È soggetto ad aliquota IVA del 10% il latte fresco destinato a
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È soggetto ad aliquota IVA del 10% il latte fresco destinato a
È soggetto ad aliquota IVA del 10% il latte fresco destinato a pasticcerie, gelaterie Tabella A, Parte II, n. 3 e Parte III, n. 11, DPR n. 633/72 Risoluzione Agenzia Entrate 29.9.2016, n. 85/E L’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% prevista per le cessioni di latte fresco, evidenziano che la stessa è riservata alle cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Conseguentemente, se anche una sola delle citate caratteristiche non è soddisfatta, come nel caso di latte in confezioni da 10 / 20 litri ceduto esclusivamente a laboratori di pasticceria / gelateria, l’aliquota del 4% non può essere applicata. A tali cessioni risulta applicabile l’aliquota IVA del 10%. Nella Risoluzione 29-09-2016, n. 85/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di latte fresco. In particolare, l’Agenzia individua l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA nella misura ridotta del 4% e del 10% previste, rispettivamente, dalla Tabella A, Parte II e III, DPR n. 633/72. LE CESSIONI DI LATTE E L’ALIQUOTA IVA DEL 4% – 10% Alle cessioni di latte fresco, in base alla Tabella A, DPR n. 633/72, risulta applicabile sia l’aliquota IVA del 4% che l’aliquota del 10%. In particolare: il n. 3, Parte II prevede l’applicazione dell’IVA ridotta nella misura del 4% per le cessioni di “latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”; il n. 11, Parte III prevede l’applicazione dell’IVA ridotta nella misura del 10% per le cessioni di “yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01)”; Considerato che le disposizioni sopra riportate fanno entrambe riferimento al latte fresco, l’Agenzia evidenzia (come già in passato) che per poter applicare l’aliquota del 4% è necessario che il latte fresco sia “pronto per il consumo alimentare, senza che necessitino ulteriori lavorazioni o trasformazioni e, elemento importante, deve essere confezionato per la vendita al minuto”. Richiamando quanto già precisato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 18.10.89, n. 353048, l’Agenzia ribadisce ora che “la ratio della norma agevolativa «è quella di agevolare il latte destinato al consumatore e non ad usi industriali»”. Da quanto sopra deriva che, il venir meno di una delle citate caratteristiche: consumo alimentare senza ulteriori lavorazioni / trasformazioni; ovvero confezionamento per la vendita al minuto; non consente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%. Nel caso di specie, riguardante una società che: produce latte intero di alta qualità, omogeneizzato e pastorizzato, in confezioni da 10 / 20 litri; cede dette confezioni esclusivamente a laboratori di pasticceria / gelateria; l’Agenzia conclude che: “pur ammettendo che il prodotto contenuto nelle confezioni destinate alla vendita al minuto al consumatore finale abbia le stesse caratteristiche del latte ceduto ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati …, occorre rilevare che quest’ultimo non è destinato al consumatore finale, per cui le relative cessioni non possono godere dell’aliquota IVA ridotta del 4%, bensì devono essere assoggettate ad imposta con l’aliquota del 10%”. Pertanto, non è sufficiente considerare le caratteristiche del prodotto ceduto (“latte fresco”) ma va dato rilievo anche alla destinazione dello stesso (“confezionato per la vendita al minuto”). Cessione vendita latte fresco Pronto per il consumo senza lavorazioni / trasformazioni Confezionato per la vendita al minuto al consumatore finale Aliquota IVA Sì Sì 4% Sì No No Sì 10%