SRS Studio Legale Tributario

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SRS Studio Legale Tributario
Avvocato Ivan Renusi - Commercialista Dr. Riccardo Scardovelli
Circolare informativa: I.M.U.
CARATTERISTICHE DELL’IMPOSTA
Presupposto d’imposta:
Il presupposto dell’imposizione è il possesso di fabbricati (compresa l’abitazione principale),
di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
Base imponibile:
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore catastale (rendite indicate nelle Visure
Catastali) con le rivalutazioni indicate di seguito.
Valore dei fabbricati: il valore della rendita catastale viene rivalutata del 5% e, quindi, moltiplicata
per:
- 160 per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere
dal 1 gennaio 2013;
- 55 per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito
dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola
moltiplicatore è pari a 110.
Aree edificabili: il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione.
I fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, calcolano la base imponibile ai fini IMU considerando il c.d. “valore
contabile”, determinato utilizzando gli specifici coefficienti ministeriali in relazione all’anno di
sostenimento dei costi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 5 aprile 2012 a cui si rimanda, ha
provveduto ad aggiornare i coefficienti utilizzabili per determinare l’imposta dovuta per il 2012.
Viale San Lorenzo, n. 60 - c.a.p. 46020 - Pegognaga (MN)
Tel e Fax: 0376/558450 - C.F./P.Iva: 02317480206
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Aliquote:
Aliquota
ordinaria
0,76%
Il Comune può deliberare:
 aumento/diminuzione fino allo 0,3%;
 riduzione fino allo 0,4% per gli immobili:
 non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43,
TUIR;
 posseduti da soggetti IRES o locati.
0,4%
Abitazione principale e relative pertinenze (il
Comune può aumentare/diminuire fino al 0,2%); + le
detrazioni
0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9,
comma 3-bis, D.L. n. 557/93 (il Comune può
diminuire fino allo 0,1%).
Aliquote ridotta
Detrazioni:
È prevista una detrazione “base” per l’IMU riferita all’abitazione principale (e pertinenze) per
un ammontare pari a € 200.
Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, relativamente all’abitazione principale, è prevista una
maggiorazione della detrazione d’imposta, collegata ai figli minori di 26 anni che dimorano
abitualmente e hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. L’ulteriore sconto ammonta a 50 euro per figlio, fino a un massimo di 400 euro, da
sommare alla detrazione “base” di 200 euro.
NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE
In merito alle modalità di versamento dell’acconto, pari al 50%, è stato chiarito che si dovranno
applicare le aliquote ordinarie (base), lasciando ai Comuni la possibilità di modificarle solo in
occasione del calcolo del saldo di dicembre.
Inoltre, è stata prevista la possibilità di rateazione dell’importo dovuto in n.2 rate (acconto e saldo)
oppure in n. 3 tranche esclusivamente per l’abitazione principale e pertinenze.
Pertanto, per tutti i fabbricati:
- entro il 16 giugno i contribuenti verseranno il 50% dell’IMU;
-
entro il 16 dicembre i contribuenti verseranno il 50% dell’IMU;
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mentre, per l’abitazione principale e pertinenze è possibile allungare la rateazione da 2 a 3 rate:
- entro il 16 giugno il 33% dell’IMU;
-
entro il 16 settembre il 33% dell’IMU;
-
entro il 16 dicembre il 34% dell’IMU.
Si sottolinea che, nel caso in cui i Comuni abbiano già deliberato delle aliquote diverse, sono
comunque applicabili quelle “base” (per l’acconto se vengono scelte 2 rate e per i primi due
versamenti se vengono scelte tre rate). A dicembre verrà effettuato il calcolo del conguaglio sulla
base di quelle effettivamente previste dai Comuni.
Il Decreto Fiscale ha , inoltre, fornito le seguenti precisazioni:







Le agevolazioni per l’abitazione principale spettano se il possessore e il suo nucleo familiare
hanno stabilito in quell’immobile dimora e residenza anagrafica. Se i componenti del nucleo
familiare dimorano e risiedono in appartamenti diversi ubicati nello stesso comune, l’aliquota
agevolata e la detrazione si applicano comunque a un sola casa.
In caso di separazione o divorzio, l’IMU sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha
ricevuta in assegnazione.
I Comuni potranno considerare come adibito ad abitazione principale e, quindi, riconoscere il
diritto di fruire dei relativi benefici (aliquota agevolata e detrazione), l’immobile di cui sono
proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero
o sanitarie nonché l’immobile posseduto in Italia da concittadini non residenti; in entrambe le
ipotesi, però, l’alloggio non deve essere affittato.
E’ stata ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste
condizioni), e per i fabbricati di interesse storico o artistico.
Sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani.
Il moltiplicatore di 110 (anziché 135) spetta per i terreni agricoli, nonché per quelli non
coltivati, quando posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola.
Inoltre, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola scontano l’IMU solo sulla parte di valore
eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni:
Valore fino a 6.000 euro
 esenzione IMU
Valore da 6.000 a 15.500 euro
 riduzione del 70% della base imponibile
Valore da 15.500 a 25.500 euro
 riduzione del 50% della base imponibile
Valore da 25.500 a 32.000 euro
 riduzione del 25% della base imponibile
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MODALITA’ DI VERSAMENTO
Una particolarità dell’IMU sta nel fatto che l’imposta non è interamente di competenza del
Comune, in quanto è prevista una compartecipazione dello Stato relativamente a una determinata
quota.
Sarà, quindi, necessario compilare il Modello F24 (unica modalità di versamento) indicando un
codice tributo per la quota IMU destinata allo Stato e un altro codice tributo per la quota IMU
destinata al Comune sul medesimo immobile, come meglio di seguito specificato.
Nota: le detrazioni di 200 euro per l’abitazione principale e di 50 euro per i figli, così come le
riduzioni d’imposta deliberate dal Comune, non sono applicabili alla quota riservata allo Stato.
Con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici
tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU con F24, che si riportano di seguito:
Tipo immobile
ABITAZIONE PRINCIPALE
(in caso di coniugi separati, l’IMU
viene pagata dal coniuge
assegnatario dell’abitazione)
PERTINENZE
ALL’ABITAZIONE PRINC.
PERTINENZE DIVERSE DALLE
PRECEDENTI
CASE DI ANZIANI/DISABILI
CON RESIDENZA PRESSO
ISTITUTI DI RICOVERO E
CURE se non locate
Quota
Comune
Quota
Stato
Codice tributo
100%
0%
“3912”
100%
0%
“3912”
50%
50%
 “3919” (Stato)
100%
0%
 “3912” (Comune)
 “3918” (Comune)
E ABITAZIONI DI RESIDENTI
ALL’ESTERO
CASE DI ANZIANI/DISABILI
CON DIMORA ABITUALE
PRESSO ISTITUTI DI
RICOVERO E CURE se locate
FABBRICATI INAGIBILI O
INABITABILI
 “3918” (Comune)
50%
50%
 “3919” (Stato)
 “3918” (Comune)
50%
50%
 “3919” (Stato)
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FABBRICATI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO
FABBRICATO RURALE
ABITAZIONE DEL
PROPRIETARIO
FABBRICATO RURALE
ABITAZIONE
DELL’AFFITTUARIO CHE
CONDUCE IL TERRENO
FABBRICATO RURALE
STRUMENTALE
 “3918” (Comune)
50%
50%
 “3919” (Stato)
100%
0%
“3912”
 “3918” (Comune) e
50%
50%
 “3919” (Stato)
100%
0%
“3913”
 “3918” (Comune)
ALTRI FABBRICATI
TERRENI AGRICOLI
POSSEDUTI E CONDOTTI DA
COLTIVATORI DIRETTI O IAP
TERRENI DIVERSI DAI
PRECEDENTI ANCHE SE
INCOLTI
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
 “3919” (Stato)
 “3914” (Comune)
 “3915” (Stato)
 “3914” (Comune)
 “3915” (Stato)
 “3916” (Comune)
AREE EDIFICABILI
 “3917” (Stato)
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU
Viene previsto, infine, l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in
cui sorgono i presupposti per l’adempimento (ad esempio, sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell’imposta).
Il modello sarà approvato con decreto ministeriale, che dovrà anche disciplinare i casi in cui la
dichiarazione va presentata, tenendo comunque fermo il principio che la stessa, in assenza di
modifiche di dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta, vale
anche per gli anni successivi.
E’ fissato al 30 settembre 2012 il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU,
quella relativa agli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012.
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