Polizia, trasferimento d`Ufficio Sindacalista - Sentenza 28

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Polizia, trasferimento d`Ufficio Sindacalista - Sentenza 28
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Polizia, trasferimento d'Ufficio Sindacalista
T.A.R.
PER LA REGIONE SICILIA
SEZIONE PRIMA
Sentenza del 28 febbraio 2012
Un Ispettore Capo della Polizia di Stato, (rappresentante provinciale dell’UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato)
in servizio presso la squadra nautica di Palermo, veniva trasferito d’Ufficio si sensi del D.P.R. 335/1982 con decorrenza
immediata presso la Questura di Palermo con Decreto del Capo della Polizia. Il provvedimento trae origine dall’esito di una
indagine conoscitiva disposta dal Questore di Palermo sull’attività della Squadra Nautica, pertanto il ricorrente si rivolgeva al
Tribunale Amministrativo competente per territorio (Sicilia) che con Sentenza depositata il 28 Febbraio 2012 veniva accolto
disponendo la revoca del trasferimento, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento nei confronti del ricorrente
per la mancata percezione dell’indennità di imbarco (€ 313,03 mensili) e dell’indennità di presenza servizi esterni (€ 130,00
mensili) e delle spese di giudizio quantificate in € 2.000,00 (euro duemila/00).
N. 00450/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
1064
del
2010,
proposto
da:
_____________________, rappresentato e difeso dagli Avv. Cristiano Bevilacqua e Patrizia Tornambè, e con domicilio
eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Campolo n. 92;
contro
il Ministero degli Interni - Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
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del Decreto (333C/I - Sez. 3A / 13618/2010) del 12.4.2010 notificato al ricorrente in data 7 maggio 2010, con cui l'Ispettore
capo della Polizia di Stato ___________________ è stato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 55 3^ comma del D.P.R335/82, dalla Questura di Palermo - Squadra Nautica alla Questura di Palermo con decorrenza immediata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e la documentazione dalla stessa depositata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 589 del 2 luglio 2010;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla udienza pubblica del 9 febbraio 2012 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso notificato il 10 giugno 2010 e depositato il successivo 18 giugno, il ricorrente – ispettore capo della Polizia di
Stato – ha impugnato il provvedimento di trasferimento d’ufficio disposto dal Capo della Polizia dalla squadra nautica della
Questura di Palermo agli uffici della medesima Questura, affidando il ricorso alle seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 Dpr n. 254/1999 ora art. 27 dpr 162/2002
Premettendo di essere rappresentante provinciale dell’UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato), si duole di avere
subito il trasferimento senza la necessaria acquisizione del parere dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 DPR 335/82. Violazione degli artt. 7, 9 e 10 l. n. 241/90. Violazione del principio
del giusto procedimento.
Lamenta, inoltre, che il trasferimento d’ufficio sia stato disposto senza avere preso in considerazione le esigenze personali e
il proprio curriculum, come espressamente previsto dal comma 3 del richiamato art. 55.
III) Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90
Censura il provvedimento anche sotto il profilo del difetto di motivazione, sostenendo che la motivazione per relationem
contenuta nell’impugnato provvedimento sarebbe insufficiente, non essendo stato posto a disposizione del ricorrente l’atto
contenente la motivazione, cui si è fatto rinvio.
IV) Violazione art. 97 Cost – violazione e falsa applicazione art. 55 DPR 335/82 – eccesso di potere per travisamento dei
presupposti – eccesso di potere per illogicità manifesta.
Sostiene, infine, che, poiché il provvedimento impugnato trae origine da una indagine conoscitiva disposta dal Questore di
Palermo sull’attività della Squadra Nautica, il disposto trasferimento non troverebbe alcun aggancio concreto alle risultanze
di tale indagine conoscitiva, e si porrebbe, in sostanza, non già come un trasferimento d’ufficio, bensì come un trasferimento
con intento sanzionatorio nei riguardi del medesimo ricorrente.
Chiede, quindi, l’accoglimento del ricorso, nonché il risarcimento dei danni, sia con riferimento al pregiudizio patrimoniale
patito per la perdita di indennità mensili, quantificate in complessive € 500,00 mensili; sia con riferimento al pregiudizio non
patrimoniale, inteso come danno esistenziale e da perdita di chance, di cui chiede la liquidazione in via equitativa.
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B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documentazione.
C. – Con ordinanza n. 589 del 2 luglio 2010 è stata respinta l’istanza cautelare per ritenuta insussistenza del periculum in
mora.
D. – Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, su conforme istanza dei difensori delle parti, presenti come da verbale, il
ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
A. – Viene all’esame del Collegio il provvedimento con cui il ricorrente è stato trasferito dalla Squadra Nautica della Questura
di Palermo agli uffici della predetta Questura, all’esito di una indagine conoscitiva sulla situazione del reparto di provenienza;
parte ricorrente ha anche richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
B. – Va prioritariamente esaminata la domanda di annullamento del decreto di trasferimento, la quale merita accoglimento,
per ritenuta fondatezza, con carattere assorbente, del secondo e del quarto motivo, i quali, in quanto logicamente connessi,
possono essere esaminati congiuntamente.
B.1. – Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, lamentando, in
particolare, che il trasferimento sia stato disposto senza avere preso in considerazione le esigenze personali del predetto.
Va premesso che il trasferimento è stato formalmente disposto in applicazione dell’art. 55, comma 3, citato, il quale stabilisce
che “Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle
situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate”; sicché, per tale specie di provvedimento, la norma
prescrive chiaramente la valutazione delle esigenze di servizio e di quelle personali del dipendente.
Nel caso di specie, dall’esame dell’atto impugnato non si evincono le esigenze di servizio, che hanno condotto al
trasferimento del ricorrente presso l’attuale sede di lavoro; né emerge la benché minima valutazione delle esigenze
personali del predetto, né del brillante curriculum professionale dello stesso, nonostante si faccia riferimento alla
necessità di contemperare le esigenze di servizio – neppure minimamente indicate – con quelle personali.
E’, quindi, accaduto che, tra più opzioni possibili – e, in particolare, potendosi scegliere di assegnare il ricorrente ad altra
sede senza perdita della specializzazione, anziché assegnarlo ad attività di ufficio – si è scelta tale seconda opzione
nonostante il riconoscimento, da parte dello stesso Questore, del predetto come soggetto “professionalmente molto capace”
(v. proposta di trasferimento, in atti).
Si aggiunga a ciò che, sebbene il trasferimento sia stato disposto dichiaratamente in applicazione del comma 3
dell’art. 53 (trasferimento d’ufficio), lo stesso ha in sostanza tutti i connotati del trasferimento disposto ai sensi del
successivo comma 4 (trasferimento per incompatibilità ambientale).
Va, sul punto, rilevato che: 1) la stessa proposta di trasferimento è motivata con l’esigenza di normalizzare la situazione
dell’unità operativa; 2) il provvedimento impugnato è motivato con riferimento all’esigenza di restituire la necessaria
tranquillità all’Ufficio per lo svolgimento delle attività istituzionali; 3) l’indagine conoscitiva ha posto in luce l’esistenza di un
contesto lavorativo di difficile gestione.
Si giunge, in tal modo, all’esame del quarto motivo, con cui si lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il quale
si presenta parimenti fondato.
Va premesso, ai fini di una puntuale ricostruzione dei fatti, che il Questore ha proposto il trasferimento, oggetto del
contendere, all’esito di una indagine conoscitiva appositamente disposta per verificare l’esatta situazione della Squadra
Nautica di Palermo.
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Ora, dalla lettura della relazione conclusiva (in atti), emerge un contrasto, già presente e aggravatosi in tempi
recenti, venutosi a creare tra i dipendenti assegnati a tale reparto da molto tempo - i quali, per ciò stesso, hanno
acquisito consuetudini e prassi ormai consolidate, definite come “familiari” - e il rigoroso modus operandi dei nuovi
elementi, abituati a contesti di rigore, tendenti a combattere, in sostanza, una gestione, radicatasi nel tempo,
definita “poco rigorosa” dell’Ufficio, “…in cui emerge un profilo spesso improntato al pressappochismo, e dove non
sempre le regole vengono rispettate…” (v. relazione conclusiva).
Di tale situazione costituisce indiretta conferma l’elenco di taluni episodi oggetto di segnalazione, i quali hanno fatto
affermare al redattore della relazione conclusiva che “ci sarebbe da chiedersi cosa abbia impedito fino a quel momento ai
dipendenti dell’Ufficio di procedere anche e quantomeno nel senso indicato dal (omissis) visto che la violazione contestata
era nota e perdurante…”.
In disparte ogni considerazione sui risultati di tale analisi, ritiene il Collegio che, poste tali premesse, il Questore non avrebbe
potuto farne discendere sic et simpliciter la decisione di proporre il trasferimento del ricorrente, al quale, in detta proposta,
vengono imputati contegni, che non sono evincibili dalla lettura della relazione conclusiva dell’indagine ispettiva.
Detto provvedimento ha assunto, in sostanza, il senso di un trasferimento disposto per incompatibilità ambientale attraverso,
peraltro, un uso distorto del potere, atteso che dall’indagine conoscitiva non era emersa alcuna specifica responsabilità del
ricorrente, né l’immagine del predetto risultava offuscata da alcuna ombra idonea a nuocere al prestigio dell’amministrazione
e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto.
B.2. – Per tutto quanto esposto, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato merita accoglimento.
C. – Va adesso presa in esame la domanda risarcitoria, la quale è stata formulata, in parte, a titolo di ristoro per il pregiudizio
patrimoniale asseritamente patito a causa della perdita delle indennità mensili; in parte, come risarcimento dei danni non
patrimoniali.
Detta domanda non può trovare accoglimento per quanto attiene al ristoro del pregiudizio non patrimoniale, in quanto
sfornita del necessario corredo probatorio: va, infatti, rammentato che il “danno esistenziale” può essere invocato solo
quando siano dimostrabili fondamentali e radicali cambiamenti, in senso peggiorativo e di ordine non patrimoniale, nello stile
e nella qualità di vita del danneggiato.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va, invece, accolta, sussistendone tutti i presupposti, nei limiti che,
peraltro, saranno subito indicati.
Sussistono, in particolare, tutti gli elementi normativamente previsti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
(art. 2043 c.c.): in ordine all’elemento oggettivo dell’illiceità della condotta, viene in rilievo il provvedimento illegittimo, la cui
esecuzione ha causato il pregiudizio patrimoniale.
Sotto il profilo, invece, dell’elemento soggettivo, vengono in considerazione: 1) la colpa della P.A. procedente, intesa come
colpa dell’apparato, di cui costituisce consistente elemento presuntivo l’attività provvedimentale illegittima posta in essere
nonostante il ricorrente avesse fornito utili elementi in sede di apporto partecipativo (v. memoria difensiva del 31.12.2009, in
atti); 2) la mancata allegazione, da parte dell’amministrazione, di elementi, sia pure indiziari, ascrivibili allo schema dell'errore
scusabile.
Ciò premesso, detta domanda può trovare accoglimento limitatamente al pregiudizio patrimoniale subito dal
ricorrente per la mancata percezione dell’indennità di imbarco (€ 313,03 mensili) e dell’indennità di presenza servizi
esterni (€ 130,00 mensili); somme che il ricorrente ha dimostrato di percepire, e che l’amministrazione resistente
dovrà corrispondere al predetto dalla data di trasferimento fino al reintegro nelle sue funzioni (v. busta paga
febbraio 2010).
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per quanto attiene all’indennità di
comando, pari a circa € 80,00 mensili, che parte ricorrente sostiene gli sarebbe spettata a fronte dell’anzianità conseguita in
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servizio: tale domanda è, in primo luogo, genericamente posta, a fronte della sussistenza di stringenti presupposti oggettivi
per la corresponsione della predetta indennità (cd. indennità di comando navale: v. decreto interministeriale del 18 agosto
1978); in secondo luogo, la stessa non è corredata dal minimo supporto probatorio.
D. – Conclusivamente, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione e va accolto.
Per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato; nonché, va dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento
del danno patrimoniale, nei limiti e nella misura sopra indicati.
E. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; accoglie la domanda di
risarcimento dei danni nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente in
complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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