Polizia, trasferimento d`Ufficio Sindacalista - Sentenza 28
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Polizia, trasferimento d`Ufficio Sindacalista - Sentenza 28
Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 62276535 [email protected] – www.coisp.it Polizia, trasferimento d'Ufficio Sindacalista T.A.R. PER LA REGIONE SICILIA SEZIONE PRIMA Sentenza del 28 febbraio 2012 Un Ispettore Capo della Polizia di Stato, (rappresentante provinciale dell’UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato) in servizio presso la squadra nautica di Palermo, veniva trasferito d’Ufficio si sensi del D.P.R. 335/1982 con decorrenza immediata presso la Questura di Palermo con Decreto del Capo della Polizia. Il provvedimento trae origine dall’esito di una indagine conoscitiva disposta dal Questore di Palermo sull’attività della Squadra Nautica, pertanto il ricorrente si rivolgeva al Tribunale Amministrativo competente per territorio (Sicilia) che con Sentenza depositata il 28 Febbraio 2012 veniva accolto disponendo la revoca del trasferimento, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento nei confronti del ricorrente per la mancata percezione dell’indennità di imbarco (€ 313,03 mensili) e dell’indennità di presenza servizi esterni (€ 130,00 mensili) e delle spese di giudizio quantificate in € 2.000,00 (euro duemila/00). N. 00450/2012 REG.PROV.COLL. N. 01064/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2010, proposto da: _____________________, rappresentato e difeso dagli Avv. Cristiano Bevilacqua e Patrizia Tornambè, e con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Campolo n. 92; contro il Ministero degli Interni - Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato; per l'annullamento o Regionale del Lazio Polizia, trasferimento d'Ufficio Sindacalista del Decreto (333C/I - Sez. 3A / 13618/2010) del 12.4.2010 notificato al ricorrente in data 7 maggio 2010, con cui l'Ispettore capo della Polizia di Stato ___________________ è stato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 55 3^ comma del D.P.R335/82, dalla Questura di Palermo - Squadra Nautica alla Questura di Palermo con decorrenza immediata; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e la documentazione dalla stessa depositata; Vista l’ordinanza cautelare n. 589 del 2 luglio 2010; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il primo referendario Maria Cappellano; Uditi alla udienza pubblica del 9 febbraio 2012 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO A. – Con ricorso notificato il 10 giugno 2010 e depositato il successivo 18 giugno, il ricorrente – ispettore capo della Polizia di Stato – ha impugnato il provvedimento di trasferimento d’ufficio disposto dal Capo della Polizia dalla squadra nautica della Questura di Palermo agli uffici della medesima Questura, affidando il ricorso alle seguenti censure: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 Dpr n. 254/1999 ora art. 27 dpr 162/2002 Premettendo di essere rappresentante provinciale dell’UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato), si duole di avere subito il trasferimento senza la necessaria acquisizione del parere dell’organizzazione sindacale di appartenenza. II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 DPR 335/82. Violazione degli artt. 7, 9 e 10 l. n. 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento. Lamenta, inoltre, che il trasferimento d’ufficio sia stato disposto senza avere preso in considerazione le esigenze personali e il proprio curriculum, come espressamente previsto dal comma 3 del richiamato art. 55. III) Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90 Censura il provvedimento anche sotto il profilo del difetto di motivazione, sostenendo che la motivazione per relationem contenuta nell’impugnato provvedimento sarebbe insufficiente, non essendo stato posto a disposizione del ricorrente l’atto contenente la motivazione, cui si è fatto rinvio. IV) Violazione art. 97 Cost – violazione e falsa applicazione art. 55 DPR 335/82 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti – eccesso di potere per illogicità manifesta. Sostiene, infine, che, poiché il provvedimento impugnato trae origine da una indagine conoscitiva disposta dal Questore di Palermo sull’attività della Squadra Nautica, il disposto trasferimento non troverebbe alcun aggancio concreto alle risultanze di tale indagine conoscitiva, e si porrebbe, in sostanza, non già come un trasferimento d’ufficio, bensì come un trasferimento con intento sanzionatorio nei riguardi del medesimo ricorrente. Chiede, quindi, l’accoglimento del ricorso, nonché il risarcimento dei danni, sia con riferimento al pregiudizio patrimoniale patito per la perdita di indennità mensili, quantificate in complessive € 500,00 mensili; sia con riferimento al pregiudizio non patrimoniale, inteso come danno esistenziale e da perdita di chance, di cui chiede la liquidazione in via equitativa. 2 o Regionale del Lazio Polizia, trasferimento d'Ufficio Sindacalista B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documentazione. C. – Con ordinanza n. 589 del 2 luglio 2010 è stata respinta l’istanza cautelare per ritenuta insussistenza del periculum in mora. D. – Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, su conforme istanza dei difensori delle parti, presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione. DIRITTO A. – Viene all’esame del Collegio il provvedimento con cui il ricorrente è stato trasferito dalla Squadra Nautica della Questura di Palermo agli uffici della predetta Questura, all’esito di una indagine conoscitiva sulla situazione del reparto di provenienza; parte ricorrente ha anche richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. B. – Va prioritariamente esaminata la domanda di annullamento del decreto di trasferimento, la quale merita accoglimento, per ritenuta fondatezza, con carattere assorbente, del secondo e del quarto motivo, i quali, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. B.1. – Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, lamentando, in particolare, che il trasferimento sia stato disposto senza avere preso in considerazione le esigenze personali del predetto. Va premesso che il trasferimento è stato formalmente disposto in applicazione dell’art. 55, comma 3, citato, il quale stabilisce che “Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate”; sicché, per tale specie di provvedimento, la norma prescrive chiaramente la valutazione delle esigenze di servizio e di quelle personali del dipendente. Nel caso di specie, dall’esame dell’atto impugnato non si evincono le esigenze di servizio, che hanno condotto al trasferimento del ricorrente presso l’attuale sede di lavoro; né emerge la benché minima valutazione delle esigenze personali del predetto, né del brillante curriculum professionale dello stesso, nonostante si faccia riferimento alla necessità di contemperare le esigenze di servizio – neppure minimamente indicate – con quelle personali. E’, quindi, accaduto che, tra più opzioni possibili – e, in particolare, potendosi scegliere di assegnare il ricorrente ad altra sede senza perdita della specializzazione, anziché assegnarlo ad attività di ufficio – si è scelta tale seconda opzione nonostante il riconoscimento, da parte dello stesso Questore, del predetto come soggetto “professionalmente molto capace” (v. proposta di trasferimento, in atti). Si aggiunga a ciò che, sebbene il trasferimento sia stato disposto dichiaratamente in applicazione del comma 3 dell’art. 53 (trasferimento d’ufficio), lo stesso ha in sostanza tutti i connotati del trasferimento disposto ai sensi del successivo comma 4 (trasferimento per incompatibilità ambientale). Va, sul punto, rilevato che: 1) la stessa proposta di trasferimento è motivata con l’esigenza di normalizzare la situazione dell’unità operativa; 2) il provvedimento impugnato è motivato con riferimento all’esigenza di restituire la necessaria tranquillità all’Ufficio per lo svolgimento delle attività istituzionali; 3) l’indagine conoscitiva ha posto in luce l’esistenza di un contesto lavorativo di difficile gestione. Si giunge, in tal modo, all’esame del quarto motivo, con cui si lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il quale si presenta parimenti fondato. Va premesso, ai fini di una puntuale ricostruzione dei fatti, che il Questore ha proposto il trasferimento, oggetto del contendere, all’esito di una indagine conoscitiva appositamente disposta per verificare l’esatta situazione della Squadra Nautica di Palermo. 3 o Regionale del Lazio Polizia, trasferimento d'Ufficio Sindacalista Ora, dalla lettura della relazione conclusiva (in atti), emerge un contrasto, già presente e aggravatosi in tempi recenti, venutosi a creare tra i dipendenti assegnati a tale reparto da molto tempo - i quali, per ciò stesso, hanno acquisito consuetudini e prassi ormai consolidate, definite come “familiari” - e il rigoroso modus operandi dei nuovi elementi, abituati a contesti di rigore, tendenti a combattere, in sostanza, una gestione, radicatasi nel tempo, definita “poco rigorosa” dell’Ufficio, “…in cui emerge un profilo spesso improntato al pressappochismo, e dove non sempre le regole vengono rispettate…” (v. relazione conclusiva). Di tale situazione costituisce indiretta conferma l’elenco di taluni episodi oggetto di segnalazione, i quali hanno fatto affermare al redattore della relazione conclusiva che “ci sarebbe da chiedersi cosa abbia impedito fino a quel momento ai dipendenti dell’Ufficio di procedere anche e quantomeno nel senso indicato dal (omissis) visto che la violazione contestata era nota e perdurante…”. In disparte ogni considerazione sui risultati di tale analisi, ritiene il Collegio che, poste tali premesse, il Questore non avrebbe potuto farne discendere sic et simpliciter la decisione di proporre il trasferimento del ricorrente, al quale, in detta proposta, vengono imputati contegni, che non sono evincibili dalla lettura della relazione conclusiva dell’indagine ispettiva. Detto provvedimento ha assunto, in sostanza, il senso di un trasferimento disposto per incompatibilità ambientale attraverso, peraltro, un uso distorto del potere, atteso che dall’indagine conoscitiva non era emersa alcuna specifica responsabilità del ricorrente, né l’immagine del predetto risultava offuscata da alcuna ombra idonea a nuocere al prestigio dell’amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto. B.2. – Per tutto quanto esposto, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato merita accoglimento. C. – Va adesso presa in esame la domanda risarcitoria, la quale è stata formulata, in parte, a titolo di ristoro per il pregiudizio patrimoniale asseritamente patito a causa della perdita delle indennità mensili; in parte, come risarcimento dei danni non patrimoniali. Detta domanda non può trovare accoglimento per quanto attiene al ristoro del pregiudizio non patrimoniale, in quanto sfornita del necessario corredo probatorio: va, infatti, rammentato che il “danno esistenziale” può essere invocato solo quando siano dimostrabili fondamentali e radicali cambiamenti, in senso peggiorativo e di ordine non patrimoniale, nello stile e nella qualità di vita del danneggiato. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va, invece, accolta, sussistendone tutti i presupposti, nei limiti che, peraltro, saranno subito indicati. Sussistono, in particolare, tutti gli elementi normativamente previsti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (art. 2043 c.c.): in ordine all’elemento oggettivo dell’illiceità della condotta, viene in rilievo il provvedimento illegittimo, la cui esecuzione ha causato il pregiudizio patrimoniale. Sotto il profilo, invece, dell’elemento soggettivo, vengono in considerazione: 1) la colpa della P.A. procedente, intesa come colpa dell’apparato, di cui costituisce consistente elemento presuntivo l’attività provvedimentale illegittima posta in essere nonostante il ricorrente avesse fornito utili elementi in sede di apporto partecipativo (v. memoria difensiva del 31.12.2009, in atti); 2) la mancata allegazione, da parte dell’amministrazione, di elementi, sia pure indiziari, ascrivibili allo schema dell'errore scusabile. Ciò premesso, detta domanda può trovare accoglimento limitatamente al pregiudizio patrimoniale subito dal ricorrente per la mancata percezione dell’indennità di imbarco (€ 313,03 mensili) e dell’indennità di presenza servizi esterni (€ 130,00 mensili); somme che il ricorrente ha dimostrato di percepire, e che l’amministrazione resistente dovrà corrispondere al predetto dalla data di trasferimento fino al reintegro nelle sue funzioni (v. busta paga febbraio 2010). Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per quanto attiene all’indennità di comando, pari a circa € 80,00 mensili, che parte ricorrente sostiene gli sarebbe spettata a fronte dell’anzianità conseguita in 4 o Regionale del Lazio Polizia, trasferimento d'Ufficio Sindacalista servizio: tale domanda è, in primo luogo, genericamente posta, a fronte della sussistenza di stringenti presupposti oggettivi per la corresponsione della predetta indennità (cd. indennità di comando navale: v. decreto interministeriale del 18 agosto 1978); in secondo luogo, la stessa non è corredata dal minimo supporto probatorio. D. – Conclusivamente, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione e va accolto. Per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato; nonché, va dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, nei limiti e nella misura sopra indicati. E. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; accoglie la domanda di risarcimento dei danni nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati: Filoreto D'Agostino, Presidente Nicola Maisano, Consigliere Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/02/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5