CREDITO AI CONSUMATORI NOZIONI INFORMAZIONI

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CREDITO AI CONSUMATORI NOZIONI INFORMAZIONI
CREDITO AI CONSUMATORI
NOZIONI
INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE
CREDITO RESPONSABILE
NOZIONI
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La normativa sul credito ai consumatori
Definizione del contratto
Intermediario del credito
Durata del contratto
Quando non si applica la disciplina sul credito ai consumatori
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Differenza fra TAEG e TEG
Rata
Informazioni per i consumatori
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La normativa sul credito ai consumatori
Nell'ordinamento italiano, la disciplina del credito ai consumatori è recepita negli articoli da 121 a 126 del
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (di seguito, Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia - TUB). Tale disciplina è integrata da disposizioni di natura secondaria della Banca d'Italia (
disciplina sulla Trasparenza) ovvero individua gli i strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi
offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:
 i documenti contenenti i principali Diritti del Cliente;
 il foglio informativo, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali
caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto, nonché il foglio comparativo dei mutui offerti;
 la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal Cliente prima della
conclusione del contratto;
 il documento di sintesi delle principali condizioni.
Ai sensi delle nuove disposizioni sulla trasparenza la Clientela viene distinta nelle seguenti categorie alle
quali è riservato un diverso trattamento informativo:
 "Cliente" qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che
intenda entrare in relazione con la Banca;
 "Clientela (o Clienti) al dettaglio", i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR;
 "Consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
E' possibile prendere visione delle norme e della documentazione sulla trasparenza presso ogni filiale e/o
Agenzia della F.L.A. S.p.A.
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Definizione del contratto
Il credito ai consumatori è il contratto di concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento,
di prestito o di altra facilitazione finanziaria, ad un consumatore, cioè a una persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La dilazione di pagamento è di solito concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel
territorio della Repubblica. Questi ultimi possono concedere il credito ai consumatori nella sola forma della
dilazione di pagamento e non possono chiedere il pagamento di interessi e ulteriori oneri.
Il finanziamento è la modalità di concessione del credito da parte delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 ed 107 del TUB (a breve verrà istituito un albo unico
degli intermediari finanziari). Il prestito è spesso collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte
del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate
dall’acquisto di specifici beni e servizi.
Il contratto di finanziamento può essere concluso dal finanziatore anche per il tramite di un intermediario
del credito.
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Intermediario del credito
L'intermediario del credito è l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o altro soggetto ( ad
esempio il fornitore stesso di merci o servizi) - diverso dal finanziatore - che, nell'esercizio della propria
attività commerciale o professionale, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge
attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti.
L'intermediario del credito ha gli stessi obblighi di informativa e assistenza al consumatore che ha il
finanziatore (cfr. paragrafi successivi). In alcune situazioni, peraltro, gli obblighi di informativa rimangono a
carico del finanziatore, come nel caso del contratto di finanziamento concluso direttamente dal fornitore di
beni o servizi.
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Durata del contratto
Il credito ai consumatori è un contratto di durata perché impegna le parti per un certo arco di tempo. La
scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.
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Quando non si applica la disciplina sul credito ai consumatori
Le norme sul credito ai consumatori NON si applicano ad alcune tipologie di finanziamenti, come ad
esempio:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 75.000 euro;
b) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un
immobile edificato o progettato;
c) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
d) contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario;
e) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o altri oneri;
f) i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, fino a certe soglie definite dalla legge;
g) alcune tipologie di carte di credito.
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Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo; esprime, in termini
percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore. Viene
definito nella normativa come il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli obblighi
finanziari (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore.
Inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell'intermediario e nella
documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto il TAEG
consente di:
a) disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte
presenti sul mercato;
b) raffrontare istantaneamente la convenienza delle diverse offerte di credito.
Il TAEG include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come, ad esempio, le spese di
riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell'attività di mediazione
svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; le commissioni; le imposte; i costi relativi a
servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza; i costi legati a
operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.
Non sono invece incluse nel TAEG le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora;
le spese per il trasferimento dei fondi; le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che,
imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l'invalidità, la
disoccupazione.
Il calcolo del TAEG presuppone che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato
quali, tra gli altri,l'entità del finanziamento o i tempi di restituzione del finanziamento medesimo. Il
finanziatore è tenuto a fornire degli esempi della formula matematica applicata per il calcolo del TAEG
secondo le istruzioni della Banca d'Italia. Ove questi elementi non siano noti, è escluso che debba essere
richiesto il calcolo del TAEG, come nel caso delle aperture di credito in conto corrente non connesse
all'utilizzo di carta di credito.
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Differenza fra TAEG e TEG
Il TAEG non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG).
Il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura)
delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere
usurario.
Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo crediti finalizzati, crediti a rotazione o revolving, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio – e
anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all’interno delle singole categorie omogenee, suddivise per
classi di importo. Mentre peraltro il TAEG riguarda le sole operazioni di finanziamento concluse con i
consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese.
Rata
La rata è la somma che il consumatore versa alla banca o all’intermediario finanziario per la restituzione del
prestito. È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in
ragione dell’applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali
determinate dalle parti; di regola le rate sono mensili. Il pagamento della rata rappresenta un evento
importante nell’andamento dei rapporti tra banca e consumatore.
Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri
per l’applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione
precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli
intermediari finanziari possono chiedere la risoluzione del contratto, evento che comporta la richiesta
immediata di pagamento del capitale residuo.
INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI
Con il 1° giugno 2011 entrano in vigore le nuove regole previste dal decreto 141 del 2010 (che recepisce una
direttiva europea in materia di credito al consumo) volte a tutelare maggiormente i consumatori, ad aumentare
la trasparenza dei contratti e dei costi e a informare correttamente i consumatori prima della firma dei contratti
di finanziamento.
Le nuove disposizioni introducono tra l’altro le seguenti definizioni:
“consumatore”: si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
“finanziatore”:si intende il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel
territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.
“intermediario del credito”: si intende l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte
di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di
attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore (agente in attività
finanziaria) ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie
in vista della conclusione di tali contratti (mediatore creditizio).
“contratto di credito”: si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
“importo totale del credito”: si intende il limite massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
“costo totale del credito”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese
escluse quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.
“importo totale dovuto dal consumatore”: la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del
credito.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme sono stati eliminati per le sole operazioni di credito ai consumatori,
in via definitiva, i seguenti strumenti di trasparenza:
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Il documento contenente i “principali diritti del cliente”
il “foglio informativo” dell’operazione di credito offerta;
il “documento di sintesi" delle principali condizioni applicate.
In loro sostituzione è stato introdotto un nuovo unico documento strutturato secondo uno schema standard
europeo denominato “Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori” (IEBCC o SECCI in
versione inglese Standard European Consumer Credit Information).
Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori
Il documento IEBCC deve essere personalizzato per il cliente con rifermento alla operazione di credito richiesta
al finanziatore e consegnato allo stesso prima della sottoscrizione dell’eventuale contratto di credito.
Da un punto di vista formale il documento IEBCC risulta di fatto una “summa” dei tre documenti eliminati dalla
nuova normativa.
Infatti esso contiene come:
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il documento “principali diritti del cliente”, i principali diritti spettanti al cliente in conseguenza
dell’eventuale sottoscrizione del contratto di credito;
il ”foglio informativo”, le caratteristiche principali del prodotto di finanziamento richiesto ivi comprese le
eventuali garanzie previste per rimborso del credito concesso;
il “documento di sintesi”, il dettaglio analitico di tutti i costi (interessi, commissioni, spese ed altri oneri)
che il cliente dovrebbe sostenere se dovesse sottoscrivere il contratto di credito proposto dal finanziatore.
Nello specifico il documento IEBCC, la cui struttura non è in alcun modo modificabile dal finanziatore,
ma che è sottoponibile da parte dello stesso ad un termine di validità, risulta suddiviso in 5 sezioni, ognuna
delle quali è a sua volta strutturata in informazioni di base predefinite.
sezione 1:
identità e contatti del finanziatore e dell’eventuale intermediario del credito
sezione2:
caratteristiche principali del prodotto di credito
sezione 3:
costi del credito
sezione 4:
altri importanti aspetti legali
sezione 5:
informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
Le prime 4 sezioni sono obbligatorie mentre la quinta deve inserita solo esclusivamente nel caso in cui sia
prevista la commercializzazione a distanza del contratto di credito, ovvero senza la presenza contestuale del
cliente e di un incaricato del finanziatore.
Altre importanti novità introdotte dalla legge
Le nuove norme introducono inoltre altre importanti novità tra cui modifiche in tema di diritto di recesso dal
contratto di credito da parte della clientela e di rimborso anticipato del finanziamento concesso dal finanziatore.
PRODOTTI DI CREDITO AI CONSUMATORI DI F.L.A S.p.A.
CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
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CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
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DELEGAZIONE PAGAMENTO
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PRESTITI PERSONALI
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PRODOTTI DI CREDITO AI CONSUMATORI DI TERZI COLLOCATI DA F.L.A S.p.A.
FINANZIAMENTI
CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
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CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
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DELEGAZIONE PAGAMENTO
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Credito responsabile
Per Credito Responsabile si intende il credito condotto attraverso una serie di comportamenti che la finanziaria
e il Consumatore devono avere affinché si riduca al minimo il rischio di indebitamento eccessivo anche detto
«sovraindebitamento».
L’erogazione responsabile del credito presuppone che i prodotti di credito siano adeguati alle necessità dei
Consumatori e proporzionati alle loro capacità di rimborso; ciò implica che, per ottenere il credito, i
Consumatori forniscano all’intermediario informazioni importanti, complete e accurate sulla loro situazione
finanziaria e che siano guidati verso decisioni di credito sostenibili.
Per operare in modo responsabile occorre quindi impegno da entrambe le parti coinvolte nelle operazioni di
credito.
Impegni del Consumatore
Tenere sempre sotto controllo il reddito mensile e le spese da sostenere al fine di verificare che si disponga
della capacità di rimborsare le rate del credito.
Essere consapevoli che con la firma del contratto si assume un obbligo di pagamento nei confronti dell’Istituto
di Credito che, se non rispettato, potrebbe portare a conseguenze legali e/o iscrizione negli archivi degli
incidenti di pagamento («cattivi pagatori»).
Contattare l’Istituto di Credito non appena ci si rende conto di non poter far fronte agli impegni presi.
Impegni della Finanziaria
Fornire informazioni chiare e veritiere.
Proporre soluzioni di credito su misura, adeguate alle effettive esigenze e capacità di rimborso del Cliente.
Concedere il credito solo qualora le condizioni lo rendano possibile, seguendo il Cliente nei momenti di difficoltà
e cercando di individuare una o più soluzioni, con obiettività e rispetto.
Impegno di FLA
FLA Finanziaria è accanto ai Clienti per consentire scelte consapevoli e si impegna perché l’erogazione del
credito avvenga in modo responsabile, sereno e con soddisfazione da entrambe le parti.
Adotta quindi tutti gli elementi necessari per garantire un Credito Responsabile:
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Rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei Clienti.
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Veicola messaggi pubblicitari chiari e non ambigui e un’informazione precontrattuale completa e
comprensibile, al fine di non sottoporre il Cliente ad una pressione impropria e di agevolarlo invece nella
ricerca dell'offerta più conveniente.
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Fornisce informazioni utili per comprendere al meglio tutti gli aspetti del credito anche al fine di prevenire
l’indebitamento eccessivo.
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Garantisce tutta l’assistenza necessaria nelle diverse fasi del finanziamento, dalla prima consulenza al post
vendita.

Offre ai Consumatori, attraverso la presente sezione “Credito Responsabile”, gli strumenti per comprendere a
fondo le dinamiche dei finanziamenti e imparare ad amministrare consapevolmente le risorse disponibili.
LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI DA CONOSCERE
L’ente che eroga il credito - banca, società finanziaria o ente creditizio - che chiameremo “finanziatore” deve
fornire gratuitamente al Cliente Consumatore tutte le informazioni necessarie per poter fare un confronto tra le
offerte sul mercato.
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IEBCC (Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori)

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Pubblicità
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Recesso
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Rimborso anticipato
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Venditore inadempiente
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Informazioni al Cliente
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