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Regione Emilia Romagna Provincia di Bologna Comune di Castel d’Aiano Piazza Nanni Levera 12 – 40034 Castel d’Aiano (BO) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2013 (Aggiornamento maggio 2013) L’IMU è una imposta patrimoniale disciplinata dall’art. 13 del D.L. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011 e dal Dlgs. n. 504/1992 per le parti espressamente richiamate. Sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali all’Irpef. SOGGETTI PASSIVI Sono soggetti passivi IMU, i proprietari di immobili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, i concessionari di aree demaniali, i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) e gli assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio PRESUPPOSTO D’IMPOSTA l’IMU è dovuta per il possesso di immobili e per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L’IMU è dovuta anche sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché sui fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e relative pertinenze. Anche i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze sono soggetti ad IMU. BASE IMPONIBILE - fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi coefficienti che variano a seconda della categoria catastale: categoria A tranne A/10 160 categoria A/10 80 categoria B 140 categoria C/1 55 categoria C/2, C/6, C/7 160 categoria C/3, C/4, C/5 140 categoria D escluso D/5 65 categoria D/5 80 Si precisa che le rendite da prendere a base per calcolare l’IMU sono le stesse utilizzate per il calcolo dell’ICI a meno che non siano intervenute modifiche sugli immobili (ristrutturazioni ecc) - aree edificabili la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. - terreni agricoli i terreni agricoli situati nel comune di Castel d’Aiano sono esenti da IMU in quanto ricadenti in area montana (art. 9 comma 8 Dlgs. 23/2011), tale esenzione si rende applicabile anche ai terreni incolti come precisato nella circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 11/03/2013 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del DL. 557/93 tali fabbricati sono esenti da IMU in quanto ubicati in comune classificato montano (art. 9 comma 8 Dlgs. 23/2011) La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi: - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs. 42/2004 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. LE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE (Delibera C.C. n. 8 del 08/04/2013) Fattispecie Aliquota Quota Quota spettante complessiva spettante al allo Stato anno 2013 comune Abitazione principale e relative pertinenze 5,00 per mille 5,00 per mille 0,00 Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 9,50 per mille 1,90 per mille 7,60 per mille Altri immobili (compreso aree edificabili) 9,50 per mille 9,50 per mille 0,00 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Attenzione! Ciò significa che nel computo delle pertinenze vanno considerate anche quelle accatastate con l'abitazione, per le quali è stata attribuita una rendita catastale unitaria. Ad esempio quando c'è una cantina censita unitamente all'abitazione, un eventuale ulteriore magazzino accatastato a parte, in categoria C2, non può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale. Le abitazioni e relative pertinenze in uso gratuito a parenti, diversamente dall’ICI, non sono equiparate all’abitazione principale per cui scontano l’aliquota prevista per gli altri fabbricati. IMPORTANTE NEWS MAGGIO 2013 PER IMU 2013 Alla luce del D.L. n. 54 del 21 maggio il versamento della prima rata dell’Imu relativa all’abitazione principale e pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 , è sospeso in attesa della riforma sulla disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Nello stesso provvedimento è previsto che in caso di mancata riforma entro il 31 agosto, l’imu attualmente sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013. LE DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale (limite massimo n. 8 figli). IMU INCASSATA DALLO STATO Lo Stato incassa l’IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata applicando l’aliquota base pari allo 0,76%. La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune IL VERSAMENTO il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i codici tributo sotto indicati o con apposito bollettino di conto corrente postale Il codice comune da indicare è C075 Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. Codici tributo Tipologia immobili Codici IMU quota comune Codice IMU quota stato Abitazione principale 3912 //// Aree fabbricabili 3916 ////// Fabbricati accatastati in categoria D 3930 3925 Altri fabbricati 3918 ////// Gli importi da versare per ogni codice tributo devono essere arrotondati all’euro inferiore o superiore. Non sono dovuti versamenti per importi inferiori a €. 12,00 MODALITA’ DI PAGAMENTO RESIDENTI ALL’ESTERO Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 il versamento deve essere effettuato: - per la quota spettante al comune tramite bonifico al tesoriere comunale IBAN IT75J050346688000000006000 - per la quota riservata allo stato tramite bonifico direttamente in favore della banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT) IBAN IT020G0100003245348006108000 TERMINI DI PAGAMENTO ENTRO IL 17/6 acconto in misura pari al 50% dell'importo dovuto per l’anno 2013; ENTRO IL 16/12 saldo; Possibilità di pagare in unica soluzione entro il 17/6 LA DICHIARAZIONE La denuncia relativa alle modifiche intervenute nel corso del 2013 deve essere presentata entro il 30/06/2014, utilizzando i modelli ministeriali. RAVVEDIMENTO OPEROSO Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.LGS. 471/97. Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento che consente di regolarizzare beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Per ulteriori informazioni: - Ufficio tributi del Comune tel. 0516735712 – 714 Fax 051914818 - email [email protected]