di mangime, per più specie animali;
• impianti che producono mangimi con additivi coccidiostatici e/o mangimi medicati sia
mangimi che non li contengono;
• allevamenti intensivi con grande numero di capi;
• allevamenti che allevano più specie animali o animali in diverse fasi di produzione;
• allevamenti con evidente utilizzo di farmaci veterinari e di mangimi medicati;
• utilizzo di melasso, grassi e oli come materie prime per mangimi.
Il campionamento deve essere effettuato in maniera prioritaria su lotti di mangimi finiti che non
contengono coccidiostatici o principi attivi farmacologici prodotti o t rasportati subito dopo un
mangime medicato o additivato con coccidiostatici. La ricerca è mirata verso le sostanze aggiunte al
mangime medicato/con coccidiostatici prodotto in precedenza Al fine della sicurezza degli alimenti
di origine animale, tale attività è particolarmente significativa se effettuata su mangimi destinati ad
animali in fase produttiva.
Al laboratorio ufficiale viene richiesta la ricerca a livelli di carry over delle sostanze che, in base alle
registrazioni di produzione e trasporto, sono state incorporate nel lotto di mangime
prodotto/trasportato in precedenza.
Inoltre, al fine di ottenere informazioni sui livelli di carry over della realtà nazionale, la quantità di
sostanza attiva eventualmente rilevata all’analisi, deve essere espressa anche come percentuale
rispetto alla quantità aggiunta in fase di produzione del mangime medicato/con coccidiostatici,
pertanto tale informazione deve essere riportata dal personale che esegue il prelievo sul verbale di
campionamento e trasmessa all’IZS.
Tab: 4.2 sorveglianza – sostanze farmacologiche - carry-over
denominazione
nr campioni
ASL
AVELLINO
3
BENEVENTO
2
CASERTA
6
NAPOLI 1
2
CENTRO
NAPOLI 2
2
NORD
NAPOLI 3 SUD
6
SALERNO
18
TOTALE
39
REGIONALE
Istruzioni operative per questo piano di sorveglianza:
1. Campionamento: Il campione di mangime è di tipo ufficiale e deve essere composto da
almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuno. In caso di sospetto di trattamento illecito o
fraudolento, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle
attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi,
betoniere, mangiatoia) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di mangime.
Si ricorda che il campionamento per la ricerca di sostanze a livelli di carry
over/contaminazione crociata segue le modalità delle sostanze distribuite in maniera NON uniforme
nei mangimi.
Il campionamento dell’acqua, anch’esso ufficiale, segue le modalità sinora adottate per il
PNR. L’acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai
dispositivi messi a disposizione dell’animale. Le quantità minime da prelevare devono essere tali da
permettere la formazione di 4 CF da 500 ml.
La ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie nel medesimo campione, definita
anche screening multifarmaco può essere valutata esclusivamente dalla Regione, sentito il
laboratorio dell’I.Z.S..
Matrici da campionare: nella scelta delle matrici devono essere privilegiati i seguenti tipi di
mangime:
Ricerche di cui ai punti 1, 2, 3 della parte introduttiva:
•
•
•
•
•
•
mangimi medicati e prodotti intermedi;
mangimi con coccidiostatici;
altri mangimi composti;
mangimi composti importati.
acqua di abbeverata (esclusivamente per le ricerche di cui ai punti 2 e 3),
premiscele di additivi.
Ricerche di cui al punto 4 carry over della parte introduttiva:
•
mangimi finiti prodotti/trasportati successivamente alla produzione/trasporto di un mangime
medicato o con coccidiostatico (privilegiare se presenti quelli destinati ad animali in
produzione).
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del campionamento previsto dal presente programma.
Finalità
1 Verifica del
titolo
Luogo di prelievo
Impianto di produzione
per il commercio o per
autoconsumo
2 uso vietato
allevamento
3 uso
fraudolento/
improprio
allevamento
Matrice
Mangime medicato/con
coccidiostatici/premiscela di
additivi in cui
l’etichetta/registro di
produzione riporta la
sostanza da ricercare
Mangime o acqua di
abbeverata
Mangime o acqua di
abbeverata
Ricerca
Sostanza riportata in
etichetta/registro di
produzione
Sostanze vietate
Sostanze autorizzate non
prescritte/autorizzate per la
specie o categoria o
prescritte/autorizzate, per
le quali siano in corso i
4 carry over
Impianto di produzione
per il commercio o per
autoconsumo e mezzi di
trasporto di mangimi
sfusi
Mangime “bianco”
prodotto/trasportato dopo un
mangime medicato o con
coccidiostatici
tempi di sospensione
Sostanze aggiunte al
mangime medicato/con
coccidiostatici
prodotto/trasportato in
precedenza
2. Modulistica:
 Verbale di campionamento ( allegato 1 Pnaa 2015-2017 ) ;
 VOPE;
 Check list ispezione Pnaa ( allegato 4 pnaa 2015-2017 attività da 1 ad 8);
 Eventuale check list per la farmacosorveglianza se il campione è stato
effettuato in allevamento;
 Modello 5;
3. Inserimento n GISA:
 PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE –
Sottopiano: TAB. 2.2 (SORV. SOSTANZE FARMACOLOGICHE)
oppure sottopiano TAB. 4.2 (SOSTANZE FARMACOLOGICHE-CARRY
OVER)
PIANO DI MONITORAGGIO FARMACOSORVEGLIANZA (se il campione è stato effettuato in
allevamento) con inserimento dell’opportuno sottopiano .
Indice
Capitolo 3
Piano di controllo sulla presenza di Diossine, PCB diossina-simili,
PCB non diossina-simili
Come è noto, il termine diossine indica un gruppo di sostanze costituito da 75 congeneri
della policlorodibenzo-p-diossina (PCDD) e da 135 congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF),
di cui 17 pa rticolarmente rilevanti sul piano tossicologico. Trattasi di sostanze particolarmente
stabili alla degradazione chimica e microbiologica e, quindi, altamente persistenti nell’ambiente.
I PCB sono un ul teriore gruppo di sostanze che comprende 209 c ongeneri. Trattasi di
sostanze appositamente sintetizzate per le specifiche proprietà chimico-fisiche (es. stabilità chimica,
bassa conduttività del calore).
In base alle proprietà tossicologiche affini o meno alle diossine, i PCB si distinguono in PCB
diossina-simili (DL-PCB), che presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine,
e PCB non diossina-simili (NDL-PCB) che presentano un profilo tossicologico diverso.
I PCDD/F e i DL-PCB hanno differenti livelli di tossicità e pertanto, per poter sommare la
tossicità dei diversi congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF).
I risultati analitici relativi ai 17 congeneri dei PCDD/F e ai 12 congeneri dei DL-PCB sono
espressi nei termini di una unità quantificabile: concentrazione di tossicità equivalente di 2,3,7,8tetraclorodibenzo-p-diossina (TEQ).
I fattori di tossicità attualmente utilizzati sono stati stabiliti dalla World Health Organization
nel 2005 (WHO-TEF 2005) e sono stati introdotti con il Regolamento UE n.277/2012 di modifica
degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE.
Per quanto riguarda, invece, i NDL-PCB sono presi in considerazione i sei congeneri
“indicatori”: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180. La scelta dei congeneri è
ricaduta su tali sei, che rappresentano il 50% del totale dei NDL-PCB negli alimenti, per la
semplicità di quantificazione rispetto agli altri, in quanto caratterizzati da diversi gradi di
clorurazione e la relativa somma è rappresentativa della distribuzione dei PCB nelle diverse matrici.
Le modifiche della succitata direttiva con maggior impatto per ciò che concerne diossine e
PCB, sono state apportate dal Regolamento UE n.574/2011 e dal Regolamento UE n.277/2012.
Il Regolamento (UE) N. 574/2011, di modifica della direttiva 2002/32/CE, ha revisionato
tale direttiva negli allegati definendo una sezione specifica per le “diossine e PCB” nell’allegato I, e
specificando sottocapitoli per le diverse materie prime, ma non apportando modifiche ai contenuti
massimi per i P CDD/F e per la somma di PCDD/F e DL-PCB nei mangimi. Allo stesso modo ha
introdotto le soglie d’intervento (o i livelli di azione) per i PCDD/F e per i DL-PCB nei mangimi,
nell’allegato II, come gli specifici sottocapitoli di cui sopra.
Con il Regolamento UE n. 277/2012 sono stati definiti i limiti massimi per le diossine e la
somma diossine/DL-PCB, come pure i livelli d’azione per le diossine e DL-PCB, in funzione dei
TEF 2005, e sono stati introdotti livelli massimi per NDL-PCB.
Vie di contaminazione dei mangimi da diossine e PCB
L’interessamento alle possibili vie di contaminazioni dei mangimi è stato piuttosto recente,
infatti solo con la direttiva 1999/29/CE sono stati introdotti limiti per il contenuto di diossine e nello
specifico per il pastazzo d’agrumi.
Il Comitato Scientifico per l’Alimentazione Animale (SCAN) in data 16 novembre 2000 ha
individuato nelle farine di pesce e nell’olio di pesce le materie prime costituenti dei mangimi più
contaminati dalle sostanze in esame, seguite dai grassi animali. I foraggi presentano un’ampia
gamma di contaminazione a seconda dell’origine geografica, in base al grado di contaminazione del
terreno e dell’esposizione a fonti di inquinamento atmosferico.
Nell’anno 2003, c on la rACRomandazione 2003/91/CE, era stato istituito un pr ogramma
coordinato d’ispezione nel settore dell’alimentazione animale volto a controllare la contaminazione
da diossine per sottoprodotti di origine industriale sottoposti a processi di trasformazione e destinati
all’alimentazione animale. Nell’allegato II di tale rACRomandazione venivano individuati alcuni
punti critici come possibile fonte di contaminazione.
Sono recenti le notifiche RASSF dell’Irlanda e della Germania per le quali sono state identificate fra
le cause di contaminazione da diossina, rispettivamente, il contatto diretto ai fumi della combustione
e l’utilizzo di acidi grassi per scopi tecnici nell’alimentazione animale.
Le suddette permangono tuttora fra alcune delle cause note di contaminazione da diossine e PCB.
In generale le possibili cause di contaminazione sono state già evidenziate nelle note ministeriali n.
prot. 17029 del 19/09/2012 e 24036 del 16/12/2013 e nel precedente PRAA 2012-2014, capitolo 3.
Oltre alle contaminazioni riconducibili ai processi di lavorazione, un aspetto critico è
rappresentato dall’esposizione di materie prime per mangimi a fonti di emissione di diossine e PCB.
Tali fonti sono rappresentate da impianti industriali i cui cicli di lavorazione possono
rilasciare PCDD/F e P CB nell’ambiente (ad es. ACRiaierie, inceneritori, cementifici, industrie di
lavorazione dei metalli, ecc.).
Quindi la distribuzione di tale contaminante è ubiquitaria e condiziona la contaminazione di
fondo.
In aggiunta ai livelli di contaminazione di fondo, sono possibili, come già detto fenomeni
ACRidentali di inquinamento.
Figura 1. Diagramma di flusso della lavorazione dei sottoprodotti dell’industria agro-alimentare
impiegati nell’industria mangimistica
Programma di Monitoraggio
La numerosità campionaria per matrice è s tata calcolata in base al numero minimo di
campioni previsti dalla raccomandazione 2004/704/CE e tenendo conto delle capacità operative dei
laboratori degli II.ZZ.SS.
Il programma regionale prevede che siano annualmente esaminati 7 c ampioni di diverse
tipologie di mangimi (additivi, premiscele di additivi, materie prime per mangimi, mangimi
complementari, mangimi completi) prelevati presso gli stabilimenti di OSM (produttori,
commercianti/distributori, allevatori, trasportatori, importatori)come riportato nella successiva
Tabella 3-1.
L’obiettivo del piano di monitoraggio consiste nella verifica, in generale, della conformità
per diverse tipologie di mangimi, alcuni dei quali non contemplati nel precedente piano triennale, al
fine di evidenziare specifici fattori di rischio e quindi adottare appositi programmi di sorveglianza di
mangimi e/o OSM..
Ripartizione dei campioni
I campioni assegnati devono essere distribuiti fra tutte le tipologie di OSM che insistono
sullo specifico territorio. La scelta dello specifico stabilimento, presso cui effettuare il
campionamento, deve avvenire in modo casuale.
I mangimi soggetti al monitoraggio di cui al Regolamento UE n.225/2012 devono essere campionati
presso gli allevatori, i commercianti/distributori, gli importatori, i trasportatori ossia presso quegli
stabilimenti non obbligati al monitoraggio per diossine e PCB.
I mangimi ricadenti nell’ambito d’applicazione del Regolamento UE n.225/2012 possono essere
campionati presso i produttori di cui al medesimo Regolamento.
Laddove risultino mancanti la/le tipologia/tipologie di mangimi da campionare, assegnata/e alla
ASL, i mangimi da campionare sono scelti casualmente fra quelli presenti nella tabella 3-1.
Nel caso in cui sul territorio della ASL non s ono prodotti/commercializzati/utilizzati i mangimi di
cui nella tabella 3-1, possono essere campionati mangimi completi e/o complementari contenenti
materie prime/additivi di origine vegetale/animale/minerale (di cui nella tabella 3-1).
Campionamento
In relazione alle considerazioni di cui sopra i campioni devono essere prelevati presso gli
stabilimenti:
 di produttori,
 di allevatori,
 di commercianti/distributori,
 di importatori,
 di trasportatori.
Per quanto riguarda i foraggi (fieni, insilati, “unifeed”) si raccomanda di prelevare i campioni
in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie
di lavorazione dei metalli).
Regione Campania
PRAA 2015/2017
Tabella 3-1. Ripartizione dei campioni di mangimi per il monitoraggio per ASL
Totale ASL
MANGIME COMPOSTO
DENOMINAZIONE_ASL
BOVINI
AVICOLI
PESCI
Materie PRIME DI O.V.
SUINI
CEREALI
FORAGGI
ASL AVELLINO
A.S.L. BENEVENTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE CASERTA
SEMI OLEOSI/
LEGUMINOSI
1
1
1
1
1
1
A.S.L. 1 NAPOLI CENTRO
0
ASL NAPOLI 2 NORD
ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109
E R110)
0
A.S.L. SALERNO
TOTALE
1
1
1
2
1
2
7
65
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuna.
Programma di Sorveglianza
Il controllo della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB assume carattere prioritario nei
prodotti/sottoprodotti utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi, rivolgendo
un’attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante determinate
fasi del processo produttivo.
Le materie prime maggiormente “a rischio” sono state individuate attraverso l’analisi delle
allerta comunitarie registrate nel periodo gennaio 2011 – settembre 2014. La numerosità
campionaria per matrice è stata calcolata considerando la frequenza di non conformità registrate a
livello europeo.
Per quanto sopra esposto si è s tabilito che siano esaminate v arie materie prime per
mangimi, in particolare additivi, materie prime di origine vegetale, oli di origine vegetale e loro
sottoprodotti, oli e farine di pesce, grassi animali e foraggi, così come riportato nella Tabella 3-2.
Per i foraggi (fieni, insilati, “unifeed”) si raccomanda di effettuare i prelievi in prossimità di
potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione
dei metalli) e, per quanto riguarda gli additivi, di prelevare quelli di origine minerale (in particolare
solfati, carbonati e ossidi).
Ripartizione dei campioni
Per l’attività di sorveglianza relativa al triennio 2015-2017, il numero totale di campioni da
prelevare annualmente è pari a 6, distribuiti come riportato nella tabella 3-2.
Tabella 3-2 Ripartizione
dei campioni , per la sorveglianza, per ASL.
T
O
T
PROGRAMMAZIONE DIOSSINE SORVEGLIANZA
ASL
OLIO/FARINA
DI PESCE
OLI ORGIGINE
VEGETALE E LORO
SOTTOPRODOTTI
ASL AVELLINO
ASL BENEVENTO
Materie prime
di origine
vegetale
1
ADDITIVI
1
1
1
ASL CASERTA
ASL 1 NAPOLI
CENTRO
ASL NAPOLI 2 NORD
ASL NAPOLI 3 SUD (EX
R109 E R110)
ASL SALERNO
TOTALE
FORAGGI
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel
“Diossine-PCB Sorveglianza 2015-17”, allegata del PRAA.
2
1
6
Campionamento dei mangimi
I campioni devono essere prelevati presso:
• produttori;
• allevatori;
• commercianti/distributori;
• importatori;
• trasportatori.
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuna.
Campionamento
I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e PCB, devono essere prelevati
secondo le disposizioni del Regolamento UE n.691/2013 e relativa nota esplicativa del Regione.
Per ogni campione verrà effettuata sia la ricerca di Diossine che di PCB.
I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui
sono stati prelevati. La massa o il volume del campione finale, destinato all’analisi, non può essere
inferiore ai seguenti quantitativi: 500 g per gli alimenti solidi, 500 ml p er gli alimenti liquidi o
semiliquidi.
Si sottolinea che è n ecessario formare un ulteriore CF qualora l’IZS territorialmente
competente non sia in grado di eseguire l’analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB; in questo caso, il CF
supplementare sarà trasmesso dall’IZS territorialmente competente all’IZS incaricato di effettuare
l’analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB, rispettando la ripartizione dei campioni indicata in Tabella 3-3.
Metodi di analisi
La preparazione dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e
PCB nei mangimi, incluse le modalità di espressione dei risultati, devono essere conformi a quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 709/2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 152/2009 per
quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili.
Le determinazioni analitiche devono essere effettuate attraverso metodi di conferma1, basati
sulla:
• gas cromatografia - spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) per l’analisi dei
PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB;
• gas cromatografia-spettrometria di massa a bassa risoluzione (GC-LRMS), gas
cromatografia-spettrometria di massa/spettrometria di massa (GC-MS/MS), gas
cromatografia con rivelatore a c attura di elettroni ( GC-ECD) o m etodi equivalenti per
l’analisi dei NDL-PCB.
I 13 CF destinati alla ricerca di PCDD/F e DL-PCB sono trasmessi dall'Istituto Zooprofilattico per il
Mezzogiorno di Portici (NA) a ll' IZS della Sardegna incaricato di effettuare le analisi per i
campioni prelevati in Campania
67
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare
La partita è conforme quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo
previsto, tenuto conto dell’incertezza di misura.
La partita è non conforme quando il risultato analitico2, confermato da una doppia analisi3
supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell’incertezza di misura. La
media delle due determinazioni, tenendo conto dell'incertezza di misura, è utilizzata per il controllo
di conformità.
Nel caso di superamento di una soglia d’intervento (livello di azione)4 confermato da una doppia
analisi e t enendo conto dell’incertezza di misura, la partita è giudicata conforme ma occorre
procedere all’identificazione delle fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro
riduzione o eliminazione.
Raccolta Dati
Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione del verbale di prelevamento
(Allegato 1/1a) in quanto per questo programma di controllo è necessario acquisire informazioni
maggiori sui campioni prelevati, rispetto agli altri, come ad esempio sul paese di origine e sul
trattamento subito dal mangime, al fine di raccogliere dati atti a soddisfare le richieste specifiche da
parte degli organismi interazionali circa i campioni ed i controlli analitici effettuati sui mangimi.
I dati relativi ai controlli per la ricerca delle Diossine e PCB, sono trasmessi semestralmente
dalle AASSLL e dall'ORSA alla Regione Campania con le modalità previste al capitolo
“rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale).
2 Il risultato analitico deve essere calcolato in modalità “upper bound”, ipotizzando che tutti i valori dei congeneri inferiori al limite
di quantificazione siano pari al limite stesso.
3
La doppia analisi è n ecessaria per escludere la possibilità di una contaminazione crociata interna al laboratorio o di scambio
accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nell’ambito di un incidente di contaminazione da diossina, è possibile omettere la
conferma mediante doppia analisi se i campioni selezionati per l'analisi possono essere associati, grazie alla trACRiabilità, a tale
incidente, e il livello riscontrato sia notevolmente superiore al livello massimo.
4 Il superamento del livello di azione deve essere confermato da una doppia analisi, con le stesse modalità previste in caso di
superamento del livello massimo.
indice
69
Capitolo 4
Piano di Controllo della contaminazione da Micotossine
La contaminazione da micotossine nei mangimi richiede una particolare attenzione, dati gli
sviluppi legislativi in materia di sostanze contaminanti nell'alimentazione
Attualmente, solo per l’aflatossina B1 e l’ocratossina A sono stati fissati limiti massimi di
tollerabilità, con il D.Lvo 149 de l 10 m aggio 2004, che ha recepito la Direttiva CE/32/2002 per
l’aflatossina B1 ed il DM 15 maggio 2006 del Regione Campania che ha stabilito i limiti massimi di
ACRettabilità per l’ocratossina A in alcune materie prime per mangimi e nei mangimi completi e
complementari per suini e pollame.
Nel caso dell’aflatossina B1 deve essere posta particolare attenzione al mangime composto
destinato al bestiame da latte, (pecore, bufale, capre), diverso dai bovini da latte.
La Raccomandazione 2006/576/CE del 17 agosto 2006 r elativa alla presenza di
deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati
all’alimentazione degli animali, consiglia agli Stati Membri di potenziare il controllo della presenza
di tali contaminanti nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all’alimentazione degli
animali e nei mangimi composti, trasmettendo regolarmente alla Commissione i r isultati analitici
ottenuti, per inserirli in una banca dati. Fornisce inoltre per i s uddetti contaminanti i v alori di
riferimento riportati nella tabella a-4 del presente capitolo.
La raccomandazione 2013/165/CE relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e
nei prodotti a base di cereali raccomanda agli Stati Membri di svolgere un’attività di monitoraggio
della presenza delle citate tossine nei cereali e nei prodotti a base di cereali (riso escluso) con la
partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti. Tali indagini devono
essere volte ad individuare i fattori che determinano tenori superiori ai livelli indicati e stabilire le
misure da adottare per evitare o ridurre in futuro la loro presenza. I Livelli indicati sono riportati
nella tabella a-4.
Tabella a-4 Valori di riferimento Micotossine
Micotossina
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali
Materie prime per mangimi
Aflatossina B1
Valore di riferimento
in mg/kg (ppm) di
mangime al tasso di
umidità del 12%
0,02
Mangimi complementari e completi,
ad eccezione di:
0,01
- mangimi composti per bovini e vitelli, ovini da latte e
agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame
giovane
0.005
- altri mangimi composti per bovini, ovini, caprini,
suini e pollame
0.02
Fonte
normativa
Direttiva
2002/32
Deossinivalenolo
(DON)
Materie prime per mangimi
Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i
sottoprodotti del granoturco
Sottoprodotti del granoturco
8
12
Mangimi complementari e completi, ad eccezione di:
- mangimi complementari e completi per suini
- mangimi complementari e completi per vitelli (< 4
mesi), agnelli e capretti
Materie prime per mangimi
Zearalenone
(ZEA)
- Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i
sottoprodotti del granoturco
Sottoprodotti del granoturco
Mangimi complementari e completi
- per suini e scrofette (giovani scrofe)
- per scrofe e suini da ingrasso
- per vitelli, bovini da latte, ovini,(inclusi
agnelli) e caprini (inclusi capretti)
Materie prime per mangimi
Ocratossina A
(OTA)
Fumonisine
B1+B2
5
0,9
2
2
3
0,1
0,25
0,5
- Cereali e prodotti a base di cereali
0,25
Mangimi complementari e completi
- per suini
- per pollame
0,05
0,1
Materie prime per mangimi
- Granoturco e prodotti derivati
Mangimi complementari e completi per
suini, equini (Equidi), conigli e
animali da compagnia
pesci
pollame, vitelli (<4 mesi),
agnelli e capretti
ruminanti adulti (> 4 mesi) e
visoni
RACRom.
(CE)
2006/576/CE
RACRom.
(CE)
2006/576/CE
RACRom.
(CE)
2006/576/CE
DM 15 maggio
2006
60
5
10
20
50
RACRom.
(CE)
2006/576/CE
La presenza nel mais di aflatossine e fumonisine soprattutto nelle produzioni del Nord Italia,
ha reso necessario disporre di controlli (piani di autocontrollo e controlli ufficiali) che oltre ad
essere quantitativamente rappresentativi fossero anche caratterizzati da elevati standard di qualità
allo scopo di fornire un’ indicazione attendibile sullo stato di prevalenza di alcune micotossine in
diverse aree geografiche del Paese.
Per quanto invece riguarda il controllo della presenza di T-2 ed HT-2, si mantiene un piano
di monitoraggio da effettuarsi nell’ambito dei programmi di controllo, per stabilire lo stato di
contaminazione di queste tossine prevalentemente in avena e frumento. Non essendo allo stato
attuale delle acquisizioni ancora disponibile uno strumento diagnostico affidabile in termini di
ripetibilità, riproducibilità, ed accuratezza, a p arte un metodo in GC-MS di cui però non si può
garantire la disponibilità strumentale in tutti i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, si
suggerisce di effettuare le analisi impiegando una metodica in ELISA avendo cura di utilizzare kit
diagnostici commercializzati da ditte in grado di assicurare le migliori performances in seguito ad
71
una esperienza consolidata nel tempo. Per le analisi si devono usare metodi accreditati (sia per lo
screening sia per la conferma).
Al fine di razionalizzare le risorse economiche e umane, nonché di semplificare i carichi di
lavoro, può essere utilizzato in alternativa ai metodi per l’analisi di singole micotossine, anche il
metodo multi-micotossina, fornito dall’LNR su richiesta, per la determinazione della aflatossina
B1+ocratossina+zearalenone+fumonisina, DON.
Nel caso di impossibilità ad effettuare le analisi multi mic otossina, il la boratorio decide
quali analisi ed eventuali accorpamenti effettuare, concordandoli con la la Regione Campania.
Per ciascun campione si dovranno effettuare le seguenti ricerche:
• Mais e prodotti derivati: aflatossine, ocratossina, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine;
• Grano: aflatossine, ocratossina, deossinivalenolo, tossine T2 e HT2;
• Avena: Tossine T2 e HT2.
Allo scopo di aggiornare lo stato conoscitivo della dotazione strumentale e diagnostica dei
laboratori coinvolti nelle attività di controllo, devono essere fornite all’LNR le opportune
informazioni, da inserire in un apposito database.
Sulla base di considerazioni legate alla valutazione del rischio ed alle non c onformità
riscontrate, si richiama l’attenzione sul fatto che le materie prime (mangimi semplici) costituiscono
un fattore di rischio senz’altro più critico rispetto ai mangimi complementari e completi.
Infine, tra i m angimi semplici, il mais, le arachidi ed i s emi di cotone sono da ritenersi le
matrici sulle quali esercitare il ma ggiore controllo quali/quantitativo. In esse, infatti, il r ischio
derivante dalla presenza di aflatossine, fumonisine, deossinivalenolo ed ocratossina è
significativamente più alto rispetto agli altri mangimi.
Campionamento
I campioni prelevati per la ricerca di micotossine devono essere rappresentativi della partita
campionata.
Le modalità di prelievo sono quelle descritte nelle “Linee guida per il campionamento ai fini
del controllo ufficiale dei mangimi”, allegate al presente piano.
I metodi multimicotossina per HPLC possono essere richiesti all’Istituto Superiore di Sanità
in qualità di LNR micotossine.
I campioni vengono prelevati secondo le modalità ufficiali, in considerazione del fatto che la
normativa vigente prevede dei limiti massimi di contaminazione nei mangimi per l’aflatossina B1 e
l’ocratossina A. La ricerca delle tossine T-2 e HT-2 viene esercitata unicamente a s copo di
monitoraggio.
L’ analisi per micotossine va eseguita:
• Quando l’alimento somministrato è carico di muffe e/o l’alimento ammuffito rappresenta
una parte significativa della razione;
• Quando si osservano dei sostanziali cambiamenti nelle produzioni e nello stato di salute di
un’ampia percentuale di animali;
• Quando si osserva un declino delle performances produttive e della salute degli animali che
non trovano spiegazione se non in segni tipici degli effetti delle micotossine;
• Quando le condizioni climatiche sono ottimali per lo sviluppo di muffe.
Per eseguire un test per micotossine (opzioni) è opportuno:
• Prelevare un campione di ingredienti singoli sospettati di contaminazione;
• Campionare razioni concentrate;
• Prelevare un campione dalla razione in toto mescolata, oppure cereali e foraggi
separati quando la somministrazione della razione avviene con metodiche tradizionali.
Campionamento e analisi per micotossine, osservazioni
• Le micotossine sono spesso presenti in quantità molto piccole -ppb;
• Il contenuto di micotossina non è correlato alla quantità e qualità della muffa presente;
• Le micotossine non s ono necessariamente distribuite in modo uniforme nell’alimento
contaminato e vi possono essere delle contaminazioni di parcelle isolate;
• Alcune micotossine possono svilupparsi in caso di lento trasferimento del campione dal
luogo del prelievo al laboratorio;
• Alcune micotossine continuano ad essere prodotte nello stoccaggio, in modo particolare in
condizioni non ottimali di umidità e temperatura;
• Alimenti umidi e secchi devono essere campionati seguendo accorgimenti diversi, atteso che
le m odalità di prelievo sono quelle descritte nel Regolamento 152/2009, o i n alternativa ,
limitatamente ai cereali, al Regolamento CE/401/2006;
• Alimenti secchi: umidità < = 12% es. semi secchi, fieno secco. I campioni vanno prelevati
sul flusso di materiale di scarico, oppure con sonda in profondità da un contenitore. In
questo secondo caso prelevare campioni a random anche dai lati del contenitore o dalla cima
dello stoccaggio, dove tendono a formarsi più facilmente le muffe. I campioni vanno
conservati in un sacchetto di carta a doppio strato o in un sacchetto di cotone e in un posto
freddo e asciutto (non usare sacchetti di plastica con campioni secchi).
• Alimenti umidi: umidità > o = al 15% es. silo-mais, polpe soppressate, silo-erba, semi con
alto tenore di umidità. I campioni di mangimi umidi da congelare, vanno posti in sacchetti
resistenti di plastica e sigillati in modo da far uscire la maggiore quantità di aria possibile, e
conservati in freezer. Per trasportare i campioni di alimento umido congelati, usare una
borsa termica.
• Alimenti intermedi (area grigia): umidità compresa tra il 1 2 ed il 1 5%: in caso di dubbio
vanno considerati umidi.
Programma di Monitoraggio
Il Piano di monitoraggio dovrà necessariamente avvalersi di un c ampionamento
statisticamente rappresentativo distribuito in modo uniforme e casuale conseguente alla necessità di
rivelare possibili fonti di rischio emergenti o ri-emergenti in siti specifici, come per esempio le
aziende agricole e zootecniche produttrici di materie prime, o nei mangimi destinati agli animali da
latte, in quanto soggetti a maggior rischio. Tra le materie prime il mais è il cereale che costituisce il
fattore di rischio prioritario, anche in considerazione della possibilità di una presenza
contemporanea di più micotossine.
Dal piano di monitoraggio nasce la mappatura del rischio sul territorio, immediatamente
utilizzabile nel caso in cui la contaminazione dovesse estendersi anche ai prodotti di origine
animale.
Vanno effettuati controlli casuali nelle aziende produttrici di materie prime e di mangimi
destinati agli animali da latte, per monitorare eventuali condizioni di allarme derivanti da
esposizione degli animali a concentrazioni di micotossine quali Aflatossine, Ocratossina A,
Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine T-2 ed HT-2, a livelli tali da costituire fonti di rischio
per gli animali stessi e per l’uomo nel caso di trasferimento delle tossine agli alimenti di origine
animale.
Gli obiettivi del piano di monitoraggio sono :
73
1.
2.
3.
4.
5.
verifica dello stato di contaminazione da micotossine non normate su materie prime,
finalizzata ad evidenziare prevalenze riferibili a specifiche produzioni in territiti più a
rischio;
pianificazione di un campionamento con distribuzione quantitativa uniforme su tutte le
regioni (36 campioni per le Regioni, 18 pe r P.A.) per consentire l’evidenziazione di
eterogeneità regionali del rischio di contaminazione. I risultati ottenuti per quanto
riguarda Aflatossina B1, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine,
hanno un’immediata valenza regionale
raccogliere informazioni su potenziali effetti tossici derivanti dall’azione sinergica di più
micotossine nello stesso campione;
effettuazione di analisi su campioni di avena e grano per la ricerca e determinazione
delle tossine T2 e HT2 tramite l’utilizzazione di un metodo di screening quantitativo
basato sulla tecnica dell’ELISA. La valutazione dei risultati è finalizzata ad ottenere una
stima precisa dei livelli di contaminazione propri dell’intera nazione.
effettuazione di controlli su mangimi destinati agli animali da compagnia (cani e gatti)
per la ricerca e determinazione di aflatossina B1 ed Ocratossina A. La valutazione dei
risultati è finalizzata ad ottenere una stima precisa dei livelli di contaminazione propri
dell’intera nazione.
Ripartizione dei campioni
Nel programma di monitoraggio dev’essere garantita la rappresentatività su base territoriale,
tenendo conto della scelta casuale delle aziende, con particolare riguardo a quelle in cui le matrici
da ricercare rappresentano una realtà produttiva altamente significativa in termini quantitativi.
Il criterio da utilizzare è quello di effettuare un campionamento casuale a r andom,
finalizzato alla valutazione della situazione epidemiologica.
Tali campionamenti vanno effettuati presso:
• aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte;
• aziende agricole e zootecniche;
• distributori e produttori di mangimi per animali da compagnia.
Il numero dei campioni e le relative ripartizioni per Regione/P.A. è descritto in Tabella 1-4.
Tabella 1-4 Ripartizione dei campioni di Monitoraggio per Regione
ASL
ASL AVELLINO
ASL BENEVENTO
ASL CASERTA
ASL 1 NAPOLI CENTRO
ASL NAPOLI 2 NORD
ASL NAPOLI 3 SUD
ASL SALERNO
AFLATOSSINA B1,
OCRATOSSINA A,
ZEARALENONE,
DEOSSINIVALENOLO e
FUMOSINE
AFLATOSSINA B1
OCRATOSSINA A
TOSSINE T-2 e HT-2
MANGIMI PER ANIMALI
DA REDDITO
MANGIMI SECCHI PER
ANIMALI DA COMPAGNIA
AVENA, GRANO E
MANGIMI CHE LI
CONTENGONO
7
8
8
0
1
0
0
0
2
0
1
1
1
1
1
8
9
9
3
2
2
10
0
0
1
1
3
Totale
11
TOTALE
36
2
7
45
I dati relativi ai controlli , sono trasmessi semestralmente dalle AASSLL e dall'ORSA alla
Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano
(parte generale)..
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di matrici:
• materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali e loro prodotti e
sottoprodotti, farine di arachidi, girasole, semi di cotone, soia);
• mangimi destinati al bestiame da latte;
• mangimi composti o completi;
• mangimi secchi per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di aflatossine
B1 e Ocratossina A;
• materie prime (avena, grano) e mangimi composti o completi che le contengono per
la ricerca di tossine T-2 e HT-2.
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuno.
Programma di Sorveglianza
Il programma di sorveglianza rappresenta una verifica, lungo tutta la catena agro-alimentare
e zootecnica, delle conformità ai limiti massimi stabiliti dalle normative cogenti. Sono quindi
previste numerosità campionarie sulla base di evidenze scientifiche riconducibili essenzialmente a
fattori climatici, produttivi, e numerosità di aziende presenti.
Inoltre, data la diretta correlazione tra clima e c ontaminazione da micotossine ed alla diversa
natura delle micotossine (tossine da campo e tossine da stoccaggio), i campionamenti devono essere
effettuati in modo diversificato a seconda della micotossina da ricercare. Aflatossine ed ocratossina
devono essere ricercate nei centri di stoccaggio o negli allevamenti con depositi di mangime o
materia prima stoccata,
Gli obiettivi del programma di sorveglianza sono:
1.
verifica della conformità ai tenori massimi di quelle micotossine che rivestono maggiore
importanza da un punt o di vista di rischio sanitario (aflatossine, ocratossina A,
deossinivalenolo e fumonisine), sia delle materie prime che dei mangimi complementari
e completi.
2.
effettuazione del controllo lungo tutta la filiera zootecnica regionale.
Nel programma di sorveglianza non sono previsti controlli sulle tossine T2 e HT2.
Mentre per l’aflatossina B1 e l’ocratossina è verificata la conformità alle normative vigenti,
prevedendo pertanto anche la possibilità di ricorrere alle analisi di revisione, per le altre micotossine
i valori riscontrati nelle analisi sono valutati rispetto alla RACRomandazione 2006/576/CE. In caso
di superamento dei limiti rACRomandati, la ASL deve individuare destinazioni d’uso dei prodotti
contaminati verso le specie animali meno sensibili alle relative micotossine. Si ricorda che i suini,
gli equini ed i conigli rappresentano le specie più sensibili ed i ruminanti la specie meno sensibile.
Campionamento
75
Per il programma di sorveglianza, è necessario effettuare un campionamento mirato presso i
seguenti impianti :
• mangimifici a scopo commerciale;
• depositi e commercio all’ingrosso di granaglie e mangimi (da privilegiare);
• essiccatoi;
• importatori (da privilegiare);
• aziende zootecniche.
Le matrici da campionare sono le seguenti:
• materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali, es. avena, semi e frutti
oleaginosi, o loro prodotti e sottoprodotti);
• materie prime per mangimi immagazzinate per lunghi periodi (superiori a un mese) o
importate via mare per lunghi tragitti (superiori a 20 giorni);
• mangimi per bovine da latte;
• mangimi per bestiame da latte diverso dai bovini;
• mangimi per suini;
• mangimi composti o completi.
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuno.
Ripartizione dei campioni
Il piano deve svilupparsi sull’intera filiera produttiva, distribuendo i campionamenti sulla
base di una correlazione tra potenziale rischio, estensione geografica e realtà produttive.
Per le aflatossine, i prelievi devono essere effettuati in modo particolare sulle materie prime
destinate all’alimentazione animale con particolare riguardo ai panelli ed alle farine di arachidi,
girasole e semi di cotone.
Il numero complessivo di n. 468 campioni e le relative ripartizioni per Regione è descritto in
Tabella 2-4. Nel caso in cui tutti i campioni siano analizzati per le cinque micotossine si otterranno
n.2340 dati analitici.
Tabella 2 – 4 Ripartizione dei campioni di Sorveglianza per Regione
AFLATOSSINA B1, OCRATOSSINA A, ZEARALENONE,
DEOSSINIVALENOLO, FUMOSINE
note
privilegiare produttore di
mangime per suino oppure
equini oppure conigli
ASL AVELLINO
1
ASL BENEVENTO
0
ASL CASERTA
1
privilegiare l'insilato
ASL 1 NAPOLI CENTRO
ASL NAPOLI 2 NORD
ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E
R110)
ASL SALERNO
7
1
privilegiare gli IMPORTATORI
privilegiare l'insilato
3
privilegiare gli IMPORTATORI
1
privilegiare l'insilato
TOTALE REGIONE
14
I dati relativi ai controlli, sono trasmessi semestralmente dalle AASSLL e dall'ORSA alla
Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano
(parte generale).
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare
Il campione risulta non conforme per Aflatossina B1 e Ocratossina A quando supera i
contenuti massimi stabiliti dalla normativa, tenuto conto dell’incertezza di misura (cfr. tabella a-4 ).
Per quanto riguarda le altre micotossine il campione è da considerarsi non conforme se il
risultato analitico è superiore al valore rACRomandato riportato dalla normativa,
RACRomandazione 2006/576/CE (espresso in mg/kg (ppm)), considerando l’incertezza di misura
(cfr.tabella a-4).
Provvedimenti da adottare in caso di non conformità
a) Nel caso di riscontro di non conformità si procederà nel seguente modo per:
Aflatossina B1:
la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell’I.Z.S., in caso di allevamento di animali
lattiferi, provvede al campionamento ufficiale delle materie prime componenti la razione
alimentare e dispone l’esecuzione dei controlli sulla produzione di latte ed ogni altro
adempimento previsto dalla normativa vigente.
Ocratossina A:
la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell’I.Z.S., provvede al campionamento delle
materie prime componenti la razione alimentare. Il servizio veterinario della ASL, sentito
l’I.Z.S. in merito alla disponibilità di metodiche analitiche validate, dispone che, al momento
della macellazione dei suini consumatori dell’alimento contaminato, venga eseguito il
prelievo di campioni di carne suina (muscolo, fegato, reni ecc.) e prodotti derivati.
b) Nel caso di riscontro di livelli di contaminazione di zearalenone, DON , Fumonisine e tossine T2 e HT-2 superiori a quelli indicati nelle specifiche raccomandazioni, si provvederà come segue:
Zearalenone, DON, Fumonisine e tossine T-2 e HT-2:
la ASL competente, a seguito del referto dell’I.Z.S., dispone di destinare il ma ngime
contaminato alle specie meno sensibili, se del caso, a seguito di indagine epidemiologica e
conseguente analisi del rischio. A tal proposito, si ricorda che il Regolamento (CE) n.
178/2002 e l’articolo 8, comma 1 de l D.Lvo 149/2004 considerano a rischio i mangimi
qualora abbiano un effetto nocivo per la salute umana o animale oppure rendano a rischio,
per il consumo umano, l’alimento ottenuto dall’animale destinato alla produzione
alimentare. Tali misure sono conformi anche a quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del
Regolamento (CE) n. 178/2002.
Raccolta Dati
I dati relativi ai controlli per la ricerca delle Diossine e PCB, sono trasmessi semestralmente
dalle AASSLL e dall'ORSA alla Regione Campania con le modalità previste al capitolo
“rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale).
77
indice
Capitolo 5
Piano di Controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati,
Composti Organoclorurati, e Radionuclidi.
I rischi potenziali per gli alimenti di origine animale possono derivare dalle varie fasi del
processo produttivo compreso l’utilizzo di mangimi contaminati da sostanze indesiderabili e
dannose
Le contaminazioni dei mangimi possono derivare direttamente dall’ utilizzo di mangimi semplici
utilizzati tal quale e/o per produrre mangimi concentrati, da sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione
di alimenti destinati come mangimi semplici, contaminati allo stato naturale (contaminanti
ambientali, metalli pesanti, pesticidi organo-clorurati ed organo-fosforati).
Le contaminazioni possono verificarsi anche in quei mangimi semplici (farine di estrazione di
girasole, di soia, di mais ecc.) per inquinamento delle sostanze chimiche utilizzate nei processi di
estrazione degli oli dai semi di queste materie prime, per presenza di metalli pesanti in materie
prime di origine minerali ottenute dall’estrazione in cave di carbonato di calcio ed altri minerali.
Infine contaminazioni dei mangimi p ossono verificarsi potenzialmente n el loro ciclo di
produzione industriale inquinati d ai lubrificanti ed o li minerali utilizzati per la manutenzione
degli impianti e delle attrezzature dei mangimifici.
Principale normativa di riferimento riguardante il presente capitolo:
•
D.lvo del 10 maggio 2004 n. 149 e s.m.i., r elativo alle sostanze ed ai sottoprodotti
indesiderabili nell’alimentazione degli animali;
•
Regolamento (CE ) n. 396 del 25 febbraio 2005 concernente i liv elli massimi residuali di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale ed animale, mentre per
i prodotti biologici la normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale MIPAAF del
13/01/2011
•
Regolamento (CE) n. 767 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e nell’uso dei
mangimi (allegato I).
Per il triennio 2015- 2017 il Ministero ha previsto di concentrare i campionamenti per la ricerca dei
contaminanti in categorie di animali in produzione e su matrici che si considerano maggiormente
a rischio.
Nel presente “Piano di Controllo” è pr evisto un piano di sorveglianza delle varie molecole da
ricercare con campionamenti ufficiali.
Arsenico
79
Le materie prime che possono essere contaminate da arsenico con valori superiori a quelli previsti
dal Regolamento CE n. 574/2011 (10 ppm nei mangimi completi per pesci e 2 ppm nei mangimi
completi delle altre specie) sono:
mangimi che utilizzano farine di pesce nei mangimi per i polli e suini (in particolare per i primi
periodi della crescita) e per i pesci, mangimi minerali.
Campionamento
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
•
Mangimi complementari e completi contenenti farine di pesce
•
Materie prime: farine di pesce
•
Mangimi minerali
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che utilizzano farine di pesce per la produzione di alimenti per suini,
avicoli e/o mangimi per l’acquacoltura
• Allevamenti di suini, avicoli che utilizzano mangimi con farine di pesce e/o mangimi
minerali, impianti di acquacoltura.
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Cadmio
Le materie prime che possono essere contaminate dal Cadmio con valori superiori a quelli
previsti dalla normativa vigente (D. lvo del 10 maggio 2004 n. 149 e s.m.i ) sono:
mangimi semplici quali fieno, foraggi freschi, insilato di mais, derivati del girasole, e farine di
pesce,contaminazioni inferiori possono avere i mangimi complementari e/o completi.
La contaminazione di foraggi da cadmio è correlata all’impiego di fertilizzanti organici
Campionamento
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
Materie prime per mangimi destinati ad equini e/o ruminanti (bovini ed ovicaprini), insilati,
mangimi per acquacoltura con farine di pesce, additivi contenenti zinco e dicalciofosfato per
equini e/o ruminanti (bovini ed ovicaprini).
Luoghi di prelievo del campione
Mangimifici che producono mangimi per equini, bovini e per acquacoltura
Allevamenti di equini, bovini ed impianti di acquacoltura
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Il prelevamento di campioni in allevamento di equini non DPA è finalizzato alla riduzione della
diffusione del cadmio nell’ambiente mediante le deiezioni utilizzate come fertilizzante.
Melamina
Il Regolamento CE n. 574/2011 fissa il limite di melamina nei mangimi a 2,5 ppm, ad eccezione di
alcuni additivi che ne contengono un tenore maggiore del limite in seguito al normale processo di
produzione (ac. guanidinoacetico; urea;biureto) .
Campionamento
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
•
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di materie prime per mangimi, soia e derivati,
farine di riso,derivati del latte,mangimi per animali da compagnia
Luoghi di prelievo del campione:
•
Mangimifici che utilizzano matrici ad alto tenore proteico e producono mangimi per ovaiole,ad
alto tenore in proteine e/o contengono derivati del latte, mangimifici che producono animali da
compagnia.
•
Allevamenti di ovaiole che utilizzano mangimi con tenore proteico elevato.
81
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Mercurio
Le farine di pesce possono essere contaminate da mercurio con valori superiori a quelli previsti
dalla normativa vigente (D. lvo del 10 maggio 2004 n. 149 e s.m.i ) sono:
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
•
Farine di pesce utilizzate come materia prima per mangime, mangimi per suinetti, mangimi
completi per acquacoltura.
Luoghi di prelievo del campione
•
Mangimifici che utilizzano farine di pesce per la produzione di alimenti per suini, mangimi per
l’acquacoltura
•
Impianti di acquacoltura
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Nitriti
La fermentazione di foraggi ricchi di nitriti fanno sì che la specie più esposti alla contaminazione
sono i bovini e le bufale, la più sensibile e quella suina anche se meno esposta con la dieta
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
•
Insilati
Luoghi di prelievo del campione
Allevamenti di bovini/bufale da latte e/o a produzione mista che utilizzano insilati
•
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Pesticidi clorurati
Molti pesticidi sono vietati in Europa ma sono utilizzati in alcuni Paesi extraeuropei
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
•
Farine di pesce, grassi ed oli di origine animale, mangimi semplici (farina di estrazione di
soia) sottoprodotti della lavorazione alimentare di vegetali, mangimi completi per ovaiole,
tacchini, bovini da latte per acquacoltura.
Luoghi di prelievo del campione
•
Mangimifici che utilizzano farine di pesce e grassi di origine animale, produttori di mangimi
per ovaiole, tacchini, per acquacoltura, bovini/bufale da latte
•
Allevamenti di bovini/bufale da latte e/o misti di ovaiole, di tacchini, impianti di
acquacoltura.
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Piombo
Presente nell’ambiente, in particolare la sua presenza è maggiore in aree dove insistono fonderie,
industrie metal meccaniche, fabbriche di accumulatori….
83
Gli animali lo assumono con foraggi contaminati, contaminazioni possono essere presenti in anche
in mangimi minerali
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
•
Insilati, foraggi, premiscele minerali, mangimi minerali
Luoghi di prelievo del campione
•
Allevamenti di bovini/bufale che utilizzano insilati e/o foraggi
•
Allevamenti di ovaiole
•
mangimifici
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Trieptonato di glicerina (GTH)
Il triptonato di glicrina è un marcatore dei prodotti derivati dai prodotti di categoria 1 e 2 previsto
dall’allegato 8,capo V del Regolamento CE n. 142/2011,
al fine di prevenire un utilizzo illecito dei prodotti di categoria 1 e 2 nella catena di mangimi è stato
inserito nel Piano la ricerca del marcatore
Luogo di prelievo del campione
•
il campione deve essere prelevato esclusivamente su materiale di categoria 1e 2
presso impianti di trasformazione
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi
Radionuclidi
Essi possono contaminare piante, fiori, frutti è così entrare nella catena alimentare
Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare
•
Insilati, foraggio, fieno, cereali (produzioni locali)
Mangimi per bovini, bufale, suini, cunicoli, avicoli, acquacoltura
I campionamenti devono essere causali, per i foraggi e fieni vanno individuati campionamenti ad
alta quota e/o a bassa quota e considerati anche parametri quali quello dell’ estensione delle colture
Tabella a-5
FREQUENZA PRELIEVO / QUANTITÀ (kg)
RADIONUCLIDI
T
o
t
a
l
e
Anni 2015 -2016
MATRICE
SITI
PRELIEVO
N
°
Anno 2017
c
a
m
p
i
o
n
i
p
e
r
R
e
g
i
o
n
e
Radionuclidi
Radionuclidi
85
K-40, Cs137, Cs-134,
I-131, Sr-90,
1
isotopi U e
Pu
K-40, CsStagional
K-40, CsStagional 137, Cs-134,
Foraggi**
“
e
137, Cs-134,
e
I-131,
1
CF: 1 kg
I-131,
CF: 2 kg
isotopi U e
Pu
K-40, CsStagional
Stagional
K-40, Cs137, Cs-134,
e
Mangimi*
“
e
137, Cs-134,
I-131, Sr-90,
CF : 2
2
CF: 1 kg I-131, Sr-90
isotopi U e
kg
Pu
K-40, CsStagional
K-40, CsStagional 137, Cs-134,
Cereali
“
e
137, Cs-134,
e
I-131, Sr-90
1
CF: 1 kg I-131, Sr-90 CF: 2 kg
isotopi U e
Pu
* Vanno considerati campioni relativi alle seguenti categorie di mangime: suino, bovino, cunicola,
avicola, acquacoltura o altre specie significative per produzioni o consumi regionali
** Vanno considerate le categorie merceologiche prevalenti nel territorio regionale per estensione
di coltivazione o per densità di produzione.
*** In tale categoria ricadono tutte le altre materie prime di origine vegetale che possono rientrare
come componenti principali dell’alimentazione ad uso animale (semi di soia, legumi, etc.)
Altre
materie
prime***
Centri di
produzione
o raccolta
Stagional
e
CF: 1 kg
K-40, Cs137, Cs-134,
I-131, Sr-90
Stagional
e
CF: 2 kg
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno;
1,0 kg. / CF – Anni 2015-2016 per ricerca di: K-40,Cs-137, Cs 134 , I-131/Sr-90
2,0 kg / CF –Anno 2017 per ricerca di: K-40, Cs 137,Cs-134, I-131/Sr-90/ Isotopi U-Pu
La ripartizione dei campionamenti da effettuarsi nelle varie ASL della Regione Campania è quella
allegata alla tabella denominata Tab. 1-5 con la ripartizione dei n. 59 campioni assegnati dal
Ministero.
I dati relativi ai controlli , sono trasmessi semestralmente dalle AASSLL e dall'ORSA alla
Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano
(parte generale).
indice
87
Capitolo 6
Piano di Controllo della contaminazione microbica da Salmonella spp.
Le infezioni da Salmonella rappresentano una delle principali cause di malattia a t rasmissione
alimentare nell’uomo e, fra le principali cause di infezione, troviamo gli alimenti di origine avicola,
in particolare uova e ovoprodotti. Il controllo di filiera rappresenta l’approccio più efficace per
garantire la salubrità degli alimenti per l’uomo, e la conformità della produzione primaria è
prioritaria per la sorveglianza e il controllo della malattia.
Il presente piano prevede un programma di monitoraggio ed un programma di sorveglianza
Programma di Monitoraggio
E’ stato predisposto per garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e
della resistenza agli antimicrobici (Direttiva 2003/99/CE) con lo scopo di acquisire informazioni sul
livello di contaminazione da Salmonella spp. nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e
animale maggiormente utilizzate nell'alimentazione animale nonché nei mangimi composti per
pollame, suini, bovini, ovi-caprini, pesci e conigli.
Campioni: matrici
Il PNAA 2015/2017 indica le seguenti matrici da sottoporre a campionamento:
•
materie prime per mangimi di origine vegetale:
• cereali, loro prodotti e sottoprodotti:
o
orzo e derivati, frumento e derivati, granturco e derivati
• semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:
o
derivati di arachidi, derivati di semi di colza, derivati della noce di cocco, semi di
soia e derivati, semi di cotone e derivati, derivati di semi di girasole, derivati di semi di lino,
derivati di altri semi oleosi
• altre materie prime:
o
•
semi di legumi, tuberi, radici, altri semi e frutti, foraggi e paglia, altre piante
materie prime per mangimi di origine animale:
o
•
farina di carne, farina di ossa, farina di carne e ossa, farina di sangue, farina di pesce,
altre materie prime a base di pesce, ciccioli, altre materie prime di origine animale
mangimi composti:
o
mangimi composti per pollame, per suini, per bovini, per ovini e caprini, per pesci,
per conigli
Campioni: luoghi di prelevamento
Il PNAA 2015/2017 individua diverse tipologie di struttura dove eseguire il prelievo:
• impianti di fabbricazione,
• produzione di materie prime,
• allevamenti zootecnici,
• ecc.
Campioni: suddivisione
Sottocapitolo 1-6 – monitoraggio
I campioni assegnati alla regione Campania sono 47.
I criteri di ripartizione dei campioni sono stati i seguenti:
• aziende zootecniche ruminanti, non ruminanti e OSM registrati.
Eventuali variazioni dovranno essere concordate con la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica
Veterinaria della Regione Campania.
Il campione è ufficiale e deve essere composto da almeno n.4 “campioni finali” di circa 500 grammi
ciascuno.
Programma di Sorveglianza
Il programma di sorveglianza è articolato distintamente per:
5.
animali produttori di alimento.
6.
animali da compagnia (pets).
Animali produttori di alimenti
Alla luce dei piani di controllo per la riduzione della prevalenza di salmonella in pollame e suini
emanati ai sensi del Regolamento 2160/2006, il campionamento è basato su criteri di rischio e
l’applicazione di misure di controllo in caso di positività. Ha l’obiettivo di garantire la salubrità dei
mangimi, con il f ine di ridurre la circolazione di Salmonella spp. potenzialmente patogena per il
consumatore, nonché di tutelare la salute pubblica.
I risultati del PNAA 2012/2014 hanno confermato una più elevata percentuale di campioni positivi
per Salmonella spp. nei semi oleosi, in particolare nei semi di soia.
Pertanto, sulla base dei criteri di rischio sopra descritti, il PNAA 2015/2017 indirizza la ricerca sui
semi di soia e derivati, quale materia prima, e nei mangimi composti per pollame e suini.
89
Campioni: matrici
Il PNAA 2015/2017 indica le seguenti matrici da sottoporre a campionamento:
• semi di soia e derivati;
• mangimi composti per pollame e suini.
Campioni: luoghi di prelevamento
Il PNAA 2015/2017 individua nei mangimifici i luoghi dove eseguire il prelievo:
Campioni: suddivisione
Sottocapitolo 2-6 – sorveglianza
I campioni assegnati alla regione Campania sono 13.
I criteri di selezione del campione sono stati i seguenti:
•
OSM riconosciuti
TAB 2-6 SORVEGLIANZA SALMONELLA
ASL
SOIA E
MAGIMI COMPOSTI
DERIVATI in
PER POLLAME in
PRODUZIONE
PRODUZIONE
MANGIMI
COMPOSTI PER
SUINI in
PRODUZIONE
Totale ASL
ASL AVELLINO
1
1
ASL
BENEVENTO
1
1
ASL CASERTA
1
1
ASL 1 NAPOLI
CENTRO
0
ASL NAPOLI 2
NORD
1
ASL NAPOLI 3
SUD (EX R109 E
R110)
3
1
1
2
6
ASL SALERNO
3
TOTALE
9
3
2
2
13
Eventuali variazioni dovranno essere concordate con la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica
Veterinaria della Regione Campania.
Il campione è ufficiale e deve essere composto da almeno n.4 “campioni finali” di circa 500 grammi
ciascuno.
Animali da compagnia
Tale programma ha come fine sia la tutela degli animali familiari sia la tutela della salute umana,
stante la convivenza animale da compagnia/uomo, condizione questa che può causare un aumento
del rischio per la salute pubblica da contaminazioni da Salmonella spp.
I risultati del PNAA 2012/2014 hanno evidenziato una sola non c onformità per salmonella. Sono
stati programmati campionamenti sul mangime secco e snack e dog-chews per animali da
compagnia ovvero prodotti di origine animale destinati in particolare ai cani non pr ettamente a
scopo alimentare, per focolai di salmonellosi umana correlati a questi prodotti.
Campioni: matrici
Il PNAA 2015/2017 indica le seguenti matrici da sottoporre a campionamento:
• mangimi secchi per animali da compagnia (cani e gatti) contenenti materie prime di
origine animale;
• snack dog-chews di origine animale (da preferire in distribuzione).
Campioni: luoghi di prelevamento
Il PNAA 2015/2017 individua diverse tipologie di struttura dove eseguire il prelievo:
• impianti di fabbricazione (1/3 dei campioni),
• impianti di distribuzione (2/3 dei campioni).
Campioni: suddivisione
Sottocapitolo 2.6 – pet food sorveglianza
I campioni assegnati alla regione Campania sono 3.
91
TAB 2-6 - pet food SALMONELLA SORVEGLIANZA
ASL
Numero di campioni presso
sedi di distribuzione*
Mangime secco
presso sedi di
produzione
Totale ASL
ASL AVELLINO
0
ASL BENEVENTO
0
ASL CASERTA
0
ASL 1 NAPOLI CENTRO
2*
2
ASL NAPOLI 2 NORD
0
ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E
R110)
1
ASL SALERNO
TOTALE
1
0
2*
1
3
* presso le sedi di distribuzioni è preferibile prelevare campioni di snack-dog-chews
Eventuali variazioni dovranno essere concordate con la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica
Veterinaria della Regione Campania.
Il campione è ufficiale e deve essere composto da almeno n.4 “campioni finali” di circa 500 grammi
ciascuno. Nel caso di campionamento di snack dog-chews è previsto il prelievo di 4 confezioni
appartenenti al medesimo lotto di produzione. Nel caso in cui il peso finale totale delle 4 confezioni
fosse inferiore ai 400 grammi è previsto il campionamento di 8 (o comunque X x 4 confezioni del
medesimo lotto) fino al raggiungimento di un peso minimo di 400 grammi.
Campionamento
La procedura per il campionamento ufficiale dovrà essere conforme a quanto previsto ai punti 5.B.,
6.1., 6.2.B., 7 ed 8 dell'allegato del Decreto Ministeriale 20 aprile 1978 (pubblicato sulla G.U.R.I.
n.165 del 15/06/78), a seconda dei casi, per mangimi alla rinfusa e in confezione.
Gli strumenti per il prelievo dei campioni devono essere puliti e disinfettati tra ogni operazione di
prelievo riguardante campioni distinti; particolare attenzione deve essere posta dall’operatore
addetto al prelievo dei campioni (es. utilizzo di guanti monouso e mascherine), al fine di evitare la
contaminazione microbiologica del materiale da prelevare.
I campioni globali devono essere posti in contenitori sterili distinti, ognuno dei quali sarà
accuratamente miscelato per agitazione o scuotimento.
Il campione finale deve essere ottenuto per estrazione di una quantità approssimativamente uguale
da ciascun campione globale, nel caso di grosse partite, sino ad ottenere una quantità totale di 500
grammi/500 ml per ogni CF.
Il campione finale deve essere trasferito in un opportuno recipiente sterile e sigillato.
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare
In seguito al riscontro di una positività per Salmonella spp. è s empre necessario procedere alla
tipizzazione del sierotipo ed adottare i provvedimenti appropriati, differenti a seconda della matrice
e del luogo di prelievo, applicando le disposizioni riportate nel PNAA 2015/2017.
Raccolta Dati
I dati relativi alla contaminazione da Salmonella spp. nelle materie prime e nei mangimi
dovranno essere trasmessi semestralmente dalle AA.SS.LL alla Regione Campania, con le modalità
previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale), compilando le
tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del presente capitolo.
Al fine di migliorare la qualità dei dati ricavabili dal presente piano e acquisire ulteriori
informazioni sulle non conformità rilevate, è necessario comunicare il sierotipo rilevato nell’analisi
di prima istanza, ed il sierotipo eventualmente rilevato nell’analisi di seconda istanza.
I dati devono essere corredati di informazioni relative alle materie prime e mangimi
esaminati ed in particolare sulla loro origine, nonché i trattamenti cui sono stati sottoposti.
Indice
93
Capitolo 7
Piano di controllo sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati
Normativa di riferimento
• Regolamento CE n° 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 22 settembre
2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati ;
• Regolamento CE n° 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 22 settembre
2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e
la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
• Regolamento CE n° 223/2003 della Commissione, del 5 f ebbraio 2003, concernente i
requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi,
i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del
regolamento CEE n° 2092/91 del Consiglio;
• Regolamento CE n° 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un
sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi
geneticamente modificati;
• Regolamento CE n° 834/2007 del 28 g iungo 2007 , r elativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento CE n° 2092/91;
• Regolamento CE n° 619/2011 della Commissione che fissa i metodi di campionamento e di
analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale
geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui
autorizzazione sia scaduta.
• Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n° 70 in merito alla disposizioni sanzionatorie per le
violazioni dei Regolamenti ( CE ) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai
mangimi geneticamente modificati
Definizioni
•
OGM = un organismo , diverso da quello umano, il cui materiale genetico è stato modificato in
modo diverso da quanto si verifica in natura ( art. 3, comma 1, lettera b), D.Lvo 224/2003 )
•
OGM DESTINATO ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE: O GM che puo’ essere
utilizzato, come mangime o come materiale di base per la produzione di mangimi ( art. 2,
comma 1, punto 9, Reg. CE 1829/2003 )
•
PRODOTTO A PARTIRE DA OGM = derivato, in tutto in parte, da tali organismi, ma che
non li contiene e non ne è costituito ( art. 2, comma 1, punto 10, Reg. CE 1829/2003 )
•
MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI = mangimi che contengono, sono costituiti
o prodotti a partire da OGM ( art. 2, comma 1, punto 7, Reg. Ce 1829/2003 )
Un OGM si distingue da “ derivato OGM “ perché esso soltanto puo’ riprodursi e trasferire il suo
materiale genetico
La normativa sugli OGM si applica ai mangimi di cui all’art. 15 del Reg. CE 1829/2003, ovvero a:
•
OGM destinati all’alimentazione degli animali ( es. mais, soia, colza )
•
mangimi che contengono o sono costituiti da OGM
•
mangimi prodotti a partire da OGM ( es. farinetta di granoturco, olio di soia )
Il legislatore comunitario prende atto della sostanziale impossibilità di impedire la presenza,
accidentale o tecnicamente inevitabile, di materiale OGM nei mangimi convenzionali ( mangimi
prodotti senza l’aiuto della moderna biotecnologia il cui impiego è bene documentato – art. 2,
comma 1, punt o 12, R eg. Ce 1829/2003 ) , che puo’ avvenire durante le fasi di coltivazione,
manipolazione, stoccaggio e trasporto, per tale motivo il Reg. CE 1829/2003 stabilisce che
l’obbligo di riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM non si applica ai
mangimi che contengono OGM autorizzati in proporzione non s uperiore allo 0,9% ( soglia di
tolleranza ) per mangime o pe r ciascun m angime di cui sono composti a condizione che t ale
presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile ( art. 24, comma 2 ) e che gli operatori siano in
grado di dimostrare alle Autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la
presenza ( considerando n° 27 ed art. 12 ) .
Gli OGM non autorizzati né oggetto di positiva valutazione da parte delle competenti autorità
europee sono inderogabilmente interdetti per cui nessuna traccia di tali OGM puo’ venire tollerata (
art. 12, Reg. CE 1829/2003 ).
Parimenti il Reg. CE n° 834/2007 , relativo alle produzioni biologiche, impone il divieto di impiego
di OGM e/o prodotti derivati da OGM, con una soglia di tolleranza inferiore allo 0,9% per mangime
o per ciascun mangime di cui i prodotti sono composti, purchè t ale presenza sia accidentale o
tecnicamente inevitabile.
Sebbene le tolleranza nel circuito convenzionale ed in quello biologico coincidano, si evidenzia che
nel circuito convenzionale gli OGM autorizzati possono essere utilizzati purchè correttamente
dichiarati in etichetta, mentre nel circuito biologico vige il divieto di impiego di OGM.
Il Reg. CE 1830/2003 stabilisce un qua dro normativo armonizzato per assicurare la tracciabilità
degli OGM d ei mangimi ottenuti da OGM mediante la trasmissione e la conservazione, da parte
degli operatori commerciali, delle pertinenti informazioni relative a tali prodotti in tutte le fasi della
loro immissione in commercio.
La tracciabilità degli OGM viene definita come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti
da OGM in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e
distribuzione ( art. 3, Reg. CE 1830/2003 ).
Il Reg. CE 1830/2003 stabilisce 4 regole di base:
•
il fornitore è responsabile della trasmissione delle informazioni in merito a natura, presenza o
derivazione OGM;
95
•
il fornitore che consegna un materiale consistente, contenente o derivato da un OGM deve darne
comunicazione scritta all’acquirente. In particolare:
•
se l’alimento venduto contiene o è costituto da un OGM ( e in quanto tale capace di riprodursi o
di trasferire il suo materiale genetico ), il fornitore deve indicare che il prodotto contiene OGM
o è da essi costituito nonché precisare di quale OGM si tratti, specificandone l’ identificatore
unico.
•
Nel caso di prodotti contenenti miscele di OGM o da essi costituiti, le informazioni possono
essere sostituite da una dichiarazione relativa all’uso del prodotto da parte dell’operatore
corredata di un elenco degli identificatori unici per tutti gli OGM usati per costituire la miscela (
art. 4 e 5, Reg. CE1830/2003 ) ;
•
l’indicazione di ciascun ingrediente del mangime ottenuto da OGM ( derivato interamente o
parzialmente da OGM ma non contenente OGM o da essi costituiti – art. 3, comma 1, punto 2,
Reg. CE 1830/2003 );
•
le informazioni di cui sopra devono figurare anche sui documenti di accompagnamento dei
prodotti, sino alla fase di distribuzione. In quest’ultimo caso, le informazioni destinate
all’operatore si aggiungono a quelle che figurano sulle informazioni destinate al consumatore
finale;
•
l’operatore che riceve la documentazione deve:
•
conservare per 5 a nni l’informazione ricevuta dal fornitore ( identificazione del
fornitore, dei prodotti e dati sulla presenza o derivazione OGM )
•
informare per iscritto il cliente , qualora il p rodotto ceduto, o un suo ingrediente,
contenga OGM o nei sia derivato
•
conservare per 5 anni dalla data di effettuazione della transazione le informazioni
sull’identità dei clienti e dei prodotti ceduti contenenti OGM o da essi costituiti.
Gli operatori commerciali devono predisporre sistemi e procedure standardizzate che consentano di
conservare le informazioni sugli OGM ( art. 4, comma 4; art. 5, comma 2, Reg. CE 1830/2003 )
IDENTIFICATORE UNICO = codice alfanumerico volto ad identificare un OGM sulla base
dell’evento di trasformazione autorizzato mediante il q uale è stato sviluppato ( art. 3, c omma 1,
punto 4, R eg. CE 1830/2003 ). Tale identificatore va ad individuare l’OGM che ha ottenuto
l’autorizzazione all’immissione in commercio ( art. 1, comma 1, Reg. CE 65/2004 ).
Per il triennio 2015/2017 è stato predisposto un pi ano di monitoraggio e sorveglianza sulla
presenza di OGM nei mangimi sulla base del piu’ recente quadro normativo ed autorizzativo
nell’U.E. e tenendo conto delle risultanze dell’attività svolta nel triennio precedente.
Come gia’ nel Piano precedente :
•
l’attività di monitoraggio viene effettuata su tutta la filiera di produzione e
distribuzione ed è orientata alla ricerca sia degli OGM autorizzati sia di quelli non
autorizzati nell’U.E.;
•
l’attività di sorveglianza, invece, è mirata ai soli stabilimenti di produzione degli
alimenti zootecnici ed alla sola ricerca di OGM autorizzati;
•
a seguito dell’entrata in vigore del Reg. CE 619/2011, vengono definiti meglio i
metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per
animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia
in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
Per migliorare la conoscenza della realta’ territoriale in merito alla produzione di mangimi destinati
alla filiera NON OGM o, comunque, non etichettati come contenenti o prodotti da OGM ( settore
biologico, adesioni a disciplinari di produzione che comportano il non utilizzo di OGM ) , è stata
predisposta una checklist per il censimento dei PRODUTTORI NON OGM ( allegato 4bis ), che
dovra’ essere compilata per tutti i ma ngimifici ( produzione per l’immissione in commercio di
mangimi o autoconsumo ) , che producono esclusivamente o per una quota parte della loro attivita’
( ad es. linee separate convenzionale e non OGM ) mangimi che non contengono OGM e , pertanto
, privi dell’indicazione della presenza di OGM in etichetta. La compilazione della checklist potra’
avvenire al momento dell’ingresso in stabilimento per il prelievo di un campione ufficiale previsto
dal presente capitolo.
Si evidenzia che la produzione di mangimi che non c ontengono OGM è prassi in diversi settori,
quali il biologico, la produzione legata all’adesione volontaria ad alcuni disciplinari di produzione,
o la scelta da parte dell’OSM di non utilizzare materie prime GM nella produzione di mangimi.
L’etichettatura negativa, ovvero la dichiarazione di assenza di OGM nel mangime, non è richiesta
dalla normativa, a differenza della dichiarazione della presenza di OGM e del settore biologico.
In fase di ispezione, assume notevole importanza la verifica di quanto stabilito in materia di
rintracciabilità: documentazione prevista all’art. 4 de l Reg. CE 1830/2003 e di etichettatura,
dimostrazione da parte dell’operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la
presenza di materiale GM ( art. 24, comma 3, Reg. CE 1829/2003 ). L’adozione di misure atte ad
evitare la presenza di materiale GM deve analogamente essere dimostrata dagli operatori del
circuito biologico.
Al fine di una piu’ efficace verifica dei requisiti di rintracciabilità si raccomanda di privilegiare, per
il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio , le prime fasi della filiera di produzione,
trasformazione e distribuzione in quanto il campionamento al dettaglio viene di solito eseguito su
una quantità limitata di prodotto, spesso non rappresentativa del lotto di appartenenza.
PIANO DI MONITORAGGIO
I campionamenti andranno svolti presso gli impianti di produzione degli alimenti zootecnici, i
distributori di mangimi, gli allevamenti, compresi quelli che producono con il metodo biologico ai
sensi del regolamento CE 834/2007. A queste strutture vanno aggiunte le seguenti tipologie di
attività che, ai sensi del Reg. CE 183/2005, sono assoggettate al controllo ufficiale.:
•
•
essiccatoi che trattano e commercializzano materi prime per uso zootecnico
molini che lavorano e commercializzano materi prime destinate all’alimentazione animale
97
Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti ( completi o complementari ) , compresi i
prodotti destinati agli animali compagnia, e mangimi semplici ( materie prime ).
Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais,
cotone, barbabietola da zucchero, colza, patata, riso, lino.
Si precisa che, per la ricerca di OGM autorizzati, nell’ambito del circuito convenzionale, dovranno
essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali di cui sopra, non
riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.
Per tutti i campionamenti è previsto l’uso sistematico della checklist censimento
PRODUTTORI NON OGM ( allegato 4bis )
Tabella 1-7-1 – monitoraggio OGM autorizzati CIRCUITO CONVENZIONALE + BIOLOGICO
ASL
AV
BN
CE
NA1 CENTRO
NA2 NORD
NA3 SUD
SA
TOTALE
OGM AUTORIZZATI
2
3
3
4
12
Tabella 1-7-2 – monitoraggio OGM non autorizzati CIRCUITO CONVENZIONALE + BIOLOGICO
ASL
AV
BN
CE
NA1
CENTRO
NA2 NORD
NA3 SUD
SA
TOTALE
OGM NON AUTORIZZATI
1
1
1
2
5
PIANO DI SORVEGLIANZA
I campionamenti dovranno essere effettuati solo presso gli impianti di produzione dei mangimi
zootecnici.
Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti ( completi o complementari ) , compresi i
prodotti destinati agli animali compagnia, e mangimi semplici .
Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais,
cotone, barbabietola da zucchero, colza, patata, riso, lino.
Si precisa che, per la ricerca di OGM autorizzati, nell’ambito del circuito convenzionale, dovranno
essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali di cui sopra, non
riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.
Tabella 2-7 – Sorveglianza OGM autorizzati CIRCUITO CONVENZIONALE + BIOLOGICO
AV
BN
CE
SA
TOTALE campioni
1
1
2
4
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO
Il campionamento dei mangimi semplici in granella per la ricerca di OGM autorizzati nell’UE ,
deve seguire le modalita’ previste per la distribuzione non uniforme ed inserite nella tabella 3 delle
linee guida per il campionamento ( allegato 8 del presente PIANO ).
Invece, il campionamento di mangimi completi e complementari per la ricerca di OGM
autorizzati nell’UE e per la ricerca di OGM non autorizzati , ricadenti nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 619/2011, da Regolamento (UE) 691/2013 deve seguire le modalità previste per
la distribuzione uniforme ed inserite nella tabella 2 delle linee guida per il campionamento-allegato
8 del presente Piano.
Per quanto concerne la ricerca di OGM per i quali sia in corso una procedura di autorizzazione o la
cui autorizzazione sia scaduta, ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 619/2011,
in mangimi semplici in granella le modalità di campionamento previste per la distribuzione non
omogenea (tabella 3) devono essere integrate con quelle descritte nell’allegato I dello stesso
Regolamento e riportate nel Paragrafo 9. “Istruzioni specifiche per la preparazione del campione per
l’analisi delle micotossine e degli OGM in materie prime in granella” delle linee guida per il
campionamento-allegato 8 del presente Piano.
La preparazione del campione di mangimi semplici in granella finalizzata alla ricerca degli
OGM prevede una specifica procedura, che si seguito verrà illustrata a partire dalla formazione del
campione del globale ( CG ).
Il CG deve essere omogeneizzato con apposito strumento, adeguatamente pulito, mediante
opportuna, per tempo e portata, mescolatura. Si evidenzia che l’omogeneizzazione non corrisponde
alla macinazione del campione. Il CG omogeneizzato , oppor tunamente sigillato e munito di
cartellino identificativo recante le informazioni necessarie ad individuare la partita a cui il campione
appartiene, verrà consegnato dagli organi ufficiali preposti al campionamento al laboratorio di
analisi per l’espletamento della successiva fase relativa alla formazione dei campioni finali. Il CG
deve necessariamente essere accompagnato da un verbale di prelevamento recante tutte le
informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le
modalità di campionamento effettuate ( allegato 1/1a e 1b del PNAA 2012-2014 ). La formazione
dei campioni finali ( CF ) avverrà presso l’IZS previa macinazione del CG. Alla formazione dei
CF, puo’ essere presente anche il titolare dell’azienda o i l proprietario/detentore del prodotto,
presente alla formazione del CG, o altro appositamente delegato , previa compilazione dei modelli
di delega ( allegati 2 e 2a).
99
Il titolare dell’azienda o il proprietario/detentore del prodotto, nel caso in cui non abbia intenzione
di essere presente alla formazione dei CF, puo’ comunicarlo per iscritto all’Autorita’ competente. A
tal fine è necessario che siano convocate le parti interessate nei tempi previsti per legge.
TOLLERANZE
Ai fini della valutazione della conformità dei campioni analizzati, le tolleranze da applicare sono
quelle previste dalla normativa vigente, in particolare:
per gli alimenti zootecnici del circuito convenzionale: 0.9% (Regolamenti CE n° 1829/ 2003 e
1830/2003)
per gli alimenti zootecnici del circuito biologico: 0,9% (Regolamento (CE) 834/2007 del 28 giugno
2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
Regolamento (CEE) n° 2092/91).
Sebbene le tolleranze nel circuito convenzionale ed in quello biologico coincidano, è opportuno
ribadire che nel circuito convenzionale gli OGM autorizzati possono essere utilizzati purché
correttamente dichiarati in etichetta, mentre nel circuito biologico vige il divieto di impiego di
OGM.
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI NON CONFORMITA’ A SEGUITO DI
CAMPIONAMENTO
Si diversificano a seconda del luogo di prelievo.
• Nel caso di campionamento effettuato in un mangimificio o distributore di alimenti
zootecnici. Il Servizio Veterinario:
 procede all’ispezione dell’impianto per assicurare la rintracciabilità della/delle materie
prime o prodotti costituenti la partita non conforme;
 preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni di singoli ingredienti del prodotto
contaminato e v erifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali
contaminazioni crociate sia durante la produzione che durante il trasporto dei mangimi;
 attiva indagini finalizzate a rintracciare lotti della partita eventualmente già distribuiti;
 nel caso di violazioni a norme di autorizzazione ( OGM non a utorizzati ), provvede, con
spese a carico della ditta interessata, alla distruzione o altra idonea destinazione della partita
contaminata. Quest’ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di
analisi da parte dell’interessato ( in attesa del risultato definitivo );
 nel caso di violazioni alle norme di etichettatura, provvede a verificare che la partita
contenente o derivata da OGM venga messa in commercio nel rispetto delle norme previste
dai Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003.
•
Nel caso di campionamento effettuato in un allevamento. Il Servizio Veterinario:
• sequestra la partita oggetto del campionamento se ancora presente;
• attiva indagini finalizzate ad individuare la provenienza della partita o le ditte che
hanno fornito le materie prime nel caso di mangimi per autoconsumo;
• preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni per individuare la causa della
contaminazione;
• nel caso di violazioni a norme di autorizzazione ( OGM non autorizzati ), provvede,
con spese a carico dell’ azienda, alla distruzione o a ltra idonea destinazione della
partita contaminata. Quest’ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta
di revisione di analisi da parte dell’interessato ( in attesa del risultato definitivo ).
•
Nel caso di campionamento effettuato in impianti che producono e commercializzano
mangime biologico o destinato a filiere regolamentate da disciplinari che non
prevedono l’uso di OGM, ancorchè autorizzati, o che allevano animali da reddito
alimentati con tali prodotti. Il Servizio Veterinario, oltre agli adempimenti previsti nei
punti a) e b), avrà cura di segnalare l’episodio all’organo di certificazione, ed
all’Assessorato Regionale competente, al fine dell’adozione dei provvedimenti sospensivi e
cautelativi previsti dai disciplinari di produzione.
REVISIONE DI ANALISI
Le eventuali revisioni di analisi su campioni non conformi saranno eseguite dall’Istituto Superiore
di Sanita’.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
L’autorità competente, in caso di non conformità accertate nel circuito convenzionale,
applicheranno i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lvo 70/2005., fatte salve le sanzioni di
natura penale eventualmente accertate dagli organi di controllo ( es. art. 515 e 516 c.p. )
indice
101
Piano_A3_PIANO DI MONITORAGGIO DELLA SALMONELLA
1. PIANIFICAZIONE
I Piani nazionali di controllo delle salmonellosi prevedono che i gruppi di animali debbano
essere sottoposti a campionamento sia nell’ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai
Servizi Veterinari competenti per territorio nell’ambito dell’attività ufficiale, secondo modalità
individuate dai singoli piani. Tali Piani prevedono anche l’effettuazione di ispezioni e visite
periodiche in allevamento. Fermo restando che i Servizi Veterinari devono validare e verificare
le attività previste in autocontrollo (i cui risultati vanno inseriti in un sistema informativo
nazionale a cura degli allevatori), il controllo ufficiale presuppone in ogni caso :
• la verifica della correttezza dei dati riguardanti gli allevamenti avicoli presenti in BDN
(attività fondamentale per poter dimostrare corrispondenza tra i dati inseriti nella BDN e
il lavoro di campionamento svolto negli allevamenti);
• esecuzione del 100 % dei controlli previsti dai Piani Nazionali annuali.
1.1. SCOPI
Riduzione della prevalenza delle Salmonelle negli allevamenti avicoli.
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE
Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
con le loro strutture territoriali
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA
Vedi Piano Nazionale annuale.
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE
Vedi Piano Nazionale annuale.
Si riporta un esempio per l’inserimento dei controlli in GISA.
•
Accedere a GISA
•
Inserire codice aziendale ed effettuare la “RICERCA”
•
Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo
Controllo Ufficiale
•
1) Alla voce :
o
“TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”
o
“MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”
o
“PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi
“spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 5, oppure 6, oppure 7 o 8)
o
“PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza
o
“DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data
o
“OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità
Animale
o
“NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del
personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio
di TPAL, ecc.)
o
Aggiornare eventualmente la Scheda zootecnica
o
Cliccare su “INSERISCI”.
•
2) Si apre la seguente finestra : cliccare su “Inserisci campione”
•
3) All’interno del riquadro “AGGIUNGI CAMPIONE” alla voce :
•
o
“MOTIVAZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio” ed inserire la voce già presente di
default (perché inserita prima)
o
“NUMERO VERBALE” , spuntare “Inserisci verbale prelievo” ed inserire il riferimento
o
“DATA PRELIEVO”, inserire la data
o
“MATRICE” cliccare su “Selezionare Matrice” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre,
la matrice campionata. Per più matrici campionate nella stessa ispezione, va ripetuto
l’inserimento in “Selezionare Matrice” (Cliccando sul segno “+” si aprono dei sotto menù)
o
“TIPO DI ANALISI” cliccare su “Selezionare Tipo di Analisi” selezionando poi, nella nuova
finestra che si apre, il tipo di analisi.
o
“LABORATORIO DI DESTINAZIONE” selezionare “IZSM”
o
Cliccare su “INSERISCI” .
4) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Controllo Ufficiale”
•
5) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Chiudi in attesa di esito”
•
6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su
“Controlli Ufficiali”. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto.
•
7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione :
•
8) Cliccare poi su “Inserisci Esito” (in basso a dx)
•
9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra
•
10) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere il campione
•
11) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere l’Ispezione.
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE
Per l’ispezione dovrà essere utilizzato il M od 5. L’ispezione dovrà essere inserita nel sistema
informatico GISA
1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE
Vedi Piano Nazionale annuale.
1.7 LABORATORIO UFFICIALE
I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno
1.8 DURATA
Il piano si conclude il 31/12/15
1.9 COSTI E I BENEFICI
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL
ed all’IZSM per le attività istituzionali.
2. PROGRAMMAZIONE
Programmazione attuata dalle AA.SS.LL.
3. VERIFICA
Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le
inserirà nella relazione annuale.
Piano_A4_PIANO DI MONITORAGGIO ERADICAZIONE BSE
1. PIANIFICAZIONE
Il Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. stabilisce disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione delle TSE negli animali, disponendo l’attuazione di un pr ogramma
annuale per la sorveglianza della BSE e della scrapie, per garantire e mantenere un adeguato livello
di protezione dei consumatori.
1.1. SCOPI
Eradicazione BSE.
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE
Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
con le loro strutture territoriali
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA
Con il presente piano si dettano le procedure della “sorveglianza attiva” per la BSE con il
ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi bovini e bufalini morti in azienda .
La sorveglianza attiva integra la “sorveglianza passiva” che consiste nell'individuare presso le
aziende eventuali soggetti con sintomi clinici tipici delle TSE.
Alla “sorveglianza passiva” concorrono allevatori, veterinari liberi professionisti e personale
destinato alla cura degli animali, con il compito di segnalare ai veterinari ufficiali delle ASL
qualsiasi sospetto di malattia. Il veterinario ufficiale può disporre l’abbattimento dell’animale e
l’effettuazione di prove diagnostiche per la conferma della malattia.
Per la “sorveglianza attiva” su soggetti deceduti (bovini, bufalini), ricevuta la comunicazione da
parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo rientri nella fascia di
età prevista, si procede al tempestivo prelievo del tronco encefalico per gli esami di laboratorio.
Nel contempo si redige un ve rbale di constatazione morte dell’animale, usufruendo della
modulistica già in uso, e rilasciando una copia all’allevatore ai fini dello smaltimento della
carcassa ai sensi della normativa vigente.
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE
Sono sottoposti a campionamento :
• tutti i bovini/bufalini morti in azienda di età superiore ai 48 mesi.
Si precisa che una volta ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un
animale in azienda, qualora questo NON rientri nella fascia di età prevista, si redige un verbale di
constatazione morte dell’animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia
all’allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente.
Questa attività viene registrata in GISA alla voce “Attività C3 sottopiano a - Ispezioni per zoonosi,
tossinfezioni alimentari, malattie infettive degli animali”, secondo le istruzioni che si possono
seguire nell’apposito capitolo.
Si riportano di seguito le istruzioni per l’inserimento in GISA
•
Accedere a GISA
•
Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA”
•
Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo
Controllo Ufficiale
•
1) Alla voce :
o
“TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”
o
“MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”
o
“PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi
“spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 9)
o
“PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza
o
“DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data
o
“OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità
Animale
o
“NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del
personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio
di TPAL, ecc.)
o
Cliccare su “INSERISCI” .
•
2) Si apre la seguente finestra : cliccare su “Inserisci campione”
•
3) All’interno del riquadro “AGGIUNGI CAMPIONE” alla voce :
o
“MOTIVAZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio” ed inserire la voce già presente di
default (perché inserita prima)
o
“NUMERO VERBALE” , spuntare “Inserisci verbale prelievo” ed inserire il riferimento
o
“DATA PRELIEVO”, inserire la data
o
“MATRICE” cliccare su “Selezionare Matrice” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre,
la matrice campionata. (Cliccando sul segno “+” si aprono dei sotto menù)
o
“TIPO DI ANALISI” cliccare su “Selezionare Tipo di Analisi” selezionando poi, nella nuova
finestra che si apre, il tipo di analisi.
o
“LABORATORIO DI DESTINAZIONE” selezionare “IZSM”
o
Cliccare su “INSERISCI” .
•
4) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Controllo Ufficiale”
•
5) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Chiudi in attesa di esito”
•
6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su
“Controlli Ufficiali”. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto.
•
7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione :
•
8) Cliccare poi su “Inserisci Esito” (in basso a dx)
•
9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra
•
10) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere il campione
•
11) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere l’Ispezione.
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE
Il controllo dovrà essere inserito nel sistema informatico G.I.S.A..
1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE
E’ necessaria la dotazione della strumentazione per il prelievo del tronco encefalico
1.7 LABORATORIO UFFICIALE
I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno
1.8 DURATA
Il piano si conclude il 31/12/15
1.9 COSTI E BENEFICI
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL
ed all’IZSM per le attività istituzionali.
2. PROGRAMMAZIONE
In base ai dati storici
3. VERIFICA
Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le
inserirà nella relazione annuale.
Piano_A5_PIANO DI MONITORAGGIO SCRAPIE - ERADICAZIONE
1. PIANIFICAZIONE
Il Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. stabilisce disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione delle TSE negli animali, disponendo l’attuazione di un pr ogramma
annuale per la sorveglianza della BSE e della scrapie, per garantire e mantenere un adeguato livello
di protezione dei consumatori.
E’ previsto un piano di “sorveglianza attiva” con il ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi
ovini e caprini morti in azienda .
La sorveglianza attiva integra la “sorveglianza passiva” che consiste nell'individuare presso
le aziende eventuali soggetti con sintomi clinici tipici delle TSE.
Alla “sorveglianza passiva” concorrono allevatori, veterinari liberi professionisti e personale
destinato alla cura degli animali, con il c ompito di segnalare ai veterinari ufficiali delle ASL
qualsiasi sospetto di malattia. Il veterinario ufficiale può disporre l’abbattimento dell’animale e
l’effettuazione di prove diagnostiche per la conferma della malattia.
1.1. SCOPI
Eradicazione TSE ovicaprini.
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE
Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
con le loro strutture territoriali
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA
Con il presente piano si dettano le procedure della “sorveglianza attiva” per la BSE con il
ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi ovicaprini morti in azienda .
Per la “sorveglianza attiva” su soggetti deceduti (ovini, caprini), ricevuta la comunicazione
da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo rientri nella fascia di
età prevista, si procede al tempestivo prelievo del tronco encefalico per gli esami di laboratorio. Nel
contempo si redige un verbale di constatazione morte dell’animale, usufruendo della modulistica
già in uso, e rilasciando una copia all’allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi
della normativa vigente.
Sono sottoposti a campionamento :
• tutti gli ovini/caprini morti in azienda di età superiore ai 18 mesi.
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE
Si precisa che una volta ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un
animale in azienda, qualora questo NON rientri nella fascia di età prevista, si redige un verbale
di constatazione morte dell’animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una
copia all’allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente.
L’ispezione sarà inserita in GISA alla voce “Attività C3 sottopiano a - Ispezioni per zoonosi,
tossinfezioni alimentari, malattie infettive degli animali”
Si riportano di seguito le istruzioni per l’inserimento in GISA
•
Accedere a GISA
•
Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA”
•
Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo
Controllo Ufficiale
•
1) Alla voce :
o
“TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”
o
“MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”
o
“PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi
“spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 10)
o
“PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza
o
“DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data
o
“OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità
Animale
o
“NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del
personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio
di TPAL, ecc.)
o
Cliccare su “INSERISCI” .
•
2) Si apre la seguente finestra : cliccare su “Inserisci campione”
•
3) All’interno del riquadro “AGGIUNGI CAMPIONE” alla voce :
o
“MOTIVAZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio” ed inserire la voce già presente di
default (perché inserita prima)
o
“NUMERO VERBALE” , spuntare “Inserisci verbale prelievo” ed inserire il riferimento
o
“DATA PRELIEVO”, inserire la data
o
“MATRICE” cliccare su “Selezionare Matrice” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre,
la matrice campionata. (Cliccando sul segno “+” si aprono dei sotto menù)
o
“TIPO DI ANALISI” cliccare su “Selezionare Tipo di Analisi” selezionando poi, nella nuova
finestra che si apre, il tipo di analisi.
o
“LABORATORIO DI DESTINAZIONE” selezionare “IZSM”
o
Cliccare su “INSERISCI” .
•
4) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Controllo Ufficiale”
•
5) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Chiudi in attesa di esito”
•
6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su
“Controlli Ufficiali”. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto.
•
7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione :
•
8) Cliccare poi su “Inserisci Esito” (in basso a dx)
•
9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra
•
10) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere il campione
•
11) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere l’Ispezione.
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE
Il controllo dovrà essere inserito nel sistema informatico G.I.S.A..
1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE
E’ necessaria la dotazione della strumentazione per il prelievo del tronco encefalico
1.7 LABORATORIO UFFICIALE
I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno
1.8 DURATA
Il piano si conclude il 31/12/15
1.9 COSTI E BENEFICI
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL
ed all’IZSM per le attività istituzionali.
2. PROGRAMMAZIONE
In base ai dati storici
3. VERIFICA
Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le
inserirà nella relazione annuale.
Piano_A7_PIANO DI MONITORAGGIO PER L’ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI
AUJESZKY
1. PIANIFICAZIONE
La malattia di Aujeszky è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale caratterizzata da
alta morbilità e bassa mortalità. La malattia di Aujeszky provoca danni alla salute dei suini ed
economici agli allevatori anche se le lesioni anatomo-patologiche macroscopicamente evidenti sono
a volte assenti o sono talmente lievi da non essere facilmente individuabili. Quando presenti,
frequentemente si osserva tonsillite necrotica associata a linfoadenomegalia (diagnosi differenziale
con PCV2) ed emorragia nella cavità orale e nel tratto respiratorio superiore. Il virus dalla malattia
di Aujeszky appartiene alla famiglia Herpesvirus, sottofamiglia Alphavirus. Il suino è l'unico ospite
naturale della malattia, altri animali infettati sono i bovini, le pecore e capre, i gatti ed in rare
occasioni i cavalli. L'infezione di questi animali è letale e anche diverse specie di animali selvatici
sono suscettibili all'infezione del virus della Pseudorabbia.
1.1. SCOPI
Le finalità di tale piano è quella di ridurre o annullare la presenza della malattia in Regione
Campania
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE
Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le
loro strutture territoriali
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA
vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE
vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE
vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997
1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE
vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997
1.7 LABORATORIO UFFICIALE
I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
1.8 DURATA
Il Piano si conclude il 31/12/2015.
1.9 COSTI E I BENEFICI
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed
all’IZSM per le attività istituzionali.
Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione animale
rilevando la presenza della malattia ed il contenimento dei focolai.
2. PROGRAMMAZIONE
Si rimanda la programmazione a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 che si
riporta di seguito
3. VERIFICA
A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.
L’ORSA analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio
allo scopo di verificare se:
 gli scopi siano stati raggiunti
 si rende necessaria la sua prosecuzione
 sia necessario apportare modifiche
Ministero della Sanità
DECRETO 1 aprile 1997 (Con le modifiche apportate dal Decreto Ministero della Salute
30 dicembre 2010, GU n. 35 del 12/02/2011 e dal DM 4 agosto 2011, GU 15/09/2011)
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. (G.U.
Serie Generale n. 103 del 6 maggio 1997)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 "Norme di profilassi
della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie
suina;
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1994 "Piano nazionale di
controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";
Visto il decreto 16 agosto 1995 "Divieto di utilizzazione su tutto
il territorio nazionale di medicina veterinaria ad azione
immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di
Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I");
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996;
Considerata la necessita' di attuare un programma nazionale di
controllo della malattia di Aujeszky la cui presenza causa ingenti
danni agli allevamenti suini;
Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani
di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi
vaccinale della malattia di Aujeszky;
Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere
volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori;
Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda
di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di
Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994;
Decreta:
Art. 1.
1. Su tutto il territorio nazionale e' reso obbligatorio un programma
di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi
igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini
allevati.
2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma
preceente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e
le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente
presene negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad
incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente
decreto.
3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso
e da riproduzione possono essere utilizzati vaccini inattivati meleti
regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. I vaccini
attenuati deleti,regolarmente autorizzati all’immissione in commercio,
possono essere utilizzati negli animali da ingrasso e, in via sperimentale
per la durata di anni due, anche nei riproduttori, in deroga all’art. 3
dell’Ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.
4. La distribuzione e le modalita' di prescrizione dei vaccini di cui al
presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e
integrazioni
4 bis. I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio,
nell’ambito delle attività di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati
acquisiti in azienda e dei modelli 12 di cui all’articolo 65 del D.P.R.
n. 320 del 8 febbraio 1954, verificano la corretta attuazione del piano
vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo.
4 ter. Il veterinario aziendale, di cui al comma 2 articolo 3 del DM 1
aprile 1997, è responsabile dell’applicazione dei piani vaccinali.
4 quater. I risultati dell’impiego dei vaccini attenuati deleti negli
animali da riproduzione sono sottoposti, alla fine del periodo
consentito, a valutazione, con particolare riguardo alla percentuale di
aziende positive e alla situazione epidemiologica.
4 quinquies. Fatte salve le disposizioni di cui alla Decisione della
Commissione Europea del 21 febbraio 2008 n. 2008/185/CE e successive
modifiche, le disposizioni del presente decreto non si applicano alla
provincia di Bolzano, ad eccezione delle previsioni di cui all’articolo
8-bis.
Art. 2.
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) suini: tutti i suidi allevati;
b) verro: un suino di sesso maschile di eta' superiore a dodici mesi
destinato alla riproduzione;
c) verretto: un suino di sesso maschile di eta' inferiore a dodici
mesi destinato alla riproduzione;
d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta;
e) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta'
ma non ha ancora partorito;
f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la
riproduzione;
g) suino da ingrasso: un suino dall'eta' di nove settimane alla
macellazione;
h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la
riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l'ingrasso
salvo quelli allevati per la rimonta;
i) allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si
pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono venduti
direttamente al macello;
j) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso
di suini provenienti da altri allevamenti;
k) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento
qualificato ai sensi dell'art. 7;
l) vaccino inattivato deleto: vaccino allestito con virus inattivato
e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in
commercio;
m) vaccino attenuato deleto: vaccino allestito con virus vivo e privato
della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio.
Art. 3.
1. Il programma vaccinale deve essere conforme a quanto stabilito
dall'allegato II che e' parte integrante del presente decreto.
2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore
si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero
professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di
categoria, il quale ai sensi del presente decreto e'autorizzato a svolgere
tale attivita', previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente.
3. Qualora si verifichino comprovate necessita' territoriali le aziende
U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente
articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province
autonome possono disporre affinche' le aziende U.S.L. si avvalgano anche di
medici veterinari convenzionati.
4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di
vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unita'
sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente.
4 bis. Per la movimentazione degli animali da ingrasso e da riproduzione
devono essere riportati sul Modello IV , di cui all’articolo 10 (ndr : forse
art. 31) del DPR n. 320 del 8 febbraio 1954 così come modificato dal DM 16
maggio 2007, la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei
confronti della Malattia di Aujeszky.
Art. 4.
1. Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale provvede alla
compilazione per ogni allevamento di suini, presente sul territorio di
competenza e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento
conforme all'allegato III.
2. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate
contestualmente all'esecuzione del primo prelievo ematico di cui all'art.
5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico sperimentale competente,
unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento
campioni, conforme all'allegato IV. Tali schede saranno inviate a cura
dell'istituto zooprofilattico sperimentale alle regioni e province autonome di
competenza insieme a copia del rapporto di prova.
3. La scheda di cui al comma 1 verra' aggiornata a cura del servizio
veterinario della azienda U.S.L. in occasione dle successivo controllo
sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali
dell'allevamento.
4. Le regioni e le province autonome possono individuare flussi
informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo
assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6.
Art. 5.
1. Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono sottoposti
a controllo sierologico annuale a cura del servizio veterinario della
azienda unita' sanitaria locale secondo quanto previsto dall'allegato V.
2. Le regioni e le province autonome, organizzano la raccolta dei campioni
in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani ufficiali di
sorveglianza attuali per la specie suina, asicurando, comunque, il numero di
campioni previsti in allegato V.
3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da lavoratori degli
istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio secondo le
metodiche previste in allegato VI.
4. Il solo riscontro di sieropositivita' alla glicoproteina E, non comporta
l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria.
5. In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla
ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.
Art. 6.
1. Sulla base delle informazioni raccolte e dei dati derivanti
dall'applicazione del presente piano, le regioni e le province autonome
predispongono una relazione annuale sullo stato sanitario degli allevamenti
di suini del proprio territorio nei confronti della malattia di Aujeszky e la
trasmettono al Ministero della sanita', il quale se ne avvale ai fini
della valutazione complessiva dei risultati e della programmazione di
ulteriori o divesi interventi.
Art. 7.
1. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del presene decreto i
proprietari o detentori interessati possono richiedere alla azienda U.S.L.
competente per territorio l'ottenimento della qualifica di allevamento
indenne da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello riportato in allegato
VII.
2. In deroga al comma precedene, le regioni e le provincie autonome,
in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno gia' aderito al
piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994, possono ridurre
il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi nel caso di aziende da riproduzione e a
24 mesi in tutti gli altri casi. Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche
conseguite in base al precedente programma, il cui riconoscimento e'
subordinato ai requisiti previsti dal comma 4.
3. Il servizio veterinario della azienda U.S.L. rilascia la predetta
qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti all'allegato VIII
punto 1 e comunica annualmente al servizio veterinario regionale l'elenco
delle aziende accreditate.
4. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e' mantenuta
se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VIII punto 2.
5. Il Ministero della sanita', in funzione dei risultati raggiunti dal piano,
potra' modificare le modalita' di attuazione del presente articolo nonche'
definire quelle relative all'accreditamento delle province e delle regioni.
Art. 8.
1. Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono
gia' accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti
da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore.
2. A decorrere dal 1° gennaio del 2013 è obbligatorio destinare alla
riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni.
2bis. Il Ministero della Salute, sentiti il Centro di Referenza Nazionale e la
Regione competente per territorio, sulla base dei dati epidemiologici, dichiara
l’indennità su base provinciale nel caso in cui tutte le aziende abbiano
ottenuto e mantenuto la qualifica conformemente all’Allegato VIII del presente
decreto e secondo quanto stabilito dalla Decisione 2008/185/CE.
2-ter. Il Ministero della Salute, decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, valutata la situazione epidemiologica in
collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale, adotta se necessario,emana
con decreto della DG Sanità animale e farmaco veterinario, da adottarsi nei
successivi 180 giorni in accordo con le regioni e province autonome di Trento e
Bolzano in sede di Direzione strategica del “Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali” di cui al decreto ministeriale 7 marzo
2008, ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica
sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l’applicazione delle
misure di cui al presente decreto.
2-quater. La Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario
presso il Ministero della salute, con proprio atto dirigenziale emana, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di cui al
comma 4 del presente articolo
Art. 8-bis
1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate secondo le modalità di
cui al Modello IV 4, di cui all’articolo 10 31 del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio
1954 così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007; detto modello dovrà essere
compilato in quadruplice copia, così come specificato nelle note allegate al
modello stesso. Nell’ipotesi in cui le informazioni previste dal modello ivi
compresa la dicitura della qualifica sanitaria (“azienda indenne da malattia
di Aujeszky” o “azienda non indenne da malattia di Aujeszky”), siano già
presenti in Banca Dati Nazionale,il modello può essere stampato direttamente
dall’applicativo disponibile in Banca Dati Nazionale.
2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sottopone a
visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da e verso centri di
raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su
tutto il territorio nazionale, entro le 48 ore dalle movimentazioni. L’esito
di tale visita deve essere riportato nell’apposita sezione del modello, di
cui al comma 1 del presente articolo
3. La visita di cui al precedente comma 2, deve essere effettuata anche nel caso
di movimentazioni da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non è
consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per
malattia vescicolare del suino né movimentare verso il restante territorio
nazionale animali da stalle di sosta o da centri di raccolta siti in regioni
non accreditate per malattia vescicolare del suino.
«3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario
ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto
attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 320 del 8
febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione,
di cui al d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei
trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e
il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti
della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione
sono stati vaccinati per detta malattia»;
«3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo
svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'eta' vaccinale, il Modello
4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6,
riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di
origine.»;
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la
visita clinica non deve essere effettuata in caso di movimentazioni dirette
ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da
aziende accreditate, situate in regioni accreditate per la malattia
vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica
sanitaria dell’azienda dovrà essere registrato nella Banca Dati Nazionale di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 secondo le
modalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 200
insieme ad eventuali aggiornamenti.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la
visita clinica e la compilazione della dichiarazione, previste dai commi 1 e
2 del presente articolo, non devono essere effettuate nel caso di animali
provenienti da un’azienda situata in una regione accreditata per malattia
vescicolare del suino e attestata indenne per malattia di Aujeszky. Lo stato
di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell’azienda deve essere
registrato in Banca Dati Nazionale insieme ad eventuali aggiornamenti.
6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui
ai commi 4 e 5 del presente articolo secondo le modalità
dell’autodichiarazione resa in conformità alle prescrizioni dell’allegato di
cui al comma 1 del presente articolo. I Servizi Veterinari della ASL
competenti per territorio verificano le dichiarazioni rese ai sensi del
presente comma. «6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le
movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 secondo le modalita' di cui
all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.
200.»;
7. Le movimentazioni degli animali da e verso aziende indenni devono essere
effettuate mediante l’utilizzo di mezzi opporunamente disinfettati, secondo
quanto previsto dall’art. 64 del DPR 8 febbraio 1954 n°320 e con modalità
atte a evitare la promiscuità di differente stato satnitario.
8. I Servizi Veterinari della ASL competenti per territorio, in conformità alle
previsioni di cui all’allegato V del presente Decreto, verificano,
preventivamente, anche ai fini della corretta compilazione delle schede di
accompagnamento campioni, la corrispondenza dell’indirizzo produttivo
dell’azienda destinataria dei controlli e quanto riportato nella Banca Dati
Nazionale.I Servizi Veterinari, in caso di non corrispondenza, provvedono
all’aggiornamento degli stessi dati.
Art. 9.
1. Le operazioni relative al prelievo di sangue e quelle relative all'esame
sierologico, previste all'art. 5, sono, per il proprietario o detentore, a
carattere gratuito.
2. Le spede relative all'acquisto di vaccini ed alla loro
inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.
3. Le spese, relative alle operazioni previste dall'art. 7, sono a totale
carico del proprietario o detentore sulla base delle tariffe stabilite dalle
norme vigenti e, in particolare, per quanto riguarda gli esami di
laboratorio sulla base del decreto ministeriale 6 novembre 1996.
4. Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad offrire la
massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico e profilassi
provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le
operazione di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a
carico del proprietario o detentore degli animali.
Art. 10.
Le associazioni di categoria collaborano divulgando il programma agli
allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione
indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure
di profilassi diretta, in particolare quelle di razionalizzazione della
gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stress.
Art. 11.
1. Dalla data di entrata invigore del presene decreto, il decreto
ministeriale 1 agosto 1994 e' abrogato.
Art. 12.
1. Per le violazioni al presene decreto si applicano le sanzioni previste
dal regolamento di polizia veterinaria.
Art. 13.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1 aprile 1997
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 102
ALLEGATO I
PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA
a) trasporti: data l'elevata resistenza del virus nell'ambiente, e'
necessario che il mezzo di trasporto venga pulito e disinfettato dopo lo
scarico degli animali.
La pulizia va effettuata tramite getti d'acqua, possibilmente calda, a
pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici presenti sul
pavimento e sulle pareti.
Per la successiva disinfezione sono consigliati disinfettanti a base di
cloro attivo e le soluzioni contenenti aldeidi.
Le aziende che si rivolgono a ditte esterne per i trasporti devono
richiedere che vengano fornite garanzie sufficienti sulla pulizia e
disinfezione dei mezzi;
b) misure igieniche per il personale: per evitare l'introduzione
nell'allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni,
e' buona norma che il personale che opera nell'allevamento eviti, le occasioni
di contatto con altre aziende; e' necessario che sia previsto un cambio di
indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal
proprietario dell'azienda, rimangano nella stessa al termine del lavoro;
c) controllo dei visitatori: l'ingresso negli allevamenti di visitatori
deve essere ridotto al minimo; e necessario che questi ultimi vengano
dotati di calzari e di tute, per ridurre la possibilita' di trasporto
passivo del virus;
d) E' indispensabile procedere a regolari derattizzazioni.
ALLEGATO II
(Schemi vaccinali)
1. Allevamento suini da riproduzione.
I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.
I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4
settimane di cui il primo tra il 60 ed il 90 giorno di vita.
Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180 giorno
di vita.
2. Allevamento suini da ingrasso
I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4
settimane di cui il primo tra il 60 ed il 90 giorno di vita.
Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7 mese di eta' deve
essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6 ed il 7 mese di vita.
3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso
Lo schema di vaccinazione e' quello indicato ai punti 1. e 2.
rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.
ALLEGATO III
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)
SCHEDA DI INDAGINE CONOSCITIVA A SCOPO EPIDEMIOLOGICO
Proprietario/Detentore ________________________________
Indirizzo_________________________________ Comune ___________________
Codice Aziendale |_|_|_| |_|_| |_|_|_|
Impiego del vaccino deleto a partire dal ............................
Ubicazione dell'allevamento centro abitato |_|; isolato |_|;
pianura |_|; collina |_|; montagna |_|;
Vicinanza a vie di comunicazione terrestri (mt. 100):
autostrada |_|; strade statali |_|;
strade provinciali |_|; strade comunali |_|;
Vicinanza a corsi d'acqua (300 metri):
fiumi o torrenti |_|; canali |_|.
_____________________________________________________________________
| |
| ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE/RIPRODUZIONE ED INGRASSO |_| |
| |
| stabulato |_|; "all'aperto" |_|; (*); brado |_|; |
| |
| Ciclo "aperto" (allevamento da riproduzione) |_|; |
| Ciclo "chiuso" (allevamento da riproduzione ed ingrasso) |_|; |
| Allevamento che produce e commercializza riproduttori |_|; |
| |
| - N. riproduttori presenti: (**) |
| 1 - 10 |_|; 11 - 100 |_|; 101 - 200 |_|; 201 - 500 |_|; |
| 501 - 1000 |_|; > 1000 |_|;
| |
| - Rimonta delle scrofette: "interna" |_|; |
| "esterna" acquisita da terzi |_|; |
| peso medio all'introduzione: 30-50 kg |_|; |
| 50-80 kg |_|; > 80 kg |_| |
|___________________________________________________________________|
_____________________________________________________________________
| |
| N. suini presenti in fase di ingrasso: (***) |
| < 100 |_|; 100 - 500 |_|; 501-1000 |_|; 1001-5000 |_|; |
| 5001-10000 |_|; > 10000 |_|; |
| |
| - Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente |
| applicate nei reparti (qualora presenti) destinati al |
| magronaggio ed ingrasso: |
| Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla |
| fase di magronaggio: si |_| no |_| |
| Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla |
| fase di ingrasso: si |_| no |_| |
| Ventilazione: forzata |_| naturale |_| |
| Lavaggi e Disinfezioni tra cicli produttivi: si |_| no |_| |
| |
| (*) all'aperto con presenza di recinzione |
| (**) presenza media giornaliera su base annua |
| (***) presenza media giornaliera su base annua di soggetti di |
| ambo i sessi e di eta' superiore ai 120 giorni - sono esclusi i |
| suinetti sottoscrofa e in fase di svezzamento |
| |
| ALLEVAMENTO DA INGRASSO |_| |
| |
| stabulato |_|; "all'aperto" (*) |_|; brado |_|; |
| peso medio di macellazione: |
| tra 90 e 115 kg |_|; tra 116 e 160 kg |_|; > di 160 kg |_|; |
| |
| N. suini da ingrasso presenti: (***) |
| < 100 |_|; 100-500 |_|; 501-1000 |_|; 1001-5000 |_|; |
| 5001-10000 |_|; > 10000 |_|; |
| |
| Peso medio dei suini all'introduzione in allevamento: |
| < 20 kg |_|; 20-30 kg |_|; 31-40 |_|; 41-50 |_|; > 50 |_|; |
| Numero di fornitori abituali di suinetti da ingrasso: |
| 1 |_|; 2-5 |_|; > 5 |_|. |
| |
| Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente |
| applicate nei reparti destinati al magronaggio ed ingrasso: |
| Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla |
| fase di magronaggio: si |_| no |_| |
| Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla |
| fase di ingrasso: si |_| no |_| |
| Interruzione periodica della produzione: si |_| no |_| |
| Ventilazione forzata |_| naturale |_| |
| Lavaggi e disinfezioni tra cicli produttivi: si |_| no |_| |
|___________________________________________________________________|
Data di compilazione ________________
Timbro e firma del Veterinario ASL __________________________________
Firma del Proprietario Detentore__________________
_____________________________________________________________________
| |
| ASPETTI DEMOGRAFICI TERRITORIALI Dl RILEVANZA EPIDEMIOLOGICA |
| |
| N. di allevamenti (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un |
| raggio di 6 km |
| (compreso l'allevamento in oggetto) |
| 1 (solo quello in oggetto) |_|; 1-5 |_|; > 5 |_| |
| |
| N. di suini (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un |
| raggio di 6 km |
| (cornpresi quelli dell'allevamento in oggetto) |
| < 100 |_|; 100-500 |_|; 501-1000 |_|; 1001-5000 |_|; |
| 5001-10000 |_|; > 10000 |_| |
| |
| Distanza dell'allevamento in oggetto dal piu' vicino |
| insediamento suinicolo < 3 km |_|; 3-10 km |_|; > 10 km |_| |
| |
| Data di compilazione ____________________ |
| |
| Firma del Veterinario della ASL competente _______________ |
|___________________________________________________________________|
Da trasmettersi al Sevizio Veterinario Regionale
ALLEGATO IV
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)
SCHEDA DI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI SANGUE IN ALLEVAMENTO
DI SUINI DA RIPRODUZIONE
REGIONE _______________ A.S.L. _____________
AZIENDA
CODICE ALLEVAMENTO |_|_|_| |_|_| |_|_|_|
PROPRIETARIO/CONDUTTORE _____________________________________________
LOCALITA'/COMUNE ____________________________________________________
CICLO < > APERTO < > CHIUSO
ANIMALI CAMPIONATI
_____________________________________________________________________
| N. | CONTRASSEGNO | CATEGORIA* | ESITO |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 1 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 2 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 3 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 4 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 5 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 6 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 7 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 8 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 9 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 10 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 11 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
| 12 | | | |
|_______|_________________|___________________|_____________________|
IL VETERINARIO PRELEVATORE IL LABORATORISTA
_/_/_ _________________ _/_/_ _________________
* PRIMIPARE - PLURIPARE - MAGRONI (120-180 gg) - GRASSI (> 180 gg)
.fo on
ALLEGATO V
(Monitoraggio sierologico)
1. Gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso devono essere sottoposti a
controllo sierologico secondo lo schema di seguito specificato:
Numero Capi in azienda Numero capi da controllare
7-27 sino a 25
28-37 sino a 29
38-55 35
56-100 45
101-600 56
> 600 57
ALLEGATO V
(Monitoraggio sierologico)
1. Tutti gli allevamenti da riproduzione e gli allevamenti da
ingrasso, individuati nell'ambito del Piano di sorveglianza per la
malattia vescicolare del suino, devono essere sottoposti a controllo
sierologico secondo lo schema e la numerosita' campionaria previsti
da tale piano.
--------------------------------------------------------------------Allevamenti da
Allevamenti da ingrasso
riproduzione a ciclo
chiuso e a ciclo aperto
Numero capi
in azienda
Numero capi da controllare
Numero capi da controllare
--------------------------------------------------------------------Fino a 10
Tutti
Tutti
--------------------------------------------------------------------11
10
Tutti
--------------------------------------------------------------------12
11
Tutti
--------------------------------------------------------------------13-14
12
Tutti
--------------------------------------------------------------------15-16
13
Tutti
--------------------------------------------------------------------17-18
14
Tutti
--------------------------------------------------------------------19-20
15
Tutti
--------------------------------------------------------------------21-23
16
Tutti
--------------------------------------------------------------------24-26
17
24
---------------------------------------------------------------------
27-29
18
26
--------------------------------------------------------------------30-34
19
28
--------------------------------------------------------------------35-39
20
31
--------------------------------------------------------------------40-46
21
34
--------------------------------------------------------------------47-55
22
37
--------------------------------------------------------------------56-67
23
40
--------------------------------------------------------------------68-85
24
43
--------------------------------------------------------------------86-113
25
46
--------------------------------------------------------------------114-163
26
50
--------------------------------------------------------------------164-282
27
54
--------------------------------------------------------------------283-917
28
58
--------------------------------------------------------------------918 e oltre
29
59
---------------------------------------------------------------------
2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire
le prove sierologiche anche per la malattia di Aujeszky sui campioni
ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della
malattia
vescicolare del suino secondo la numerosita' campionaria di cui al
precedente paragrafo 1,
specificandolo
sul
modello
di
cui
all'allegato IV.
3. I risultati del monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo
predisposto per la malattia vescicolare del suino.
2. I risultati del monitoraggio verranno inseriti nel sistema informativo
predisposto per la malattia vescicolare del suino.
3. Gli Istituti Sperimentali provvedono ad eseguire le prove
sierologiche per la malattia di Aujeszky anche nei campioni ricevuti
nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare,
specificandoli sul modello di cui all'allegato IV.
ALLEGATO VI
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)
METODICA DI LABORATORIO PER RICERCA ANTICORPI gE
La ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di Aujeszky
viene eseguita con metodica immunoenzimatica (prova ELISA).
Possono essere utilizzate esclusivamente reazioni con
sensibilita' e specificita' tali da garantire la corretta
identificazione dei sieri comunitari di riferimento elencati nelle decisioni
CEE del 11.12.1992 (93/24/CEE) e del 02.04.1993 (93/244/CEE).
L'Istituto Superiore di Sanita' e' responsabile della verifica delle
reazioni ELISA utilizzate.
ALLEGATO VII
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)
FAC-SIMILE DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA
DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY
REGIONE ............................ PROVINCIA ......................
Al servizio di medicina veterinaria della U S S L. |_|_|
Il sottoscritto: Cognome ............... Nome ...............
in qualita' di: Proprietario |_| Responsabile |_| Detentore |_|
dell'allevamento: Ragione sociale ................................
Cod. Azienda: |_|_|_| |_|_| |_|_|_| (D. P. R. 30 aprile 1996,
n. 317)
Partita I.V.A.: ................................................
Codice fiscale: ................................................
Sita nel Comune: ................................................
Via/Localita: ................................................
Telefono: ..................../...........................
Coord. Geografiche: ................................................
Tipologia dell'azienda: Capi presenti:
Allevamento da riproduzione ............... |_| Scrofe n. .......
verri n. .......
Allevamento da riproduzione e ingrasso ........|_| Scrofe n. .......
verri n. .......
Allevamento da ingrasso ................ |_| Suini n. .......
CHIEDE
DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
DICHIARA
di essere consapevole di quanto previsto all'art. del D. M. n.
................................................ |_|_|/|_|_|/|_|_|_|
Firma e timbro del proprietario/detentore
ALLEGATO VIII
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)
1. Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di
Aujeszky per un allevamento di suini da riproduzione o
riproduzione e ingrasso:
Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione e ingrasso puo'
ottenere la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando:
1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al
Programma di controllo di cui al presente decreto;
1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei
precedenti dodici mesi;
1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati
eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E
con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di
riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa
5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella:
____________________________________________
| N. riproduttori suini
N. campioni da |
| presenti
|
prelevare |
|_____________________|______________________|
| |
|
| 7-27
| sino a 25 |
|_____________________|______________________|
| 28-37
| sino a 29 |
|_____________________|______________________|
| 38-55
| 35 |
|_____________________|______________________|
| 56-100
| 45 |
|_____________________|______________________|
| 101-600
| 56 |
|_____________________|______________________|
| > 600
| 57 |
|_____________________|______________________|
1-d) Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere
identificati singolarmente.
1-e) E’ stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale
come previsto dall’articolo 1 comma 5 di cui al presente Decreto.
2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di
Aujeszky per un allevamento di cui alle lettere h) (ciclo aperto) e i) (ciclo
chiuso) dell’articolo 2 comma 1:
Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia
di Aujeszky e' subordinato:
2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-a), 1-b e
1-e) del presente allegato;
2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi vaso
la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni;
2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari
qualifica sanitaria.
2-d) Al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di
sosta, fiere e mercati
3. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia
di Aujeszky per un allevamento da svezzamento:
Un allevamento di suini da svezzamento può ottenere e mantenere la qualifica di
indenne da malattia di Aujeszky quando :
3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano
di controllo di cui al presente decreto;
3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei
precedenti dodici mesi;
3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione
indenni;
3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale
come previsto dall’art.1 comma 5 di cui al presente decreto;
3-e) è fatto vietato (ndr : penso sia divieto)di introdurre animali
provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati;
4. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia
di Aujeszky per un allevamento da ingrasso di cui alla lettera j) dell’art. 2
comma 1 :
Un allevamento di suini da ingrasso può ottenere e mantenere la qualifica di
indenne da malattia di Aujeszky quando :
4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano
di controllo di cui al presente decreto;
4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei
precedenti dodici mesi;
4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o
da svezzamento indenni;
4-d) si è avuto un esito favorevole di controlli sierologici per
anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30
campioni di cui 15 magroni (verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini fine
ciclo (verifica ingrasso);
4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale
come previsto dall’art.1 comma 5 di cui al presente decreto;
4-f) è fatto vietato (ndr : penso sia divieto)di introdurre animali
provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.
Negli allevamenti che applicano un ciclo “tutto pieno tutto vuoto”, in deroga al
precedente punto 4-d), il controllo sierologico è effettuato una volta sola su
30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione.
In caso di sieropositività in diversi cicli produttivi di queste aziende, il
Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio può non concedere la
deroga e il controllo è svolto con cadenza quadrimestrale con le modalità di cui
al precedente punto 4-d).
Piano_A8_PIANO MONITORAGGIO ANAGRAFE ZOOTECNICA
Il presente piano è attuato in ossequio alle disposizioni ministeriali. I risultati di tale piano sono
rilevati nell’ambito del monitoraggio dei LEA.
1.1 SCOPI
Scopo del presente piano è quello di assicurare l’effettuazione di controlli dei Sistemi di
Identificazione e Registrazione degli animali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale cui
sono obbligate le aziende zootecniche che allevano animali DPA. Inoltre il piano è attuato
nell’ambito degli impegni assunti con la Delibera della Giunta Regionale n. 42 d el 28/02/2014
“Recepimento protocollo d'intesa del 10 m aggio 2012 t ra ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ,ministero della salute, regioni e province autonome ed AGEA approvato
dalla conferenza stato -regioni relativo al trasferimento ad AGEA degli esiti di condizionalita'
effettuate dai servizi veterinari”.
1.2 LE A.C. INCARICATE DEI CONTROLLI UFFICIALI
UOD Prevenzione
Veterinaria
eS
anità
Pubblica
AC Locali: Servizi veterinari delle Aziende
Sanitarie Locali competenti per territorio
Coordinamento, verifica e controllo dell’attività
svolta dalle AC Locali.
Controlli in allevamento sul sistema
identificazione e registrazione degli animali.
di
Compilazione e registrazione in BDN delle
apposite check-list.
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA
E’ previsto la verifica della corretta identificazione e Registrazione dei bovini e bufalini,
ovini e caprini, suini.
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE
CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI Validi
anche ai fini della “Condizionalità” CGO 7 ex Atto A7
La selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo viene effettuata sulla
base dell’analisi dei rischi. I criteri di rischio, individuati dalla normativa comunitaria e nazionale
sono i seguenti:
Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria;
Cambiamenti della situazione aziendale;
Comunicazione dei dati dell'azienda all'A.C.;
Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai;
Indagine relativa all'igiene degli allevamenti;
Indagine relativa alle frodi comunitarie;
Infrazioni riscontrate negli anni precedenti;
Numero di animali;
Proroga alla marcatura entro 6 mesi;
Segnalazione di irregolarita' da impianto di macellazione;
Variazioni dell'entita' dei premi.
L’AC effettua i controlli ogni anno su almeno il 3 % delle aziende presenti sul territorio di
competenza.
I controlli vengono effettuati compilando apposite check-list successivamente registrate nella Banca
Dati dell’anagrafe zootecnica.
Si rammenta che sulla base della nota ministeriale prot. n. DGVA.VIII/22764/P-1.5.i/8 del 15
giugno 2006 tutte le aziende a cui è stata concessa l'autorizzazione a derogare all'obbligo di
marcatura dei vitelli fino a sei mesi ai sensi della decisione 2006/28/CE del 18 gennaio 2006
devono essere obbligatoriamente sottoposte ad un controllo annuale per la verifica del rispetto
delle procedure per l'applicazione della deroga e per il rispetto della normativa sul sistema di
identificazione e registrazione.
CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E R EGISTRAZIONE DEGLI OVINI E
CAPRINI Validi anche ai fini della “Condizionalità” CGO 8 ex Atto A8
La selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo viene effettuata sulla base
dell’analisi dei rischi. I criteri di rischio, individuati dalla normativa comunitaria e nazionale sono i
seguenti:
Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria;
Cambiamenti della situazione aziendale;
Comunicazione dei dati dell'azienda all'A.C.;
Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai;
Indagine relativa all'igiene degli allevamenti;
Indagine relativa alle frodi comunitarie (attività correlata ai controlli AGEA);
Infrazioni riscontrate negli anni precedenti;
Numero di animali;
Variazioni dell'entita' dei premi (attività correlata ai controlli AGEA) .
L’AC effettua i controlli ogni anno su almeno il 3 % degli allevamenti ed almeno il 5 % dei capi
presenti sul territorio di competenza.
I controlli vengono effettuati compilando apposite check-list successivamente registrate nella Banca
Dati dell’anagrafe zootecnica
CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI Validi
anche ai fini della “Condizionalità” CGO 6 ex Atto A6
I controlli sul Sistema di Identificazione e Registrazione dei suini allevati saranno attuati ai
sensi dell’art. 8 de l D.lgs. n.200/2010, prevedendo un pr ogramma annuale che riguardi almeno l’
1% del totale delle aziende presenti nel territorio della ASL di competenza.
Saranno escluse dal conteggio e, quindi, dal controllo le aziende che detengono un solo suino per
autoconsumo .
Inoltre i controlli sul Sistema di Identificazione e Registrazione dei suidi allevati saranno attuati in
base alle seguenti indicazioni :
1. Le aziende da sottoporre a controllo saranno selezionate in base ad un’analisi dei rischi che deve
tener conto dei seguenti criteri indicati in ordine decrescente:
a) Sede di focolaio di malattie infettive o sieropositività per MVS nel corso dell’anno o nell’anno
predente quello del controllo
b) Precedenti infrazioni o sanzioni
c) Stalle di sosta
d) Orientamento produttivo ingrasso che movimenta
e) Orientamento produttivo da Riproduzione
f) Cambiamento della situazione aziendale
g) Numero di animali
h) Altro ( es. rispetto biosicurezza, autoconsumo, ecc. ) .
2. La selezione delle aziende da controllare deve essere distribuita in maniera possibilmente
omogenea tra i diversi criteri indicati al punto 1 ;
3. La selezione del numero e d ella tipologia di aziende da controllare sarà effettuata a livello
centrale dai Responsabili dei Servizi Veterinari competenti che operano presso i D ipartimenti di
Prevenzione , che provvederanno in seguito ad assegnare ai distretti il carico di controlli ;
4. I Servizi Veterinari dei distretti interessati, in base al numero e alla tipologia di aziende
assegnate, opereranno la scelta delle aziende da controllare .
I controlli vengono effettuati compilando apposite check-list successivamente registrate nella Banca
Dati dell’anagrafe zootecnica.
********************
CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI Validi
anche ai fini della “Condizionalità” Atto A7 - CONTROLLI NEL SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI Validi anche ai fini della
“Condizionalità” Atto A8
Campione aziende da sottoporre a controllo
Come è noto il campione complessivo delle aziende da controllare deve contenere un sottoinsieme
di aziende che viene estratto dalla cosiddetta popolazione di condizionalità cioè da tutte le aziende
che hanno fatto domanda di premio per l'anno in cui si effettua il controllo.
AGEA fornisce alla BDN i dati sulla popolazione di condizionalità che sono consultabili
nell’applicativo “Controlli” della Banca Dati Nazionale (BDN) presso l’IZS Teramo seguendo il
percorso : Identif. & Registr._Preparazione intervento_Stampa per la selezione delle aziende da
controllare_ Allevamenti che hanno presentato domanda per aiuti comunitari .
Il campione condizionalità deve essere pari al 3% delle aziende della popolazione condizionalità.
Il campione deve essere estratto sulla base dell'analisi dei rischi (vedi schema sopra riportato).
N.B. = Il criterio di casualità non si applica al campione relativo agli atti A7 e A8 (anagrafe
bovini e ovicaprini).
ESEMPIO
Numero totale aziende bovine con almeno un capo al 01/01/2015 = 900
Numero minimi controlli nell’anno = 27 (3% del totale)
Sottoinsieme di allevamenti bovini popolazione condizionalità (atto A7) = 300
Numero minimi controlli condizionalità nell’anno = 9
Quindi, sul totale di 27 controlli minimi da effettuare nell’anno, almeno 9 controlli vanno fatti
dalla popolazione condizionalità.
CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI Validi
anche ai fini della “Condizionalità” Atto A6
Campione aziende da sottoporre a controllo
Come è noto il campione complessivo delle aziende da controllare deve contenere un sottoinsieme
di aziende che viene estratto dalla cosiddetta popolazione di condizionalità cioè da tutte le aziende
che hanno fatto domanda di premio per l'anno in cui si effettua il controllo.
AGEA fornisce alla BDN i dati sulla popolazione di condizionalità che sono consultabili
nell’applicativo “Controlli” della Banca Dati Nazionale (BDN) presso l’IZS Teramo seguendo il
percorso : Identif. & Registr._Preparazione intervento_Stampa per la selezione delle aziende da
controllare_ Allevamenti che hanno presentato domanda per aiuti comunitari .
Il Divo 200/2010 prevede che venga controllato almeno 1% del numero totale delle aziende
presenti nel territorio di riferimento. La norma sulla condizionalità prevede che venga controllato
una pari percentuale di aziende estratta però dalla popolazione di condizionalità.
Il campione condizionalità, similmente alla rimanente quota del campione delle aziende da
sottoporre a controllo, deve essere estratto sulla base dell'analisi del rischio ad eccezione di un 2025 % che va estratto con criteri di casualità.
ESEMPIO
Numero totale aziende suine = 3500
Numero minimi controlli nell’anno = 35 (1% del totale)
Sottoinsieme di allevamenti bovini popolazione condizionalità (atto A6) = 2000
Numero minimi controlli condizionalità nell’anno = 20
Quindi, sul totale di 35 controlli minimi da effettuare nell’anno, almeno 20 controlli vanno fatti
dalla popolazione condizionalità.
Di questi 20 controlli, almeno il 20%, cioè 4 controlli, vanno effettuati da un c ampione estratto
casualmente.
***************************
Esecuzione controlli
Sulle check list dovrà essere annotato per quali criteri di rischio l'azienda è stata selezionata
ivi compresa l'indicazione del criterio casuale ove applicato. Lo stesso dicasi per l'annotazione
sulla check list dell'eventuale preavviso dato che dovrà contenere anche l'indicazione del mezzo
con cui è stato dato e la tempistica di detto preavviso che, in ogni caso, non pot rà superare le 48
ore.
Tutti i c ontrolli e le verifiche devono essere svolti accuratamente e con metodicità. Nel caso
dell'identificazione e registrazione si richiamano qui e si confermano tutte le indicazioni in merito
fornite con la diffusione dei primi formati di check list, nonché di tutte le circolari ministeriali che
nel corso degli anni sono state diramate sull'argomento. Inoltre particolare attenzione va posto al
caso in cui, per allevamenti superiori ai 20 capi, si opti di effettuare il controllo dei mezzi di
identificazione di un campione di animali tale da consentire di individuare almeno il 5% di non
conformità con il 95% di confidenza.
Nel richiamare integralmente quanto indicato con la circolare prot. n. DGVA.VIII/6097/ P-1.528
del 14 febbraio 2007 (ovini) si ricorda che la Tabella esemplificativa per il calcolo della
numerosità del campione di cui alla predetta nota è applicabile anche per i bovini e suini fermo
restando che in caso di riscontro di non conformità dei mezzi di identificazione dovranno essere
controllati tutti gli animali dell'allevamento.
In riferimento a questo punto, considerata anche l'osservazione della relazione della DGAGRI che
nel corso dei controlli in campo durante lo svolgimento dell'audit comunitario del marzo 2014 non
ha potuto verificare la modalità pratica con cui i s ervizi veterinari estraggono dal totale degli
animali il campione da esaminare, si richiama la necessità di applicare criteri di campionamento
che garantiscano sufficientemente l'efficacia dell'estrazione (campionamento semplice,
campionamento casuale sistematico o sistematic random sampling, etc), fermo restando che la
verifica della presenza degli identificativi va sempre effettuata su tutti gli animali presenti in
allevamento. Si raccomanda di effettuare sempre, almeno per gli animali di cui al predetto
campione, un controllo incrociato dell' identificativo con le informazioni contenute nel passaporto
(ove previsto), nel registro aziendale, nei documenti di trasporto e in BDN, al fine di verificarne
congruità e corrispondenza.
A questo proposito va tenuto presente per ogni azienda controllata (nonché per tutte le aziende
facenti parte della cosiddetta "popolazione condizionalità") anche l'aspetto relativo al rispetto
delle tempistiche delle notifiche eventi (capi nati in stalla, ingressi, uscite, morti, etc) così come
desumibili dalla BDN. Infatti accedendo in BDN alla voce "Estrazione dati" del Menù e cliccando
sulla voce "Tempi notifiche eventi BDN" è p ossibile, sia a l ivello aggregato per ASL che per
singola azienda, visualizzare per ciascuna tipologia di evento e per un intervallo di tempo
specificato, l'elenco degli eventi notificati in ritardo e la tempistica dei ritardi stessi. Rispetto a
questi elementi si invita ad effettuare opportune valutazioni sia per gli approfondimenti del caso,
sia per le successive determinazioni da intraprendere (inserimento in una tabella di rischio,
valutazione in campo, irrogazione sanzione).
Per quanto attiene il discorso delle prescrizioni si conferma quanto prevede la normativa vigente
che, in caso di primo accertamento di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque
una sicura identificazione degli animali consente di prescrivere una regolarizzazione entro il
termine di 15 giorni.
Si invita a considerare il requisito della sicura identificazione degli animali che deve essere
sempre verificato: in caso contrario non è possibile adottare lo strumento della prescrizione.
Pertanto è fondamentale trattare con estrema cautela i casi di mancata identificazione di più capi
nella stessa azienda, assenza totale della documentazione cartacea riferibile all'animale in
questione, ed altri elementi che inficiano irrimediabilmente l'identificazione dell'animale.
Si ribadisce l'importanza di annotare esattamente nella check list tutti i termini connessi alla
prescrizione, la tempistica e l a relativa verifica (con esito) del corretto adempimento di quanto
prescritto.
Tutto
questo
va
accuratamente
registrato
nell'applicativo
Controlli
(www.ventinfo.sanita.it).
Altro aspetto da non trascurare è la congruenza tra le informazioni riportate nelle check list
cartacee e quanto registrato nei sistemi, così come quelle situazioni, possibili ma poco probabili,
che già ad una verifica sommaria appaiono incongruenti : ad esempio allevamenti con centinaia e
centinaia di ovini in cui non viene registrata la benché minima non conformità.
Registrazione controlli
Si ribadisce l'importanza di annotare esattamente nella check list tutti i termini connessi alla
prescrizione, la tempistica e la relativa verifica (con esito) del corretto adempimento di quanto
prescritto. Tutto questo va accuratamente registrato nell'applicativo Controlli della BDN
(www.ventinfo.sanita.it).
Per ogni controllo con “esito sfavorevole” registrato nell’applicativo “Controlli” della BDN, i
Servizi Veterinari competenti opereranno come di seguito indicato :
- Accedere alla BDN applicativo “Controlli”;
- Richiamare l’azienda ed il relativo controllo con esito “sfavorevole”;
- “Cliccare” sul tasto “Inserimento documentazione”;
- Allegare copia del file del verbale e d ella check list e d ell’eventuale verbale sanzioni e/o
prescrizioni (I documenti vanno preventivamente “scannerizzati” e salvati sul Pc dove si
opera. ATTENZIONE : s cannerizzare i d ocumenti originali, completi di firma, date, esiti
ricontrollo prescrizioni, ecc.));
Verificare di aver inserito in “Controlli” gli esiti di eventuali ricontrolli a seguito di
prescrizioni
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE
Check-list ministeriali, reperibili in BDN anagrafe zootecnica, sezione “Controlli”.
1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE
Le ispezioni non prevedono la necessità di attrezzature particolari al di fuori dei DPI
1.7 LABORATORIO UFFICIALE
Non è prevista attività di campionamento
1.8 DURATA
Il piano si conclude il 31/12/15
1.9 COSTI E I BENEFICI
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai
laboratori di riferimento.
La previsione dei benefici sono legati alla diminuzione di animali non identificati e pertanto non
controllati sanitariamente
2. PROGRAMMAZIONE
Già riportata nelle istruzioni operative
3. VERIFICA
A fine anno, il presente piano è sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che cura la redazione delle
risultanze e le inserisce nella relazione annuale del PRI.
Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del piano alle autorità locali,
alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.
L’ORSA analizza l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo
scopo di verificare se:
 gli scopi sono stati raggiunti
 si rende necessaria la sua prosecuzione
 è necessario apportare modifiche